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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 12.11.2004 R 2004 29

12 novembre 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,291 parole·~21 min·3

Riassunto

domanda di costruzione (EFZ) | Bauen ausserhalb der Bauzonen

Testo integrale

R 04 29 4a Camera SENTENZA del 12 novembre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione (EFZ) 1. … è proprietario della particella no. 2004 sita in località “…” sul territorio del Comune di …, ubicata, dal punto di vista pianificatorio, parzialmente in zona edilizia (zona residenziale 2, R2) e parzialmente in zona forestale. Tutta la particella risulta compresa nel perimetro della zona di protezione del paesaggio. Il fondo in questione è caratterizzato da una forte pendenza. Durante il 2002, senza essere in possesso di una regolare licenza edilizia, il proprietario ha iniziato la realizzazione di una pista sterrata sulla particella che, partendo da una strada comunale che confina lungo tutto il lato sud-est del fondo, in particolare partendo dal punto in cui tale strada da pubblica diventa privata, si snoda fin sulla parte alta del terreno. L’imbocco della strada a valle è caratterizzato, lungo una ventina di metri, da un muro di sostegno ciclopico. La pista è stata realizzata tramite scavi e riporti di terreno, minando altresì dei massi e abbattendo piante e arbusti lungo il tracciato. La strada, con il fondo in terra battuta ed una carreggiata di ca. 3 metri, risulta attualmente avere una lunghezza complessiva di 93 metri ed una pendenza di ca. il 10%. 2. In seguito ad un rapporto della polizia comunale del 15 gennaio 2003, il Municipio di …, il 16 gennaio 2003, ha decretato il fermo dei lavori. Tramite scritto del 6 marzo 2003, il municipio ha comunicato al proprietario l’impossibilità dell’approvazione della relativa domanda di licenza presentata durante il mese di dicembre 2002 in quanto la presunta pista provvisoria di cantiere si sarebbe, in gran parte, snodata fuori dalla zona edificabile. L’autorità edilizia ha quindi invitato l’interessato a modificare il progetto,

limitando lo stesso alle opere previste in zona edificabile, specificatamente alla formazione del nuovo accesso per la particella no. 2004 e alla costruzione del muro di sostegno. Con decisione del 10 marzo 2003, notificata il 14 marzo seguente, l’autorità edilizia ha approvato il progetto di … per quanto concerne gli interventi in zona edificabile, invitando contestualmente il proprietario a presentare, entro breve tempo, una domanda a posteriori per le opere realizzate fuori dalla zona edificabile, nonché confermando, in relazione alle stesse, il fermo dei lavori decretato il 16 gennaio 2003, sia in merito ad ulteriori interventi che al riguardo dell’utilizzo veicolare della pista. In seguito ad un rapporto della polizia comunale e all’intervento dell’Ufficio cantonale di pianificazione, sollecitato dai confinanti, tramite decreto del 22 aprile 2003, il municipio ha nuovamente comminato al proprietario l’immediata sospensione dei lavori per quanto concerne la parte di muro di sostegno realizzata in zona forestale. Sollecitato dal comune, …, in data 13 maggio 2003, ha presentato una domanda di costruzione in via di sanatoria volta ad ottenere l’approvazione della pista carreggiabile realizzata fuori dalla zona edilizia. In occasione della procedura di pubblicazione della richiesta edilizia, i vicini … e …, il 25 giugno 2003, hanno inoltrato opposizione contro il progetto della strada chiedendo che l’autorizzazione a posteriori fosse negata. In seguito ad un sopralluogo tenuto il 20 maggio 2003, il comune ha trasmesso l’incarto al Dipartimento dell’interno e dell’economia pubblica dei Grigioni (DIEP) al fine di giudizio, senza formulare, da parte sua, alcun preavviso. 3. Con decisione del 1. aprile 2004, il DIEP ha negato l’approvazione al progetto di costruzione in giudizio sollecitando contestualmente il comune a far ripristinare celermente lo stato di legalità ai sensi dell’art. 60 della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Circoscrivendo l’esame della pratica edilizia alle opere ubicate fuori dalla zona edificabile, cioè in zona forestale e di protezione del paesaggio, il DIEP ha accertato come la pista in questione non potesse essere ritenuta conforme alla zona di utilizzazione ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Pure i requisiti dell’ubicazione vincolata, ai sensi dell’art. 24 LPT,

sarebbero stati misconosciuti in applicazione della relativa prassi che imporrebbe la valutazione della necessità in virtù di criteri severi e soggettivi. In tale contesto, il DIEP ha evidenziato l’inammissibilità dell’urbanizzazione di un fondo edificabile realizzando il necessario allacciamento su un terreno, dal punto di vista urbanistico, ubicato fuori dalla zona edilizia. Secondo l’autorità cantonale, la pista avrebbe potuto tecnicamente essere realizzata completamente sul settore di terreno dal carattere edificabile per cui, ai fini del giudizio, il presunto intento del proprietario, volto al massimo sfruttamento edilizio del proprio terreno, non avrebbe rivestito alcuna rilevanza giuridica. In tale contesto, il DIEP ha espresso i propri dubbi sul carattere provvisorio dell’opera, giungendo però alla conclusione che, anche in una simile evenienza, la stessa non avrebbe potuto essere approvata. 4. Tramite ricorso del 19 aprile 2004, … ha impugnato tempestivamente la decisione negativa del DIEP davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo l'annullamento della stessa e la conseguente approvazione a posteriori del progetto di costruzione così come presentato. Precisando il carattere provvisorio della pista di cantiere, realizzata onde poter raggiungere con un veicolo a motore la parte superiore della particella al fine di eseguire dei lavori di sistemazione e di accedere più comodamente alla propria abitazione, il ricorrente contesta le conclusioni del DIEP in relazione alla presunta urbanizzazione del fondo usufruendo della parte agricola dello stesso. Il ricorrente ammette esplicitamente di aver commesso un'infrazione alla normativa edilizia di carattere formale, ma ritiene che esistano i presupposti per il rilascio della licenza a titolo di ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 LPT. Nel caso concreto, la configurazione del terreno stesso imporrebbe lo sconfinamento del tracciato della pista di cantiere nella zona forestale. Inoltre, non sussisterebbero interessi preponderanti contrari, sia in virtù della durata limitata nel tempo della licenza edilizia che in considerazione dell'esiguità dell'intervento previsto fuori dalla zona edificabile che non avrebbe ripercussioni né sulla particella stessa né sulla superficie boschiva. Una volta realizzata la strada prevista dal piano viario comunale, la pista provvisoria

verrebbe soppressa con conseguente risistemazione del terreno. Nel merito, il ricorrente precisa che pure la strada comunale prevista si snoderebbe nella zona interessata dalla pista di cantiere, dimostrando così la carenza di interessi preponderanti contrari nel contesto di una zona che non sarebbe caratterizzata da alcuna particolare bellezza paesaggistica. In via abbondanziale, il ricorrente aggiunge infine che, anche nell'ipotesi dell'accertamento di un'infrazione di carattere materiale, l'ordine di ripristino, decretato tramite la decisione impugnata, sarebbe arbitrario in quanto in contrasto con il principio della proporzionalità. In tale contesto, una misura conforme al principio della proporzionalità potrebbe consistere nel rilascio di una licenza edilizia per un'opera limitata nel tempo da eliminare in seguito alla realizzazione della strada comunale. 5. a) Nella propria presa di posizione, il DIEP ha proposto di respingere il ricorso ribadendo la mancata esistenza delle premesse per la concessione di una licenza a posteriori, a titolo di ubicazione vincolata, ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT. Rinviando alla motivazione della propria decisione, il DIEP precisa come l'allacciamento di terreno edificabile debba avvenire esclusivamente attraverso la zona edilizia qualora esista perlomeno una possibilità teorica di collegamento passando per tale zona. In base agli accertamenti effettuati in occasione del sopralluogo, i due settori della particella no. 2004, situati all'interno e all'esterno della zona edilizia, sarebbero pressoché identici per quanto concerne la pendenza e la morfologia del terreno. Non sussisterebbe quindi un motivo giuridicamente rilevante atto ad escludere un collegamento interno del settore edificabile della particella in questione, rispettivamente della casa del ricorrente. La concessione di un permesso eccezionale a causa di ubicazione vincolata sarebbe altresì osteggiata dagli interessi preponderanti della protezione del paesaggio. Il paragone con la strada comunale di quartiere no. 18, prevista dal piano viario, non sarebbe sostenibile, a maggior ragione tenendo conto della mancata approvazione di tale strada da parte del Governo che avrebbe sospeso la procedura invitando il comune ad una nuova e approfondita valutazione della situazione.

Il DIEP conclude precisando che, non potendo concedere l'approvazione a posteriori del progetto, in applicazione dell'art. 60 LPTC, non avrebbe potuto omettere di sollecitare il comune ad aprire la procedura di ripristino dello stato di legalità il cui esito, al momento, sarebbe incerto. b) Il Comune convenuto nella propria presa di posizione dopo aver riassunto concisamente la fattispecie, ha espressamente rinviato alle conclusioni del DIEP. 6. Rispondendo … ha proposto di respingere il ricorso. L'interessato, in sostanza, lamenta l'agire illegale del ricorrente che avrebbe realizzato i lavori senza essere in possesso di una licenza edilizia, costruendo una vera e propria strada nel presumibile intento di concedere un ulteriore accesso alla sua casa situata a monte. La palese malafede del ricorrente trasparirebbe costantemente dal susseguirsi delle sue azioni. 7. Tramite presa di posizione …, a sua volta, ha proposto di respingere il ricorso e quindi di confermare la decisione del DIEP. L'interessato sostiene come, a suo parere, la strada di quartiere no. 18 non potrebbe essere realizzata in quanto osteggiata dalla gran parte dei proprietari dei fondi che verrebbero allacciati dalla stessa e che dovrebbero quindi partecipare al finanziamento dell'opera. Con i lavori di realizzazione della pista carreggiabile, il ricorrente avrebbe perpetrato una considerevole ingerenza nella zona boschile abbattendo delle piante e creando una situazione di pericolo. 8. Tramite la replica e le dupliche, le parti in causa hanno, di fatto, approfondito gli argomenti presentati in occasione del primo scambio di scritti. 9. In data 26 agosto 2004, una delegazione del Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo a … in occasione del quale, oltre a prendere visione della situazione di fatto, ha concesso alle parti in causa la possibilità di esprimersi verbalmente nel merito del contenzioso. In tale contesto, il rappresentante del municipio ha depositato agli atti, a mano del Tribunale, un nuovo carteggio concernente la proposta presentata al

Governo il 27 luglio 2004, in relazione alla strada di quartiere in località "…", nel contesto dell'approvazione della revisione della pianificazione locale. Tramite scritto del 27 luglio 2004, corredato da una perizia, il comune, in sostanza, dopo aver chiarito i quesiti sollevati dal Governo, ha proposto all'esecutivo cantonale l'approvazione della strada di quartiere no. 18 così come prevista dal piano generale di urbanizzazione accettato dal popolo il 24 giugno 2001. Il Tribunale amministrativo ha quindi trasmesso detto carteggio alle parti in causa al fine di presa di posizione. 10. Nella propria risposta il ricorrente ha considerato come la strada no. 18, la cui conformità urbanistica è stata accertata dalla perizia, a prescindere dall'imbocco, ricalcherebbe, in sostanza, il percorso della pista di cantiere da lui parzialmente realizzata. Alla luce della dettagliata perizia, sarebbero presumibili l'approvazione di detta struttura del piano viario da parte del Governo e la conseguente realizzazione dell'opera da parte del comune malgrado l'opposizione di taluni vicini. La strada in questione costituirebbe una necessità urbanistica oggettiva al fine di allacciare in modo adeguato la località "…". Nell'ottica di tale situazione, un eventuale ordine di ripristino lederebbe palesemente il principio della proporzionalità in quanto costringerebbe il ricorrente a demolire la pista di cantiere in attesa che il comune realizzi una strada nello stesso punto. 11. Nella propria presa di posizione, il DIEP, preso atto che il tracciato della strada di quartiere presentato al Governo il 27 luglio 2004 risulterebbe identico a quello approvato dal popolo il 24 giugno 2001, ha comunicato che la relativa procedura istruttoria, in preludio alla decisione governativa, sarebbe ancora pendente. In ogni caso, la strada no. 18, per quanto prevista sulla particella no. 2004, paleserebbe delle chiare divergenze nei confronti della pista realizzata dal ricorrente, sia in merito alle caratteristiche sia per quanto riguarda il percorso. Di conseguenza, anche nell'evenienza dell'approvazione governativa del piano generale di urbanizzazione, la strada realizzata dal ricorrente non potrebbe essere considerata quale conforme allo scopo della zona ai sensi dell'art. 20 OPTC.

12. Mentre … rispondendo contesta la conformità della perizia commissionata dal comune, presentando contestualmente una dichiarazione sottoscritta da molteplici proprietari di fondi inclusi nel perimetro stradale i quali si oppongono alla realizzazione dell'opera viaria in oggetto, … postula lo stralcio dagli atti dell'incarto in questione. Secondo quest'ultimo, l'infrazione di carattere formale e materiale commessa dal ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'eventuale approvazione governativa del piano generale di urbanizzazione. Secondo l'interessato, la pratica in giudizio, indipendentemente dalla procedura di revisione della pianificazione locale, manterrebbe le proprie caratteristiche di procedura edilizia concernente una struttura ubicata fuori dalla zona edificabile. L'iter procedurale EFZ conserverebbe quindi la propria validità. In tale contesto, la decisione del DIEP sarebbe inoppugnabile in virtù di una corretta applicazione dei disposti dell'art. 24 LPT. Considerando in diritto: 1. a) L’oggetto del contenzioso in giudizio è circoscritto dalla decisione dipartimentale che ha sancito la mancata approvazione a posteriori della strada e delle relative strutture realizzate dal ricorrente, per quanto ubicate fuori dalla zona edificabile, sollecitando quindi il comune a far ripristinare lo stato di legalità ai sensi dell’art. 60 LPTC. b) Come risulta dagli atti, secondo il piano delle zone in vigore nel comune interessato, il progetto di costruzione, rispettivamente la struttura già realizzata alla quale è stata negata l’approvazione, si trova in zona forestale sovrapposta da una zona di protezione del paesaggio. Ai sensi dell’art. 67 della Legge edilizia comunale (LE), la zona forestale comprende il bosco esistente ai sensi della legislazione sulle foreste e le superfici destinate all’imboschimento. I limiti della foresta accertati nella procedura d’accertamento del carattere forestale devono essere inseriti nel piano delle zone. L’ammissibilità di edifici e impianti si conforma alla

legislazione forestale ed alle direttive di pianificazione forestale basate su di essa, nonché alle disposizioni relative a edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili. Sono ammesse costruzioni solo se servono a scopi forestali (cfr. art. 30a LPTC, art. 14 OFo, art. 14-16 LCFo). Secondo l’art. 71 LE, la zona di protezione del paesaggio comprende paesaggi naturali e culturali di particolare bellezza e singolarità. Al di fuori della zona edificabile non sono ammesse la costruzione di edifici e impianti, le modifiche del terreno, l’estrazione e il deposito di materiali nonché altre disposizioni di natura edilizia che sono in contrasto con lo scopo di protezione. Rimangono riservati gli edifici e impianti, se essi sono necessari per l’utilizzazione agricola o forestale del territorio in questione e non si può pretendere un’ubicazione al di fuori della zona di protezione del paesaggio. Edifici e impianti possono essere rinnovati. Patrimoni arborei di notevole valore come siepi, boschetti in terreni aperti e lungo le rive nonché colture ad alto fusto non possono essere ridotti nel loro effettivo all’interno della zona di protezione del paesaggio. L’allontanamento o il danneggiamento sostanziale di colture ad alto fusto necessita di un’autorizzazione da parte dell’autorità edilizia. Questa viene rilasciata solo se interessi preponderanti giustificano l’intervento e sullo stesso territorio viene fornito un risarcimento reale. Il rilascio di autorizzazioni per l’allontanamento o il danneggiamento sostanziale di siepi, boschetti in terreni aperti e lungo le rive, si conforma alle disposizioni federali e cantonali (cfr. art. 29 LPTC). c) Come accertato, il ricorrente, senza essere in possesso di una regolare licenza edilizia, ha realizzato sulla particella no. 2004, per quanto sita in zona forestale, una pista carreggiabile della larghezza di ca. 3 metri, lunga ca. 65 metri, nonché caratterizzata da una pendenza di ca. il 10%. Inoltre, pure il muro di sostegno che accompagna l’imbocco della strada a valle, si trova, nella misura di ca. 2,4 metri, fuori dalla zona edificabile. Come accertato in sede di sopralluogo nonché dall’esame degli atti e della documentazione fotografica, il ricorrente ha effettuato, sul fondo di carattere forestale assoggettato alle norme sulla protezione del paesaggio, un intervento incisivo mutando radicalmente, tramite l’abbattimento di alberi, lo sbancamento, il riporto di materiale e la costruzione di muri di sostegno, l’aspetto e le

caratteristiche della particella. Per ovvi motivi – e come del resto ammesso pure da parte del ricorrente – un simile intervento edilizio fuori dalla zona edificabile necessitava e necessita dell’approvazione del DIEP in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LPTC. Tale approvazione è stata negata in seguito ad una richiesta di licenza edilizia presentata a posteriori, per cui il presente giudizio dovrà vertere ad accertare la conformità o meno della decisione in oggetto. 2. a) Ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LPT, l’autorizzazione edilizia viene rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione e il fondo è urbanizzato. Nel caso in giudizio, come peraltro ammesso dal ricorrente stesso, non esistono le premesse per il rilascio di un’autorizzazione edilizia ordinaria sulla base della conformità alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione in quanto appare lapalissiano che la pista realizzata non sia destinata a servire allo sfruttamento della particella nell’ottica forestale. Di conseguenza, non sono dati i presupposti per il rilascio di una licenza edilizia ordinaria. b) In applicazione dell’art. 24 LPT, in deroga all’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici e impianti se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori dalla zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti. Secondo la prassi del Tribunale federale, confermata anche in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPT nel settembre 2000, l’ubicazione vincolata è un concetto oggettivo che comporta la necessità inderogabile di edificare su un particolare terreno in una particolare posizione. L’interpretazione del concetto di ubicazione vincolata deve perciò avvenire in modo restrittivo onde evitare che sorgano, senza una effettiva necessità, delle costruzioni non conformi o non idonee alla zona o al genere di utilizzazione. I presupposti prescritti dall’art. 24 LPT che richiedono, da un canto, la necessità effettiva di un’ubicazione fuori dalla zona edificabile e, d’altro canto, che non vi si oppongano interessi preponderanti, devono essere adempiti cumulativamente (PTA 2002 no. 35, DTF 102 Ib 78, 103 Ib 114). Precisando il carattere provvisorio della pista realizzata che intenderebbe usare fino alla costruzione della strada di quartiere no. 18, il ricorrente adduce

come l’allacciamento in questione gli serva unicamente per raggiungere la parte superiore della particella con un veicolo a motore con il duplice scopo di eseguire lavori di sistemazione del terreno in modo razionale e di raggiungere, da una posizione migliore, la propria casa d’abitazione ubicata su una particella vicina. Da parte sua, il DIEP giudica invece l'intervento di notevole entità e volto a urbanizzare la parte edilizia della particella no. 2004 tramite un allacciamento che si estende fuori dalla zona edificabile. Alla luce degli intenti esposti, il ricorrente ritiene adempita la premessa dell’ubicazione vincolata, visto che la configurazione stessa del terreno imporrebbe un percorso della pista così come realizzato. In applicazione della prassi e della giurisprudenza citate, il Tribunale amministrativo, nel merito del presupposto dell’ubicazione vincolata non può che condividere le conclusioni del DIEP. In effetti, l’opera oggetto del contenzioso può essere intesa unicamente quale struttura di urbanizzazione per il settore edificabile della particella, che potrebbe così essere sfruttato in modo ottimale senza dover sacrificare terreno per la struttura viaria. Partendo dal presupposto che il settore edificabile del fondo in questione appare, a valle, già allacciato alla rete viaria comunale, bisogna tenere conto delle disposizioni di carattere imperativo che reggono l’urbanizzazione, rispettivamente la realizzazione degli allacciamenti per le aree edificabili. Di regola, l’urbanizzazione viaria delle particelle situate in zona edificabile deve avvenire all’interno della stessa, rispettivamente secondo i dettami del piano generale d’urbanizzazione. Questa Corte ha ripetutamente confermato tale prassi precisando come il collegamento di terreno edificabile debba avvenire tramite la zona edificabile allorquando sussista anche solo una possibilità teorica in tal senso (PTA 1994 no. 29). Partendo da tali presupposti, appare indiscutibile come la pista oggetto del contenzioso non possa essere considerata quale ad ubicazione vincolata per quanto diretta a garantire un allacciamento viario della zona edilizia. Come precedentemente considerato, lo stesso ricorrente ha indicato quale scopo del suo intervento quello di permettere un accesso migliore alla propria casa d’abitazione. Tale intento, ai sensi delle conclusioni addotte, non è però giuridicamente idoneo a giustificare la realizzazione dell’accesso passando tramite la zona forestale. Neppure i presunti lavori, che il ricorrente ha indicato di intendere svolgere

nella parte superiore del settore della particella forestale, costituiscono un elemento che possa giustificare la realizzazione della pista, a maggior ragione tenendo conto che detti interventi non sono stati meglio concretizzati e che i vincoli a protezione del paesaggio che gravano sulla zona escludono, in pratica, la possibilità di realizzare opere edilizie tali da richiedere una strada di cantiere. Il Tribunale amministrativo constata quindi come non esistano i presupposti oggettivi, ai sensi dell'art. 24 lett. a LPTC, per il riconoscimento dell’ubicazione vincolata in relazione alla strada oggetto del contenzioso. A prescindere dal fatto che, in mancanza dei presupposti oggettivi per il riconoscimento dell’ubicazione vincolata, la licenza edilizia deve essere negata a priori in quanto le premesse poste dall’art. 24 LPT devono essere adempite cumulativamente, giova rilevare che, nel caso in giudizio, viste le caratteristiche pianificatorie della zona, l’opera realizzata dal ricorrente collide altresì con gli interessi preponderanti che perseguono la tutela dell’ambiente e del quadro paesaggistico. Considerando che la pista in questione è già stata realizzata, il Tribunale amministrativo, grazie alla documentazione fotografica agli atti e agli accertamenti effettuati in occasione del sopralluogo, ha potuto prendere atto del forte impatto ambientale causato dalla struttura in questione che, con i suoi 65 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza, ha radicalmente mutato le caratteristiche della particella forestale interessata. Essendo stata realizzata la strada in modo alquanto spartano, pur senza desistere dal taglio di piante e dagli sbancamenti, risaltano all’occhio i vari depositi di materiale e di sassi nonché l’impatto degli sbancamenti stessi sul fianco della montagna. Di conseguenza, ammesso e non concesso potessero sussistere degli elementi oggettivi atti a motivare l’opportunità dell’opera, nel caso in giudizio, l’interesse privato del cittadino a disporre della strada in questione soccomberebbe nei confronti dell’interesse pubblico alla salvaguardia della zona forestale, in particolare, e del quadro ambientale in generale. Nel caso in giudizio l’interesse pubblico appare rafforzato dal carattere urbanistico della particella che si trova in zona forestale sovrapposta da una zona di protezione del paesaggio. 3. Da parte sua, il ricorrente cerca di giustificare il proprio intervento sostenendo di aver realizzato privatamente una strada attenendosi al tracciato previsto

per la strada di quartiere no. 18, inserita nel piano di urbanizzazione traffico accettato dal popolo il 24 giugno 2001 nell’ambito della revisione della pianificazione locale. Proprio la componente urbanistica costituita da detta strada, in sede d’approvazione governativa, è stata contestata da diversi proprietari interessati dalla struttura viaria, con la conseguenza che il Governo ha sospeso la procedura d’approvazione chiedendo al comune maggiori ragguagli nonché il vaglio di ulteriori alternative. Dopo aver commissionato una perizia, il 27 luglio 2004, il comune ha riproposto al Governo l’approvazione della strada no. 18 così come accettata dal popolo. Anzitutto, giova rilevare che, come accertato da questa Corte, la strada di quartiere no. 18, pur transitando sulla particella no. 2004, non ricalca effettivamente il percorso della pista realizzata abusivamente dal ricorrente. Inoltre, bisogna distinguere chiaramente la procedura che regge le pratiche di urbanizzazione gestite dall’ente pubblico da quella di licenza edilizia condotta dal cittadino. In tale contesto, il singolo proprietario non può certo giustificare la realizzazione di un’opera viaria privata in palese collisione con i disposti del diritto materiale che reggono le costruzioni fuori dalla zona edificabile con una procedura di revisione della pianificazione locale ancora pendente. Non esistono neppure i presupposti per la concessione di un permesso con validità limitata nel tempo in quanto, in una simile evenienza, verrebbe avvallata, pur se a tempo determinato, una situazione illegale in palese collisione con i disposti della LPT. 4. Accertata la mancanza dei presupposti per la concessione di una licenza edilizia a posteriori, il DIEP, tramite la decisione impugnata, ha pure sollecitato il comune a far ripristinare celermente lo stato di legalità ai sensi dell’art. 60 LPTC. In base a detta norma, il committente, su invito, deve eliminare uno stato illegale di cose indipendentemente dal fatto se sia stato punito o meno per averlo causato. Nel caso di progetti di costruzione che possono essere autorizzati soltanto con il consenso dell’autorità cantonale, quest’ultima può disporre il ripristino dello stato di legalità, se il comune non ottempera all’invito di emanare e imporre una decisione di ripristino. Appare opportuno distinguere che, nella pratica in giudizio, il DIEP, pur accertando una situazione illegale, non ha decretato la demolizione della struttura bensì si è

limitato ad invitare il comune ad avviare la relativa procedura volta al ripristino dello stato di legalità, nel cui contesto l’interessato potrà esercitare il diritto di essere sentito. Notoriamente, una misura talmente incisiva quale potrebbe essere l’ordine di demolizione della strada e di ripristino, per quanto riguarda la particella, della situazione morfologica precedente, implica che all’amministrato venga concessa la possibilità di esporre i propri argomenti, che serviranno al comune quale base per ponderare gli interessi pubblici preposti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente con quelli privati volti alla conservazione della struttura in oggetto. Avendo demandato il DIEP tale procedura al comune, nel rispetto del principio della via gerarchica sancito dall’art. 51 LTA, questa Corte, al momento, non può esprimersi in merito alla problematica in oggetto, rispettivamente al riguardo delle misure da prendere. 5. Visto l’esito del gravame che, ai sensi delle considerazioni giudiziali, deve essere integralmente respinto, le spese procedurali vengono poste a carico del ricorrente il quale dovrà altresì rifondere ai convenuti, per quanto patrocinati da un avvocato, un’equa somma a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Preso atto che l’unico convenuto che si è avvalso dell’assistenza di un avvocato risulta essere …, il quale ha ingaggiato il legale unicamente per l’ultima fase della procedura in giudizio, le ripetibili vengono riconosciute in entità proporzionalmente ridotta. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 360.-totale fr. 2'860.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. … è tenuto a versare a … la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

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