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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 25.01.2005 R 2004 73

25 gennaio 2005·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,203 parole·~21 min·3

Riassunto

revisione pianificazione locale | Planung

Testo integrale

R 04 73 4a Camera SENTENZA del 25 gennaio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente revisione pianificazione locale 1. … e … sono proprietari, in località … sul territorio del Comune di …, della particella no. 1313. L’appezzamento, che conta 7'717 m2 di superficie, è inserito a cuneo tra la strada cantonale lungo il confine est e una strada di accesso lungo il lato nord-ovest. Ai margini della strada d’accesso sono situate tre distinte zone nucleo che partendo da quella relativa all’Albergo … contano grosso modo 1'200, 900 e 3'000 m2 di superficie e sono separate tra di loro dalla zona bosco. Lungo il lato sud, il fondo confina per circa tre quarti con la zona di ampliamento del nucleo e per il rimanente tratto con dell’altro territorio comunale. Di rimpetto alla particella in oggetto, oltre la strada cantonale, si estende un’ampia zona agricola. Nell’ambito della precedente revisione della pianificazione, il fondo era stato inserito in zona agricola. Nel gravame proposto dinnanzi al Governo cantonale, i due comproprietari chiedevano l’assegnazione della particella alla zona edilizia. Il 17 giugno 1991, il Governo accoglieva parzialmente il ricorso e assegnava il fondo all’altro territorio comunale. Per l’autorità chiamata a statuire su gravame, il fondo in parola sarebbe stato assegnato alla zona agricola non per dei motivi di carattere agricolo, ma per porre un freno all’incontrollata costruzione di residenze secondarie in zona. Per questo, nell’attesa che la legislazione comunale potesse dotarsi di un ordinamento concernente una quota minima di residenze primarie del 50%, il Governo riteneva più consono assegnare il fondo all’altro territorio comunale, anziché alla zona agricola. 2. In seguito, il Comune di … dava avvio ad una revisione totale della pianificazione locale. Il 29 giugno 2001, ai proprietari della particella no. 1313

veniva fatta la proposta di inserire il fondo in zona edilizia a condizione che metà della superficie venisse venduta al comune a fr./m2 50.- per i bisogni della popolazione residente. L’altra metà sarebbe invece stata inserita in zona edilizia e lasciata alla libera disposizione dei proprietari. Agli stessi veniva pure spiegato come il comune avesse a disposizione sufficiente terreno in zona edificabile e che un ulteriore inserimento avrebbe potuto aver luogo solo alla precitata condizione di favore nei confronti della popolazione residente. La proposta non veniva però accettata dagli interessati. Per poter mettere a disposizione della popolazione locale del terreno edilizio a prezzi modici, l’esecutivo comunale proponeva allora ai cittadini di inserire in zona edilizia le due particelle ni. 1052 e 1053 (2'400 m2), situate in zona … e di proprietà del comune patriziale. Il nuovo piano delle zone, che prevedeva l’assegnazione dalla particella no. 1313 alla zona agricola e delle particelle ni. 1052 e 1053 alla zona ampliamento nucleo 2 veniva approvato dal Sovrano comunale il 23/30 gennaio 2003. 3. Contro l’assegnazione della loro particella alla zona agricola, … e … interponevano gravame davanti al Governo cantonale, chiedendo che il loro fondo venisse assegnato alla zona ampliamento del nucleo 3. Con decisione 15 giugno 2004, il Governo respingeva il gravame a approvava, a determinate condizioni non rilevanti per la presente fattispecie, la pianificazione locale. Per l’esecutivo cantonale non sussisterebbe alcun bisogno di includere la particella no. 1313 in zona edilizia, disponendo il comune in oggetto di sufficienti riserve per i prossimi 15 anni e non potendo il fondo essere considerato come uno spazio intermedio in una zona ampiamente edificata. L’assegnazione alla zona edilizia delle particelle ni. 1052 e 1053 rientrerebbe nell’apprezzamento lasciato ai comuni in materia e sarebbe giustificata da motivi oggettivi e pertinenti (zona più adatta alla residenza in quanto lontana dall’asse stradale principale, iniziale insediamento della zona), pur essendo i due fondi ubicati in una zona più periferica. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 13 luglio 2004, i due comproprietari della particella no. 1313 ribadivano il richiesto annullamento della decisione impugnata e chiedevano che al comune venisse

fatto ordine di includere la loro proprietà nella zona ampliamento del nucleo 3. Formalmente, gli istanti adducono un diniego di giustizia, non essendo stato presente alcun Consigliere di Stato al sopralluogo indetto dal dipartimento incaricato di istruire la causa, e una ripetuta violazione del diritto di audizione, non avendo ottenuto in edizione tutti gli atti richiesti e non essendo la decisione impugnata sufficientemente motivata. Materialmente, i ricorrenti ritengono che la non assegnazione alla zona edilizia della loro particella sia avvenuta per dei meri motivi opportunistici e quindi arbitrari. Se infatti i ricorrenti avessero accettato di mercanteggiare con l’autorità comunale l’inserimento sarebbe stato cosa fatta. Per gli istanti, non sarebbe certamente difendibile un azzonamento basato sul criterio della messa a disposizione di terreno gratuito per i bisogni della popolazione indigena, giacché un simile fabbisogno esisterebbe ovunque. Per il resto, trattandosi di una frazione sviluppatasi lungo la strada cantonale, l’inclusione della particella nella zona edilizia non avrebbe che confermato il carattere edilizio locale. Nello scritto completivo del 12 agosto 2004, i ricorrenti reputavano infine che con l’inclusione dell’antistante particella no. 1258 nella zona parcheggi, la completa edificabilità della zona circostante la loro proprietà fossa definitivamente confermata. 5. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione integrale del ricorso. Le censure formali sollevate dai ricorrenti sarebbero infondate giacché i membri del Governo non sarebbero tenuti a presenziare personalmente ai sopralluoghi in vertenze di loro competenza, l’edizione dei piani non sarebbe mai stata richiesta all’autorità comunale e la motivazione contenuta nel decreto impugnato sarebbe indubbiamente sufficiente per permettere agli istanti di avvalersi dei rimedi giuridici a loro disposizione. Ma anche materialmente le pretese ricorsuali sarebbero infondate. In primo luogo non sussisterebbe alcun diritto all’assegnazione alla zona edilizia di una particella che neppure precedentemente sarebbe stata inserita in zona di fabbrica e questo diritto non sarebbe neppure deducibile dai precedenti giuridici dell’azzonamento in oggetto. Il fatto che il comune abbia proposto ai ricorrenti un’assegnazione alla zona edilizia del fondo a determinate condizioni, non conferirebbe agli istanti, dopo la mancata accettazione della

proposta, alcun diritto. La proposta comproverebbe solo l’idoneità del fondo ad essere assegnato alla zona edilizia, come del resto sarebbero parimenti idonei allo scopo le due particelle poi effettivamente incluse nell’area edificabile e situate in zona ... Il fondo non potrebbe neppure essere qualificato come uno spazio intermedio nell’ambito di una zona densamente edificata, non essendo circoscritto da zone edificate e contando una superficie già troppo estesa per una simile definizione. Essendo però ambedue le aree in oggetto (particella no. 1313 e particelle ni. 1052 e 1053) idonee all’inserimento in zona edilizia, sarebbe rimasto all’apprezzamento dell’autorità comunale optare per l’una o l’altra soluzione. 6. Anche il Governo del Cantone di Grigioni chiedeva la reiezione del ricorso, richiamando per le questioni materiali le argomentazioni esposte nel decreto impugnato. Quanto alle censure formali, queste venivano decisamente respinte in quanto prive di fondamento. 7. In data 24 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... In detta sede ognuna delle parti al procedimento aveva modo di esporre ancora una volta il proprio punto di vista. Su quanto visto e sentito in sede di sopralluogo si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. a) E’ materialmente controversa la conformità alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) della non assegnazione alla zona edilizia della particella no. 1313. Previamente però, gli istanti sollevano diverse censure formali. b) Secondo la costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentiti sono determinati in primo luogo dalla normativa cantonale. Solo quando le disposizioni cantonali sono insufficienti, o assenti, tornano applicabili i principi che la prassi ha dedotto dall’art. 4 della vecchia

Costituzione federale (vCF; DTF 126 I 15 cons. 2a). Del resto, il diritto di essere sentiti quale garanzia procedurale generale è ora espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). c) I ricorrenti si considerano vittima di un diniego di giustizia, giacché al sopralluogo indetto nell’ambito del gravame dinnanzi al Governo non avrebbe personalmente presenziato alcun Consigliere di Stato. La censura non merita protezione. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare (DTF 110 Ia 82 cons. 5c e 109 Ia 2 cons. 2), il diritto di audizione non viene violato se nell’ambito di una procedura ricorsuale davanti all’esecutivo cantonale, nella delegazione incaricata del sopralluogo non è presente personalmente un membro di questa autorità. Nel caso concreto non sussistono poi motivi per dubitare della carente informazione dell’organo incaricato di statuire sul gravame. Infatti, per il dipartimento incaricato dell’istruttoria (DIV) erano presenti al sopralluogo due giuristi del segretariato del dipartimento e un pianificatore dell’ufficio di pianificazione con la praticante. Oltre al protocollo del sopralluogo poi, il Governo aveva a disposizione per la presa della propria decisione delle viste aeree dei luoghi ed il piano delle zone contestato. Era pertanto in queste condizioni indubbiamente possibile all’autorità farsi un quadro chiaro della concreta situazione sul posto e decidere di conseguenza. d) Anche la censura sul preteso rifiuto di poter visionare gli atti non merita conferma. Alla richiesta formulata dai ricorrenti di poter ottenere tutti gli atti in visione, seguiva la trasmissione del protocollo del sopralluogo 28 ottobre 2003 e i richiedenti venivano resi attenti che una trasmissione del piano delle zone non era possibile, avendo il Governo a disposizione un solo esemplare dell’originale. In seguito all’ulteriore sollecitazione del 5 luglio 2004, ai

ricorrenti venivano trasmessi il 12 luglio 2004 la fotocopia a colori del piano delle zone e le riprese aeree dei siti. Grazie alla possibilità di introdurre le proprie allegazioni completive anche in seguito, il diritto di visionare gli atti degli istanti è stato pertanto salvaguardato. Vada comunque precisato che, pur ammettendo la prassi di questo Giudice (PTA 2003 no. 38) l’esistenza di un diritto a richiedere l’edizione di fotocopie degli atti fatte tramite la fotocopiatrice dell’amministrazione per quanto questo non crei un sovraccarico di lavoro troppo ingente, il diritto di prendere visione degli atti è in principio garantito presso la sede dell’autorità. In questo senso, pretendere la trasmissione di piani che necessariamente vanno fatti a colori sembra esonerare dai diritti deducibili dal diritto di audizione, tanto più che su richiesta i ricorrenti avrebbero potuto consultare i piani anche presso il comune interessato. Sulla contestata completezza dell’incarto vada ai ricorrenti ricordato che non esiste alcun diritto a prendere visione - per quanto esista del protocollo delle sedute del Governo. Il resoconto di quanto deciso si traduce nelle considerazioni della decisione o del decreto, senza che gli interessati possano pretendere di aver accesso al risultato delle deliberazioni interne dell’organo collegiale, che solitamente sono solo orali. e) In principio, l’esigenza di una motivazione è rispettata non appena gli interessati possono, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a loro noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l’autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 127 I 84, cons. 3 non pubblicato; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l’insieme dei motivi deve permettere all’interessato di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all’istanza superiore (DTF 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). Per l’istante, non essendosi a sufficienza soffermato sull’atteggiamento contraddittorio del comune e avendo ignorato i precedenti giuridici del caso, il Governo avrebbe violato il diritto dei ricorrenti ad una sufficiente motivazione. La censura è infondata. Contrariamente a quanto

preteso nel ricorso, il Governo ha discusso e vagliato l’atteggiamento assunto dall’autorità comunale e in particolare la proposta che era stata fatta agli istanti (vedi considerando 6 in fine del decreto impugnato), tanto è vero che le qualità per essere inserite in zona edilizia venivano riconosciute sia alle proprietà ni. 1052 e 1053 che al fondo degli istanti. Per il resto, la poca rilevanza del fatto che nel 1991 la particella fosse stata assegnata all’altro territorio comunale per la sua attuale inclusione in zona edilizia e la mancanza di un diritto all’azzonamento sono stati ampiamente discussi nel decreto impugnato. Ne consegue che la decisione impugnata offre formalmente agli interessati una motivazione sufficiente. 2. a) Materialmente, i ricorrenti considerano di avere un diritto all’inclusione della particella no. 1313 in zona edilizia sia per i precedenti giuridici della vertenza sia per essere stati contattati dall’autorità comunale a questo fine. b) I precedenti giuridici della presente vertenza non sono suscettibili di modificare le sorti del giudizio per i motivi che seguono. Come si è potuto stabilire in sede di sopralluogo, la particella no. 1313 era stata acquistata dai predecessori degli attuali ricorrenti nel 1962. Il fondo, situato prima dell’attuale revisione totale della pianificazione sull’altro territorio comunale, non è mai stato in zona edilizia. Per questo trattasi in ogni caso al massimo di una non assegnazione alla zona edilizia e non di una esclusione dalla stessa. Nell’ambito della revisione parziale della pianificazione del 1991 da parte dell’autorità comunale era previsto un inserimento della particella in zona edilizia, ma il Sovrano comunale rigettava la proposta nell’intento di porre un freno all’incontrollata costruzione di grossi complessi con appartamenti per turisti. In sede assembleare veniva ventilata la possibilità di una eventuale inclusione del fondo in zona edilizia, qualora fosse stata garantita una quota di abitazioni primarie del 50%. In sede di gravame davanti al Governo, quest’argomentazione era stata decisiva per l’assegnazione del fondo all’altro territorio comunale e non alla zona agricola (decreto governativo del 15/17 luglio 1991 cons. 2e). Da questo precedente giuridico, ai ricorrenti doveva essere chiaro che all’inclusione del loro fondo in zona edilizia si opponevano propriamente delle considerazioni legate alla necessità di soddisfare anche i

bisogni della popolazione locale e non solo dei non residenti (quota del 50% a favore della popolazione residente). c) Tenendo in considerazione i precedenti della revisione parziale della pianificazione degli inizi anni ‘90, il comune contattava dieci anni dopo i proprietari della particella no. 1313 e proponeva loro un accordo atto a favorire la messa a disposizione - per la popolazione residente - di terreno edificabile a prezzi modici. Per questo ai due istanti veniva proposta l’assegnazione alla zona edilizia di tutto il loro fondo a condizione che ne cedessero la metà al comune ad un prezzo di favore. Come ripetutamente ribadito anche in sede di sopralluogo, i ricorrenti considerano questo agire ricattatorio e decisamente criticabile e reputano che il fondo non sia stato assegnato alla zona edilizia unicamente perché essi non avrebbero acconsentito alla proposta. La tesi cade a lato. Il fabbisogno di terreno edilizio in zona per i prossimi 15 anni, giusta quanto previsto all’art. 15 lett. b LPT, varia tra i 5 ed i 6.5 ha. Attualmente, il comune dispone però già di riserve per 7.5 ha. Ne consegue che per il fabbisogno prevedibile per i prossimi 15 anni non si giustifica alcun ampliamento della zona edilizia. Sotto questo aspetto la particella dei ricorrenti non aveva alcun motivo di essere assegnata alla zona edilizia. Se sono state intavolate delle trattative con i proprietari della particella no. 1313 era propriamente per trovare una soluzione all’incipiente richiesta di terreni a prezzi abbordabili per i residenti, pretesa del resto legittima e non certo estranea agli scopi che è tenuta a perseguire la pianificazione. d) Gli istanti contestano l’esistenza di una sufficiente base legale per creare dei regimi favorevoli agli indigeni e che esista effettivamente un fabbisogno in questo senso. Nei propri allegati ricorsuali il comune ha saputo dimostrare l’interesse di ben tre nuove famiglie locali a voler risiedere sul territorio della frazione in oggetto. Tenuto conto di una popolazione indigena per … e … di poco superiore alle 500 unità, il fabbisogno della popolazione locale per risiedere sul territorio della frazione è con ciò decisamente comprovato. La problematica legata alle residenze secondarie riveste una grande importanza per la politica sociale dei comuni di montagna ed a forte affluenza turistica. L’incontrollato incremento di residenze secondarie porta infatti ad un uso poco

parsimonioso del suolo ed al lievitare dei prezzi degli immobili in funzione dell’accresciuta domanda. Per questo la popolazione locale viene a volte confrontata con l’impossibilità di acquistare terreni a prezzi modici, è tenuta a vivere nei luoghi meno ambiti sul territorio comunale o a doversi cercare una residenza altrove. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le misure volte a combattere la penuria di abitazioni per la popolazione residente sono d’interesse pubblico e costituzionali (DTF 117 Ia 141, 116 Ia 207 e 112 Ia 65). Nell’evenienza, la situazione dell’…, dove i prezzi dei terreni risultano molte volte proibitivi per la popolazione locale, è notoria. Per questo nella regione vengono emanate un po’ ovunque disposizioni sulle quote per le residenze primarie (…, ..., … ecc.). Lo scopo che vogliono raggiungere queste normative, che è indubbiamente di interesse pubblico per un comune (RDAT II-1995 no. 31), può però essere preso in considerazione già a livello pianificatorio, come ha fatto il comune in oggetto. Considerato che uno dei principali obiettivi perseguiti dalla pianificazione territoriale è quello di conseguire un uso parsimonioso del suolo (art. 1 e 3 LPT), gli accenti che l’autorità comune ha posto nell’elaborazione del piano delle zone non danno in quest’ottica adito ad alcuna critica, ma concretizzano propriamente gli scopi della LPT. 3. a) Resta da stabilire se l’assegnazione alla zona edilizia si imponeva per altri motivi. Giusta l’art. 15 LPT, le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione che sono già edificati in larga misura (lett. a) o che prevedibilmente saranno necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Come è già stato esposto nel considerando 2c che precede la necessità di un azzonamento ai sensi della lettera b dell’art. 15 LPT non è data. Resta pertanto da analizzare se le condizioni della lettera a siano o meno soddisfatte. Sono idonei all’edificazione i terreni rispondenti alle esigenze richieste dall’uso previsto. Si tratta da un lato della situazione di fatto, ossia delle condizioni naturali quali la topografia, l’esposizione e il clima e, dall’altro, degli scopi e principi della pianificazione territoriale. Per terreni già edificati in larga misura la prassi intende i gruppi di case effettivamente abitate e utilizzate, in principio a scopo non agricolo, e che l’insieme abbia le caratteristiche di un insediamento abitato compatto. La nozione di terreni già

edificati in larga misura deve essere intesa in un senso restrittivo. Per essere considerato un terreno già edificato in larga misura il fondo deve trovarsi nel bel mezzo dell’area edificata (spazio intermedio) o nelle adiacenze della stessa, deve essere già urbanizzato, la sua superficie deve essere di limitate dimensioni e far parte dell’insediamento abitato (DTF 122 II 462 cons. 6a e riferimenti). b) Come il sopralluogo ha permesso di stabilire ancora più chiaramente, il fondo non può essere considerato come uno spazio intermedio già in considerazione dell’entità della sua superficie rispetto agli insediamenti vicini. I tre nuclei abitativi che sovrastano la strada d’accesso lungo il lato nord-ovest oltre a non formare alcun insediamento compatto, sono di dimensioni tanto inferiori alla particella in oggetto che questa assume un carattere proprio (DTF 121 II 417 cons. 5a) ed è escluso che possa essere ritenuta in un tale contesto uno spazio intermedio. Due di questi tre nuclei, separati tra di loro dalla zona bosco, sono poi edificati tra gli alberi, i quali nascondono in gran parte gli edifici alla vista, e gli stabili vengono a trovarsi in posizione sopraelevata rispetto al fondo in discussione. L’impressione che si ottiene stando sulla particella no. 1313 non è quella di trovarsi in una zona già ampiamente edificata, ma propriamente quella contraria. Sull’altro lato della strada cantonale, la morfologia del terreno è pianeggiante e caratterizzata da vasti spazi non edificati. La particella no. 1258, adiacente alla cantonale, non verrà munita di costruzioni di soprastruttura, visto che si trova nella zona per parcheggi sotterranei, per cui lo spazio aperto antistante la particella no. 1313 resterà tale anche dopo la revisione totale della pianificazione. Per il resto quest’area antistante la particella si situa in zona agricola. In queste condizioni, il fondo dei ricorrenti non può essere considerato inserito in una zona edificata in larga misura e essere qualificato come uno spazio intermedio (vedi per una fattispecie alquanto simile la STA 712/97). 4. a) La scelta operata a favore delle particelle ni. 1052 e 1053 sfugge alle censure di ricorso anche in considerazione della cognizione di cui gode questo Giudice nell’ambito della presente vertenza. Nei Grigioni infatti, il Governo non agisce solo in qualità di autorità di approvazione in materia di pianificazione,

ma funge anche da autorità di gravame con pieno potere cognitivo (cfr. art. 37a cpv. 2 LPTC). Il Tribunale amministrativo – statuendo su di una decisione di gravame a questi deferita – agisce come una seconda istanza cantonale la cui cognizione è quella sancita all’art. 53 LTA (PTA 1999 no. 44 e 1996 no. 42, DTA 640/96 e per la conformità di tale cognizione all’art. 6 cifra 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo cfr. Herzog, Art. 6 EMRK und die kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 368 e riferimenti, DTF 119 Ia 95 cons. 5, 117 Ia 501 cons. 2c-f e 115 Ia 190 cons. 4). Il potere d’esame del Tribunale amministrativo si limita allora ad un controllo di diritto, ossia a giudicare se l’autorità ha fatto un uso eccessivo o illecito del proprio potere discrezionale (cfr. Herzog, o.c., pag. 370). Poiché nei Grigioni la pianificazione locale è di competenza dei comuni (vedi art. 10 cpv. 1 LPT in concomitanza con l’art. 4 cpv. 1 LPTC), questi godono di una certa libertà di apprezzamento nel disciplinare l’utilizzazione del territorio comunale e al Tribunale amministrativo non è concesso sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità comunale. La prova che l’autorità abbia adottato una soluzione opportuna basta per confermare la decisione, anche se l’autorità di ricorso, tra le varie soluzioni possibili nel caso concreto, avrebbe nella stessa situazione operato una scelta diversa. D’altro canto, una correzione in questa sede è possibile, non solo se la soluzione adottata è insostenibile, bensì anche quando gli interessi supracomunali della pianificazione lascino apparire la scelta operata come poco opportuna o gli scopi e i principi della pianificazione non siano stati debitamente presi in considerazione o vengano addirittura contraddetti. b) Nel caso che ci occupa nulla di questo può essere detto. Le due particelle ni. 1052 e 1053 che sono state inserite nella zona edificabile possono godere delle necessarie opere viarie a cui fanno capo i fondi inseriti nel piano di quartiere ... La neo creata zona ampliamento nucleo 2 congiunge le due zone nucleo esistenti lungo lo stesso lato della strada e viene a formare una zona edilizia compatta anche con la zona nucleo di rimpetto alla strada d’accesso. Come è poi stato esposto ancora in sede di sopralluogo, gli insediamenti della frazione sono inizialmente nati in questa zona e rispetto alla posizione adiacente alla strada cantonale che caratterizza la particella no. 1313,

l’ubicazione di questi due fondi si presta ancora meglio all’edificazione di case d’abitazione, non essendo la zona a contatto con importanti sorgenti di inquinamento fonico e ambientale. L’affermazione stando alla quale sul territorio della frazione l’edificazione segue in principio la linea della strada cantonale, come sostenuto dai ricorrenti, non permette di concludere all’arbitrarietà della scelta operata. Lungo la strada cantonale - ed in particolare in prossimità della particella no. 1313 - il carattere dell’insediamento non è continuo e come la particella dei ricorrenti si potevano prestare all’inclusione anche altri fondi con le stesse o analoghe caratteristiche. Per questo Giudice non esistono in queste circostanze motivi plausibili per interferire nelle scelte operate dall’autorità comunale. Sia la particella dei ricorrenti che i fondi ni. 1052 e 1053 erano in termini pianificatori atti ad essere assegnati alla zona edilizia. Dopo il rifiuto opposto dai ricorrenti alla proposta loro fatta dall’autorità comunale era però evidente che solo le due particelle ni. 1052 e 1053 si conformavano agli specifici fabbisogni locali, per cui l’assegnazione alla zona edilizia è avvenuta a favore di quest’ultime. 5. In conclusione, la non assegnazione alla zona edilizia della particella dei ricorrenti merita in questa sede protezione e il ricorso deve essere respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente, la quale è pure tenuta a rifondere al comune convenuto, avvalsosi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 5'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 288.-totale fr. 5'288.-il cui importo sarà versato da … e … responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … e … versano complessivamente al Comune di … fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

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