Incarto n. 17.2012.149-152 17.2012.166/173
Locarno 7 giugno 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 (I supplente) AS 6 (II supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci
- 6 agosto 2012 dal PP - 8 agosto 2012 da IM 3 rappr. dall' DI 4 - 10 agosto 2012 da APPE_1 rappr. dall'avv. DI 1
e con dichiarazione di appello incidentale
- 3 dicembre 2012 da IM 2 rappr. dall'avv. DI 3 contro la sentenza emanata il 3 agosto 2012 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di
IM 1 rappr. dall' DI 2 IM 2 rappr. dall' DI 3 IM 3 rappr. dall' DI 4
richiamate le dichiarazioni di appello 21 e 26 novembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A.
1. Con atto di accusa 23 maggio 2012 a IM 1 sono stati imputati i seguenti reati:
istigazione in assassinio (in parte tentata) subordinatamente in omicidio, ripetuta
per avere,
1.1. nel periodo maggio 2011 - 01 luglio 2011, a [...],
agendo, con lo scopo particolarmente perverso di assicurarsi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato della relativa rendita, in quanto non più intenzionata a proseguire in un vincolo matrimoniale effettivo comprendente anche atti di intimità, così come pure al fine di ottenere il riscatto della polizza assicurativa contratta dal marito, e con modalità particolarmente perverse nell'impiego del figlio minorenne TE 5 al fine di raggiungere il citato obiettivo,
e in particolare
giunto il figlio minorenne TE 5 il 15 maggio 2011 a [...],
assillandolo in continuazione in merito al comportamento del marito VITT_1 da lei asseritamente dichiarato alcolista e violento, ben consapevole del timore che il minore, già orfano di padre, aveva di perderla, dell'ascendente che aveva su di lui, dell'amore filiale, del profondo sentimento di riconoscenza che il minore nutriva nei suoi confronti,
e, dopo che il marito VITT_1, il 27 giugno 2011, sottoscriveva la dichiarazione di riscatto dell'assicurazione sulla vita per la polizza no. contratta con la [...] che prevedeva il versamento di un importo di CHF 13'269.80 con valuta 04 luglio 2011,
dichiarando espressamente il 28 giugno 2011 al figlio minorenne TE 5 di "volere VITT_1 morto", nel senso che il di lei marito doveva essere ucciso e di "trovare un modo per farlo",
assicurando al figlio minorenne che avrebbe provveduto al compenso di eventuali sicari, sapendo in realtà che il minore avrebbe proceduto personalmente ad uccidere VITT_1,
concordando poi con il figlio il comportamento da assumere dinanzi alle Autorità di polizia, determinato, così facendo, il figlio minorenne TE 5 ad uccidere VITT_1, circostanza realizzatasi il 01 luglio 2011 a Bellinzona nell'abitazione coniugale di via [...]quando lei si trovava in [...], sua terra d'origine, al fine di non essere presente al momento dell'uccisione del marito ed avere quindi un alibi dimostrabile;
1.2. per avere,
nel periodo gennaio 2011/maggio 2011,
a [...] ed in altre località non meglio precisate,
agendo con lo scopo particolarmente perverso di assicurarsi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato della relativa rendita, in quanto non più intenzionata a proseguire in un vincolo matrimoniale effettivo comprendente anche atti di intimità, così come pure al fine di ottenere il riscatto della polizza assicurativa contratta dal marito,
e in particolare
chiedendo più volte a PIFA 1 di reperire delle persone che potessero uccidere il di lei marito VITT_1, sapendo che, in realtà lo stesso non disponeva delle necessarie conoscenze, ma si sarebbe potuto mettere personalmente a disposizione per l'eliminazione fisica del di lei marito,
sfruttando a tale scopo la sua fragilità psichica e il sentimento di profonda amicizia che PIFA 1 nutriva nei suoi confronti, instillando altresì il dubbio che tale amicizia potesse terminare a causa della gelosia del marito VITT_1,
tentato di determinare PIFA 1 ad uccidere VITT_1, non riuscendo tuttavia nel suo intento poiché lo stesso, partito alla volta di Via [...] a [...], con l'intenzione di sabotare i freni del motoveicolo di proprietà di VITT_1, desisteva spontaneamente senza raggiungere il luogo;
appropriazione indebita
per avere, a [...] l'11 luglio 2011, prelevato, a danno della comunione ereditaria, dai conto corrente postate intestato all'ormai defunto VITT_1, e sul quale disponeva di regolare procura, l'importo di CHF 15'750.00, prelevamento effettuato dopo l'uccisione del di lei marito avvenuta il 01 luglio 2011 a Bellinzona per mano del figlio minorenne TE 5 e di cui era a conoscenza,
incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere, a [...] ed in altre non meglio precisate località, nel periodo maggio 2011/01 luglio 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio minorenne TE 5 poiché lo stesso non era ancora in possesso del necessario visto di Polizia degli stranieri;
2. Con atto di accusa 6 giugno 2012 a IM 2 sono stati rimproverati i seguenti reati:
assassinio, sub. omicidio
per avere, a [...] il 01 luglio 2011,
in correità, subordinamente complicità, con il minore TE 5,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, ucciso VITT_1,
risultando la particolare mancanza di scrupoli, nell'armare un minore, in specie TE 5, sapendolo pronto ad uccidere VITT_1, uomo per il quale il minore riferiva insofferenza e a lui, di contro, perfettamente indifferente,
in particolare, per avere,
informandolo che l'ascia e il seghetto richiestigli li teneva all'interno del suo furgone, evitando così che il minore, constatata l'assenza delle armi citate all'interno del [...] si recasse in altro luogo per acquistarle,
accompagnandolo poi con il suo furgone sino al negozio [...] di [...], dove acquistava per il minore TE 5, che quel giorno non aveva soldi con sé, uno o due rotoli di sacchi della spazzatura da 110 litri e tre flaconi di candeggina da due litri e una mascherina per il naso, che necessitavano al minore per far fuori il patrigno,
consegnando al minore TE 5 - a credito - l'ascia con manico di circa 40 cm di lunghezza e circa 10 cm di lama, il seghetto alternativo marca Einheil per il taglio del legno delle dimensioni di 20x15x5 con lama oscillante di circa 10 cm oltre a tre lame intercambiabili, la mezzaluna per tagliare il formaggio delle dimensioni di circa 13x9 cm, nonché il trolley dalle dimensioni 100x50x25 -40 cm,
riportando il minore a [...], al [...], con l'intenzione di poi condurlo sino a casa del patrigno,
circostanza quest'ultima non verificatasi unicamente poiché TE 5, stanco di attenderlo, senza nulla dire, da solo si recava a casa,
raggiungendolo per acquistare dal minore oggetti di proprietà di VITT_1 che, al suo rientro, li sorprendeva ed iniziava ad insultarli, tanto che il minore reagiva colpendo con dei pugni il patrigno sino a farlo cadere a terra esanime,
allontanandosi e lasciando quindi campo libero al minore ben sapendo del "materiale" consegnatogli e delle intenzioni espresse,
supportato il minore a spostare il cadavere della vittima nella vasca da bagno dell’appartamento di via [...],
armato il minore degli attrezzi necessari all'uccisione di VITT_1 ed al successivo occultamento del cadavere;
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
per avere, a [...] e a [...] nel periodo 01 gennaio 2010/19 settembre 2011, in qualità di debitore e a danno dei suoi creditori, sottaciuto ai funzionari dell'Ufficio esecuzione di [...] e di [...] di:
3.1. essere proprietario di un appartamento in [...], con diritto di abitazione a favore del di lui padre,
3.2. essere proprietario di un veicolo a motore Opel Astra del valore di CHF 3'000.00 e, successivamente, di un veicolo a motore Fiat Stilo del valore di CHF 1'500.00, facendoli immatricolare a nome di XX1,
3.3. essere proprietario della merce presente nel [...] da lui gestito in Viale [...] a [...] come pure di essere proprietario della merce depositata ad [...] nei locali amministrati da [...],
3.4. versare una pigione di CHF 400.00 per un appartamento in Vicolo [...] a [...], allorquando conviveva con XX2 in Via [...] a [...]e non versava e/o partecipava al pagamento del canone di locazione,
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a [...] nel periodo 15 maggio 2011/30 giugno 2011, venduto al minore TE 5 un'arma proibita e, meglio, un coltello a farfalla;
incitazione all'attività lucrativa senza autorizzazione
per avere, nel periodo 15 maggio 2011- 06 luglio 2011 a [...] ed altre località non meglio precisate, procurando un'attività lucrativa in Svizzera al minore TE 5 benché fosse a conoscenza che era sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
3. Con atto di accusa 3 luglio 2012 IM 3 è stato rinviato a giudizio per il reato di:
favoreggiamento
per avere, a [...], [...], [...] ed altre località non meglio precisate nel. periodo 02 luglio 2011/07 luglio 2011, per avere, dopo aver appreso da IM 2,
- dell'avvenuta uccisione di VITT_1 da parte del minore TE 5 e che un'arma impiegata era stata venduta dallo stesso IM 2
- della richiesta fattagli dal minore TE 5 di aiutarlo a spostare il cadavere di VITT_1, e soprattutto
- della circostanza che IM 2 aveva indirizzato il minore TE 5 verso la sua persona per tale compito: "quello li ti può aiutare perché ha la macchina"
- della necessità espressagli quindi ripetutamente da IM 2 di nascondere il cadavere,
mettendosi quindi a disposizione del minore TE 5 per lo spostamento ed occultamento del cadavere di VITT_1, indicando la possibilità di gettarlo in'un lago o da una diga,
e accettando quale compenso l'importo di CHF 1'000.00/CHF 1'500.00, di cui CHF 300.00 ricevuti quale anticipo,
e dopo aver saputo per bocca del minore TE 5 che quest'ultimo aveva depezzato la salma di VITT_1, come da lui stesso suggeritogli,
garantendo nuovamente il suo aiuto al minore TE 5 per il trasporto del corpo senza vita di VITT_1, fissando già ora e luogo,
posticipando poi il tutto al giorno successivo,
tentato in tal modo di sottrarre il minore TE 5 e IM 2 a un procedimento penale, in relazione all'uccisione di VITT_1
ritenuto come l'occultamento non si verificò solo perché IM 2 si era rifiutato di "sporcarsi le mani" e, sempre più incalzato dal minore che gli comunicava che il cadavere "puzzava troppo", interpellava [...], sua persona di fiducia da lunga data, per un consiglio, il quale, appresa la vicenda, gli intimava di chiamare immediatamente la polizia, cosa che quindi fece.
B. Con sentenza 3 agosto 2012, la Corte delle assise criminali ha:
1. assolto IM 1 da tutte le imputazioni;
2. assolto IM 2 dalle imputazioni di assassinio, omicidio intenzionale e incitazione all’attività lucrativa senza autorizzazione mentre lo ha ritenuto autore colpevole di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e di infrazione alla LF sulle armi e, per questi reati, lo ha condannato alla pena detentiva di quattro mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, mentre ha revocato la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna inflittagli con DA 16 gennaio 2008;
3. dichiarato IM 3 autore colpevole di favoreggiamento per i fatti descritti nell’atto di accusa e, ritenuto come egli abbia desistito dal suo intento, lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni mentre ha revocato la sospensione condizionale accordata alla pena pecuniaria (60 aliquote da fr. 40.- cadauna) inflittagli con DA 23 maggio 2011.
Infine, la Corte delle assise criminali, oltre ad ordinare l’immediata scarcerazione di IM 1 e IM 2, ha dissequestrato tutto quanto era in sequestro e ne ha ordinato la restituzione agli aventi diritto.
C. Con sentenza 13 novembre 2012, il Tribunale dei minorenni ha dichiarato TE 5, figlio di IM 1, autore colpevole, oltre che di infrazione alla LStr, di assassinio e di turbamento della pace dei defunti, reati entrambi commessi ai danni di VITT_1.
Per questi reati, il Tribunale dei minorenni ha condannato TE 5 alla pena privativa della libertà di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al risarcimento del torto morale e del danno materiale causati alla madre (A. _______ e alla sorella (B. _______) di VITT_1 nonché ad una partecipazione ai loro costi processuali.
TE 5 ha, in un primo tempo, impugnato la sentenza del Tribunale dei minorenni proponendo, non la sua assoluzione, ma una serie di richieste di derubricazione del reato più grave e, in ogni caso, una diminuzione della pena.
Sulle sue richieste non è, comunque sia, necessario diffondersi ritenuto come egli abbia, il 19 febbraio 2013, ritirato il proprio appello.
La sentenza 13 novembre 2012 del Tribunale dei minorenni è, dunque, passata, incontestata, in giudicato.
D. Non così, invece, per la sentenza della Corte delle assise criminali che è stata impugnata da tutte le parti al procedimento, tranne che da IM 1.
Essa è stata impugnata:
- dal PP che ha chiesto:
per IM 1, la condanna alla pena detentiva a vita per ripetuta istigazione (in parte tentata) in assassinio (subordinatamente omicidio intenzionale), appropriazione indebita e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale;
per IM 2, in via principale, la condanna alla pena detentiva a vita per assassinio (subordinatamente omicidio intenzionale), bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e incitazione all’attività lucrativa senza autorizzazione e, in via subordinata, la condanna per favoreggiamento e omicidio colposo;
- dalle accusatrici private che hanno chiesto:
per IM 1, in via principale, la condanna per istigazione in assassinio;
per IM 2, in via principale, la condanna per correità (eventualmente complicità) in assassinio (subordinatamente omicidio intenzionale);
per entrambi, in via subordinata, la condanna per favoreggiamento (eventualmente tentato nel caso di IM 1).
Hanno, poi, postulato il risarcimento del danno e del torto morale subiti (e, perciò, l’assegnamento del denaro sequestrato a IM 1);
- da IM 2 che ha chiesto il proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento in relazione alla merce da lui venduta ed una conseguente riduzione della pena ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente (che chiede non sia più corredata dalla revoca della sospensione condizionale accordata alla pena inflitta con DA del 16 gennaio 2008);
- da IM 3 che ha chiesto, in via principale, il suo proscioglimento dall’imputazione di favoreggiamento e, in via subordinata, una riduzione della pena (che chiede non sia più accompagnata dalla revoca della sospensione condizionale relativa alla sua precedente condanna per furto d’uso) per aver agito in stato di scemata imputabilità.
E. Statuendo sulle istanze probatorie presentate dalle parti, la presidente di questa Corte ha ordinato:
- l’acquisizione agli atti:
della sentenza 13 novembre 2012 del Tribunale dei minorenni nei confronti di TE 5;
della sentenza emanata nel procedimento di appello avviato da TE 5;
della documentazione relativa agli stipendi in [...] (allegata alla dichiarazione di appello 26 novembre 2012 delle accusatrici private);
della documentazione relativa alla rendita vedovile di IM 1;
della dichiarazione manoscritta 19 febbraio 2013 di TE 5;
- il richiamo:
della documentazione relativa alla concessione di un congedo a TE 5 prima della celebrazione del dibattimento a suo carico;
- dell’incarto UEF di IM 2;
- l’audizione al pubblico dibattimento di:
- TE 5;
- PIFA 1;
- TE 2;
- TE 4;
- TE 3;
- TE 1.
E’ stata, invece, respinta la richiesta di allestimento di una perizia per valutare il grado di imputabilità di IM 3.
esperito il pubblico dibattimento dal 21 maggio al 7 giugno 2013 durante il quale:
1. il procuratore pubblico ha fatto proprie le seguenti imputazioni subordinate/alternative proposte dalla presidente della Corte:
a. nei confronti di IM 1 (doc. dib. d’appello 14)
istigazione in assassinio (in parte tentata), ripetuta
per avere, a [...] ed in altre località non meglio precisate,
nel periodo gennaio 2011/1. luglio 2011,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, intenzionalmente determinato, rispettivamente, tentato di determinare altri a commettere l'assassinio del marito VITT_1,
e meglio per avere
1.1. nel periodo maggio 2011/1. luglio 2011,
a [...],
agendo con scopo (consistente nell’eliminare il coniuge divenuto insopportabile assicurandosi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato dei vantaggi economici derivanti dal vincolo matrimoniale) e con modalità (avendo impiegato il figlio minorenne TE 5 al fine di raggiungere il citato obiettivo) particolarmente perversi, intenzionalmente determinato il figlio minorenne TE 5 a cercare qualcuno che commettesse l’assassinio del marito VITT_1
e, in particolare, per avere
giunto il figlio minorenne TE 5 a [...] il 15 maggio 2011,
dopo aver rivelato a più riprese al figlio di non sopportare più il marito,
dopo che, il 25 maggio 2011, VITT_1 aveva sottoscritto la dichiarazione di riscatto dell’assicurazione sulla vita per la polizza n. contratta con la [...] che prevedeva il versamento di un importo di fr. 13'269.80 con valuta 4 luglio 2011,
dopo che all’orizzonte si prospettava l’istituzione di una curatela amministrativa nei confronti del marito,
dopo avere dichiarato espressamente il 28 giugno 2011 al figlio minorenne TE 5 di "volere VITT_1 morto" e come “sarebbe meglio per tutti se VITT_1 morisse”, nel senso che il di lei marito doveva essere ucciso e di trovare qualcuno che lo facesse,
dopo avere assicurato al figlio minorenne TE 5 che avrebbe provveduto poi al compenso dei sicari,
espressamente chiesto al figlio minorenne TE 5 di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1 e, poi, essere partita per la [...] sapendo che l’uccisione del marito sarebbe avvenuta nella settimana in cui si trovava nella sua terra d’origine,
ritenuto che l’uccisione si è effettivamente realizzata, per mano del figlio TE 5, il 1. luglio 2011 a [...] nell’abitazione coniugale di via [...], quando lei si trovava in [...] al fine di non essere presente al momento del fatto ed avere quindi un alibi dimostrabile,
concordando poi con il figlio il comportamento da assumere dinanzi alle Autorità di polizia,
1.2. per avere,
nel periodo gennaio 2011/maggio 2011,
a [...] ed in altre località non meglio precisate,
agendo con scopo (consistente nell’eliminare il coniuge divenuto insopportabile assicurandosi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato dei vantaggi economici derivanti dal vincolo matrimoniale) particolarmente perverso,
intenzionalmente tentato di determinare PIFA 1 a trovare qualcuno che commettesse l’assassinio di VITT_1, non riuscendo tuttavia nel suo intento poiché lo stesso, partito alla volta di Via [...] a [...], con l'intenzione di sabotare i freni del motoveicolo di proprietà di VITT_1, desisteva spontaneamente senza raggiungere il luogo
e, in particolare, per avere,
chiesto più volte a PIFA 1 di reperire delle persone che potessero uccidere il di lei marito VITT_1,
sfruttando a tale scopo la sua fragilità psichica e il sentimento di profonda amicizia che PIFA 1 nutriva nei suoi confronti, instillando altresì il dubbio che tale amicizia potesse terminare a causa della gelosia del marito VITT_1;
istigazione in omicidio intenzionale (in parte tentata), ripetuta
(in via subordinata)
per avere, a [...]ed in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2011/1. luglio 2011, intenzionalmente determinato altri a commettere un crimine o un delitto,
e meglio per avere
2.1. nel periodo maggio 2011/1. luglio 2011,
a [...],
intenzionalmente determinato il figlio minorenne TE 5 a cercare qualcuno che commettesse l’assassinio del marito VITT_1
e, in particolare, per avere
giunto il figlio minorenne TE 5 a [...] il 15 maggio 2011,
dopo aver rivelato a più riprese al figlio di non sopportare più il marito,
dopo che, il 25 maggio 2011, VITT_1 aveva sottoscritto la dichiarazione di riscatto dell’assicurazione sulla vita per la polizza n. contratta con la [...] che prevedeva il versamento di un importo di fr. 13'269.80 con valuta 4 luglio 2011,
dopo che all’orizzonte si prospettava l’istituzione di una curatela amministrativa nei confronti del marito,
dopo avere dichiarato espressamente il 28 giugno 2011 al figlio minorenne TE 5 di "volere VITT_1 morto" e come “sarebbe meglio per tutti se VITT_1 morisse”, nel senso che il di lei marito doveva essere ucciso e di trovare qualcuno che lo facesse,
dopo avere assicurato al figlio minorenne TE 5 che avrebbe provveduto poi al compenso dei sicari,
espressamente chiesto al figlio minorenne TE 5 di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1 e, poi, essere partita per la [...] sapendo che l’uccisione del marito sarebbe avvenuta nella settimana in cui si trovava nella sua terra d’origine,
ritenuto che l’uccisione si è effettivamente realizzata, per mano del figlio TE 5, il 1. luglio 2011 a [...] nell’abitazione coniugale di via [...], quando lei si trovava in [...] al fine di non essere presente al momento del fatto ed avere quindi un alibi dimostrabile,
concordando poi con il figlio il comportamento da assumere dinanzi alle Autorità di polizia,
2.2. per avere,
nel periodo gennaio 2011/maggio 2011,
a [...] ed in altre località non meglio precisate,
intenzionalmente tentato di determinare PIFA 1 a trovare qualcuno che commettesse l’assassinio di VITT_1, non riuscendo tuttavia nel suo intento poiché lo stesso, partito alla volta di Via [...] a [...], con l'intenzione di sabotare i freni del motoveicolo di proprietà di VITT_1, desisteva spontaneamente senza raggiungere il luogo
e, in particolare, per avere,
chiesto più volte a PIFA 1 di reperire delle persone che potessero uccidere il di lei marito VITT_1,
sfruttando a tale scopo la sua fragilità psichica e il sentimento di profonda amicizia che PIFA 1 nutriva nei suoi confronti, instillando altresì il dubbio che tale amicizia potesse terminare a causa della gelosia del marito VITT_1;
complicità in assassinio, rispettivamente in omicidio intenzionale
(in via subordinata)
per avere,
a [...],
nel periodo maggio 2011/1. luglio 2011,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo (consistente nell’eliminare il coniuge divenuto insopportabile assicurandosi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato dei vantaggi economici derivanti dal vincolo matrimoniale) o modalità (servendosi del figlio minorenne TE 5) particolarmente perversi,
affermando ripetutamente che sarebbe stato meglio per tutti che VITT_1 morisse o scomparisse,
rafforzato psicologicamente il proposito già maturato dal figlio minorenne di uccidere VITT_1;
favoreggiamento
(in via subordinata)
per avere, a [...], ed altre località non meglio precisate,
nel periodo compreso tra il 1. ed il 7 luglio 2011,
dopo aver appreso dal figlio TE 5 dell’avvenuta uccisione di VITT_1:
- cancellato dal suo cellulare il testo dei messaggi (sms) a lei inviati dal figlio:
alle ore 20.37’10’’ del 1. luglio 2011;
alle ore 19.23’28’’ del 4 luglio 2011;
- cancellato dal suo cellulare il testo del messaggio (sms) a lei inviato da PIFA 1 il 2 luglio 2011 alle ore 11.19’29’’;
- invitato il figlio a non parlare in modo esplicito della morte di VITT_1 e ad utilizzare un codice onde evitare di essere intercettato dall’autorità inquirente;
- suggerito al figlio TE 5, per allontanare i sospetti da lui, di presentare la denuncia di scomparsa in polizia una volta liberatosi dal cadavere di VITT_1;
- essere rimasta in [...], dopo avere saputo della morte di VITT_1 con ciò avendo consentito al figlio di continuare nel suo progetto di eliminazione del corpo di VITT_1 e, quindi, ritardando l’intervento degli inquirenti;
- mentito agli inquirenti e, durante il dibattimento di primo grado, alla Corte delle assise criminali sul contenuto delle telefonate tra lei e il figlio
ostacolando, così, lo svolgimento del procedimento penale successivamente avviato dalle autorità inquirenti ticinesi nei confronti del figlio.
b. nei confronti di IM 2
(doc. dib. d’appello 1)
assassinio
per avere, a [...], il 1. luglio 2011,
agendo in complicità con il minore TE 5,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,
ucciso VITT_1,
risultando la particolare mancanza di scrupoli, nell'armare un minore, in specie TE 5, accettando il rischio che questi uccidesse VITT_1, uomo per il quale il minore riferiva insofferenza e a lui, di contro, perfettamente indifferente,
in particolare, per avere,
venduto - a credito - l'ascia e il seghetto richiestigli dal minore che gli aveva detto che voleva utilizzarli per uccidere il patrigno,
accompagnato, poi, con il suo furgone il minore TE 5 sino al negozio [...] di [...], dove pagava i rotoli di sacchi della spazzatura da 110 litri, i tre flaconi di candeggina da due litri e una mascherina per il naso acquistati dal minore per far fuori il patrigno,
riportato il minore a [...], al [...], con l'intenzione di poi condurlo sino a casa del patrigno,
circostanza quest'ultima non verificatasi unicamente poiché TE 5, stanco di attenderlo, senza nulla dire, da solo si recava a casa,
armato, così, il minore degli attrezzi necessari all'uccisione di VITT_1,
accettando, per il caso in cui si fosse realizzata, l’eventualità che TE 5 mettesse davvero in atto quanto gli aveva preannunciato al momento dell’acquisto e, meglio, l’uccisione del patrigno;
omicidio intenzionale
(in via subordinata)
per avere, a [...], il 1. luglio 2011,
agendo in complicità con il minore TE 5,
ucciso VITT_1,
in particolare, per avere,
venduto - a credito - l'ascia e il seghetto richiestigli dal minore che gli aveva detto che voleva utilizzarli per uccidere il patrigno,
accompagnato, poi, con il suo furgone il minore TE 5 sino al negozio [...] di [...], dove pagava i rotoli di sacchi della spazzatura da 110 litri, i tre flaconi di candeggina da due litri e una mascherina per il naso acquistati dal minore per far fuori il patrigno,
riportato il minore a [...], al [...], con l'intenzione di poi condurlo sino a casa del patrigno,
circostanza quest'ultima non verificatasi unicamente poiché TE 5, stanco di attenderlo, senza nulla dire, da solo si recava a casa,
armato, così, il minore degli attrezzi necessari all'uccisione di VITT_1,
accettando, per il caso in cui si fosse realizzata, l’eventualità che TE 5 mettesse davvero in atto quanto gli aveva preannunciato al momento dell’acquisto e, meglio, l’uccisione del patrigno;
favoreggiamento, tentato
(in via subordinata)
per avere, ad [...], il 5 luglio 2011
tentato di sottrarre il minore TE 5 ad atti di procedimento penale con riferimento all’uccisione di VITT_1,
in particolare, per avere,
dopo aver appreso dal minore TE 5 che questi aveva ucciso il patrigno,
- supportato il minore a spostare il cadavere della vittima nella vasca da bagno dell’appartamento di via [...];
- indicato al minore TE 5 IM 3 come la persona che sarebbe stata disposta e in grado di aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere del patrigno.
c. nei confronti di IM 3 (doc. dib. d’appello 2)
favoreggiamento
per avere, a [...], [...], [...] ed altre località non meglio precisate,
nel periodo compreso tra il 5 ed il 7 luglio 2011,
sottratto il minore TE 5 e IM 2 ad atti di procedimento penale con riferimento all’uccisione di VITT_1,
e meglio, per essersi,
dopo aver appreso da IM 2,
- dell’avvenuta uccisione di VITT_1 da parte del minore TE 5 e che un’arma impiegata era stata venduta all’autore dallo stesso IM 2,
- della richiesta fattagli dal minore TE 5 di aiutarlo a spostare il cadavere di VITT_1,
- della circostanza che IM 2 aveva indirizzato il minore TE 5 verso la sua persona per tale compito: “quello lì ti può aiutare perché ha la macchina”,
e dopo che il minore TE 5 ebbe formulato la medesima richiesta di aiuto anche al suo indirizzo,
messo a disposizione del minore TE 5 per lo spostamento ed occultamento del cadavere di VITT_1, indicando la possibilità di gettarlo in un lago o da una diga, e accettando quale compenso l’importo di fr. 1'000.-/1'500.-, di cui fr. 300.- ricevuti quale anticipo
nonché per averlo accompagnato da [...] a [...] dove, al centro [...] della [...], TE 5 acquistò una sega elettrica e altro materiale necessario per il depezzamento del cadavere,
accompagnato il minore TE 5 alla stazione di [...] sapendo che questi, al suo rientro al domicilio, avrebbe proceduto allo smembramento del cadavere
garantito nuovamente il suo aiuto al minore TE 5 per il trasporto del corpo senza vita di VITT_1, fissando già ora e luogo,
posticipato poi il tutto al giorno successivo,
tentato così di sottrarre il minore TE 5 e IM 2 ad un procedimento penale, in relazione all’uccisione di VITT_1 ritenuto come l’occultamento non si verificò poiché IM 3 desistette dal suo intento dopo avere interpellato, per un consiglio, [...], sua persona di fiducia da lunga data, il quale, appresa la vicenda, gli intimò di chiamare immediatamente la polizia cosa che quindi fece.
Alla formulazione di tali imputazioni subordinate le parDI 2 - non si sono opposte (verb. dib. d’appello, pag. 62-63).
2. In esito all’istruttoria dibattimentale e alla discussione:
- il procuratore pubblico ha chiesto:
in via principale, la condanna alla pena detentiva a vita di IM 1 per tutte imputazioni contemplate nell’atto di accusa e di IM 2 per correità (o complicità) in assassinio (o in omicidio intenzionale) commesso con dolo diretto (e, subordinatamente, con dolo eventuale) e per le altre imputazioni contemplate nell’atto di accusa, nonché la conferma della condanna per favoreggiamento a carico di IM 3;
in via subordinata, la condanna di IM 2 per favoreggiamento alla pena detentiva di 24 mesi da espiare e alla revoca della sospensione condizionale relativa alle precedenti condanne;
- le accusatrici private hanno chiesto:
in via principale, per IM 2, la condanna per complicità in assassinio e, per IM 1, la condanna per istigazione in assassinio;
in via subordinata, la condanna di entrambi per favoreggiamento.
Hanno, infine, postulato il risarcimento del danno e del torto morale subiti;
- IM 3 ha chiesto:
in via principale, il suo proscioglimento dall’imputazione di favoreggiamento (con riconoscimento di un indennizzo per l’ingiusta carcerazione subita) e,
in via subordinata, una riduzione della pena (ad un massimo di otto mesi sospesi condizionalmente) per aver agito in stato di scemata imputabilità ed avere desistito e collaborato con gli inquirenti e, ad ogni modo, la rinuncia alla revoca della condizionale concessa alla pena infittagli per il precedente di furto d’uso;
- IM 2 ha chiesto la conferma dei proscioglimenti pronunciati dai primi giudici nonché il proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento in relazione alla merce da lui venduta (e, nella misura in cui non fosse già compreso nel proscioglimento deciso dalla prima Corte, anche per l’appartamento in [...]), con conseguente riduzione della pena (cui ha chiesto di non aggiungere la revoca della sospensione condizionale accordata alla pena inflitta con DA 16 gennaio 2008). Ha, infine, chiesto l’accoglimento della sua istanza di risarcimento ed il riconoscimento delle sue note professionali nonché la reiezione delle richieste di risarcimento delle accusatrici private;
- IM 1, per il tramite del suo difensore, ha chiesto la conferma del suo proscioglimento dall’imputazione di istigazione in assassinio/omicidio intenzionale. Ha, pure, contestato la realizzazione dei reati di complicità in assassinio/omicidio intenzionale e di favoreggiamento. Ha, infine, postulato l’accoglimento della sua istanza di risarcimento nonché la reiezione delle pretese delle accusatrici private.
ritenuto 1. a. Con scritto 7 marzo 2013, l’avv. DI 2 ha comunicato alla scrivente Corte che, “per ragioni di salute che le impediscono di intraprendere trasferte impegnative”, IM 1 “non sarà in grado di presenziare ai pubblici dibattimenti”.
Pur anticipando la produzione di un certificato medico che attestasse tale circostanza, il patrocinatore ha precisato che:
“ La mia mandante rinuncia ad ogni modo a comparire” (doc. CARP XXIV).
Ancora il 20 maggio 2013 l’avv. DI 2 ha scritto a questa Corte:
“ confermo ad ogni modo che, per quanto mi concerne, nulla osta allo svolgimento del dibattimento in via contumaciale come all’art. 407 cpv. 2 CPP.
Rinuncia sin d’ora a sollevare qualsiasi obiezione od eccezione che potesse derivare dalla tenuta del processo in assenza dell’imputata, e ciò indipendentemente dall’esistenza o non di motivi di ordine medico che potrebbero giustificare la mancata comparsa” (doc. CARP L).
b. Nessun certificato medico è stato prodotto né prima del dibattimento né durante le prime due giornate dibattimentali.
Ma non solo. Durante la prima giornata dibattimentale il patrocinatore di IM 1 ha riconfermato che la sua assistita, regolarmente citata, aveva deciso di rinunciare a presenziare al dibattimento (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Conseguentemente, egli non ha formulato nessuna opposizione a che nei confronti di IM 1 si procedesse nelle forme contumaciali.
c. Il terzo giorno di dibattimento l’avv. DI 2 ha prodotto il certificato medico allestito il 10 maggio 2013 dal dott. [...] con relativa traduzione, che è stato acquisito agli atti quale doc. dib. d’appello 4 (verb. dib. d’appello, pag. 60).
In seguito, su richiesta del patrocinatore delle accusatrici private, l’avv. DI 2 ha precisato di non avere voluto, con la produzione di tale certificato medico, chiedere che l’assenza della sua patrocinata venisse ritenuta giustificata (verb. dib. d’appello, pag. 63), riconoscendo, così, implicitamente che le affezioni in esso indicate non avrebbero impedito a IM 1 - qualora ne avesse avuto la volontà - di partecipare al dibattimento.
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59 n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr., anche, STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr., pure, sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
I. premessa
Nella vicenda che è sfociata nel procedimento penale di cui trattasi sono coinvolte persone particolari che, per un verso o per l’altro, possono essere definite dei “marginali” che pensano ed agiscono secondo dinamiche e criteri che non sono, propriamente, quelli che muovono le altre persone.
La corretta comprensione della vicenda ed anche la corretta valutazione delle diverse dichiarazioni in atti presuppone, dunque, la descrizione e caratterizzazione dei diversi personaggi.
7. VITT_1, la vittima
Fino al 1988, VITT_1 (nato nel 1965) ebbe una vita normale e soddisfacente, sia dal profilo dei rapporti personali e sociali che da quello formativo e professionale.
Ragazzo “dolce, bravo” anche se “un po’ dispettoso” (come l’ha definito la madre al dibattimento d’appello, verb. dib. d’appello, pag. 55), dopo le scuole dell’obbligo, VITT_1 ha seguito e concluso con successo la formazione di meccanico di moto, ha sempre lavorato e ha assolto i suoi obblighi militari, riuscendo anche ad avere un’intensa attività sportiva (praticava gare motociclistiche su strada).
Il 28 settembre 1988, questa vita all’insegna di una più che soddisfacente normalità venne bruscamente interrotta da un gravissimo incidente della circolazione a seguito del quale VITT_1 rimase in coma per diversi mesi e che gli lasciò, nonostante il lunghissimo periodo di riabilitazione, importanti deficit fisici, neurologici e psichici.
Queste le parole con cui la madre di VITT_1 ha descritto, in aula, quel periodo estremamente difficile:
“ VITT_1 non si ricordava più niente, dal giorno dell’incidente fino a quattro anni addietro. Non ricordava neanche l’incidente. Dovevo dirgli tutto io.
A causa di questo incidente, VITT_1 era praticamente un vegetale. Bisognava curarlo come un bebé. Anzi, un bebé piange e gli si dà il biberon. VITT_1 non piangeva, né si muoveva, né niente. È stato in coma per circa 8/10 giorni e poi un tre mesi in coma vigile.
Ad un certo punto il dott. [...] mi ha detto che per aiutare VITT_1 avrei dovuto smettere di lavorare ed occuparmi di lui perché nelle cliniche o negli ospedali non sarebbe stata la stessa cosa. Era meglio che di lui si occupasse qualcuno di famiglia che poteva ricordargli la sua vita. Ho quindi lasciato il lavoro (avevo il negozio [...] a [...]) e ho cominciato a curare VITT_1. Per comunicare con lui ho dovuto inventare un linguaggio: ho fatto le foto dei bicchieri, dei piatti, di tutti gli oggetti di uso comune, anche i suoi profumi della barba. Io gli mostravo le foto e gli dicevo “se hai bisogno di questo, chiudi gli occhi”. Lui a volte capiva. La prima volta che ho capito che lui capiva è stato a Natale. Lui era come un bebé e ho dovuto fare tutto per riabituarlo alle cose di tutti i giorni. Preciso che fin qui lui era ancora in ospedale: io andavo tutti i giorni dalle 13.00 finché si era addormentato. È stato un lavoro lungo e anche doloroso però, ad un certo punto, si era più o meno alla metà di dicembre, un giorno VITT_1 ha detto “ciao mamma” e da lì è iniziato un lento miglioramento.
Dopo l’ospedale, VITT_1 è stato un anno degente a Brissago alla clinica Hildebrand: io andavo a trovarlo tutti i giorni per potergli far lavorare la testa. Insomma cercavo tutti i modi per stimolarlo e fargli riprendere il più possibile le sue capacità.
Ha iniziato a fare il primo passo in clinica alla metà di agosto. Ricordo che c’è voluta mezz’ora per fargli fare il primo passo. Eravamo lì io ed i diversi fisioterapisti. Pesava un quintale ed era alto 1,85 metri. È rimasto in clinica fino all’8.1.1990 e poi l’ho portato a casa mia. Avevo la carrozzina. Però dovevo continuare a fargli tutto, a stimolarlo, lavarlo, pulirlo, aiutarlo a mangiare, … però vedevo che c’erano dei miglioramenti. VITT_1 soffriva molto a causa delle conseguenze dell’incidente. Devo anche dire che, all’ospedale, VITT_1 è caduto dal letto e si è fatto 32 fratture al braccio sinistro che poi è rimasto bloccato” (verb. dib. d’appello, pag. 55 in fondo e 56).
Sulle conseguenze a lungo termine del gravissimo incidente subito, le dichiarazioni della madre di VITT_1 sono integrate da quelle degli operatori sanitari che l’hanno avuto in cura.
Dapprima, il dott. TE 4, suo medico curante da anni:
“ VITT_1 ha avuto nel 1988 un infortunio grave con politrauma in conseguenza del quale è stato per più mesi in coma vigile. È rimasta una paresi spastica alla parte sinistra. Zoppicava. Inoltre aveva problemi di espressione a livello motorio: i movimenti della lingua erano rallentati, però si esprimeva bene. Anche la parte destra del corpo era lesa ma più in modo meccanico: aveva problemi con la spalla destra. Era comunque la parte sinistra del corpo ad avere subito le maggiori lesioni. Aveva anche problemi di equilibrio ma non erano dominanti nel senso che non erano il problema principale. È però vero che, anche a causa di questi problemi, si era rotto la caviglia, salvo errore, nel 2007.
Dal profilo cognitivo c’era un deficit che veniva nelle varie perizie definito deficit neuropsicologico. Si parlava di infantilismo nel senso che VITT_1 era relativamente facilmente influenzabile e per lui era difficile valutare correttamente le situazioni o le conseguenze dei suoi gesti”
(verb. dib. d’appello, pag. 30).
Poi, lo psicologo TE 3:
“ VITT_1, a seguito dell’incidente, presentava notevoli deficit cognitivi che erano a carico della memoria, dell’attenzione, della concentrazione e dell’intelligenza sociale, ovvero il comprendere le situazioni sociali e gli stati d’animo delle persone che lo circondavano. A fianco di questi deficit cognitivi, vi era anche un problema di discontrollo degli impulsi che si esplicitava con una serie di condotte che vengono definite pantoclastiche (in momenti di crisi il signor VITT_1 rompeva tutto quello che aveva a tiro). Nei confronti delle persone questo discontrollo si esplicava in una scarsa tolleranza alla frustrazione, cioè il signor VITT_1 era portato a crisi di rabbia che si esprimeva con una violenza a carattere verbale e, a volte, anche fisica, ma quasi esclusivamente nei confronti delle cose. (…) A causa dei suoi deficit cognitivi, il paziente non aveva esatta contezza dell’ammontare dei suoi beni: per esempio, alla domanda a sapere a quanto ammontasse la sua rendita, lui rispondeva di non avere un’idea precisa perché di tutto si era occupata, sin lì, la madre.
Voglio anche aggiungere che, sempre a causa dei suoi problemi, per il paziente era difficile effettuare anche semplici addizioni o sottrazioni”
(verb. dib. d’appello, pag. 24 e 25; cfr., anche, all. 212 RPG).
Dopo l’incidente, VITT_1 non ha mai più potuto riprendere alcuna attività lavorativa. Da allora, quindi, egli era al beneficio di una rendita di invalidità (LAINF) dell’ammontare, all’epoca dei fatti, di poco più di fr. 4'000.- (PS IM 1 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 8; GPC IM 1 3.9.2011, AI 247, pag. 3; MP IM 1 14.11.2011, AI 659, pag. 9; all. 206 RPG).
Recuperata una discreta (anche se non totale) autonomia personale, nel 2005 VITT_1 ha voluto andare a vivere da solo. Nonostante le preoccupazioni, la madre ha compreso il desiderio del figlio e lo ha assecondato. VITT_1 si è, così, trasferito nell’appartamento di via [...] dove ha condotto una vita parzialmente autonoma, sotto la supervisione costante, ma discreta, della madre e, quando ciò era necessario, della sorella:
“ VITT_1 ha vissuto con me fino al 2005 quando ha voluto un appartamento per conto suo. Mi diceva “mamma, lasciami andare a vivere da solo perché se tu muori devo pur imparare ad arrangiarmi da solo”. All’epoca devo dire che era molto migliorato e, a suo modo, faceva già di tutto. Gli dicevo “fai tu da mangiare” e lui lo faceva. Gli dicevo “lava i piatti” e lui lo faceva. A suo modo e lentamente, ma faceva tutto.
Io ho capito questa sua esigenza di vivere da solo e mi sono detta “è meglio lasciargli prendere questo appartamento”. Ha poi preso l’appartamento in via [...] dove è rimasto fino alla fine. Quando è andato a vivere da solo, VITT_1 si arrangiava a fare tutto. A volte mi chiedeva cosa doveva mettere nel risotto però poi ha imparato ad arrangiarsi da solo e riusciva a cucinare tutto. Io continuavo a seguirlo nel senso che andavo a casa sua ogni 7/10 giorni per cambiargli le lenzuola, lavare un po’ la vasca, insomma aiutarlo a tenere l’appartamento. In questo mi aiutava anche mia figlia.
Per i conti, ricordo che, se lui andava a fare un pagamento o un prelevamento, teneva tutti gli scontrini e li metteva in un cassetto. Alla fine del mese, quando arrivava l’estratto del conto corrente postale lui veniva da me con tutti gli scontrini e le fatture e controllavamo tutto. Lui era molto preciso e teneva tutto: guai se gli mancava uno scontrino. Lui aveva il suo conto e la sua tessera. Io gli preparavo i pagamenti e poi lui andava a farli. La dichiarazione delle imposte veniva fatta da un signore che viene a fare anche la mia: io gli preparavo tutta la documentazione per tutt’e due le dichiarazioni e lui compilava i formulari.
Dal 2006 VITT_1 ha ripreso a guidare il motorino: era molto contento. Dal motorino è poi passato allo scooter. Però era sempre sotto controllo da un medico: ogni anno doveva sottoporsi ad un controllo.
Le cose fra noi andavano bene: lui non ha mai reclamato per niente, andava d’accordo sia con me che con B. _______. A volte si arrabbiava ma non era per noi. Capitava che si arrabbiava perché il medico gli diceva che non era ancora pronto per la patente. Ma fra noi in famiglia non c’erano problemi”
(A. _______, verb. dib. d’appello, pag. 56).
8. PIFA 1
PIFA 1 (nato il [...]) soffre, sin dalla nascita, di gravi deficit fisici e psichici. Completamente sordo da un orecchio, riesce a sentire con l’altro soltanto grazie ad un apparecchio acustico (all. 377 RPG, pag. 2). Egli ha, inoltre, importanti deficit cognitivi per cui, dopo avere frequentato diverse scuole speciali, ha seguito un apprendistato empirico:
“ Ho frequentato le scuole speciali di Locarno, St. Eugenio. Poi sono andato al Loverciano e poi sono andato per un paio d'anni alla scuola speciale di Giornico. Dopodiché per un po' sono andato a fare il ciclo di orientamento, questo mi era servito per capire che lavoro fare. Così ho poi fatto la scuola empirica di pittore. Alla fine della scuola, siccome non c'era lavoro, sono stato in disoccupazione per quasi un anno. Poi sono andato a fare dei lavoretti alla fondazione Diamante di Biasca. Da circa 10 anni lavoro presso la ditta [...].. (...) Quando vivevo a Biasca con papà, c'era tanta gente che mi prendeva in giro, anche perché ho un problema con l'udito, all'orecchio sinistro. Infatti, porto un apparecchio e per questo la gente mi prende in giro. Poi ogni tanto io m'incazzo e quindi magari dico delle parolacce” (PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag 3).
Va sottolineato che, nonostante le sue difficoltà, PIFA 1 lavora da circa una decina d’anni presso la ditta [...] di [...], sostanzialmente quale aiuto magazziniere. Come sottolineato dalla madre, “tra invalidità e stipendio, percepisce una somma di circa CHF 2900.--/mensili” con cui “si è sempre arrangiato” (PS [...] 24.10.2011, all. 377 RPG, pag 3). Ciò va a suo merito, ritenuto peraltro che, dal 2010, PIFA 1 vive solo in un appartamento a Bellinzona.
Sulle difficoltà ma anche sulle capacità di PIFA 1, si riportano qui le considerazioni che l’avv. DI 5 (che lo ha patrocinato) ha formulato all’indirizzo della Corte delle assise criminali, considerazioni che la scrivente Corte - che ha lungamente sentito PIFA 1 - ritiene essere perfettamente pertinenti:
“ - il signor PIFA 1 può avere delle difficoltà nel comprendere le domande che gli si pongono, se non gli viene dato del "tu"; infatti a volte può confondere la forma cordiale del "Lei" intendendo che ci si riferisce ad una persona femminile;
- bisogna porgli una alla volta le domande, evitando di accumulare più quesiti e più concetti riferiti a circostanze diverse in una stessa domanda;
- la domanda deve essere posta in forma diretta;
- il signor PIFA 1, avendo gravi problemi di udito, utilizza un apparecchio acustico. Tale circostanza gli impedisce di capire a volte quanto gli viene riferito, se ci sono rumori e brusio in sottofondo e se l'interlocutore è a diversi metri di distanza;
- le circostanze di dover deporre in aula dinnanzi ad una Corte Criminale, la presenza degli imputati e di un numeroso pubblico mettono in uno stato di grave agitazione il signor PIFA 1, potendogli causare confusione od impedendogli di ascoltare quanto gli viene detto.
Infatti, durante tutti i mesi dell'istruttoria che lo ha visto coinvolto, ho da una parte imparato ad esprimermi in modo per lui chiaro e dall'altra parte ho potuto constatare che certe circostanze lo possono emotivamente turbare, causandogli uno stato di agitazione che può provocare quanto sopra menzionato; circostanze queste che sarebbero altamente evitate se io potessi stare al suo fianco.
Ritenuto quanto sopra, Le chiedo pertanto di poter sedere accanto al signor PIFA 1 durante la sua deposizione, onde poterlo rassicurare ed in caso di bisogno, riformulargli in maniera semplice le domande che gli vengono poste.
Quest'ultima circostanza ritengo sia di estrema importanza, soprattutto per quanto attiene le domande che potranno essergli rivolte dagli avvocati difensori ed eventualmente dal legale dell'accusatore privato, i quali, come spesso avviene - e come normale che sia visto le circostanze ed i crimini imputati tenteranno di confondere e di far contraddire il signor PIFA 1.
Tengo tuttavia a sottolineare che, se tutto quanto sopra menzionato venisse tenuto in considerazione, il signor PIFA 1 è perfettamente in grado di capire quanto gli viene chiesto e di rispondere più che adeguatamente ai quesiti che gli verranno posti” (doc. TPC 59).
9. IM 3
IM 3 (nato, donna, il [...]) si è sottoposto ad un procedimento di cambiamento di sesso tanto che, poco prima del dibattimento di primo grado, è stato ufficialmente registrato come appartenente al sesso maschile.
IM 3 - che ha alle spalle un’infanzia estremamente difficile, vissuta in un contesto familiare violento (cfr., al riguardo, PS dott. [...] 26.7.2011, all. 87 RPG, pag. 2 e 3) - ha avuto un percorso scolastico simile a quello di PIFA 1, senza, tuttavia, essere mai riuscito a seguire alcun apprendistato empirico (ha, per esempio, abbandonato quello di cameriere presso il Centro Dragonato perché “troppo difficile”, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4) e senza, poi, mai avere lavorato, in ogni caso per periodi significativi.
Egli ha grossi limiti cognitivi di cui ha dato prova sia in inchiesta, sia al dibattimento d’appello.
A titolo d’esempio, si ricorda, qui, che IM 3 è convinto che i quartieri (in specie, di Milano) in cui abitano e lavorano i cinesi siano chiamati “Charlatown” (l’ironia è del tutto involontaria). Parimenti, sostiene - nonostante il suo patrocinatore abbia più volte tentato di correggerlo - di avere acquistato un televisore al “plasmon”.
Inoltre, IM 3 soffre di numerose patologie psichiatriche per il cui riacutizzarsi è spesso ricoverato coattivamente presso strutture psichiatriche diverse (dal doc. TPC 54 risulta che, tra il 30 aprile 2004 e il 7 gennaio 2007, IM 3 è stato ricoverato ben 10 volte presso la sola Clinica psichiatrica di Mendrisio; cfr., inoltre, verb. dib. d’appello, pag. 5).
Dagli atti risulta che, già nel 2001, il Servizio medico-psicologico di Locarno aveva formulato la diagnosi psichiatrica di disturbo borderline di personalità e che, in seguito, tale disturbo è stato più volte confermato (cfr. AI 214).
Nel 2003, in occasione di una degenza presso l’Unità di medicina psicosomatica della Clinica Varini di Orselina, è stata posta la diagnosi di personalità borderline di tipo impulsivo (F60.3), sindromi dissociative (da conversione) miste con convulsioni e disturbi motori alle gambe (F44.8), orientamento sessuale egodistonico (F66.1) e transessualismo (F64.0; AI 214, pag. 107 e 111).
Nel 2004, a seguito di un’ulteriore degenza presso la medesima clinica, tali diagnosi sono state confermate (AI 214, pag. 136).
Anche nel 2005 queste diagnosi sono state sostanzialmente confermate dalla dott. [...] che vi ha, però, aggiunto quella di ritardo mentale lieve (F70).
Nel rapporto, inviato all’UAI, la specialista osservava, fra l’altro, quanto segue:
“ Questi aspetti di disorganizzazione della propria vita affettiva e emotiva si intersecano con le capacità cognitive che già dalla nascita si collocano, probabilmente per un danno congenito da parto e per aspetti di ereditarietà familiare, al di sotto della norma. Ricordo che i test cognitivi misuravano un QI di 68, ponendola nella fascia della debilità lieve. (...) Si può confermare che FF soffre di molteplici disturbi che spiegano globalmente la sua personalità e il suo funzionamento. (...) abbiamo l'evidenza (...) che il solo trattamento che ha evidenziato qualche possibilità di miglioramento della condizione sia quello erogato da comunità terapeutiche specializzate dove le pazienti seguono un trattamento stazionario della durata di circa due anni. (...) La diagnosi psichiatrica, complicata dal disturbo dell'identità di genere e dal ritardo mentale, è stata posta molto precocemente nella vita di FF. La sua vita personale e lavorativa è costellata da fallimenti, discontinuità, avvenimenti traumatici, esplosioni comportamentali, manifestazioni istrioniche, esasperazione emozionale con innamoramenti patologici, gesti auto ed etero aggressivi, stati dissociativi. Le condizioni di salute la rendono totalmente inabile al lavoro, come hanno dimostrato anche i numerosi provvedimenti integrativi esitati in insuccessi” (AI 214, pag. 154).
Queste diagnosi, ivi compresa quella di ritardo mentale lieve, sono, in seguito, state confermate, in particolare il 29 settembre 2009 (AI 214, pag. 231).
Dalla relazione 23 luglio 2012 del dott. med. [...], specialista FMH in psichiatria e psicoterapia che ha in cura IM 3 dal 3 dicembre 2007 (doc. TPC 57), emerge che, anche in uno degli ultimi ricoveri (dal 13 al 22 settembre 2011) presso la Clinica Santa Croce di Orselina, per IM 3 erano state confermate le diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, transessualismo e sindrome da disadattamento con reazione misto ansioso-depressiva. L’instabilità emotiva e l’incapacità di autocontrollo di IM 3 sono poi emerse durante tutto il processo, ad esempio quando, senza nulla chiedere, l’imputato si è improvvisamente alzato e, dicendo fra le lacrime “era ora che usciva fuori la verità”, ha abbandonato l’aula per poi ripresentarsi pochi minuti dopo (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 45).
Nel citato rapporto, il dott. [...] ha, inoltre, indicato che i test dell’inventario del temperamento del carattere (TCI) e del test definito Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) cui egli ha sottoposto IM 3 hanno evidenziato, il primo, “un risultato più elevato sulla scala dell’impulsività e dell’ansia” e “un basso senso di responsabilità strutturale” e, il secondo, “risultati più elevati della norma per dei tratti di personalità antisociali, paranoici e schizotipi” così che, nell’insieme, i due test delineano un disturbo di personalità misto che va ad aggiungersi alle altre diagnosi.
Sempre nel suo rapporto, il dott. [...] ha precisato che, nel rispondere ai test, IM 3
“ non sempre raggiunge sufficienti risultati laddove sono richiesti anticipazione del giudizio e comprensione dei nessi causa-effetto, vale a dire le capacità di cogliere relazioni tra diversi eventi, stabilire priorità e ordinare in successione le diverse attività”
e che
“ si può ipotizzare anche un lieve deficit di coordinazione visuo-motoria a partire dalle cadute in tutti i subtests che misurano questa funzione, a cui si affianca una difficoltà di passaggio da un pattern cognitivo ad un altro”
(doc. TPC 57, pag. 2).
IM 3 non è incensurato. Alle spalle ha tre condanne - nel 2005, 2006 e 2008 e sempre con DA (Al 45) - per diversi episodi di coazione (stalking), tutti legati alle sue patologie e tutti ai danni di una ragazza di cui lui si era innamorato. Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare cosa era successo, IM 3 ha detto di essere stato “un po’ tanto insistente”, ma che la colpa era soprattutto dei genitori di lei che non lo sopportavano.
IM 3 è stato, poi, nel 2011, condannato, sempre con DA, per furto d'uso e guida senza licenza di condurre.
10. IM 2
IM 2, cittadino [...], è nato il [...] a [...] dove ha vissuto sino al 1975 quando è rientrato, con la famiglia, in [...].
IM 2 ha una bassa istruzione: al dibattimento d’appello ha detto di avere frequentato soltanto le scuole dell’obbligo e di non avere nessun diploma.
Nel 1985 si è trasferito in Ticino, in sostanza per raggiungere una donna che aveva conosciuto tramite un’inserzione su una rivista. Nel nostro Paese, dove ha dapprima lavorato nel settore alberghiero con diverse mansioni (cameriere, tuttofare,…), dopo almeno un paio di relazioni sentimentali, ha conosciuto la cittadina olandese che ha sposato nel 1990 e da cui ha avuto tre figli:
“ Per corrispondenza ho conosciuto una ragazza in Svizzera e mi sono quindi trasferito qui ad [...]. Quando dico per corrispondenza vuol dire che avevo trovato l'indirizzo della ragazza su un giornale tipo il "Chi" o rivista similare. Sono arrivato ad [...] nel 1985 ed ho iniziato a lavorare come autista e portiere presso l'Albergo [...]. (...) Ho poi lasciato la ragazza che avevo conosciuto per corrispondenza perché avevo conosciuto un'altra donna. Quando lavoravo presso il Ristorante [...] a [...], era il 1987/89, ho conosciuto colei che è poi diventata mia moglie. [...] lavorava anche lei al [...] come cameriera. Ci siamo sposati nel 1990, se ben ricordo, e dalla nostra unione sono nati 3 figli: [...] nato il [...], [...] nato nel [...] e [...] nato nel [...]. Con [...]e i nostri figli abbiamo vissuto a [...] e a [...]. Dopo circa due anni di matrimonio [...] se n'è andata con il primo figlio e poi è tornata da me piena di debiti e io ho pagato. Siamo quindi tornati assieme ed è nato il nostro secondo figlio. Poi [...] se n'è andata un'altra volta con i nostri due figli e nel frattempo abbiamo anche divorziato. [...]è quindi ritornata da me, ci siamo rimessi insieme. [...], quando era incinta del nostro terzo figlio è tornata in Olanda ed infatti [...] è nato in quel paese. [...] non è poi più tornata da me. Nel 1993/1994 ho poi iniziato la mia attività di ambulante. Dopo l'ultima e definitiva partenza di [...] ho avuto una relazione sentimentale con [...] che è durata circa quattro anni. Ho poi avuto delle avventure finché ho conosciuto XX2 a Thun. XX2 non andava d'accordo con suo marito per cui abbiamo deciso che lei si sarebbe trasferita in Ticino. lo ho iniziato ad abitare nell'appartamento di XX2 nel 2008 e vi sono rimasto fino al momento del mio arresto. La mia relazione con XX2 la considero ormai terminata. Attualmente ho una relazione sentimentale con [...]” (MP IM 2 23.3.2012, AI 921, pag. 12 e 13).
L’interesse per il gentil sesso è una costante nella vita di IM 2 che, al dibattimento d’appello, ha, fra l’altro, detto che, all’epoca dei fatti che qui interessano, oltre ad avere una compagna, intratteneva relazioni sentimentali clandestine con altre due donne (con cui, peraltro, aveva intensissimi contatti telefonici: si parla di circa 150 sms al giorno, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8).
Come visto, nel 1993 IM 2 si è dato all’attività di venditore ambulante che esercita tuttora.
In sostanza, in diversi mercatini dell’usato, IM 2 vende oggetti di seconda mano, spesso recuperati nelle discariche dei rifiuti. Al dibattimento d’appello, egli ha detto di vendere, però, oltre a videogiochi usati e vecchi dischi in vinile, “anche cose nuove, più che altro orologi, magliette dei calciatori (quando usavano), accessori per telefonini, ecc.” e ha precisato che, all’epoca dei fatti, quell’attività gli permetteva un’entrata discreta (circa fr. 3’000.- al mese) con cui riusciva a far fronte ai suoi impegni, in particolare anche a versare quanto dovuto per i figli.
Gli atti disegnano, però, una realtà diversa. A carico di IM 2 vi sono, infatti, otto esecuzioni ancora in corso per fr. 14’000.- circa e, dal 2001 in poi, 49 attestati di carenza beni per complessivi fr. 46’000.- circa (AI 284; sentenza impugnata, consid. 4, pag. 26).
All’epoca dei fatti, IM 2 gestiva anche un negozio - il [...] - in viale [...] a [...] che ha, poi, dovuto chiudere a seguito del suo arresto.
Alle spalle IM 2 ha anche quattro condanne:
- 3 luglio 1998: condanna a tre mesi di detenzione, sospesi per tre anni, per ripetuta ricettazione, pornografia e contravvenzione LArm inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di Locarno;
- 15 dicembre 2003: DA con condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per ricettazione;
- 16 gennaio 2008: DA con condanna alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, sospesa per quattro anni, per falsità indocumenti;
- 28 febbraio 2011: DA con condanna alla pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna per ricettazione.
Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare le circostanze in cui aveva commesso i reati di cui sopra, IM 2 ha sostanzialmente risposto, in relazione alle ricettazioni ripetute, che lui non poteva mica chiedere a tutti coloro che gli vendevano merce da dove questa provenisse e, in relazione alla condanna per pornografia, ha spiegato che, molto probabilmente, doveva trattarsi della vendita di una cassetta pornografica ad un minore di 16 anni e, anche per questo, ha ribadito che lui mica poteva verificare l’età dei suoi clienti.
Queste dichiarazioni (non verbalizzate) sono, qui, riportate poiché indicative dell’atteggiamento di IM 2 di fronte alla vita: sostanzialmente indifferente agli altri perché occupato nelle “sue cose”.
11. IM 1
IM 1 non si è presentata al dibattimento d’appello.
Per conoscerla, dunque, la scrivente Corte ha dovuto basarsi sugli atti.
Nulla si sa di certo sulle sue capacità intellettive.
Sulla sua formazione, le informazioni sono scarne. Al riguardo, si sa soltanto quel che lei ha detto e, cioè, che avrebbe “fatto le scuole ottenendo alla fine il diploma di cameriera” (AI 971, pag. 6). A tale dichiarazione non può essere dato credito. Non solo perché stupisce che, all’epoca e nelle zone rurali, ci fossero vere e proprie formazioni professionali di cameriera, ma anche e soprattutto perché dalle altre sue dichiarazioni emerge che la donna si è sposata una prima volta appena sedicenne e che ha subito avuto un figlio del quale - sembra - si sarebbe occupata per nove mesi, cioè fino a quando il marito l’avrebbe cacciata (AI 971, pag. 6-7), ciò che sembra escludere - anche solo per questioni di tempo - che ella abbia seguito una vera e propria formazione professionale.
I periti psichiatrici - incaricati di valutare lo stato psichico e l’imputabilità di TE 5 - hanno sentito IM 1 e hanno ritenuto che il suo funzionamento cognitivo è “almeno nella norma” mentre a livello emotivo la donna è apparsa loro come “poco coinvolta nelle tematiche dolorose affrontate”, eccezion fatta per un breve accenno di lieve commozione quando si è parlato dell’uccisione del marito da parte del figlio (AI 132 in AI 881, pag. 12).
Sul modo in cui IM 1 - che è incensurata (all. 225 RPG) - ha gestito la propria vita e i rapporti con gli altri, dagli atti emergono molti segnali negativi di cui verrà, per quanto necessario, detto in seguito.
Qui ci si limita a ricordare che, nella sua arringa, il suo avvocato ha, al riguardo, parlato di “una vita un po’ sopra le righe”.
Che l’espressione utilizzata sia un eufemismo, rivelatore della delicatezza e della signorilità dell’avv. DI 2, verrà dimostrato, con evidenza, dagli accertamenti che seguono.
II. storia di IM 1 e TE 5 prima dell’incontro con VITT_1
12. Pur non essendo TE 5 parte a questo procedimento, la Corte ha dovuto, per evidenti ragioni, ricostruirne la vita e gli agiti.
In questa sentenza, dunque, si parlerà molto di lui.
13. IM 1, cittadina [...], è nata il [...] a [...], in [...], dove è cresciuta. Ha due sorelle e un fratello.
A 16 anni ha contratto un primo matrimonio con [...] da cui, appena un anno dopo, ha avuto il primo figlio, [...], che, secondo il suo racconto, ha dovuto lasciare al padre quando questi la cacciò di casa dopo avere trovato un’altra donna. Con questo primo figlio, IM 1 non ha più contatti da anni (per quanto ne abbia mai avuti):
“ Quando facevo le vacanze andavo sempre a vedere mio figlio [...]. Poi però, c'è stata la guerra, e [...] ha portato [...] in Svizzera per cui io non l'ho più visto. Le ultime volte che ho visto [...] lui aveva circa 6 anni. Nel 2003 [...] mi ha telefonato e abbiamo parlato. Io ho pianto, ma lui mi ha detto che stava bene e che aveva una fidanzata da circa 3 anni. Poi non l'ho più sentito” (AI 971, pag. 7).
Va detto che, ai periti che l’hanno sentita, IM 1 non ha parlato né di questo primo matrimonio né del primo figlio (perizia giudiziaria, AI 132, pag. 12, punto 6.1, acquisita agli atti di questo procedimento quale AI 881). Agli inquirenti non ne ha parlato da subito. Lo ha fatto soltanto dopo che questi le chiesero se davvero non avesse altri figli (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 5).
Più tardi, a 18/19 anni, IM 1 ha lasciato il suo Paese per la Svizzera. Dopo avere lavorato come cameriera per circa nove mesi nel canton San Gallo, si è trasferita nel Liechtenstein dove è rimasta sino al novembre 1985 quando è andata a Coira. Lì è rimasta per circa un anno, lavorando sempre come cameriera. In quel periodo, conobbe [...] con cui avviò una relazione.
Alla fine del 1987, con [...] e la figlia [...] da lui avuta nell’ottobre 1986, ha lasciato la Svizzera per la [...]. Lì ha sposato il padre della bambina.
Nel 1990 i coniugi con la bambina sono tornati in Svizzera:
“ Nel 1990 fino al 1992 sono ritornata in Svizzera con mia figlia e mio ex marito. Siamo andati a stare a [...]. Avevamo trovato un lavoro al [...]. Mio ex marito però era ritornato subito in [...] perché non aveva trovato lavoro. Nel 1992 sono ritornata in [...] con [...]” (all. 41 RPG, pag. 4).
Il matrimonio con [...] è stato burrascoso tanto che i due almeno stando alle dichiarazioni di IM 1 - si sono più volte lasciati e ripresi:
“ In [...] ci siamo sposati. Io facevo la casalinga e curavo la bambina. Abbiamo poi iniziato a costruire una casa; mio marito la costruiva perché lui non lavorava perché era ricco. La prima volta che ci siamo lasciati mio marito ed io è stato nel 1994. Siamo rimasti separati solo due mesi e siamo poi tornati assieme. Avevamo divorziato nel 1992; nel senso che abbiamo divorziato ma abbiamo continuato a vivere nella stessa casa e non ci siamo mai lasciati” (AI 971, pag. 7).
Va, qui, sottolineato che i periti che hanno valutato TE 5 hanno evidenziato che, a suo tempo, ai funzionari dell’UAI, IM 1 aveva descritto il suo secondo marito come “un grave alcolista e verbalmente aggressivo” e che, ciò nonostante, “l’affidamento di [...]è stato attribuito di comune accordo tra i genitori al padre poiché in grado di offrire delle condizioni di accudimento ed economiche migliori rispetto alla madre” (AI 132 in AI 881, pag. 2, punto 4.1.1).
Il 28 ottobre 1994, sempre in [...], è nato TE 5 e, nonostante il divorzio, IM 1 è rimasta con l’ex-marito sino al 2000.
Conclusasi definitivamente quella storia, la donna si è trasferita a [...] dove è rimasta sino al 2003.
14. Nel 2003, IM 1 è tornata in Svizzera da sola, lasciando in patria i due figli. In pratica - da quanto risulta dagli atti - fu [...] (che allora aveva 16 anni) ad occuparsi del fratello più piccolo. Al riguardo, TE 5 ha dichiarato quanto segue:
“ io e [...] siamo rimasti giù da soli. Era mia sorella [...] ad occuparsi di me. (...) In quegli anni, [...] mi ha fatto da mamma. Lei si occupava di tutto quanto riguarda la casa e la mia educazione. (...) Come detto ho frequentato i primi tre anni di scuola a [...]. In quegli anni andavo molto bene a scuola. [...] era molto esigente e mi faceva studiare. Ciò al contrario di mia madre che non mi controllava e non esigeva da me” (PS 10.11.2011, AI 756, pag. 2 e 3).
Occorre, qui, sottolineare che, ai periti, IM 1 ha detto che “lasciare un minore in [...]è un crimine” (AI 132 in AI 881, pag. 3, punto 4.1.2).
matrimonio di IM 1 con [...]
15. IM 1 è arrivata in Svizzera con un visto da turista.
Nel mese che trascorse nel nostro Paese conobbe [...], un uomo dalla salute - sia fisica che mentale (PS 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 2 e 3) - malferma. Al riguardo, è opportuno riportare quanto detto, sulle proprie condizioni, dallo stesso [...]:
“ A partire dal 2002, è stato un continuo "dentro e fuori" dagli ospedali. Sono stato alla clinica Santa Croce per 13 mesi di fila. Clinica Alabardia per complessivi 3 anni. Per questioni fisiche sono stato all'ospedale La Carità, all'Uni Spital di Zurigo e al San Giovanni di Bellinzona. (...)
Devo dire che io a quel tempo volevo e cercavo una donna. Tutto quel dentro e fuori ospedale mi creava problemi. Qui in Ticino non c’era nessuno che mi voleva. Ero anche brutto da vedere. Avevo la parte sinistra del viso, gonfia (distrutta), l'occhio che mi rimaneva aperto ed una grossa cicatrice sul viso” (PS [...] 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 2 e 3).
Se - come dice lo stesso Radovanovic - “in Ticino non c’era nessuno che lo voleva”, IM 1 non ci pensò due volte e se lo sposò subito, dopo averlo visto soltanto in un paio di occasioni:
“ La prima volta che l'ho vista, è stata durante un viaggio su di un torpedone che dalla Svizzera portava in [...]. Non rammento dove era salita lei. Ad un certo punto del viaggio, me l’ero trovata sul bus. Con lei si era parlato delle solite cose. Ricordo che mi aveva detto che aveva una sorella che abitava in Ticino e che si chiamava [...]. (...) Una volta rientrato in Svizzera, avevo preso contatto con [...] per avere una qualche informazione in più su IM 1. (...) Dopo aver parlato con [...] ed essermi accordato con lei per incontrare IM 1, ho deciso di andare giù a [...] per meglio conoscere IM 1. Giunto giù, lei è venuta a prendermi a [...]. Siamo usciti a cena, mi ha portato a casa sua, abbiamo avuto un rapporto sessuale ed il giorno dopo siamo andati a [...] e ci siamo sposati.
ADR: che corrisponde al vero che ci siamo sposati dopo due volte che ci si vedeva (la prima durante il viaggio in bus e la seconda quella appena descritta).
ADR che, se ben ricordo, mi sono sposato il 22 o 23 ottobre. Non ero molto in chiaro. Prendevo tanti medicamenti a quel tempo. Non ricordo nemmeno chi fossero i testimoni. Non li conoscevo. Erano comunque persone amiche di IM 1” (PS [...] 17.10.2011, all. 364 RPG, pag 3).
[...] ha - senza mezzi termini - dichiarato che IM 1 lo sposò soltanto per poter rimanere in Svizzera:
“ A domanda a sapere per quale motivo mi sono sposato con IM 1 rispondo che è perché non ero normale. Lei ha sposato me per interesse. Per ottenere il permesso di venire su”
(PS [...] 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 4).
Sulla questione, IM 1 non è stata trasparente:
“ Nel mese che sono rimasta qua in Svizzera, cioè a Zurigo, ho conosciuto un uomo, [...], lui abitava a [...] ed io ero andata a fare una gita a [...]. Con lui ci siamo sposati quasi subito. Gli dicevo che io non potevo vivere in [...], perché ero malata. [...] era a sua volta malato e cosi gli avevo detto che avevamo quasi la stessa età e così ci siamo sposati” (all. 41 RPG, pag. 4).
Ma la realtà che emerge in modo chiaro dagli atti è che il vero obiettivo di quel matrimonio - che, peraltro, non è mai sfociato in una vera convivenza (cfr., anche, dichiarazioni di TE 5 riprodotte sotto) - era quello indicato da [...], cioè era quello di permettere a IM 1 di tornare a vivere in Svizzera.
E’ utile, qui, riportare alcune considerazioni di [...] che supportano la conclusione che già emerge da quanto sopra:
“ Devo dire che IM 1 parlava benissimo. Mi diceva che non avrei dovuto fare nulla. Che mi avrebbe fatto toccare il cielo. (…) Devo dire che appena giunta in Ticino, IM 1 non era più quella che avevo sposato. Anziché il settimo cielo, lei mi faceva vedere l’inferno. La prima discussione era relativa al posto di lavoro. Le avevo trovato un posto vicino e ben retribuito, ma lei no. Lei voleva anche un appartamento più grande. Non le andava bene il mio. Lei dopo due o tre giorni che era giunta in Ticino, era riuscita, parlando con la dott. [...] (il cognome non lo ricordo), assistente della dott. [...][...], a farmi ricoverare a Santa Croce. Ha poi dato disdetta dell’appartamento di [...]e ne aveva preso uno dietro l’albergo [...]. Non so quanti giorni ho vissuto con IM 1. Posso dire di avere fatto sesso con lei tre volte. E’ stato un inferno. Lei non mi lavava i vestiti. Non faceva nulla per me. Per correttezza devo dire che lei non mi ha mai chiesto soldi. Però ribadisco che non faceva nulla per me. Ho difficoltà a dire quanto siamo stati assieme proprio perché ero dentro e fuori dagli ospedali. A febbraio 2004 o febbraio 2005 sono scappato. Ero disperato. Lei continuava a dire che tutto quanto dicevo o facevo non era giusto e vero. Lei mi insultava in continuazione. Io avevo paura di fare del male alle persone. In generale. Per questo sono scappato da lei. (…) IM 1 è stata affettuosa con me forse i primi due giorni dal suo arrivo in Ticino. Non è neppure mai venuta a trovarmi in ospedale. (…) IM 1 è troppo falsa”
(PS Radovanovic 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 3, 4 e 5).
16. Così IM 1 andò a vivere a [...]dove, nel novembre 2004, la raggiunse il figlio TE 5. In questa città, il ragazzo frequentò le scuole elementari e le prime due classi delle scuole medie con modesti risultati (raggiungeva la sufficienza ma nulla più) ma, comunque, dimostrandosi “un allievo ubbidiente, piuttosto chiuso e riservato e che si è sempre comportato bene” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6). TE 5 così ha descritto la sua prima permanenza a Bellinzona:
“ In Svizzera abitavo a [...]. Inizialmente (per alcuni mesi) ho abitato sotto la stazione, nei pressi dell'attuale bar [...]. In quell'appartamento abitavamo solo mia madre ed io. A quel tempo mamma era ancora sposata con quel signore, di cui non ricordo il nome. Mi sembra che ogni tanto lui veniva li a casa. Si fermava a mangiare e forse - per un paio di giorni - anche a dormire. Ci siamo quindi trasferiti in via [...]. Nonostante parlassi unicamente serbo, a settembre ho iniziato la scuola. Mi hanno fatto ripetere la 1. elementare. Ciò in considerazione della mia incapacità di esprimermi correttamente in italiano. Devo dire che in tre mesi ho imparato questa lingua. Le scuole elementari le ho frequentate alle scuole di [...]. Le medie invece (le prime due classi) alle scuole [...], sempre di [...]. Contrariamente ai primi anni di scuola in [...], qui non andavo molto bene. Non studiavo molto. Come ho già detto, mia madre non si interessava tanto e non esigeva da me. Ho comunque superato tutte le classi” (PS 10.11.2011, AI 756, pag. 3).
17. a. In Ticino IM 1 ha lavorato come cameriera in alcuni esercizi pubblici (alcuni di dubbia fama, quali il [...] di [...]).
Ma non per molto. Ben presto cominciò ad accusare - o almeno a lamentare - problemi di salute:
“ Nello stesso anno della separazione mi sono anche ammalata, avevo male alla schiena, non riuscivo a camminare. All'epoca lavoravo al bar [...] del [...]. Da quel momento non ho più lavorato fino ad oggi. Ho sempre molti dolori e quindi anche il dottore mi ha detto che non potrò più lavorare. Inoltre ho anche avuto il diabete e poi sono anche andata con i nervi. (…) dal 2008 percepisco l’AI al 50%” (all. 41 RPG, pag. 4).
b. Risulta dagli atti che, non solo IM 1 smise ben presto di essere attiva professionalmente, ma anche che, in sostanza, non assunse mai il suo ruolo di madre, abbandonando il figlio a se stesso o costringendolo - nonostante la tenera età - ad occuparsi di lei.
In effetti, durante i ricoveri della madre, il figlio restava da solo tanto che, spesso, rimaneva assente da scuola poiché in casa non c’era nessuno che lo svegliasse. Per contro, quando la madre era a casa, era TE 5, in un ribaltamento di ruoli, a doversene spesso occupare.
Dalla perizia giudiziaria emerge, tuttavia, che - nonostante (o forse a causa) di questa situazione - TE 5, non solo non ha colpevolizzato la madre, ma ha assunto, nei suoi confronti, un atteggiamento estremamente protettivo e prova, per lei, un grande affetto:
“ TE 5 sottolinea a più riprese nel corso degli incontri che “dai suoi dieci anni in poi si è dovuto occupare della madre” nel quotidiano preparando da mangiare e da un punto di vista medico somministrandole le terapie farmacologiche e discutendo con i medici. Invitato ad esprimersi sul suo vissuto in merito alla difficile situazione familiare, TE 5 afferma “se sei costretto, lo fai”. Durante gli incontri, TE 5 non ha espresso un vissuto di solitudine, di abbandono, di difficoltà generale nel confrontarsi da solo alla quotidianità e ai problemi di salute della madre.
Emerge dalle verbalizzazioni del minore un’attitudine molto protettiva e adultomorfa nei confronti della madre. (…)
Invitato ad esprimersi sull’attaccamento particolarmente forte che nutre nei riguardi della madre e di cui la madre ci ha parlato, TE 5 afferma “sono molto attaccato a mia madre, ho vissuto sempre con lei, mi ha dato da mangiare, non avevo un padre”. Afferma inoltre “quando partiva per la Svizzera ero molto triste, ma mi sono abituato, partiva e sapevo che sarebbe tornata”. Descrive la madre come “una donna intelligente, furba, che è meglio non fare arrabbiare altrimenti diventa un serpente, da un lato anche buona, aiuta gli altri”. Prosegue affermando “è una donna che combatte, che non conosce la parola perdere, ottiene tutto quello che vuole”. Invitato ad esprimersi sul modello educativo secondo il quale pensa di essere stato educato dalla madre, TE 5 afferma “ho ricevuto un’educazione militare, tutto quello che diceva mia madre io dovevo farlo, tutto quello che dice mia madre è santo” (perizia psichiatrica, AI 132 in AI 881, pag. 6 e 7);
“ Dalle verbalizzazioni espresse da TE 5 nel corso degli incontri emerge un rapporto madre-figlio in cui la distanza generazionale sembra essere inesistente, sostituita da un’estrema complicità e confusione nei ruoli. TE 5 si vive come un pari della madre, un punto di riferimento in grado di occuparsi di lei nei momenti di difficoltà psichiche e fisiche. In questo rapporto paritario in cui i ruoli madre-figlio sono talvolta invertiti, emerge però anche l’immagine di una madre severa, dura, pericolosa, estremamente esigente, dominante, determinata e che tende a stabilire con gli altri dei rapporti di potere e che ottiene “sempre” quello che vuole”
(complemento peritale, AI 208 in AI 881, pag. 3).
18. Accertato che la convivenza - se mai era esistita - fra IM 1 e [...] aveva preso definitivamente fine l’8 gennaio 2007, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non più rinnovare alla donna e al di lei figlio i permessi di dimora (che erano scaduti il 30 ottobre 2007).
19. Dopo questa decisione, ha avuto inizio una serie di ricoveri dettati - per quanto risulta dagli atti medici - da motivi psichiatrici.
Al riguardo, questa Corte condivide le perplessità dei primi giudici sull’effettiva esistenza di queste malattie. Pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiamano qui le loro considerazioni:
“ E' comunque un dato di fatto quello per cui i ricoveri psichiatrici dell'accusata sono iniziati solamente dopo il mancato rinnovo del permesso di dimora conseguente alla cessazione della comunione domestica con [...], palesatasi per l'autorità a seguito dell'avvio di una procedura di protezione dell'unione coniugale avanti alla Pretura di Bellinzona ed è anche un dato di fatto che la prevenuta ha tentato in ogni modo possibile di opporsi alla partenza dalla Svizzera, inoltrando all'autorità amministrativa ricorsi, domande di proroga, istanze di riconsiderazione (cfr. il classeur Al 893 c), ottenendo però solamente di prorogare il termine di partenza dalla Svizzera dall'ottobre 2007 al febbraio del 2009”
(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 25).
Del resto, che le “malattie” di IM 1 fossero pretestuose e strumentali risulta anche da quanto dichiarato da TE 2 che conobbe la donna presso la clinica di Orselina dove entrambi erano degenti:
“ lo ero li per una cura di disintossicazione da alcool e depressione mentre lei era degente per dei presunti problemi di salute. Non ricordo esattamente quali. Ricordo che però a me aveva confidato che si era fatta mettere in cura dato che aveva già ricevuto l'espulsione e che così facendo aveva la possibilità di rimanere nel nostro paese. Ricordo che la cassa malati le pagava una degenza di al massimo tre mesi. Ho poi saputo dopo che IM 1 aveva fatto “dentro e fuori” dalle cliniche per prolungare il periodo di permanenza. Ad un certo punto ha però dovuto andarsene”
(PS 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 18 in cui TE 2 ha ribadito che “per evitare di partire, IM 1 si è fatta ricoverare più volte in clinica”).
Anche IM 2 ha parlato di malattie fittizie:
“ l’ho conosciuta ai mercati. (…) so che io gli piacevo, me lo aveva detto. Mi diceva che gli piacevo e voleva avere una storia con me, voleva anche sposarmi. (…) era sempre fuori per i medicamenti. Mi diceva anche che era da qualche parte per curarsi la depressione. Per me era tutta una messa in scena. (…) A lei serviva il permesso. (…) Lei voleva avere il permesso e quindi penso che la sua “depressione” fosse solo il mezzo per ottenerlo. Aveva anche intenzione di sposarsi per lo stesso scopo”
(PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 11 e 12).
In ogni modo, dopo vari ricorsi, venne assegnato a madre e figlio un ultimo termine di partenza al 15 febbraio 2009.
Il 13 febbraio 2009 i due rientrarono, così, in [...].
richieste di matrimonio di IM 1 a TE 2 e a PIFA 1
20. a. Come detto, prima della partenza per la [...], nel corso di uno dei ricoveri alla Clinica Santa Croce, IM 1 aveva conosciuto TE 2 (pure ricoverato, ma per una terapia di disintossicazione).
Fra i due nacque un’amicizia che proseguì anche dopo la loro dimissione dall’istituto di cura:
“ Ho conosciuto IM 1 nel 2007 alla Clinica Santa Croce di Orselina. Io ero lì ricoverato come paziente e lei anche. Tra noi è nata un’amicizia. A domanda precisa, rispondo che si trattava soltanto di un’amicizia, non c’era nulla di più, in particolare non c’era fra noi nessun legame sentimentale.
Uscito dalla clinica, ho mantenuto i contatti con IM 1 e ho conosciuto anche il figlio di IM 1. Allora io abitavo a [...] in via [...]. Lei abitava vicino allo stadio. Capitava che lei mi invitasse a casa sua a bere il caffè e in quelle occasioni ho conosciuto TE 5. Era un ragazzo chiuso, che stava sulle sue, di poche parole.
A quel che mi sembrava, il rapporto tra madre e figlio era buono. Ricordo che lui l’aiutava nelle faccende domestiche. IM 1 con me non si è mai lamentata del figlio” (TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 17).
b. Saputo dell’ordin