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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 23.03.2010 S 2010 13

23 marzo 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,960 parole·~10 min·6

Riassunto

rendita AI | Invalidenversicherung

Testo integrale

S 10 13 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 23 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1957, lavorava quale impiegata presso le …, ora … SA, dal 1977. Fino al 1999 la dipendente era impiegata a tempo pieno e in seguito per 5 anni all’80%. Dal 2004, … era occupata in ragione del 30/40% e il 30 aprile 2007 dava le proprie dimissioni. Sin dall’infanzia l’assicurata soffre di disturbi alle anche, che rendevano necessari diversi interventi chirurgici, tra i quali la posa di una protesi totale all’anca sinistra. In seguito all’accentuarsi dei disturbi alla deambulazione e altre patologie, il 27 agosto 2008 veniva formulata domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità. 2. Dopo aver sottoposto l’assicurata ad accertamenti di tipo ortopedico e psichiatrico, con decisione 30 novembre 2009, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui si seguito detto semplicemente ufficio AI), rifiutava il diritto a prestazioni sotto forma di rendita, adducendo l’esistenza di un grado d’invalidità del 25% per patologie di tipo ortopedico. Per il tinnito lamentato dall’assicurata, non risulterebbe dal profilo psicologico alcuna limitazione dell’attività lucrativa. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 15 gennaio 2010, … chiedeva ulteriori accertamenti in merito alle ripercussioni del tinnito sulla sua residua abilità lucrativa. Per l’istante non sarebbe la componente psichica dell’acufene a ridurre la sua prestanza lavorativa quanto la spossatezza fisica che tale tipo di disturbo le causerebbe. Conformemente a quanto postulato anche dallo specialista ORL consultato in via privata dall’assicurata, in sede di ricorso veniva richiesto un complemento d’istruttoria

per valutare la portata del disturbo presso un centro universitario specializzato in questo tipo di patologia. 4. Nella propria presa di posizione l’ufficio AI concludeva alla reiezione del ricorso ed alla conferma della decisione di rifiuto. L’assicurata non presenterebbe da almeno un anno una limitazione della capacità lucrativa di almeno il 40% e l’acufene non avrebbe mai finora influenzato la sua capacità lavorativa, come attesterebbero il medico curante, il precedente datore di lavoro, lo psichiatra e non da ultimo anche lo specialista in ORL che si sarebbe astenuto dall’attestare una qualsivoglia inabilità per tale disturbo. 5. Nella successiva replica, l’istante si riconfermava essenzialmente nelle proprie precedenti allegazioni e proposte, insistendo sul grado di sofferenza che il tinnito le causerebbe, mentre l’ufficio AI rinunciava materialmente a duplicare avendo già esposte le proprie motivazioni in sede di risposta al ricorso. Considerando in diritto: 1. La ricorrente non contesta la valutazione del grado d’invalidità fatta dell’ufficio convenuto per quanto concerne l’impedimento nell’esecuzione dei lavori quotidiani né le ripercussioni sulla residua abilità lucrativa dei disturbi di tipo ortopedico. La controversia verte solo sulla questione di sapere se per l’acufene lamentato, l’istante abbia diritto ad ulteriori accertamenti presso un centro universitario. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la presente procedura è retta dalla legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione LAI) e in vigore dal 1. gennaio 2008, giacché le norme applicabili sono quelle in vigore al verificarsi dei fatti giuridicamente rilevanti (ATF 130 V 445 cons. 1.2). Infatti, la richiesta di prestazioni è stata presentata nell’agosto del 2008 e l’eventuale diritto alla rendita sarebbe pertanto insorto in ogni caso solo dopo il 1. gennaio 2008.

2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l’invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216 ss.). Va qui rilevato che con la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. La nozione di quello che può essere ragionevolmente esigibile è definita in modo più severo. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un’incapacità al guadagno determinante sussiste solo se si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l’assicurata fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito. La facoltà di decidere che cos’è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici forniti dai SMR. La percezione soggettiva dell’assicurata (p. es. dolori) non è determinante per la valutazione, la quale deve fondarsi su criteri oggettivi (vedi Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [5a revisione dell’AI] del 22 giugno 2005, p. 4107). L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. 3. a) L'acufene, definibile quale sensazione uditiva non dovuta a stimoli esterni, ma causata da danni minori o maggiori all'orecchio interno, seppur strettamente connesso allo stato di salute psichico, dev'essere qualificato quale disturbo

fisico (RAMI 2004 no. U 505 pag. 246 e sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2006 U 92/05). La dottrina medica evidenzia che un tinnito scompensato può comportare importanti reazioni psichiche, psicovegetative e psicosomatiche che possono causare un’inabilità lavorativa. Il Tribunale federale ha così definito la patologia legata all’acufene. Secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, lo scompenso (elaborazione psichica abnorme) è una delle caratteristiche di tale patologia in caso di tinnito molto grave. Con il termine scompenso viene descritto il superamento del limite di vulnerabilità – inteso come zona di tolleranza entro la quale disturbi fisici, psichici o sociali possono essere superati senza scompensi - di cui è vittima la persona colpita da tinnito o dal suo aggravamento. Lo scompenso causato da tinnito altera in modo grave l’equilibrio della paziente in relazione alla sua attività, vita sociale ed al suo benessere psico-fisico. Secondo l'esperienza medica, un tinnito grave è idoneo a scompensare e a causare degli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica di un’assicurata (RAMI 2004 no. U 505 p. 246 ss. e i riferimenti ivi citati). Lo scompenso dovuto al tinnito e le sue conseguenze si situano a livello di reazioni psicogene (più in generale sulla natura e sulle possibili ripercussioni di un tinnito scompensato cfr. la sentenza del Tribunale federale U 71/02 del 27 marzo 2003, cons. 6.1). b) Nell’evenienza in oggetto, l’assicurata soffre di un tinnito che non ha alcuna ripercussione sulle sue risorse psichiche, che risultano intatte. Dal punto di vista psichico, per l’ultima attività esplicata dall’istante non vi era alcun tipo di limitazione, svolgendosi questa in ambiente non particolarmente esposto ai rumori. Anche nell’esercizio di altre occupazioni, l’assicurata era reputata abile completamente per qualsiasi attività dal profilo psicologico. L’assicurata non contesta la propria incolumità psichica malgrado il persistere dell’acufene, ma si considera più affaticata e bisognosa di riposo per le conseguenze dei disturbi all’orecchio. Anche questo aspetto della problematica è però stato esaminato dallo psichiatra. Per il dott. med. …, il problema dell’affaticamento diurno era stato preso in considerazione dall’ortopedico, prevedendo opportune pause di recupero (vedi perizia del 12 marzo 2009 pag. 6 in fine). Giusta la valutazione fatta dal dott. med. …, la paziente era ritenuta abile sull’arco dell’intera giornata lavorativa di otto ore, alternando ad ogni ora di

lavoro dei quarti d’ora di riposo per la problematica di tipo ortopedico. Per lo psicologo e psichiatra, queste pause erano da considerarsi idonee e sufficienti per permettere alla paziente di riposarsi a causa dell’affaticamento provocato dalla difficoltà di addormentarsi sia per i dolori ossei che a causa del tinnito. c) Di fronte allo specialista in ortopedia, l’istante affermava di aver abbandonato il lavoro a causa del tinnito e del successivo affaticamento, mentre dal colloquio avuto con lo psicologo la cessazione dell’attività sembrerebbe addebitabile al progressivo “logorarsi dei rapporti sull’ambiente di lavoro” e alla volontà di “avere più tempo per prendersi cura di se stessa”. Che l’acufene provochi un forte disagio alla ricorrente è fuori dubbio. Per contro gli atti non permettono di concludere ad una ripercussione di tale fastidiosa manifestazione sulla capacità lucrativa residua della ricorrente. In base alla documentazione agli atti non è possibile ascrivere a questo disturbo la perdita del posto di lavoro e neppure una diminuzione della capacità lavorativa. Nella propria richiesta di prestazioni d’invalidità e nell’allegato dettagliato decorso della propria malattia, l’assicurata non evocava neppure la patologia legata al tinnito come fattore invalidante. Il curante dott. med. … poneva la diagnosi di tinnito cronico, senza però addebitare a tale patologia alcuna conseguenza in termini di abilità lavorativa. Anche sul posto di lavoro, la pretesa limitazione non era mai stata risentita come tale. In queste condizioni non sussistono elementi per ritenere che l’acufene possa in qualche altro modo influire sulla residua abilità lucrativa in un lavoro non esposto a forti rumori e oltre quanto ritenuto adeguato in termini di pause di lavoro. 4. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b; STA S 09 123 ). L’assicurata fonda la propria richiesta di ulteriori accertamenti medici, sul parere espresso dallo specialista dott. med. …, il quale affermava - nella relazione del 14 gennaio 2010 - che non era “l’intensità ma il vivere con l’acufene a determinarne il grado di fastidio risentito dalla paziente, nel senso

che anche un acufene appena percepibile può essere risentito come molto debilitante”. Per questo lo specialista in ORL concludeva alla necessità di valutare l’acufene presso una clinica universitaria specializzata in detta patologia. Come giustamente opposto dall’ufficio AI, il medico non attesta il sussistere di una limitazione dell’attività lucrativa, ma fa riferimento al fastidio risentito dall’istante e che in questa sede non è contestato. Sulla base di tale parere specialistico non è però dato concludere alla necessità di nuovi accertamenti. Come è stato esposto in precedenza, non sussistono elementi che permettano di ritenere che l’acufene lamentato dalla paziente influisca sulla sua residua abilità lucrativa del 70/75% accertata dagli organi AI. Per questi motivi questo Giudice reputa che la documentazione agli atti sia sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori, ovvero altri accertamenti medici. 5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e merita conferma la decisione di rifiuto di prestazioni sotto forma di rendita d’invalidità, non raggiungendo il grado d’invalidità almeno il 40%. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo alla ricorrente vengono accollati fr. 500.-- di spese. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 500.--, il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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