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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 07.04.2006 R 2006 10

7 aprile 2006·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,147 parole·~6 min·6

Riassunto

rettifica di confini | Baurecht

Testo integrale

R 06 10 4a Camera SENTENZA del 7 aprile 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rettifica di confini 1. … è proprietario in zona edilizia di …, sul territorio del Comune di …, della particella no. 605. Il 25 ottobre 2005, il proprietario chiedeva all’autorità comunale - nell’ambito di una procedura di rettifica dei confini in conformità a quanto previsto dalla legislazione in materia di pianificazione - l’assegnazione a favore del suo fondo di 29 m2 dell’adiacente particella no. 606 di … e di … 2. Con decisione 16 dicembre 2005, l’esecutivo comunale respingeva la richiesta. La particella no. 605 veniva ritenuta edificabile in base alle disposizioni comunali applicabili, per cui non si sarebbe giustificata alcuna correzione coatta dei confini. Del resto la stessa richiesta sarebbe già stata respinta in sede di terminazione a conclusione della procedura di bonifica fondiaria e poi ancora in occasione della revisione totale della pianificazione locale. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 18 gennaio 2006, … chiedeva l’assegnazione giudiziale dei 29 m2 di terreno della confinante particella no. 606. Per l’istante, con questa cessione verrebbe migliorata l’edificabilità del suo fondo, mentre i vicini non subirebbero alcun sensibile svantaggio. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … concludeva alla reiezione del ricorso, non essendo nell’evenienza dati i presupposti per procedere ad una rettifica dei confini. Dal canto loro, i proprietari della particella no. 606 rinunciavano a prendere posizione sul ricorso.

Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 10 della legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP), se l’edificazione razionale di un fondo o di un gruppo di fondi è resa difficile o impossibile dallo sfavorevole tracciato dei confini, i proprietari interessati possono esigere, per la correzione dei confini, la collaborazione dei proprietari dei fondi confinanti (cpv. 1). Nell’ambito di una siffatta correzione può essere chiesta la permuta di terreno entro i limiti strettamente necessari e la concessione di un massimo di tre are in quanto con tale provvedimento sia considerevolmente migliorata l’edificabilità e la permuta o la cessione non appaia insopportabile per il proprietario colpito (cpv. 2). I cantoni possono ordinare d’ufficio l’esecuzione di correzioni di confine o delegare tale facoltà ai comuni (cpv. 3). Nei Grigioni, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) del 6 dicembre 2004, entrata in vigore il 1. novembre 2005, per l’avvio e la realizzazione di ricomposizioni particellari e rettifiche di confini è competente la sovrastanza comunale oppure, nella misura in cui la ricomposizione particellare o la rettifica dei confini avvengono in relazione ad una pianificazione delle utilizzazioni cantonale, il dipartimento (cpv. 1). L’avvio di ricomposizioni particellari o le rettifiche di confini avviene d’ufficio o su istanza di privati. Qualora l’autorità competente per l’avvio respinga le richieste dei privati, lo comunica agli istanti tramite una decisione impugnabile (art. 66 cpv. 3 LPTC). Per quanto riguarda i presupposti materiali per procedere a simili interventi, questi sono oggetto dell’art. 65 LPTC e riprendono i concetti già sanciti dalla LCAP. In conformità all’art. 65, infatti, se l’emanazione di piani di utilizzazione o la realizzazione di un ordinamento di utilizzazione stabilito richiedono la rilottizzazione di fondi o la modifica dei confini di particelle, vengono effettuate ricomposizioni particellari o rettifiche dei confini (cpv. 1). Le stesse possono essere attuate come procedimenti autonomi oppure in relazione a una procedura del piano di utilizzazione (cpv. 2).

2. Non è contestato che nel comune convenuto la procedura di revisione della pianificazione locale si sia conclusa con l’approvazione della stessa da parte del Governo cantonale il 4 giugno 2002. Per la zona in questione la pianificazione è pertanto definitiva con l’assegnazione della particella n. 605 alla zona nucleo e ampliamento del nucleo 2. Ne consegue che una rettifica coatta dei confini potrebbe entrare in considerazione solo qualora una simile misura si rendesse indispensabile per poter procedere ad una edificazione razionale del fondo e questa non è, a non averne dubbi, la situazione del caso in parola. 3. Le possibilità edificatorie della particella no. 605 erano già state oggetto di studio nel 2002. Giusta la relazione 28 agosto 2002 dello studio d’architettura incaricato di approfondire la questione, nel rispetto dell’ordinamento legale comunale venivano indicate le possibilità edificatorie del fondo sia per quanto riguardava una nuova costruzione, con la creazione di una superficie utile lorda (SUL) di 178 m2, che un ampliamento dell’attuale stabile, con il conseguimento di una SUL di 143 m2. Sulla scorta di tali dati, già nel 2002 il pianificatore incaricato della revisione della pianificazione locale ribadiva all’attenzione dell’autorità edilizia che “da questo esame risulta in modo chiaro che la particella può essere sfruttata in modo parsimonioso senza rettifica dei confini” (relazione del 2 settembre 2002). Ne consegue che una rettifica dei confini è in queste circostanze esclusa, tanto più che a motivo della propria richiesta l’istante non è del resto in grado di addurre alcuna argomentazione oggettiva, ma si limita a mettere in dubbio l’operato e le qualifiche dei collaboratori comunali, in modo del resto del tutto gratuito e riprovevole. Vada infine in questa sede ricordato che una rettifica dei confini avviene di solito con una modifica del tracciato non solo a favore dell’uno o dell’altro fondo, ma propriamente per quanto possibile a beneficio di tutti i fondi coinvolti. In questo senso, le richieste dell’istante volte ad ottenere la semplice assegnazione di una parte del fondo vicino sfiorano la temerarietà. 4. Il ricorrente ha in realtà già perorato l’assegnazione dei 29 m2 in parola in più occasioni. Nell’ambito della procedura di bonifica fondiaria, l’istante contestava la nuova assegnazione chiedendo propriamente anche

l’attribuzione dell’angolo della particella contigua no. 606. Questo malgrado con un diritto dal vecchio possesso di 296 m2 gli siano stati assegnati 399 m2, corrispondenti ad una maggior assegnazione di quasi il 35% (DTA 86/97, confermata dal TF nella sentenza 1P.369.1997). In tale occasione si erano già propriamente vagliate e migliorate le possibilità edificatorie della particella no. 605, altrimenti nulla avrebbe potuto giustificare una maggior assegnazione di tale entità in zona edilizia. In seguito, il ricorrente ha poi continuato a perorare essenzialmente la stessa causa anche nell’ambito della procedura di revisione della pianificazione e di terminazione (STA R 04 89). E’ in tali condizioni lecito chiedersi se la questione dell’assegnazione del pezzo di terreno del fondo contiguo non sia già da tempo cresciuta in giudicato e pertanto non più sindacabile. Nell’evenienza, per quanto esposto in precedenza, la questione può comunque rimanere aperta, essendo il ricorso manifestamente infondato. 5. In conclusione il ricorso è respinto e le spese occasionate dal presente procedimento seguono la soccombenza (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 108.-totale fr. 2'108.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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