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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 05.11.2019 S 2019 109

5 novembre 2019·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·908 parole·~5 min·2

Riassunto

riduzione dei premi | Krankenversicherung

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 109 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 5 novembre 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente riduzione dei premi

- 2 - 1. Il 3 aprile 2019 A._____, pensionato, ex dipendente del B._____ e assicurato presso l'assicurazione militare (gestita dalla SUVA), chiedeva alla Cassa di compensazione AVS dei Grigioni la riduzione individuale dei premi della cassa malati per l'anno 2019. 2. Con decisione 12 giugno 2019 la Cassa di compensazione riconosceva in un primo momento il diritto a riduzione. Con decisione 8 luglio 2019, sostituente quella precedente, essa negava tale diritto. 3. Nella decisione su opposizione del 20 agosto 2019 la Cassa di compensazione motivava che solo le persone assicurate che devono essere obbligatoriamente coperte dalla LAMal soddisferebbero i requisiti d'idoneità per la riduzione dei premi. Siccome A._____ sarebbe assicurato nell'assicurazione di base facoltativa presso l'assicurazione militare, non sussisterebbe un diritto a riduzione. 4. Avverso tale decisione il 16 settembre 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni. 5. Il 30 settembre 2019 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) chiedeva il rigetto del ricorso. Considerando in diritto: 1. Oggetto impugnato è la decisione su opposizione 20 agosto 2019, con cui si è negato al ricorrente il diritto a riduzione dei premi. La competenza di questo Tribunale per dirimere su tale questione è data (art. 49 cpv. 2 lett. b legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100] e art. 19 cpv. 2 legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi [LAMRP; CSC 542.100]). Sul tempestivo ricorso si entra dunque nel merito.

- 3 - 2.1. A partire dal pensionamento, gli assicurati a titolo professionale domiciliati in Svizzera possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base) (cfr. art. 2 legge federale sull’assicurazione militare [LAM; RS 833.1]). La domanda di adesione all’assicurazione di base facoltativa deve essere notificata per scritto all’assicurazione militare nel corso dell’ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L’ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento (art. 8 cpv. 2 ordinanza sull’assicurazione militare [OAM; RS 833.11]). Il ricorrente ha optato per questa scelta assicurandosi presso l'assicurazione militare (assicurazione facoltativa di base) (cfr. conferma di ammissione [doc. B5 ricorrente]). 2.2. Gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all’assicurazione militare ai sensi dell’art. 2 LAM – come nel caso del ricorrente – non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione giusta la LAMal (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). Giusta l'art. 65 cpv. 1 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. […]. Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. a legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100) hanno diritto alla riduzione dei premi tra l'altro persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni. Secondo l'art. 9 LAMRP ("Casi speciali"), le persone aventi diritto, le quali non sottostanno all'obbligo di assicurazione durante l'intero anno civile, hanno diritto alla riduzione dei premi in modo proporzionale. In base a queste disposizioni e in conformità alla prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 2007 n. 8, va ritenuta corretta l'interpretazione data dalla convenuta, secondo cui vi è diritto alla riduzione dei premi soltanto qualora si è obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAMal risp. non vi è

- 4 diritto a riduzione dei premi per persone assicurate nell'assicurazione militare ed esenti dall'obbligo di assicurazione ai sensi della LAMal. 3.1. Resta da chiarire se questa prassi lede il principio di parità di trattamento, come analogamente sostenuto dal ricorrente. Il ricorrente asserisce infatti che da anni l'assicurazione militare si potrebbe parificare a una qualsiasi cassa malati, in quanto si pagano regolarmente i premi. L'esenzione dall'obbligo d'assicurazione per le persone sottoposte all’assicurazione militare secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OAMaL si fonderebbe ancora su vecchie situazioni, in cui il personale sarebbe stato sottoposto obbligatoriamente all'assicurazione militare, ma senza dover pagare premi. 3.2. Secondo l'art. 28a cpv. 1 OAM, dal 1° gennaio 2019 il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a fr. 346.--. L'assicurazione militare (di base), tuttavia, offre per certe prestazioni un'assicurazione più vantaggiosa che quella secondo la LAMal. Inoltre, gli assicurati militari non devono partecipare alle cure mediche con la franchigia e l'aliquota percentuale come sotto la LAMal. Oltretutto, per gli assicurati a titolo professionale sono previste delle riduzioni dei premi tra il 12 e il 48 % a seconda della fascia di stipendio (cfr. art. 28a cpv. 2 OAM). Ne consegue che l'assicurazione di base ai sensi della LAMal non può essere equiparata a quella militare, per cui l'appello alla parità di trattamento non può essere accolto. Si noti infine che il ricorrente è libero di scegliere se assicurarsi piuttosto presso un assicuratore LAMal invece che presso l'assicurazione militare SUVA, onde richiedere una riduzione dei premi. 4. Per questi motivi, le censure del ricorrente si rivelano infondate e il ricorso va rigettato. 5. La procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]).

- 5 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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