8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003 96 Tassa di allacciamento. Liceità del prelievo di una tassa straordinaria dopo rinnovo e potenziamento dell’acquedotto. – E’ ammissibile intimare una decisione per una tassa di allacciamento ai singoli proprietari per piani (cons. 2). – Il prelievo di una tassa d’allacciamento straordinaria dopo rinnovo e potenziamento dell’acquedotto non costituisce un caso d’applicazione retroattiva delle leggi (cons. 3a-d). – Viola il principio della parità di trattamento far soppor- tare i costi del rinnovo dell’acquedotto solamente ai proprietari fondiari non ancora allacciati (cons. 3e). Anschlussgebühr. Zulässigkeit der Erhebung einer zusätzlichen Anschlussgebühr nach Erneuerung und Ausbau der Wasserversorgung. – Es ist zulässig, die Verfügung für eine zusätzliche Anschlussgebühr den einzelnen Stockwerkeigentümern zu eröffnen (E. 2). – In der Erhebung einer zusätzlichen Anschlussgebühr nach Erneuerung und Ausbau der Wasserversorgung liegt keine Rückwirkung (E. 3a-d). – Es verstösst gegen das Gleichheitsgebot, die Kosten für eine Erneuerung der Wasserversorgung ausschliesslich den noch nicht angeschlossenen Grundeigentümern zu überbinden (E. 3e). Considerandi: 2. a) Formalmente, il ricorrente contesta ancora l’intimazione della tassa di allacciamento supplementare all’acqua potabile non alla comunione di proprietari per piani bensì a ogni singolo proprietario. In principio, la comunione dei proprietari per piani, non avendo personalità giuridica, non è legittimata ad agire in nome proprio. Spetta pertanto ai singoli proprietari far valere i loro rispettivi diritti. La legge prevede alcune eccezioni a questo principio per gli oneri comuni, in particolare per i contributi di diritto pubblico dovuti collettivamente dai comproprietari (art. 712h cpv. 2 cifra 3 CC). Dal canto suo, la legislazione comunale prevede all’art. 25 cpv. 4 del regolamento concernente l’approvvigionamento idrico (RAI) che le fatture vengano inviate in caso di proprietà per piani all’amministrazione. Questa disposizione è stata concepita nell’interesse dell’autorità comunale, la quale si vedreb- 21
8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003 97 be molte volte confrontata con un dispendio amministrativo enorme nel dover risalire a tutti i singoli proprietari delle comunioni per piani. Per questo, la legislazione comunale prevede la ben più semplice possibilità di intimare l’onere di diritto pubblico all’amministratore della comunione di proprietari per piani, anziché ai singoli proprietari. In questo senso la norma è stata stabilita in favore dell’ente fatturante. Tenendo presente tale scopo, è evidente che il ricorrente non ha alcun interesse in questa sede a pretendere l’applicazione di una disposizione il cui scopo non è in alcun caso la protezione del singolo proprietario per piano, bensì quella di preservare l’autorità da un carico amministrativo troppo ingente. Come del resto espressamente ammesso dal comune convenuto, è stato propriamente su richiesta dei singoli proprietari per piani che l’autorità comunale ha proceduto all’intimazione della tassa di allacciamento ai singoli interessati. In questo senso la censura sollevata dal ricorrente non merita protezione. Del resto è difficile intravedere quale interesse l’istante abbia a sollevare una simile censura. b) Intimando la tassazione ad ogni proprietario, il comune ha già proceduto alla ripartizione dei costi in base al volume delle singole proprietà per piani. Per il ricorrente, al quale sono stati attribuiti 645 m3, il calcolo della cubatura dell’appartamento di sua proprietà non sarebbe conforme ai volumi rilevati nella licenza edilizia del 1992. Inoltre, in tal modo ogni proprietario verrebbe a pagare separatamente per una diversa condotta, anche se la casa nella sua complessità dovesse disporre di un solo allacciamento. Queste censure si palesano infondate. Giusta quanto rilevato nella stima ufficiale cantonale, il volume della costruzione secondo le norme SIA è di 3 930 m3, indipendentemente da quanto possa essere stato precedentemente rilevato nel permesso di costruzione. A mente del regolamento comunale sull’approvvigionamento idrico, è, infatti, il volume della stima ufficiale ad essere determinante per il calcolo e non le indicazioni stabilite con il rilascio della licenza di costruzione (art. 24 cpv. 1). Il comune ha quindi suddiviso l’intera volumetria della casa plurifamigliare in questione a seconda dei diversi volumi delle singole proprietà per piani, il cui volume complessivo ammonta propriamente ai 3 930 m3 di cui sopra (vedi rilievo del 30 settembre 2002). Pertanto, ogni singolo proprietario non viene a pagare nulla di più di quanto sarebbe tenuta a pagare l’intera collettività dei proprietari per piani, considerando la volumetria complessiva della costruzione.
8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003 98 3. a) La questione di fondo del presente ricorso riguarda la liceità del prelievo di una tassa di allacciamento straordinaria in seguito al rinnovo ed al potenziamento della condotta per l’acqua potabile sul territorio della frazione in oggetto. Giusta la risoluzione presa in sede assembleare l’11 giugno 2002, per il finanziamento del nuovo acquedotto veniva deciso: a) Il prelievo di una tassa supplementare per tutti gli edifici già allacciati di: fr./m3 1.– per la classe 1 fr./m3 3.– per la classe 2 fr./m3 5.– per la classe 3 b) l prelievo di una tassa d’allacciamento per le nuove costruzioni paria a: fr./m3 2.– per la classe 1 fr./m3 5.– per la classe 2 fr./m3 7.– per la classe 3 L’entrata in vigore di questa norma, oggetto per quanto concerne la lettera a che precede dell’art. 24 cpv. 4 RAI, veniva prevista a partire dal 1. gennaio 2002. b) In primo luogo, l’istante considera inammissibile il successivo prelievo di una tassa di allacciamento, dopo che il tributo per l’allacciamento era già stato versato al momento dei lavori apportati all’edificio in oggetto nel 1992. In questo senso il ricorrente sembra appellarsi al principio della non retroattività delle leggi. Giusta la giurisprudenza, una norma ha carattere retroattivo se si applica a dei fatti avvenuti e conclusisi prima della sua entrata in vigore. La retroattività è contraria al principio della sicurezza e prevedibilità del diritto. Giusta la giurisprudenza è però possibile derogare, a certe condizioni, al principio della non retroattività delle leggi se la retroattività si fonda su di una espressa base legale, se è ragionevolmente limitata nel tempo, se non porta a delle ineguaglianze di trattamento scioccanti, se è giustificata da motivi pertinenti, a sapere se vi è un interesse pubblico maggiormente degno di protezione degli interessi in gioco dei privati, e se rispetta i diritti acquisiti (DTF 119 Ia 258 cons. 3a e b, 116 Ia 214 cons. 4a, 113 Ia 425 e riferimenti). c) Sulla controversa questione dell’ammissibilità di un successivo prelievo di una tassa di allacciamento, per immobili già allacciati, nell’ottica del principio della non retroattività delle leggi il Tribunale federale ha già avuto modo di determinarsi. In DTF 97 I 340, la suprema Corte federale non considerava violare il principio della non retroattività l’applicazione agli immobili già
8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003 99 precedentemente allacciati alla vecchia condotta di una nuova tariffa stabilita dopo la costruzione di una nuova canalizzazione. Per il Tribunale federale, anche da costruzioni già precedentemente allacciate alla condotta pubblica – e che hanno conseguentemente già nel passato versato il contributo unico all’allacciamento – deve essere possibile esigere una partecipazione ai costi per il successivo miglioramento dell’impianto (DTF 93 I 106, 92 I 450 e vedi anche a livello cantonale STA A 02 56, 60 e 64). In questi casi, dal successivo prelievo di una tassa di allacciamento ad una nuova condotta, la Corte federale non intravede alcun caso di applicazione retroattiva delle leggi (DTF 97 I 340 cons. 2 e BVR 1984 pag. 43 cons. 3), trattandosi di un allacciamento che continua ad esistere e che può ora beneficiare dei vantaggi apportati dal rinnovo e potenziamento dell’impianto. Per contro, andrebbero invece applicati i principi sopra esposti per giudicare dell’ammissibilità di una applicazione retroattiva delle leggi qualora il comune volesse prevedere, con un nuovo regolamento, l’introduzione di tasse di allacciamento per un’opera esistente da tempo e il cui allacciamento sarebbe già avvenuto in passato (DTF 102 Ia 72 cons. 3 e riferimenti). d) Alla luce delle considerazioni esposte nel considerando che precede si palesa la perfetta ammissibilità dell’operato dell’ autorità comunale convenuta. A livello comunale è stato stanziato un credito di 3.8 milioni di franchi per il nuovo impianto di distribuzione dell’acqua potabile. Il ricorrente viene conseguentemente chiamato a contribuire mediante una tassa di allacciamento ai costi di un impianto nuovo, che garantisce una distribuzione di acqua sufficiente anche durante tutta la stagione invernale e che comporta pertanto degli indubbi vantaggi rispetto all’impianto precedente. Il fatto che l’istante personalmente sia sempre rimasto soddisfatto dell’impianto precedente non è determinante. Al comune spetta il compito di garantire su tutto il territorio comunale un’inoppugnabile ed efficiente distribuzione di acqua potabile. Per soddisfare queste esigenze sul territorio della frazione in oggetto si è reso necessario procedere alla costruzione di un nuovo impianto di captazione e di distribuzione dell’acqua. Del resto, la penuria d’acqua durante i mesi invernali non avrebbe probabilmente col passare del tempo risparmiato neppure l’istante. e) Per il ricorrente, tutti i costi del nuovo impianto andrebbero sopportati da coloro che in futuro si allacceranno alla condotta. Questa pretesa viola manifestamente il principio della parità di trattamento. Argomentando in questo modo il ricorrente
8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003 100 pretende infatti di poter usufruire di una nuova condotta, potenziata, più sicura e rispondente ai più recenti canoni della tecnica, pur avendo in passato corrisposto solo una tassa di allacciamento per un impianto di modeste dimensioni e le cui potenzialità non erano sufficienti per soddisfare i fabbisogni frazionali durante la stagione invernale. Pretendere di poter usufruire di tali vantaggi a spese di coloro che verranno ad allacciarsi in futuro viola il principio della parità di trattamento. Del resto è stato debitamente tenuto in considerazione il fatto che i proprietari di immobili già allacciati abbiano già versata la tassa di allacciamento per l’impianto precedente. Essi sono, infatti, tenuti a contribuire ai costi del nuovo impianto in misura decisamente inferiore a quanto previsto per gli allacciamenti delle nuove costruzioni. Per la classe 2, come quella dell’istante, la tassa di allacciamento per le nuove costruzioni corrisponde a fr./m3 5.– e non solo a fr./m3 3.–. A 02 92 Sentenza del 18 marzo 2003 L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 9 ottobre 2003 (2P. 136/2003).