Incarto n. 17.2012.155
Locarno 7 febbraio 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, presidente delegato, Giovanni Celio e Stefano Manetti
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 ottobre 2012 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 ottobre 2012 dalla Pretura penale
richiamata la dichiarazione di appello 3 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa n. 830/2011 del 7 marzo 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 (in seguito AP 1) autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, il 18 dicembre 2010 a __________, condotto l’autovettura Jaguar targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 – max. 1.63 grammi per mille). Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1’950.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 130.-) e alla multa di fr. 1’000.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- dopo il dibattimento, con sentenza 25 ottobre 2012, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa e ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1'050.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 70.-), nonché alla multa di fr. 700.-. Il primo giudice ha inoltre caricato al condannato gli oneri processuali per complessivi fr. 1'150.-;
preso atto che: - con scritto 30 ottobre 2012 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 3 dicembre 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo proscioglimento con protesta di tasse e ripetibili. Nell’ambito della predetta dichiarazione d’appello, l’appellante ha pure chiesto l’audizione di tre testimoni a sostegno della sua versione dei fatti. L’istanza probatoria è stata accolta;
esperito il pubblico dibattimento il 7 febbraio 2013 durante il quale AP 1 ha postulato il suo proscioglimento, sostenendo che il giudice della Pretura penale lo ha condannato senza che esistessero delle prove a suo carico.
Ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto ciò che è stato fatto oggetto di impugnativa. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006).
Inchiesta e giudizio di primo grado
4. Nel rapporto della polizia cantonale del 22 dicembre 2010 (“Rapporto di costatazione”) si legge:
“ II 18.12.2010 alle ore 07:45, presso i posteggi dell'area di servizio di __________ direzione S/N, si aveva modo di controllare il AP 1, il quale si trovava da solo nell'abitacolo ed era seduto al posto di guida. II suo veicolo occupava un parcheggio riservato alle persone disabili senza la necessaria autorizzazione. Alle ore 07:50 è stato effettuato il test preliminare dell'alito del conducente, con esito di 0.99 g/kg. A precisa domanda, il rubricato ha dichiarato di aver trascorso la notte in alcuni EP del __________, consumando alcune bevande alcoliche. Successivamente si è messo alla guida dell'autoveicolo per rientrare al proprio domicilio a __________. Giunto in territorio di __________ ha interrotto la guida poiché questa gli risultava difficoltosa”. (Rapporto di costatazione 22 dicembre 2010, in AI 1, pag. 2).
AP 1 si è rifiutato di sottoscrivere il suddetto rapporto.
5. Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha spiegato che il 17 dicembre 2010, dopo aver cenato con un’amica al ristorante __________, dove ha bevuto una mezza bottiglia di vino, e dopo aver trascorso in sua compagnia alcune ore a __________, senza più bere nulla, si è recato con lei e un’altra coppia di amici alla discoteca __________, dove ha consumato “3 o 4 amari”. AP 1 ha poi riferito che “attorno alle 4’30 avevamo fame e abbiamo quindi deciso di recarci al __________ autostradale di __________, perché sapevo che lì si poteva mangiare caldo tutta la notte (…). Ci siamo recati lì con due auto, la mia amica TE 3 conduceva il mio veicolo”. Continuando nella sua esposizione dei fatti, l’imputato ha dichiarato che, dopo aver mangiato, non sentendosi in grado di guidare fino a casa, “ho cercato qualcuno che mi potesse portare a __________. Ho telefonato tra le sei e le sette a due amici, dapprima a TE 1 e poi a TE 2. II primo non ha neppure risposto al telefono e il secondo mi ha detto che si trovava in Svizzera interna con il suo camion, ma che se aspettavo un'ora/un'ora e mezza sarebbe stato di ritorno e dopo avere consegnato il camion sarebbe venuto a prendermi o avrebbe fatto in modo che qualcuno lo facesse”. AP 1 ha infine spiegato che, ad un certo punto, l’altra coppia ha invitato TE 3 a rientrare a casa con loro per cui egli, rimasto in auto da solo, si è addormentato (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado).
6. Nel giudizio impugnato, il presidente della Pretura penale ha ritenuto che, in assenza di elementi contrari, gli indizi emergenti dagli atti - in particolare la circostanza secondo cui nell’area di servizio non è possibile procurarsi bevande alcoliche e quella secondo cui l’imputato era solo sul veicolo, seduto al posto di guida - fanno presumere senza arbitrio che proprio AP 1 avesse condotto la sua automobile fino a __________ (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Quanto alla versione fornita dal prevenuto, il primo giudice ha spiegato che “dovendo giustificare il fatto di trovarsi fermo in un’area autostradale con un tasso alcolico superiore al consentito” egli ha rilasciato “affermazioni che appaiono fatte su misura per rispondere a ogni e qualsiasi appunto gli possa essere mosso”. A detta del primo giudice, tuttavia, la versione dell’imputato, “differisce sostanzialmente” da quella degli agenti di polizia, i quali, spiega, non possono di certo essersi inventato tutto, visto il rischio di subire pesanti conseguenze disciplinari e penali. Inoltre, ha ancora osservato il primo giudice, la versione dibattimentale differisce anche da quanto dichiarato da AP 1 al medico, “al quale ha detto di aver dormito dalle 4’00 alle 8’00 e di avere mangiato l’ultima volta alle 19’30 della sera precedente e non dopo le 4’30 come asserito in aula”. Visto quanto precede e dopo avere rilevato come l’imputato non risulta credibile, il primo giudice è giunto al convincimento che “egli è autore colpevole del reato che gli viene imputato” (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 4-5).
Appello
7. Con il suo appello, AP 1 sostiene di non aver commesso i fatti imputatigli nel DA, rilevando come il primo giudice lo abbia condannato nonostante l’assenza di prove a suo carico.
7.1. Al dibattimento d’appello egli ha fornito la seguente versione dei fatti, ribadendo essenzialmente quanto già dichiarato in Pretura penale:
“ Verso le 16’00-16’30 sono tornato a casa (dall’ufficio ndr.), mi sono cambiato, ho preso la macchina e sono andato fino a __________ a prendere quella che oggi è diventata mia moglie. In seguito siamo andati al ristorante Il __________. Mi ricordo benissimo di aver mangiato cinghiale e di essere rimasto lì un paio di ore, fin verso le 21’00 - 21’30. Ho bevuto una mezza bottiglia di Merlot (3/8). Essendo ancora presto ci siamo poi recati ai posteggi del Lido di __________, dove sapevo potevamo stare tranquilli in macchina senza essere disturbati e senza disturbare. Verso mezzanotte ci siamo recati alla __________, dove avevamo appuntamento con due amici della mia attuale moglie che venivano da __________ e con i quali ci saremmo dovuti recare alla discoteca __________. Mia moglie a quel tempo era venuta dal __________ in vacanza a __________ e risiedeva presso questi amici. Ci siamo quindi recati alla discoteca dove siamo arrivati un po’ dopo la una. Lì ho bevuto tre o quattro Ramazzotti. Verso le 4-4’30 la discoteca stava chiudendo. Avendo tutti un po’ di fame, abbiamo deciso di andare all’area di servizio autostradale di __________ poiché sapevo che lì sono aperti 24 ore su 24. Essendo io già ubriaco ho fatto guidare la mia macchina alla mia amica che non beve alcol di norma. La mia intenzione era quella di farla venire poi a __________ con me. Sono convintissimo di non aver guidato io. Avevo persino chiesto ai poliziotti di controllare i filmati delle telecamere dell’area di servizio. Al __________ ho mangiato un hamburger e ho bevuto una Coca Cola. Lì ho ancora chiesto alla mia amica di venire a casa mia con me. Lei ha rifiutato perché diceva che doveva rientrare con gli amici che la ospitavano. Inoltre non sapeva nemmeno dov’era __________. Ho cercato di vedere se c’era in giro qualcuno che poteva guidare la mia macchina, ma non ho visto nessuno che potesse farlo, così ho chiamato il mio amico TE 2 che guida i camion. Egli lavora anche il fine settimana perché effettua trasporti postali e alimentari per la __________ (se non sbaglio). Gli ho detto che ero ubriaco con l’amica in macchina e gli ho chiesto se poteva venire a prendermi. Lui mi ha risposto che era ancora in Svizzera interna, ma che sarebbe venuto entro un paio di ore. Dopo un po’ l’ho ancora sollecitato perché non arrivava e mi ha risposto che stava scendendo e che sarebbe giunto a breve. In seguito mi sono addormentato nella posizione in cui mi ha poi trovato la polizia. In effetti sono stato svegliato da un agente e la prima cosa che ho chiesto è stato “dov’è la mia amica?”. In seguito sono stato sottoposto all’esame dell’alito. Confermo che l’auto era parcheggiata su un parcheggio per andicappati e meglio su uno di quelli a destra guardando la porta d’entrata. In seguito sono stato condotto a __________ e poi all’ospedale per gli esami del sangue. Infine TE 2 e TE 1 sono poi venuti a recuperarmi a __________”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2-3).
7.2. Nel corso del dibattimento sono poi stati sentiti i tre testimoni di cui l’appellante aveva chiesto l’audizione.
TE 3, ovvero l’amica con cui l’appellante aveva trascorso la serata del 17 dicembre 2010 (nonché sua attuale moglie), ha riferito:
Quella sera lui è venuto a prendermi a __________ a fine pomeriggio, in seguito siamo venuti qui e abbiamo mangiato in un ristorante. Dopo la cena siamo venuti in macchina fino a __________ per vedere il lago e stare un po’ tranquilli in attesa dell’orario per andare in discoteca. A cena mio marito ha bevuto una piccola bottiglia di vino. Qui a __________ mio marito non ha bevuto nulla. Non siamo nemmeno usciti dalla macchina. Ci siamo trovati alla una in discoteca con i nostri amici. Mio marito lì ha bevuto. Credo si trattasse di whiskey. Ha bevuto più di un bicchiere, ma non so dire quanti. Non mi sembrava ubriaco, ma lo conoscevo da poco. Visto che aveva bevuto ho tuttavia chiesto di guidare io l’auto per recarci a mangiare al __________. Era la prima volta che guidavo la sua macchina. Rilevo che la sua macchina era automatica e che io in __________ vendevo macchine per cui non ho avuto nessun problema nella guida. Io seguivo la macchina del mio amico che sapeva già dove andare perché lavora in Svizzera. Non ricordo esattamente su quale parcheggio ho lasciato l’auto. Dopo aver mangiato io avrei dovuto rientrare con i miei amici a __________. Mio marito ha quindi chiamato un suo conoscente che gli ha detto che sarebbe venuto a prenderlo. Abbiamo così deciso di aspettare in macchina e mio marito si è addormentato. Nel frattempo io ho preso il suo telefono e ho chiamato TE 2 per chiedere quando sarebbe arrivato visto che tardava e io dovevo andare con i miei amici a __________. Lui mi ha risposto di pure andare che sarebbe giunto a breve, cosa che io ho fatto” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4-5).
TE 2 ha dal canto suo affermato:
“ Ricordo che il 18 dicembre 2010, credo attorno alle 5 di mattina, mi ha chiamato AP 1 dicendomi se potevo andare a prenderlo perché non poteva più guidare essendo ubriaco. Io a quel momento ero per strada nel __________ perché dovevo portare la posta alla centrale di __________. Ho chiesto ad AP 1 dove era stato. Lui mi ha detto in una discoteca di __________. Io gli ho chiesto se non aveva fatto stupidate nel senso di aver guidato lui fino all’area di servizio. Lui mi ha risposto che aveva guidato una signora. A quel momento non conoscevo ancora sua moglie per cui il nome non mi diceva nulla. Ho detto ad AP 1 che avrei finito il mio turno entro un paio di ore e quindi di aspettarmi lì senza assolutamente prendere la macchina. Lui mi ha risposto che mi avrebbe aspettato seduto in macchina o dentro. Al termine del mio turno gli avrei organizzato il rientro a casa, suo e della macchina. In seguito ho ricevuto la telefonata di una signora che in portoghese con l’accento brasiliano mi ha detto che era un’amica di AP 1 e che doveva rientrare urgentemente con i suoi colleghi, assicurandomi che AP 1 mi avrebbe aspettato lì. Io le ho risposto che sarei arrivato in una mezz’oretta e di partire pure. Lei mi ha anche detto che AP 1 non sarebbe stato in grado di muoversi perché era in uno stato tale da non poterlo fare. Nel frattempo ho provato a contattare TE 1 più volte, ma ovviamente a quell’ora non mi ha risposto. Avendo bisogno di qualcuno per guidare la seconda auto, sono quindi salito verso le 7’00 e ho bussato alla sua porta. Il tempo di rivestirsi e siamo ripartiti per giungere all’area di servizio un po’ dopo le 8’00. Lì non abbiamo più trovato né AP 1 né la macchina. Ho cercato di telefonargli ma non mi ha risposto. In un secondo tempo ha poi risposto a TE 1 dicendogli che era in polizia a __________. Noi siamo così andati a prenderlo lì. TE 1 ha guidato la Jaguar fino a __________” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 7).
TE 1 ha infine dichiarato:
“ Mi ricordo che quella mattina verso le 7’00 mi ha chiamato l’amico TE 2 al telefono, ma io non ho risposto perché non ho sentito. Egli è quindi venuto a bussare alla mia porta dicendomi che doveva andare a recuperare AP 1 all’area di servizio di __________ perché aveva bevuto e non poteva guidare. Ci siamo così recati al __________, ma non lo abbiamo trovato, così come non abbiamo nemmeno visto la sua auto. Ci siamo quindi fermati ad aspettare e a bere un caffè e dopo un po’ ci ha contattati di nuovo e dopo siamo andati a prenderlo alla centrale di polizia. Io ho poi guidato la sua macchina fino a __________” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 6).
7.3. Ora, la versione resa da AP 1 al dibattimento d’appello, oltre a corrispondere con quanto da lui già dichiarato in Pretura penale, trova piena conferma nelle dichiarazioni dei tre testimoni, i quali, nonostante i loro rapporti di amicizia e di affinità con l’imputato, sono parsi assolutamente credibili. TE 3 ha ricostruito con dovizia di particolari quanto avvenuto tra il 17 e il 18 dicembre 2010, confermando in particolare che, in discoteca, l’appellante aveva bevuto e che, pertanto, essa aveva deciso di guidare la sua vettura da __________ sino all’area di servizio autostradale. La teste ha inoltre fornito una spiegazione del tutto plausibile del motivo per cui AP 1 si era seduto al posto di guida nonostante non avesse intenzione di condurre la sua auto, rilevando come “la macchina dei miei amici era sulla destra della nostra e io potevo parlare con loro attraverso il finestrino” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 5).
Inoltre, ella è riuscita a dipanare i possibili dubbi circa la difficoltà che avrebbe potuto trovare nel guidare un’auto mai vista prima di allora e quelli su come ha fatto a trovare la strada per giungere all’area di servizio, non conoscendo la zona e avendo un compagno di viaggio ebbro: asserendo, in maniera più che credibile e senza alcuna titubanza, di aver avuto dimestichezza con le automobili con il cambio automatico perché in __________ si occupava della vendita di veicoli, ha giustificato compiutamente i primi, mentre i secondi sono stati sciolti con la semplice spiegazione di aver seguito la macchina dell’amico, che lavorava in Svizzera e già conosceva il ristorante __________ in questione.
Anche TE 1 e TE 2 hanno rilasciato delle dichiarazioni perfettamente in linea con il racconto dell’appellante, fornendo a questa Corte una descrizione circostanziata del loro intervento in soccorso dell’amico. L’unica incongruenza riscontrata è quella tra la versione dell’appellante e quella di TE 2 sul luogo in cui quest’ultimo si trovava al momento di ricevere la telefonata dall’amico (“in Svizzera interna” secondo AP 1, “nel __________” secondo l’amico). Questa divergenza - verosimilmente da ricondurre ad una erronea deduzione tratta dall’appellante dalle parole di TE 2 secondo cui egli sarebbe passato a prenderlo solo due ore più tardi – appare tuttavia del tutto marginale e non intacca la sostanza della versione resa dal prevenuto e confermata dai testimoni.
A mente della scrivente Corte deve, pertanto, essere dato per assodato che, diversamente da quanto indicato nel DA e ritenuto dal pretore (il quale, va detto, ha fondato il suo convincimento su una presunzione, come da lui precisato al consid. n. 6, pag. 4, della sentenza impugnata), la vettura Jaguar targata è stata condotta fino all’area di servizio autostradale di __________ non dall’appellante, ma da sua moglie TE 3.
Di passata si osserva poi che il rapporto di costatazione della polizia (cfr. AI 1) è, dal profilo probatorio, del tutto inconsistente, soprattutto laddove gli agenti hanno riportato quanto a loro dire il prevenuto avrebbe riconosciuto di aver fatto. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di rilevare che un rapporto scritto, a maggior ragione se contestato dall’interessato - nella fattispecie AP 1 si è addirittura rifiutato di sottoscriverlo dopo aver consultato il proprio legale ed aver spiegato di non condividerne i contenuti - non può, per garanzia costituzionale e convenzionale, essere la prova unica o determinante per fondare una condanna, ma deve quantomeno essere corroborato dall’interrogatorio del suo estensore (cfr. CARP, sentenza del 16 gennaio 2012, inc. 17.2011.70 consid. 3.4.d). Nulla può essere dedotto nemmeno dal rapporto medico in atti (cfr. Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o farmaci e richiesta di analisi, allegato all’AI 1), ritenuto che non risulta che lo stesso riporti dichiarazioni dell’appellante in contrasto con la versione dibattimentale (si osserva al riguardo che neppure il rapporto in questione, redatto dal medico, è stato firmato da AP 1).
Se in prima sede, a fronte della mancata richiesta da parte del prevenuto di sentire i testi a suo scarico (mancanza a tutt’oggi incomprensibile), i due rapporti, abbinati agli elementi oggettivamente riscontrati ed all’assenza di qualsiasi indizio a favore dell’appellante, potevano contribuire a costruire il castello accusatorio, con le nuove emergenze essi hanno perso qualsiasi valenza.
In definitiva, per tutto quanto precede, il gravame di AP 1 deve essere accolto ed egli deve essere prosciolto dall’accusa di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel DA.
8. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'150.-, sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di prima sede.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili per la procedura d’appello, ritenuto che AP 1, in questa sede, non era rappresentato da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, e 454 CPP, 91 cpv. 1 LCStr, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel DA 830/2011 del 7 marzo 2011.
2. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta), sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili di prima sede.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- testi fr. 250.-
- altri disborsi fr. 100.fr. 1'150.sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente delegato Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.