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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 13.02.2014 R 2013 207

13 febbraio 2014·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·6,170 parole·~31 min·5

Riassunto

nuova assegnazione nel raggruppamento terreni | Landwirtschaft

Testo integrale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 13 207 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta da Meisser, presidente, e dal giudice Audétat, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 13 febbraio 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata dall'Avvocato K.______, ricorrente contro Commissione di stima del Consorzio Raggruppamento Terreni sponda sinistra X._____-Y._____, convenuta e Sovrastanza del Consorzio Raggruppamento Terreni sponda sinistra X._____-Y._____, convenuto concernente nuova assegnazione nel raggruppamento terreni

- 2 - 1. Sul territorio del Comune di Y._____ negli anni 1980 prendeva avvio l'opera di "Raggruppamento terreni sponda sinistra X._____-Y._____" (RTSS). Il comprensorio includeva la terrazza su cui si erge il paese di X._____ e si estendeva tra zona agricola e forestale fino verso il confine con lo Stato italiano. Già in data 31 marzo 1988, gli eredi di B._____ chiedevano e ottenevano dall'Ufficio di circolo di Y._____ l'iscrizione in seguito a prescrizione acquisitiva di numerose proprietà boschive, prative e di due case e un casotto, situate nelle zone di O.1._____ e O.2._____ entro il perimetro toccato dall'opera di bonifica. Il 2 ottobre 1989 gli eredi di B._____ stipulavano un contratto di divisione ereditaria, in base al quale a A._____, residente già allora a Z._____, venivano assegnati: i boschi O.3._____, O.4._____ e O.5._____, i prati O.6._____, O.7._____ e O.8._____, accanto alla comproprietà per metà del prato O.9._____ e della casa Paterna a O.1._____. 2. L'esposizione pubblica del vecchio possesso avveniva dal 30 marzo al 14 aprile 2001 a Y._____ ed a Q._____ e i proprietari fondiari noti erano avvisati personalmente. In seguito, l'ufficio di circolo di Y._____ agendo nel quadro del raggruppamento terreni portava a termine una procedura di prescrizione acquisitiva, pubblicata ufficialmente l'8 agosto 2002, dei fondi inclusi nel perimetro di bonifica e la cui proprietà originaria non era considerata appurabile altrimenti. Nell'estate del 2003 veniva poi elaborata, esposta ed evasa la situazione in merito alla nuova assegnazione per cui dal 14 agosto al 14 settembre 2009 aveva luogo la pubblicazione della terminazione giusta la nuova assegnazione decisa in vista della misurazione ufficiale. 3. Il 27 novembre 2009, A._____ inviava uno scritto al Comune di Y._____, al Presidente della Commissione di stima e al Presidente del CRTSS nonché a C._____ e altri parenti interessati, informandoli di essere venuta

- 3 a conoscenza in modo del tutto fortuito dell'avvio di una procedura di raggruppamento terreni, di non essere mai stata inclusa nel procedimento in quanto proprietaria dei fondi boschivi O.3._____, O.4._____ e O.5._____, prativi O.6._____, O.7._____ e O.8._____ nonché un mezzo di comproprietà del prato O.9._____ e della casa Paterna a O.1._____ (altra metà della casa in comproprietà della comunione ereditaria del fratello fu C._____). Dopo l'inosservanza del contratto di divisione e dell'iscrizione a registro fondiario, la petente pretendeva dagli organi competenti di essere riammessa in possesso di quanto detenuto in precedenza ed ereditato dal padre. 4. Il 23 dicembre 2009, la Commissione di stima del CRTSS informava la richiedente che la procedura di bonifica riguardante la zona occupata dai fondi rivendicati fosse iniziata già verso il 1996 e che l'elenco dei proprietari interessati fosse stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dagli interessati, tra i quali i fratelli e le sorelle di A._____. Questi non avrebbero mai menzionata la sorella quale proprietaria dei fondi ora rivendicati. Poiché dal contratto di divisione ereditaria agli atti degli organi consortili detta erede avrebbe ceduto integralmente la sua parte di eredità al fratello D._____, non vi sarebbero neppure stati motivi per invitarla a partecipare al procedimento. Del resto all'epoca della divisione ereditaria l'istante avrebbe saputo che in zona fosse in atto una procedura di bonifica. Se quindi, quale residente all'estero, non dovesse aver preso alcun provvedimento, ciò sarebbe indubbiamente da ricondurre alla cessione dei suoi fondi al fratello. Sarebbe altrimenti inspiegabile che essa non avesse incaricato una persona di fiducia della salvaguardia dei propri interessi in Svizzera. Pertanto nell'ambito della procedura di bonifica ancora in atto, A._____ non deterrebbe alcun diritto sui fondi a suo tempo ereditati dal padre. Per le pretese ora addotte sarebbe quindi da rinviare al foro civile.

- 4 - 5. Nell'ambito di un successivo incontro, i figli ed eredi di C._____ cedevano a titolo di rettifica alla zia A._____ metà della comproprietà della casa paterna e del prato a O.1._____ nonché 5/1000 della strada d'accesso in località O/O.1._____. Tale correzione veniva effettuata nell'ambito dell'opera di bonifica e alla nuova proprietaria veniva trasmesso il nuovo estratto catastale che la riguardava e sul quale figurava erroneamente un diritto di proprietà intero su detti fondi e non solo della metà. 6. Alla conclusione della procedura di demarcazione e misurazione ufficiale, dal 29 gennaio al 1. marzo 2013 venivano esposti gli atti in vista del definitivo trapasso della proprietà. Contro tale esposizione, in data 27 febbraio 2013, A._____ adiva tempestivamente la Commissione di stima del CRTSS ribadendo nuovamente quanto già affermato e preteso in precedenza relativamente alla rivendicazione delle proprietà ereditate dal padre. Con decisione 27 agosto 2013 l'opposizione veniva respinta in quanto irricevibile. In sostanza, la Commissione di stima CRTSS riteneva che le censure sollevate dalla consorziata in sede di opposizione agli atti del trapasso di proprietà non fossero più udibili in detta sede, riferendosi le critiche formulate al possesso vecchio e quindi a procedure da tempo cresciute in giudicato. In ogni caso, con l'attribuzione della metà dei fondi intestati agli eredi del fratello C._____, la situazione dell'istante si sarebbe in parte risolta. Per quanto riguarderebbe invece i boschi che non sarebbero stati raggruppati, ma semplicemente rilevati nell'ambito della procedura di bonifica, all'istante resterebbe la possibilità di rivendicarne la proprietà in separata sede civile. Non essendo in ogni caso le contestazioni sollevate attinenti alla procedura per cui era stata fatta l'esposizione pubblica l'opposizione era considerata improponibile. 7. Nel tempestivo ricorso pervenuto al Tribunale amministrativo in data 30 settembre 2013, A._____ chiedeva l'annullamento del provvedimento

- 5 impugnato. Nell'istanza di ricorso redatta dalla nipote in qualità di patrocinatrice legale abilitata dal giudice dell'istruzione a rappresentare la ricorrente, quest'ultima ribadiva di essere sempre stata proprietaria dei fondi ereditati dal padre e pretendeva di essere riammessa in possesso di tali immobili nell'ambito della procedura di bonifica fondiaria. Pur non essendo in grado di allegare un diverso contratto di divisione ereditaria, la ricorrente insisteva sulla mancata validità della pretesa cessione fatta al fratello. Che l'istante fosse poi sempre stata la legittima proprietaria dei fondi sarebbe del resto confermato della comunicazione a suo tempo fattale dall'incaricato del registro fondiario, allorquando la invitava a sottoscrivere il contratto di divisione ereditaria assicurandole che nella ripartizione fossero stati salvaguardati i di lei diritti e dalle regolari fatture emesse dal Comune di Y._____ all'attenzione della proprietaria di immobili sul suolo comunale. In detta qualità però l'istante non sarebbe mai stata invitata a partecipare al procedimento di bonifica e non avrebbe pertanto avuto modo di salvaguardare i propri diritti e interessi. 8. Mentre il CRTSS rinunciava ad una risposta di causa, nella propria presa di posizione del 5 ottobre 2013, la Commissione di stima dal CRTSS proponeva la reiezione del ricorso. L'esposizione pubblica dei piani definitivi avvenuta nel gennaio 2013 sarebbe servita unicamente ad orientare i proprietari interessati in merito alla topologia dei fondi, in detta sede sarebbero pertanto state proponibili solo le censure volte a correggere delle eventuali sviste riportate sui piani. Nella propria opposizione, l'istante avrebbe pertanto potuto fare valere dei vizi unicamente riguardo all'estratto catastale del nuovo possesso della comproprietà sulla particella sopraedificata no. 7189 e quella prativa no. 7831 (ottenute dagli eredi del fratello C._____). Le altre contestazioni in merito al possesso vecchio ed alla nuova assegnazione non sarebbero invece più udibili. Tutta la problematica sarebbe insorta a seguito della

- 6 sottoscritta cessione dei beni della ricorrente al fratello D._____. Se tale cessione non fosse effettivamente mai avvenuta con il consenso dell'istante, a questa non rimarrebbe altra possibilità che perorare la propria causa dinanzi alla giustizia civile. In termini materiali, dopo aver ottenuto dagli eredi del fratello C._____ la metà della nuova assegnazione loro attribuita, la ricorrente si vedrebbe compensato il vecchio possesso prativo e quanto a stabili. Per la rivendicazione delle restanti particelle boschive, semplicemente rilevate nell'ambito della bonifica, alla ricorrente resterebbe aperta solo la via dell'azione civile. 9. Replicando, la ricorrente si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. Nei suoi confronti il vecchio possesso non avrebbe mai potuto acquistare forza di giudicato non essendo l'interessata mai stata ammessa al procedimento, come sarebbe invece stato suo diritto. Formalmente poi, malgrado i ripetuti solleciti, l'unica decisione presa nei confronti della ricorrente sarebbe quella oggetto del presente procedimento, per cui all'istante dovrebbe essere permesso addurre in questa sede quanto sarebbe stata impossibilitata a fare in precedenza. In ogni caso i fondi intavolati a registro fondiario a nome degli eredi di B._____ non avrebbero certo potuto essere oggetto di prescrizioni acquisitive. Del resto la stessa sorte della ricorrente sarebbe toccata alla sorella E._____, che si sarebbe vista attribuire i fondi ereditati dal padre solo dopo il suo pronto intervento in sede di esposizione del possesso vecchio prima e poi nuovamente nell'ambito della nuova assegnazione, pur essendo indubbio che la stessa non avesse ceduto alcunché ai fratelli. Per il resto la ricorrente chiedeva l'edizione presso il registro fondiario di Y._____ della "copia autentica della comunicazione a suo tempo (anno 1989) inviata dall'Ufficio del RF di Y._____, nella persona del Sig. F._____, al tecnico esecutore dell'intervenuta iscrizione a RF del contratto di divisione ereditaria parziale intervenuto tra i fratelli o di sentire

- 7 in merito il testimone F._____. Veniva parimenti richiesta l'edizione della decisione di approvazione del CRTSS per poter procedere all'iscrizione a registro fondiario della divisione ereditaria. 10. Nella propria duplica, la Commissione di stima del CRTSS ribadiva il proprio punto di vista, precisando l'ambito delle proprie competenze e dei conseguenti vizi ancora proponibili in sede di opposizione. Un errore o una carenza della lista dei proprietari avrebbero potuto essere sollevati a suo tempo dinnanzi al competente dipartimento. Per il resto, nel proprio agire, gli organi consortili si sarebbero fondati sul contratto di divisione ereditaria e la relativa cessione della proprietà dell'istante al fratello. Se attualmente l'istante intendesse avvalersi del contratto di divisione per perorare la propria qualità di proprietaria essa dovrebbe parimenti lasciarsi opporre la cessione al fratello, non essendovi alcun elemento che lasci supporre la mancata validità di tale clausola contrattuale. La completa rinuncia alla proprietà allora ereditata dal padre verrebbe poi confermata anche dall'atteggiamento assunto dalla ricorrente, che non si sarebbe occupata delle sue pretese proprietà per vent'anni. Per il resto, la procedura di terminazione e misurazione catastale sarebbe stata effettuata dal Comune di Y._____ e il mancato orientamento dell'istante andrebbe per detti fatti addossato al comune e non al CRTSS. Considerando in diritto: 1. Come giustamente addotto dalla Commissione di stima CRTSS, l'iter che caratterizza l'operazione di bonifica fondiaria giusta la legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (LBF; CS 915.100) comprende diverse procedure (definizione del comprensorio, decisione quanto alla ricomposizione particellare, bando di ricomposizione

- 8 particellare, rilievo del vecchio possesso, stima, nuova assegnazione ecc.), a conclusione delle quali vengono definitivamente evase determinate questioni. Solo dopo la conclusione della relativa fase è dato procedere alla fase successiva. Prima di divenire definitive, contro le singole tematiche oggetto di ognuna delle diverse fasi è ammesso il relativo rimedio giuridico. La distinzione e connessione tra le diverse fasi presuppone pertanto che una volta conclusa una sequenza non sia più possibile rimettere in discussione quanto è stato oggetto della rispettiva fase ed è cresciuto in giudicato (vedi PTA 1983 no. 61). 2. a) Nell'evenienza, la controversia verte sulla non entrata nel merito dell'opposizione presentata dall'istante all'esposizione degli atti per il trapasso della proprietà. Nella procedura riguardante il trapasso definitivo della proprietà è ammesso far valere degli errori nelle intestazioni, di riporto di numeri o servitù non corrispondenti alle precedenti esposizioni o non conformi all'evasione fatta dei richiami o degli accordi bonali presi. L'istante rivendica invece in questa sede quanto detenuto a vecchio possesso. Mentre la Commissione di stima del CRTSS ritiene non più udibili le censure sollevate, in quanto non pertinenti alla pubblicazione impugnata, la ricorrente reputa che la sua mancata convocazione in qualità di proprietaria costituisca un errore procedurale tale da permetterle di addurre ora quanto sarebbe stata impossibilitata a fare valere in precedenza. E' indiscusso che la ricorrente non sia mai stata personalmente informata in merito alle diverse esposizioni pubbliche ed alle distinte procedure che hanno caratterizzata l'opera di bonifica fondiaria fino ad oggi perseguita, compresa la misurazione catastale, fino alle pubblicazioni che hanno avuto luogo nel gennaio del 2013 e contro le quali è formalmente rivolto il presente ricorso, anche se la materia del contendere riguarda altre motivazioni. Non è parimenti contestato che giusta l'art. 38 LBF in concomitanza con l'art, 29 dell'ordinanza

- 9 d'esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (OBF; CS. 915.110) i proprietari fondiari partecipanti siano da avvisare riguardo alle esposizioni pubbliche e che vadano loro inviati anche gli estratti principali degli atti esposti. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione personale in merito ai piani esposti fino al gennaio 2013, l'istante reputa quindi di non aver neppure potuto partecipare ai precedenti procedimenti. b) A questo proposito è comunque bene ricordare che per i combinati disposti di cui agli art. 1, 2 cpv.1 lett. a e b nonché 12 cpv. 1 lett. d LBF, scopo di uno degli elementi caratteristi della bonifica fondiaria, ovvero del raggruppamento dei terreni, sia quello di preparare l'introduzione del registro fondiario federale, che segue alla misurazione ufficiale. Nell'ambito dell'opera di bonifica fondiaria vengono allora rilevati, definiti ed epurati i diritti reali sui diversi fondi, a favore di chiari rapporti di proprietà. Questo processo interessa in primo luogo i proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio da bonificare, ma non solo. Infatti, accanto a questi proprietari fondiari vi sono pure altri interessati che pur non essendo proprietari fondiari vantano comunque sui terreni inclusi in detto perimetro dei diritti reali limitati come i diritti di passo, di attraversamento con delle condotte ecc.. In questo senso quindi anche coloro che non figurano sull'elenco dei proprietari pubblicato ufficialmente (art. 38 cpv. 1 lett. a LBF) e che quindi non possono evidentemente essere stati invitati personalmente a partecipare al procedimento possono detenere il diritto di impugnare la pubblicazione stessa davanti al dipartimento (art. 44 cpv. 2 LBF) o comunque di intervenire in una determinata fase dell'opera di bonifica, senza essere previamente stati avvertiti personalmente a questo riguardo. E' pertanto come tale essenziale che nell'ambito di una procedura come quella in oggetto, tutte le persone che detengano fondi entro il comprensorio, ma anche nelle sue vicinanze, diano prova della

- 10 necessaria diligenza nel seguire l'evoluzione dell'opera di bonifica dopo l'apertura del procedimento e collaborino nella misura del possibile alla definizione delle questioni che di volta in volta possono porsi. c) Contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso, in base alla cifra 4 delle disposizioni del contratto di divisione del 2 ottobre 1989, apposte sulla pagina poi firmata da tutti gli interessati, le parti dichiaravano di essere state informate che per l'iscrizione del contratto fosse necessario il benestare del CRTSS. Non è pertanto dato considerare che l'istante ignorasse che fosse in atto un'opera di bonifica. Poiché la ricorrente risiedeva all'estero e oltre l'area di confine (fino a Q._____ i documenti soggetti a pubblicazione venivano esposti al pubblico), dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, essa avrebbe dovuto incaricare qualcuno della salvaguardia dei propri interessi o almeno informarsi regolarmente sullo stadio del procedimento. Dal contratto di divisione del 1989 alla scoperta di non essere iscritta come proprietaria nel 2009 sono trascorsi 20 anni. Quindi, anche se la mancata convocazione personale non dovesse trovare alcuna giustificazione nel contratto di divisione ereditaria, pretendere in queste circostanze che l'intera responsabilità delle pretese compromissioni degli interessi dell'istante ricada unicamente sugli organi consortili appare riduttivo e non del tutto difendibile. 3. a) La ricorrente deduce il proprio diritto di proprietà su determinati fondi facenti parte del perimetro di bonifica del CRTSS dal contratto di divisione ereditaria del 2 ottobre 1989. Giusta tale documento, essa sarebbe l'unica proprietaria del bosco „O.3._____“, bosco „O.4._____“, bosco „O.5._____“, prato „O.8._____ – bosco“, prato „O.7._____“, prato „O.6._____“, ed avrebbe diritto a ½ di comproprietà della casa paterna e del prato O.9._____ (vedi contratto di divisione ereditaria punto I lett. a-f). Parimenti però l'istante adduce la falsità dello stesso documento per

- 11 quanto riguarda il suo desiderio "di cedere tutto quanto gli spetta, e cioè quanto riportato a posizione I dalla lettera a alla lettera h, tutto compreso, al signor D._____. In merito al conguaglio le due parti decideranno tra di loro, dopo la firma di questo contratto" (contratto di divisione ereditaria punto VI in fine). Dagli atti presentati a questo Giudice, l'originale del contratto in parola è stato sottoscritto da tutte le parti interessate e ogni sua pagina è vistata dai firmatari tra i quali figura anche la sigla dall'istante. Non sussiste allora alcun motivo valido per considerare che il documento non riporti la volontà delle parti, anche perché l'istante, pur adducendo di non aver sottoscritto alcuna cessione globale a favore del fratello, non è in grado di presentare a questo Giudice alcuna diversa versione del preteso - in parte falso - contratto di divisione ereditaria versato agli atti. In tali condizioni tutte le argomentazioni fornite dall'istante e intese a comprovare la mancanza di validità della clausola di cessione sono ininfluenti ai fini del giudizio. Giusta l'art. 22 cpv. 3 LBF, per le controversie concernenti l'esistenza e l'estensione della proprietà dei fondi inclusi nel comprensorio toccato dalla bonifica viene fatto rinvio al foro civile. Non spetta allora né agli organi consortili né a questo Giudice decidere della fedeltà alla volontà delle parti del contratto sottoscritto. Per l'evasione del presente procedimento è decisivo il fatto che il documento in base al quale l'istante pretende dedurre la propria qualità di proprietaria - contenga parimenti la cessione dell'intera proprietà immobiliare oggetto del contratto di divisione ereditaria del 2 ottobre 1989 da parte della ricorrente a favore di uno dei fratelli. Fino al 2013 non vi era allora alcun motivo di invitare l'istante personalmente a partecipare all'opera di bonifica fondiaria, non essendo la stessa più proprietaria dei fondi giusta il documento prodotto. b) Nel proprio ricorso, l'istante pretende di dedurre la propria qualifica di proprietaria dall'attestazione rilasciata dall'ufficio del registro fondiario l'8

- 12 febbraio 1990. Tale documento certifica semplicemente che anziché la comunione ereditaria del padre dell'istante, quali nuovi proprietari risultassero essere i singoli eredi, citati per nome. Tra questi nomi figurava pure quello dell'istante, ma per quanto riguarda espressamente quali fossero le particelle dell'uno e dell'altro erede veniva fatto espresso riferimento all'allegato contratto di divisione. Per questo dall'attestazione dell'8 febbraio 1990 non sono derivabili i diritti che l'istante pretende, anche perché giusta il contratto di divisione inizialmente era prevista l'attribuzione di parte dei fondi della successione alla ricorrente. Parimenti irrilevante è la questione di sapere se il consorzio abbia data la propria approvazione giusta quanto previsto all'art. 20 LBF per iscrivere il trapasso effettuato, giacché come si è detto, l'approvazione non avrebbe potuto comunque riferirsi ad una disposizione diversa da quanto era stato oggetto del contratto di divisione in questa sede parzialmente messo in dubbio. Del resto, lo scopo dell'approvazione di tali contratti da parte degli organi consorziali è meramente la salvaguardia degli interessi della bonifica (vedi sulla questione O. BÄNZIGER, Bodenverbesserungen, rechtliche Probleme der landwirt-schaftlichen Güterzusammenlegungen und der Gesamtumlegungen, Basilea e Stoccarda, 1978, pag. 60). c) In principio, in conformità all'art. 22 LBF la controversia riguardo l'esistenza di un diritto di proprietà sui fondi non è di competenza degli organi incaricati dell'opera di bonifica. A mente della ricorrente la falsità della clausola di cessione sarebbe però tanto evidente da meritare di essere ignorata, come del resto avrebbero fatto altri enti pubblici, come il comune con il costante e ininterrotto prelievo della tassa sugli immobili fino ad ora. Vada a questo proposito precisato che dal prelievo fino ad oggi delle tasse sugli immobili fatto dal comune sul cui territorio sarebbero situate le proprietà contestate non è dato dedurre i diritti che l'istante pretende. Tale imposizione lascia supporre la qualità di proprietaria, ma

- 13 non comprova il contestato diritto di proprietà. Vi è poi una possibile spiegazione a questa svista. Nel contestato contratto di divisione ereditaria, la clausola riguardante la cessione era stata apposta non sotto il paragrafo riguardante l'elenco degli immobili che sarebbero spettati di diritto all'istante, ma era stata annotata in calce all'elenco dei fondi spettanti al fratello a favore del quale era stata fatta la cessione. Poiché quindi l'elenco dei fondi della ricorrente era all'inizio del contratto di divisione ed essendo tale punto esente da annotazioni di sorta, sia l'autorità comunale che l'allora responsabile dell'ufficio del registro fondiario nello scritto del 22 giugno 1989 e nella notifica di trapasso dell'8 febbraio 1990 erano verosimilmente partiti dal presupposto che tale fosse la parte di proprietà dell'istante. E tale era effettivamente la parte spettante a quest'ultima in qualità di erede prima che essa stessa operasse una cessione a favore del fratello. Quanto preteso da queste autorità non può pertanto essere considerato rilevante o addirittura decisivo per la definizione della presente fattispecie, in quanto, che l'istante lo voglia o meno, non vi è agli atti alcun contratto di divisione ereditaria che abbia un tenore diverso da quello prodotto. L'istante sembra poi ignorare che l'atteggiamento assunto da lei stessa e dagli altri membri dell'allora comunione ereditaria durante gli ultimi venti anni non faccia che dare indirettamente credito alla clausola di cessione sottoscritta. Nessuna delle altre parti al contratto avrebbe mai informata la ricorrente di non figurare quale proprietaria dei fondi lasciatile dal padre o che beni in comproprietà dell'istante - come ad esempio la casa paterna fossero stati iscritti a nome di un solo altro erede. Anche se, come giustamente addotto dall'istante, non vi era per gli altri membri della famiglia alcun dovere legale di informare la ricorrente, l'atteggiamento assunto non sostiene però la tesi di ricorso. Anche la pretesa illogicità della cessione in parola, che da quanto è desumibile dal contratto stesso non era comunque a titolo gratuito, viene relativizzata se si considera che

- 14 il costrutto abbia allora permesso alle parti di ovviare alle altrimenti dovute spese di iscrizione e trapasso. In queste condizioni, non sussistono come pretende l'istante degli elementi evidenti a favore dell'indiscutibile falsità del contratto in oggetto. Giustamente pertanto, le autorità consortili sono partite del presupposto che l'istante avesse ceduto tutti i beni oggetto del contratto di divisione ereditaria e che quindi essa non fosse mai stata una proprietaria fondiaria da invitare personalmente a partecipare all'opera di bonifica. In queste condizioni, non sussistono per questo Giudice motivi per richiedere i documenti a fondamento dell'iscrizione a suo tempo richiesta all'ufficiale del registro fondiario o di sentire lo stesso quale testimone sulla questione. Le conclusioni alle quali giunge questo Giudice in base alla documentazione all'incarto non privano certo l'interessata della possibilità di perorare la falsità del documento nella dovuta sede, qualora lo ritenesse opportuno. d) E' vero che in base agli estratti catastali del rilievo del vecchio possesso, ai singoli membri della comunione ereditaria di cui faceva parte anche la ricorrente non sia stata sempre e conseguentemente assegnata la parte di fondi corrispondente alla ripartizione stabilita nel contratto di divisione ereditaria, nel senso che la proprietà della casa paterna ad esempio veniva attribuita per intero al fratello C._____, mentre il diritto di questi era solo della metà in comproprietà. Un paragone risulta per il resto molto difficile, in quanto le particelle oggetto del contratto di divisione ereditaria vengono definite solo tramite la loro situazione geografica senza recare alcun numero o indicare la loro superficie. A prescindere dal fatto che non è in questa sede dato sapere se tra le parti fossero stati presi accordi diversi, tale incongruenza è però ai fini del giudizio irrilevante, non essendo la ricorrente legittimata a perorare la correzione di iscrizioni accettate dai relativi proprietari o a dedurre diritti da tale circostanza. In base agli estratti catastali relativi al rilievo del vecchio possesso,

- 15 effettivamente il fratello D._____ risulta essere il consorziato con il maggior valore a possesso vecchio con una superficie di m2 6'646 per un valore di fr. 3'171.--, rispetto al diritto di C._____ di m2 2'633 per un valore di fr. 1'620, G._____ di m2 1'234 per un valore di fr. 59.--, H._____ di m2 3'033 m (senza indicazione del valore) e I._____ di m2 1'213 per un valore di fr. 2'674.--. 4. a) Dal punto di vista formale, l'istante si duole della rinuncia da parte degli organi consortili ad emanare una decisione formale dopo l'intervenuta seduta di conciliazione del 25 marzo 2010 ed ad indire una trattativa orale nell'ambito del presente procedimento prima dell'evasione dell'opposizione. Inoltre i tempi di evasione della pratica non si conformerebbero ai dettami della LBF. Per quanto riguarda quest'ultima censura, giusta la prassi di questo Giudice, la norma di cui all'art. 40 cpv. 1 LBF - stando alla quale una decisione scritta e motivata dev'essere comunicata alle parti entro 30 giorni dalla trattativa orale – è una disposizione d'ordine, il cui mancato ossequio non comporta conseguenze giuridiche (PTA 1997 no. 62). b) Ma anche la pretesa omissione di condurre una trattativa orale nell'ambito del presente procedimento in spregio all'art. 39 cpv. 1 LBF non si rivela tale. L'art. 39 LBF trova la propria applicazione nell'ambito degli ordinari rimedi giuridici contro le procedure elencate all'art. 38 LBF quali il comprensorio e l'elenco dei proprietari fondiari partecipanti, il progetto d'esposizione, i piani, gli elenchi e la stima del vecchio possesso, la nuova assegnazione e il sistema di ripartizione delle spese. Il presente procedimento riguarda invece l'esposizione dei piani così come rilevati in base alla nuova assegnazione e la misurazione ufficiale e come verranno definitivamente iscritti a registro fondiario. Come del resto espressamente previsto dagli atti esposti, contro tale pubblicazione erano ammesse solo

- 16 delle "richieste di correzione" e "alla scadenza della data per l'inoltro delle richieste di rettifica degli atti" la documentazione sarebbe stata trasmessa al Governo cantonale chiedendo di decretare il trapasso di proprietà. A prescindere quindi da eventuali errori di trascrizione, l'esposizione dava ai consorziati un'ultima possibilità di controllo e non permetteva in ogni caso la presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 39 LBF. Il fatto che la Commissione di stima del CRTSS abbia poi emanato una decisione di non entrata nel merito "relativa all'opposizione" della ricorrente nulla muta al fatto che contro i piani esposti non fosse dato alcun rimedio giuridico ordinario giusta la procedura di cui agli art. 37 ss. LBF. Nell'evenienza poi, l'emanazione di un provvedimento impugnabile era comunque indicata, a conclusione del procedimento a cui l'istante aveva dato inizio. c) Per quanto riguarda invece la riunione del 25 marzo 2010, a prescindere dall'indubbia tardività delle censure sollevate, questo incontro non può certo essere parificato ad una conciliazione - giusta l'art. 40 cpv. 1 LBF – la quale avrebbe dovuto essere protocollata e alla quale avrebbe dovuto far seguito un provvedimento impugnabile. Il disposto si riferisce alla procedura che regge l'opposizione e l'abboccamento in parola aveva avuto luogo su istanza della ricorrente, ma al di fuori di un ordinario rimedio giuridico. Non è in queste circostanze dato sapere su quale fondamento l'istante avrebbe potuto pretendere l'emanazione di un provvedimento impugnabile. Estranee alla presente procedura e del resto prive di una vera portata pratica sono poi le censure che l'istante rivolge all'atteggiamento assunto dal consorzio relativamente all'approvazione dell'avvenuta cessione per procedere all'iscrizione a registro fondiario del trapasso avvenuto nel marzo 2010, in quanto i diritti derivati all'istante da tale transazione non vengono messi in dubbio da nessuno. Anzi potendo tale trapasso avvenire sotto l'egida dell'opera di bonifica, all'istante ne è

- 17 derivato l'indubbio vantaggio di andare esente dalle ordinarie tasse sui trapassi immobiliari. 5. a) In generale poi, nel ricorso viene censurata la mancata presa di un provvedimento impugnabile a partire dalla comunicazione urgente del 2009. Anche questa pretesa non merita protezione. Come si è già detto, la LBF prevede quali siano le misure da prendere nelle successive fasi dell'opera di bonifica e quali i rimedi di diritto a disposizione delle persone interessate, ovvero solitamente i proprietari fondiari. Prima di divenire proprietaria grazie alla cessione fattale dagli eredi di uno dei fratelli nel 2010 di parte dei fondi compresi nell'opera di bonifica, l'istante non può avvalersi della mancata convocazione a partecipare ai diversi provvedimenti come proprietaria, in quanto propriamente per gli organi consortili non lo era. Certo un suo pronto intervento all'inizio del procedimento avrebbe anche potuto portare a soluzioni diverse. Relativamente alla sua pretesa qualità di proprietaria, l'istante avrebbe eventualmente potuto intervenire contro l'elenco dei proprietari presso il competente dipartimento (anche se all'epoca dell'avvio della procedura era presumibilmente ancora il padre a figurare come proprietario) o comunque impugnare gli atti esposti del vecchio possesso dal 30 marzo al 19 aprile 2001, invocando quanto ora pretende. In detta occasione sarebbe verosimilmente anche stato possibile dirimere la controversa questione dell'esistenza o meno di una cessione durante la fase di conciliazione, alla presenza di tutti i famigliari interessati. La ricorrente non reagiva in seguito neppure alla pubblicazione dell'8 agosto 2002 riguardante la prescrizione acquisitiva di proprietà fondiaria per una parte del territorio comprendente anche quanto sarebbe stato di proprietà dell'allora comunione ereditaria del padre e già acquisito mediante una procedura analoga intentata con successo dalla comunione ereditaria il 31 marzo 1988. Sarebbe stato in detta sede che l'istante avrebbe potuto

- 18 perorare quanto ora pretende in merito alla violazione dell'art. 22 cpv. 2 LFB che contempla l'impossibilità di adottare la prescrizione acquisitiva per fondi già intavolati. Che a questo riguardo siano o meno stati commessi errori non può essere definito in questa sede, dopo che dette fasi del procedimento sono da tempo cresciute in giudicato. Anche contro la nuova assegnazione pubblicata nell'agosto 2003 l'assicurata non faceva valere alcun diritto. Dall'esempio addotto da parte della sorella della ricorrente, intervenuta con successo nell'ambito dell'esposizione della nuova assegnazione dopo aver costatato che nessun fondo fosse stato iscritto a suo nome, una decisione di merito quanto ai fondi che l'assicurata rivendicava a proprio nome avrebbe magari potuto essere ottenuta anche a questo stadio del procedimento. Contro la terminazione esposta dal 14 agosto al 14 settembre 2009 non veniva interposta alcuna opposizione, per cui cresceva in giudicato il rilievo dei fondi fatto in detta sede. Attualmente, l'esposizione contro cui insorge la ricorrente concerne un'ultima verifica dei dati prima del trapasso di proprietà e in merito a detta specifica problematica l'opposizione è silente. Per questo, la ricorrente non può in questa sede perorare l'emanazione di decisioni sulla base di pretese che non siano state fatte valere a tempo debito. Ne consegue che l'agire degli organi consortili, che non hanno rilasciato all'istante alcuna decisione in merito a questioni da tempo cresciute in giudicato sfugge alle critiche di ricorso. b) L'istante prende l'esempio fornitole dalla sorella per ravvisare nel comportamento degli organi consorziali una deliberata volontà di nuocere alle persone che, come lei stessa, risiederebbero oltre confine o sarebbero comunque lontane dai loro fondi. La sorella dell'istante era intervenuta già nell'ambito del possesso vecchio non trovando alcunché iscritto a suo nome e otteneva quanto perorava nell'ambito del regolare reclamo proposto contro l'esposizione della nuova assegnazione. Detto

- 19 precedente (e non solo questo) attesta la concreta possibilità che nell'esecuzione di una complessa opera come quella in esame possano essere commessi molteplici errori. Parallelamente però, il precedente dimostra come il tempestivo intervento dopo le pubblicazioni ufficiali anche in Italia abbia permesso all'interessata, che non trovava iscrizioni a suo nome, di intervenire con successo perorando la propria causa e ottenere la correzione dello sbaglio fatto. Dal resto questo è propriamente lo scopo dei rimedi giuridici. In questo senso quindi l'esempio di quanto accaduto alla sorella dimostra la validità delle possibilità di intervento date dalla legge, mentre le diverse insinuazioni fatte al proposito sono destinate a rimanere tali. 6. a) In data 26 marzo 2010, gli eredi di C._____ cedevano alla ricorrente la metà della casa paterna e del terreno circostante con la relativa quota di accesso, ritenendo che tale parte spettasse di diritto alla loro zia. Di fatto, con questa cessione a titolo gratuito, i diritti vantati dall'istante a vecchio possesso, fatta eccezione dei boschi, vengono però in larga misura compensati. In base al contratto di divisione ereditaria all'istante spettavano i fondi boschivi O.3._____, O.4._____ e O.5._____, prativi O.6._____, O.7._____ e O.8._____ nonché un mezzo di comproprietà del prato O.9._____ e della casa Paterna a O.1._____. Al fratello C._____ spettavano i boschi „O.10._____“ e „O.11._____“, i prati „O.12._____“, „O.13._____“, „O.4._____“ e un mezzo di comproprietà del prato O.9._____ e della casa Paterna a O.1._____. In base all'estratto censuario del vecchio possesso detto consorziato vantava un diritto a O.1._____ sulle particelle no. 7189 di m2 108 e no. 7831 di m2 1043, nonché in zona O.14._____ sui fondi no. 7520 di m2 573, no. 7528 di m2 454, no. 7534 di m2 366 e no. 7539 di m2 89. Complessivamente la superficie a vecchio possesso era di m2 2633 per un valore di 1515 punti. Su questa superficie veniva operata la detrazione dell'8 % per opere

- 20 comuni. Poiché il fratello C._____ non deteneva particelle prative a O.1._____, la particella no. 7189 di m2 108 era verosimilmente quella che giusta il contratto di divisione fosse di diritto spettata all'istante, prima della cessione. b) Mentre per i motivi esposti in precedenza, la ricorrente non otteneva nulla nella nuova assegnazione, C._____ si vedeva attribuire a O.1._____ la particella no. 3467 di m2 2101 e la proprietà no. 3471 di m2 108 (probabilmente quella che a vecchio numero era la no. 7189) con la parte dell'accesso no. 3482 corrispondente a m2 8. Complessivamente pertanto la nuova assegnazione di C._____ di m2 2216, faceva astrazione di quanto detenuto a vecchio possesso in zona O.14._____, ma accordava al consorziato m2 1058 in più in zona O.1._____ per un valore in punti di 1514. Ne consegue che cedendo alla zia la metà del loro nuovo possesso a O.1._____, gli eredi di C._____ hanno permesso alla stessa di approfittare di quanto essi detenevano a possesso vecchio a O.14._____ e che è stato loro accreditato in aumento alla superficie della particella no. 3467 che conta m2 1058 in più rispetto a prima. La ricorrente ha allora attualmente ottenuto non solo un mezzo di comproprietà del prato O.9._____ e della casa Paterna a O.1._____, ma di fatto il diritto su di una superficie ben maggiore che include e certo compensa il piccolo prato a O.6._____ di m2 108. La superficie degli altri due prati a O.7._____ e O.8._____ non è nota, ma con la maggiore assegnazione ottenuta nei pressi della casa paterna, e quindi oggettivamente di maggior pregio, è dato reputare compensato anche il diritto non meglio specificato in metri quadrati ai prati oggetto del controverso contratto di divisione. Sulla base della cessione operata nel marzo 2010, all'istante è stato poi trasmesso l'estratto censuario che attesta erroneamente il diritto della stessa su tutta la parte ottenuta anziché solo sulla metà ceduta

- 21 effettivamente in comproprietà dagli eredi di C._____. Questa svista, corretta in seguito non è però oggetto di ricorso. c) Nell'ambito della bonifica in oggetto non è stato operato alcun raggruppamento dei fondi boschivi, ma gli stessi sono stati semplicemente rilevati dopo l'apposizione dei termini, in base ai rapporti di proprietà noti, esistenti o fatti valere da coloro che partecipavano al rilievo. Giusta il contratto di divisione, all'istante sarebbero spettati anche i fondi boschivi O.3._____, O.4._____ e O.5._____. Essendo il rilievo di questi fondi da tempo concluso, all'istante resta la possibilità di agire contro coloro che hanno in sede di rilievo rivendicata la proprietà su detti fondi - tramite l'azione civile. Quanto alla mancata audizione dell'istante anche nell'ambito di detto procedimento, la critica non può nell'ambito del presente procedimento riguardare altri che gli organi consortili nei confronti dei quali, per quanto già esposto in merito alla cessione fatta a favore del fratello dell'intera parte ereditaria, la ricorrente non poteva essere considerata come una proprietaria interessata. 7. Per quanto esposto in precedenza, contro i piani esposti nel gennaio 2013 erano ammesse solo delle richieste di correzione di errori di trascrizione o di riporto. Gli argomenti sollevati dall'istante nella propria opposizione concernevano pretese che nell'ambito dell'opera di bonifica fondiaria erano da tempo cresciute in giudicato. Ne consegue che la decisione della Commissione di stima del CRTSS di non entrare nel merito degli argomenti sollevati merita in questa sede conferma e il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza giusta quanto stabilito all’art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa ( LGA; CS 370.100), per cui vanno messe a carico della ricorrente. Poiché la situazione di proprietà non subisce modifiche di sorta in virtù della presente sentenza, non si giustifica l'intimazione del presente

- 22 procedimento agli altri coeredi inclusi nel contratto di divisione ereditaria del 2 ottobre 1989.

- 23 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 466.-totale fr. 1'966.-il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

R 2013 207 — Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 13.02.2014 R 2013 207 — Swissrulings