VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 19 66 5a Camera Presidenza Racioppi Giudici Meisser, Audétat Attuario Paganini SENTENZA del 25 giugno 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, rappresentati dall'Avvocato Jean-Francois Dominé, ricorrenti contro Comune di X._____, rappresentato dall'Avvocato Fabrizio Keller, convenuto 1 e Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, convenuto 2 concernente domanda di costruzione (EFZ)
- 2 - 1. Nella frazione di Y._____, Comune di X._____, attualmente le acque di scarico vengono depurate in fosse di depurazione decentralizzate e infiltrate nel terreno. Secondo quanto impartito dal Governo, il Comune deve realizzare entro il termine prorogato a fine 2019 i necessari impianti per le acque di scarico, ovvero, per la zona edificabile, un impianto centrale di depurazione delle acque di scarico (IDA C con depurazione biologica aerobica) a cui allacciare impianti ed edifici (canalizzazione); altrimenti il Comune non può più rilasciare licenze edilizie in zona edificabile per nuove costruzioni o trasformazioni comportanti un'importante quantità di acque di scarico. A queste condizioni, il Governo ha assicurato un contributo massimo di CHF 96'000.-- per la realizzazione dell'opera. 2. In esecuzione di queste direttive governative, il Comune ha elaborato un progetto IDA con canalizzazione delle acque di scarico per Y._____. Le opere sono pianificate in zona edificabile e non edificabile. Dopo la pubblicazione di un primo e di un secondo progetto entrambi abbandonati, il 17 dicembre 2018 il Comune ha ripresentato all'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST) la domanda di costruzione per il progetto in questione. 3. Il 22 gennaio 2019 l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) ha approvato il progetto senza riserve. 4. Il progetto è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale dal 3 gennaio al 22 gennaio 2019. Oltre a C._____, hanno presentato opposizione A._____ e B._____, proprietari del fondo n. 1042, in data 22 gennaio 2019. 5. Sulle opposizioni ha preso posizione, oltre al Comune, anche l'UNA in data 30 aprile 2019 su richiesta dell'UST. 6. Il 20 maggio 2019 l'UST ha rilasciato il permesso di costruzione EFZ e ha respinto le opposizioni, per quanto ne sia entrato nel merito ed esse non
- 3 siano state evase con le disposizioni accessorie riportate nel dispositivo. Quali condizioni, alla cifra 3 del dispositivo l'UST decretava: a) il progetto di IDA va approfondito e ottimizzato per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, in particolare la sua compatibilità con la ZPP; b) prima dell'inizio dei lavori va presentato un rapporto di compatibilità paesaggistica e di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel paesaggio all'UNA per valutazione e approvazione; c) in caso di modifiche edili sostanziali finalizzate a un miglior inserimento, andrà svolta una procedura EFZ semplificata per progetti di costruzione già approvati; d) lo smaltimento dei fanghi residui va definito prima della messa in esercizio dell'impianto, la sua compatibilità ambientale va verificata dall'UNA ed eventualmente anche in procedura EFZ qualora comporti misure edili sostanziali; e) al riguardo del rapporto di cui alla precedente cifra b), di una procedura semplificata di cui alla precedente cifra c) e del trattamento dei fanghi di cui alla precedente cifra d) vanno sentiti gli opponenti A._____ e B._____; f) il comune è sollecitato a prendere una decisione sull'evacuazione delle part. 1040, 1037, 1041, 1042 e 1045 e a completare di conseguenza le pratiche necessarie. 7. Con decisione 11 giugno 2019 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia comunale (per l'intero progetto), notificando al contempo la decisione EFZ integrata nella licenza edilizia. Per quanto di sua competenza, il Municipio ha respinto – per quanto ricevibile – l'opposizione di A._____ e B._____ del 22 gennaio 2019. 8. Avverso dette decisioni il 16 agosto 2019 A._____ e B._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo, chiedendo che, in annullamento delle decisioni impugnate, sia negato il rilascio della licenza edilizia per il rispettivo progetto; protestate tasse, spese e ripetibili. In sintesi, i ricorrenti lamentano una mancata profilatura, un'insufficiente integrazione nel paesaggio dell'IDA risp. la mancata ottimizzazione dell'integrazione e l'assenza di un rapporto di compatibilità paesaggistica. Inoltre, essi contestavano l'assenza di una perizia specializzata in merito alle immissioni foniche e di odori. Infine, a loro
- 4 avviso il progetto sarebbe incompleto e in contrasto con il Piano generale di smaltimento delle acque di scarico (PGS), segnatamente perché non includerebbe alcuni fondi, incluso il loro. 9. Con scritto del 29 agosto 2019 il Municipio ha sottoposto all'UNA le soluzioni agli oneri decretati nel permesso EFZ del 20 maggio 2019. In particolare, esso presentava le ottimizzazioni sull'inserimento paesaggistico. Riguardo all'allacciamento dei fondi esclusi dal presente progetto (tra cui il fondo dei ricorrenti), esso riferiva che è prevista la ripubblicazione della variante precedente implementante queste particelle e che, in alternativa, verranno eseguiti impianti di pompaggio. Nello scritto del 10 settembre 2019 l'UNA riteneva adempite le condizioni poste nel permesso EFZ, riferendo in particolare che le esigenze della protezione del paesaggio sono soddisfatte. 10. Nella risposta dell'8 ottobre 2019 il Comune di X._____ (qui di seguito: convenuto 1) postulava il rigetto del ricorso, per quanto ricevibile. 11. Anche l'UST (qui di seguito: convenuto 2) con risposta del 9 ottobre 2019 chiedeva il rigetto del ricorso. 12. Nella replica del 23 ottobre 2019 e nelle dupliche del 1° risp. 4 novembre 2019 le parti confermavano i propri petiti. Considerando in diritto: 1.1. Oggetto impugnato è la decisione 11 giugno 2019 del convenuto 1 di rilascio della licenza edilizia per il progetto del convenuto 1 di canalizzazione e impianto di depurazione delle acque luride (IDA) per Y._____. Impugnata è pure esplicitamente la decisione EFZ 20 maggio
- 5 - 2019 dell'UST, costituita parte integrante della decisione di licenza edilizia comunale. 1.2. Controversa è preliminarmente la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti. 1.2.1. È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale (art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Secondo giurisprudenza, i vicini sono legittimati a ricorrere qualora essi, con certezza o con alta probabilità, sono toccati da immissioni (rumori, polveri, scosse, privazione di luce o altri effetti) provenienti dalla costruzione o dal funzionamento dell'opera prevista. La legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata. Quando non esiste uno stretto legame spaziale con l'oggetto del litigio, il vicino deve rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio sulla base delle circostanze concrete. In particolare, se la legittimazione viene ricondotta alle immissioni prodotte da un impianto o dal relativo traffico indotto, le stesse devono risultare chiaramente percettibili per l'insorgente (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3). Al riguardo va aggiunto che una volta accertata la legittimazione, i ricorrenti possono avvalersi di qualsiasi censura atta a procurargli un vantaggio pratico, sia nel senso che il progetto non potrà essere realizzato sia che esso debba essere modificato a loro favore (cfr. DTF 141 II 50 cons. 2.1, 137 II 30 cons. 2.3 con rinvii; THURNHERR e DUSSY In: GRIFFEL/LINIGER/RAUSCH/THURNHERR [ed.], Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 8.180 risp. 7.122 con rinvii). I ricorrenti possono dunque invocare delle disposizioni emanate nell'interesse generale o di terzi, purché influiscano sulla loro situazione di fatto o di diritto. Questa esigenza non è adempita quando il vicino fa valere l'applicazione arbitraria di disposizioni edilizie che non hanno alcuna influenza sulla sua situazione di vicino, come è per
- 6 esempio il caso delle norme riguardanti la conformazione interna, l'aerazione o l'illuminazione dei locali di abitazione in un edificio vicino (cfr. STF 1C_137/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 1.3.1 con rinvii). 1.2.2. L'immobile 1042 dei ricorrenti dista all'incirca 100 metri dall'ubicazione prevista per l'IDA sulla particella 1105. Sebbene questo, vista la conformazione del suolo, non sembra essere intravedibile dalla parcella dei ricorrenti, dal suo funzionamento non è certo esclusa l'immissione di odori (ed eventualmente anche di rumori) sulla parcella dei ricorrenti. I ricorrenti hanno pertanto, già solo per via della distanza e quindi per le immissioni attese dal progetto, un proprio interesse pratico a ricorrere. 1.3. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 52 cpv. 1 LGA) e rispetta le condizioni di forma (art. 38 LGA), per cui è ricevibile in ordine da questo competente Tribunale. 1.4. I ricorrenti biasimano la redazione in lingua tedesca degli scritti del convenuto 2. Secondo prassi di questo Tribunale, tuttavia, il convenuto 2 nelle sue memorie destinate al Tribunale amministrativo può usare una lingua ufficiale cantonale di sua scelta, quindi anche il tedesco (cfr. in relazione ai comuni STA V 19 1 del 22 ottobre 2019). Tale critica va perciò respinta. 2. Controversa è la legittimità dell'intero progetto (sia in zona edificabile sia in zona non edificabile). 3. Secondo i ricorrenti, la domanda di costruzione sarebbe priva di un rapporto di compatibilità paesaggistica e di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel paesaggio, da presentare all'UNA per approvazione. Ciò violerebbe le normative edili e di protezione del paesaggio. I ricorrenti contestano la soluzione del convenuto 2 di porre queste esigenze in un
- 7 onere della licenza edilizia. L'approfondimento sull'impatto paesaggistico dovrebbe essere fatto alla presentazione della domanda di costruzione. Solo allora l'Autorità potrebbe pronunciarsi sulla domanda. Ad ogni modo, i ricorrenti lamentano di aver preso atto soltanto con la risposta del convenuto 2 della proposta di ottimizzazione del convenuto 1 del 22 risp. 29 agosto 2019 nonché della presa di posizione dell'UNA del 10 settembre 2019. Il diritto di essere sentiti sarebbe pertanto gravemente violato. Anche per questi motivi la licenza edilizia andrebbe dunque annullata. 3.1. Innanzitutto va osservato che, sebbene i ricorrenti non abbiano sollevato questo argomento in sede di opposizione, non significa che non possano presentarlo con il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto 1. Nella procedura di ricorso, a differenza dei petiti (cfr. art. 51 cpv. 2 LGA [divieto di estensione dei petiti]) l'argomentazione non deve essere limitata a quella esposta nell'opposizione. Riguardo all'obiezione di assenza di legittimazione, pure avanzata dal convenuto 1 in risposta a questa censura, si rinvia alle considerazioni di cui al consid. 1.2.1 qui sopra e si constata che i ricorrenti possono censurare questo punto, poiché potrebbe condurre all'annullamento della licenza edilizia, da cui essi ne trarrebbero un vantaggio pratico. 3.2. Previamente va esaminato se il convenuto 2 poteva rinviare a una fase successiva, per mezzo di un onere, l'ottimizzazione dell'impatto paesaggistico dell'IDA progettato. 3.2.1. Giusta l'art. 90 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) se difetti di contenuto o formali del progetto di costruzione possono essere eliminati senza particolari difficoltà oppure se si impongono disposizioni per la creazione o il mantenimento dello stato legale, alla licenza vanno associate adeguate disposizioni accessorie (oneri, condizioni, scadenze).
- 8 - Attraverso disposizioni accessorie si possono riparare soltanto dei difetti minori di una domanda di costruzione. La possibilità prevista dalla disposizione appena illustrata decade se i difetti comportano una modifica rilevante o una correzione concettuale del progetto. Pertanto, non è p.es. possibile autorizzare una costruzione con l'onere di regolare la mancante urbanizzazione prima dei lavori di costruzione. Ciò discende dal principio di coordinazione giusta l'art. 25a della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Procedure successive sono ammissibili soltanto se di per sé sensate, p.es. quando il giudizio della scelta di colore o materiale è più opportuno durante l'esecuzione dei lavori e da questo non risultano o non possono risultare nuovi effetti rilevanti o modifiche per il progetto (cfr. STF 1C_615/2017 del 12 ottobre 2018 consid. 2.5 con riferimenti). 3.2.2. Alla cifra 3a del dispositivo della decisione EFZ del 20 maggio 2019 il convenuto 2 ha ordinato che il progetto va approfondito e ottimizzato per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, in particolare la sua compatibilità con la zona di protezione del paesaggio (ZPP). Al considerando 11 di detta decisione il convenuto 2 ha, tra l'altro, affermato che non è stata fatta la verifica circa l'esistenza di ubicazioni alternative fuori della ZPP. L'ubicazione non è una questione di importanza minore. Già per questo motivo, non sembra quindi che si potesse ordinare un onere per verificare l'ubicazione più adatta risp. rinviare questo aspetto a una procedura EFZ successiva semplificata per progetti di costruzione già approvati (art. 50 seg. dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [OPTC; CSC 801.110]). D'altronde, il committente è il comune convenuto stesso e ai ricorrenti è stato garantito il diritto di essere sentiti nella fase successiva, per cui si potrebbe ammettere la decisione di questo aspetto in una fase successiva. Tuttavia non va dimenticato che una nuova ubicazione potrebbe comportare l'opposizione di altri vicini, per cui il rinvio di questo aspetto a una fase successiva in procedura semplificata non
- 9 appare legittimo. Inoltre, la verifica dell'ubicazione non è stata fatta nemmeno nella fase successiva. Con scritto del 29 agosto del 2019 (doc. 26 convenuto 2) il convenuto 1 ha inoltrato le ottimizzazioni dell'inserimento dell'opera nel paesaggio elaborate dal consulente architettonico nel rapporto 22 agosto 2019 e approvate dall'UNA con scritto del 10 settembre 2019 (doc. 27 convenuto 2), come era stato ordinato dal convenuto 2 alla cifra 3b del dispositivo della decisione EFZ del 20 maggio 2019. Ma una verifica vera e propria sulla miglior ubicazione possibile manca a tutt'oggi. 3.2.3. Tale verifica potrebbe essere ritenuta superflua se un IDA fosse conforme alla ZPP o se fosse ovvia l'impossibilità di installare l'IDA in un altro posto di quello previsto. Ma entrambi i casi non sono dati. Giusta la legislazione comunale, nella ZPP non sono ammesse la costruzione di edifici e impianti, le modifiche del terreno, l’estrazione e il deposito di materiali nonché altre disposizioni di natura edilizia, che sono in contrasto con lo scopo di protezione. Rimangono riservati gli edifici e impianti, se essi sono necessari per l'utilizzazione agricola o forestale del territorio e non si può pretendere un'ubicazione al di fuori della zona di protezione del paesaggio. Edifici e impianti esistenti possono essere rinnovati (art. 56 cpv. 2 LE). Siccome la zona di protezione del paesaggio comprende paesaggi naturali e culturali di particolare bellezza e singolarità (art. 56 cpv. 1 LE), va dedotto che un IDA nella ZPP, sebbene in gran parte interrato, è in contrasto con lo scopo di mantenimento del paesaggio protetto. Quantunque l'IDA venisse qualificato come "necessario per l'utilizzazione agricola o forestale del territorio" secondo la citata norma comunale, in base alla stessa andrebbe comunque analizzata un'ubicazione alternativa al di fuori della ZPP. A prima vista, non sembrano mancare dei siti alternativi. Infatti, al di fuori della ZPP circondante il villaggio, nelle vicinanze della particella 1105 nella ZPP – prevista per la costruzione dell'IDA – vi è il mappale n. 1104 in zona forestale di proprietà del convenuto 1, già menzionato dal convenuto 2 come possibile perfezionamento dell'opera al consid. 11 della decisione
- 10 - EFZ 20 maggio 2019. Il convenuto 2 ha inoltre indicato come potenziale sito il fondo n. 1106 nella ZPP presso l'edificio esistente (situato sul fondo adiacente n. 1128 [n.d.T.]). La valutazione di un'ubicazione alternativa potrebbe poi venir meno se al di fuori della ZPP, in zona bosco, fosse proibita la costruzione di un IDA. Ma ciò non è il caso, come esposto qui di seguito. E se anche fosse, non si sarebbe comunque approfondito la possibilità di realizzazione sulla particella n. 1106 in ZPP. L'art. 53 cpv. 2 LE prescrive che l’ammissibilità di edifici e impianti in zona forestale si conforma alla legislazione forestale ed alle direttive di pianificazione forestale basate su di essa nonché alle disposizioni relative a edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili. La legislazione forestale di per sé non esclude la costruzione di un IDA in zona forestale. Se per la costruzione di un IDA in zona forestale serve un permesso di dissodamento (art. 5 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste [LFo; 921.0]) e un permesso EFZ o se esso va considerato un impianto forestale ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC 920.100) e art. 12 dell'Ordinanza cantonale sulle foreste [OCFo; CSC 920.110]) e quindi conforme alla zona e autorizzabile con licenza edilizia ordinaria, è una questione che non deve essere chiarita in questa sede. Determinante è il fatto che anche in zona forestale prima facie sembra possibile la realizzazione di un IDA. Il Tribunale non può pertanto sopperire alla completa omissione della necessaria verifica di un'ubicazione alternativa dell'IDA. La licenza edilizia EFZ va dunque annullata in questo punto, per quanto approvi la realizzazione dell'IDA senza verifica di un'ubicazione alternativa. Gli atti sono perciò rinviati al convenuto 1 affinché proceda a tale verifica da sottoporre all'UST e anche all'UNA per approvazione. 4. Sulle censure inerenti all'omissione della modinatura, alle immissioni foniche e di odori e all'impatto paesaggistico non si entra nel merito, siccome sono collegate all'ubicazione dell'IDA.
- 11 - 5. Nonostante la licenza edilizia EFZ vada annullata ai sensi del considerando precedente, va ancora esaminata la censura dei ricorrenti concernente l'esclusione – fra gli altri – del loro fondo dalla nuova canalizzazione. 5.1. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che l'esclusione dei fondi n. 1037, 1040, 1041, 1042 (quest'ultimo di loro proprietà) e 1045 dal progetto di canalizzazione viola il PGS e gli artt. 2.1 e 2.2 del summenzionato Regolamento. Il convenuto 1 non avrebbe motivato l'abbandono di tale tratta dal progetto, e nemmeno avrebbe indicato soluzioni di smaltimento alternative (pozzi perdenti, ecc.) L'allacciamento dei summenzionati fondi non si potrebbe realizzare a monte, come concluso troppo facilmente dal convenuto 1 e dal convenuto 2. Essi non terrebbero conto della situazione delle abitazioni edificate sui fondi in questione e della situazione della canalizzazione sulla stradina a monte delle stesse. Oltre a violare le leggi applicabili in materia, il progetto di canalizzazione e IDA lederebbe così gli interessi dei proprietari dei fondi non serviti. L'Assemblea comunale avrebbe concesso un credito al Municipio per la realizzazione delle canalizzazioni in conformità al PGS. Siccome dalla tratta a sud del nucleo si sarebbero esclusi i cinque fondi edificati in zona edificabile sopra citati, comprendendo così soltanto tre abitazioni (fondi n. 1046, 1047 e 1048 con i pozzi 1, 2 e 3), la realizzazione delle canalizzazioni in contrasto con il PGS e gli artt. 2.1 e 2.2 di suddetto Regolamento non sarebbe (più) coperta dalla decisione di finanziamento decisa dall'Assemblea comunale. 5.2. Giusta l'art. 10 della Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque [LCPAc; CSC 815.100]) i comuni allestiscono un piano generale delle canalizzazioni. Questo necessita dell'approvazione da parte dell'Ufficio (cpv. 1). Provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che non
- 12 corrispondono al piano generale delle canalizzazioni necessitano dell'approvazione dell'Ufficio (cpv. 2). Il Regolamento comunale delle acque di scarico prevede che gli impianti della rete di raccolta delle acque di scarico e gli impianti per la depurazione delle acque sono attuati in base al piano generale di smaltimento delle acque di scarico (art. 2.1 di detto Regolamento). Il Comune costruisce gli impianti necessari all'evacuazione delle acque di scarico di terreni pubblici e privati. Il perimetro di raccolta coincide con quello della zona edificabile, ad eccezione delle zone "monti" e di conservazione. Nell’ambito di un progetto di urbanizzazione il Comune può integrare alla rete comunale eventuali collettori privati esistenti, questo viene attuato allo stato attuale e senza pagamento di alcun indennizzo. Al di fuori del perimetro di raccolta il Comune non è obbligato a posare delle canalizzazioni (art. 2.2 di detto Regolamento). 5.3. Per la frazione di Y._____, il Piano generale di smaltimento delle acque di scarico (PGS) è verosimilmente confluito nel Piano generale di urbanizzazione (PGU; doc. 16 convenuto 2). Per la zona in questione nel PGU è pianificata una canalizzazione a valle degli immobili n. 1037, 1040, 1041, 1042 (quest'ultimo di proprietà dei ricorrenti) 1045, 1046, 1048 e 1047. Mentre questi ultimi tre immobili sono serviti a valle dal progetto in questione e combaciano perciò con il PGU, i fondi 1037, 1040, 1041, 1042 e 1045 non vengono allacciati a valle dal progetto in questione e non collimano con il PGU. Essi sono però urbanizzati a monte dalla canalizzazione esistente. Nello scritto del 29 agosto 2019 il convenuto 1 ha annunciato che per questa tratta è prevista la ripubblicazione della variante precedente implementante queste particelle, oppure, in alternativa, verranno eseguiti impianti di pompaggio. Riguardo a quest'ultima soluzione si noti che giusta l'art. 45 cpv. 4 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) nella progettazione di impianti pianificati sono ammesse piccole divergenze rispetto al piano
- 13 generale delle strutture, per quanto siano preservate le direttive concettuali. La conformità di quest'ultima soluzione (pompaggio attraverso la linea esistente) con il PGU resta pertanto dubbia. Tuttavia, il PGU – approvato il 18 aprile 2006, in cui non figura lo smaltimento delle acque attraverso un IDA – è superato, dato che il Cantone ha obbligato il convenuto 1 in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla protezione delle acque a costruire e a mettere adeguatamente in funzione un IDA nonché la necessaria rete di canalizzazione a Y._____ (vedi decreto del Governo luglio 2013 confermato nella STA R 13 194 e 195 del 23 giugno 2015). Ad ogni modo, la tappa concernente la canalizzazione delle particelle summenzionate non è oggetto della presente procedura. In questa sede va soltanto constatato che il convenuto 1 ha la possibilità, se necessario, di scaglionare l'urbanizzazione (cfr. art. 19 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]; STF 1C_667/2017 del 18 giugno 2018 consid. 2.4). La necessità di realizzare in un'altra tappa l'allacciamento per dette particelle – attraverso una canalizzazione a valle di esse (più razionale dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio energetico) o, se del caso, tramite sistema di pompaggio (attraverso la linea esistente a monte delle particelle) – è stata dimostrata dall'urgenza della presente procedura, siccome il Cantone ha fissato un termine (già prorogato) al 31 dicembre 2019 per il sussidiamento e che in seguito alle opposizioni non è più stato possibile procedere entro questo termine anche alla citata parte del progetto. Di fronte all'impegno del convenuto 1 di riprendere la questione dell'allacciamento di questi mappali, non è dunque data una violazione del PGS risp. PGU e delle rispettive norme invocate, né tantomeno della decisione di finanziamento decisa dall'Assemblea comunale. La rispettiva censura va perciò respinta. Infine, non si entra nel merito della generica critica, non sufficientemente sostanziata, secondo cui il progetto non rispetterebbe le finalità e modalità costruttive necessarie per un progetto di smaltimento previste dalla LIA e dalle relative disposizioni di applicazione. In tal senso la decisione EFZ è confermata.
- 14 - 6. Riassumendo, la licenza edilizia EFZ del convenuto 2 del 20 maggio 2019 va annullata per quanto essa approvi la realizzazione dell'IDA senza verifica di un'ubicazione alternativa. Gli atti sono perciò rinviati al convenuto 1 affinché proceda a tale verifica da sottoporre all'UST e anche all'UNA per approvazione. La decisione del convenuto 1 dell'11 giugno 2019 di rilascio della licenza edilizia per la parte del progetto in zona edificabile (canalizzazione) va confermata, mentre la cifra 3 del suo dispositivo (costituzione quale parte integrante della licenza edilizia comunale della decisione EFZ del convenuto 2 del 20 maggio 2019) va subordinata in parte – per quanto sia stata annullata la decisione EFZ del 20 maggio 2019 – alla nuova decisione EFZ dell'UST in seguito alla verifica di un'ubicazione alternativa dell'IDA. 7. L'esito della vertenza giustifica un accollamento dei costi di questa procedura fissati a CHF 1'500.-- in misura di un terzo ai ricorrenti e di due terzi al convenuto 1 (cfr. art. 73 LGA). Al convenuto 2, quale autorità cantonale di autorizzazione, non sono addebitati costi. Il convenuto 1 è inoltre tenuto a rifondere ai ricorrenti un terzo delle spese di patrocinio (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). In assenza di una nota d'onorario, le ripetibili vengono fissate all'importo forfettario di CHF 1'000.-- (IVA inclusa).
- 15 - Il Tribunale decide: 1. In parziale accoglimento del ricorso il permesso EFZ con decisione su opposizioni del 20 maggio 2019 dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni e la decisione di licenza edilizia e su opposizione dell'11 giugno 2019 del Comune di X._____ sono annullati ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 1'500.-- - e le spese di cancelleria di CHF 384.-totale CHF 1'884.-il cui importo sarà versato in ragione di 1/3 da A._____ e B._____, e in ragione di 2/3 dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di X._____ versa a A._____ e B._____ CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazioni]