VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 61 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici Moser, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 17 ottobre 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'Avvocato Riccardo Viganò, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI
- 2 - 1. A._____, dopo il conseguimento nel 1977 del diploma di scuola commerciale svolgeva la propria attività in ambito assicurativo, dal 1992 era impegnato nella vendita, progettazione e montaggio di cucine, dal 2000 diveniva responsabile di cantiere con mansioni diverse e dal 2008 lavorava in qualità di operaio addetto all'imbottigliamento di bibite. Nell'ambito di tale attività il 22 dicembre 2010 subiva un infortunio alla spalla sinistra che veniva chiuso con l'attribuzione dal 1. maggio 2013 di una rendita d'invalidità da parte dell'assicuratore infortuni del 12 % ed una indennità per menomazione dell'integrità del 7.5 %. Dopo il licenziamento e un periodo di mancata attività, l'assicurato veniva assunto dal comune di domicilio quale operaio comunale con un impiego di circa 60 ore al mese. Da tempo A._____ iniziava a lamentare dolori al calcagno sinistro e alla schiena. 2. Il 3 marzo 2015, A._____ faceva domanda di prestazioni d'invalidità. Nel preavviso del 7 dicembre 2015, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei grigioni, Ufficio AI (qui di seguito ufficio AI), ventilava la reiezione della richiesta avendo l'interessato riacquistato un'abilità lucrativa del 100 % in attività adatta prima della scadenza dell'anno di attesa e non essendo dagli atti all'incarto possibile concludere a patologie diverse da quella infortunistica e per la quale il grado d'invalidità sarebbe nettamente inferiore alla rendita minima AI del 40 %. L'assicurato reagiva immediatamente alla comunicazione adducendo di soffrire anche di una serie di altre patologie non imputabili all'infortunio assicurato. Da parte degli organi AI veniva allora ordinata una perizia reumatologica. In base alle risultanze della stessa, nel preavviso del 30 agosto 2016 veniva nuovamente prospettato il rifiuto di una rendita d'invalidità, essendo esigibile dall'assicurato l'esplicazione di un'attività adatta in ragione completa. Contro tale provvedimento il medico curante interponeva opposizione, segnalando la persistenza di dolori al piede sinistro e il verificarsi di un nuovo infortunio non professionale con un'ulteriore compromissione dello stato di salute dell'assicurato. Il 14 marzo 2017
- 3 l'ufficio AI statuiva definitivamente sulla questione confermando il rifiuto di prestazioni di rendita d'invalidità per i motivi già addotti in precedenza. Per il nuovo infortunio subito il 7 luglio 2016 l'inabilità sarebbe perdurata solo fino al 20 settembre 2016 per cui non vi sarebbero né un aggravamento né elementi di giudizio nuovi che renderebbero necessaria una rivalutazione della situazione. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 27 aprile 2017, A._____ chiedeva - in regime di patrocinio gratuito - l'accoglimento dell'istanza, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'ufficio AI per la presa di una nuova decisione. Formalmente, il ricorrente adduce una violazione del diritto di audizione, non essendo stato sentito prima dell'emanazione della decisione deferita a giudizio e, materialmente, considera invalidante la patologia al piede sinistro e chiede quindi che la stessa venga meglio indagata. 4. L'ufficio AI postulava invece l'11 maggio 2017 la reiezione del ricorso per i motivi esposti nel provvedimento impugnato. Quanto alla violazione del diritto di audizione, il suo sanamento sarebbe comunque possibile davanti ad un'istanza che godrebbe di piena cognizione come il Tribunale amministrativo. 5. Il 31 maggio 2017, l'istante trasmetteva al Tribunale amministrativo gli esiti dell'indagine neurologica del 24 aprile 2017 nonché della consultazione del 2 maggio 2017 e due attestazioni/disposizioni del proprio medico curante del 23 e 30 maggio 2017. Dal canto suo, l'ufficio AI rinunciava ad una ulteriore presa di posizione. Considerando in diritto:
- 4 - 1. Materialmente, la controversia verte sul rifiuto di prestazioni sotto forma di rendita d'invalidità. Formalmente, l'istante adduce una violazione del proprio diritto di audizione, non essendo stato sentito prima del rilascio del provvedimento impugnato. 2. a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 277 cons. 3. 1, 126 I 16 cons. 2a/aa, 124 I 51 cons. 3a), di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 370 cons. 3. 1 e riferimenti). In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la propria posizione nella procedura (DTF 135 II 286 cons. 5. 1). In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii nonché 121 I 330 cons. 2a). b) Giusta l'art. 57a della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20), l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Fermo restando che il preavviso di cui all'articolo 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l'articolo 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI (art. 73bis cpv. 1
- 5 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), su detto preavviso le parti possono presentare all'ufficio AI le loro obiezioni per scritto oppure oralmente entro 30 giorni. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato. Le altre parti presentano le loro obiezioni all'ufficio AI per scritto (art. 73ter cpv. 1.3 OAI). Terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 OAI). c) Nell'evenienza in oggetto, dopo il primo preavviso del 7 dicembre 2015, e dando seguito alle richieste dell'istante, gli organi AI ordinavano una perizia reumatologica. Il 30 agosto 2016 seguiva un nuovo preavviso dopo l'esame peritale e l'assicurato contrastava le conclusioni di tale provvedimento tramite il proprio medico curante, riservandosi l'invio di un'ulteriore documentazione medica. Nel dicembre 2016 le osservazioni del curante venivano sottoscritte anche dal diretto interessato e la documentazione medica - richiesta per l'evasione delle osservazioni nel dicembre 2016 - veniva trasmessa all'ufficio AI nel febbraio 2017 (timbro di entrata 15 febbraio 2017). Ne consegue che la decisione qui impugnata del 14 marzo 2017 non può essere reputata priva di un preavviso. In realtà la stessa è stata presa dopo che al preavviso del 30 agosto 2016 erano state opposte ben precise obiezioni. Non è allora dato concludere che l'assicurato non sia stato sentito prima del rilascio del provvedimento impugnato. d) Per quanto riguarda invece la motivazione, la decisione deferita a giudizio presta effettivamente il fianco a critiche. Malgrado l'assicurato abbia fin dall'inizio contestato di soffrire non solo di patologie di carattere infortunistico, l'ufficio AI ha ancora nella decisione del 14 marzo 2017 ribadito che "L'analisi della documentazione medica, messa a disposizione dall'ente infortunistico, nonché dalla perizia medica
- 6 reumatologica, risulta essere priva di ulteriore patologia invalidante extra infortunistica e pertanto si conferma l'incapacità lavorativa riscontrata dallo stesso ente". Correttamente, dopo l'esame delle obiezioni sollevate dall'assicurato al progetto di decisione, l'ufficio AI avrebbe dovuto prendere posizione sulle concrete censure sollevate ed in particolare sul carattere invalidante di anche altre patologie presentate dall'assicurato ed evidenziate dal reumatologo. Ignorando quindi parte delle censure sollevate, controparte è incorsa in una violazione del suo dovere di motivare. Di questo vizio procedurale si terrà però debitamente conto nella ripartizione delle spese e ripetibili. Per contro la decisione impugnata prende posizione sulla nuova situazione venutasi a creare nel frattempo sia per quanto riguarda lo stato del piede dopo l'infortunio non professionale subito dall'assicurato che in merito ad una inabilità lavorativa irrilevante, in termini di aggravamento, dal profilo dell'AI. 3. L'ufficio AI ha rifiutato all'istante prestazioni sotto forma di redita, adducendo in primo luogo il ripristino della piena abilità lucrativa prima del trascorrere del regolare anno di attesa tra l'inabilità al lavoro decorsa dal 5 giugno 2012 e il ripristino dell'abilità il 1. marzo 2013, allorquando l'assicurato era stato dichiarato completamente abile in attività adatta. La motivazione non è in questi termini proponibile, non trattandosi di un danno alla salute di esclusiva origine infortunistica (vedi le considerazioni che seguono) e non essendo possibile ritenere a priori che con il ripristino alla capacità lucrativa in attività adatta non possa comunque sussistere un grado d'invalidità in applicazione al metodo del confronto dei redditi. 4. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica a seguito di infermità congenita, malattia o
- 7 infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. b) Per stabilire il grado d'impedimento, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere allestiti dal medico o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 cons. 4 e 115 V 133 cons. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c). La giurisprudenza ha comunque reputato conciliarsi con il principio del libero apprezzamento delle prove lo sviluppo di alcune direttive in relazione a ben determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 cons. 3b e 118 V 286 cons. 1b).
- 8 - Così alle perizie specialistiche esterne assunte durante la procedura amministrativa e improntate su di una approfondita indagine e analisi della situazione clinica, stese dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che giungono a risultati concludenti, va riconosciuto pieno valore probatorio se non vi sono indizi concreti che depongano avverso l'attendibilità della valutazione operata (DTF 137 V 210 cons. 1.3.4). A proposito delle attestazioni del medico curante, la Corte federale ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente, egli tenda ad esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc, 124 I 170 cons. 4 e VSI 2001 pag. 109 cons. 3b/cc [I 128/98]). 5. a) Materialmente, nella determinazione del grado d'invalidità l'istante considera che non sia stata debitamente considerata la patologia estranea all'infortunio e relazionata al piede sinistro. Questa critica era stata sollevata già dopo il primo progetto di decisione, allorquando effettivamente l'ufficio AI era partito dall'ipotesi che il grado d'invalidità accertato dall'assicuratore infortuni dovesse - per lo stesso danno alla salute - corrispondere a quello determinante per l'AI. A fondamento della decisione deferita a giudizio vi è però la nuova indagine reumatologica del 2 luglio 2016. Nell'ambito di tali accertamenti, la situazione complessiva dell'istante è stata oggetto di valutazione separata. In base alla perizia reumatologica allestita dal dott. med. B._____ il 2 luglio 2016, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa venivano elencate: l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, il diabete mellito tipo II, il pregresso abuso di OH e gli esiti di frattura del gomito. Per contro le diagnosi reumatologiche reputate avere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa e quindi reputate invalidanti erano: a) la calcaneodinia a sinistra con lieve entesopatia del tendine achilleo sul tuber calcaneare e lieve della aponevrosi plantare sul calcagno nonché su esiti di rottura dei legamenti caviglia; b) le lombalgie con lievi alterazioni della statica
- 9 vertebrale e lieve incipiente discopatia L4/5 e c) i dolori cronici alla spalla sinistra su artrosi asintomatica, esiti di traumatismo professionale con piccola lesione sottocondrale e assenza di una necrosi asettica della testa omerale. L'esperto valutava la situazione dell'arto inferiore sinistro sulla base di innumerevoli reperti radiologici tra i quali, per citare i più recenti, figuravano quelli del piede sinistro dell'8 aprile 2016 e della caviglia sinistra del 19 aprile 2016. Alla luce di tali accertamenti è palese che tutte le pretese patologie invalidanti presentate dall'assicurato sono state prese in considerazione nella valutazione dello stato di salute. L'infelice formulazione contenuta nel provvedimento impugnato, e stando dalla quale non vi sarebbe patologia invalidante oltre a quella infortunistica, è in realtà sconfessata dall'esame peritale. Del resto, la tesi che non tutte le patologie fossero state debitamente considerate viene essenzialmente sostenuta dal medico curante. Nello scritto del 19 gennaio 2016 all'attenzione dell'AI, il dott. med. C._____ riteneva che il paziente presentasse problematiche a livello delle spalle, in sede lombare e al gomito destro oltre a soffrire di diabete mellito, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa. I disturbi alla caviglia non venivano neppure evocati. In sede di osservazioni al nuovo progetto di decisione, il curante insisteva sulla mancata presa in considerazione dei disturbi alla caviglia, senza purtroppo che lo stesso avesse visionata la perizia reumatologica del dott. med. B._____ (vedi certificazione del dott. med. C._____ del 13 febbraio 2017). Alla luce invece delle concrete conclusioni del reumatologo, non è dato concludere che non siano stati valutati tutti i pretesi aspetti invalidanti che l'assicurato presenta, malgrado la fuorviante motivazione addotta nella decisione impugnata. b) Per contro, come giustamente addotto anche nel provvedimento deferito a giudizio, l'infortunio del 7 luglio 2016 non può essere reputato aver occasionato danni invalidanti al piede sinistro. Nella relazione del 20 settembre 2016 il dott. med. D._____ evoca il trauma subito nel luglio 2016 precisando che una radiografia non aveva in un primo tempo
- 10 mostrato fratture, ma che successivamente sulla base di una risonanza magnetica era stato possibile evidenziare un edema intraspongioso e delle microfratture nel cuneiforme mediale alla base del II metatarsale. Il medico faceva poi notare "Ha ancora dolore a livello della superficie posteriore del tallone mentre il dolore legato al recente trauma è scomparso". Anche dalla documentazione proposta in sede di ricorso è dato concludere che l'attuale problematica a livello del piede sinistro si riferisca alla patologia presentata dal paziente già prima dell'infortunio del luglio 2016 e non anche ai postumi di questo (vedi relazioni del 24 aprile 2017 del dott. med. E._____ e del 2 maggio 2017 del dott. med. F._____), considerato che i dolori riferiti dal paziente riguardavano la zona calcaneare e achillea. Giustamente quindi nella decisione impugnata l'ufficio AI partiva dall'assunto che l'infortunio del luglio 2016 non avesse lasciato sequele invalidanti e che i dolori al calcagno fossero quelli che l'assicurato già lamentava in precedenza e che erano stati anche valutati nella perizia reumatologica del 2 luglio 2016. 6. a) Nella perizia reumatologica del 2 luglio 2016, il dott. med. B._____ diagnosticava una calcaneodinia, lombalgie e dolori cronici alla spalla sinistra. I referti radiologici per la spalla sinistra mostravano "una situazione glenoomerale perfettamente normale, escludendo per tanto anche un cedimento della corticale della tesa omerale ed escludendo soprattutto che la piccola lesione RMN evidenziata inizialmente nel 2010 sia evoluta in una osteonecrosi vera e propria. Per tanto una soluzione chirurgica, come a suo tempo ventilata, appare del tutto insostenibile". "La mobilità della spalla sx è tuttora normale e non vi è alcun indizio per una lesione della cuffia dei rotatori. Anche il trofismo muscolare dei cingoli scapolari e degli arti superiori risulta essere perfettamente simmetrico. Oggettivamente non vi è dunque un evidente correlato con i dolori cronici dell'assicurato, con una spalla funzionalmente senza particolarità". La spalla dominante destra si presentava clinicamente perfettamente nella norma, senza dolori. Quanto alla schiena, il reumatologo considerava che
- 11 - "Oggettivamente la mobilità lombare è perfettamente normale con leggeri dolori ai movimenti estremi di flessione-estensione e non vi sono indizi per dei conflitti radicolari. Le Rx eseguite in occasione della perizia evidenziano una osteocondrosi L1/2 (clinicamente non sintomatica), mentre gli spazi discali inferiori sono normali. A suo tempo la RMN del 2014 aveva evidenziato solo una piccola rottura dell'anulo fibroso del disco L4/5. La lieve inclinazione del bacino verso sx è al limite del significativo (tutt'al più da compensare facilmente con un rialzo di non oltre 0.5 cm). Le alterazioni oggettive possono pertanto comportare teoricamente una sofferenza lombosacrale unicamente in occasione di sollecitazioni meccaniche importanti e ripetitive". Anche "Il reperto articolare del gomito sx è assolutamente normale e simmetrico, per cui non vi sono residui significatici della frattura anamnestica del gomito sx, come testimoniato d'altra parte anche dall'indagine RMN del 2014, se si eccettua una possibile neuropatia del N. ulnare sx, funzionalmente irrilevante." Relativamente alla situazione del piede sx, l'indagine reumatologica aveva stabilito che "L'assicurato ha inoltre sofferto ultimamente di dolori al tallone sx particolarmente intesi, tanto da dover camminare con due stampelle (patologia di cui non viene fatto alcun riferimento nel rapporto del medico curante del gennaio u.s.). Ultimamente questi disturbi sono migliorati e in effetti in occasione della visita peritale persiste unicamente una dolenza palpatoria a livello dell'intersezione del tendine di Achille e dell'aponevrosi plantare, ma anche di tutto il bordo calcaneare inferiore. La deambulazione risulta normale, così anche la marcia sui talloni e sulla punta dei piedi. Non vi sono gonfiori o segni di flogosi. La diagnostica per immagine (Rx, US e RMN) dell'aprile u.s. ha messo in evidenza una tendinite dell'Achille con piccola calcificazione distrofica inserzionale ed una entesopatia dell'aponevrosi plantare alla sua inserzione calcaneare. Questi reperti possono ben spiegare i disturbi, nel frattempo in parte regrediti e con prognosi buona" (vedi perizia citata pag. 10-12).
- 12 b) Quanto alla ripercussione di tali patologie sull'esercizio di un'attività lucrativa, il reumatologo reputava esigibile l'esplicazione di un'attività mista che richiedesse di portare spesso pesi fino a 10 kg, ma solo talvolta pesi superiori fino a 25 kg. Il porto normale di pesi superiori a 25 kg era considerato medicalmente esigibile solo raramente, ma comunque mai sopra il piano delle spalle. Lavori sopra l'altezza del capo come pure l'impiego di attrezzi leggeri e di precisione era possibile spesso (da 3 a 5.25 ore su 8 ore lavorative), mentre l'impiego di attrezzi pesanti era ammissibile solo talvolta (da 0.5 a 3 ore su 8 ore lavorative). Senza grosse limitazioni erano esigibili le attività in posizione seduta o in piedi (da 5.25 a 8 ore al giorno), anche se la posizione eretta chinata in avanti poteva essere assunta solo talvolta. Non vi erano neppure significativi impedimenti nel camminare su corte e medie tratte, nel salire o scendere le scale, nel flettere le ginocchia o per quanto aveva tratto all'equilibrio e bilanciamento. La rotazione del tronco e l'assunzione della posizione accovacciata erano esigibili spesso. Solo talvolta era invece indicato salire su scale a pioli e camminare su lunghi tratti o terreni dissestati. In considerazione di tali limitazioni funzionali, il perito escludeva la possibilità di una ripresa della precedente attività alla catena di produzione di bibite come aveva del resto già fatto il dott. med. G._____ il 29 marzo 2013. Per il dott. med. B._____ anche l'attività di montatore di cucine non sarebbe più da considerare esigibile. Dal lato reumatologico, in un'attività adatta (leggero o media), nel rispetto dei limiti funzionali indicati, il dott. med. B._____ considerava sussistere un'abilità al 100 %, con orario completo e pieno rendimento. c) Questa valutazione della residua abilità lucrativa riprende in parte quanto già stabilito dal dott. med. G._____ il 29 marzo 2013. Allora, per le conseguenze alla spalla infortunata, l'assicurato era stato reputato abile in attività di carattere leggero e medio, senza limitazioni per lavori leggeri e di precisione. Rispetto alle attività esigibili in precedenza a seguito essenzialmente della patologia lombare e al piede sinistro vanno aggiunti
- 13 una limitazione per le attività che richiedono la stazione eretta con inclinamento anteriore del busto e per i lavori che implicano di camminare per lunghe tratte o su terreni accidentati. Il giudizio sulla residua abilità espresso dal reumatologo nella perizia del 2 luglio 2016 non viene confutato, sulla base di criteri oggettivabili, da nessuno dei medici che si sono espressi sulla situazione del paziente. Solo il medico curante fornisce dei dati in merito all'attività adatta che contrastano però palesemente con la reale situazione di salute e di lavoro del ricorrente. Nella valutazione del 13 febbraio 2017, il dott. med. C._____ ritiene sussista una capacita di concentrazione, comprensione e adeguamento limitate, senza che sia possibile stabilire da quali patologie oggettive simili limitazioni scaturirebbero. Nel corso della propria carriera professionale, l'istante ha dimostrato di essere in grado di svolgere mansioni alquanto diverse tra di loro e per le quali veniva indubbiamente richiesta anche una buona capacità cognitiva, organizzativa, creativa e pratica. Per quali motivi simili doti sarebbero andate perse non è eruibile in base alla semplice anamnesi clinica. Per il curante poi, era reputata adeguata un'attività esclusivamente di tipo sedentario, quando per espressa ammissione dell'istante lo stare seduto a lungo gli causerebbe propriamente dolori alla schiena (vedi perizia del 2 luglio 2016 pag. 3). Anche le attività a carico discontinuo non erano dal medico curante reputate idonee alla situazione del paziente, mentre attualmente l'istante svolge la propria attività di operaio comunale tagliando l'erba sul campo di calcio, svuotando i cestini, spazzando il marciapiede e facendo il guardiano stradale (vedi perizia de 2 luglio 2016 pag. 2). Quanto precede permette di concludere che la valutazione della residua abilità lucrativa fatta dal dott. med. C._____ non convince ed è contradditoria. Per questo giudice non vi sono allora indizi che permettano di dubitare dell'attendibilità e della serietà della valutazione fatta dal reumatologo il 2 luglio 2016. Non sfugge infatti, che il carattere estremamente invalidante che medico curante attribuisce ai disturbi al piede sinistro, non trovano il dovuto riscontro nel reperto oggettivo evidenziato anche dal dott. med.
- 14 - E._____ il 24 aprile 2017, laddove il tono e trofismo muscolare degli arti inferiori apparivano indenni in tutte le sedi ed era possibile una deambulazione nella norma con marcia sulle punte e sui talloni. 7. a) Decisivo per la determinazione del reddito da valido non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. È vero che di regola ci si basa sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 9C_24/2009 del 6 marzo 2009 cons. 3.2 con riferimenti) e perché il metodo del confronto dei redditi, stabilito per la determinazione del grado d'invalidità, deve avvenire per quanto possibile conformemente a concreti elementi di calcolo (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, nota 23 all'art. 16 LPGA). Nell'evenienza, per il calcolo del reddito da valido, l'ufficio AI ha considerato il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2013 presso la fabbrica di bibite che lo occupava prima dell'infortunio alla spalla e lo ha indicizzato. In effetti, il reddito nel 2013 come operaio nell'attività fino ad allor svolta dall'assicurato nella fabbrica di produzione di bibite era, giusta la decisione dell'assicuratore infortuni del 17 maggio 2013 di fr. 56'550.-- e non di fr. 55'883.--, come ritenuto dall'AI. Adeguando detto importo giusta l'aumento dei salari nell'ambito della produzione di bibite (vedi tabella T1.10 salari nominali 2011-2015, edita dall'ufficio federale di statistica) per 2014 del 1.3 % e per il 2015 dello 0.9 % ne risulta un reddito per il 2015 pari a fr. 57'800.--. Nella decisione impugnata - anche considerato che l'adeguamento nominate ritenuto è stato del 2.7401 % - il reddito da valido per l'anno 2015 veniva quantificato a fr. 57'867.--, valore che essendo più favorevole all'assicurato può essere qui considerato determinante.
- 15 b) Per la definizione del reddito da invalido la giurisprudenza ha in primo luogo ritenuto determinante la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 cons. 3b/aa pag. 76). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 cons. 3b/bb pag. 77) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'assicuratore infortuni in oggetto relativa ai posti di lavoro (DPL), alle specifiche condizioni poste dalla giurisprudenza a tali rilievi (DTF 129 V 472 cons. 4). Secondo la prassi del Tribunale federale, i rilievi salariali DPL sono conformi al diritto federale e possono pertanto essere impiegati nel paragone per la determinazione del grado d'invalidità se sono almeno cinque e se contengono indicazioni quanto al minimo, al massimo ed alla media salariale della categoria. Concretamente poi, l'attività descritta nella documentazione deve essere medicalmente esigibile. c) Nell'evenienza in esame, l'istante lavora per il comune di domicilio per circa 60 ore al mese e risulta pertanto occupato pressappoco al 37 %. La percentuale di occupazione è dettata principalmente da contingenze del datore di lavoro e non da fattori imputabili al lavoratore. Pertanto questa percentuale di occupazione non corrisponde a quanto sarebbe ancora teoricamente esigibile dall'assicurato dal profilo medico in un lavoro che si conformi meglio ai limiti funzionali sopra indicati. In difetto di dati concreti, il paragone dei redditi deve allora avvenire sulla base di dati statistici, come è stato fatto anche dall'ufficio AI. Nella decisione deferita a giudizio, quale reddito da invalido, l'ufficio AI ha ripreso la DPL stabilita dall'assicuratore infortuni nel 2013 adeguandola all'evoluzione salariale, ma senza fornire alcuna spiegazione riguardo a tale utilizzazione. Questo
- 16 modo di agire ha portato l'istante a credere che il grado d'invalidità ritenuto nel 2013 dall'assicuratore infortuni fosse stato ripreso mutatis mutandi anche dall'AI. La conclusione va però precisata. Come si è detto per i postumi al piede sinistro ed alla colonna lombare, l'istante subisce alcune limitazioni addizionali nelle attività che vanno considerate ancora da lui esigibili (limitazioni sulle lunghe tratte, terreni accidentati, posizione eretta chinata in avanti ecc.). Il profilo fornito dalle cinque regolamentari DPL si adegua però anche alle ulteriori limitazioni che l'istante subisce per le conseguenze delle patologie al piede ed alla schiena. I cinque posti di lavoro in parola quali: aiuto orologiaio (DPL 2933), cameriere/cassiere (DPL 2430), aiuto mensa (DPL 391501), venditore/cassiere (DPL 871) e addetto al servizio autoveicoli (DPL 544402) rispettano perfettamente i limiti funzionali stabiliti dal reumatologo al punto B1 della perizia del 2 luglio 2016. Nella attività descritte, non sono praticamente mai richiesti lavori con il porto di pesi pesanti, è previsto essenzialmente il maneggio di oggetti leggeri, sono solo talvolta pretesi lavori sopra la testa, la posizione è prevalentemente sedentaria, ad eccezione di una sola attività per la quale sono necessari dei piccoli e continui spostamenti. In questo senso quindi, il reddito conseguibile da invalido nel 2015 è stato giustamente stabilito partendo dal reddito della DPL ritenuto dall'assicuratore infortuni e pari a fr. 49'694.--. Applicando lo stesso tasso di adeguamento nominale del 2.7401 % come per il reddito da valido, come operato dall'ufficio AI, ne risulta un reddito da invalido di fr. 51'056.--. d) Vada ricordato che la presa in considerazione dei valori di reddito in base alla DPL non permetterebbe senz'altro l'aggiuntiva riduzione, che può essere invece operata sui dati statistici (DTF 129 V 481 cons. 4.2.3). Questo perché i dati DPL sono reputati rispecchiare professioni concretamente esercitabili dall'assicurato e non attività adatte di mero carattere teorico. Essendo poi esigibile l'esecuzione di un'attività a tempo e rendimento completo, non vi sono motivi per procedere ad ulteriori decurtazioni. Operando allora il paragone tra il reddito conseguibile da
- 17 valido di fr. 57'867.-- e quello ancora realizzabile da invalido di fr. 51'056.- -, ne risulta grado d'impedimento del 12 % che esclude manifestamente il riconoscimento di prestazioni d'invalidità da parte dell'AI. Vada per inciso rilevato che neppure la riduzione massima del 25% sarebbe propria a mutare in queste circostanze le sorti del giudizio. 8. In principio, il Tribunale amministrativo giudica la legalità delle decisioni impugnate secondo lo stato di fatto determinante al momento della resa della decisione litigiosa (in casu: 14 marzo 2017). Situazioni suscettibili di modificare uno stato di fatto devono pertanto essere oggetto di una nuova decisione, per quanto questa nuova situazione non sia propria a influire sulla situazione esistente al momento della resa della decisione. Nell'ambito del ricorso, l'istante ha introdotta ulteriore documentazione medica. Da questa non emergono fatti di rilievo ai fini del presente giudizio. Infatti, anche il neurologo dott. med. E._____, dopo aver constatato che il tono e trofismo muscolare ai quattro arti era nella norma, che la forza muscolare era indenni in tutte le sedi, che la deambulazione era nella norma che la marcia sulle punte, sui talloni e da funambolo era ben eseguibile, concludeva la propria valutazione affermando "allo stato neurologico non riscontro deficit di forza o della sensibilità neanche all'arto inferiore sinistro, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici in tutte le sedi incluso il riflesso achilleo. Non vi è un chiaro Tinel per il nervo tibiale sinistro, ossia il paziente descrive un dolore alla percussione proprio sul bordo mediale del tallone sinistro, vicino ma non proprio lungo il percorso del nervo tibiale sinistro. Non ho chiari segni ENG di una sindrome del tunnel tarsale sinistro, nessuna neuropatia del nervo safeno sinistro, nella norma anche l'esame EMG dei muscoli su elencati incluso l'abduttore dell'alluce nonché l'abduttore del V° dito del piede sinistro rendendo improbabile un entrapment del nervo abductor digiti quinti. Nessun segno di radicolopatia lombare (vedi relazione del 24 aprile 2017). Neppure il dott. med. F._____ il 2 maggio 2017 evidenziava qualcosa di nuovo rispetto alla situazione precedente. Detto medico non accennava ad alcun
- 18 peggioramento o mutazione della sintomatica e proponeva una serie di possibili terapie per lenire i disturbi. Per il medico curante (vedi relazione del 30 maggio 2017) la questione assicurativa non potrebbe essere ancora definita trattandosi di una situazione ancora precaria "tenuto conto anche del fatto che rischiamo nelle prossime settimane di dover sanare chirurgicamente la situazione sopraccitata al piede sx". A sostegno della necessità di un intervento operatorio non viene però fatta alcuna precisazione e tantomeno viene da qualsivoglia attestazione medica agli atti evocata tale necessità. Pertanto allo stato attuale forza è di constatare che la situazione clinica del piede sinistro presentata tramite le attestazioni mediche prodotte in sede di ricorso è uguale a quella riscontrata dal reumatologo nell'ambito dell'indagine eseguita nel maggio del 2016. 9. a) In esito a quanto precede il ricorso va respinto nel senso dei considerandi. In deroga al disposto di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Giusta quanto previsto all'art. 69 cpv. 1bis LAI, l'ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. L'esito della controversia giustifica di regola l'accollamento dei costi alla parte che perde la causa. Nell'evenienza, malgrado l'istante avesse già reagito a due preavvisi contestando l'identità di patologie invalidanti si sensi dell'AI e dell'assicuratore infortuni, l'ufficio AI ha mantenuta praticamente inalterata l'errata motivazione della decisione, lasciando supporre all'istante che il danno alla salute da lui presentato fosse di natura esclusivamente infortunistica. È stata in primo luogo tale motivazione a indurre l'istante a ricorrere contro il provvedimento preso, per cui giustamente i costi del procedimento vanno accollati equamente alle due parti in causa. Nell'evenienza, le spese di fr. 700.-- vengono sopportate per metà dell'istante e per metà dalla parte convenuta in ricorso.
- 19 b) Nel proprio ricorso, il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. L'art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA garantisce all'assicurato il diritto di farsi patrocinare e di poter beneficiare, a determinate condizioni, del gratuito patrocinio. A livello cantonale l'art. 76 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) sancisce che tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza (cpv. 1). La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso (cpv. 2). Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati (cpv. 3). Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CS 310.250), per le spese legittime del mandato di gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio viene versato all'avvocato un onorario di fr. 200.-- orari più spese necessarie in contanti e imposta sul valore aggiunto. c) Non è contestato che l'istante sia posto al beneficio dell'assistenza sociale pubblica, con ciò il suo stato d'indigenza va considerato comprovato, non essendo manifestamente in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento (DTF 119 Ia 11 e 103 Ia 100). La complessità della materia va poi ritenuta giustificare il concorso di un legale e il processo non poteva neppure essere considerato privo di qualsiasi possibilità di successo. Per questi motivi la richiesta è accolta. Giusta la nota del legale del 23 giugno 2017, i costi di patrocinio fatturati decorrono dell'11 ottobre 2016, mentre il provvedimento impugnato è stato prolato il 14 marzo 2017. Evidentemente i costi di patrocinio anteriori al 14 marzo 2017, per 0.90 ore, esulano dall'ambito della presente controversia e non possono essere computati per la determinazione
- 20 dell'indennità di parte dovuta al rappresentante legale. Parimenti esclusi dalla considerazione vanno i costi di apertura dell'incarto, mentre le spese vengono computate in ragione del 3 % dell'onorario. Quanto alla tariffa oraria di fr. 180.--, essa non dà adito a critiche sia in regime di patrocinio gratuito che rispetto alle tariffe normali. Ne consegue che le ripetibili ammontano nel caso concreto a fr. 1'021.20, IVA compresa (5.10 h x fr./h 180.-- + 3 % + 8 %). Tale importo andrà per metà a carico dell'ufficio AI e per l'altra metà a carico della cassa del Tribunale. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- , il cui importo sarà versato per metà da A._____ e per l'altra metà dall'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. a) A A._____ è concessa l’assistenza giudiziaria gratuita (art. 76 LGA) ed esso viene liberato dal versamento delle spese di procedura. Questi costi di fr. 350.-- vanno a carico dello Stato. b) Ad ‘A._____ è assegnato un rappresentante d’ufficio nella persona dell'Avvocato Riccardo Viganò. Il rappresentate legale verrà indennizzato con fr. 510.60 (IVA inclusa) che andranno a carico dello Stato. c) A._____ dovrà rimborsare le spese che gli sono state condonate e le spese di patrocinio legale, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed esso sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).
- 21 - 4. L'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni versa ad’ A._____ fr. 510.60 a titolo di ripetibili. 5. [Vie di diritto] 6. [Comunicazioni]