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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 15.10.2019 R 2019 40

15 ottobre 2019·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·2,830 parole·~14 min·2

Riassunto

domanda di costruzione (tassa) | Baurecht

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 19 40 5a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 15 ottobre 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente domanda di costruzione (tassa)

- 2 - 1. Il 14 maggio 2018 B._____ consegnava al Reparto tecnico del Comune di X._____ una notifica di intervento edilizio con relativi schizzi per la ristrutturazione della legnaia (n. d'ass. 218.483-A) e del ripostiglio (n. d'ass. 218.483-B) esistenti sulla parcella 3076 di proprietà della sua azienda (A._____) al fine di ottenere tre posti per veicoli. 2. Con lettere del 25 maggio e del 5 giugno 2018 la Commissione edilizia del Comune comunicava a B._____ che la domanda di costruzione sarebbe incompleta e irricevibile siccome mancherebbero gli appropriati disegni e poiché gli ampliamenti previsti non osserverebbero le distanze legali dalle proprietà vicine e non sarebbe stata stipulata la necessaria convenzione per le distanze inferiori. Il Comune assegnava a B._____ un termine di 30 giorni per completare la domanda di costruzione a pena di considerarla ritirata. 3. Il 12 luglio 2018 B._____ inoltrava un'ulteriore notifica edilizia al Comune limitandola all'ampliamento della legnaia (n. d'ass. 218.483-A) per un posto veicolo e corredandola degli stessi rispettivi schizzi della domanda precedente. 4. Senza attendere la decisione della Commissione edilizia, B._____ avviava i lavori di costruzioni per cui, in data 7 agosto 2018, l'Autorità edilizia decretava un fermo lavori. 5. In seguito a un'ulteriore lettera della Commissione edilizia del 31 agosto 2018 e a un incontro in Municipio tra le parti avvenuto il 4 settembre 2018, con lettera del 12 settembre 2018 B._____ inoltrava alla Commissione edilizia ulteriori disegni relativi al progetto.

- 3 - 6. In seguito a nuovo controllo e alla constatazione che i lavori in oggetto erano stati proseguiti malgrado il fermo lavori in vigore, con decreto dell'11 ottobre 2018 l'Autorità edilizia infliggeva una multa a B._____ per l'inosservanza del fermo lavori decretato il 7 agosto 2018. 7. Con lettera del 25 ottobre 2018 la Commissione edilizia illustrava a B._____ le disposizioni applicabili al caso di specie e lo sollecitava a inoltrare una domanda di costruzione completa. 8. Contro il decreto di multa dell'11 ottobre 2018, il 30 ottobre 2018 B._____ sollevava ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Con decisione del 18 febbraio 2019 il Consiglio comunale revocava il decreto di multa impugnato a causa di lacune formali nella procedura penale-amministrativa da esso stesso riconosciute. Di conseguenza, con decisione 7 marzo 2019 il Giudice istruttore stralciava il ricorso (procedura R 18 85) dai ruoli in seguito a riconoscimento. 9. Con decisione 23 aprile 2019 il Consiglio comunale negava l'autorizzazione edilizia per la ristrutturazione risp. l'ampliamento della legnaia (n. d'ass. 128.483-A) sulla parcella 3076 prelevando una tassa per la procedura d'autorizzazione di fr. 600.--. 10. Contro tale decisione, per conto della A._____ (qui di seguito: ricorrente) il 28 maggio 2019 B._____ inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni, argomentando, solamente in merito alle spese della procedura di autorizzazione di fr. 600.--, che queste riguarderebbero la procedura di ricorso R 18 85 e sarebbero inoltre arbitrarie. 11. Con presa di posizione del 14 giugno 2019 il Comune (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso, protestate spese. Esso sosteneva

- 4 in special modo che, trattandosi di una demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio, non vi sarebbero i presupposti per il rilascio di una licenza in procedura di notifica. La notifica della ricorrente costituirebbe quindi una domanda di costruzione incompleta, anche per quanto attiene alla documentazione allegata. Inoltre, visto il dispendio di tempo provocato dalla richiesta in oggetto, la tassa di fr. 600.-- sarebbe più che giustificata. 12. Nella replica del 25 giugno 2019 la ricorrente sosteneva – per quanto rilevate nella causa in oggetto – che la rimessa (risp. legnaia) sarebbe stata in pericolo di crollo, per cui avrebbe proceduto al suo smantellamento senza permesso per motivi di sicurezza. Inoltre, per la sostituzione della rimessa (legnaia) sarebbe ammesso l'inoltro di un "kleines Baugesuch" sottostante a requisiti formali minori. In più, siccome al suo vicino si sarebbe concessa la licenza per un muro di confine sulla base di schizzi fatti a mano, avrebbe anch'essa accompagnato la domanda di costruzione con disegni a mano. Il convenuto non avrebbe poi attualizzato la sua richiesta di costruzione con i miglioramenti inoltrati il 12 settembre 2018. 13. Nella duplica del 26 luglio 2019 il convenuto confermava i petiti della presa di posizione. In particolare, esso aggiungeva che gli interventi realizzati abusivamente dalla ricorrente andrebbero oltre quelli di una regolare manutenzione. Esso avrebbe tenuto conto di tutti gli atti, segnatamente anche del completamento del 12 settembre 2018. Inoltre, ribatteva che non sarebbero richiesti disegni digitali ma leggibili e chiari giuste le direttive SIA. Oltretutto, la ricorrente non avrebbe inoltrato la più volte richiesta convenzione per le distanze inferiori.

- 5 - Considerando in diritto: 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare sull'oggetto impugnato, ovvero la decisione di diniego della licenza edilizia del 23 (comunicata il 26) aprile 2019 è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione della ricorrente è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Il ricorso è tempestivo (cfr. art. 52 cpv. 1 LGA). 1.2. Contrariamente a quanto asserito dal convenuto, contestate non sono solo le spese della procedura di autorizzazione di fr. 600.-- ma pure il diniego della licenza edilizia. Nel ricorso la ricorrente ha impugnato la sentenza in oggetto integralmente, sebbene abbia esposto una corta argomentazione soltanto riguardo alle spese addebitatele. Sul negato rilascio della licenza edilizia si è poi chinata nella replica, soddisfacendo così il requisito legale della motivazione delle memorie (cfr. art. 38 LGA). Il ricorso è dunque ricevibile sia in quanto al rifiuto della licenza edilizia sia in quanto all'addebito delle spese di trattamento della domanda di fr. 600.--. 2. Innanzitutto, va esaminato se la richiesta di costruzione della ricorrente rispetta le condizioni formali per poter essere esaminata. 2.1. Edifici e impianti possono essere costruiti, modificati, demoliti o destinati ad altro scopo solo con licenza edilizia scritta dell'autorità edilizia comunale (art. 86 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Progetti di costruzione limitati nel tempo, nonché quelli che non toccano né interessi pubblici, né interessi privati, non sono sottoposti all'obbligo di licenza edilizia. Il Governo stabilisce mediante ordinanza quali progetti edilizi non necessitano di una licenza edilizia e

- 6 stabilisce per questi un obbligo di annuncio (art. 86 cpv. 2 frase 1 e 2 LPTC). L'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [OPTC; CSC 801.110]) elenca all'art. 40 cpv. 1 i progetti di costruzione che non necessitano una licenza edilizia (sempre a condizione che le prescrizioni del diritto materiale vengano rispettate). Secondo l'art. 50 cpv. 1 OPTC la procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia viene applicata a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni, segnatamente in caso di: 1. modifiche minori di progetti di costruzione già autorizzati; 2. misure edilizie non visibili dall'esterno, che sono conformi alla zona e che non determinano cambiamenti riguardo al volume di traffico o all'utilizzazione. Secondo l'art. 51 cpv. 1 OPTC domande e documenti inerenti le domande possono essere inoltrati in una versione semplificata. Si rinuncia alla posa di modine e all'esposizione pubblica, compresa la pubblicazione. Giusta l'art. 50 cpv. 2 OPTC la procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia viene applicata inoltre a progetti di costruzione che secondo l'art. 40 OPTC sono esentati dall'obbligo della licenza edilizia, ma che sono assoggettati alla procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente alla legge edilizia comunale (cfr. anche art. 86 cpv. 3 LPTC). Il Comune convenuto sottopone i progetti di costruzioni di cui all'art. 40 cpv. 1 OPTC, non necessitanti una licenza edilizia, alla procedura semplificata (secondo la legislazione precedente [vecchio art. 50 seg. OPTC]: procedura di notifica; cfr. Ordinanza del Consiglio comunale del 13.12.2005 all'art. 17 LE). Giusta l'art. 40a OPTC i progetti di costruzione esentati dall'obbligo della licenza edilizia conformemente all'art. 40 cpv. 1 devono essere annunciati per iscritto all'autorità edilizia comunale prima dell'esecuzione. Fanno eccezione gli steccati conformemente all'art. 40 cpv. 1 numero 19 (cpv. 1). Entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza

- 7 edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari (cpv. 2). In assenza di una comunicazione entro 15 giorni lavorativi il committente può avviare l'esecuzione (cpv. 3) 2.2. Nel caso in giudizio non sono dati i presupposti per una procedura semplificata. La ricorrente, infatti, intende demolire e ricostruire con ampliamento la legnaia (n. d'ass. 218.483-A) da destinare a posto veicolo sulla parcella 3076 di sua proprietà (cfr. notifica del 12 luglio 2018 e piani del 12 settembre 2018 [doc. 7 e 13 convenuto]). I lavori progettati non rientrano nelle fattispecie esenti dall'obbligo di licenza edilizia di cui all'art. 40 OPTC (che giusta la LE comunale sottostanno alla procedura semplificata [risp. di notifica]). Né tantomeno è dato parlare di un progetto di costruzione subordinato giusta l'art. 50 cpv. 1 LPTC, poiché l'ampliamento in seguito alla demolizione della legnaia con nuova destinazione a garage per veicolo è ben visibile dall'esterno ed è dato attendersi possibili opposizioni contro di esso. Ne consegue che la richiesta di costruzione della ricorrente non può essere ricevuta come semplice notifica, ma andava presentata tramite apposito modulo quale ordinaria domanda di costruzione con relativa documentazione allegata giusta la necessità della Commissione edilizia (cfr. art. 114 LE). 2.3. Giusta l'art. 44 OPTC l'autorità edilizia comunale esamina senza indugio le domande di costruzione […] inoltrate riguardo alla loro completezza e le sottopone a un esame materiale preliminare. Al contempo viene controllato se le modine sono posate in maniera corretta (cpv. 1). Se la domanda è incompleta o presenta evidenti difetti materiali, l'autorità edilizia comunale, […], assegna ai richiedenti, entro 20 giorni dal recapito, un termine adeguato per completare o migliorare la domanda di costruzione (cpv. 2).

- 8 - Se la domanda non viene completata o migliorata entro il termine fissato, essa viene considerata ritirata (cpv. 3). Giusta l'art. 114 cpv. 1 LE per tutti gli edifici e impianti soggetti a licenza edilizia prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata su formulario ufficiale una domanda di costruzione alla Commissione edilizia in tre esemplari (il cpv. 1 elenca inoltre gli allegati che possono essere richiesti in relazione al progetto di costruzione). Per tutte le domande di costruzione, la Commissione edilizia può rinunciare a singoli allegati (domanda semplificata per interventi modesti) oppure richiedere l'inoltro di ulteriori documenti se ciò risulta necessario per la valutazione del progetto di costruzione. In caso di progetti di costruzione speciali, essa può richiedere la presentazione di un modello (cpv. 2). 2.4. Dal ricevimento della notifica del 14 maggio 2018 della ricorrente, il convenuto ne ha ripetutamente segnalato la viziosità formale. Con lettera del 25 maggio 2018 (doc. 5 convenuto) la Commissione edilizia ha assegnato alla ricorrente un termine di 30 giorni per migliorare e completare la sua domanda. In tale ambito le ha segnalato che mancavano i disegni per una corretta lettura dell'intervento, che gli ampliamenti previsti non avrebbero rispettato le distanze legali e non sarebbe stata stipulata la necessaria convenzione per distanze inferiori. Queste segnalazioni sono state ripetute tramite lettera del 5 giugno 2018 in cui si è assegnato nuovamente un termine di 30 giorni per migliorare e completare la domanda (doc. 6 convenuto). La ricorrente, tuttavia, non ha dato seguito a tali solleciti, ma si è limitata a ripresentare una notifica datata 12 luglio 2018 (doc. 7 convenuto) con gli stessi disegni (ora limitati all'ampliamento della legnaia soltanto e non più anche del ripostiglio) e una convenzione per le distanze inferiori riguardante tuttavia soltanto la parcella 2686 dei vicini (tra l'altro non firmata da quest'ultimi). Una convenzione relativa all'altra parcella confinante n. 2687 non è invece stata inoltrata. Dopo aver

- 9 riesaminato la domanda, con lettera del 31 agosto 2018 (doc. 11 convenuto) la Commissione edilizia ha nuovamente rimproverato alla ricorrente l'incompletezza della domanda, chiedendole di inoltrare entro 20 giorni un progetto completo giusta la norma SIA 400 e una convenzione riguardante distanze inferiori con i proprietari della parcella confinante a quella di costruzione. Con lettera del 12 settembre 2018 la ricorrente ha inoltrato ulteriori disegni dell'ampliamento previsto (doc. 13 convenuto). Con lettera del 25 ottobre 2018 illustrante le relative disposizioni la Commissione edilizia le ha comunicato, in particolare, che l'auspicata modifica della dimensione della tettoia non sarebbe possibile senza una convenzione dei proprietari della parcella confinante, siccome il diritto di ricostruzione sarebbe ammesso soltanto nella volumetria preesistente. La ricorrente veniva poi intimata di inoltrare una domanda di costruzione completa e a posare le modine. Essa veniva inoltre esortata a incaricare un professionista del ramo in grado di inoltrare una domanda di costruzione completa. La ricorrente non ha ottemperato a tale richiesta. Senza entrare nei dettagli delle norme edilizie rilevanti per l'opera edilizia in discussione ed esaminarne la conformità, ne discende che la richiesta della ricorrente non poteva essere trattata già per motivi formali, per incompletezza della richiesta. La richiesta di costruzione – come visto sopra – andava inoltrata con apposito formulario di domanda di costruzione ordinaria corredato della necessaria e completa documentazione. Giusta il testo di legge, la richiesta della ricorrente è quindi da ritenersi ritirata. Di conseguenza, non occorre entrare nel merito delle questioni materiali inerenti detta richiesta. Le censure della ricorrente sulle formalità da rispettare per la sua richiesta di costruzione vanno perciò respinte. Appare quindi corretta la decisione impugnata con cui il convenuto non ha autorizzato i lavori auspicati dalla ricorrente.

- 10 - 3. Infine, la ricorrente eccepisce i costi addebitatile nella decisione impugnata pari a fr. 600.-- perché arbitrari. 3.1. Giusta l'art. 96 LPTC comuni riscuotono tasse per le loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia e da altre procedure di polizia edilizia. Devono essere inoltre rimborsate al comune spese per prestazioni di terzi come perizie tecniche, consulenze, nonché spese del registro fondiario (cpv. 1). Deve assumersi le spese chi le ha provocate con domande di ogni tipo o con il suo comportamento (cpv. 2 prima frase). I comuni disciplinano il computo e la riscossione di tasse in un'ordinanza sulle tasse (cpv. 3, cfr. anche art. 121 LE). Giusta l'Ordinanza sulle tariffe per il rilascio di permessi di costruzione del 22 giugno 1992 gli interventi da parte del Comune per sopralluoghi e richieste di complemento di incarti non corredati da tutti gli atti (in aggiunta alla tassa di permesso vera e propria) vengono tassati a fr. 60.-- all'ora per persona. 3.2. Alla cifra 2 del dispositivo della sentenza impugnata il convenuto ha indicato che il prelievo della tassa di fr. 600.-- per la procedura di trattamento, incluse le spese per i diversi sopralluoghi e la disamina della pratica, avviene ai sensi dell'Ordinanza sulle tariffe per il rilascio di permessi di costruzione del 22 giugno 1992. Come giustamente esposto dal convenuto e come visto sopra, la ricorrente ha inoltrato una documentazione incompleta e non ha sanato tali difetti, malgrado il convenuto l'abbia ripetutamente sollecitata a rispettare i disposti formali. Ciò ha evidentemente provocato un notevole dispendio ai funzionari coinvolti nella procedura di trattamento della richiesta di costruzione, come emerge dalla tabella delle prestazioni inoltrata dal convenuto in questa procedura. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i costi occasionati pari a fr. 600.-- (16 h à fr. 37.50) appaiono giustificati (cfr. doc. 21 convenuto). I costi per i sopralluoghi ma pure per il fermo lavori rientrano

- 11 nella fattispecie di trattamento della domanda, a prescindere dal fatto che questi sono avvenuti anche nell'ambito della decisione di multa infine ritirata (procedura stralciata dai ruoli R 18 85). Se il convenuto desiderava avere un resoconto dettagliato delle prestazioni poteva rivolgersi al convenuto per chiarimenti in tal senso. Non è dato pretendere che il convenuto allegasse detta tabella riassuntiva alla decisione impugnata. Una lesione del diritto di essere sentiti in questo caso non è intravedibile, soprattutto perché a causa degli eventi da lei occasionati, la ricorrente doveva aspettarsi un addebito delle spese per un importo significativo. La censura meramente appellatoria nel ricorso secondo cui i costi addebitatile sarebbero arbitrari è dunque infondata. 4. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 5. Le spese giudiziarie sono poste a carico della soccombente ricorrente (art. 73 LGA). Seguendo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, al Comune convenuto non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 230.-totale fr. 1'230.--

- 12 il cui importo sarà versato dalla A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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