5/12 Sozialversicherung PVG 2010 Assicurazione contro la disoccupazione. Corso d’introduzione di un mese in Tailandia. – In principio, un’istruzione all’estero è esigibile solo se vi sono dei validi motivi e non vi è la possibilità di raggiun- gere lo stesso obiettivo in Svizzera (cons. 3a). – Nel caso concreto, il soggiorno in Tailandia non poteva essere preteso (cons. 3b). – Anche le altre condizioni poste prima della stipulazio- ne del contratto di lavoro davano sufficienti motivi all’i- stante per rifiutare l’offerta di lavoro (cons. 3c). Arbeitslosenversicherung. Einmonatiger Einführungskurs in Thailand. – Grundsätzlich ist eine Ausbildung im Ausland nur zumutbar, falls dafür wichtige Gründe vorhanden sind und es nicht möglich ist, das gleiche Ziel in der Schweiz zu erreichen (E.3a). – Im konkreten Fall durfte ein Aufenthalt in Thailand nicht verlangt werden (E.3b). – Auch die übrigen, vor Abschluss des Arbeitsvertrages gestellten Bedingungen gaben dem Versicherten genügende Gründe, die Annahme der Stelle zu verweigern (E.3c). Considerandi: 3. a) L’impiego che l’istante non ha accettato riguardava la vendita online di body piercing. Prima di iniziare l’attività l’assicurato era tenuto a seguire un corso di un mese in Tailandia, dove la ditta produce le proprie creazioni. Per il datore di lavoro, la formazione in Asia era necessaria affinché il futuro consulente alla clientela imparasse quali fossero i materiali impiegati e si impratichisse con la tipologia dei prodotti da vendere. Contrariamente a quanto inizialmente preteso dall’UCIAML, non è in questa sede più contestato che la formazione all’estero sia stata una delle cause della mancata conclusione di un contratto di lavoro. Infatti, la necessità di seguire preliminarmente un corso di un mese inTailandia, nella provincia nord-est di Nakhon Ratchasima, era stata confermata dal responsabile della ditta nell’ambito del colloquio di assunzione ed era contenuta espressamente nelle condizioni d’impiego protocollate da quest’ultimo. b) L’assicurato ha trent’anni ed è senza obblighi di famiglia, anche se vive ancora con i genitori. In base alla sua forma- 78 12
5/12 Sozialversicherung PVG 2010 zione ha buone conoscenze della lingua inglese e ha dimestichezza con il tedesco. In questo senso il fatto di restare lontano da casa per un mese, disponendo di vitto e alloggio e frequentando un corso in una lingua di sua comprensione, non rappresenta certo un motivo di inesigibilità. La questione che si pone a proposito della formazione riguarda invece il luogo di soggiorno. In principio, la LADI non conosce una base legale per obbligare gli assicurati a recarsi all’estero per una formazione. In base alla Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML A21) che si rifà alla giurisprudenza (sentenza del TF C 44/ 04 dell’8 giugno 2004 e riferimenti), i provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente. Nell’evenienza la possibilità di una formazione in Svizzera o dintorni è stata a priori esclusa dal potenziale datore di lavoro, anche se per questo Giudice tale rifiuto lascia alcune perplessità. Non è infatti del tutto chiaro per quali motivi il futuro venditore dovesse imperativamente recarsi sul posto di produzione per acquisire conoscenze sui materiali e i prodotti da vendere in un mondo dove le nuove forme di comunicazione e le tecnologie richiedono sempre meno degli spostamenti fisici. Di norma tali cognizioni dovrebbero essere apprendibili anche altrimenti (da una documentazione scritta, da un filmato, da un corso online). Analogamente a quanto trova validità per i PML, se in via eccezionale da un assicurato può essere preteso un soggiorno per formazione all’estero in un paese limitrofo secondo il luogo di domicilio e della relativa vicinanza con il posto di lavoro, la questione è ben diversa trattandosi della necessità di recarsi in un altro continente, in un paese di cultura completamente diversa dalla nostra e dove vigono condizioni di vita e lavoro essenzialmente differenti. Per il Tribunale amministrativo l’esigibilità di un simile soggiorno non può essere ammesso a priori, anche se si tratta di un periodo di formazione di un solo mese per un giovane trentenne senza impegni di famiglia. Anche l’alto rischio di maremoti e il fatto che si tratti di un paese dove vige ancora la pena di morte sono caratteristiche magari irrilevanti per alcuni, ma simili particolarità possono avere un effetto deterrente per altri. Se poi si considera il clima politico del paese, il tipo d’impiego in oggetto e le aspettative poste dal datore di lavoro il rifiuto opposto dall’istante non può essere oggetto di censura. Infatti, come non è neppure contestato da controparte, il regno di Tailandia è un paese attualmente politicamente instabile. Come docu- 79
5/12 Sozialversicherung PVG 2010 mentato anche dalla stampa locale, nell’aprile del 2009 il Governo decretava lo stato di emergenza per la capitale e dintorni in seguito alle manifestazioni che provocavano disordini da settimane, con morti (Corriere del Ticino del 12 aprile 2009 e Mondo del 13 aprile 2009). I disordini continuavano e si disacerbavano ancora una volta nella primavera del 2010. Il corso che l’istante era tenuto a seguire era previsto per il mese di marzo 2010. Le preoccupazioni quanto alla propria incolumità personale erano pertanto giustificate. Il fatto che molte agenzie di viaggio continuavano e continuino ad offrire viaggi inTailandia e che tale paese resti un’ambita destinazione per le vacanze non cambia nulla alla legittima preoccupazione del ricorrente, non trattandosi di un viaggio di propria scelta in una nota stazione turistica. c) Nell’ambito del colloquio di lavoro era stata discussa la garanzia di permanenza nella ditta per la durata di quattro o cinque anni, con un salario mensile di fr. 4350.– (nessuna gratifica e nessuna tredicesima). L’istante dal canto suo riteneva di non poter dare una simile garanzia prima di conoscere concretamente il tipo di lavoro, deducendo si trattasse di un impiego di tipo semplice e ripetitivo. Concretamente egli proponeva in alternativa, in data 18 gennaio 2010, di iniziare immediatamente l’attività nonché di decidersi per il corso in Tailandia e per la garanzia di restare a lavorare per la ditta per anni al trascorrere dei tre mesi di prova, dopo aver avuto la possibilità di conoscere le mansioni assegnategli e di aver ottenuto maggiori ragguagli sull’attività svolta. L’assicurato evocava pure la propria disponibilità a svolgere la formazione in Svizzera o nei dintorni. Poiché anche la proposta di un simile tipo di formazione non veniva accettata dal datore di lavoro, il candidato rifiutava di assumere l’impiego. Per questo Giudice, alla luce delle concrete circostanze, non è dato intravedere una colpa nell’agire del ricorrente. Il particolare settore di attività in parola, il corso di formazione inTailandia e la garanzia di una lunga permanenza erano dei fattori che nel loro insieme rendevano del tutto legittima la proposta di iniziare con il periodo di prova anziché impegnarsi sin dall’inizio con la formazione all’estero e con la garanzia di un impiego a lungo termine. Il fatto che il contratto non fosse previsto a tempo determinato, non è qui determinante, incontestato essendo il fatto che il datore di lavoro avesse richiesto all’istante la garanzia di una permanenza sul posto di lavoro per un minimo di quattro o cinque anni. Ne discende che per aver rifiutato di assumere l’occupazione al ricorrente non può essere imputata alcuna colpa. S 10 109 Sentenza del 5 ottobre 2010 80