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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2004 PVG 2004 15

31 dicembre 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,846 parole·~9 min·3

Riassunto

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Testo integrale

8 /15 Steuern PVG 2004 82 Imposta fondiaria. Fondazione ecclesiastica. – L’esonero dall’imposta fondiaria comunale può riguardare soggetti fiscali, ma anche oggetti fiscali, indipendentemente dalla questione di sapere chi sia proprietario di tali immobili (cons. 1). – La destinazione a esclusivo scopo della parrocchia dell’immobile presuppone una destinazione diretta e immediata a favore della parrocchia; il fatto che la fondazione perse- gua uno scopo d’interesse pubblico è nell’evenienza irrile- vante (cons. 2). – Il fatto di non aver mai corrisposta l’imposta in preceden- za non giustifica un ulteriore esonero; la prescrizione per il diritto di tassare è quinquennale (cons. 3). Grundsteuer. Kirchliche Stiftung. – Die Grundsteuerbefreiung kann Steuersubjekte aber auch Steuerobjekte betreffen, unabhängig davon, wer Eigentü- mer der Liegenschaft ist (E.1). – Die ausschliessliche bestimmungsgemässe Nutzung der Gebäude für kirchgemeindliche Zwecke rechtfertigt noch keine Steuerbefreiung, sondern setzt eine direkte und unmittelbare Bestimmung zugunsten der Kirchgemeinde voraus; dass die Stiftung öffentlichrechtliche Interessen verfolgt, ist in casu nicht entscheidend (E. 2). – Die Tatsache, dass bisher die Steuer nie bezahlt wurde, rechtfertigt eine weitere Steuerbefreiung nicht; für die Einleitung der Veranlagung gilt die fünfjährige Verjährungsfrist (E.3). Considerandi: 1. a) La questione litigiosa riguarda l’esonero della fondazione ricorrente dall’imposta fondiaria per gli anni 1998 –2002. Le parti concordano nel considerare applicabile alla presente fattispecie le disposizioni della vecchia legge fiscale comunale (vLIc), rimasta in vigore fino al 2003. L’imposta in questione viene prelevata annualmente su tutti i fondi siti sul comprensorio comunale (art. 10 vLIc). Giusta l’art. 10 lett. c vLIc, ripreso poi immutato dal nuovo art. 12 LIc, sono esonerati dall’imposta fondiaria le chiese e gli altri edifici adibiti al culto, le case parrocchiali e i fondi destinati ad esclusivo scopo della parrocchia. Per il comune convenuto, l’immobile della fondazione ricorrente non potrebbe essere esonerato dall’imposta già in considerazione del fatto che la proprietaria sarebbe 15

8 /15 Steuern PVG 2004 83 una fondazione del diritto privato. In questo senso la tesi di parte convenuta non merita protezione. Nell’ambito dell’esonero dall’imposta fondiaria vanno distinti gli esoneri in base al soggetto e quelli in base all’oggetto fiscale (M. Troll, Besteuerung von Verein, Stiftung und Körperschaft des öffentlichen Rechts, pag. 208s e Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, § 218 marginale no. 4). La prima categoria riguarda i soggetti fiscali che come tali vanno esenti da imposta, la seconda si riferisce ai fondi ed è indipendente dalla questione di sapere chi ne sia il proprietario; determinante per questa categoria è solo la destinazione oggettiva dell’immobile. Nel caso in parola, anziché definire, come per le eccezioni di cui all’art. 10 lett. a (Confederazione) e b (cantone, comune politico e comune patriziale) vLIc, quali siano i soggetti fiscali esonerati dall’imposta, nella lett. c il disposto propone un elenco di immobili, quindi di oggetti fiscali, che sono da esonerare dall’imposta. Questa sistematica, anche se in contrasto con quanto viene proposto dal modello cantonale di legge fiscale – che definisce quali siano i soggetti fiscali che vanno esenti da imposta (le due chiese cantonali e il comune parrocchiale) – non permette di concludere che il beneficio dell’esonero fiscale a livello comunale sia riservato unicamente alle Chiese di Stato ed al comune parrocchiale come vorrebbe il comune convenuto. b) Come si è detto, il testo della disposizione comunale non definisce chi è esonerato dall’imposta, ma solo che cosa lo sia. Il legislatore ha voluto pertanto esonerare dall’imposta fondiaria un particolare tipo di edifici, la cui natura o destinazione oggettiva è strettamente connessa all’esercizio del culto. In questa accezione è evidente che la casa in parola non rientra tra gli oggetti esenti da imposta, poiché è data in affitto a terzi e non svolge alcuna funzione, almeno attualmente, che possa essere in qualche modo messa in relazione con il culto o con un concreto scopo del comune parrocchiale. In principio, il fondo appartenente alla fondazione ricorrente non può pertanto rientrare tra le eccezioni di cui all’art. 10 lett. c vLIc. 2. a) Giusta i propri statuti, la fondazione ricorrente è destinata alla conservazione del complesso immobiliare sul fondo no. 1046 onde poter mettere a disposizione una confacente abitazione di un piano qualora alla frazione in parola venisse assegnato un cappellano. Fintanto che la frazione resterà senza cappellano, il reddito netto dato dalla casa verrà destinato in ragione del 75% agli studi di un chierico povero domiciliato entro il territorio comunale o in assenza di chierico cittadino e domiciliato nel comune

8 /15 Steuern PVG 2004 84 e residente nella frazione a un chierico povero della diocesi (cfr. art. 4 degli Statuti). Per la fondazione, la destinazione dei proventi dell’immobile sito sulla particella no. 1046 a favore della diocesi comporterebbe indubbiamente l’esenzione fiscale in virtù di quanto sancito all’art. 10 lett. c vLIc. La tesi non merita protezione. b) L’imposta fondiaria è giustificata dal fatto che sulla comunità ricadono dei costi più ingenti legati alla proprietà fondiaria quali costi di pianificazione, urbanizzazione, allacciamenti ecc. La disposizione di cui all’art. 10 lett. c vLIc è un’eccezione al principio dell’assoggettamento all’imposta fondiaria di tutti i fondi siti sul territorio comunale e come tale deve essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF 124 II 203 cons. 5e e 377 cons. 6a). Concretamente si pone pertanto la questione si sapere se con l’espressione «fondi destinati ad esclusivo scopo della parrocchia» la disposizione comprenda i fondi che servono direttamente lo scopo della parrocchia o anche quelli che lo servono solo indirettamente sia per la destinazione dell’immobile come tale sia per il concetto stesso di parrocchia. La fondazione ricorrente chiede un’interpretazione estensiva sia nell’uno che nell’altro senso.Tale pretesa non può essere accolta. c) Per il semplice fatto che i proventi di un immobile vengano destinati prevalentemente al finanziamento di un chierico povero della diocesi, un fondo non può essere considerato cadere sotto la normativa di cui art. 10 lett. c vLIc. L’esonero riguarda infatti «i fondi destinati ad esclusivo scopo della parrocchia», cioè quelli che in virtù della loro destinazione concreta servono direttamente gli scopi della parrocchia (chiese, case parrocchiali, cappelle, ossari ecc.) o detto diversamente, quei fondi senza i quali la parrocchia non sarebbe in grado di svolgere le proprie funzioni. In PTA 1998 no. 41, ilTribunale amministrativo, statuendo su di un caso analogo a quello qui in discussione relativamente all’interpretazione della norma d’esenzione fiscale, considerava che il termine «esclusivo» (in tedesco ausschliesslich) andasse interpretato nel senso «direttamente destinato a» o in senso ancora più restrittivo. Per l’esonero occorre pertanto che il fondo abbia concretamente una determinata destinazione e che quindi svolga direttamente una precisa funzione (cfr. per gli analoghi principi che vigono per l’imposta sul trapasso immobiliare ZBl 83, 229 e 60, 228, StR 38, 538 e Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 218 marginale no. 9). In questa accezione, è evidente che un immobile i cui proventi vengono destinati alla diocesi non può essere considerato come un immobile destinato oggettivamente al culto o comunque agli scopi della parrocchia, una

8 /15 Steuern PVG 2004 85 destinazione mediata non cade sotto l’eccezione in discussione (nello stesso senso PTA 2003 no. 9 e 1995 no. 61 nonché sulla destinazione di proventi a dei fini di utilità pubblica R. Kuster, Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen Zwecken, pag. 206s). d) Nel caso concreto poi, i proventi non vengono neppure destinati alla parrocchia, ma alla diocesi, non essendo contestato che sul territorio comunale non vi siano persone poco abbienti interessate a farsi preti e che beneficerebbero pertanto dei fondi messi a disposizione dalla fondazione. Il fatto che nel suo complesso, la formazione di nuovi chierici e quindi la destinazione dei mezzi in discussione possa tornare in qualche modo a favore anche della parrocchia locale non giustifica l’esonero preteso per i motivi del resto già richiamati nel considerando che precede. Ammettere la possibilità di esonerare dall’imposta qualsiasi fondo per quanto i suoi proventi possano in qualche modo tornare anche solo indirettamente a favore della parrocchia non può essere considerato corrispondere al senso della normativa comunale. Quest’ultima deve invece essere intesa nel senso che o la casa serve da abitazione ad un cappellano ed allora è esonerata dall’imposta nella misura di questa destinazione o invece è affittata a dei privati che corrispondono il regolare affitto e sottostà all’imposta fondiaria come qualsiasi altro stabile sul territorio comunale. e) Per la ricorrente, la fondazione perseguirebbe anche uno scopo d’interesse pubblico per cui si giustificherebbe comunque l’esonero preteso. Anche questa tesi non può essere seguita. L’esonero in virtù del carattere pubblico dell’attività svolta dalla persona giuridica quale la fondazione in parola è espressamente regolato all’art. 10 lett. d vLIc. Tale disposizione prevede un esonero dall’imposta per le persone giuridiche che svolgono un’attività d’interesse pubblico per i fondi destinati allo scopo in maniera immediata, esclusiva e irrevocabile. Come però è già stato esposto in precedenza, sul fondo in parola è edificata una casa d’appartamenti affittata a terzi. Evidentemente, non si tratta pertanto di un fondo destinato immediatamente e esclusivamente ad uno scopo d’utilità pubblica. Da tale disposizione la fondazione non può pertanto trarre alcunché a suo favore. L’art. 10 lett. c vLIc non contempla l’aspetto dell’interesse pubblico separatamente. Come si è detto, questa disposizione è rivolta ai fondi oggettivamente destinati al culto o comunque agli scopi della parrocchia, indipendentemente dalla persona giuridica che ne è proprietaria. Che la proprietaria persegua uno scopo d’interesse pubblico è in quest’ottica pertanto

8 /15 Steuern PVG 2004 86 irrilevante. Ne risulta che la decisione di tassare l’immobile della ricorrente con l’imposta fondiaria sfugge a qualsiasi critica. 3. a) La fondazione si appella al fatto che finora non sarebbe mai stata pretesa alcuna imposta fondiaria per l’immobile di cui è proprietaria. Da tale argomentazione la ricorrente non può però trarre alcunché a suo favore. L’imposta fondiaria è pretesa ogni anno e ogni volta vanno da parte dell’autorità comunale esperiti i necessari accertamenti onde definire chi e quali immobili sottostiano all’imposta e a quanto ammonti di debito fiscale. Per ogni anno deve pertanto essere emanata una nuova decisione impugnabile. Questa imposizione annuale non consente di fondarsi sull’omessa tassazione precedente per perorare l’esonero dall’imposta anche per il futuro. Questo riesame completo della situazione che spetta annualmente all’autorità chiamata a emettere le decisioni di tassazione comporta implicitamente la possibilità di rivalutare ogni volta la situazione dei contribuenti, eccezione fatta naturalmente per quelle questioni che si ripetono e che sono state già decise in via giudiziaria e sono cresciute in giudicato. Trattandosi poi di un’imposta periodica annuale, il diritto di tassare cade in prescrizione dopo cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 125 cpv. 1 LIG, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 3 cifra 1 vLIc e 2 LIc). Questo significa che per il periodo fiscale 1998, la decisione di tassazione poteva ancora essere emessa fino alla fine del 2003. Per questo, le decisioni di tassazione dell’11 settembre 2003 per gli anni 1998 – 2003 vanno in questa sede confermate. Infatti, la prescrizione non decorre per la durata della procedura di reclamo, ricorso, gravame o revisione (art. 125 cpv. 2 lett. a LIG). Avendo interposto reclamo il 20 ottobre 2003, le pretese riguardanti gli anni dal 1998 al 2003 non sono ancora andate prescritte. A 04 13 Sentenza del 3 giugno 2004

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