2/3 Bürgerrecht PVG 2007 Domanda di naturalizzazione. Obbligo di motivare. – Necessità di motivare la decisione di rifiuto (cons. 2a). – Come può essere soddisfatto tale obbligo nell’ambito di una decisione di un’assemblea comunale (cons. 2b, d, e). Einbürgerungsgesuch. Begründungspflicht. – Notwendigkeit der Begründung ablehnender Entscheide (E.2a). –Wie diese Anforderung im Fall eines Entscheides einer Gemeindeversammlung realisiert werden kann (E.2b, d, e). Considerandi: 2. a) Dal profilo formale viene fatta valere una crassa violazione del diritto di audizione sia relativamente alla mancata edizione dell’incarto che per quanto ha tratto all’assenza di una motivazione a sostegno della decisione impugnata. Il diritto di essere sentiti, quale garanzia procedurale generale, è espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). Giusta la prassi delTribunale federale anche le decisioni riguardanti il rifiuto di una naturalizzazione vanno motivate (DTF 131 I 21 cons. 3, 130 I 149 cons. 5 e 129 I 230 ss. cons. 3.3 e 3.6). Ciò in considerazione del fatto che anche i votanti che si devono esprimere in merito ad una naturalizzazione sono tenuti al rispetto del principio costituzionale della non discriminazione, sancito all’art. 8 cpv. 2 CF e stando al quale: nessuno può essere discriminato a causa della sua origine, razza o religione. Nell’ambito di una procedura di naturalizzazione questo principio ha un’importanza particolare, non essendo consentito negare la naturalizzazione ad una persona solo in base ad una determinata provenienza etnica o culturale risentita come estranea dalla maggioranza (DTF 129 I 230 cons. 3.5 non pubblicato nella raccolta ufficiale). La necessità di una motivazione vuole in questo contesto garantire che non siano propriamente stati motivi contrari al principio della non discriminazione razziale a giustificare la decisione negativa (René 28 3
2/3� Bürgerrecht PVG 2007 Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [editore], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 19 nota 17). La nuova normativa in materia vigente nel nostro cantone a partire del 1. gennaio 2006 garantisce del resto espressamente il diritto ad una motivazione. Infatti l’art. 25 cpv. 1 LCCit prevede espressamente la necessità di motivare le decisioni di rifiuto. b) La prassi non ha però stabilito come tale obbligo possa essere concretamente soddisfatto nell’ambito di un’assemblea comunale. In generale, quando la proposta della sovrastanza o della commissione preparatoria viene sostenuta dall’assemblea, si ritiene che i motivi a sostegno della decisione presa, per quanto non emergano elementi propri a sostenere il contrario, siano quelli esposti dall’organo incaricato dell’istruzione della pratica. Quando invece l’assemblea prende una decisione diversa dalla proposta fatta dall’organo incaricato di gestire la pratica, è indispensabile che tale diversa decisione trovi una motivazione. Qualora in sede di assemblea sia sorta una discussione sulla questione, i motivi espressi da coloro che hanno dato un voto sfavorevole possono essere presi a fondamento della decisione di rifiuto. Se non ha luogo alcuna discussione, è comunque indispensabile che l’assemblea decida il motivo per cui non ha ritenuto di dare la propria approvazione alla richiesta al momento che si esprime in modo sfavorevole. Senza una motivazione a sostegno della decisione negativa, la procedura risulta essere viziata e il provvedimento preso in violazione delle regole procedurali minime non può in questa sede essere protetto. ... . d) Per contro, l’assenza di una motivazione non può, laddove vi è stata una discussione in sede di assemblea, comportare l’accoglienza del ricorso nel senso che agli istanti venga riconosciuto il diritto di cittadinanza comunale da parte di questo Giudice, come preteso dai ricorrenti. Anche in considerazione del fatto che la necessità di una motivazione è una procedura piuttosto insolita nell’ambito di quella che è una votazione popolare in sede assembleare, occorre accordare in primo luogo ai rappresentanti del comune patriziale la possibilità di determinarsi su tale carenza e se possibile di ovviare al vizio formale sulla base di quanto discusso in assemblea o sentito come critica prima della votazione (Yvo Hangartner, Grundsätzliche Fragen des Einbürgerungsrechts, AJP 2001 959). 29
2/3 Bürgerrecht PVG 2007 e) Come è stato esposto in precedenza, la decisione negativa deve essere motivata. Da quanto risulta dal protocollo dell’assemblea patriziale in questione, il rifiuto è stato preceduto da una discussione sulla durata del soggiorno, l’acquisto di una casa da parte dei petenti e l’integrazione in generale. Il protocollo non permette però di trarre delle chiare conclusioni sul perché del rifiuto deciso. In effetti, in sede assembleare era stata ventilata anche la necessità di una motivazione, ma questa era stata a torto ritenuta superflua o perlomeno non necessaria. Che questo Giudice possa supplire alla mancanza di una motivazione sulla base del protocollo assembleare è escluso per più motivi. In primo luogo ai ricorrenti è stato precluso il diritto di vedere l’incarto, ciò che rende improponibile un eventuale sanamento della mancanza di motivazione. Inoltre, i motivi contenuti nel protocollo dell’assemblea sono riassunti in modo piuttosto succinto per una valutazione da parte di terzi. Per i rappresentanti del comune patriziale presenti in sala invece, potrebbe essere probabilmente possibile malgrado i pochi appigli protocollati ricordare maggiori dettagli della discussione che ha avuto luogo e giungere così ad una motivazione della decisione. U 07 76 Sentenza del 19 ottobre 2007 30