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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2019 PVG 2019 19

31 dicembre 2019·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·709 parole·~4 min·2

Riassunto

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Testo integrale

8/19 Submission PVG 2019 Suddivisione della commessa in lotti. Principio di trasparenza. – L’appaltante che nella documentazione di gara si riserva la possibilità di suddividere l’appalto in singole frazioni e infine fa uso di questa possibilità, non è tenuto a specificare i singoli lotti nel bando di gara – come generalmente richiesto quando il bando di gara prevede una suddivisione –, posto che ai concorrenti è stata garantita la possibilità di interpellanza, e potevano quindi rivolgersi all’appaltante per sapere come questi, se del caso, intendeva formare i singoli lotti. Aufteilung des Auftrags in Lose. Transparenzprinzip. – Die Vergabebehörde, die sich in den Ausschreibungsunterlangen vorbehält, den Auftrag in Lose aufzuteilen, und schliesslich davon Gebrauch macht, ist nicht verpflichtet, die einzelnen Lose in den Ausschreibungsunterlagen zu umschreiben – wie es üblicherweise verlangt ist, wenn die Ausschreibungsunterlagen eine Aufteilung vorsehen –, vorausgesetzt, dass den Teilnehmern das Nachfragerecht zustand, und diese sich somit an die Vergabebehörde wenden konnten, um zu erfahren, wie sie gegebenenfalls die einzelnen Lose zu bilden gedachte. Considerandi: 5. Il convenuto ha raggruppato le diverse categorie di rifiuti in quattro lotti. Tre lotti (rifiuti domestici [risp. solidi urbani] e ingombranti, rifiuti riciclabili e speciali, centro ecologico) sono stati assegnati al convocato e un lotto (carta e cartone) ai ricorrenti. I ricorrenti censurano questa suddivisione. […] 5.3. Giusta l’art. 27 Oap il committente può suddividere la commessa soltanto nella misura in cui lo abbia reso noto nell’avviso o nella documentazione di gara, o se prima dell’aggiudicazione ha ottenuto il consenso degli offerenti interessati (cfr. anche: Handbuch öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Graubünden, cap. 8.8). Giusta il principio di trasparenza, in caso di suddivisione della commessa il bando di concorso deve contenere le indicazioni di eventuali lotti (cfr. Galli/Moser/lanG/steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3a ed. 2013, n. 775 con riferimento all’allegato 4 cifra 3 lett. c OAPub; Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 2122 segg., 2130). 182 19

8/19 Submission PVG 2019 5.4. Alla cifra 4 “Oggetto e portata del mandato” del capitolato d’oneri (pag. 6 documentazione di gara) sta tra l’altro scritto: “L’appaltante si riserva il diritto di aggiudicare separatamente la raccolta e il trasporto di singole frazioni di rifiuti.” Con questa frase, l’obiettivo descritto al punto “A. Informazioni generali, amministrative e introduzione” (pag. 4 della documenta-zione di gara), cioè quello “di stipulare un contratto per la raccolta e il trasporto di tutte le categorie di rifiuti con un’impresa”, è stato relativizzato. La possibilità di aggiudicare separatamente singole unità dell’appalto è stata prevista nella documentazione di gara. Non c’è quindi nulla da eccepire se il convenuto ha infine deciso di fare uso di questa possibilità. A differenza della fattispecie in cui viene annunciata la suddivisione della commessa, e dove occorre di conseguenza indicare i singoli lotti già nel bando di gara, nel caso di specie il convenuto si è solo riservato l’opzione di aggiudicare delle frazioni separate. Trattandosi solo di un’opzione, onde sapere il modo concreto in cui il convenuto pensava di suddividere la commessa, i concorrenti potevano rivolgersi al convenuto prima dell’inoltro dell’offerta. La possibilità di inoltrare delle domande concernenti la gara d’appalto è stata infatti esplicitamente prevista alla cifra 13 del capitolato d’oneri (pag. 8 della documentazione di gara). Consapevoli della possibilità di suddivisione della commessa e non avendo interpellato il convenuto, nella stipulazione della loro offerta i ricorrenti dovevano considerare l’ipotesi che il convenuto avrebbe pure potuto formare dei lotti, siccome per il termine “frazioni di rifiuti” non è dato esclusivamente concludere che si tratti delle singole tipologie di rifiuti. È poi sì vero che la suddivisione in lotti non è stata ammessa nell’avviso di gara pubblicato il 30 agosto 2018 (doc. 3 ricorrenti). I concorrenti dovevano tuttavia aspettarsi la possibilità di un’aggiudicazione separata per singole unità dopo aver ritirato e letto la documentazione di gara. Vista la garantita possibilità di interpellanza, sebbene la documentazione di gara abbia solo menziona-to genericamente la possibilità di separare e aggiudicare l’appalto per singole frazioni (senza concretamente definirle) una lesione del principio di trasparenza in questo caso non è intravedibile. La censura dei ricorrenti sulla possibilità e modalità di frazionamento dell’appalto appare quindi già per questi motivi infondata. La censura sulla modalità del frazionamento va rigettata anche per i motivi esposti nel prossimo considerando. U 19 16 sentenza del 12 luglio 2019 183

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