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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 27.04.2010 S 2009 187

27 aprile 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,202 parole·~11 min·6

Riassunto

rendita AI | Invalidenversicherung

Testo integrale

S 09 187 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 27 aprile 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, nato nel 1956, di formazione impiegato d’ufficio, dal 1986 ha esercitato la propria attività lavorativa quale autista, gommista e meccanico presso la ditta …, titolare di un'autofficina e di una concessione del servizio Auto Postale a ... Nel 1996 ha subito un primo attacco di cuore (angina pectoris) mentre si sono pure acuiti gli attacchi di panico che lo hanno costretto, nel 1998, ad interrompere definitivamente le mansioni di autista per dedicarsi prevalentemente all’attività di manutenzione delle auto postali, di cambio gomme e a piccoli lavori di amministrazione. In data 17 marzo 2006 l’assicurato ha presentato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni di invalidità motivata con gli impedimenti dovuti alla malattia coronarica esistente dal 1996 e peggiorata nel 2005 con conseguente impianto di due stent, ad una sindrome lombo vertebrale recidivante con claudicatio spinalis e alterazioni degenerative plurisegmentali, ad una broncopatia cronica-ostruttiva e ad una sindrome del tunnel carpale. Dopo aver esperito tutti gli accertamenti medici del caso nonché effettuato l’analisi dell’impresa, l’Ufficio AI, in data 27 maggio 2009, ha notificato all’assicurato un decreto provvisorio. Ai sensi di tale decreto risultava un reddito annuale esigibile senza invalidità di fr. 103’248.-- e un reddito ipotetico da invalido di fr. 49’122.--, con conseguente perdita di guadagno di fr. 50’126.- -, corrispondente a un grado d’invalidità del 52%. Di conseguenza, veniva prospettata una mezza rendita d’invalidità per il periodo dal 1 febbraio 2006 al 30 settembre 2008 nonché, a causa del peggioramento dello stato di salute, una rendita intera dal 1 ottobre 2008 al

31 marzo 2009. Quindi, a decorrere dal 1 aprile 2009 era prevista l’erogazione di una mezza rendita. In seguito all’opposizione contro il decreto provvisorio presentata dall’assicurato il 15 giugno 2009 l’Ufficio AI, con decisioni del 20 novembre 2009, ha riconosciuto una mezza rendita d’invalidità per il periodo dal 1 febbraio 2006 al 30 settembre 2008, una rendita intera per il periodo dal 1 ottobre 2008 al 31 marzo 2009 e nuovamente una mezza rendita a decorrere dal 1 aprile 2009. Secondo l’Ufficio AI, i documenti presentati dall’assicurato nel contesto della procedura d’opposizione non avrebbero comprovato alcun mutamento clinico significativo nei confronti di quanto precedentemente accertato tramite la perizia SAM. Inoltre, l’analisi dei conti economici stesa dall’Ispettorato dell’Ufficio invalidità del Canton … avrebbe smentito le affermazioni dell’assicurato in relazione alla sua sostituzione, in relazione al grado d’occupazione della moglie e per quanto concerne il raffronto con la situazione di altre aziende del settore. Inoltre, alla moglie dell’assicurato sarebbe stato attribuito un reddito troppo elevato in raffronto alla funzione svolta in azienda. 2. Tramite ricorso del 5 dicembre 2009 l’assicurato ha impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo le decisioni dell’Ufficio AI chiedendone la cassazione e il conseguente riconoscimento di una rendita intera. Il rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente steso dall’Ufficio invalidità del Canton … il 24 febbraio 2009 paleserebbe dati e valutazioni inesatte. In tale rapporto, infatti, non figurerebbero importanti patologie invalidanti quali la meniscopatia degenerativa al ginocchio sinistro operato nel 2007 e da rioperare, la sindrome del tunnel carpale a sinistra, la sindrome del tunnel carpale a destra, le distesie cervico-brachiali bilaterali di eziologia, l’artereopatia periferica bilaterale con stenosi iliaca comune esterna sinistra, l’ipertensione arteriosa e la broncopatia cronica ostruttiva. Inoltre, il 26 agosto 2009 l’assicurato avrebbe trasmesso all’Ufficio AI convenuto un nuovo referto della risonanza magnetica che evidenzierebbe un importante peggioramento dei problemi lombo-vertebrali. L’Ufficio AI, nella propria decisione, non

avrebbe invece tenuto conto dell’aggravamento di tale patologia, documentato oltre che dal referto della clinica … da quelli dei dott. …, … e ... Nell’ottica degli accertamenti relativi ai cambiamenti nell’organizzazione dell’impresa sarebbero riscontrabili diverse lacune e interpretazioni viziate mentre, in effetti, sarebbe dimostrabile come l’aumento del personale sia da attribuire alla sostituzione dell’assicurato e non a un incremento dell’attività aziendale. Risulterebbe altresì documentalmente comprovato come la moglie dell’assicurato abbia svolto una mansione lavorativa del 100% a decorrere dal 1 giugno 2005 percependo un salario di fr. 7’000.-- in seguito ridotto a fr. 6’500.-- mensili. Lo stesso consulente d’integrazione professionale, nel proprio rapporto del 28 marzo 2008, in seguito alle verifiche avrebbe accertato un grado d’invalidità del 62% con relativa erogazione di tre quarti di rendita. 3. Tramite presa di posizione del 26 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso. L’ufficio convenuto è dell’avviso che, per quanto concerne il periodo dal 1 aprile al 30 novembre 2009, sia da confermare la decisione che prevede l’erogazione di una mezza rendita, a maggior ragione tenendo conto della correttezza del calcolo dei redditi comparativi. Per quanto riguarda il diritto di rendita a partire dal 1 dicembre 2009 l’Ufficio AI prevede una procedura di revisione onde riesaminare la capacità lavorativa residua dell’assicurato in un’attività adeguata all’impedimento a decorrere dal 1 settembre 2009. Contrariamente a quanto indicato nelle decisioni impugnate non si potrebbe senz’altro basarsi sul presupposto che, a partire dal 1 settembre 2009, possa essere preteso dall’assicurato l’esercizio di un’attività adeguata all’impedimento in misura del 60%. D’altro canto, gli atti in giudizio non offrirebbero un quadro sufficientemente chiaro degli effetti del danno alla salute sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato tale da poter concedere allo stesso, senza ulteriore verifica, una rendita d’invalidità superiore a partire dal 1 dicembre 2009. Tramite replica il ricorrente ha ribadito, in sostanza, gli argomenti ricorsuali mentre l’ufficio convenuto ha rinunciato a presentare una duplica. Considerando in diritto:

1. Tramite le decisioni impugnate all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita d’invalidità per il periodo dal 1 febbraio 2006 al 30 settembre 2008; per il periodo dal 1 ottobre 2008 al 31 marzo 2009, in considerazione dell’intervento chirurgico al cuore e delle complicazioni seguite, l’ufficio AI ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera di invalidità per poi dimezzare la stessa nuovamente a decorrere dal 1 aprile 2009. Come indicato dall’autorità convenuta nella propria presa di posizione il diritto alla rendita e il relativo grado d’invalidità, per quanto riguarda il periodo a seguire al 1. dicembre 2009, saranno oggetto di una procedura di revisione. Di conseguenza, il presente giudizio riguarda il lasso di tempo dal 1 febbraio 2006 al 30 novembre 2009. 2. Secondo costante giurisprudenza quando l’autorità amministrativa, in un unico contesto, attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione delle decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143 e STF del 10 gennaio 2006 I 597/04, 27 dicembre 2005 I 689/04, 19 ottobre 2005 I 38/05, 14 aprile 2005 12/04, 24 febbraio 2005 I 528/04 e 29 giugno 2004 I 299/03). L’art. 17 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 cons. 3.5). Basta pertanto ribadire che, per ammettere l’esistenza di una modifica di rilievo, occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita, rispettivamente, se del caso, dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108, 130 V 351 cons. 3.5.2, 125 V 369 cons. 2 con riferimento). Per giurisprudenza costante, la valutazione giudiziaria della (in)capacità

lavorativa sulla base di conclusioni mediche è un accertamento di fatto (DTF 132 V 398 cons. 3.2 e 3.3). Fa parte di questo accertamento pure la questione di sapere in quale misura una persona assicurata, sulla base delle proprie potenzialità e delle proprie risorse, presenti una capacità lavorativa residua e in quale misura l’esercizio di attività confacenti possa essere ritenuto ragionevolmente esigibile. Analogo discorso può essere fatto con riferimento al quesito di sapere se una (in)capacità lavorativa si è modificata in modo rilevante ai fini di un’eventuale revisione durante un determinato periodo di tempo. Di natura giuridica sono per contro le questioni relative al momento determinante di raffronto nella procedura di revisione di una rendita (DTF 133 V 108) come pure quelle relative agli effetti temporali di una modifica del diritto alla rendita (cfr. per analogia la STF del 19 dicembre 2006 I 692/06 cons. 3.1). Occorre poi precisare che, per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e 127 V 466 cons. 1). 3. La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità, è stato stabilito un termine al momento dell’erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la capacità al guadagno dell’assicurato migliora occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole e che presumibilmente continuerà a durare. Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF del 29 maggio 1991 nella causa St. e RCC 1984, pag. 137). Mentre, come emerge dal rapporto intermedio dell’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni del 21 ottobre 2008, dal rapporto di inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’Ufficio AI del Canton … del 15 aprile 2009 e dalle prese di posizione dell’Ufficio AI del Canton … del 3 agosto 2009 e 5 febbraio 2010, i redditi comparativi addotti dall’autorità amministrativa

risultano accertati correttamente, sotto l’aspetto medico-invalidante la perizia del SAM, sulla quale si fonda prioritariamente la decisione dell’ufficio AI, risulta non tenere conto di tutte le patologie. In effetti, detta perizia evidenzia, fra l’altro, i problemi al ginocchio destro mentre tralascia di tenere conto della meniscopatia degenerativa al ginocchio sinistro operato nel 2007 e presumibilmente da sottoporre a nuovo intervento. È emerso inoltre che, nel contesto della propria decisione, l’autorità convenuta non abbia considerato neppure le conseguenze della sindrome del tunnel carpale a destra, delle distesie cervico-brachiali bilaterali, della arteriopatia periferica e di altre patologie evidenziate dai referti del dott. … del 30 giugno 2009, dott. … del 1 settembre 2009 e dott. … del 13 ottobre 2009. Indubbiamente, la situazione clinica e quindi la capacità lavorativa dell’assicurato, in seguito alla perizia del SAM che risale al settembre 2007, sono considerevolmente peggiorate, da un canto a causa dei problemi cardiaci acuitisi nel 2008 e, d’altro canto, in seguito al peggioramento della patologia alla schiena con conseguente maggiore impedimento della deambulazione, certificati dal dott. … il 1 settembre 2009 e dalla clinica … il 13 ottobre 2009. Alla luce delle considerazioni esposte, tenuto altresì conto che, ai fini dell’accertamento del grado d’invalidità, l’autorità amministrativa si deve basare sulla fattispecie attuale al momento dell’emanazione della decisione ed è quindi tenuta a prendere in considerazione tutti gli atti e i referti presentati entro tale termine, appare corretto fissare la data determinante per la revisione al 1 aprile 2009. Questo significa che l’assicurato, a decorrere da tale momento, godrà del diritto al riconoscimento di una rendita AI intera fino all’espletamento della pratica di revisione che, a dipendenza dagli accertamenti, potrà condurre a una conferma o a una riduzione della rendita stessa. Ai sensi delle conclusioni giudiziali, quindi, il ricorso deve essere parzialmente accolto. 4. a) In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’ammontare delle spese è previsto fra fr. 200.-- e 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito del gravame, che viene solo parzialmente accolto, i costi procedurali fissati in fr. 700.-- vengono accollati nella misura di 2/3 al ricorrente e in quella di 1/3 all’ufficio AI. b) Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince, integralmente o parzialmente, la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. Nel caso in giudizio, visto che il ricorrente non si è avvalso di un patrocinio, non devono essere riconosciute ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, per cui la data della revisione della rendita viene fissata per il 1 aprile 2009 con conseguente dovere d’erogazione di una rendita intera da parte dell’ufficio AI a decorrere da tale data fino all’emanazione della decisione di revisione. Per il resto le decisioni impugnate sono confermate. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato in misura di 2/3 da … e in misura di 1/3 dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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