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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 22

31 dicembre 2003·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,406 parole·~7 min·3

Riassunto

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Testo integrale

101 Raumordnung und Umweltschutz 9 Pianificazione e protezione dell’ambiente Revisione della pianificazione locale. Diritto di essere ascoltati dei proprietari di singoli fondi in merito alla sospensione della procedura di approvazione e su gravame governativa. Proposte del municipio contrarie alla votazione popolare. – Se il Governo intende, su richiesta di un municipio comunale, sospendere la procedura di approvazione e di gravame in corso in merito a due singoli fondi, deve dapprima in ottemperanza al diritto di essere sentiti dare la possibilità ai proprietari colpiti di esprimersi (cons. 3). – A corto termine in un’ottica pianificatoria il municipio, senza cambiamenti di fatto o di diritto particolarmente rilevanti rispetto alla relativa decisione assembleare, non può proporre al Governo cantonale, pendente la susseguente procedura di approvazione e di gravame, di sospendere la procedura per cambiare l’azzonamento di singoli fondi deciso dal popolo (cons. 4). Ortsplanungsrevision. Rechtliches Gehör der Eigentümer von einzelnen Grundstücken bezüglich Sistierung des regierungsrätlichen Genehmigungs- und Beschwerdeverfahrens. Dem Volkswillen widersprechende Anträge des Gemeindevorstandes. – Wenn die Regierung auf Antrag eines Gemeindevorstandes beabsichtigt, das laufende Genehmigungs- und Beschwerdeverfahren bezüglich einzelner Grundstücke zu sistieren, hat sie die betroffenen Eigentümer in Beachtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs vorgängig anzuhören (E. 3). – Aus planungsrechtlicher Sicht kann der Gemeindevorstand, ohne dass besonders erhebliche sachliche oder rechtliche Änderungen im Vergleich zum entsprechen- den Volksentscheid vorliegen, der kantonalen Regie- rung während des laufenden anschliessenden Genehmi- gungsund Beschwerdeverfahrens nicht kurzfristig vor- 22

102 9 /22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003 schlagen, das Verfahren zu sistieren, um die vom Volk beschlossene Zonenzuteilung von einzelnen Grundstücken zu ändern (E. 4). Considerandi: 3. Come risulta dalla fattispecie, il Governo, in seguito ad esplicita richiesta del comune, ha sospeso la procedura di approvazione in relazione alle particelle no. 600 e no. 93 per un periodo massimo di un anno onde permettere all’autorità locale di riesaminare la situazione nell’ottica di un possibile reinserimento delle stesse in zona per edifici e impianti pubblici. I ricorrenti ravvisano nella procedura adottata dall’autorità cantonale una palese violazione del diritto di essere sentiti in quanto non sarebbe stata concessa loro la possibilità di esprimersi sulla richiesta di sospensione del comune. Il diritto di essere sentito, ancorato nell’art. 29 cpv. 2 CF, costituisce uno dei principi fondamentali del procedimento amministrativo davanti a tutte le istanze. Il rispetto di tale diritto costituzionale riveste una valenza assoluta per cui, tenor costante prassi e giurisprudenza, una disposizione lesiva dello stesso deve essere annullata indipendentemente dalla sua conformità materiale. Il diritto di essere sentito si suddivide in diverse componenti di carattere procedurale quali la possibilità di esporre i propri argomenti prima dell’emanazione di una decisione, la consultazione degli atti della pratica, l’adeguata motivazione della decisione e la relativa indicazione dei rimedi legali (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Helbing & Lichtenhahn, tomo I, ni. 80–87). Nel caso in giudizio, ai sensi delle conclusioni precedenti, il Governo era conscio che la sospensione per un anno della procedura d'approvazione in particolare per la particella no. 600 avrebbe implicato, di fatto, un dezzonamento della stessa in base ad una nuova procedura avviata dal comune. Alla luce di tale, prevedibile, conseguenza, vista la ripercussione di carattere legale e finanziario sugli attuali ricorrenti, prima di emanare la decisione di sospensione il Governo avrebbe dovuto comunicare agli stessi la richiesta dell’autorità comunale concedendo loro la possibilità di esprimersi al riguardo. Anche qualora non fosse stata a conoscenza della convenzione di permuta, l’autorità cantonale avrebbe perlomeno dovuto concedere alla Fondazione ecclesiastica, proprietaria del fondo interessato, la possibilità di esercitare il diritto di essere sentita. Omettendo di rispettare simile garanzia costitu-

9 /22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003 103 zionale, il Governo ha condotto una procedura affetta da vizio grave per cui, già per tale motivo, la decisione di sospensione deve essere annullata. La situazione legale accertata non appare inficiata dagli argomenti addotti dal Governo, per i quali ricadrebbe nella sua sfera di competenza gestire la durata e le modalità della procedura d'approvazione degli strumenti pianificatori comunali, mentre il termine di 6 mesi fissato dall’art. 37 cpv. 3 LPTC costituirebbe meramente una direttiva. In tale contesto appare opportuno distinguere fra i tempi interni della procedura d'approvazione che, per motivi di contingenza, possono implicare una temporanea ed informale sospensione della pratica, e un formale decreto di sospensione per un periodo doppio a quello fissato dalla direttiva, con lo scopo ben preciso di permettere, in sede comunale, il cambiamento della situazione pianificatoria del fondo in questione. Alla luce di una simile fattispecie, come precedentemente accertato, il Governo non si poteva esimere, prima di emanare la decisione di sospensione, dal concedere alle parti interessate la possibilità di esprimersi al riguardo. 4. In data 26 novembre 2000, l'assemblea comunale ha approvato la revisione della pianificazione nel cui contesto la particella no. 600 è stata attribuita alla zona ampliamento del nucleo 3. L’autorità comunale ha quindi inoltrato gli atti al Governo al fine dell'approvazione, per poi postulare, l’8 maggio 2002, una sospensione dell’approvazione della situazione pianificatoria della particella no. 600 onde poter proporre, nell’ambito della procedura prevista, l'inserimento della stessa in altra zona. Il Governo ha dato seguito alla richiesta sospendendo la procedura per il periodo di un anno. Tale modo di procedere non appare conforme ai disposti che reggono la procedura di revisione della pianificazione locale. In effetti, il supremo organo decisionale in materia, ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LPTC, è costituito dal popolo che discute e approva le nuove disposizioni pianificatorie. Pur se l’autorità amministrativa comunale è investita del compito di elaborare i piani e le norme edilizie e di presentarli al popolo, ricade nella facoltà di quest’ultimo l’accettazione o meno della pianificazione proposta. In base alle disposizioni dell’art. 37 cpv. 3–5 LPTC, il Governo, quale autorità d’approvazione, è legittimato a censurare le disposizioni pianificatorie presentate dal comune solo qualora le stesse ledano disposizioni legali o interessi pubblici. Qualora l’apprezzamento del comune sia valido, il Governo non è legittimato a so-

9 /22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003 104 stituire lo stesso con il proprio. D'altro canto, il comune, da parte sua, è vincolato all’espressione della volontà popolare. Nel caso in giudizio, il comune ha presentato la richiesta di sospensione, nel dichiarato intento di procedere ad un diverso azzonamento della particella, meno di due anni dopo l’approvazione assembleare della pianificazione locale, ponendosi così in palese contrasto con la volontà popolare. Un simile intervento sarebbe, al limite, ammissibile qualora, dopo l’approvazione assembleare della pianificazione, si fosse creata una situazione urbanistica talmente diversa da quella precedente da rendere pressoché necessario un ulteriore intervento di carattere pianificatorio. Una simile circostanza non traspare però dagli atti in giudizio, dai quali bisogna invece desumere come gli argomenti presentati al Governo con la richiesta di sospensione dell’8 maggio 2002 si basino su una situazione identica a quella vigente al momento della decisione dell’assemblea comunale del 26 novembre 2000. Con la propria richiesta, presentata, in un’ottica pianificatoria, a corto termine dalla decisione assembleare, il municipio, di fatto, si pone in aperto contrasto con la volontà popolare. Non appare, nell’ottica procedurale, neppure ammissibile che l’autorità comunale, di propria iniziativa, impedisca al Governo di sottoporre all’esame la situazione pianificatoria della particella in oggetto dando inizio ad una nuova revisione della pianificazione. La situazione sarebbe diversa qualora, nella corretta applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LPTC, il comune, coinvolgendo gli interessati, si fosse attivato in seguito alla constatazione del Governo della mancata conformità pianificatoria del fondo. In tale evenienza, di fronte all’accertamento da parte dell’autorità d’approvazione dell’impossibilità legale di inserire la particella in oggetto nell’area edificabile, la volontà popolare soccomberebbe. Nel caso in giudizio, però, alla luce degli accertamenti del Tribunale amministrativo, bisogna concludere come il Governo non fosse legittimato su mera richiesta municipale a sospendere la procedura d’approvazione della pianificazione in relazione alla situazione di due singoli fondi onde permettere al comune di dare avvio ad una nuova pratica di revisione volta a mutare il carattere pianificatorio degli stessi. Il Governo è quindi tenuto a portare a termine la procedura d’approvazione della pianificazione del comune convenuto anche per quanto concerne i citati fondi decidendo in merito sia all’attribuzione pianificatoria che ai pendenti gravami. Solo quando la decisione in materia del Governo sarà cresciuta in giudicato, il comune, al limite, nel rispetto delle di-

9 /22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003 105 sposizioni procedurali ordinarie, potrà avviare, se del caso e se necessario, un nuovo procedimento di revisione parziale della pianificazione locale. R 02 96 Sentenza del 31 ottobre 2003 L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato il 15 gennaio 2004 dichiarato inammissibile (1P. 764/2003).

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