Incarto n. 17.2011.103
Locarno 27 ottobre 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato l’8 settembre 2011, a norma degli art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (fed) e 12 cpv. 1 lett. a Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), da
RE 1,
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1. settembre 2011 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.1471/2010 del 29 marzo 2010, il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto RE 1 colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, abuso della licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, circolazione senza licenza di circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e ne ha proposto la condanna a 180 ore di lavoro di pubblica utilità con l’avvertenza che, se lo stesso non fosse stato prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, ne sarebbe stata ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CP).
RE 1 è stato, inoltre, condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
B. Il decreto d’accusa è passato in giudicato, non avendo il condannato interposto opposizione.
C. Con scritto del 16 novembre 2010, la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito: SEPEM) ha convocato RE 1 alfine di organizzare l’esecuzione delle 180 ore di lavoro di pubblica utilità a lui inflitte per il 23 novembre alle ore 14.00.
Non essendosi il condannato presentato all’incontro previsto e non avendo egli in alcun modo giustificato tale assenza, in data 24 novembre 2010 la SEPEM gli ha inviato un nuovo scritto (tramite invio raccomandato), invitandolo a presentarsi presso i propri uffici il giorno 7 dicembre 2010 alle 9.00 e avvertendolo che, in caso di mancata comparizione, l’incarto sarebbe stato trasmesso alla competente autorità per la commutazione della condanna a lui inflitta in pena pecuniaria o in pena detentiva.
Visto che RE 1 non ha dato seguito nemmeno a tale citazione, con scritto del 7 dicembre 2010, la SEPEM ha chiesto al Giudice dell’applicazione della pena di valutare se il lavoro di pubblica utilità dovesse essere commutato in una pena pecuniaria o detentiva.
D. Con sentenza 1° settembre 2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha commutato la pena di lavoro di pubblica utilità di complessive 180 ore inflitta con decreto d’accusa 23 marzo 2010 a RE 1, in una pena detentiva di 45 giorni.
E. Con reclamo 8 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del Giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo la pronuncia nei suoi confronti di una pena pecuniaria invece di quella detentiva.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato con scritto del 13 settembre 2011 di non avere osservazioni da formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. In materia di esecuzione pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.
Il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP contro le decisioni del Giudice dell’applicazione della pena alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).
Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni (cpv. 2).
Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP possono invece essere impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365 n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).
Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art. 399 cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).
2. Ritenuto che con il reclamo in oggetto viene impugnata la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di convertire 180 ore di lavoro di pubblica utilità decretate nei confronti di RE 1 in una pena detentiva di 45 giorni, la competenza di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.
3. Gli articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede, soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1200).
Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.
All’art. 10 LEPM il legislatore cantonale ha fatto uso di tale facoltà, trasferendo al Giudice dell’applicazione della pena (ovvero al Giudice dei provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo stesso (lett. a-k). Al Giudice delle misure coercitive è stata in particolare conferita la competenza di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10 lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].
L’art. 363 cpv. 2 CPP prevede, invece, che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale FF 2006 pag. 989, pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).
4. La fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in pena detentiva, ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 CP, del lavoro di pubblica utilità inflitto al reclamante dall’allora sostituto procuratore pubblico con il decreto d’accusa 29 marzo 2010, passato in giudicato.
Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv. 2 CPP e come tale è una decisione che sfugge alla competenza del Giudice delle misure coercitive giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEPM rientrando nella competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let.b LEPM).
Alla luce di quanto precede, s’impone dunque per questa Corte di concludere che la competenza per decidere della conversione del lavoro di pubblica utilità inflitto al condannato RE 1 con decreto d’accusa del 29 marzo 2010 spettava al Ministero pubblico e non al Giudice dei provvedimenti coercitivi.
5. In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).
Ciò accertato, gli atti vanno rinviati all’autorità competente per nuova decisione.
6. Gli oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 363, 365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
pronuncia: 1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, accertata la nullità della sentenza 1. settembre 2011 del GPC, gli atti sono rinviati al Ministero pubblico per nuova decisione.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.b) altri disborsi fr. 200.fr. 800.sono posti a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.