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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2005 PVG 2005 9

31 dicembre 2005·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,580 parole·~8 min·8

Riassunto

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Testo integrale

39 Konzessionen und Bewilligungen 6 Concessioni ed autorizzazioni Estrazione d’inerti. Qualificazione giuridica di un terreno alla foce di un fiume. Competenze del comune patriziale in qualità di proprietario. – Qualificazione di un terreno alla foce di un fiume; proprietà privata o demanio pubblico ( cons. 2 ). – Competenza del comune patriziale come proprietario del fondo di decidere in merito alla concessione giusta l’art. 81 lett. c LC ( cons. 3 ). Kiesabbau. Rechtliche Qualifikation eines an einer Flussmündung gelegenen Grundstücks. Zuständigkeit der Bürgergemeinde als Eigentümerin. – Rechtliche Qualifikation eines an einer Flussmündung gelegenen Grundstücks; Privateigentum oder Sache im Gemeingebrauch ( E.2 ). – Zuständigkeit der Bürgergemeinde als Grundeigentümerin zur Erteilung einer Konzession gemäss Art. 81 lit. c GG ( E.3 ). Considerandi: 2. a) Non è contestato che il comune patriziale sia debitamente iscritto a RF in qualità di proprietario del fondo, il quale a sua volta è intavolato come bene di congodimento. Per le parti convenute non sarebbe però possibile avere la proprietà su di una parte del demanio pubblico. Occorre pertanto in primo luogo stabilire se l’area in parola possa essere considerata una proprietà privata o se invece debba essere definita come una cosa appartenente al demanio pubblico, che soggiace alla sovranità dell’ente pubblico. Giusta l’art. 664 CC, le cose di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato sul cui territorio si trovano ( cpv. 1). Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono ( cpv. 2 ). Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua e il let- 9

40 6 /9 Konzessionen und Bewilligungen PVG 2005 to dei fiumi ( cpv. 3 ). In merito alle cose di dominio pubblico, l’art. 119 LICC, precisa che le acque ( fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all’uso pubblico e vengono considerate proprietà del comune sul cui territorio si trovano ( cpv. 1 e 2 ). Nell’evenienza, le parti concordano nel considerare di dominio pubblico il ruscello e il sottostante fiume con i rispettivi alvei, ma mentre i due convenuti considerano che tutto il cono di deiezione sia demanio publico, il ricorrente reputa che gli inerti facciano invece oramai parte della particella no. 1004 e che vadano pertanto considerati di sua proprietà. b) Sia in primo luogo precisato che la competenza per stabilire dove corrano esattamente i confini tra un fondo privato e un fondo di dominio pubblico spetta al giudice civile e non a quello amministrativo. Nell’evenienza occorre però solo stabilire se l’estrazione degli inerti in questione avesse potuto essere decisa dal comune politico, senza che fosse determinante la questione di sapere dove l’eventuale linea di demarcazione tra i due tipi di proprietà venisse a correre. Giusta la giurisprudenza dominante, la delimitazione tra un fondo privato e il letto di un fiume o ruscello di dominio pubblico è lasciata al diritto cantonale. In base a questa concezione, i cantoni possono stabilire simile limite prendendo a fondamento il livello medio o massimo di spostamento delle acque alle piene ordinarie o tracciare tali confini amministrativamente. Se manca una relativa disposizione cantonale, il diritto svizzero prevede una delimitazione che sia indipendente dalla variazione del livello delle acque e che venga stabilita in base al livello medio dell’acqua ( DTF 93 II 178 cons. 7 e riferimenti e 123 III 454 cons. 5 ). c) La fissazione dei confini tra le acque pubbliche e il terreno appartenente a privati o a corporazioni è stato nel nostro cantone oggetto del decreto governativo del 15 luglio 1913 ( CS 217.400 ). In base a questa normativa, lungo i corsi di fiumi e torrenti non incanalati ( non corretti) il confine del terreno agricolo o del terreno con rivestimento vegetale deve costituire anche il confine del corso d’acqua ( cifra 1). Nell’evenienza, onde procedere all’estrazione d’inerti prevista, è stata necessaria una domanda di dissodamento. Per questo non possono al riguardo esservi dubbi sul fatto che parte del terreno della particella no. 1004 abbia un rivestimento vegetale e che pertanto questa sia di proprietà del privato intavolato come tale a RF. Del resto il relativo piano delle zone 1:2500 «Estrazione Val B.» conferma questo fatto. Al perime-

41 6 /9 Konzessionen und Bewilligungen PVG 2005 tro e alla zona estrazione d’inerti è in ampia parte ( circa per 3/4) sovrapposta una zona forestale. Per questo, forza è di constatare che, almeno per la parte del sedime no. 1004 ricoperto da bosco, la proprietà del fondo è del comune patriziale e non di quello politico a titolo di demanio pubblico. d) Il fatto che la ghiaia e il terriccio che ricoprono la particella no. 1004 siano degli accumuli formatisi con il successivo trasporto di materiali da parte del ruscello è ai fini del giudizio ininfluente. Spostamenti di materiali di poca entità, causati da abbondanti piogge o da interventi dell’uomo, cadono sotto la normativa di cui all’art. 660 e 660b CC ( ZBG-Laim, Art. 660, marginali 1–8 ) e giusta l’art. 660 cpv. 1 CC non producono alcuna modifica dei confini della proprietà. Il proprietario del fondo è semplicemente tenuto a permettere all’avente diritto la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua ( cfr. art. 700 CC ). Se non vi è però ripresa, il proprietario acquista la proprietà su queste parti di terreno per accessione per quanto questi materiali si uniscano al suolo e vengano pertanto a far parte integrante del fondo. Come si è già detto nel considerando che precede, gli alberi che coprono la particella del ricorrente non fanno che confermare l’avvenuta completa integrazione di questi spostamenti di terreno a favore del fondo del comune patriziale, che ne ha pertanto anche acquisito la piena proprietà. 3. a) In base all’accordo stipulato tra il comune patriziale e quello politico in data 12 giugno 1984, la particella no. 1004 costituisce patrimonio di congodimento ai sensi dell’art. 79 lett. d LC. Giusta questa disposizione, rientrano nelle proprietà del comune patriziale i patrimoni di congodimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a RF federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata. In merito alle competenze, l’art. 81 LC precisa che il comune patriziale decide dell’alienazione, della costituzione in pegno e degli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà ( lett. c ). È per contro necessario solo il consenso del comune patriziale per l’alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1. settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà ( lett. d). Contrariamente a quanto pretende il consorzio convenuto, la lettera d dell’art. 81 LC non trova nell’evenienza alcuna applicazione, non pretendendo alcuna delle

6 /9 Konzessionen und Bewilligungen PVG 2005 42 parti in causa che si tratti di un fondo di congodimento appartenente già al comune politico il 1. settembre 1874. b) Per le parti convenute, una concessione non potrebbe comunque cadere sotto le nozioni di alienazione o di onere permanente previste all’art. 81 lett. c LC. Quando ad un privato viene permesso un uso particolare di un bene pubblico d'uso comune, ossia una disponibilità esclusiva e particolarmente intensa, viene più precisamente utilizzato lo strumento della concessione (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 4ª ed., Zurigo 2002, marginale 2418 ss.). Fino alla fine del 19. e anche agli inizi del 20. secolo, la concessione, in particolare quella per i diritti sulle acque, sottostava al diritto privato ed era vista come un diritto reale limitato, non necessariamente limitato nel tempo. Nella concezione moderna della concessione invece, l’ente pubblico non può accordare dei diritti particolari sul demanio pubblico per un tempo indeterminato, giacché un simile agire equivarrebbe a rinunciare alla sovranità su tale bene ed ad una periodica ponderazione dell’interesse pubblico al mantenimento della concessione ( cfr. sul tema DTF 127 II 74 cons. 4b e c ). Non è pertanto dato, come pretendono le due parti convenute, qualificare la concessione come un onere giusta l’art. 81 lett. c LC e misconoscere l’applicazione di questo disposto insistendo sulla mancanza di permanenza dello stesso. In effetti, non potendo essere un onere permanente, la concessione in parola non cade sotto questa nozione. Considerato però che una concessione accordata a titolo permanente equivale ad una alienazione ( DTF 127 II 75 cons. 4c in fine), forza è di constatare che tale tipo di disposizione va equiparata ad una alienazione parziale. Questa conclusione è poi suffragata dal fatto che l’intervento in parola verrà ad incidere in modo sostanziale sulle caratteristiche stesse del fondo esteticamente e morfologicamente. Non va dimenticato che la vertenza riguarda l’alienazione di circa 90 000 m3 di ghiaia, che attualmente formano un imponente accumulo coperto da piante d’alto fusto. Pretendere che l’intervento non verrà ad intaccare la sostanza stessa del fondo non è in tali condizioni sostenibile. Anche se l’accumulo dovesse effettivamente riformarsi ( cosa non del tutto evidente dopo l’intervento di bonifica e rimboschimento previsto), il processo richiederebbe comunque forzatamente parecchi decenni. U 04 83 Sentenza del 27 maggio 2005 L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ancora pendente.

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