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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 11.09.2018 S 2018 57

11 settembre 2018·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,456 parole·~7 min·3

Riassunto

restituzione di prestazioni secondo LADI (condono) | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 57 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA dell'11 settembre 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuti concernente restituzione di prestazioni secondo LADI (condono)

- 2 - 1. A._____ rivendicava il diritto all'indennità di disoccupazione dal 3 ottobre 2016. Dopo il suo trasferimento in Italia, gli veniva successivamente negata l'idoneità al collocamento e richiesta - da parte della cassa di disoccupazione OCST - la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per un importo di fr. 4'730.90. Contro tale pretesa, l'assicurato introduceva in data 23 febbraio 2017 una domanda di condono, che la cassa di compensazione OCST faceva proseguire per competenza all'ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML). Da parte di quest'ultimo, all'assicurato veniva richiesta la necessaria documentazione in vista dell'esame della fondatezza della domanda di condono. Poiché l'assicurato non dava seguito alla richiesta entro i termini assegnatigli, l'UCIAML con decisione 7 aprile 2017 non entrava nel merito della domanda. 2. Contro tale provvedimento il 3 maggio 2017 A._____ interponeva opposizione adducendo di non aver ricevuto i formulari da compilare che gli sarebbero stati inviati. Il disguido era con probabilità da imputare al fatto che l'interessato si era trasferito in Italia e che aveva indicato il suo nuovo recapito postale semplicemente sulla busta di trasmissione della domanda di condono, senza però formalmente aver notificato un cambiamento di indirizzo. Il 15 maggio 2017, l'UCIAML assegnava allora nuovamente all'assicurato un termine per introdurre la documentazione relativa al condono richiesto. Tale richiesta era indirizzata al preteso domicilio in Italia. Poiché entro il termine assegnato non otteneva alcuna risposta, con decisione 31 gennaio 2018 l'UCIAML non entrava nel merito della richiesta di condono. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23 aprile 2018 (data del timbro postale), A._____ faceva nuovamente valere di non aver ricevuto la corrispondenza trasmessagli il 15 maggio 2017.

- 3 - 4. Nella presa di posizione del 13 giugno 2018, l'UCIAML chiedeva la reiezione del ricorso, non avendo l'interessato introdotta la necessaria documentazione per evadere la richiesta di condono. 5. Replicando, l'istante faceva alcune puntualizzazioni di merito e ribadiva essenzialmente quanto addotto in precedenza, mentre l'UCIAML rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, il ricorrente chiede il condono per un importo di fr. 4'730.90 per cui la presente vertenza ricade nell'ambito di competenza del giudice unico. 2. Materialmente la controversia verte sulla legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda di condono a seguito del trascorrere infruttuoso del termine assegnato all'istante per introdurre la documentazione richiesta. 3.1. L'istante contesta di aver ricevuto la decisione 15 maggio 2017 con la quale gli veniva assegnato un termine fino al 29 maggio 2017 per introdurre la documentazione richiesta. Giusta l'art. 49 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (cpv. 1). La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato (cpv. 3 in fine). Per la notifica di una comunicazione, l'onere della prova incombe di

- 4 massima a colui che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 124 V 400 cons. 2b pag. 402; DTF 121 V 5 cons. 3b pag. 6), quindi in questo caso all'UCIAML. 3.2. Dagli atti all'incarto risulta che la decisione del 15 maggio 2017 è stata da parte dell'UCIAML debitamente trasmessa al competente ufficio federale affinché venisse effettuata un'intimazione da parte dell'ambasciata svizzera in Italia. Il 21 dicembre 2017, l'incaricato dell'ambasciata comunicava all'UCIAML l'avvenuta consegna. A sostegno di tale intimazione veniva allegata una documentazione in base alla quale risultava che l'assicurato non era stato trovato all'indirizzo indicato. Giusta la nota del 29 settembre 2017 del municipio di X._____, la notifica non aveva potuto aver luogo in quanto non era stato trovato né "il destinatario né una persona di famiglia, addetta alla casa, portiere o vicino che volesse ricevere l'atto". Per questo la notifica veniva disposta "mediante avviso di deposito e invio di A.R." (Avviso di Ricevuta). All'indirizzo sopracitato veniva allora lasciato a due riprese un avviso di deposito da parte dell'agente notificatore (una data risulta illeggibile e l'altra è del 2 ottobre 2017) e inviata una raccomandata A.R. della cui esistenza il destinatario veniva avvisato il 6 ottobre 2017 e il 7 novembre 2017. 3.3. La decisione di non entrare nel merito del ricorso dell'UCIAML del 31 gennaio 2018 veniva pure indirizzata allo stesso recapito in Italia, ma poteva esser notificata da chi di dovere, al nuovo indirizzo dell'assicurato a Y._____. Una notifica di cambiamento d'indirizzo non era però mai stata notificata dal ricorrente alla controparte. 3.4. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte a un procedimento amministrativo che deve attendersi delle comunicazioni dall'autorità è tenuta a fare in modo di ricevere la posta e qualora non risieda al proprio domicilio di farsela comunque trasmettere (DTF 141 II 429 cons. 3.1;

- 5 decisione del Tribunale federale 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 cons. 4.2). Nel caso in esame, l'assicurato aveva introdotta una domanda di condono e doveva quindi aspettarsi di essere contattato dall'UCIAML sia per avere informazioni sul suo stato di fortuna sia per potergli intimare la decisione di merito. Che per il procedimento fosse necessario uno scambio d'informazioni e che un eventuale cambiamento di indirizzo avrebbe potuto avere gravi conseguenze, doveva essere ben noto all'interessato già dall'esito del precedente procedimento (allora come adesso l'ufficio cantonale aveva emanata una decisione di non entrata nel merito a seguito del mancato riscontro da parte del richiedente il condono). Nel caso concreto, non è dato sapere per quale motivo l'intimazione al domicilio indicato dall'istante all'UCIAML non abbia potuto aver luogo. Molto probabilmente la mancata intimazione è in relazione con il cambiamento di domicilio anche se non è dato sapere quando sia esattamente avvenuto tale spostamento. In particolare non è dagli atti dato stabilire se il nuovo recapito fosse valido già dalla seconda metà di maggio del 2017 o se anche dopo la metà di maggio 2017 l'istante fosse ancora reperibile al suo precedente recapito. La questione non è però rilevante in quanto nell'uno o nell'altro caso l'assicurato deve lasciarsi opporre di aver colpevolmente impedito la notifica. Infatti, se il recapito dell'assicurato a X._____ fosse rimasto immutato anche dopo la seconda metà di maggio 2017 e prima del 29 settembre 2017 o comunque ancora durante i mesi di ottobre o novembre 2017, egli avrebbe allora debitamente ricevuto avviso della corrispondenza in giacenza e da ritirare, per cui il fatto di non aver ritirato la missiva gli è imputabile. Qualora invece il cambiamento d'indirizzo fosse avvenuto prima, sarebbe stato suo preciso compito notificare tale importante modifica all'UCIAML. Non va dimenticato che la decisione del 15 maggio 2017 era stata emanata subito dopo il reclamo del 3 maggio 2017, nell'ambito del quale l'istante ribadiva il recapito a X._____. Ne consegue che l'impossibilità di consegnare la sollecitazione 15 maggio 2017 è interamente imputabile all'istante, mentre da parte dell'autorità

- 6 amministrativa è stato fatto tutto il possibile per garantire una corretta intimazione della richiesta. Le conseguenze della propria inadempienza vanno allora a carico del ricorrente e l'intimazione dev'essere considerata avvenuta correttamente. 4.1. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato rifiuta in modo ingiustificato di compiere il proprio dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. 4.2. Nello scritto del 15 maggio 2017 all'assicurato veniva assegnato un termine per introdurre la documentazione richiesta e all'interessato veniva chiaramente comminata la conseguenza in caso di inadempienza. Infatti, nella decisione del 15 maggio 2017 si legge: "Se entro questo termine non riceveremo il modulo compilato con la rispettiva documentazione, non entreremo nel merito della Sua domanda di condono". Questa conseguenza era del resto già nota all'istante dall'esito del precedente procedimento. Ne consegue che i presupposti per non entrare nel merito della richiesta di condono sono soddisfatti per cui la decisione presa il 31 gennaio 2018 merita in questa sede piena conferma. 5. Per quanto esposto in precedenza il ricorso è respinto. La procedura è gratuita giusta quanto previsto all'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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