A 05 11 3a Camera SENTENZA dell’8 aprile 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente imposta sulle successioni (interessi di mora) 1. Il 15 marzo 1999 decedeva ... La comunione ereditaria … (qui di seguito detta comunione ereditaria) introduceva allora la formale dichiarazione per l’imposta sulle successioni. Nella decisione di tassazione del 19 aprile 2001, l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito detta amministrazione imposte) fatturava un importo di fr. 6'960.--, sulla base di una successione imponibile di fr. 274'400.--. Il 15 maggio 2001, la comunione ereditaria interponeva reclamo contro la decisione di tassazione, chiedendo una rettifica nella valutazione degli attivi. Tre anni e mezzo dopo, il 7 ottobre 2004, l’amministrazione imposte emanava una nuova decisione di tassazione, nella quale gli attivi della successione venivano, per quanto riguardava l’alienazione di un solo immobile, rivalutati nel senso della richiesta formulata nel reclamo. L’imposta sulle successioni così dovuta ammontava a fr. 6'440.- -, importo che gli interessati versavano agli inizi di novembre 2004. 2. Con decisione 13 dicembre 2004, alla comunione ereditaria venivano accollati gli interessi di mora maturati dal 19 luglio 2001 al 9 novembre 2004, per un importo complessivo di fr. 1'051.--. Il tempestivo reclamo interposto contro tale provvedimento veniva respinto con decisione 21 gennaio 2005. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26 gennaio 2005, la comunione ereditaria chiedeva l’annullamento della decisone impugnata. Il ritardo nel pagamento dell’imposta sarebbe esclusivamente da imputare alla convenuta, che avrebbe atteso oltre tre anni per evadere il reclamo. Dal canto loro, gli eredi avrebbero immediatamente
provveduto ad onorare il debito fiscale a giudizio conosciuto sul reclamo presentato. Da parte delle istanze cantonali, l’importo non sarebbe neppure mai stato sollecitato. 4. Nella propria presa di posizione, l’amministrazione imposte postulava la reiezione integrale del ricorso. Al decorrere infruttuoso dei 90 giorni dall’intimazione della decisione di tassazione avrebbero iniziato a decorrere gli interessi moratori, indipendentemente da qualsiasi sollecito o dal fatto che gli interessati avessero nel frattempo interposto opposizione. Considerando in diritto: 1. a) La controversia verte unicamente sulla liceità dell’accollamento degli interessi moratori sull’importo scoperto a titolo di imposta sulle successioni. Non sono per contro contestati i calcoli effettuati né per quanto attiene ai tassi d’interesse applicati né riguardo alla decorrenza del computo di questi ultimi. b) Giusta l’art. 151 cpv. 1 lett. c della legge sulle imposte del Cantone dei Grigioni (LIG), le imposte come quella sulle successioni hanno la loro scadenza con la notifica della decisione di tassazione. Se l’imposta al momento della scadenza non è ancora stata tassata definitivamente, verrà riscossa provvisoriamente in base alla dichiarazione d’imposta, all’ultima tassazione esecutoria o in base al probabile importo dovuto. Se l’importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con gli interessi. Il Dipartimento delle finanze fissa il tasso d’interesse per ogni anno civile. In merito al pagamento dell’imposta, l’art. 153 cpv. 1 lett. b LIG prevede che l’imposta sulle successioni vada pagata entro 90 giorni dalla scadenza. A mente del secondo capoverso di questo disposto, per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. Le disposizioni del diritto cantonale sopra richiamate hanno lo stesso tenore delle relative disposizioni (art. 161ss.) contenute nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), motivo per cui s’impone - qualora come nell’evenienza non esistano fondati motivi per
agire diversamente - la loro stessa interpretazione e applicazione (decisione TF 1A.39/2004 con i numerosi riferimenti). c) Nell'evenienza concreta, la decisione di tassazione è stata comunicata alla ricorrente il 19 aprile 2001. L'imposta aveva pertanto scadenza con la notifica di detta decisione. Come previsto dalla legislazione cantonale in materia, il pagamento resta però effettuabile entro 90 giorni. Questo termine di pagamento, ancorato nella legge, è vincolante per il contribuente. Il mancato ossequio del termine di pagamento comporta l'accollamento dei relativi interessi moratori (PTA 1989 no. 56 e 1981 no. 72). Poiché allo scadere del 90esimo giorno, a sapere il 19 luglio 2001, la ricorrente non aveva effettuato il dovuto pagamento, è precisamente da questa data che gli interessi moratori iniziano a decorrere. 2. a) Constatata la liceità della decorrenza degli interessi moratori, resta da giudicare se la procedura di reclamo possa essere considerata beneficiare dell'effetto sospensivo. A questa condizione infatti, gli interessi per la durata della procedura di reclamo non sarebbero legalmente dovuti. La LIG non contiene disposizioni riguardo all'effetto sospensivo del reclamo. Tale questione è in principio determinata dalle disposizioni sulla scadenza (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechtes, 4a. edizione, pag. 391). Secondo l'art. 152 cpv. 1 LIG, anche una tassazione non ancora definitiva al momento della scadenza dev'essere riscossa provvisoriamente (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, marginale no. 5 all’art. 164, pag. 1167 e cfr. anche Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a edizione, volume 2, marginale 5 al § 224, pag. 1722). Eccezioni che potrebbero giustificare la posticipazione della scadenza delle imposte non ve ne sono. Ne consegue che la procedura di reclamo non beneficia dell'effetto sospensivo e che è conseguentemente a giusto titolo che l'amministrazione imposte ha accollato alla ricorrente gli interessi di mora per la durata della procedura di evasione del reclamo. b) Il fatto che l’amministrazione imposte abbia impiegato oltre tre anni per evadere il reclamo presentato è certamente deplorevole e il malcontento
espresso dalla comunione ereditaria ricorrente è in questo senso in parte comprensibile. Il ritardo non ha però alcuna incidenza sull’obbligo di corrispondere gli interessi, poiché giustamente il debito fiscale andava onorato entro il 19 luglio 2001. Pure ininfluente è il fatto che a posteriori le richieste della comunione ricorrente siano state in parte accolte. L’importo di fr. 6'440.-- (rispetto ai fr. 6'960.-- richiesti inizialmente) era da corrispondere in ogni caso entro il 19 luglio 2001. Dal fatto di aver onorato il debito fiscale oltre tre anni dopo la sua scadenza, anche la comunione ricorrente è reputata aver tratto un certo vantaggio. Per il resto, l’interesse di mora è stato calcolato solo sull’importo confermato in sede di reclamo e giusta i tassi annualmente stabiliti dal competente dipartimento e pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale. c) Per la comunione ricorrente infine, l’obbligo di versare degli interessi non avrebbe potuto nascere senza la previa diffida a voler corrispondere l’imposta fatturata. Anche questa tesi non merita protezione. In ambito fiscale, una diffida, necessaria nei casi di esecuzione forzata (vedi art. 155 cpv. 1 LIG), non è per contro richiesta per il computo degli interessi di mora (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., marginale no. 2 all’art. 164, pag. 1167 e DTF 119/95), giacché questi sono per legge dovuti con il tardivo pagamento del debito fiscale. E’ del resto notorio che un semplice ritardo nel pagamento delle ordinarie imposte sul reddito e la sostanza a livello cantonale e federale comporti l’obbligo di corrispondere interessi moratori, senza che venga previamente staccato alcun sollecito al riguardo. 3. In conclusione, il ricorso deve, per i motivi esposti in precedenza, essere respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente. Tenuto conto del fatto che le censure sollevate nell’ambito del presente ricorso sono in parte comprensibili, dopo il sensibile lasso di tempo che l’autorità convenuta si è concessa per l’evasione del reclamo, questo Giudice considera di poterne tener conto, dando prova di una certa reticenza nell’accollamento delle spese di procedura, solitamente sensibilmente superori all’importo nell’evenienza preteso.
Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 119.-totale fr. 619.-il cui importo sarà versato da …, …, … e …, … e …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.