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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 03.11.2009 R 2009 65

3 novembre 2009·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·1,618 parole·~8 min·8

Riassunto

domanda di costruzione | Baurecht

Testo integrale

R 09 65 5a Camera SENTENZA del 3 novembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione 1. … è comproprietario sull’altro territorio del Comune di … della particella no. 781. Questa particella è suddivisa in tre proprietà per piani (PPP) di cui l’unità pari a 268/1000 è di … ed è intavolata a registro fondiario (RF) con il no. 50002. Le altre due unità appartengono alla comunione ereditaria … (no. 50000) e a … no. 50001). Il fondo è sopraedificato con un edificio principale in parte destinato ad abitazione e in parte ad attività artigianale (immobile 2/2B/2C secondo l’ICAI) e con una sosta/tettoia per il deposito della falegnameria (stabile 2C-A). In data 20 aprile 2009, … introduceva formale domanda di costruzione per la ristrutturazione della sosta. Durante l’esposizione del progetto, gli eredi … in quanto comproprietari del fondo si opponevano all’intervento, mentre il committente non riteneva necessario il consenso degli altri proprietari per piani, trattandosi di un mero intervento di manutenzione. 2. Con decisione 3 agosto 2009 il Comune di … non entrava nel merito della domanda di costruzione, mancando “un verbale assembleare dei condomini attestante l’esistenza di una decisione per l’accettazione del progetto presentato o di un documento che dimostri che il diritto di costruzione del richiedente risulta da disposizioni convenzionali, ai sensi dell’art. 712g cpv. 2 CCS, che derogano al regime legale”. Per l’autorità edilizia comunale l’intervento previsto esulerebbe dai semplici lavori di manutenzione, trattandosi in realtà della demolizione e ricostruzione della sosta esistente. Per un simile intervento, il richiedente non avrebbe saputo produrre il richiesto

consenso degli altri comproprietari, per cui la domanda di costruzione non avrebbe potuto essere analizzata.

3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26 agosto 2009, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e il rilascio del permesso di riattare. Lo stabile in oggetto, contrariamente al fondo, sarebbe di esclusiva proprietà del ricorrente con sua moglie e l’intervento richiesto sarebbe urgente sia in considerazione dello stato della costruzione sia per l’attività di falegname dell’istante, il quale si sentirebbe tradito dall’agire dell’autorità comunale che anziché assumersi le proprie responsabilità decidendo materialmente sulla questione, procrastinerebbe invece la decisione sul meritato permesso. 4. Nella risposta di causa, il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso. Dopo aver chiarito il tipo di intervento previsto, l’autorità comunale concludeva alla manifesta assenza del diritto di costruire da parte del richiedente la licenza di costruzione, contro la chiara volontà di una parte degli altri comproprietari, e conseguentemente riteneva giustificata la non entrata nel merito sulla domanda di fabbrica. 5. Chiamati a determinarsi sul ricorso, gli eredi … si opponevano all’erezione di un edificio di dimensioni e volumi maggiori di quello esistente e non ritenevano fattibile l’intervento senza il loro espresso accordo. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sulla questione di sapere se il comune ha a giusto titolo omesso l’esame materiale della domanda di costruzione, essendo il committente manifestamente non legittimato da solo a chiedere la licenza di costruzione. In questo senso un esito favorevole del ricorso non potrebbe evidentemente comportare l’evasione materiale della pratica come richiesto dall’istante, ma semplicemente la retrocessione dell’incarto all’autorità edilizia comunale per l’evasione della pratica per quanto di sua competenza.

2. a) Giusta la previgente prassi di questo Giudice, all’autorità edilizia non era dato rifiutare un progetto edilizio per motivi che esulavano dalle disposizioni di polizia delle costruzioni (PTA 1999 no. 49, 1990 no. 25 1989 no. 15, 1987 ni. 19 e 20, 1982 no. 23, 1974 no. 24, 1971 no. 17 e 1970 no. 30; STA R 04 38, R 02 77 e R 09 82) a meno che si palesasse fin dall’inizio l’assoluta mancanza di legittimazione del petente, non essendo questi in grado di comprovare il proprio diritto di proprietà sul fondo (PTA 1990 no. 25, 1989 no. 15, 1987 no. 20 e 1982 no. 23). In queste situazioni la presa in considerazione di aspetti del diritto privato trovava la propria giustificazione nella necessità di evitare che l’autorità esaminasse nel dettaglio delle magari complesse domande di costruzione, quando la legittimazione del petente faceva già manifestamente difetto (vedi sul tema: Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. ed., Berna 2008, pag. 322 ss.). La nuova normativa cantonale in materia di pianificazione in vigore dal 1. novembre 2005 ha tenuto conto di questa problematica (STA R 08 8). Giusta l’art. 89 cpv. 3 della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC) infatti, se il committente non è proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dal proprietario. L’aggiornamento della legge edilizia comunale (LE) riprende il principio sancito dal diritto cantonale. Dalla disposizione del diritto cantonale non è comunque dato dedurre granché per l’evasione della presente vertenza, essendo evidente che l’istante è (com)proprietàrio del fondo, ma che non lo è esclusivamente. b) Il ricorrente è uno dei proprietari per piani della particella in oggetto. La comunione dei comproprietari non gode di personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per economia di giudizio, la legge le riconosce una certa capacità processuale. Da parte loro i comproprietari rimangono liberi di disporre, usare, amministrare, sistemare e strutturare i locali che sono oggetto del loro diritto esclusivo (art. 712a cpv. 2 CCS). Nella fattispecie, per quanto stabilito dal contratto di suddivisione della proprietà del 1978, l’assegnazione dell’immobile avveniva sulla base dei dettagliati piani che erano parte integrante dell’accordo. Giusta la planimetria allegata all’istante spettava il diritto esclusivo sulla parte del fondo comprendente una

superficie di 980 m2 e sul quale sorge, da tempo immemorabile, una sosta/legnaia. Anche se detto stabile non veniva indicato sui piani originali di ripartizione della proprietà per piani, il comune non contesta che l’impianto risalga a tempi immemori, per cui, perlomeno di primo acchito, non vi sono motivi per dubitare della legalità della costruzione sulla quale l’istante ha un diritto esclusivo. Giusta quanto previsto dall’art. 712b cpv. 2 CCS, il suolo non può essere oggetto di diritto esclusivo, ma solo di uso esclusivo. Per contro, i singoli piani o porzioni di piani ordinati in appartamenti o in unità di locali possono essere oggetto del diritto esclusivo. Nell’evenienza pertanto, l’istante va ritenuto poter amministrare, godere e sistemare la costruzione sita sulla porzione di terreno che gli è stata riservata. In base alla legislazione in materia di proprietà per piani egli non è conseguentemente palesemente sprovvisto della legittimità a chiedere una licenza edilizia per l’intervento previsto. c) In base al contratto di suddivisione della proprietà, le spese di manutenzione e di esercizio delle tre parti assegnate in uso esclusivo erano degli aventi diritto all’uso e ogni proprietario era tenuto a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei locali e degli impianti di cui aveva l’uso esclusivo, in modo da assicurare un buon aspetto ed uno stato ineccepibile alla costruzione. Anche queste precisazioni non fanno che confermare come quanto sia oggetto di diritto esclusivo del proprietario vada pure mantenuto a sue spese. Per il comune, l’intervento esulerebbe dai semplici lavori di manutenzione, motivo per cui il proprietario per piani necessiterebbe dell’accordo degli altri proprietari. Per questo Giudice, poiché la sosta/legnaia è da considerasi soggetta al diritto esclusivo del ricorrente e poiché spetta a questi mantenere la costruzione in uno stato ineccepibile (vedi anche art. 712a CCS), l’intervento richiesto doveva essere oggetto di esame materiale, senza che andasse in tale sede definitivamente stabilita la questione di sapere come andrebbe qualificato l’intervento edilizio in parola. Per il Tribunale amministrativo, poiché l’istante chiedeva la licenza di costruzione per la modifica di uno stabile a se stante su cui ha un diritto esclusivo, l’autorità comunale non poteva negare l’entrata nel merito della domanda di costruzione adducendo la “palese assenza del diritto a costruire”. Per questo, su tale questione il ricorso va accolto.

d) Evidentemente le considerazioni che precedono non possono pregiudicare il giudizio civile in merito alla fattibilità o meno dell’intervento nell’ottica delle disposizioni della legislazione civile sulla proprietà per piani. In qualità di comproprietario, l’istante ha semplicemente nel caso di specie il diritto di ottenere un giudizio di merito sulla domanda di costruzione presentata. La questione di sapere se l’intervento che intende apportare alla sosta/legnaia sia un intervento che rientri ancora nei parametri ammessi dal CCS o del contratto di suddivisione della proprietà senza l’accordo degli altri proprietari resta in questo contesto impregiudicata. Decisivo ai fini del giudizio è semplicemente il fatto che al ricorrente non fa “manifestamente” difetto il diritto di intervenire sull’immobile con misure edilizie. 3. La particella in oggetto è situata fuori della zona edificabile. Per questo, oltre alla licenza edilizia l’intervento necessita anche di un permesso cantonale (art. 87 cpv. 1 LPTC). Se pertanto l’autorità edilizia comunale dovesse considerare soddisfatti i presupposti per il rilascio di una licenza edilizia, essa è tenuta a trasmettere la domanda motivata all’ufficio per lo sviluppo del territorio. Altrimenti, essa dovrà respingere direttamente la domanda (vedi art. 87 cpv. 3 LPTC). 4. In conclusione, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono rinviati al comune convenuto affinché decida materialmente sulla domanda di costruzione, eventualmente dopo il rilascio del permesso cantonale. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi al comune soccombente in applicazione giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA. Il ricorrente che non si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al comune convenuto affinché esamini e, eventualmente con il consenso della

preposta autorità cantonale, decida materialmente sulla domanda di costruzione. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 200.-totale fr. 1'200.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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