Politische Rechte 1 Diritti politici Elezioni comunali. Secondo conteggio dei voti. – Un secondo conteggio dei voti a norma dell’art. 43 LDPC deve essere disposto d’ufficio nel caso in cui l’ultima persona eletta e la prima non eletta siano separate da un solo voto, anche se la differenza è superiore allo 0,3 %. Gemeindewahlen. Nachzählung der Stimmen. – Eine Nachzählung der Stimmen gemäss Art. 43 GPR ist von Amtes wegen anzuordnen, wenn die als letzte gewählte und die erste nicht gewählte Person nur durch eine Stimme getrennt sind, auch wenn die Differenz mehr als 0,3 % beträgt. Considerandi: 2. Il ricorrente domanda innanzitutto che questo Tribunale ordini al comune di ricontare i voti. L’esigua differenza tra il suo risultato (153 voti) e quello dell’ultimo candidato eletto (154) imporrebbe infatti all’autorità comunale di procedere d’ufficio al riconteggio dei voti. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un’irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l’art. 34 cpv. 2 CF conferisce al cittadino elettore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il risultato del riconteggio è molto stretto, ciò non costituisce per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132, cons. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall’art. 43 LDPC, applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv. 3 LDPC). Il disposto legislativo testé evocato dispone in modo inequivocabile che, se la differenza tra i voti ottenuti dall’ultima persona eletta e quelli raccolti dall’ultimo candidato non eletto ammonta a meno dello 0,3 % delle schede di voto valide consegnate, l’ufficio elettorale è tenuto a ordinare d’ufficio il riconteggio dei voti. Nel caso in narrativa, le schede di voto valide consegnate sono – secondo il risultato accertato dall’ufficio elettorale – 297. Lo 0,3 % corrisponde a 0,89 voti. La differenza decisiva 19 1
1/1 Politische Rechte PVG 2010 nel caso in narrativa è però di un voto, ovverosia dello 0,34 % delle schede di voto consegnate. Si pone quindi la domanda, di natura fondamentale, se il numero di voti (soglia) calcolato in applicazione dell’art. 43 LDPC deve essere arrotondato al numero intero superiore, rispettivamente se il riconteggio dei voti deve sempre essere effettuato d’ufficio qualora la differenza tra i risultati sia di un solo voto. Ammettere il contrario – come pretende il convenuto – significherebbe escludere a priori dall’applicazione dell’art. 43 LDPC tutte quelle votazioni ed elezioni alle quali sono state consegnate meno di 334 schede valide. Infatti, solo con un minimo di 334 schede valide lo 0,3 % corrisponde a più di un voto. Una siffatta interpretazione dell’art. 43 LDPC comporterebbe un’inammissibile e sistematica violazione delle garanzie di cui all’art. 34 cpv. 2 CF in tutte quelle circoscrizioni elettorali che non raggiungono un numero minimo di votanti. La riconta dei voti a norma dell’art. 43 LDPC deve pertanto essere disposta d’ufficio nel caso in cui la differenza tra i voti ottenuti dall’ultima persona eletta e quelli raccolti dall’ultimo candidato non eletto (rispettivamente tra i sì e i no in una votazione) sia di un solo voto, anche se superiore allo 0,3 %. L’elezione di P. è quindi da annullare e il materiale di voto è da rinviare al comune, che disporrà il riconteggio dei voti e una nuova proclamazione dei risultati. V 10 4 Sentenza del 18 febbraio 20111 20