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Tribunali arbitrali Tribunale dello sport svizzero 31.12.2024 TDS 2024/DO/13

31 dicembre 2024·Italiano·TA·arbitrali Tribunale dello sport svizzero·PDF·7,153 parole·~36 min·1

Testo integrale

1

TDS 2024/DO/13 - SSI v. A._____

Decisione

del

TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZERRO

Nella seguente composizione:

Presidente: Sig. Claudio Sulser, avvocato, Lugano Giudice: Sig. Riccardo Coppa, avvocato, Losanna Giudice: Sig.ra Sandra Tomic, avvocato, Berna

nella procedura

tra

Fondazione Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berna rappresentata dalla Sig.ra Laura van Tiel, servizio giuridico e dal Sig. Jonas Personeni, responsabile Prevenzione & Comunicazione

"SSI"

e

Sig. A._____,

"persona accusata"

2 I. Le parti 1. Swiss Sport Integrity ("SSI"), fondazione di diritto svizzero con sede giuridica a Berna (Svizzera). Dal 1° gennaio 2022, SSI è responsabile in qualità di agenzia nazionale per la lotta al doping ai sensi dell'art. 19 cpv 2 della Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo, RS 415.0) e dell'art. 73 dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (OPSpo, RS 415.01). Inoltre, l'art. 1.2 cpv 9 degli statuti di Swiss Olympic conferisce a SSI la responsabilità nella lotta al doping in Svizzera.

2. Il Sig. A._____ ("persona accusata") è un atleta di triathlon ticinese nato nel 1968 e domiciliato a X._____. Il Sig. A._____ risulta attualmente sospeso, in virtù di un accordo firmato il 12 luglio 2023 tra lo stesso Sig. A._____ e SSI in cui l'atleta ha ammesso il tentato uso e il possesso di sostanze dopanti.

3. SSI et il Sig. A._____ sono di seguito indicati congiuntamente come le "Parti". II. Fattispecie 4. Di seguito vengono riassunti gli elementi fattuali più importanti del caso sulla base degli argomenti presentati dalle parti nelle loro memorie rispettive e in udienza. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai fascicoli processuali o, laddove rilevanti per la valutazione delle questioni in oggetto, si fa riferimento alla seguente decisione.

5. L'11 e 12 luglio 2023, SSI e il Sig. A._____ hanno firmato un accordo in virtù dell'art. 10.8.1 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic (versione valida dal 1° gennaio 2022). In virtù di tale accordo, il Sig. A._____ ha ammesso la violazione degli art. 2.2 (tentato uso) e 2.6 (possesso) dello Statuto sul doping di Swiss Olympic.

6. Dall'accordo risulta che il Sig. A._____ ha ordinato o importato quattro (4) fiale di farmacotropina, contenenti ormoni della crescita (GH), sostanza (specificata) proibita ai sensi della Lista del doping.

7. Con la firma di tale accordo, il Sig. A._____ ha accettato altresì l'applicazione delle seguenti sanzioni:

• una squalifica di tre anni (anziché quattro), previa deduzione del tempo di sospensione provvisoria; • l'annullamento di tutti i risultati conseguiti nelle competizioni dalla data della violazione dello Statuto, ovvero dal 20 ottobre 2022, con le relative conseguenze; • una multa di CHF 300.00; e • la pubblicazione della sanzione.

8. Mediante una lettera (non datata e non firmata) trasmessa per e-mail a SSI il 10 novembre 2023, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ("UDSC") ha informato SSI di aver trattenuto, in ragione della sospetta infrazione alla LPSpo, un pacco destinato al Sig. A._____ proveniente dalla Lettonia e contenente tre (3) fiale di farmacotropina, contenente ormoni della crescita (GH). Nella suddetta lettera, si precisava inoltre che:

3

9. Con preavviso del 27 novembre 2023, SSI informava il Sig. A._____ che un invio a lui destinato e contenente tre (3) fiale di farmacotropina contenente ormoni della crescita (GH) era stato trattenuto dall'UDSC a Zurigo, secondo quanto riportato:

In virtù degli arti. 20, cpv. 3 e 19, cpv. 2, della legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo), nonché dell'art. 73, cpv. 1 della relativa ordinanza (OPSpo), l'Ispettorato doganale Zurigo, il 03.02.2023 [sic] ha informato Swiss Sport lntegrity, che nell'ambito di un controllo postale, è stata trattenuta la spedizione sotto menzionata, indirizzata a lei, compresi eventuali accessori.

Considerazioni giuridiche Nel caso dei suddetti contenuti si tratta di sostanze dopanti vietate ai sensi degli art. 19 cpv. 3 LPSpo nonché 7 4 OPSpo e relativo allegato. Il loro acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono punibili ai sensi dell'art. 22, cpv. 1 LPSpo. In base all'art. 20, cpv. 4 LPSpo, Swiss Sport lntegrity può ordinare in via amministrativa la confisca e la distruzione dei contenuti de quo con conseguente attribuzione delle spese, indipendentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dalla Sua attività sportiva.

10. SSI impartiva al Sig. A._____ un termine - fissato al 18 dicembre 2023 - per prendere posizione per iscritto nel merito. SSI a tempo debito si riservava espressamente la facoltà di intentare contro il Sig. A._____ un procedimento disciplinare per questi fatti.

11. Il Sig. A._____ non ha fatto valere la sua posizione entro il termine indicato.

12. Il 15 febbraio 2024, SSI ha informato il Sig. A._____ della decisione di confisca e distruzione dell'invio trattenuto dall'UDSC. La decisione aveva il seguente dispositivo:

[…] si decide di: - sequestrare e distruggere gli oggetti trattenuti; - di fissare la tassa da pagare per il sequestro e la distruzione a 400 franchi, da versare entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione.

4 13. Le motivazioni giuridiche alla base della decisione di confisca e distruzione dell'invio sono riportate qui di seguito:

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 pSrA nonché dell'art. 74 pSrA e dell'elenco dei contenuti vietati riportato in allegato, l'acquisizione, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso dei suddetti contenuti è in linea di principio punibile ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 pSrA. Ai sensi dell'Art. 20 comma 4 pSG, indipendentemente da eventuali procedimenti penali, dalla quantità o da qualsiasi attività sportiva, Swiss Sport lntegrity può sequestrare e distruggere tali contenuti in base al diritto amministrativo a proprie spese.

Non ha negato l'accusa di aver ordinato. In pratica, Swiss Sport lntegrity rilascia i prodotti dopanti confiscati se esiste un motivo medico legittimo per importare una sostanza altrimenti vietata. Lei non ha presentato una prescrizione medica valida per dimostrare l'importazione e deve quindi sopportare le conseguenze della sua omissione, ovvero la confisca e la distruzione delle sostanze dopanti proibite in assenza di un motivo medico legittimo.

Le tasse da pagare sono stabilite in base all'Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale dello sport (OEmol-OFSPO) e all'Ordinanza generale sulle tasse (OGEmol). In questo caso, la tassa per il sequestro e la distruzione è di 400 franchi svizzeri, pagabili tramite la polizza di versamento allegata.

14. Nessun ricorso o altro rimedio giuridico è stato intrapreso dal Sig. A._____ contro la suddetta decisione di SSI del 15 febbraio 2024 che è quindi divenuta definitiva.

15. Il 22 maggio 2024, SSI ha notificato al Sig. A._____ una potenziale violazione delle norme antidoping, in particolare degli articoli 2.2 e 2.6 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic. Tali violazioni si riferivano al fatto che, il 10 novembre 2023, l'ispettorato doganale di Zurigo, nell’ambito di un controllo, aveva trattenuto un pacco indirizzato al Sig. A._____ contenente fiale di farmacotropina con ormoni della crescita (GH), una sostanza proibita sia in competizione che fuori competizione (sostanza non specificata).

16. SSI ha invitato il Sig. A._____ a presentare una dichiarazione scritta entro l'11 giugno 2024. Nella stessa comunicazione, SSI ha proposto la conclusione di un accordo in cui il Sig. A._____ avrebbe ammesso le violazioni contestategli.

17. Come da prassi, la lettera è stata inviata per conoscenza a: (i) la Federazione Svizzera di Triathlon (Swiss Triathlon), (ii) la Federazione Internazionale di Triathlon (World Triathlon), e (iii) l'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA).

18. Il Sig. A._____ non ha fornito alcuna risposta entro il termine fissato dell'11 giugno 2024, né ha manifestato l'intenzione di accettare i termini dell'accordo proposto da SSI. III. Procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero 19. Il 29 luglio 2024, SSI ha inviato al Tribunale dello sport svizzero una richiesta di apertura di un procedimento disciplinare a carico del Sig. A._____, richiedendo quanto segue:

Richieste procedurali 1. aprire un procedimento nei confronti di A._____: 2. stabilire la lingua procedurale ai sensi del numero 1 delle presenti richieste, ovvero l'italiano;

5 3. pronunciare una decisione per via circolare e rinunciare alla tenuta di un'udienza; In subordine: pronunciare una decisione conformemente alla procedura ordinaria; 4. accordare a A._____ un termine per presentare una presa di posizione motivata, comprendente eventuali richieste e dare alla Fondazione Swiss Sport lntegrity la possibilità di replicare e sottoporre richieste supplementari.

Richiesta d'istruzione 5. chiedere a A._____ di fornire informazioni documentate sui propri redditi dal 2019 al 2024 alfine di fissare il montante dell'ammenda;

Richieste di merito 6. constatare che A._____ ha violato gli art. 2.2 e 2.6 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic; 7. pronunciare la sospensione di A._____ per una durata di otto anni, conformemente all'art.10.9.1.1 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic; 8. condannare A._____ a un'ammenda proporzionale ai suoi redditi, il cui ammontare sarà determinato dalla Fondazione Tribunale dello sport svizzero secondo le informazioni fornite in conformità al numero 5 delle presenti richieste, ma al minimo CHF 120.00; 9. pubblicare la decisione conformemente all'art. 14.3 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic; 10. condannare A._____ al pagamento delle spese procedurali; In subordine: non condannare la Fondazione Swiss Sport lntegrity al pagamento delle spese procedura/i; 11. condannare A._____ al pagamento dell'indennità di parte accordata alla Fondazione Swiss Sport lntegrity nell'ordine di CHF 750.-; sono fatte salve le richieste contrarie introdotte fino al termine dell'eventuale udienza principale; In subordine: non condannare la Fondazione Swiss Sport lntegrity al pagamento delle ripetibili/indennità di parte;

20. Il 13 agosto 2024, il Tribunale dello sport svizzero ha annunciato l'apertura di una procedura disciplinare a carico del Sig. A._____. Secondo quanto stabilito dal Regolamento di procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero ("RP"), il Tribunale ha concesso alle parti la possibilità di presentare i propri argomenti e/o introdurre tutti i necessari mezzi di prova entro il 3 settembre 2024.

21. Nessuna delle parti, incluso il Sig. A._____, ha depositato delle nuove osservazioni o addotto nuovi mezzi di prova nel termine stabilito. Con scritto del 12 settembre 2024, questo termine è stato esteso di ulteriori 10 giorni lavorativi.

22. Il 16 settembre 2024, il Sig. A._____ ha preso posizione per e-mail dichiarando quanto segue:

[…] desidero esprimere il mio totale disorientamento riguardo a quanto comunicato, poiché non comprendo né le circostanze né le motivazioni che hanno portato a tale comunicazione.

Desidero precisare che non ho più alcun legame con Swiss Triathlon da diversi anni e non pratico sport a livello competitivo da lungo tempo. Pertanto, mi risulta incomprensibile la presunta accusa di violazione in materia di doping, e non riesco a determinare da dove provenga tale accusa né chi l'abbia formulata.

6 Di conseguenza, respingo fermamente ogni accusa di tale natura e qualsiasi altra imputazione rivolta alla mia persona senza che vi siano prove concrete a sostegno delle affermazioni contenute nella vostra comunicazione. […]

23. Il giorno successivo, tramite e-mail del 17 settembre 2024, il Sig. A._____ ha aggiunto inoltre che:

Mi rivolgo alla Vostra attenzione in merito alla passata confisca di ormoni della crescita, avvenuta a causa di un presunto legame con accuse di doping. Vorrei esporre chiaramente la mia posizione al riguardo e fornire le seguenti precisazioni: Nel corso del 2022/23 ho subito due interventi chirurgici, uno al ginocchio e uno al tendine d'Achille, per i quali i medicinali confiscati erano per scopo terapeutico e ordinati online in quanto il costo era molto inferiore a quelli presenti in Svizzera. Tali farmaci erano necessari per il recupero fisico post-operatorio e non hanno alcun collegamento con pratiche di doping o uso improprio. Questo fatto l’avevo già fatto presente alla signora Laura van Tiel!! Vorrei inoltre ribadire che non pratico attività sportiva competitiva dal 2022 e, alla mia età di 56 anni, non ho alcun interesse o possibilità di partecipare a competizioni sportive. Sottolineo quindi la mia totale estraneità ad attività legate al doping o a qualsiasi uso illecito di tali sostanze. In aggiunta, vorrei chiarire che in passato mi è stata inflitta una sanzione di CHF 300.00 (signora Van Tiel ne è al corrente) che ho regolarmente saldato proprio per questo ordine del farmaco. Pertanto, credo che questa nuova accusa sia ancora correlata alla vecchia pendenza.

24. Con lettera del 4 ottobre 2024, il Tribunale ha richiesto alle parti di firmare l'ordinanza di procedura.

25. Con e-mail del 7 ottobre, il Sig. A._____ ha precisato al Tribunale dello sport svizzero quanto segue (in tedesco):

ich finde diese Verfahren absurd und halte sie für eine Schikane in Bezug auf eine Sache, die überhaupt nicht existiert. Wie ich bereits wiederholt gesagt habe, habe ich nichts mit Doping oder ähnlichem zu tun. Ich habe nie an Wettkämpfen teilgenommen in diense Jahren und habe nie irgendwelche Dopingmittel eingenommen! Warum sollte ich das auch getan haben? In diesem Zeitraum war ich im Hirslanden-Spital für zwei Operationen.

Sie können dies überprüfen, und alle Medikamente, die ich genommen habe, sind rein therapeutisch und rehabilitativ.

Ich hoffe, dass diese unsinnigen Verfahren endgültig eingestellt werden und meinen Namen nicht ohne den geringsten Beweis für ein nicht vorhandenes Vergehen in den Schmutz ziehen.

26. Nel termine impartito soltanto la SSI ha firmato l'ordinanza di procedura. In assenza di un accordo tra le parti per emettere una decisione per via di circolare, il Tribunale ha proposto alle parti di tenere un'udienza per videoconferenza.

27. Con lettera del 6 novembre 2024, il Tribunale dello sport svizzero ha informato le parti che un'udienza era stata fissata il 21 novembre 2024 e che, salvo obiezioni motivate delle parti, l'udienza si sarebbe svolta per videoconferenza.

7 28. Il 12 novembre 2024, il Tribunale ha impartito un termine ad entrambe le parti come segue:

Richiamata la documentazione ad oggi prodotta dalle Parti e considerata l'udienza già fissata per il 21 novembre 2024, il Tribunale ordina alle Parti quanto segue: A Fondazione Swiss Sport Integrity (SSI) è fissato un termine, scadente il 18 novembre 2024, per inoltrare gli eventuali documenti giustificativi che attestino -sentendo pure per quanto necessario l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) - i seguenti punti: • data di ricezione da parte di SSI della notifica (non datata e non firmata dell’UDSC; cf. documento 2 della richiesta d'apertura di un procedimento disciplinare e giudiziario di 29 luglio 2024) inviata per raccomandata; • data del trattenimento dell’invio delle tre fiale di Pharmatropin da parte dell’UDSC; • data in cui SSI ha ricevuto le tre fiale di Pharmatropin dall’UDSC; • data in cui A._____ è stato informato del sequestro delle tre fiale di Pharmatropin da parte dell’UDSC.

A A._____ è fissato un termine, scadente il prossimo 18 novembre 2024, per presentare le proprie osservazioni e per inoltrare gli eventuali documenti giustificativi, in merito alle date e al genere delle operazioni da lui subite e all'esistenza di un'eventuale prescrizione medica per l'assunzione delle tre fiale di Pharmatropin, contenenti ormoni della crescita (OG), da lui presumibilmente ordinati.

29. Il 13 novembre 2024, il Sig. A._____ ha presentato degli scambi di e-mail in cui si indicava che aveva subito due interventi chirurgici: uno al tendine d’Achille il 19 agosto 2022 e un altro al ginocchio sinistro il 20 gennaio 2023. Tuttavia, negli scambi di e-mail non vi è alcun riferimento alla necessità terapeutica di assumere ormoni della crescita (GH).

30. In risposta all'ultima richiesta del Tribunale, il 14 novembre 2024, SSI ha precisato che il pacco indirizzato al Sig. A._____, contenente tre fiale di farmacotropina con ormoni della crescita, era stato trattenuto dall'UDSC il 10 novembre 2023. SSI ha inoltre confermato che l'UDSC aveva informato SSI del trattenimento il medesimo giorno. SSI ha prodotto il protocollo della posta come ulteriore conferma di quanto dichiarato.

31. Il 19 novembre 2024, il Tribunale ha comunicato alle parti di aver ricevuto tutte le osservazioni fino a quel momento prodotte. È stato inoltre specificato che le parti avrebbero potuto esprimere la propria posizione in merito agli ultimi documenti direttamente durante l'udienza.

32. Il 21 novembre 2024, l'udienza si è svolta in videoconferenza. Hanno partecipato: I Giudici del TSS: l’Avv. Claudio Sulser, l’Avv. Riccardo Coppa e l’Avv. Sandra Tomic. Le Parti: la Sig.ra Laura Van Tiel e il Sig. Jonas Personeni (SSI) e il Sig. A._____. Hanno pure assistito: la Sig.ra Laura Wolf e la Sig.ra Valentina Wyssen (Fondazione del TSS).

33. Durante l'udienza, le parti hanno esposto i rispettivi argomenti e non hanno avanzato obiezioni riguardo alla composizione del Tribunale né altre questioni di natura procedurale. Al termine dell'udienza, le parti hanno confermato espressamente che il loro diritto di essere sentiti era stato pienamente rispettato.

34. A termine dell'udienza, il Tribunale ha inoltre comunicato per iscritto alle parti quanto segue:

richiamata l’udienza di data 21 novembre 2024, durante la quale A._____ ha fornito nuovi elementi di fatto, tra cui la dichiarazione secondo cui egli avrebbe effettuato un solo ordine,

8 il quale sarebbe stato eseguito mediante due distinte spedizioni. La prima sarebbe stata quella oggetto dell'accordo stipulato con SSI in data 11 luglio 2023.

Tutto ciò considerato a A._____ è accordato un termine di due giorni lavorativi, con scadenza al 25 novembre 2024, per fornire elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni.

Nel caso in cui A._____ dovesse fornire elementi di prova in tempo utile, il Tribunale conferma quanto indicato in udienza e meglio che a SSI sarà concesso un identico termine di due giorni lavorativi, con scadenza 28 novembre 2024, per un’eventuale presa di posizione.

35. Nel termine impartito, il Sig. A._____ ha inviato al Tribunale l'estratto parziale di uno scambio d'e-mail ed in particolare un'e-mail datata 21 agosto 2022 nella quale una persona terza di nome C._____ ha indicato quanto segue

Hi A._____, Yes, HGH has a complex positive effect on the joints and ligaments, but it may temporarily ache in the joints like with a cold. I divided your order into several parcels and sent it partially.

36. Il 28 novembre 2024, SSI ha sostenuto che le nuove prove presentate dal Sig. A._____ dopo l'udienza (ossia l'e-mail del 21 agosto 2022) non consentono di concludere che il pacco intercettato dall'Ufficio Doganale di Zurigo il 10 novembre 2023 appartenesse allo stesso ordine già oggetto del procedimento disciplinare precedente, conclusosi con l'accordo firmato il 12 luglio 2023.

37. Il 29 novembre 2024, SSI ha prodotto un ulteriore documento, consistente in un estratto (in versione tabella Excel) della richiesta di informazioni doganali, secondo quanto indicato da SSI ricevuto lo stesso giorno dall'ufficio delle dogane. Secondo SSI, tale documento contiene informazioni rilevanti per il presente procedimento e dimostrerebbe che il pacco trattenuto dall'UDSC il 10 novembre 2023 non può essere considerato parte di un ordine anteriore per il quale il Sig. A._____ era già stato sanzionato. IV. Competenza 38. Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 del Regolamento relativo alla procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero ("RP"), valido a partire dal 1° luglio 2024, il Tribunale dello sport svizzero decide in merito alla propria competenza.

39. Il Tribunale dello sport svizzero è una fondazione istituita da Swiss Olympic il 1° luglio 2024 e ha assunto i compiti della precedente "Camera disciplinare dello sport svizzero", che era costituita come organo interno del comitato olimpico nazionale svizzero.

40. Secondo, l'art. 1. (2) (10) dello Statuto di Swiss Olympic (versione applicabile dal 1° luglio 2024), il Tribunale dello sport svizzero è competente per la risoluzione delle controversie e dell'imposizione di sanzioni, in particolare in relazione ai casi di doping e di etica nello sport svizzero. Inoltre, sempre a tenore della disposizione precitata, il Tribunale dello sport svizzero è competente per giudicare i casi di doping che gli sono sottomessi dagli organi nazionali ed internazionali.

41. Conformemente all'art. 12.1 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic (versione valida a partire dal 1° gennaio 2022), la Camera disciplinare di Swiss Olympic giudica le violazioni alle regole antidoping commesse da atleti o altre persone sottomesse allo Statuto antidoping.

9 Dal 1° luglio 2024, secondo l'art. 29 cpv. 2 del RP, il Tribunale dello sport svizzero ha ripreso tutte le competenze in essere presso la precedente "Camera disciplinare dello sport svizzero". Ne consegue che il presente Tribunale è competente per conoscere tutte le cause, come il presente procedimento, in cui la richiesta di apertura della procedura disciplinare in materia antidoping, è intervenuta dopo il 1° luglio 2024.

42. Nel presente procedimento, SSI ha accusato il Sig. A._____, cittadino svizzero domiciliato a X._____, di aver commesso delle svariate violazioni allo Statuto sul doping di Swiss Olympic, avendo provveduto ad ordinare su internet diverse fiale di farmacotropina, contenenti ormoni della crescita, sostanza proibita ai sensi della Lista delle sostanze proibite. La richiesta di apertura del procedimento disciplinare a carico del Sig. A._____ è stata inviata al Tribunale dello sport svizzero il 29 luglio 2024, ossia successivamente al 1° luglio 2024.

43. A fronte di quanto precede, il Tribunale dello sport svizzero è competente per giudicare la presente causa. Inoltre, le parti non hanno contestato la competenza del Tribunale dello sport svizzero durante tutto l'arco del procedimento, incluso durante l’udienza. V. Norme applicabili 44. Nel merito, l'art. 25.2 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic indica che "le violazioni delle regole antidoping sono soggette alle disposizioni in vigore al momento dell'infrazione. Resta riservata l'applicazione del principio della legge più favorevole (lex mitior)."

45. A livello processuale, si applica il regolamento in vigore al momento dell'apertura del procedimento disciplinare.

46. Nel presente procedimento, il pacco destinato al Sig. A._____ e contenente tre fiale di farmacotropina, contenente ormoni della crescita (GH) è stato trattenuto il 10 novembre 2023. Ne consegue che, nel merito, il Tribunale applica lo Statuto sul doping di Swiss Olympic in vigore a tale data, ossia la versione entrata in vigore il 1° gennaio 2022. A livello processuale, la richiesta di apertura di un procedimento disciplinare a carico del Sig. A._____ è stata inviata il 29 luglio 2024. Per cui, per gli aspetti di natura processuale, il Tribunale applica il Regolamento di procedura del Tribunale dello sport svizzero del 1° luglio 2024. VI. Nel merito 47. Nel merito il Tribunale analizzerà tre questioni distinte (i) in primo luogo, la sottomissione del Sig. A._____ alle regole antidoping ed in particolare allo Statuo sul doping di Swiss Olympic (ii) in secondo luogo, l'esistenza di una violazione alle regole antidoping e (iii) in terzo luogo, le conseguenze giuridiche derivante dall'applicazione delle suddette regole qualora il Tribunale arrivasse alla conclusione che il Sig. A._____ ha violato le disposizioni dello Statuto sul doping di Swiss Olympic. A. Applicazione delle regole antidoping 48. A tenore dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, lo statuto si applica a tutte le federazioni che sono membri di Swiss Olympic, alle federazioni, associazioni e clubs affiliati e a tutte le persone che sono considerati atleti ai sensi dell'art. 5.2.

49. L'art. 5.2.1 dello Statuto sul doping prevede quanto segue (in francese):

10 Les athlètes appartenant à une fédération membre de Swiss Olympic ou à une fédération, association ou un club rattaché/e à cette fédération ou qui sont licenciés auprès d’une telle fédération, association ou d’un tel club peuvent être contrôlés à tout moment en compétition et hors compétition. Cette obligation de contrôle s’applique aussi aux participants à des compétitions se déroulant ou organisées sous le patronage de Swiss Olympic ou d’une des fédérations, associations ou clubs précités. Ai sensi dell'art. 5.2.2 dello Statuto viene precisato: L’obligation de contrôle s’applique aussi aux athlètes soumis au PMA qui ne remplissent aucune des conditions évoquées ci-avant, dès lors et pendant tout le temps qu’ils se trouvent en Suisse, ainsi qu’aux athlètes suspendus conformément à l’article 10 et aux athlètes retraités retournant à la compétition. (sottolineato aggiunto)

50. Nella fattispecie, quando l'ufficio doganale di Zurigo ha trattenuto il pacco indirizzato al Sig. A._____ e contenente tre fiale di farmacotropina, ossia il 10 novembre 2023, costui era validamente sospeso in virtù di un accordo transattivo che egli stesso aveva firmato il 12 luglio 2023. Conformemente all'art. 5.2 e seg. dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, il Sig. A._____ era quindi pienamente sottomesso alle regole contenute e lo statuto gli era ed è pienamente applicabile.

51. Nelle sue prese di posizione, il Sig. A._____ ha sostenuto che nel 2023 non ha disputato competizioni agonistiche di qualsiasi livello e di non disporre di una licenza valida per tale anno. Tali argomentazioni sono irrilevanti e devono essere rigettate.

52. Il fatto che il Sig. A._____ non abbia partecipato a competizioni nel 2023 non sorprende, dato che, a seguito del primo procedimento disciplinare di cui è stato oggetto, era stato provvisoriamente squalificato già nel giugno 2023. Tale squalifica gli impediva di partecipare a competizioni ufficiali sia a livello nazionale che internazionale. Quanto all'assenza di una licenza valida al momento della potenziale violazione dello Statuto sul doping, è opportuno ricordare che la definizione di "atleta" prevista dallo Statuto sul doping non dipende dal possesso di una licenza valida. In caso contrario, nel tentativo di eludere le regole antidoping, un atleta potrebbe semplicemente evitare di richiedere una licenza, oppure rinunciare alla stessa, per sottrarsi a tutte le obbligazioni derivanti dallo Statuto sul doping. B. Violazione delle regole antidoping 53. Ai sensi dell'art. 2.2 del Statuto sul doping intitolato “Uso o tentato uso da parte di un atleta di una sostanza vietata o di un metodo vietato”, è responsabilità di ogni atleta assicurarsi che nessuna sostanza vietata entri nel proprio corpo e che non venga utilizzato alcun metodo vietato. Di conseguenza, non è necessario stabilire l'intenzionalità, la colpa, la negligenza né tantomeno l'uso consapevole da parte dell'atleta per stabilire una violazione delle regole antidoping che comporti l'uso di una sostanza proibita o di un metodo proibito (art. 2.2.1). Il successo o il fallimento dell'uso o del tentativo di uso di una sostanza proibita o di un metodo proibito non è altresì rilevante. L'uso o il tentativo di uso della sostanza proibita o del metodo proibito è sufficiente a costituire una violazione delle regole antidoping (art. 2.2.2).

54. Inoltre, l'art. 2 .6 .1 dello Statuto prevede che il possesso fuori gara da parte di un atleta di qualsiasi sostanza o metodo proibito costituisce pure una violazione ai sensi dell'art. 2.6 (“Possesso di sostanze o metodi proibiti” “Possesso di una sostanza vietata o di un metodo vietato da parte di un atleta o del personale di supporto dell'atleta”), a meno che la sostanza o il metodo siano vietati solo in gara.

11 55. La definizione di "possesso" contenuta nello Statuto sul doping è la seguente (in francese):

Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la substance ou méthode interdite ou les lieux où une substance ou méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur la substance ou méthode interdite ou les lieux où la substance ou méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance ou méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. Il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être en possession d’une substance ou méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat.

Commentaire En vertu de cette définition, des stéroïdes anabolisants trouvés dans le véhicule d’un athlète constitueraient une violation à moins que l’athlète ne puisse démontrer qu’une autre personne s’est servie de son véhicule. Dans de telles circonstances, Swiss Sport Integrity devra démontrer que, bien que l’athlète n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, l’athlète était au courant de la présence des stéroïdes anabolisants et avait l’intention d’exercer un contrôle sur eux. Dans un même ordre d’idées, dans l’hypothèse où des stéroïdes anabolisants seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du contrôle commun d’un athlète et de sa conjointe, Swiss Sport Integrity devra démontrer que l’athlète était au courant de la présence des stéroïdes anabolisants dans l’armoire à médicaments et qu’il avait l’intention d’exercer un contrôle sur eux.

L’acte d’acquisition d’une substance interdite, en soi, constitue la possession, même si, par exemple, le produit n’arrive pas, est reçu par quelqu’un d’autre ou est envoyé à l’adresse d’un tiers. (sottolineato aggiunto)

56. Sotto la voce “Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetici” (S2) della Lista delle sostanze proibite nel 2023, gli ormoni della crescita (GH), i suoi frammenti e i suoi fattori di rilascio, compresi, ma non solo, i secretagoghi dell'ormone della crescita (GHS; sezione 2.3) e tutte le sostanze elencate e altre sostanze con una struttura chimica simile o con effetti biologici simili sono proibiti sia in gara che fuori gara (sostanza specificata).

57. Nel caso in esame, è stato accertato che il Sig. A._____ ha ordinato tramite internet diverse fiale di farmacotropina contenenti ormoni della crescita, una sostanza proibita ai sensi della Lista delle sostanze proibite pubblicata dall'Agenzia Mondiale Antidoping. Tale comportamento costituisce una violazione degli art. 2.2 (tentativo di uso) e 2.6 (possesso) dello Statuto sul doping di Swiss Olympic.

58. Il Sig. A._____ non ha negato di aver effettuato l'ordine né che questo fosse destinato al proprio esclusivo utilizzo. Durante l'udienza del 21 novembre 2024, tuttavia, ha sostenuto che il pacco trattenuto dall'Ufficio doganale di Zurigo in data 10 novembre 2023 facesse parte di un solo ed unico ordine effettuato nell’agosto 2022. A suo dire, tale ordine sarebbe stato inviato in più pacchi, il primo dei quali, trattenuto dall'ufficio doganale nell'ottobre

12 2022 era già stato oggetto di un precedente provvedimento disciplinare conclusosi con l’accordo firmato dal Sig. A._____ nel luglio 2023.

59. A supporto della sua tesi, il Sig. A._____ ha prodotto uno scambio di email parziale con una persona terza denominata C._____ , stabilito a Mosca e presunto intermediario del fornitore della sostanza proibita. Nel frammento di comunicazione presentata, datato agosto 2022, il Sig. C._____ avrebbe confermato che l'ordine sarebbe stato inviato in più pacchi. Tuttavia, il documento in questione è estrapolato dall'intero scambio d'email e non riporta una cronologia completa delle comunicazioni né offre elementi fondati per corroborare l’affermazione del Sig. A._____.

60. Il Tribunale non ritiene plausibile la tesi presentata dal Sig. A._____ per diverse ragioni.

61. In primo luogo, il lasso temporale tra l’ordine, dichiaratamente effettuato nell’agosto 2022, e il sequestro del pacco da parte delle autorità doganali, avvenuto il 10 novembre 2023, è eccessivo e non giustificato. Un ritardo di oltre un anno e tre mesi tra l’ordine e la consegna è altamente improbabile nelle normali pratiche di spedizione, anche considerando eventuali difficoltà logistiche dovute all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

62. In secondo luogo, il Tribunale rileva che la documentazione prodotta dal Sig. A._____, limitata a uno scambio di email tronco, non offre elementi probatori sufficienti a dimostrare la correlazione tra l’ordine dichiarato del 2022 e il pacco trattenuto nel 2023. La mancanza di ulteriori dettagli, quali numeri di tracciamento, ricevute o conferme di pagamento o corrispondenza completa con il presunto fornitore, rende il documento privo di credibilità e insufficiente per supportare la tesi difensiva.

63. In terzo luogo, le informazioni contenute nell'email del 21 agosto 2022 non corrispondono alle informazioni trasmesse dall'UDSC di Zurigo. Secondo il documento dell'ufficio doganale, il mittente risulta essere un certo B._____, residente in Lettonia, e non il Sig. C._____, che, secondo quanto dichiarato dal Sig. A._____, risiederebbe a Mosca. Il Sig. A._____ non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione per tali incongruenze.

64. Infine, il Tribunale sottolinea che il Sig. A._____ ha introdotto tale argomentazione solo durante l'udienza, senza averla anticipata né documentata nel corso delle fasi istruttorie precedenti. Questa circostanza alimenta ulteriormente dubbi sulla genuinità e la consistenza della tesi proposta.

65. Per i motivi sopraindicati, il Tribunale conclude che i fatti accertati configurano una chiara violazione dell'art. 2.2. e del' art. 2.6 dello Statuto sul doping senza che vi siano valide circostanze che possano giustificare la violazione. C. Conseguenze delle violazioni alle regole antidoping 66. Avendo determinato nella sezione precedente che il Sig. A._____ ha violato gli art. 2.2 e 2.6 dello Statuto sul doping emanato da Swiss Olympic, il Tribunale deve ora determinare le conseguenze giuridiche di tali violazioni, tenendo conto della gravità dell'infrazione e delle circostanze specifiche del caso. 1. Periodo di squalifica 67. Ai sensi dell'art. 10.2.1 dello Statuto sul doping, due criteri devono essere presi in considerazione per determinare il periodo di base della squalifica: se si tratta o meno di una sostanza specificata (art. 10.2.1.1) e se la violazione è stata intenzionale (art. 10.2.1.2).

13 Inoltre, come previsto dagli art. 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 dello Statuto, il Tribunale deve valutare se esistono motivi per giustificare una riduzione della sanzione in base alle circostanze.

68. Per quanto riguarda la squalifica del Sig. A._____, SSI sostiene che trattandosi di una seconda violazione delle regole antidoping, l'art. 10.9.1 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic è applicabile.

69. Tale disposizione prevede che, nel caso di una seconda violazione delle norme antidoping da parte di un atleta o di un'altra persona, il periodo di sospensione sarà il più lungo tra i seguenti tre periodi: a) sei mesi; oppure b) un periodo di sospensione che va dal totale del periodo di sospensione inflitto per la prima violazione, sommato al periodo di sospensione normalmente applicabile alla seconda violazione trattata come una prima violazione, fino al doppio del periodo di sospensione normalmente applicabile alla seconda violazione trattata come una prima violazione.

70. Il periodo di sospensione deve essere determinato tenendo conto di tutte le circostanze e del grado di colpa dell'atleta in relazione alla seconda violazione.

71. Di conseguenza, il Tribunale deve determinare la sanzione standard che sarebbe applicabile al Sig. A._____ se si trattasse di una prima violazione, prima di considerare la sanzione applicabile ad una seconda violazione.

72. Nella fattispecie, gli ormoni della crescita sono una sostanza non specificata, proibita sia durante le competizioni che al di fuori di esse. Pertanto, spetta alla persona accusata dimostrare che una violazione delle regole antidoping relativa a una sostanza non specificata non fosse intenzionale. Durante la procedura, il Sig. A._____ non ha mai preso posizione sull'intenzionalità delle violazioni delle regole antidoping che gli sono imputate da SSI.

73. È evidente che il Sig. A._____ aveva l'intenzione di utilizzare gli ormoni della crescita (GH) e di esserne in possesso. In tal senso, si rammenta che a luglio 2023 il Sig. A._____ aveva accettato una squalifica di tre anni per aver ordinato delle fiale di farmacotropina contenenti ormoni della crescita. Alla luce di tale accordo, il Sig. A._____ era pienamente consapevole che ordinare su internet delle fiale di farmacotropina contenenti ormoni della crescita fosse vietato dalle normative antidoping.

74. Ordinando gli ormoni della crescita (GH), la stessa sostanza per la quale era già stato sanzionato, il Sig. A._____ ha agito con intenzionalità. La sanzione standard alla quale sarebbe stato sottoposto il Sig. A._____, qualora si trattasse di una prima violazione delle regole antidoping, sarebbe quindi di 4 (quattro) anni di squalifica.

75. Tuttavia, nel caso del Sig. A._____, si tratta di una seconda violazione. Infatti, nel novembre 2023, come già avvenuto nell’ottobre 2022 per la stessa sostanza, ha ordinato tre fiale di farmacotropina, ossia dopo la notifica della violazione del 16 giugno 2023. Tale ordine è stato inviato quattro mesi dopo aver firmato, nel luglio 2023, un accordo ai sensi dell’art. 10.8.1 dello Statuto. Si tratta quindi di una seconda violazione delle norme antidoping ai sensi dell’art. 10.9.1.1 dello Statuto.

76. Ai sensi dell'art. 10.9.1.1, sottoparagrafo b), dello Statuto sul doping, il periodo di squalifica deve essere determinato tenendo conto dell'insieme delle circostanze e del grado di colpa dell'atleta in relazione alla seconda violazione. A tal proposito, il Tribunale ritiene che il Sig. A._____ fosse pienamente consapevole che l'ordine di fiale di farmacotropina

14 contenenti ormoni della crescita violasse le norme antidoping. Nonostante ciò, il Sig. A._____ non ha adottato alcuna misura per verificare se l'uso di tali fiale potesse essere consentito in determinate circostanze, ad esempio per fini terapeutici. Durante l'udienza, il Sig. A._____ ha dichiarato di aver consultato un medico prima di ordinare le fiale, ma ha omesso di fornire una prescrizione medica o di rivelare l'identità del medico in questione.

77. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale considera appropriata e proporzionata una sanzione di 8 (otto) anni, tenuto conto della gravità della violazione commessa, del fatto che si tratta di una seconda infrazione relativa alla medesima sostanza, avvenuta in un intervallo di tempo molto ristretto, e del comportamento negligente del Sig. A._____ nel non adottare precauzioni adeguate ad evitare la violazione.

78. Per quanto riguarda la data d'inizio della squalifica, ai sensi dell'art. 10.13 dello Statuto sul doping, qualora un atleta stia già scontando un periodo di ineleggibilità per una violazione del regolamento antidoping, qualsiasi nuovo periodo di ineleggibilità inizierà a decorrere dal primo giorno successivo al termine del periodo di ineleggibilità in corso.

79. Nel presente procedimento, il Sig. A._____ sta attualmente scontando un periodo di squalifica di tre anni in virtù dell'accordo sottoscritto con SSI in data 12 luglio 2023. Considerando anche il periodo di squalifica provvisoria, già scontato dal Sig. A._____, il termine del periodo di squalifica di tre anni risulta essere il 16 giugno 2026. Pertanto, il nuovo periodo di squalifica avrà inizio a partire dal 17 giugno 2026. 2. Sanzione pecuniaria 80. Inoltre, ai sensi dell'art. 10.12 dello Statuto, il Tribunale ha la facoltà di infliggere, oltre alla squalifica, una sanzione pecuniaria, la cui entità è determinata dallo stesso Tribunale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. La sanzione pecuniaria si impone in particolare in caso di violazione intenzionale alle regole antidoping, come nella presente fattispecie.

81. Per determinare l'importo della sanzione pecuniaria, il Tribunale considera in particolare che si tratta di un caso di recidiva e che, in base all'accordo concluso dal Sig. A._____ con SSI nel luglio 2023, la prima violazione era stata sanzionata con una multa di CHF 300. Inoltre, in udienza, il Sig. A._____ ha precisato di essere attualmente impiegato e di percepire uno stipendio mensile. In considerazione di questi elementi, il Tribunale stabilisce che la sanzione pecuniaria per questa seconda violazione sarà di CHF 500. 3. Annullamento di tutti risultati ottenuti 82. L'art. 10.10 dello Statuto sul doping stabilisce che, in seguito alla violazione delle norme antidoping, tutti i risultati ottenuti dall'atleta devono essere annullati, con tutte le relative conseguenze, inclusi il ritiro delle medaglie, dei punti e dei premi acquisiti a partire dalla data della sospensione, salvo motivi di equità che possano giustificare un trattamento diverso (non pertinente per il presente procedimento).

83. Nel caso in esame, poiché il Sig. A._____ sta attualmente scontando una squalifica, non ci dovrebbero essere risultati da annullare nel periodo che va dal 10 novembre 2023 ad oggi. Tuttavia, qualora fosse necessario, il Tribunale dispone formalmente l'annullamento di tutti i risultati ottenuti dal Sig. A._____, con conseguente ritiro di medaglie, punti e premi in tutte le competizioni a cui il Sig. A._____ ha eventualmente partecipato dal 10 novembre 2023 ad oggi.

15 4. Pubblicazione 84. Il Tribunale sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 10.15 dello Statuto sul doping, le sanzioni derivanti da violazioni delle regole antidoping sono obbligatoriamente e automaticamente pubblicate, in conformità con le disposizioni dell'art. 14.3 dello stesso Statuto.

85. Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione delle decisioni del Tribunale dello sport svizzero, devono essere rispettate anche le disposizioni della LPSpo, ed in particolare l'obbligo di trasparenza derivante da tale legge. Sulla base di ciò, il Tribunale dello sport svizzero deve in linea di principio rendere pubbliche le proprie decisioni. L'art. 23 cpv. 3 RP specifica tale obbligo stabilendo quanto segue: "In linea di principio, le decisioni sono pubblicate sul sito web del Tribunale arbitrale dello sport svizzero, tenendo conto dei diritti personali delle persone interessate." VII. Costi 86. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 RP, "Nella sua decisione, il Tribunale dello sport svizzero decide anche in merito ai costi della procedura."

87. Nel presente caso, in considerazione delle circostanze e dei fatti del caso, le spese del presente procedimento sono fissate a 750 franchi svizzeri. Sono a messe a carico del Sig. A._____.

88. Inoltre, SSI ha richiesto che il Sig. A._____ sia condannato al pagamento dell’indennità di parte nell’ordine di CHF 750.—. Tale richiesta non può trovare accoglimento. Il Tribunale ritiene che nel caso specifico SSI abbia soltanto svolto il suo mandato ufficiale. SSI non era ufficialmente rappresentata da un avvocato esterno durante il procedimento e non ha dimostrato di aver compiuto degli atti tali da giustificare un riconoscimento anche solo parziale delle spese da essa sostenute. Inoltre, il Tribunale rileva che il comportamento del Sig. A._____, in particolare il suo rifiuto di acconsentire a una decisione per via circolare, non consente di porre a suo carico eventuali spese legali sostenute da SSI.

89. Ne consegue che ogni parte sopporta le proprie spese legali.

16 Sulla base di quanto precede

Il Tribunale dello sport svizzero decide che

1. Il Sig. A._____ é ritenuto colpevole della violazione degli articoli 2.2 (uso o tentato uso) e 2.6 (possesso) dello Statuto sul doping di Swiss Olympic. 2. Il Sig. A._____ è sanzionato con un periodo di squalifica della durata di 8 (otto) anni a partire dalla fine della sospensione attualmente in vigore, ossia a partire dal 17 giugno 2026. 3. Laddove necessario, tutti i risultati sportivi conseguiti dal Sig. A._____ a partire dal 10 novembre 2023 sono annullati. 4. Il Sig. A._____ è tenuto di pagare una multa pari a CHF 500 (cinquecento franchi svizzeri). 5. Le spese processuali fissate a CHF 750 (settecento cinquanta franchi svizzeri) in merito al presente procedimento sono a carico del Sig. A._____. 6. Le parti sostengono i propri costi legali e le spese ripetibili. 7. Ogni altra istanza proposta dalle parti è respinta.

Luogo: Berna, Svizzera Data: 31 Dicembre 2024

TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO

Claudio Sulser Presidente

Riccardo Coppa Giudice

Sandra Tomic Giudice

TDS 2024/DO/13 — Tribunali arbitrali Tribunale dello sport svizzero 31.12.2024 TDS 2024/DO/13 — Swissrulings