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TDS 2024/E/40 – SSI v. A.________
Decisione
del
TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO
nella seguente composizione:
Presidente: Giulio Palermo, avvocato, Ginevra Giudice: Riccardo Coppa, avvocato, Losanna Giudice: Sandra Tomic, avvocato, Berna
tra
Fondazione Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berna rappresentata dalla Sig.ra Laura van Tiel, servizio giuridico, dalla Sig.ra Francesca Bertini, Servizio di segnalazione, Francesca Borio, avvocata, e Lorenzo Barbieri, avvocato, Walder Wyss AG, Zurigo - SSI e
A.________ rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Guardamagna e Rocco Taminelli, Milano
- persona accusata e
B.________ e C.________ - vittime -
2 I. Le parti 1. La Swiss Sport Integrity (di seguito "SSI") è una fondazione di diritto svizzero con sede giuridica a Berna (Svizzera). A far data dal 1° gennaio 2022, la SSI è responsabile, in qualità di agenzia nazionale, per la lotta al doping, ai sensi dell’art. 19, cpv. 2, della Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica ("LPSpo", RS 415.0) e dell’art. 73 dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica ("OPSpo", RS 415.01). Inoltre, la SSI agisce come ufficio nazionale di segnalazione per le violazioni etiche e i casi di abuso nello sport svizzero (art. 72f OPSpo).
2. A.________ (di seguito la “persona accusata”) nato 1967 è stato allenatore della squadra agonistica di nuoto presso la D.________ dal 2012 al 2023. Attualmente, il rapporto tra il A.________ e la D.________ risulta cessato per mancato rinnovo del contratto; il A.________ risulta, ad oggi, allenatore presso la società E.________.
3. B.________ e C.________ (di seguito le “persone offese”), sono alcune delle persone offese dalle condotte del A.________ che hanno richiesto la qualifica di parte.
4. I soggetti di cui ai paragrafi precedenti saranno congiuntamente indicati come “Parti”. II. Fatti e procedura d’indagine A. La segnalazione alla SSI 5. In data 7 marzo 2023, la SSI riceveva una segnalazione da parte di un genitore di un atleta della società di nuoto D.________, relativa a comportamenti ritenuti non etici dell’allenatore, il A.________. Di seguito quanto riportato nella segnalazione.
6. In primo luogo, veniva riportato che durante l’anno precedente la segnalazione il A.________ avrebbe in numerose occasioni usato parole, toni e metodi molto forti, offensivi e scurrili nei confronti di atleti di minore età, mettendone in discussione l’impegno, cacciandoli dalla vasca quando li riteneva non sufficientemente concentrati, talvolta finanche tirandoli fuori egli stesso.
7. In secondo luogo, secondo la segnalazione la persona accusata avrebbe preso di mira alcuni atleti con dichiarazioni e azioni umilianti. Secondo la persona segnalante, ad esempio, in data 23 aprile 2021, il A.________ avrebbe discusso con un atleta, arrivando “perfino a picchiettargli le dita sugli occhialini con fare da bullo”, escludendolo poi dall’allenamento e minacciando di espellerlo dalla D.________ laddove non avesse porto le proprie scuse, per poi escluderlo altresì dai campionati svizzeri giovanili del successivo luglio.
8. Inoltre, stando alla segnalazione, durante i campionati [...] a Z.________ il [...] 2022, un atleta sarebbe stato insultato per circa quindici minuti per la prestazione deludente e poi costretto dal A.________ a porgere le proprie scuse ai compagni di staffetta.
9. Ancora, secondo la segnalazione, durante un allenamento nel giugno del 2022, il A.________ avrebbe bloccato un atleta per il braccio e, in seguito al suo divincolarsi, lo avrebbe escluso da una gara e usato con lui toni duri e offensivi, ordinandogli altresì di porgere le proprie scuse al resto della squadra. Durante quell’occasione, l’atleta avrebbe poi comunicato alla persona accusata la sua volontà di smettere di allenarsi al termine della stagione.
3 10. La segnalazione faceva poi riferimento ad altre occasioni nelle quali il A.________ avrebbe preso di mira atleti che gli avevano comunicato di non volersi più allenare con la D.________, accusando alcuni di loro di essere una influenza negativa sugli altri atleti e richiedendo agli organi competenti di non rilasciare ad alcuni di loro la talent card, nonostante il soddisfacimento dei requisiti per l’ottenimento della stessa.
11. In terzo luogo, la persona accusata avrebbe – secondo la segnalazione – sminuito e non considerato adeguatamente i problemi fisici degli atleti, umiliando coloro che lamentavano simili problemi qualificandoli "questione di testa" (segnalazione, p. 2). A titolo esemplificativo, la segnalazione riferiva di un atleta che avrebbe dovuto nuotare con un tutore alla mano pur di non assentarsi dagli allenamenti.
12. Secondo la persona segnalante, a seguito di tali condotte, nei mesi precedenti la segnalazione stessa ben 12 atleti della prima squadra della D.________ avrebbero deciso di ritirarsi. B. La procedura d'indagine interna alla SSI 13. Come da Regolamento di procedura della SSI (di seguito "Regolamento SSI"), quest’ultima avviava una procedura di esame preliminare interna, per la possibile violazione degli artt. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 3 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic ("Statuto"), concernenti rispettivamente le condotte di discriminazione e disparità di trattamento, violazione dell’integrità psichica degli atleti, violazione dell’integrità fisica, e abusi. Nell’ambito della procedura, è stata notificata la ricezione della segnalazione sia al A.________ che alla società D.________, con l’indicazione altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni. Dell’apertura della procedura venivano inoltre informate la persona segnalante, la Swiss Olympic e la Swiss Aquatics.
14. Al termine dell’indagine, la SSI adottava un Rapporto d'indagine (di seguito anche "Rapporto SSI"), datato 7 novembre 2024 e trasmesso alla Segreteria del Tribunale dello sport svizzero ("TDS") il successivo 18 novembre, con il quale richiedeva l’apertura di un procedimento nei confronti del A.________ dinanzi a questo Tribunale.
15. Nel Rapporto SSI, in particolare, si concludeva che “[p]er quanto riguarda la violazione dell’integrità psichica, i comportamenti di A.________ come allenatore della D.________, in particolare se presi nel suo insieme e in un contesto sportivo praticato con minorenni, mostrano che A.________ ha sottoposto alcuni atleti della D.________ a una pressione psicologica inappropriata. […] Pertanto, la Swiss Sport Integrity ritiene che A.________ abbia commesso delle violazioni dell’integrità psichica ai sensi dell’art. 2.1.2 cpv. 1 e 3 dello Statuto. [..] Per quanto riguarda le violazioni dell’integrità fisica ai sensi dell’art. 2.1.3 dello Statuto, la Swiss Sport Integrity ritiene invece che il comportamento di A.________ non raggiunga una soglia sufficientemente intensa per costituire una tale violazione. […] Infine, la Swiss Sport Integrity ritiene che non vi siano stati abusi ai sensi dell’art. 3 dello Statuto da parte della D.________”. Alla luce di tali considerazioni, la SSI richiedeva al TDS di pronunciare un ammonimento nei confronti del A.________, l’applicazione allo stesso della sanzione dell’interdizione temporanea a partecipare a qualsiasi attività sportiva organizzata per una durata di un anno, e l’imposizione della frequenza di un coaching comportamentale presso uno specialista riconosciuto sul tema “rispetto dell’integrità psichica degli atleti”, ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto (Rapporto SSI, p. 4; si vedano anche le note conclusive della SSI del 12 marzo 2025, conclusione, par. 3 ss.).
4 III. La procedura dinanzi al TDS 16. Con lettera di apertura del procedimento del 2 dicembre 2024, la persona accusata, la SSI (la quale informava a sua volta le persone anonime coinvolte nel procedimento), nonché la Swiss Aquatics, venivano informate che, ai sensi dell'art. 1, cpv. 1, del Regolamento TDS valido a far data dal 1° luglio 2024, erano stati nominati i membri di questo collegio, le cui dichiarazioni di imparzialità (datate 29 e 30 novembre 2024) risultano agli atti.
17. Veniva altresì individuata la Camera etica quale camera competente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento TDS; infine, veniva individuato l’italiano quale lingua del procedimento, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Regolamento (cfr. Disposizione procedurale del 2 dicembre 2024).
18. Sempre con la lettera di apertura del procedimento, i soggetti notificati venivano informati del termine del 16 dicembre 2024 per la richiesta dello status di parte nello stesso ai sensi dell’art. 5, cpv. 4, del Regolamento TDS, nonché del termine del 23 dicembre 2024 per la presentazione di osservazioni in forma scritta o orale.
19. Con e-mail del 13 dicembre 2024, la SSI informava il Tribunale di aver raccolto in data 10 dicembre 2024 un’ulteriore testimonianza a completamento del proprio Rapporto d'indagine, allegata alla comunicazione. La tardività della escussione e della trasmissione del documento veniva giustificata da una iniziale reticenza del testimone dovuta a gravi motivi familiari.
20. Il 16 dicembre 2024 veniva poi segnalato dalla SSI di essere stata incaricata da due delle persone anonime, le persone A e B (successivamente identificate in B.________ e C.________; v. infra, par. 33), di richiedere al Tribunale la qualifica di parte nel procedimento. La SSI richiedeva quindi per conto di suddette persone la qualifica di parte nel procedimento.
21. Con lettera del 18 dicembre 2024, il Direttore della Fondazione TDS confermava la ricezione della testimonianza e della richiesta di cui ai paragrafi precedenti e prorogava il termine per la presentazione di osservazioni fino al 13 gennaio 2025; entro la stessa data, veniva fissato il termine per la persona autrice della testimonianza di cui al paragrafo 20 per richiedere lo status di parte del procedimento.
22. Con e-mail del 10 gennaio 2025, la persona accusata chiedeva, in ragione di un problema relativo all’accesso alla testimonianza di cui al paragrafo 20, una ulteriore proroga del termine per presentare le osservazioni.
23. Con lettera del Direttore della Fondazione TDS del 13 gennaio 2025, tale termine veniva prorogato fino al 17 gennaio 2025.
24. Tramite lettera del 22 gennaio 2025, il Tribunale trasmetteva le osservazioni scritte della persona accusata alle altre Parti. Nella sua lettera, il Tribunale impartiva inoltre alle Parti il termine del 5 febbraio 2025 per presentare richieste supplementari brevemente motivate.
25. Sempre nella stessa comunicazione, il Tribunale decideva altresì sulla propria competenza ai sensi dell'art. 11, cpv. 1, del Regolamento TDS. Nello specifico, il TDS si dichiarava competente, anche alla luce dell'assenza di contestazioni circa la propria competenza provenienti dalle Parti.
26. In data 5 febbraio 2025, la SSI presentava quindi le proprie osservazioni scritte.
5 27. Con lettera del 14 febbraio 2025, il TDS fissava l'udienza principale per il giorno 12 marzo 2025, alle ore 9.30, a Berna.
28. Con disposizione del 19 febbraio 2025, le Parti venivano formalmente informate dell'udienza del giorno 12 marzo 2025. Il Tribunale dava altresì disposizione alla SSI di informare le persone anonime A, B e I dello svolgimento dell'udienza e di comunicare al Tribunale entro il 27 febbraio 2025 la loro partecipazione all'udienza, nonché le modalità di partecipazione per garantirne l'anonimato.
29. Inoltre, il TDS indicava alle Parti il termine del 27 febbraio 2025 per fornire i nomi dei partecipanti all'udienza.
30. Con lettera trasmessa al TDS in data 20 febbraio 2025, la persona accusata ribadiva la propria richiesta, già formulata nelle memorie scritte, di considerare inammissibili le testimonianze anonime prodotte dalla SSI e si opponeva alla partecipazione all'udienza del 12 marzo 2025 delle persone anonime A, B e I.
31. Con decisione procedurale del 25 febbraio 2025, il Tribunale statuiva che "[l]a richiesta di esclusione delle testimonianze anonime, nonché l'opposizione alla partecipazione all’udienza del 12 marzo 2025 da parte delle Parti anonime A, B e I, sono respinte. Le motivazioni della decisione saranno esposte nella decisione finale".
32. Con comunicazione del 27 febbraio 2025, in ottemperanza alla decisione di cui supra, par. 28, la difesa della persona accusata indicava i soggetti partecipanti all'udienza, ossia, oltre a quest'ultimo, il collegio difensivo (Avv.ti Maria Laura Guardamagna, Rocco Taminelli e Giulia Re, Dott.ssa Miriana Piccoli) e i testimoni F.________, G.________, H.________ e I.________ (per le dichiarazioni da questi rese nel corso della procedura d'indagine si vedano i docc. 02 e 04 e 07 allegati alla memoria del 17 gennaio 2025).
33. Con comunicazione del 27 febbraio 2025, sempre in ottemperanza alla decisione di cui supra, par. 28, la SSI indicava tra le persone partecipanti all'udienza gli Avv.ti Francesca Borio e Lorenzo Barbieri. La SSI comunicava anche la rinuncia all'anonimato delle Parti prima anonime A e B, identificate in B.________ e C.________, e chiedeva inoltre che esse fossero autorizzate a partecipare all'udienza da remoto, a norma dell'art. 15, cpv. 3, del Regolamento TDS. Infine, la SSI comunicava di non aver ancora definito l'eventuale partecipazione della persona anonima I.
34. Con disposizione del 4 marzo 2025, il TDS concedeva il termine del 5 marzo 2025 alla SSI per indicare quali tra le dichiarazioni anonime già presenti agli atti fossero da attribuire rispettivamente a B.________ e C.________. Il TDS, inoltre, fissava il 7 marzo 2025 quale termine per indicare le modalità di partecipazione all'udienza delle persone di cui ai due paragrafi precedenti.
35. Con comunicazione del successivo 5 marzo 2025, la persona accusata indicava i punti sui quali avrebbero testimoniato le persone di cui al paragrafo 34. Inoltre, segnalava la partecipazione fisica all'udienza della testimone H.________ e da remoto dei testi F.________, G.________ e I.________.
36. Sempre con comunicazione del 5 marzo 2025, la SSI rendeva noto al Tribunale che le testimonianze riconducibili al B.________ e alla C.________ sono, rispettivamente, i docc. L e O allegati al Rapporto SSI; inoltre, informava il Tribunale della partecipazione da remoto all'udienza di entrambe le Parti.
6 37. Con e-mail del 10 marzo 2025, infine, la SSI informava il Tribunale della rinuncia alla qualifica di parte della persona anonima I.
38. L'udienza ha avuto luogo in data 12 marzo 2025, a Berna, e alla stessa hanno preso parte il signor A.________ e i suoi rappresentanti l’avv. Maria Laura Guardamagna, l’avv. Rocco Taminelli, l’avv. Giulia Re e la praticante avv. Miriana Piccoli. Per conto della SSI hanno preso parte l’avv. Francesca Borio e l’avv. Lorenzo Barbieri. Hanno partecipato le vittime, la C.________ (in videoconferenza) e il B.________ (in videoconferenza). In qualità di testimoni la H.________, la F.________ (in videoconferenza), il I.________ (in videoconferenza) e la G.________ (in videoconferenza). La signora Laura Wolf era presente per conto del segretariato del Tribunale. Al termine dell'udienza, le Parti hanno confermato l'assenza di obiezioni in merito alle modalità di conduzione del procedimento, ad eccezione di quelle relative all'ammissibilità delle dichiarazioni formulate dalla difesa del A.________ (si veda supra, par. 30 e infra, par. 74 ss.)
39. Nel corso dell'udienza, la SSI e la persona accusata hanno presentato osservazioni conclusive, trasmesse successivamente al Tribunale, in data 14 marzo 2025. Nelle stesse, vengono rispettivamente indicate le richieste della SSI e del A.________.
40. Quanto alle richieste della SSI, esse sono le seguenti:
"1. Determinare la competenza della Fondazione Tribunale dello sport svizzero; 2. Constatare che il A.________ ha agito in violazione dell’art. 2.1.2 dello Statuto in materia di etica dellosport svizzero della Swiss Olympic; 3. Pronunciare un ammonimento ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. a dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic nei confronti del A.________; 4. Ordinare un’interdizione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. b dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic di partecipare a qualsiasi attività sportiva organizzata (in qualsiasi sport) di una durata di un anno a partire dalla data della decisione nei confronti del A.________; 5. Ordinare che il A.________ sia condannato a seguire un coaching comportamentale ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 2 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic, a spese del A.________, presso uno specialista riconosciuto e indipendente sul tema 'rispetto dell’integrità psichica degli atleti' di una durata di almeno 10 blocchi di formazione di 45 minuti; 6. Ordinare che il A.________ dimostri aver completato con successo il corso comportamentale di cui alla cifra 5, presentando un certificato di partecipazione alla SSI; 7. Ordinare che il A.________ sottoponga il presente rapporto di indagine così come la decisione della Fondazione Tribunale dello sport svizzero allo specialista scelto per il coaching ai sensi della cifra 5; 8. Ordinare che il A.________ presenti la sua scelta di specialista per il coaching ai sensi della cifra 5 alla SSI per approvazione;
7 9. Ordinare un’esclusione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. d dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic dalla Swiss Aquatics (così come da tutte le associazioni e i club affiliati) nei confronti del A.________, fino alla presentazione del certificato descritto alla cifra 6; 10. Condannare il A.________ a rimborsare alla SSI un ammontare pari a 500 franchi svizzeri quali costi di procedura d’indagine; 11. Ordinare che le spese del procedimento davanti al Tribunale dello sport svizzero siano a carico del A.________; In subordine e in ogni caso: concludere che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dello sport svizzero non siano messe a carico della SSI; 12. Ordinare al A.________ di pagare alla SSI un’indennità di parte/spese legali forfettarie pari a 2’000 franchi svizzeri; In subordine e in ogni caso: concludere che le indennità di parte/spese legali non siano messe a carico della SSI."
41. Quanto alle richieste del A.________, esse sono le seguenti:
"I. IN VIA PRINCIPALE 1. Respingere le accuse mosse da SSI nei confronti di A.________ e, per l’effetto, assolvere A.________ da ogni contestazione. II. IN VIA SUBORDINATA 1. Accertata l’assenza di dolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, applicare una sanzione non superiore all’ammonizione. III. IN OGNI CASO 2. Le spese della procedura sono messe a carico di Swiss Sport Integrity, la quale rifonderà a A.________ gli onorari e spese legali e le spese di trasferta, come dettagliati in udienza e come saranno documentati e dettagliati nei prossimi giorni." IV. La competenza del Tribunale 42. Ai sensi dell'art. 11, cpv. 1, del Regolamento TDS, in vigore dal 1° luglio 2024, il TDS decide in merito alla propria competenza.
43. Il TDS è una fondazione istituita da Swiss Olympic il 1° luglio 2024 e ha assunto i compiti della precedente "Camera disciplinare dello sport svizzero", costituita come organo interno del Comitato olimpico nazionale svizzero.
44. Ai sensi dell'art. 1.2, cpv. 10, dello Statuto di Swiss Olympic (nella versione del 1° luglio 2024), la Fondazione del TDS è competente a decidere sulle sanzioni delle potenziali violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica. La Fondazione è competente rispetto ai casi di doping a essa sottoposti da organismi nazionali e internazionali, nonché rispetto ai
8 casi sottoposti dalla SSI in merito a potenziali violazioni dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero. In aggiunta, ai sensi dell'art. 10, cpv. 1, del medesimo Statuto, la Fondazione TDS decide delle controversie di cui all’art. 1.2 in qualità di tribunale arbitrale, con esclusione dei tribunali ordinari, e applica, a tal fine, il Regolamento TDS.
45. Nel presente procedimento, la SSI ha richiesto al Tribunale l'apertura di un procedimento per possibili violazioni dello Statuto da parte del A.________. La richiesta di apertura del procedimento è stata trasmessa al TDS il 18 novembre 2024, ossia successivamente al 1° luglio 2024. Il Tribunale si è pronunciato con separata decisione procedurale sulla propria competenza in data 22 gennaio 2025 (v. supra, par. 25) e le Parti non hanno mai contestato la competenza del TDS durante il corso del procedimento.
46. A fronte di quanto precede, il TDS è competente per giudicare la presente causa. V. Nel merito A. La posizione delle Parti 47. Di seguito vengono riassunti i principali elementi della fattispecie, come descritti dalla SSI e dalla persona accusata nelle loro memorie e negli atti processuali. Quanto alla posizione delle persone offese, B.________ e C.________, si rimanda alle loro dichiarazioni (cfr. rispettivamente docc. L e O allegati al Rapporto SSI), utilizzate a supporto della posizione della SSI.
48. Per ulteriori dettagli, si rimanda al fascicolo processuale e alle memorie e/o dichiarazioni delle Parti, laddove la decisione vi faccia riferimento e sia rilevante per la valutazione delle questioni sollevate nel presente procedimento. Il Tribunale ha preso in considerazione tutte le memorie e le prove depositate dalle Parti, anche se alcuni argomenti, allegazioni e/o prove non sono stati espressamente menzionati o richiamati in questa decisione. 1. La presunta violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto 49. Come anticipato, nel proprio Rapporto, la SSI ha statuito che vi fossero elementi sufficienti per ritenere che il A.________ abbia violato l'integrità psichica degli atleti a lui affidati, secondo la definizione dell'art. 2.1.2 dello Statuto. La disposizione in esame recita come segue:
"(1) Questa fattispecie comprende molestie perpetrate attraverso parole, mobbing e azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di un’altra persona, o attraverso lo stalking, ossia molestare ossessivamente una persona contro la sua volontà. (2) Si parla di violazione psichica in particolare quando una persona, sfruttando la propria posizione di autorità o un rapporto di dipendenza rispetto a un’altra persona, provoca attraverso comportamenti deliberati, insistenti o ripetuti, senza alcun contatto fisico, un’alterazione patologica nello stato di quella persona. (3) Si considera una violazione dell’integrità psichica anche ledere l’onore di un’altra persona attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie". 50. In particolare, la SSI assume violati il cpv. 1 e il cpv. 3 della disposizione menzionata.
9 1.1 Le presunte parole e i presunti toni utilizzati durante gli allenamenti e le gare 1.1.1 Posizione della SSI 51. La SSI, nel proprio Rapporto d’indagine, rileva in primo luogo come dalle testimonianze sia emerso che il A.________ avrebbe spesso utilizzato con gli atleti, durante gli allenamenti e le gare, parole e toni duri ed eccessivi, dal contenuto insultante.
52. Il B.________ osserva, ad esempio, che la persona accusata avrebbe usato, per motivarlo, "una terapia d'urto, ossia parole forti" (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. L allo stesso allegato, par. 2). Nel rapporto d'indagine viene inoltre riportata una testimonianza anonima secondo la quale "ogni tanto eri stanco e ti insultava. C'era chi riceveva più insulti e chi meno" (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. J allo stesso allegato, par. 3), "Ti urlava spesso addosso. Si sopportava, però ogni tanto si cercava di dirgli che si era stanchi e ti urlava addosso lo stesso […] A.________ ha un carattere molto autoritario, che in principio può essere un modo per farci impegnare, però ogni tanto andava oltre” (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. J allo stesso allegato, par. 7). Ancora, secondo la testimonianza della C.________, il A.________ si sarebbe arrabbiato con un'atleta davanti a tutta la squadra, insultandola per il deludente risultato raggiunto (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 7).
53. Inoltre, nel Rapporto d'indagine si fa riferimento alle seguenti affermazioni relative al periodo febbraio-luglio 2022: “non [me ne] frega un ca**o”, “sei una delusione” (cfr. Rapporto SSI, par. 49, e doc. I allo stesso allegato), “siete come topi morti”, “non capite un ca**o” (cfr. Rapporto SSI, par. 53, e doc. N allo stesso allegato). Ancora, la persona accusata avrebbe criticato le prestazioni e l'impegno degli atleti dicendo loro di "stare lì a prendere il sole" (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. O allo stesso allegato). Alcune testimonianze, poi, riferiscono di urla e insulti, come "cog*****ello" (cfr. docc. J e K allegati al Rapporto SSI).
54. Sulla base di alcune testimonianze, la SSI fa poi riferimento a episodi nei quali la persona accusata avrebbe criticato atleti che manifestavano la volontà di smettere con il nuoto (cfr. parr. 58-64 del Rapporto SSI e in particolare i docc. O, N e L allegati).
55. Così, una testimonianza fa riferimento ad un episodio del 2021 nel quale il A.________ avrebbe alluso alla circostanza per cui la volontà di abbandonare fosse dettata dall’influenza non positiva di altri atleti o ex atleti (doc. L allegato al Rapporto SSI, par. 2).
56. Ancora, la SSI fa riferimento alla testimonianza della C.________ secondo la quale quando, alla fine della stagione del 21/22, aveva manifestato la propria volontà di abbandonare la quadra, il A.________ avrebbe reagito con parole come "sei una delusione", affermando che chi lasciava era perché non sapeva organizzarsi ed erano dei "fallimenti" (cfr. Rapporto SSI, par. 59); la C.________ sostiene poi che dopo aver comunicato la propria volontà di lasciare la squadra il proprio rapporto con il A.________ si sarebbe spezzato (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Ancora, la SSI fa riferimento ad un episodio di fine agosto/inizio settembre 2022 nel quale il A.________ avrebbe qualificato come dei “buoni a nulla” i ragazzi che interrompevano gli allenamenti (doc. N). Un altro episodio della fine della stagione del 21/22 riportato nel Rapporto d'indagine rimanda alla testimonianza di un atleta - il B.________ secondo il quale, una volta comunicata la volontà di smettere con il nuoto, il A.________ gli avrebbe detto che sarebbe potuto "andare a fare tuffi dal trampolino" e non gli avrebbe più rivolto la parola se non per criticarne la tecnica o la motivazione (doc. L).
10 1.1.2 Posizione del A.________ 57. A fronte dei fatti di cui ai paragrafi precedenti, al contrario, la persona accusata richiama le testimonianze di coloro che lo coadiuvavano nella sua attività di allenatore presso la D.________ (in particolare, si vedano i docc. M, N e P allegati al Rapporto SSI; cfr. parr. 22 ss. della memoria del A.________ del 17 gennaio 2025). Da queste si evincerebbe come, sebbene il A.________ abbia talvolta utilizzato toni o parole forti, mancherebbero la continuità e ripetitività dei comportamenti idonei a configurare una violazione dell’integrità psichica degli atleti.
58. Allo stesso modo, secondo la difesa del A.________, i comportamenti e le frasi che la SSI qualifica come critiche nei confronti degli atleti che intendevano abbandonare il nuoto, come "sei una delusione", necessiterebbero di adeguata contestualizzazione. L’allenatore, infatti, avrebbe semplicemente manifestato il sentimento di amarezza provocato dalla notizia dell’abbandono di un’atleta, date le grandi potenzialità di questo, ma non con l’intenzione di ferirlo o turbarlo. E anzi, quando un atleta comunicava la propria volontà di smettere di nuotare, il A.________ cercava un dialogo per comprendere le motivazioni alla base della decisione, spronandolo e incoraggiandolo (cfr. parr. 32-39 della memoria del 17 gennaio 2025). 1.2 Le presunte lesioni dell'onore tramite azioni umilianti 1.2.1 Posizione della SSI 59. Quanto alla presunta lesione dell’onore degli atleti realizzatasi tramite azioni umilianti, nel proprio Rapporto d’indagine la SSI richiama testimonianze di atleti a corroborare quanto riportato dalla persona segnalante, ossia la circostanza secondo la quale la persona accusata avrebbe più volte umiliato gli atleti con varie azioni, e in particolare: i) imponendo loro l’obbligo di chiedere scusa in caso di prestazioni al sotto delle aspettative dell'allenatore o in caso di disaccordi personali con l'allenatore (cfr. doc. O e N allegati al Rapporto SSI) ; ii) escludendoli dalle gare per motivi futili o inopportuni (Rapporto SSI, parr. 68-79).
60. Per quanto riguarda l'imposizione della presentazione di scuse, gli episodi riportati sono principalmente i seguenti: la C.________ ha sostenuto che A.________ avrebbe più volte obbligato gli atleti a presentare delle scuse davanti a tutta la squadra in caso di una prestazione al di sotto delle aspettative dell’allenatore o in caso di disaccordi personali con l’allenatore e che, quando ciò è capitato a lei, lo ha percepito come un modo per l’allenatore di “umiliarmi, di mostrare alla squadra che l’aveva messo al suo posto e per mostrare la sua superiorità" (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Un altro testimone ha confermato aver sentito da un genitore che un atleta sarebbe stato forzato a presentare delle scuse a A.________ (cfr. doc. N allegato al Rapporto SSI).
61. Secondo il Rapporto SSI, altre azioni umilianti sarebbero consistite nell'escludere gli atleti dagli allenamenti o dalle gare per motivi futili o inopportuni, come un presunto scarso impegno dell'atleta (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Ancora, lo stesso testimone ha indicato come altri esempi di azioni umilianti che, al termine di una gara, A.________ avrebbe obbligato un singolo atleta a nuotare diverse vasche a delfino (esercizio ritenuto spossante), lasciando gli altri atleti liberi di andarsene a casa, o che avrebbe sottoposto la squadra a un allenamento particolarmente duro perché riteneva che la squadra non si fosse impegnata abbastanza durante un allenamento o una gara precedente, o, ancora, che avrebbe posto fine a un allenamento e obbligato tutti i nuotatori a uscire dall’acqua perché non si riteneva soddisfatto della prestazione di un singolo atleta. Nell’ambito di quest’ultimo episodio, fatto risalire all'estate del 2022, A.________ avrebbe inoltre fermato la
11 C.________, diretta verso gli spogliatoi, obbligandola a tornare indietro e chiedere scusa alla squadra, minacciandola di espellerla o di non permetterle più di gareggiare se non si fosse conformata all’ordine (A.________ la avrebbe poi esclusa dalle gare di quel fine settimana). Nella sua dichiarazione, la C.________ spiega di avere cercato uno scambio con l'allenatore per chiarire la situazione: " A.________ mi ha risposto che o aderivo alle sue idee o ero fuori dalla società. Gli ho detto che accettavo la situazione fino alla fine dell’anno agonistico e poi me ne sarei andata perché non potevo rimanere se non c’era un rapporto di rispetto. Qui si è veramente spezzato il nostro rapporto. In pratica mi diceva che non si poteva avere idee diverse dalle sue o proprie opinioni, e ciò mi ha distrutto. So che non eravamo in una democrazia, però così mi è sembrato una mancanza completa di libertà per noi atleti. A fine allenamento, A.________ ha raggruppato a mia insaputa tutti gli atleti e ha annunciato che dovevo dire qualcosa alla squadra. Poi mi ha guardato e mi ha detto di porgere delle scuse a tutti. Mi ha detto che se non chiedevo 'umilmente scusa', ero fuori dalla squadra" (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21).
62. Il Rapporto SSI, poi, riporta altri episodi, in cui un testimone ha sostenuto che la persona accusata gli avrebbe ordinato di uscire dalla piscina e aspettare fino alla fine dell’allenamento a bordo piscina senza allenarsi per aver ceduto il suo posto di partenza ad altri atleti durante un esercizio (cfr. Rapporto SSI, par. 74, e doc. J a esso allegato). Ancora, viene riportato che, secondo una testimonianza, la persona accusata avrebbe più volte gettato in acqua oggetti appartenenti agli atleti (cfr. Rapporto SSI, par. 75, e doc. L a esso allegato). 1.2.2 Posizione del A.________ 63. Al contrario, la difesa del A.________ ha in primo luogo negato il realizzarsi dei fatti contestati. Nella memoria del 17 gennaio 2025, infatti, si riporta come l’accusato non abbia mai obbligato gli atleti a presentare le proprie scuse ai compagni di squadra, avendoli al più invitati a far ciò. Quanto all’accusa di aver imposto allenamenti gravosi al termine di una gara, essa è definita infondata, sottolineando come si sarebbe trattato solo di esercizi di defaticamento post gara per favorire una celere ripresa degli atleti (cfr. parr. 40-45 della memoria del 17 gennaio 2025). 1.3 Il presunto sminuire degli impegni scolastici 1.3.1 Posizione della SSI 64. Relativamente poi all’accusa secondo la quale la persona accusata avrebbe sminuito gli impegni scolastici degli atleti, la SSI, nel proprio Rapporto d’indagine, riporta come vari atleti avrebbero confermato tale comportamento (cfr. Rapporto SSI, par. 118 ss.).
65. Quando gli atleti saltavano un allenamento per via di impegni scolastici, essi subivano come conseguenza rimproveri dell’allenatore (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI); ancora, secondo un altro testimone, il A.________ faticava a comprendere la fatica di allenarsi per lunghi periodi e di dover conciliare gli impegni scolastici con gli allenamenti (cfr. doc. J allegato al Rapporto SSI). Secondo il Rapporto, ad un altro testimone sarebbe stato riportato che, quando un atleta arrivava in ritardo a causa dei suoi impegni scolastici, il A.________ lo insultava davanti a tutti e lo umiliava platealmente con frasi del tipo “era meglio che non tornavi” (cfr. doc. K allegato al Rapporto SSI).
12 1.3.2 Posizione del A.________ 66. La difesa della persona accusata rimarca invece come, secondo alcune testimonianze (in particolare: la testimonianza di K.________, doc. P allegato al Rapporto SSI; la lettera di J.________ a nome degli ex atleti, doc. 07 allegato alla memoria del 17 gennaio 2025; la testimonianza di F.________, doc. 02 allegato alla memoria del 17 gennaio 2025; la lettera degli ex atleti (doc. E) allegata alla presa di posizione della D.________ del 30 agosto 2023, doc. S allegato al Rapporto SSI), il A.________, di fronte alla comunicazione della volontà di abbandonare da parte di un atleta, proponesse di ridurre il numero di allenamenti o allenamenti personalizzati con durata inferiore, così da andare incontro alle loro esigenze. 1.4 Il presunto sminuire dei problemi fisici degli atleti 1.4.1 Posizione della SSI 67. Secondo la SSI, il A.________ avrebbe inoltre sminuito i problemi fisici degli atleti.
68. Quanto all’episodio riportato in segnalazione (doc. A allegato al Rapporto SSI), il testimone ha spiegato che una volta aveva dovuto mettersi un tutore in quanto si era fatto male al polso. A ciò non avrebbe creduto il A.________ che, dopo una settimana, avrebbe sminuito il problema fisico. Secondo la ricostruzione della C.________ (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI), inoltre, i frequenti strappi e le tenditi di cui soffrivano gli atleti sarebbero stati dovuti a un sovraccarico di allenamenti. Lo stesso atleta ha poi testimoniato che in caso di febbre o altri simili malanni il A.________ pretendeva comunque la presenza agli allenamenti (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Il B.________ avrebbe poi spiegato di soffrire di una malattia certificata dal suo medico, la cui influenza sul rendimento dell’atleta il A.________ sminuiva, al pari di ciò che faceva di fronte a ordini dei medici o fisioterapisti degli atleti (cfr. doc. L allegato al Rapporto SSI). 1.4.2 Posizione del A.________ 69. Quanto all’accusa di sminuire i problemi fisici degli atleti, la difesa nota come essi fossero al più incoraggiati a partecipare agli allenamenti quando infortunati con programmi personalizzati consistenti, talvolta, in semplici esercizi per mantenere la sensibilità acquisita (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI, p. 3). E del resto, la difesa nota come lo stesso Rapporto SSI abbia finito per escludere che il comportamento del A.________ concretizzasse una violazione dell’integrità fisica degli atleti. La stessa SSI, inoltre, ha raccolto la testimonianza di K.________, aiuto allenatrice della persona accusata (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI) secondo la quale, al contrario, il A.________ avrebbe sempre prestato attenzione alla condizione fisica degli atleti. 1.5 I presunti contatti fisici con gli atleti 1.5.1 Posizione della SSI 70. Secondo la SSI, alcuni atleti avrebbero evidenziato contatti fisici con il A.________ come strattoni e spinte. Sebbene, come già detto, tali contatti fisici non siano stati ritenuti tali da costituire una violazione dell'integrità fisica degli atleti ai sensi dello Statuto, secondo la SSI essi sono nondimeno rilevanti ai fini della diversa violazione contestata, vale a dire quella dell'integrità psichica (cfr. Rapporto SSI, par. 81 ss, e doc. I allo stesso allegato).
71. La C.________ avrebbe poi spiegato che in un’occasione il A.________ la avrebbe presa per il braccio quando voleva recarsi verso gli spogliatoi in seguito all'ordine dell'allenatore di
13 uscire dalla piscina. Secondo la testimone, la persona accusata la avrebbe subito lasciata andare su sua richiesta. La stessa testimone, inoltre, ha riportato che il A.________ avrebbe tirato fuori dall’acqua di forza un altro atleta (cfr. Rapporto SSI, par. 82, e doc. O allo stesso allegato). Gli episodi di cui sopra risalirebbero ad un periodo compreso tra il febbraio e il luglio del 2022.
72. Un altro testimone ha invece fatto menzione del fatto che talvolta il A.________, durante le discussioni, prendeva gli atleti per le spalle in modo apparentemente intimidatorio. Altri testimoni, inoltre, avrebbero parlato di "spintarelle" o spinte agli atleti. La SSI, poi, richiama anche, nel proprio Rapporto, un episodio durante il quale la persona accusata avrebbe picchiettato sugli occhialini dei nuotatori. Infine, la SSI riporta che, ad uno dei testimoni, sarebbe stato detto che il A.________ avrebbe spinto in acqua un atleta (cfr. Rapporto SSI, parr. 83-87, e docc. J, K e N allo stesso allegati). Tali episodi, tuttavia, non risultano datati con certezza. 1.5.2 Posizione del A.________ 73. La difesa del A.________ rimarca una asserita illogicità dell'argomento della SSI secondo il quale i contatti fisici con gli atleti, pur se non idonei a configurare una violazione dell'integrità fisica ex art. 2.1.3 dello Statuto, siano comunque idonei a corroborare l'accusa di violazione dell'art. 2.1.2. Ciò in quanto secondo la stessa SSI la non configurabilità della violazione dell'integrità fisica discenderebbe dal fatto che il A.________ non abbia agito con l'intento di causare dolore o di ledere tale integrità fisica. Secondo la difesa, quindi, l'assenza di tale intenzione confermerebbe l'inesistenza di una qualsiasi pressione sugli atleti. 2. Le questioni giuridiche oggetto di controversia2.1 Ammissibilità delle dichiarazioni testimoniali 2.1.1 Posizione del A.________ 74. La persona accusata contesta l’ammissibilità delle testimonianze anonime (docc. I, J, K, L, M, N., O e 02a allegati al Rapporto SSI; cfr. parr. 59-64 della memoria del 17 gennaio 2025, nonché la lettera della difesa indirizzata al Tribunale del 20 febbraio 2025). Ciò in quanto le testimonianze anonime possono essere ammissibili a condizione che siano garantiti il diritto ad un equo processo e il diritto di difesa dell’accusato, dovendosi soddisfare requisiti stringenti e rigorosi per l’ammissione di simili testimonianze.
75. Nel caso in esame, tali requisiti non sarebbero stati soddisfatti in quanto: i) non sono state rese note le motivazioni a sostegno della richiesta di anonimato né è stata condotta un’analisi circa l’attendibilità dei testimoni; ii) non sono neppure stati indicati i rischi per la sicurezza personale che i testi correrebbero qualora la loro identità fosse resa pubblica, né si ravviserebbe un concreto rischio di ritorsioni a danno degli atleti della D.________, posto anche che la persona accusata non allena più presso la struttura (e, in generale, non allena più in Svizzera). Infine, dal tenore delle testimonianze emergerebbe come alcuni dei testimoni non siano più minorenni.
76. Da ultimo, la persona accusata contesta l’ammissibilità della dichiarazione raccolta dalla SSI in data 10 dicembre 2024 in ragione della sua tardività (cfr. par. 65 della memoria del 17 gennaio 2025).
14 2.1.2 Posizione della SSI 77. La SSI, al contrario, ritiene ammissibili le menzionate testimonianza (si vedano i parr. 19-24 delle osservazioni scritte datate 5 febbraio 2025). Innanzitutto, essa nota come queste siano state raccolte e presentate in conformità alla OPSpo, allo Statuto, al Regolamento SSI e al Regolamento TDS (cfr. art. 72f, cpv. 1, lett. a, n. 3, OPSpo, art. 6.1, cpv. 2, dello Statuto e art. 4, cpv. 4, del Regolamento SSI).
78. In secondo luogo, rispetto alle ragioni dell’anonimato dei testimoni, esse sono ricondotte alla necessità di tutelare le vittime e i testimoni delle condotte del A.________, posto anche che questi operava ancora come allenatore in Svizzera quando le testimonianze furono raccolte.
79. Quanto alla inammissibilità della testimonianza raccolta dalla SSI in data 10 dicembre 2024, la SSI rinvia alla corrispondenza del 13 dicembre 2024, nella quale venivano spiegate le ragioni dell’invio tardivo, dovuto a una iniziale reticenza del testimone per gravi motivi familiari (supra, par. 19). 2.2 Attendibilità delle dichiarazioni testimoniali 2.2.1 Posizione del A.________ 80. La persona accusata ritiene che la SSI non abbia soddisfatto l’onere della prova in capo a essa, non avendo dimostrato la violazione delle disposizioni invocate dello Statuto secondo lo standard del “confortevole convincimento” (cfr. memoria del 17 gennaio 2025, in particolare parr. 58, 74 e 86).
81. In subordine, per l’ipotesi in cui questo Tribunale dovesse considerare ammissibili le testimonianze di cui ai paragrafi precedenti, la persona accusata ne contesta l’attendibilità (parr. 66-71 della memoria del 17 gennaio 2025). In primo luogo, esse sarebbero tra di loro contrastanti, alcune descrivendo la figura del A.________ in termini estremamente positivi (in particolare, cfr. docc. M e P allegati al Rapporto SSI).
82. Altre testimonianze, invece, sono de relato, riferendo il testimone su fatti dei quali ha sentito ma non ha diretta conoscenza (docc. I, J, K, L, N, O allegati al Rapporto SSI).
83. Le testimonianze, poi, si concentrerebbero su presunti casi di pressione psichica verso gli atleti, senza che vi sia stata un'indagine approfondita sull'effettivo stato psicologico delle presunte vittime, né tantomeno sulla riconducibilità dei loro disagi alle condotte del A.________.
84. Infine, le testimonianze di cui ai docc. I, J, K, O e 02a allegate al Rapporto SSI non sarebbero attendibili poiché, seppur anonime, risulterebbero riconducibili ad atleti (nonché ai loro genitori) che nutrivano risentimenti personali verso il A.________, probabilmente riconducibili all’insuccesso nella carriera agonistica. 2.2.2 Posizione della SSI 85. Relativamente all’attendibilità delle testimonianze, la SSI rimarca invece come la loro non concordanza sia al più dimostrazione della completezza dell’indagine svolta, il che sarebbe, al più, un elemento che ne conferma l’attendibilità (par. 26 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025).
15 86. Essa ritiene poi assolutamente non necessaria una perizia da parte di un professionista in merito allo stato mentale dei testimoni (par. 27 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025). 2.3 L'interpretazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto 2.3.1 Posizione del A.________ 87. Indipendentemente dalla diversa ricostruzione dei fatti offerta dalle Parti, inoltre, la difesa rileva come quella di cui all’art. 2.1.2, cpv. 1 e 3, dello Statuto sia una violazione configurabile solo in presenza del dolo del soggetto agente, dovendosi quindi accertare l’elemento psicologico dell’intenzionalità. In proposito, tuttavia, mancherebbe, secondo la persona accusata, tale intenzionalità. Il A.________ non avrebbe mai agito con il fine di escludere o violare la dignità degli atleti o per ferirli e umiliarli, bensì soltanto con l’obiettivo di imporre rigore, rispetto e disciplina alla squadra, come si evincerebbe dalle medesime testimonianze richiamate. E del resto, la persona accusata nota come la SSI non abbia fornito alcuna documentazione atta a dimostrare le eventuali ripercussioni psicologiche subite dagli atleti (osservazioni conclusive, par. 81).
88. Come ulteriormente chiarito in udienza, la difesa del A.________ neppure ritiene possibile che la violazione sia configurabile sulla base della sola esistenza del dolo eventuale, mancando nello Statuto applicabile ai fatti qualsiasi riferimento al dolo eventuale; riferimento invece presente nello Statuto del 2024, il che, a fortiori, confermerebbe l'inapplicabilità del dolo eventuale a fatti verificatisi durante la vigenza della versione del 2022.
89. Inoltre, la persona accusata evidenzia un asserito vizio logico nella posizione della SSI. Per quest’ultima, infatti, le condotte del A.________ non sarebbero, prese singolarmente, idonee a ledere l’integrità psichica degli atleti, il che escluderebbe in radice l’esistenza del dolo in capo a questi (si vedano, in particolare, i parr. 18-22 della memoria del A.________ del 17 gennaio 2025). 2.3.2 Posizione della SSI 90. Contrariamente, la SSI ritiene adempiute le condizioni richieste dall’art. 2.1.2 dello Statuto, dovendosi con intenzionalità intendere il ritenere possibile il realizzarsi della violazione e accettarne il rischio.
91. Muovendo da tale premessa, la SSI ritiene che i toni e le parole usati dal A.________ nei confronti di atleti minorenni fossero chiaramente volti a ledere emotivamente e mettere sotto pressione ingiustificata questi ultimi. In ogni caso, secondo la SSI, il A.________ non poteva non ritenere possibile la realizzazione di una tale lesione e accettarne il rischio nel momento in cui sceglieva consapevolmente di utilizzare un certo linguaggio (cfr. i parr. 15- 18 delle osservazioni scritte della SSI del 5 febbraio 2025).
92. La SSI, quindi, ritiene configurabile la fattispecie di cui all'art. 2.1.2 dello Statuto in presenza del dolo eventuale, mancando qualsiasi precisazione nello Statuto in merito all'elemento psicologico la cui prova è richiesta. Secondo la SSI, del resto, lo stesso A.________ non sembrerebbe contestare l’intenzionalità del proprio comportamento, limitandosi piuttosto a sottolineare l’esistenza di un asserito obiettivo primario di imporre rigore, rispetto e disciplina agli atleti (cfr. i parr. 15-18 delle osservazioni scritte della SSI del 5 febbraio 2025).
16 93. Da ultimo, la SSI contesta la ricostruzione di controparte della sua posizione e afferma che diversi comportamenti del signor A.________, di per sé, vale a dire anche se considerati singolarmente, costituiscono una violazione dello Statuto (Osservazioni scritte del 5 febbraio 2025, par. 10, p. 3). 2.4 La proporzionalità della sanzione 2.4.1 Posizione della SSI 94. La SSI ha formulato le seguenti richieste di sanzione, per l'ipotesi che il A.________ dovesse essere ritenuto responsabile di una violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto: "Pronunciare un ammonimento ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. a dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic nei confronti del A.________; Ordinare un’interdizione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. b dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic di partecipare a qualsiasi attività sportiva organizzata (in qualsiasi sport) di una durata di un anno a partire dalla data della decisione nei confronti del A.________; Ordinare che il A.________ sia condannato a seguire un coaching comportamentale ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 2 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic, a spese del A.________, presso uno specialista riconosciuto e indipendente sul tema 'rispetto dell’integrità psichica degli atleti' di una durata di almeno 10 blocchi di formazione di 45 minuti; Ordinare che il A.________ dimostri aver completato con successo il corso comportamentale di cui alla cifra 5, presentando un certificato di partecipazione alla SSI; Ordinare che il A.________ sottoponga il presente rapporto di indagine così come la decisione della Fondazione Tribunale dello sport svizzero allo specialista scelto per il coaching […]; Ordinare che il A.________ presenti la sua scelta di specialista per il coaching […] alla SSI per approvazione; Ordinare un’esclusione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. d dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic dalla Swiss Aquatics (così come da tutte le associazioni e i club affiliati) nei confronti del A.________, fino alla presentazione del certificato" (cfr. note conclusive).
95. La SSI ha successivamente ribadito la proporzionalità della sanzione interdittiva anche in ragione della circostanza per cui il A.________ risulterebbe ormai trasferito in Italia, circostanza che renderebbe irrilevante il rischio di una limitazione delle sue attività professionali (parr. 29-31 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025).
96. Secondo la SSI, le sanzioni sarebbero ulteriormente giustificate dai seguenti elementi aggravanti: a) nonostante le numerose testimonianze, il A.________ non ha mostrato nessun rimorso o comprensione per l’impatto delle sue azioni sugli atleti durante la procedura d’indagine; b) al contrario, ha continuato a giustificare i suoi comportamenti come metodi di incitamento; c) le violazioni sono state commesse in modo ripetuto e continuo durante il periodo in questione; d) le violazioni hanno coinvolto atleti minorenni (cfr. note conclusive, par. 26).
97. A supporto della proporzionalità della sanzione, la SSI richiama anche un precedente della Camera disciplinare francofona dell'11 gennaio 2024 nel caso SSI v. Souza, Roy, Roy (cfr. osservazioni scritte del 5 febbraio 2025; la decisione è stata depositata in data 18 marzo 2025).
98. Da ultimo, con riferimento alla sanzione economica, la SSI rileva di non aver mai formulato alcuna richiesta in tal senso, avendo esclusivamente chiesto un contributo simbolico ai costi della procedura di indagine e all’indennità di parte/spese legali sostenute dalla SSI (par. 32 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025).
17 2.4.2 Posizione del A.________ 99. La difesa del A.________ ritiene le sanzioni richieste dalla SSI non conformi al principio di proporzionalità, di cui all’art. 6.2 dello Statuto (cfr. par. 87 ss. della memoria del 17 gennaio 2025).
100. L’interdizione temporanea da qualsiasi attività sportiva organizzata impedirebbe infatti al A.________ di svolgere la propria attività lavorativa, con gravi conseguenze economiche e reputazionali.
101. Quanto alle richieste di sanzione economica, il A.________ è tornato ad oggi ad allenare presso la società E.________, subendo un dimezzamento della sua retribuzione, rendendo il A.________ non in grado di far fronte alle richieste della SSI, eccessivamente gravose.
102. Inoltre, secondo la difesa del A.________, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza risulta evidente anche alla luce della giurisprudenza di riferimento in materia di lesioni fisiche, ove, per violazioni ben più gravi rispetto a quella odierna, sono state inflitte sanzioni notevolmente più lievi rispetto a quelle richieste dalla SSI (cfr. note conclusive, parr. 81-86; TAS 2022/A/8941 Kjetil Knutsen & FK Bodø Glimt v. UEFA, 25 aprile 2023, dispositivo del 5 luglio 2022; TAS 2018/A/5501 Christian Constantin & Olympique des Alpes SA (OLA) v. Swiss Football League (SFL), 31 maggio 2018, dispositivo del 23 febbraio 2018; si veda anche il caso menzionato nel Rapporto “Comportamenti etici nello sport svizzero - Basi per una visione condivisa” di Swiss Olympic/UFSPO, edizione 2022, p. 36, nota 37). B. La decisione del Tribunale 103. Dalla sopra esposta posizione della Parti risulta che il Tribunale è chiamato ad analizzare e decidere le seguenti questioni: i) in primo luogo, l'esistenza di una violazione dello Statuto da parte della persona accusata e, segnatamente, dell'art. 2.1.2, in materia di violazione dell'integrità psichica degli atleti; ii) in secondo luogo, le conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle suddette regole, qualora il Tribunale arrivasse alla conclusione che il A.________ ha adottato una condotta in violazione dello Statuto. 1. Questioni preliminari 104. Al fine di decidere sulla presunta violazione da parte del A.________ dell'art. 2.1.2 dello Statuto, è necessario pronunciarsi in primo luogo su alcune questioni che, da un punto di vista logico-giuridico, appaiono preliminari ad una discussione nel merito della fattispecie.
105. Nello specifico, tali questioni attengono: i) all'individuazione della legge applicabile (tanto alla procedura quanto al merito); ii) all'individuazione dello standard probatorio e del relativo onere di soddisfarlo; iii) all'ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni anonime; iv) alla rilevanza delle dichiarazioni e delle testimonianze rese de visu e soggette a controinterrogatorio; v) all'ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni e delle testimonianze de relato; e vi) alla rilevanza dei fatti precedenti al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore dello Statuto). 1.1 Legge applicabile 106. In primo luogo, appare prodromica l'individuazione della legge applicabile tanto alla procedura quanto al merito del presente caso.
18 1.1.1 Legge applicabile alla procedura 107. L'art. 26 del Regolamento prevede che "[s]e il presente regolamento non prevede disposizioni pertinenti, si applicano per analogia le disposizioni del [Codice di procedura civile ("CPC")]".
108. Inoltre, l’art. 24 del Regolamento stabilisce che: “Tutte le decisioni del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport [("TAS")] di Losanna, in conformità al suo regolamento arbitrale”.
109. Il Tribunale ritiene pertanto che gli aspetti procedurali della presente procedura debbano essere disciplinati dalle seguenti fonti e nel seguente ordine: dal Regolamento, dal CPC (applicato per analogia) e dalla giurisprudenza TAS pertinente in materia disciplinare. 1.1.2 Legge applicabile al merito 110. Nel corso dell'udienza del 12 marzo 2025 le Parti hanno concordato sulla versione dello Statuto applicabile al caso di specie. Nello specifico, le Parti hanno concordato sull'applicabilità della versione dello Statuto entrata in vigore il 1° gennaio 2022, così come modificata da ultimo il 25 novembre 2022.
111. Secondo il combinato disposto degli artt. 2 CPC e 117 LDIP, il Tribunale ritiene che il diritto applicabile in via sussidiaria debba essere il diritto svizzero, considerato che Swiss Olympic e SSI hanno sede in Svizzera e che tale diritto risulta essere anche quello più strettamente connesso ai luoghi in cui si sono svolti i fatti oggetto del presente procedimento.
112. Ove necessario, il Tribunale farà altresì riferimento alla versione dello Statuto successiva a quella applicabile al presente procedimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Tale riferimento, quando effettuato, avrà valore esclusivamente interpretativo dell’unico Statuto applicabile.
113. La possibilità di tenere conto di una normativa successiva nell’interpretazione di una precedente è ampiamente confermata dalla giurisprudenza (v. Tribunale federale, 5A_21/2011, 10 febbraio 2012, par. 5.4 ss.; si vedano anche: SSG 2024/E/4, par. 99; SSG 2024/E/5, par. 61; SSG 2024/E/19; SSG 2024/E/30, pr. 113); e ciò soprattutto ove si tenga conto del fatto che tale modifica normativa rappresenta anche la codificazione di prassi giurisprudenziale consolidatasi nella vigenza della precedente versione dello Statuto. 1.2 Onere e standard probatorio 114. Quanto all'onere della prova e allo standard probatorio, è in primo luogo opportuno precisare che nessuna disposizione in merito è rinvenibile nello Statuto applicabile al presente procedimento.
115. Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito come lo standard probatorio applicabile sia uno standard superiore ad un equilibrio delle probabilità ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio.
116. Tale standard sarebbe quello del "confortevole convincimento", tradizionalmente applicato dalla giurisprudenza TAS (cfr., ex multis: TAS 2017/A/5003 Mr. Jérôme Valcke v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 27 luglio 2018, par. 175): "[v]ale a dire, un livello di prova inferiore a quello dell''oltre ogni ragionevole dubbio', ma superiore a quello della 'preponderanza delle probabilità', tenendo conto della gravità delle accuse formulate
19 (TAS 2017/A/5086, par. 136; TAS 2011/A/2426, par. 88; TAS 2011/A/2625, par. 153; TAS 2016/A/4501, par. 122). Si tratta di uno standard probatorio che, a più di vent’anni dalla sua adozione nella giurisprudenza del TAS, può essere riconosciuto come parte della lex sportiva".
117. L'applicazione di tale standard è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di questo tribunale (si vedano, ad esempio: SSG 2024/E/4, par. 98; SSG 2024/E/4, par. 60; SSG 2024/E/15, par. 143). E tra l'altro, un riferimento a questo standard è ad oggi rintracciabile nella nuova versione dello Statuto in materia di etica, applicabile a far data dal 1° gennaio 2025, a norma del cui art. 7.2, cpv. 1, "l'accertamento di una violazione etica necessita di una prova convincente, che deve essere addotta da SSI, il cui grado che deve essere superiore alla semplice probabilità preponderante, ma inferiore rispetto a quello di una prova che esclude ogni ragionevole dubbio".
118. Tanto il A.________ quanto la SSI concordano sul fatto che l'onere della prova è in capo a SSI e che lo standard del confortevole convincimento si applica al presente procedimento. Quanto alla difesa del A.________, può rimandarsi alla memoria del 17 gennaio 2025, secondo la quale "[l]’onere della prova incombe sulla SSI che deve dimostrare la violazione della norma secondo lo standard del 'confortevole convincimento'. Il grado della prova è superiore ad un equilibrio delle probabilità ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio" (par. 57). Nelle proprie successive osservazioni, la SSI non ha mai contestato né l'applicabilità di un tale standard - confermata espressamente nel corso dell'udienza del 12 marzo 2025 - né tantomeno di essere gravata dell’onere della prova. 1.3 Ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni anonime 119. Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni anonime ammissibili, rigettando la richiesta di esclusione avanzata dalla difesa del A.________, rimandando però le motivazioni alla decisione finale di merito (supra, par. 31).
120. In merito all'ammissibilità delle dichiarazioni anonime, è in primo luogo necessario sottolineare come questa sia contemplata dallo Statuto applicabile. In particolare, l'art. 5.10.1 dispone come segue: "Per proteggere le persone segnalanti è anche possibile effettuare segnalazioni anonime. […] Anonimato significa in particolare che Swiss Sport Integrity, la Camera disciplinare, le organizzazioni sportive interessate e Swiss Olympic non possono essere informate dell’identità della persona segnalante a meno che quest’ultima non acconsenta alla divulgazione della propria identità (eventualmente an-che solo in misura limitata). Swiss Sport Integrity rispetta la richiesta di anonimato delle persone segnalanti, di testimoni e di persone informate sui fatti".
121. E infatti, ai sensi dell'Art. 72f, cpv. 1, lett. a(3), OPSpo, "l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un servizio di segnalazione nazionale che soddisfi i seguenti requisiti: […] il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime; esso assicura che, su richiesta, l’identità della persona che segnala o che è stata vittima di un presunto comportamento scorretto non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all’organo disciplinare".
122. Come ulteriormente chiarito dal Rapporto esplicativo dell'Ufficio federale dello sport, adottato nel gennaio 2023 in ragione della modifica dell'Ordinanza, tale disposizione è giustificata dal fatto che "[l]a paura di ritorsioni o di altre conseguenze può costituire uno dei principali motivi per cui le persone direttamente interessate da comportamenti scorretti o irregolarità, o che ne sono a conoscenza, decidono di non denunciare tali fatti. È quindi
20 essenziale che la segnalazione possa esser effettuata anche in modo anonimo o che le persone siano identificabili dal servizio di segnalazione ma la loro identità sia resa anonima" (p. 14).
123. Risulta evidente dalla disposizione citata come le testimonianze (e finanche le segnalazioni) anonime siano ammesse dallo Statuto sulla cui applicabilità le parti hanno concordato.
124. A tal proposito, è bene precisare ulteriormente che alcuni dei documenti alla cui ammissibilità la difesa del A.________ si è opposta nel corso del procedimento non sono neppure più anonimi. Il riferimento va, in particolare, ai docc. L e O, la cui provenienza è stata resa nota al Tribunale, trattandosi delle dichiarazioni rese dalle Parti (prima anonime), rispettivamente il B.________ e la C.________.
125. Non essendo più tali dichiarazioni anonime, appare evidente come la contestazione circa la loro ammissibilità, sebbene formalmente mai ritirata dalla difesa del A.________, non possa più ritenersi sostenibile. In ogni caso, come poc'anzi chiarito, in base allo Statuto sono ammissibili le dichiarazioni anonime e, a fortiori, non possono che esserlo anche quelle del B.________ e della C.________, per i quali l'anonimato non sussiste più.
126. Ad ogni modo, appare necessario sottolineare che tali considerazioni attengono esclusivamente all'ammissibilità delle dichiarazioni, non riguardando anche la diversa seppur strettamente collegata - questione del loro valore probatorio, per la quale valgano le considerazioni svolte nei punti che seguono. 1.4 Rilevanza delle dichiarazioni rese de visu e delle testimonianze soggette a controinterrogatorio 127. Questione diversa riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni e testimonianze che anonime o meno - non siano state rese in udienza e non siano state pertanto soggette a controinterrogatorio.
128. Il Tribunale fa qui riferimento all'art. 19 del Regolamento TDS, secondo il quale esso decide "tenendo conto di tutti gli atti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto sul doping secondo il principio della libera valutazione delle prove". Il tribunale è quindi tenuto a decidere nel merito secondo la propria convinzione intima, adeguandola al grado di prova (Beweismass). Il principio del libero apprezzamento delle prove è strettamente connesso ai principi d'immediatezza ed oralità, i quali esigono che il giudice fondi il proprio convincimento sulla base dell'impressione diretta ricavata dall’apprezzamento personale delle prove. In particolare, l’audizione diretta dei testimoni consente al giudice di valutarne la credibilità in maniera precisa, tenendo conto non solo del contenuto delle dichiarazioni, ma anche del comportamento e dell’atteggiamento complessivo della persona escussa. Tale interazione immediata tra giudice e testimone, specie se avviene nel contesto di un'udienza, costituisce un elemento essenziale per una corretta formazione del convincimento giudiziale, in particolare nei casi in cui la decisione dipende in misura rilevante da valutazioni testimoniali.
129. Inoltre, a norma del già citato art. 10, cpv. 1, dello Statuto di Swiss Olympics, la Fondazione TDS decide delle controversie di cui all’art. 1.2 in qualità di tribunale arbitrale; ancora, secondo l'art. 30 del Regolamento TDS "[i]l Tribunale dello sport svizzero sarà costituito come tribunale arbitrale non appena avrà emanato un regolamento arbitrale" (1° luglio 2024). Pertanto, è certamente possibile per il presente Tribunale prendere in considerazione le indicazioni offerte ai tribunali arbitrali dalle IBA Rules on the Taking of Evidence ("IBA
21 Rules"), le quali, sebbene non vincolanti, rappresentano la forma di best practice più avanzata e riconosciuta nell’arbitrato internazionale, sia in Svizzera che a livello mondiale, in materia di assunzione di prove (cfr., ad esempio, Rigozzi e Quinn, "Evidentiary lssues Before CAS", in M. Bernasconi (ed.), International Sports Law and Jurisprodence of the CAS, Berna, 2014, p. 5; Berger e Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, II ed., Londra-Berna, 2010, par. 1200). Ciò anche in virtu' del fatto che entrambe le parti hanno fatto ripetutamente riferimento a giurisprudenza arbitrale internazionale del TAS sia su questioni procedurali che sostanziali.
130. Il combinato disposto dei parr. 7 e 8 dell'art. 4 dell'ultima versione adottata delle IBA Rules, risalente al 2020, evidenzia l'importanza della testimonianza orale e del controinterrogatorio. In particolare, tali disposizioni richiedono che i testimoni siano messi a disposizione per essere esaminati oralmente e sottoposti a controinterrogatorio, garantendo così trasparenza nella formazione della prova. Qualora un testimone non compaia in udienza, nessuna delle altre Parti può essere considerata come se avesse riconosciuto la veridicità del contenuto della dichiarazione del testimone, la quale può, in tal caso, essere ignorata.
131. Ciò riflette chiaramente quanto il controinterrogatorio sia ritenuto uno strumento essenziale per esercitare debitamente il diritto alla difesa delle parti ed il dovere di valutare l'affidabilità e la credibilità della prova testimoniale da parte dell'organo giudicante.
132. Pertanto, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali rese de visu godano di un valore probatorio superiore rispetto a quelle che non sono state sottoposte al vaglio del Tribunale in sede d'udienza e che non abbiano altresì formato oggetto di contro-interrogatorio. Tali dichiarazioni non verificate direttamente dai giudici né sottoposte a controinterrogatorio, pur non essendo necessariamente inammissibili, possono tuttavia essere considerate come prove indiziarie (circumstantial evidence) il cui peso probatorio deve essere valutato con particolare cautela. 1.5 Ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni e delle testimonianze de relato 133. Altra diversa questione articolata dalla difesa del A.________ riguarda poi l'ammissibilità delle dichiarazioni e testimonianze indirette o de relato.
134. Ebbene, anche tali dichiarazioni e testimonianze devono ritenersi ammissibili.
135. ll principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice - richiamato qui sopra (supra, par. 128) - consente al giudice di basarsi sulle dichiarazioni rese da un testimone che riferisce quanto affermato da una terza persona (testimonianza de relato). Sebbene tali dichiarazioni non abbiano valore probatorio diretto (art. 169 CPC), esse possono tuttavia assumere valore quale prova indiziaria, qualora il giudice ritenga tali dichiarazioni attendibili.
136. Nella presente fattispecie, tale considerazione appare ancor più pertinente nella misura in cui dichiarazioni de relato siano state prodotte non soltanto dalla SSI, ma anche dalla stessa difesa del A.________, che pure sulle stesse fa affidamento (a titolo esemplificativo, si veda la dichiarazione della testimone F.________, doc. 02 allegato alla memoria del 17 gennaio 2025).
137. Ad ogni modo, simili dichiarazioni e testimonianze, pur non essendo di per sé inammissibili, sono in linea di principio meno attendibili rispetto alla testimonianza di una persona che ha avuto una constatazione diretta dei fatti in esame e, pertanto, il loro valore probatorio deve
22 essere valutato con particolare prudenza. Ne consegue che tali elementi possono essere considerati come prove indiziarie (circumstantial evidence), vale a dire indizi che, se considerati nel loro contesto complessivo, possono contribuire a rafforzare o indebolire altri elementi di prova, nell’ottica di consentire al Tribunale di formarsi un convincimento conforme al grado di prova richiesto. 1.6 Rilevanza dei fatti precedenti al 1° gennaio 2022 138. Come più su rilevato (supra, parr. 42-46), il Tribunale è competente per decidere nel presente procedimento in forza dell'art. 1.2, cpv. 10, dello Statuto (nella versione del 1° luglio 2024), ai sensi del quale la sanzione delle potenziali violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica è di competenza della Fondazione del Tribunale sportivo svizzero. La Fondazione è competente rispetto ai casi di doping ad essa sottoposti da organismi nazionali e internazionali, nonché rispetto ai casi sottoposti dalla SSI in merito a potenziali violazioni dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero.
139. Essendo stato il presente procedimento aperto il 18 novembre 2024, ossia successivamente al 1° luglio 2024, data di entrata in vigore del Regolamento TDS, il Tribunale è competente sul presente procedimento, come statuito anche nella decisione procedurale adottata in data 22 gennaio 2025 (supra, par. 25). La competenza del TDS, del resto, non è mai stata contestata dalle parti nel corso del procedimento.
140. È tuttavia necessario precisare l'ambito temporale di tale competenza. Il Tribunale, infatti, come già chiarito, è chiamato ad applicare lo Statuto in materia di etica entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
141. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto richiamato, infatti, "[i]l presente Statuto è stato adottato dal Parlamento degli sport di Swiss Olympic il 26 novembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. Alcune modifiche sono state approvate dal Parlamento dello sport come segue: il 25 novembre 2022, con entrata in vigore dal 26 novembre 2022. In applicazione del paragrafo 8.6, il Consiglio esecutivo ha approvato delle modifiche come segue: il 21 settembre 2022, con entrata in vigore dal 26 novembre 2022".
142. In merito ai fatti antecedenti l'entrata in vigore dello Statuto, l'art. 8.2 di quest'ultimo dispone come segue: "(1) Le procedure d’inchiesta per violazioni etiche avviate antecedentemente al 1 gennaio 2022 da federazioni affiliate a Swiss Olympic e che non si siano ancora concluse al 1 gennaio 2022 devono essere portate a termine dall’istanza competente e concluse con un rapporto finale. Dal 1 gennaio 2022, la valutazione giuridica degli esiti dell’inchiesta è di competenza della Camera disciplinare. (2) L’organo giurisdizionale dinanzi al quale al 1 gennaio 2022 sia già in corso una procedura rimane l’istanza competente per la valutazione giuridica dei risultati delle indagini concluse di una federazione affiliata a Swiss Olympic fino all’adozione di una decisione definitiva. (3) A decorrere dal 1 gennaio 2022, la valutazione giuridica dei risultati di indagini per cui non sia ancora stata avviata una procedura dinanzi a un organo giurisdizionale è di competenza della Camera disciplinare. (4) Nella valutazione delle violazioni etiche verificatesi prima del 1 gennaio 2022, la Camera disciplinare applica il regolamento in materia di etica della federazione interessata. La procedura è disciplinata dal regolamento di procedura della Camera disciplinare. (5) In caso di incertezze sull’istanza responsabile di valutare le violazioni etiche, le federazioni sportive si consultano con la Camera disciplinare".
143. Il cpv. 1 della richiamata disposizione, prima parte, non appare applicabile, essendo stata la procedura d'inchiesta nei confronti del A.________ avviata dopo il 1° gennaio 2022 (la
23 segnalazione risale al marzo 2023). Per la stessa ragione non è quindi applicabile neppure il cpv. 2. Pertanto, in forza dell'ultima parte del cpv. 1 e del cpv. 3, gli unici applicabili in considerazione della data di apertura della procedura d'indagine, la valutazione giuridica degli esiti dell'inchiesta sarebbe in principio di competenza della Camera disciplinare.
144. Tuttavia, a norma del cpv. 4 dell'art. 8.2, bisognerebbe applicare il regolamento in materia di etica della federazione interessata. Ad ogni modo, il Tribunale non ha un simile potere: ai sensi dell'art. 72g, cpv. 1, lett. a(2), OPSpo, come modificata nel gennaio 2023, "l’organo disciplinare […] valuta i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione relativi a presunti comportamenti scorretti o presunte irregolarità e può pronunciare le sanzioni o le misure previste nei regolamenti dell’associazione mantello" (corsivo aggiunto; si veda anche il già citato Rapporto esplicativo dell'Ufficio federale dello sport, adottato nel gennaio 2023, p. 16).
145. Pertanto, l'art. 72g, cpv. 1, lett.a(2), OPSpo, in quanto norma gerarchicamente sovraordinata rispetto allo Statuto, impedisce al Tribunale di applicare il regolamento in materia di etica della federazione interessata che, a norma dell'art. 8.2, cpv. 4, dello Statuto SSI dovrebbe applicare (si veda la recentissima decisione SSG 2024/E/15, par. 111 ss.).
146. Non a caso, tale criticità è stata rilevata dalla stessa SSI che, nel modificare lo Statuto ha previsto, nella nuova versione, applicabile dal 1° gennaio 2025, due disposizioni specifiche in materia, ossia l'art. 10.3.3, cpv. 5, e 10.3.4. In forza della prima, "[i]l Tribunale dello sport svizzero giudica anche le violazioni etiche antecedenti se le parti sono soggette allo Statuto in materia di etica o hanno sottoscritto una corrispondente convenzione arbitrale". In forza della seconda, invece, "[n]ella valutazione di antecedenti violazioni etiche, il Tribunale dello sport svizzero applica gli statuti e i regolamenti della federazione affiliata o dell’organizzazione partner di Swiss Olympic interessata nella versione in vigore al momento in cui si è verificata la presunta antecedente violazione etica".
147. In ragione di quanto precede, il Tribunale non ha competenza che sui fatti verificatisi successivamente al 1° gennaio 2022, e non anche su quelli precedenti a tale data. 2.1 Introduzione 148. Prima di procedere ad una valutazione nel merito dei fatti discussi dalle Parti, è in primo luogo necessario fornire un'interpretazione della norma la cui violazione è contestata al A.________ nel presente procedimento, ossia l'art. 2.1.2 dello Statuto.
149. Quanto ai criteri sulla base dei quali procedere all'interpretazione, la giurisprudenza ha chiarito come la scelta tra i diversi metodi interpretativi vada operata principalmente sulla base delle peculiarità dell'associazione dalla quale lo Statuto da interpretare promana.
150. Nel caso di associazioni considerate "maggiori" e di grandi dimensioni, si applicherebbero per analogia i criteri interpretativi normalmente adottati per le leggi, al fine di favorire un'interpretazione uniforme della regolamentazione interna. Conseguentemente, deve trattarsi di un'interpretazione oggettiva che guardi, in primo luogo, al significato letterale dei termini utilizzati dalle disposizioni da interpretare. Solo successivamente il Tribunale può prendere in considerazione, se necessario, l'intenzione dell'associazione nell'adozione della norma e dei lavori preparatori (cfr., ex multis (e giurisprudenza ivi citata): Tribunale federale, 4A_462/2019, 29 luglio 2020, par. 7.2; Tribunale federale, 4A_600/2016, 29 giugno 2017, par. 3.3.4; Tribunale federale, 4C_350/2002, 25 febbraio 2003, par. 3.2; v. anche TAS 2017/A/5459 Isidoros Kouvelos v. International Committee of the Mediterranean Games
24 (ICMG), 6 novembre 2018, dispositivo dell’11 maggio 2018, par. 99 ss.; TAS 2013/A/3360 Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 31 gennaio 2014, par. 51; TAS 2009/A/1810 & 1811 SV Wilhelmshaven v. Club Atlético Excursionistas & Club Atlético River Plate, 5 ottobre 2009, par. 45).
151. Nel caso in esame, non sembra potersi dubitare del fatto che Swiss Olympic, da cui lo Statuto da interpretare promana, rientri nel novero delle associazioni maggiori per le quali l'interpretazione va condotta utilizzando i criteri previsti per la legge in luogo di quelli previsti per l'interpretazione dei contratti.
152. Occorre quindi interpretare l'art. 2.1.2 dello Statuto alla stregua dei criteri appena individuati. Come già notato, la disposizione in esame, in materia di violazione dell'integrità psichica degli atleti, recita come segue:
"(1) Questa fattispecie comprende molestie perpetrate attraverso parole, mobbing e azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di un’altra persona, o attraverso lo stalking, ossia molestare ossessivamente una persona contro la sua volontà.
(2) Si parla di violazione psichica in particolare quando una persona, sfruttando la propria posizione di autorità o un rapporto di dipendenza rispetto a un’altra persona, provoca attraverso comportamenti deliberati, insistenti o ripetuti, senza alcun contatto fisico, un’alterazione patologica nello stato di quella persona. (3) Si considera una violazione dell’integrità psichica anche ledere l’onore di un’altra persona attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie."
153. La SSI conclude nel suo Rapporto d'indagine (Rapporto SSI, parr. 206-207) che il A.________ abbia violato l'integrità psichica di alcuni atleti ai sensi dell'Art. 2.1.2, cpv. 1 e 3, dello Statuto. Il Tribunale si concentrerà quindi unicamente su questi due capoversi, tralasciando il cpv. 2 che non è stato invocato dalla SSI e che non pare pertinente alla presente fattispecie.
154. I cpv. 1 e 3 di cui all'art. 2.1.2 dello Statuto delineano due ipotesi distinte, seppur parzialmente sovrapponibili di violazione all'integrità psichica. Il cpv. 1 concerne principalmente tutte le forme di molestie ("harcèlement" in francese, "Belästigung" in tedesco) - incluso "parole", "mobbing" o "azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di una persona". Il cpv. 3 amplia la tutela dell'integrità psichica includendo atti che siano lesivi dell'onore di un'altra persona - incluso tramite "dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie". In questo contesto, la disposizione tende a reprimere dichiarazioni o azioni che innescano un sentimento d’inferiorità nella persona destinataria, compromettendone la dignità e il rispetto di sé anche in assenza di una condotta molesta continuativa.
155. Le parti paiono concordare sul fatto che la violazione dell’art. 2.1.2, cpv. 1, dello Statuto richieda un certo grado di ripetitività e sistematicità. Tale interpretazione è già suggerita dal tenore letterale della disposizione, che menziona “parole, mobbing e azioni sistematiche”, e trova conferma nella giurisprudenza pertinente (cfr. SSG 2024/E/15, parr. 151–154, 160– 161, 177–178; SSG 2024/E/4, par. 107; SSG 2024/E/29, parr. 77–78). 156. Più delicata è invece la questione se, come sostenuto in udienza dalla difesa del A.________, anche la violazione del cpv. 3 richieda la reiterazione delle dichiarazioni o azioni denigratorie,
25 oppure se, come sostenuto dalla SSI (Osservazioni scritte del 5 febbraio 2025, par. 10, p. 3, cfr. supra, par. 93), un singolo atto possa essere sufficiente a integrare la fattispecie. Tale questione può rimanere impregiudicata nel presente caso, atteso che, come si vedrà più oltre, secondo maggioranza del Tribunale le dichiarazioni e i comportamenti del A.________ lesivi dell’onore di alcuni atleti si sono manifestati in forma ripetuta.
157. Nei paragrafi che seguono, il Tribunale procederà a una disamina sistematica della condotta attribuita al A.________, al fine di verificare se essa integri gli elementi costitutivi oggettivi delle fattispecie previste dall’art. 2.1.2, cpv. 1 e 3, dello Statuto (Sezione B.II.ii), qui di seguito). In particolare, sarà analizzato se le parole e i comportamenti posti in essere siano qualificabili come “molestie” o come lesivi dell’onore e della dignità personale degli atleti. Successivamente, il Tribunale esaminerà l’elemento soggettivo, al fine di accertare se tali condotte siano riconducibili all’intenzione (per dolo diretto o eventuale) del A.________ (Sezione B.II.iii), qui di seguito). Soltanto qualora entrambi gli elementi risultassero integrati, potrà essere affermata la responsabilità disciplinare del A.________ (Sezione B.II.iv), qui di seguito). 2.2 Gli elementi costitutivi oggettivi della violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto 158. Alla luce delle considerazioni preliminari su svolte, si procede all'analisi delle condotte asseritamente in violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto. Nel farlo, si utilizzerà la medesima struttura utilizzata per ricostruire la posizione di tali Parti, soffermandosi quindi su singoli comportamenti o categorie di comportamenti che, secondo la SSI, costituirebbero una violazione dell'integrità psichica degli atleti. 2.2.1 Le presunte parole e i presunti toni utilizzati durante gli allenamenti e le gare 159. Con riferimento ai toni e alle espressioni utilizzate dal A.________ nel corso degli allenamenti e delle gare, la SSI fa valere che quest'ultimo avrebbe adottato "un linguaggio offensivo e denigratorio nei confronti degli atleti, creando un ambiente di allenamento ostile e opprimente" (Osservazioni SSI del 14 marzo 2025, par. 8). Secondo la SSI, A.________ utilizzava "regolarmente e sistematicamente grida e insulti nei confronti degli atleti" (Osservazioni SSI del 14 marzo 2025, par. 10), talvolta anche in pubblico. La maggioranza del Tribunale considera che sia il B.________ che la C.________ hanno confermato che tal condotta è stata posta in essere dalla persona accusata durante il corso dell'udienza.
160. Inoltre, il Rapporto d’Indagine raccoglie numerose dichiarazioni che corroborano quanto sopra. Alcune dichiarazioni riportano, ad esempio, che "ogni tanto eri stanco e ti insultava. C’era chi riceveva più insulti e chi meno”, “si arrabbiava sempre” (doc. J allegato al Rapporto SSI, par. 3), “[t]i urlava spesso addosso. Si sopportava, però ogni tanto si cercava di dirgli che si era stanchi e ti urlava addosso lo stesso. […] A.________ ha un carattere molto autoritario, che in principio può essere un modo per farci impegnare, però ogni tanto andava oltre.” Un altro passaggio riporta: “mi sentivo oppresso dal suo modo di fare” (doc. J allegato al Rapporto SSI, par. 7). È stato inoltre riferito un episodio in cui il A.________ avrebbe rimproverato duramente un’atleta davanti a tutta la squadra in ragione del risultato ottenuto (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 7). Un'altra dichiarazione indica inoltre "quando [A.________] aveva a che fare con un atleta, aveva un atteggiamento arrogante, magari ti insultava o ti gridava addosso. Magari era il suo modo di spronare le persone, ma non le spronava in modo costruttivo. Anche quando si faceva un allenamento intenso, spesso ti insultava, con parole che magari non andavano bene nei confronti di quindicenni o sedicenni." (Verbale del 10 dicembre 2024, par. 19).
26 161. Tra le espressioni attribuite al A.________ e riportate nel Rapporto d’Indagine figurano frasi come “non [me ne] frega un ca**o”, “sei una delusione” (cfr. Rapporto SSI, par. 49, e doc. I allo stesso allegato), “siete come topi morti”, “non capite un ca**o” (cfr. Rapporto SSI, par. 53, e doc. N allo stesso allegato), "cog****cello" o "era meglio che non tornavi" (cfr. docc. J e K allegati al Rapporto SSI). “[…]; o ancora “nuotatore dei suoi cog****i” (Verbale del 10 dicembre 2024, par. 21).
162. Una delle testimonianze indica inoltre che nel luglio del 2022 le era stato segnalato che il A.________ avrebbe insultato i ragazzi anche in luoghi pubblici (segnatamente il Lido di Y.________, dove gli atleti si allenavano) ad esempio dicendo a un atleta di “andare a nuotare nel cesso di casa sua” (doc. N allegato al Rapporto SSI, par. 21).
163. Già prima dell'udienza, il B.________ ha indicato che [A.________] avrebbe precedentemente "usato una terapia d’urto, ossia parole forti" con cui "cerca[va] di scuotere l’atleta". Inoltre, il B.________ ha riportato che "una frase che [il A.________] ha detto quando ho smesso […] è stata […] ti stai buttando nel cesso". Secondo il B.________, una volta comunicata la volontà di smettere con il nuoto, il A.________ gli avrebbe detto che sarebbe potuto "andare a fare tuffi dal trampolino" e non gli avrebbe più rivolto la parola se non per criticarne la tecnica o la motivazione.
164. Già prima dell'udienza, la C.________ ha indicato nella sua dichiarazione (e seguentemente confermato in udienza) che il A.________ "usava spesso insulti e grida" e che "[t]ipo il martedì o il sabato […] gli insulti erano all’ordine del giorno" (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21). Inoltre, la C.________ ha riportato che il A.________ le avrebbe detto "sei una delusione" (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 36). La C.________ ha riferito l’uso dell’espressione “il tuo tempo è una m***a”, precisando che, sebbene l’insulto fosse riferito alla prestazione e non alla persona, tali affermazioni risultavano inadeguate, soprattutto nei confronti di giovani atleti. Ha inoltre confermato che queste espressioni non erano isolate, ma venivano utilizzate anche nei confronti di altri atleti, seppure con minore frequenza (cfr. Rapporto SSI, par. 50 e segg. E doc. O allegato). Alla domanda se tali affermazioni la mettessero a disagio, ha risposto affermativamente.
165. Nella sua memoria difensiva, il A.________ non nega di aver "usato parole e toni molto forti" ma si giustifica dicendo che esse "non sono altro che tradizionali grida di incitamento - prive di qualsivoglia connotato offensivo che ogni allenatore rivolge alla propria squadra" (memoria del 25 luglio 2023, par. 7).
166. Analogamente, la K.________, assistente del A.________, ha descritto l’allenatore come una persona "abbastanza diretta", che non fa “grossi giri di parole” (doc. P allegato al Rapporto SSI, par. 38). Tuttavia, a suo avviso, non avrebbe mai usato “insulti offensivi” nei confronti degli atleti. Quando gli atleti non rispettavano gli allenatori, la prima reazione di A.________ sarebbe stata quella di cercare di motivarli. Quando invece sarebbero subentrati “episodi di maleducazione e il fare apposta a disturbare, [A.________] giustamente si arrabbiava”, ovvero “alzava il tono di voce per attirare l’attenzione, ma non si metteva a sbraitare” (doc. P allegato al Rapporto SSI, par. 23, 24.). Altri atleti, come il I.________ e la H.________, sentiti in udienza, hanno confermato l’uso di toni accesi o “parolacce”, ma negato che si trattasse di veri e propri insulti personali rivolti agli atleti.
167. In udienza, il A.________ ha riconosciuto di aver detto sia alla C.________ che al B.________ "sei una delusione", precisando però di non averlo inteso come un insulto personale. Ha altresì ammesso l’uso di espressioni come “hai buttato nel cesso il tuo potenziale” o “la tua prestazione è una m***a”, riconoscendo a posteriori che si tratta di espressioni infelici,
27 specialmente nei confronti di giovani atleti, pur sostenendo che si riferissero esclusivamente all’aspetto sportivo e non direttamente alla persona.
168. La maggioranza del Tribunale rileva che, dalle dichiarazioni scritte allegate al Rapporto d'indagine nonché dalle testimonianze rese in udienza, emerge che il A.________ ha adottato toni sistematicamente molto duri nei confronti degli atleti a lui affidati. Sebbene alcune delle dichiarazioni presentino un certo grado di genericità - verosimilmente dovuto al tempo trascorso tra i fatti e la raccolta delle testimonianze, avvenuta in alcuni casi due o tre anni dopo gli eventi -, si riscontrano tuttavia numerosi esempi di espressioni specifiche, il cui carattere oggettivamente inappropriato, talvolta esplicitamente volgare, denigrante o offensivo non può essere ragionevolmente messo in dubbio.
169. Il A.________ stesso ha ammesso di aver utilizzato alcune di queste espressioni sia rivolte alla C.________ sia al B.________ ("sei una delusione", “hai buttato nel cesso il tuo potenziale” o “la tua prestazione è una m***a”), che egli ha qualificato come “infelici”. Secondo la maggioranza del Tribunale, tali ammissioni, pur non accompagnate da una chiara assunzione di responsabilità, confermano insieme alle dichiarazioni scritte e alla testimonianza della C.________ e del B.________ la sostanziale veridicità dei fatti oggetto di accertamento.
170. Le testimonianze disponibili indicano inoltre che simili affermazioni erano tipiche del modo di esprimersi e fare del A.________, ripetute nel tempo, e non isolate. In particolare, la C.________ ha indicato che gli insulti erano "all'ordine del giorno" e che il A.________ "usava spesso insulti e grida" (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21). Il B.________ ha riferito che gli episodi di scontro con il A.________, nel contesto del quale si situano le espressioni usate dall'allenatore verso di lui, si sono verificati alla fine della stagione agonistica 2021/2022. Di conseguenza, la maggioranza del Tribunale ritiene che tali dichiarazioni, plausibilmente utilizzate in modo sistematico dal A.________, rientrino pienamente nel periodo di competenza temporale del presente procedimento.
171. Il Tribunale riconosce che, come indicato anche dalla SSI (Rapporto SSI, par. 155), il contesto sportivo agonistico, in alcuni casi, può comportare un grado più elevato di tolleranza nei confronti dei metodi di allenamento, nonché una maggiore pressione sia per gli atleti che per gli allenatori stessi. Inoltre, non è qui rimesso in dubbio che, sotto il profilo tecnico, il A.________ sia stato considerato un allenatore competente, come d'altronde affermato dal B.________ e dalla C.________. Tuttavia, tale contesto non può in alcun modo giustificare l’adozione di un linguaggio che va oltre la semplice severità e che risulta evidentemente inappropriato, talvolta anche chiaramente degradante, umiliante o offensivo, soprattutto quando rivolto verso atleti non ancora maggiorenni. Secondo la maggioranza del Tribunale, tale atteggiamento denota inoltre che il A.________ sia venuto meno al ruolo di sostegno educativo che un allenatore è chiamato a svolgere nella pratica sportiva, anche agonistica, con atleti minorenni.
172. Alla luce del materiale probatorio raccolto dalla SSI e dal Tribunale, la maggioranza di esso ritiene che le espressioni, pronunciate dal A.________ nei confronti degli atleti, contenute nel Rapporto d'indagine, configurino oggettivamente “dichiarazioni umilianti” ai sensi dell’art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto e, in numerosi casi, appaiano altresì lesive della dignità della persona.
28 2.2.2 Le presunte lesioni dell'onore tramite azioni umilianti 173. Ancora, tra le condotte del A.________ che, secondo l'accusa, integrerebbero una violazione dell'art. 2.1.2 (cpv. 3) dello Statuto vi sarebbero lesioni dell'onore degli atleti perpetrate tramite azioni umilianti e, in particolare: i) l’obbligo presunto di chiedere scusa in caso di prestazioni deludenti; ii) l’esclusione dalle gare per motivi futili o inopportuni; e iii) l’imposizione di allenamenti particolarmente gravosi, in particolare dopo le gare (Rapporto SSI, par. 68 ss.).
174. Alcuni testimoni hanno sostenuto che il A.________ avrebbe obbligato gli atleti a presentare delle scuse davanti a tutta la squadra in caso di prestazioni inferiori alle aspettative dell’allenatore o in presenza di disaccordi personali con lo stesso. Secondo la SSI, tale condotta integrerebbe lesioni “attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie”, ai sensi dell'art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto (Rapporto SSI, par. 206).
175. Su questo punto, nel Rapporto SSI sono riportati due episodi distinti. a. Il primo episodio si sarebbe verificato durante i Campionati Ticinesi Invernali svoltisi a Z.________ [...] 2022. La persona segnalante riferisce di aver assistito a una situazione in cui un atleta sarebbe stato investito “da ogni insulto possibile” da parte del A.________, a causa di un risultato ritenuto insoddisfacente in una staffetta. Al termine, A.________ avrebbe condotto l’atleta a bordo vasca, obbligandolo a porgere le sue scuse ai compagni di squadra (doc. A allegato al Rapporto SSI). b. Il secondo episodio si sarebbe verificato nel giugno 2022, durante un allenamento a Z.________. Il A.________ avrebbe ordinato a un gruppo di atleti di uscire dall’acqua; un atleta, credendo di far parte del gruppo, sarebbe uscito, ma sarebbe stato bloccato per un braccio dal A.________. Dopo essersi divincolato e aver intimato all’allenatore di non toccarlo, l’atleta sarebbe stato escluso dalla gara successiva (il Meeting Giovanile in programma a Z.________ l'[...] 2022). In seguito, l’atleta avrebbe chiesto un confronto privato con l’allenatore. Durante il colloquio, il A.________ avrebbe inizialmente usato toni duri e offensivi, per poi ordinargli di scusarsi pubblicamente davanti ai compagni. 176. Entrambi gli episodi sono stati riportati dalla C.________, che li ha confermati in udienza fornendo ulteriori dettagli. Nel primo caso, sarebbe stata testimone diretta della richiesta di scuse rivolta a una sua compagna; nel secondo, è stata lei stessa l’atleta a cui sarebbe stato imposto di scusarsi. In merito al secondo episodio, la C.________ ha indicato infatti nella sua dichiarazione quanto segue: "A fine allenamento, A.________ ha raggruppato a mia insaputa tutti gli atleti e ha annunciato che dovevo dire qualcosa alla squadra. Poi mi ha guardato e mi ha detto di porgere delle scuse a tutti. Mi ha detto che se non chiedevo ‘umilmente scusa’, ero fuori dalla squadra. Mi sono arrabbiata molto, ho guardato tutti in modo volutamente strafottente e ho detto che chiedevo scusa. Poi mi sono girata verso A.________, gli ho chiesto se fosse soddisfatto e me ne sono andata” (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21)".
177. La difesa del A.________ non ha negato esplicitamente gli episodi riportati nel Rapporto SSI, ma ha sostenuto che essi dovessero essere “contestualizzati” (Memoria del 25 luglio 2023, par. 7, lett. ii). Nelle osservazioni del 17 gennaio 2025, si afferma che l’accusato non avrebbe mai obbligato gli atleti a presentare le proprie scuse ai compagni di squadra, avendoli al più invitati a farlo. A tal riguardo, il A.________ ha sostenuto: “Non vi è mai stato un obbligo a presentare le scuse, ma un mero invito” (memoria del 17 gennaio 2025, par. 43). Secondo la difesa, “non si trattava quindi di umiliare nessuno, ma solo di responsabilizzare i
29 nuotatori” (osservazioni conclusive del 14 marzo 2025, par. 61). Sono stati inoltre menzionati episodi, come riferito dalla K.________, assistente del A.________, in cui atleti che disturbavano l’allenamento sarebbero stati invitati a scusarsi.
178. Analogamente, diverse dichiarazioni e testimonianze hanno fatto riferimento a una richiesta, e non a un obbligo, di presentare delle scuse, rivolta dal A.________ agli atleti con finalità educative e allo scopo di ristabilire l'unità del gruppo nei casi in cui essa risultava compromessa (cfr. la testimonianza resa in udienza da I.________, nonché la dichiarazione di K.________, allegato P al Rapporto SSI, par. 32).
179. Significativo è l’episodio discusso in udienza, in cui il A.________ avrebbe chiesto a un atleta di scusarsi dopo che quest’ultimo si era presentato ubriaco a un allenamento. Secondo la testimonianza di I.________, il A.________ avrebbe richiesto la presentazione delle scuse anche per evitare sanzioni più gravi da parte del Comitato. In relazione allo stesso episodio, la testimone H.________ ha osservato che gli altri atleti della squadra non avevano percepito un intento umiliante da parte del A.________, ritenendo invece che le scuse fossero doverose e apprezzate, in considerazione del ruolo ricoperto dall’atleta all’interno del gruppo.
180. Gli episodi riportati sollevano interrogativi sull’adeguatezza del comportamento del A.________, in particolare in relazione alla richiesta – o, secondo la C.________, all’imposizione – di scuse pubbliche da parte degli atleti minorenni, a seguito di prestazioni ritenute insufficienti o di episodi di conflitto personale. Va infatti osservato che, nel contesto di una relazione fortemente gerarchica come quella tra allenatore e atleta – specie se quest’ultimo è minorenne – anche una richiesta formalmente presentata come un "invito" può essere ragionevolmente percepita dall’atleta come un obbligo, tenuto conto della posizione d'autorità implicita in tale rapporto.
181. Ciò det