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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 03.12.2013 A 2013 49

3 dicembre 2013·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,144 parole·~6 min·5

Riassunto

tassa sull'elettricità (contatore a prepagamento) | Benutzungsgebühren

Testo integrale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 13 49 4a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal giudice Stecher e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 3 dicembre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune X._____, convenuto concernente tassa sull'elettricità (contatore a prepagamento)

- 2 - 1. Per il consumo di energia elettrica legato alla casa AF 155H e messo in conto all’utente dall’azienda elettrica comunale del Comune X._____ (AEC), A._____ veniva più volte sollecitato a voler onorare le relative fatture e, in data 15 maggio 2013, all’utente in mora di pagamento veniva dato il diritto di esprimersi sull’intenzione dell’AEC di attivare un contatore a prepagamento presso lo stabile di sua proprietà. 2. Il 18 giugno 2013, l’AEC decretava l’interruzione automatica dell’erogazione di energia all’edificio di A._____ e l’attivazione di un contatore a prepagamento che era già stato in precedenza istallato nell’abitazione dell’utente. L’interposto reclamo 19 luglio 2013 veniva dal Municipio del Comune X._____ respinto mediante decisione del 13 agosto 2013. 3. Il 13 settembre 2013, A._____ impugnava detto provvedimento davanti al Tribunale amministrativo. Pur senza formulare un chiaro petito l’istante si opponeva alla misura considerando il ritardo dei pagamenti imputabile ad un periodo di difficoltà economiche e promettendo di saldare le fatture ancora scoperte e riferite al 2012 entro la fine dell’anno, mentre le bollette del 2013 sarebbero già state pagate. 4. Nella risposta di causa del 2 ottobre 2013 il Comune postulava la reiezione del ricorso, non adducendo l’istante motivazioni atte a giustificare l’annullamento del provvedimento deciso. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 25 della legge per la distribuzione di energia elettrica (LDEE), contro le decisioni dell’AEC è data facoltà di reclamo al Municipio e contro le decisioni del Municipio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo

- 3 - (cpv. 1 e 2). Nell’evenienza è stato impugnato il provvedimento emesso su reclamo da parte dell’esecutivo comunale che riguarda la liceità di procedere all’attivazione del contatore a prepagamento istallato nella casa dell’istante a seguito del mancato pagamento di fatture arretrate riguardanti il consumo di energia elettrica per parte del 2012. 2. Dal 1. gennaio 2013 sono sul territorio del comune convenuto in vigore la citata LDEE e la relativa ordinanza sui contributi di allacciamento e la fornitura di energia elettrica (OCA). Quale disposizione finale, l’art. 27 LDEE prevede semplicemente che le disposizioni previgenti vengano sostituite e annullate dalla nuova regolamentazione. Gli importi scoperti dell’energia elettrica qui in discussione riguardano le fatturazioni per la fornitura di energia relativa all’anno 2012. La questione di sapere se la procedura d’incasso possa avvenire sulla base delle disposizioni del Regolamento dell’azienda elettrica comunale (RAE) e la relativa ordinanza (OAE) in vigore fino al 31 dicembre 2012 o in base al diritto attualmente in vigore può nell’evenienza rimanere comunque aperta essendo per quanto riguarda la questione qui controversa le due regolamentazioni del tutto analoghe. 3. Giusta l’art. 19.4 LDEE, tutte le fatture sono da pagare entro 30 giorni dalla loro emissione (vedi di tenore analogo l’art. 12 cifra 3 RAE). In applicazione all’art. 21 LDEE, all’abbonato in ritardo con il pagamento viene inviato un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 15 giorni, scaduto il quale e dopo ultima diffida scritta, l’ente responsabile dà avvio alla procedura d’incasso per via esecutiva ed eventualmente alla posa di un contatore a prepagamento (vedi di tenore analogo il vecchio art. 12 cifra 3 RAE). L’art. 22.1 LDEE riguarda espressamente la sospensione di energia. A mente di detta normativa, l’AEC si riserva il diritto di sospendere l’erogazione di energia se l’utente non osserva

- 4 l’obbligo di pagamento. Parimenti, l’azienda elettrica ha in questi casi il diritto di procedere all’eventuale posa di un contatore a prepagamento, dove ciò sia tecnicamente possibile (art. 22.1 lett. d LDEE). Per le tariffe applicabili a questo contatore, la LDEE fa riferimento alla relativa ordinanza. Giusta l’art. 8 OCA, per la gestione di contatori a moneta o con tessera viene richiesto un supplemento annuo di fr. 40.-- e verrà fatturato un costo maggiorato dell’energia quale recupero delle fatture arretrate (vedi per il diritto previgente gli analoghi disposti di cui agli art. 12 e 13 RAE). 4. a) Nell’evenienza in oggetto, non è contestato che l’istante non abbia ancora pagato le fatturazioni relative all’anno 2012. In base alla fattura emessa il 31 dicembre 2012 l’importo dovuto all’AEC era di fr. 4'109.65. Seguivano poi i richiami del 1. marzo e del 16 aprile 2013 con relativa diffida del 16 maggio 2013. In data 22 luglio 2013 veniva effettuato un pagamento parziale di fr. 1'050.--. Anche se una parte del debito è stato onorato, il ricorrente deve ancora all’AEC un importo di fr. 3'059.65 per le tasse dovute dalla fornitura di energia elettrica giusta la fattura emessa il 31 dicembre 2012. In principio pertanto, la posa del contatore a tessera non dà adito a critiche. Del resto, il ricorrente stesso non contesta come tale la liceità della misura. b) Nel proprio ricorso, l’istante chiede di prescindere dalla messa in funzione di un contatore a prepagamento, avendo egli intenzione di corrispondere gli importi ancora dovuti entro la fine dell’anno. Simili assicurazioni non sono però nuove. Già l’8 novembre 2012 il ricorrente aveva ottenuto la sospensione della procedura in vista dell’istallazione di un contatore facendo la stessa promessa. Il fatto che il ricorrente non sia in grado di far fronte anche ad altri impegni finanziari nei confronti della collettività pubblica non è direttamente rilevante per dirimere la presente

- 5 controversia. Le difficoltà finanziarie in cui versa l’istante rendono però anche - almeno indirettamente - inverosimile la possibilità che lo stesso sia in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti dell’AEC entro la fine dell’anno, come preteso nel ricorso. Ne consegue che la misura, ossequiando appieno il principio della proporzionalità, merita in questa sede conferma. 5. In conclusione, la misura decretata dell’esecutivo sfugge alle censure di ricorso e merita di essere confermata. Poiché la decisione su opposizione prevedeva un’interruzione dell’erogazione automatica di energia elettrica a partire dal 5. giorno dopo la cresciuta in giudicato del provvedimento, si giustifica in questa sede di accordare al ricorrente lo stesso termine d’attesa anche dopo l’emanazione della presente sentenza. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza giusta quanto stabilito all’art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), per cui vanno messe a carico del ricorrente. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto e l’erogazione automatica di energia elettrica all’edificio AF 155H sul territorio del Comune può essere fatta dipendere dall’attivazione del contatore a prepagamento istallato a partire dal quinto giorno che segue la crescita in giudicato della presente sentenza. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 140.-totale fr. 740.--

- 6 il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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