Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 12.11.2004 R 2004 85

12 novembre 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·3,821 parole·~19 min·3

Riassunto

opposizione edilizia | Baurecht

Testo integrale

R 04 85 4a Camera SENTENZA del 12 novembre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. In data 22 dicembre 2003, …, tramite lo studio d’architettura … SA, hanno inoltrato alla competente autorità del Comune di … una domanda di costruzione relativa ad un intervento sulla particella no. 136, ubicata nel borgo stesso di … in zona di nuova formazione (NN). Tramite opposizione del 20 gennaio 2004, …, proprietari della particella no. 479, e il …, proprietario della particella no. 135, hanno contestato il progetto in questione davanti al Municipio di … postulando il diniego della licenza edilizia. Il 28 aprile 2004, la domanda di costruzione è stata ritirata, per cui, con lettera del 5 maggio 2004, il Comune di … ha informato nel merito il legale degli opponenti comunicando altresì come, nel frattempo, fosse stata presentata una nuova richiesta di licenza edilizia che sarebbe stata esposta all’albo durante il periodo dal 6 maggio al 5 giugno 2004. 2. In data 4 giugno 2004, … e il … hanno inoltrato al Municipio di … formale opposizione contro il nuovo progetto di costruzione chiedendo, in via preliminare, lo stralcio formale della precedente procedura di licenza edilizia con conseguente riconoscimento delle ripetibili. Gli opponenti hanno inoltre preteso la posa delle modine conformemente al nuovo progetto e l'assegnazione di un nuovo termine per completare l’opposizione. Nell’ottica materiale veniva postulata la reiezione della domanda di costruzione.

3. Tramite decisione del 16 agosto 2004, il Comune di … ha respinto l’opposizione in oggetto rilasciando contestualmente la licenza edilizia sulla base della domanda e dei relativi piani inoltrati il 30 aprile 2004. Secondo l’autorità edilizia comunale, nei confronti del progetto ritirato, il nuovo progetto avrebbe implicato degli arretramenti in misura variabile fra i 15 e i 35 cm, per cui, nell’ottica di tale entità, la richiesta di una nuova posa delle modine sarebbe stata sproporzionata in quanto determinanti ai fini della procedura sarebbero i piani di costruzione mentre le modine dovrebbero servire unicamente a fornire un quadro approssimativo sull’ubicazione e le dimensioni dell’opera. Per quanto concerne le ripetibili in relazione al ritiro della prima domanda di costruzione, l’autorità edilizia ha considerato come, vista la mancanza di una base legale specifica nella normativa comunale, tenor costante prassi, le stesse non verrebbero mai riconosciute. Il progetto approvato sarebbe inoltre conforme alle disposizioni materiali della legge edilizia. 4. a) Tramite ricorso del 7 settembre 2004, … e il … hanno impugnato tempestivamente la decisione davanti al Tribunale amministrativo. In via preliminare i ricorrenti chiedono l'accertamento della necessità formale dello stralcio della procedura avviata dai ricorrenti tramite la prima domanda di costruzione, in seguito ritirata, postulando altresì il riconoscimento di una somma pari ad almeno fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili per detta procedura. Nell'ottica materiale, i ricorrenti chiedono al Tribunale amministrativo un giudizio riformatorio nel senso del rigetto della domanda di licenza edilizia. In via subordinata viene chiesta una decisione cassatoria in virtù dell'annullamento del decreto impugnato e del rinvio degli atti all'istanza convenuta al fine di nuova decisione. b) Secondo i ricorrenti s’imporrebbero sia l'assegnazione delle ripetibili agli opponenti sia una nuova posa delle modine per il secondo progetto. Le modalità d'accesso alla strada di quartiere no. 13, così come previsto dai piani approvati, contrasterebbero con le disposizioni dell'art. 36 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCS) e con quelle dell'art. 17 della relativa

ordinanza (ONC). Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità convenuta, un progetto quale quello contestato implicherebbe la realizzazione di 15 posti auto e non di 13. Di conseguenza, al limite, il contributo sostitutivo dovrebbe essere preteso per ben 6 posteggi. Il comune convenuto avrebbe pure applicato arbitrariamente le prescrizioni sull’altezza dei fabbricati. Inoltre il progetto contestato rispetterebbe solo parzialmente l'altezza minima dei locali posti al pianterreno. Infine sarebbe stato violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti in quanto il comune non avrebbe concesso loro la possibilità di esprimersi sul progetto di realizzazione del rifugio inoltrato a procedura pendente. 5. a) Tramite presa di posizione del 29 settembre 2004, il Comune di … ha proposto di respingere integralmente il ricorso. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la prima domanda di costruzione sarebbe stata formalmente ritirata dai richiedenti tramite scritto del 28 aprile 2004. Con lettera del 5 maggio 2004, il Municipio avrebbe notificato ai ricorrenti il ritiro della domanda edilizia informandoli contestualmente della presentazione di un nuovo progetto. Vista la mancanza delle relative basi legali nella legislazione comunale, tenor costante prassi, non sarebbero mai state assegnate ripetibili nell'ambito delle procedure edilizie in sede di prima istanza. In ogni caso, indipendentemente dalle contestazioni degli opponenti, l'ufficio tecnico comunale avrebbe preso atto della mancata conformità del primo progetto invitando conseguentemente gli istanti a modificare i piani. Per quanto concerne la richiesta di nuova posa delle modine, il comune, rinviando alle prassi e alla letteratura in materia, sostiene come, essendo determinanti i piani, le variazioni minime del progetto, quali quelle in giudizio, non implichino tale necessità. b) Tutte le prescrizioni materiali del diritto edilizio sarebbero rispettate. Durante la fase della seconda pubblicazione, i proprietari del fondo avrebbero infine presentato dei nuovi piani per la realizzazione del rifugio mutando la loro intenzione primaria volta al versamento di un contributo sostitutivo. A prescindere dall’esiguità del cambiamento di mero carattere interno, il comune

precisa come il legale dei ricorrenti abbia consultato gli atti dopo la presentazione del citato complemento godendo quindi della possibilità di visionare pure i piani del rifugio e di prendere quindi coscienza della nuova situazione. Alla luce di tale fattispecie, non sarebbe riscontrabile alcuna lesione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti stessi. 6. Tramite presa di posizione del 27 settembre 2004, … hanno proposto, a loro volta, di respingere il ricorso. Detti convenuti adducono, in sostanza, la medesima fattispecie e gli stessi argomenti presentati dal comune, che saranno ripresi, per quanto utili ai fini del giudizio, nell’ambito dei considerandi in diritto. Considerando in diritto: 1. a) Come risulta dalla fattispecie, i proprietari della particella no. 136, preso atto dell’opposizione pendente e delle contestazioni del tecnico comunale, tramite scritto del 28 aprile 2004, hanno ritirato formalmente la domanda di costruzione del 22 dicembre 2003 e quindi hanno presentato una nuova richiesta, in seguito alla quale il comune ha aperto la procedura edilizia che ha condotto alla licenza oggetto del presente contenzioso. Tramite lettera raccomandata del 5 maggio 2004, il comune ha informato i ricorrenti dell’avvenuto ritiro della prima domanda di costruzione rendendoli altresì edotti della presentazione di una nuova richiesta di licenza edilizia. Dal canto loro, i ricorrenti pretendono che il comune emani un formale decreto di stralcio della pratica divenuta priva d’oggetto, riconoscendo un’equa somma a titolo di ripetibili. b) In effetti, la normativa edilizia comunale, i cui articoli 108-117 reggono la procedura di licenza, non contiene alcuna disposizione riguardante le conseguenze del ritiro di un’opposizione come pure il riconoscimento delle ripetibili. L’art. 117 LE prevede unicamente la possibilità di accollare ai richiedenti i costi connessi alla procedura di rilascio della licenza edilizia, in base ad un regolamento sulle tasse, come pure quella di addebitare agli

opponenti le spese effettive causate da opposizioni manifestamente infondate. D’altro canto, neppure le normative cantonali in materia di pianificazione (LPTC e OPTC) contengono delle disposizioni al riguardo. Alla luce delle normative legali vigenti, appare quindi ineluttabile che al comune convenuto non possa essere imposta l’emanazione di un formale decreto di stralcio della procedura divenuta priva d’oggetto in seguito al ritiro dell’opposizione. Ricade, infatti, nel campo del potere discrezionale dell’autorità amministrativa comunale che, in casu, non è vincolata da alcuna norma procedurale, decidere se emettere o meno un formale decreto di stralcio. Il Tribunale amministrativo è dell’avviso che, optando per la soluzione più pragmatica di notificare, pur con lettera raccomandata, agli opponenti il ritiro della domanda di licenza edilizia, il comune abbia fatto un uso corretto del proprio potere discrezionale nella scelta del metodo di comunicazione stesso. Indubbiamente, il tenore della notifica non lasciava adito a dubbi sulla circostanza per la quale il ritiro della licenza edilizia poneva fine alla procedura pendente senza la necessità di ulteriori disposizioni formali. c) Il cittadino che, nel contesto di una procedura di diritto pubblico, perora con successo le proprie ragioni, gode, in via di principio, del diritto al riconoscimento delle ripetibili, cioè al risarcimento dei costi legali sostenuti, solo qualora la normativa che regge la procedura in questione preveda espressamente detta possibilità. In sostanza, quindi, le ripetibili sono perorabili unicamente in presenza di una base legale nel senso formale che deve essere retta da un atto normativo di portata generale. Nel caso in giudizio, come precedentemente accertato, la normativa edilizia comunale è priva di una simile base legale. In effetti, ai sensi dell'art. 2 LPAC, i principi generali di procedura espressi dagli art. 3 fino a 14 di detta legge sono applicabili anche nella procedura amministrativa davanti alle autorità comunali qualora nel diritto comunale manchino le norme corrispondenti. I principi generali della LPAC, applicabili per analogia a livello comunale, però, non contengono alcuna disposizione relativa al riconoscimento delle ripetibili, che sono invece previste dall'art. 41 LPAC il quale, ai sensi dell'art. 2 LPAC, non può essere incluso nei principi generali e quindi non è applicabile a livello comunale.

Di conseguenza, preso atto della palese carenza di una valida base legale, i ricorrenti non godono del diritto di chiedere l'assegnazione delle ripetibili per quanto concerne la procedura edilizia a livello comunale. 2. Ai sensi dell'art. 109 LE, con l'inoltro della domanda di costruzione devono essere poste le modine per le parti visibili del progetto, così da indicare chiaramente l'ubicazione, l'altezza e la sagoma del fabbricato. L'altezza del pianterreno deve essere contrassegnata sulle modine mentre i punti di confine devono risultare visibili. Nella pratica in giudizio, appare incontestato che i richiedenti, in occasione dell'inoltro del primo progetto, abbiano posato le modine in modo conforme ai disposti dell'art. 109 LE. Contestualmente al ritiro della prima richiesta di licenza edilizia, gli interessati hanno inoltrato un ulteriore progetto leggermente ridimensionato, ottenendo dal comune l'esonero da una nuova posa delle modine in quanto le variazioni planimetriche fra i due progetti erano minime, nell'ordine di ca. 30 cm. A maggior ragione, il comune non ha ritenuto necessario pretendere la posa di nuovi profili poiché, in effetti, le dimensioni dell'edificio erano state ridimensionate. Indubbiamente, la posa dei profili costituisce una componente, con effetto di pubblicità, della procedura di licenza edilizia che persegue lo scopo di esporre a tutti gli interessati le dimensioni dell'edificio previsto e il conseguente impatto dello stesso sull'area circostante. Per ovvi motivi, i profili devono riprendere, nel modo più preciso possibile, le misure riportate sui piani. Secondo la costante prassi e giurisprudenza, la modinatura è ritenuta insufficiente e quindi lesiva della relativa norma del diritto edilizio comunale quando, a causa della sua carenza o imprecisione, rende difficoltosa agli interessati la valutazione accurata dell'impatto della costruzione sui fondi attigui. Di regola, perciò, la modinatura non è soggetta alla matematica precisione delle misure in quanto un simile requisito implicherebbe un onere eccessivo, a maggior ragione tenendo conto che, ai fini del permesso di costruzione e della garanzia dei diritti dei vicini risultano determinanti le misure e le caratteristiche riportate sui piani (cfr. Adelio Scolari, Commentario della Legge edilizia del Canton Ticino, Bellinzona 1996, no. 774, 780).

A mente del Tribunale amministrativo, omettendo di pretendere una nuova posa dei profili, l'autorità comunale non ha assolutamente agito in modo arbitrario bensì, nel corretto esercizio del proprio potere discrezionale, ha ritenuto salvaguardati i diritti dei vicini in virtù dei profili posati in occasione del primo progetto nonché nell'ottica di un leggero ridimensionamento della costruzione. In tale contesto, giova rilevare che pure l'effetto pubblicistico perseguito dalla modinatura appare, per ovvi motivi, salvaguardato. Alla luce della fattispecie, viste le minime variazioni planimetriche, peraltro nel senso di un ridimensionamento, la richiesta di una nuova posa delle modine, tenendo altresì conto che le due procedure si sono susseguite senza interruzione, sarebbe sfociata nell'eccessivo formalismo. 3. In base al piano generale di urbanizzazione traffico, la strada interessata dall'accesso veicolare alla particella no. 136 è ritenuta "strada di quartiere, senza nessun intervento dal lato pianificatorio (allargamenti, marciapiedi ecc.)". Inoltre, secondo il piano generale delle strutture, sui due lati del campo stradale è prevista una linea di strutturazione, con una profondità di 2,5 metri da ambo le parti, il cui sedime deve essere mantenuto libero ed aperto al passaggio pedonale pubblico. Lo scopo della linea di strutturazione è quello di garantire una visibilità sufficiente per accedere con i veicoli alle rispettive particelle. A prescindere dalle affermazioni discordanti delle parti sull'intensità del traffico nella zona interessata, bisogna prendere atto che, nel caso concreto, ci si trova confrontati con l'accesso ad una strada di quartiere, con limitazione di velocità, nel centro abitato. I parametri generali di sicurezza sono fissati in considerazione degli art. 36 cpv. 4 LCS e art. 17 ONC dall'art. 30 cpv. 1 LE, ai sensi del quale l'accesso stradale non deve arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. Tenendo conto della linea di strutturazione e delle caratteristiche della strada di quartiere che, nel luogo interessato, forma un rettilineo garantendo una sufficiente visibilità, secondo questa Corte, il comune convenuto, approvando l'allacciamento veicolare della particella così come previsto dai piani, ha correttamente applicato l'art. 30 cpv. 1 LE, facendo un uso appropriato del proprio potere discrezionale che, nel contesto specifico, risulta pure dalle

maggiori conoscenze delle caratteristiche locali da parte dell'autorità di prima istanza. In effetti, l'art. 30 cpv. 1 cifra 1 LE, impone che le autorimesse con uscita diretta sulla strada comunale osservino una distanza minima di 5,5 metri dal limite esterno del campo stradale o del marciapiede. La norma in questione prevede però che le distanze per le autorimesse munite di sistemi di chiusura automatica con comando a distanza siano regolate ai sensi dell'art. 28 LE che, a sua volta, prevede una distanza di 3 metri dalle strade di quartiere quale quella in giudizio. Preso atto che le autorimesse in questione saranno munite di un sistema di chiusura telecomandato, le stesse devono osservare una distanza di almeno 3 metri dal campo stradale che, in casu, appare rispettata. 4. Ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 e 2 LE, in caso di costruzione di nuovi edifici nonché di trasformazioni o ampliamenti, devono essere realizzati sulla particella interessata dall’intervento oppure nelle immediate vicinanze, su terreno privato, dei posteggi per veicoli a motore. Per quanto concerne l’edilizia residenziale, appare necessario realizzare un posteggio per ogni abitazione avente una superficie utile lorda fino ad 80 m2. Abitazioni con una superficie superiore agli 80 m2 necessitano di 2 posteggi. Per quanto riguarda gli uffici e le costruzioni artigianali, si impone la realizzazione di 1 posteggio per 30 m2 di superficie utile lorda, mentre i locali commerciali implicano 1 posteggio per ogni 15 m2 di superficie del negozio. Nel caso in giudizio, sulla base dei piani approvati, al pianterreno sarà realizzata una superficie destinata a uffici, comprensiva di atrio, per un totale di 98,88 m2, che implica, arrotondando per eccedenza, la realizzazione di 4 posteggi. Nei tre piani destinati a scopo abitativo sono previsti tre appartamenti di 3,5 locali, con una superficie di 92 m2 ciascuno, che richiedono quindi la realizzazione di 2 posteggi per appartamento, per un totale di 6 posteggi. Risultano altresì previsti tre appartamenti di 2,5 locali, con una superficie di 50,9 m2, che richiedono un posto auto per appartamento, per un totale di 3 posteggi. Riassumendo, i costruttori, in applicazione dell’art. 31a LE, sono tenuti alla realizzazione di 13 posteggi come giustamente accertato dal comune.

Ai sensi dell’art. 31b LE, se la realizzazione dei posteggi previsti non è possibile su terreno proprio oppure su terreno di terzi, garantito mediante iscrizione a Registro fondiario, e i posteggi non possono neppure essere messi a disposizione sotto forma di impianto collettivo, per ogni posteggio mancante deve essere versato un contributo sostitutivo di fr. 3’500.--. Nel caso in giudizio, i ricorrenti lamentano l’arbitraria applicazione degli art. 31a e 31b LE da parte del comune che, tramite la licenza edilizia, ha approvato la proposta di realizzazione di 9 posteggi correlata al versamento del contributo sostitutivo per i 4 posti auto mancanti. Secondo i ricorrenti, la surrogazione dei parcheggi tramite un contributo sostitutivo costituirebbe una soluzione di carattere eccezionale, ammessa solo nei casi dove la realizzazione di tutti i posteggi risulterebbe effettivamente impossibile. Il Tribunale amministrativo ritiene che l’obbligo della realizzazione dei posteggi nel caso di sovraedificazione di un fondo corrisponda a una necessità oggettiva di urbanizzazione e che, quindi, tale prescrizione non possa essere semplicemente derogata tramite l’istituto del contributo sostitutivo. D’altro canto, proprio detta possibilità, prevista dall’art. 31b LE, permette all’autorità edilizia locale di tenere conto delle particolarità dei singoli progetti, delle necessità urbanistiche della specifica zona come pure del principio della proporzionalità. Di conseguenza, da un’interpretazione teleologica degli art. 31a e 31b LE si può chiaramente evincere come, se, da un canto, il costruttore non si può sottrarre a proprio piacimento all’obbligo di realizzazione dei posteggi versando il contributo sostitutivo, d’altro canto, l’autorità edilizia gode di un ampio potere discrezionale che le permette di derogare parzialmente all’obbligo di realizzazione dei parcheggi quando detta deroga è imposta da criteri oggettivi. Esaminata la situazione nel suo insieme, questa Corte è giunta alla conclusione di come l’autorità convenuta, applicando gli art. 31a e 31b LE, abbia fatto corretto uso del proprio potere discrezionale senza incorrere nell’arbitrio. Anzitutto, bisogna tenere conto che la deroga in oggetto riguarda solo 4 dei 13 parcheggi previsti. A maggior ragione, la deroga stessa appare giustificata dalla prospettiva della creazione di un’area destinata a parcheggio pubblico a poca distanza dalla particella in giudizio. Inoltre, giova rilevare che, come risulta dai piani, sulla particella in questione è prevista la realizzazione,

in ossequio all’art. 44 LE, di un’area da gioco per bambini, al sicuro dal traffico, che, qualora fosse necessario realizzare ulteriori posteggi, dovrebbe essere ridimensionata o, in ogni caso, non potrebbe più ottemperare ai limiti di sicurezza nei confronti dei bambini e degli anziani. 5. Nel caso in giudizio, in applicazione dell’art. 48 cpv. 3 LE, vista la distanza dal confine dell’edificio, l’altezza massima dello stesso non può superare gli 11 metri. Ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 LE, come altezza dell’edificio vale l’altezza media di tutti gli angoli esterni della costruzione principale calcolata dal terreno esistente fino al punto di intersezione con la linea del tetto o filo superiore parapetto piano. Come espressamente confermato dal comune convenuto e come accertato da questa Corte esaminando le planimetrie e le relative indicazioni, l’altezza dell’edificio misura, partendo dal terreno naturale esistente 10,7 metri, mentre la soletta del tetto piano ha uno spessore di 0,3 metri. Di conseguenza, l’edificio, per quanto sporgente dal terreno naturale, palesa un’altezza complessiva di 11 metri che corrisponde alla misura massima concessa dall’art. 48 cpv. 3 LE. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’altezza dell’edificio deve essere calcolata partendo dal terreno naturale esistente e non dal pavimento del pianterreno o del seminterrato. 6. Secondo l’art. 48 cpv. 1 LE, la zona NN è destinata alle abitazioni nonché alle imprese di servizio e di produzione. Sono ammesse attività artigianali non o poco moleste. In particolare, il pianterreno deve in generale essere riservato per la realizzazione di locali per servizi, negozi (incluso ristoranti e bar). L’altezza minima dei piani prevista in tal caso è di 3,2 metri. Nel caso in giudizio, per quanto concerne il pianterreno dell’edificio, il progetto prevede la realizzazione di un ufficio/esposizione munito di servizi, della misura di 79 m2, di un vano scale, nonché di un garage con 3 posti auto. Secondo i piani, mentre la parte destinata a ufficio/esposizione ha un’altezza di 3,2 metri, il settore destinato ad autorimessa denota un’altezza di 2,6 metri che, secondo i ricorrenti, colliderebbe con i disposti dell’art. 48 cpv. 1 LE. Sia dall’interpretazione grammaticale che da quella teleologica dell’art. 48 cpv. 1 LE, risulta come la destinazione del pianterreno a locali per servizi,

negozi, ristoranti ecc. non costituisca una disposizione dal carattere imperativo, bensì rivesta la portata di una direttiva al fine di creare un quartiere il più possibile omogeneo. La norma in questione prevede, infatti, che il pianterreno debba “in generale” essere destinato agli scopi artigianali elencati. La precisazione “in generale”, inserita nel contesto della norma, relativizza sensibilmente la prescrizione in oggetto e lascia aperta la possibilità all’autorità edilizia di concedere l’uso del pianterreno anche per altri scopi. La frase finale della disposizione, a propria volta, conferma tale possibilità di diversa destinazione, precisando come, solo nel caso della realizzazione di vani destinati alle attività artigianali o commerciali, l’altezza minima dei locali debba essere di 3,2 metri. Dall’interpretazione teleologica della norma risulta quindi che, e contrario, qualora, come possibile, il comune conceda la realizzazione di vani destinati ad uso non artigianale o commerciale, gli stessi non siano vincolati all’altezza minima di 3,2 metri. Nell’ottica delle conclusioni legali di cui sopra, traspare come l’altezza di 2,6 metri concessa per il settore adibito a garage non collida con la disposizione dell’art. 48 cpv. 1 LE. 7. Il primo progetto, in seguito ritirato, non prevedeva la realizzazione del rifugio antiatomico, postulando invece la surrogazione dello stesso tramite il versamento del contributo sostitutivo. Tramite l’opposizione del 4 giugno 2004, gli attuali ricorrenti contestavano la possibilità dell’esonero dalla realizzazione del rifugio con l’argomento che, per una costruzione di tali dimensioni, il rifugio antiatomico, in virtù della sua destinazione, avrebbe, in ogni caso, dovuto essere realizzato. In un primo momento, pure la seconda richiesta di licenza edilizia prevedeva, per quanto concerne il rifugio, il versamento del contributo sostitutivo. Durante la fase di pubblicazione dei piani, gli istanti hanno presentato una variante di progetto che prevedeva la realizzazione effettiva del rifugio, così come espressamente preteso dai ricorrenti nel contesto della loro prima opposizione. Tale variante di progetto è immediatamente stata allegata ai piani, in data 10 maggio 2004. Risulta agli atti che il legale dei ricorrenti abbia consultato i piani, ai quali era stata allegata la variante, in data 17 maggio 2004, godendo così della possibilità di prendere

visione della stessa lungo tempo prima dell’inoltro dell’opposizione avvenuto il 4 giugno 2004. Alla luce di tale fattispecie, la critica relativa alla lesione del diritto di essere sentiti sollevata dai ricorrenti appare completamente infondata. 8. In considerazione dell’esito del ricorso che, ai sensi delle conclusioni giudiziali, deve essere integralmente respinto, le spese procedurali vengono accollate, nella ragione della metà ciascuno, ai ricorrenti i quali, in applicazione della costante prassi, devono altresì rifondere ai convenuti, per quanto patrocinati da un avvocato, un’equa somma a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 270.-totale fr. 3'270.-il cui importo sarà versato, in solido, nella ragione della metà da … e dell’altra metà dal …, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … da una parte e il … dall’altra sono tenuti a versare, in solido, la somma di fr. 750.-- ciascuno (in totale quindi fr. 1500.--) a …, a titolo di ripetibili.

R 2004 85 — Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 12.11.2004 R 2004 85 — Swissrulings