S 09 106 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’11 settembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1960, era impiegato in qualità di minatore presso il Consorzio … di …, sul cantiere …, quando nell’autunno del 2004 gli veniva diagnosticato un carcinoma squamocellulare alla lingua. Seguivano un intervento di resezione e svuotamento cervicale a sinistra il 13 ottobre 2004 e una revisione per metastasi spinale a sinistra il 23 marzo 2005. Il 21 giugno 2005, … presentava domanda in vista dell’ottenimento di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI), essendo una ripresa del precedente lavoro di minatore impossibile a causa della notevole perdita di forza muscolare intervenuta in seguito alla chemioterapia e della problematica esposizione alla polvere che caratterizzava la precedente attività in galleria. Durante il decorso della radiochemioterapia, l’assicurato sviluppava una necrosi asettica alla testa del femore bilateralmente, patologia che i medici mettevano in relazione all’assunzione di forti dosi di corticosteroidi. Il 16 aprile 2007 veniva effettuata la protesi totale dell’anca destra e il chirurgo incaricato dell’intervento ventilava a medio termine anche la protetizzazione totale dell’anca sinistra. L’8 aprile 2008, l’assicurato era peritato presso la Clinica di ... In base a detta indagine, di fondamentale importanza per il ripristino di un’abilità lucrativa era l’intervento all’anca sinistra. A tale intervento si opponeva però l’autore della protesi all’anca destra, reputandolo prematuro, e il paziente stesso, dopo il decorso non del tutto favorevole del primo intervento. Onde definire l’esigibilità dell’intervento all’anca sinistra e la residua abilità al lavoro, … veniva sottoposto ad un accertamento pluridisciplinare presso il SAM di … Considerato il sensibile sovraccarico a cui era stata sottoposta l’anca destra e lo sfavorevole evolvesi della patologia all’anca sinistra, i medici
concludevano, nella relazione del 10 febbraio 2009, all’assoluta necessità di un intervento di protesi totale all’anca sinistra entro breve tempo. Quanto all’abilità lucrativa, il paziente era ritenuto abile in ragione del 30% in attività leggera adeguata. L’intervento all’anca sinistra era reputato proprio ad accrescere l’abilità lucrativa in attività confacente al 60-70%. Il 27 marzo 2009, l’assicurato comunicava agli organi AI di volersi sottoporre al più presto all’intervento. Già il 14 aprile successivo il paziente trasmetteva all’assicuratore una copia della convocazione del 30 marzo 2009 da parte dell’Ars Ortopedica di …, riguardante la data dell’intervento di protesi all’anca sinistra, che, come previsto, veniva effettuato il 6 maggio 2009. 2. Con decisione 10 giugno 2009, a … veniva riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. marzo 2006 fino al 31 marzo 2009 e a far stato dal 1. aprile 2009 una mezza rendita d’invalidità. Il provvedimento precisava che sul definitivo diritto alla rendita a partire dal 1. aprile 2009 sarebbe stato deciso a tempo debito. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 1. luglio 2009, … chiedeva il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera anche dopo il 1. marzo (recte: aprile) 2009 e fino alla nuova valutazione della capacità lucrativa a seguito dell’intervento all’anca sinistra. Attualmente l’istante sarebbe incontestabilmente inabile al lavoro almeno al 79%, per cui avrebbe diritto ad una rendita d’invalidità intera. Un eventuale miglioramento della capacità lucrativa a seguito del secondo intervento all’anca potrebbe essere preso in considerazione solo dopo il dovuto periodo di riabilitazione successivo all’intervento e non anticipatamente. 4. Nella propria presa di posizione, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, (qui di seguito detto semplicemente Ufficio AI) concludeva alla reiezione del ricorso. Poiché dalle certificazioni mediche agli atti, l’intervento all’anca sinistra avrebbe portato con grande probabilità ad un aumento della capacità lucrativa, a partire dal 1. aprile 2009 all’assicurato sarebbe stata riconosciuta una rendita della metà a titolo di anticipo. Al termine della convalescenza, l’Ufficio AI si riservava di rivalutare la situazione
quanto al grado d’invalidità modificandolo poi di conseguenza. Per l’ufficio convenuto, dar seguito alle richieste del ricorrente significherebbe “versare una rendita intera - alla quale l’assicurato non ha più diritto - anche per la durata della procedura di revisione, compresa un’eventuale procedura d’impugnazione, poiché, di principio, la riduzione della rendita non è possibile con effetto retroattivo”. 5. Nella propria replica, il ricorrente si riconfermava nelle proprie allegazioni e proposte, allegando un certificato del chirurgo incaricato dell’intervento e giusta il quale fino al 24 novembre 2009 sussisterebbe un’inabilità lucrativa completa. 6. Duplicando, l’Ufficio AI non riteneva stabilizzato lo stato del paziente e quindi impossibile operare un pronostico sull’abilità lucrativa futura. Considerando in diritto: 1. Nella decisione deferita a questo Giudice, all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal 1. marzo 2006 al 31 marzo 2009 e una mezza rendita d’invalidità dal 1. aprile 2009. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143 e STF del 10 gennaio 2006 I 597/04, del 27 dicembre 2005 I 689/04, del 19 ottobre 2005 I 38/05, del 14 aprile 2005 12/04, del 24 febbraio 2005 I 528/04 e del 29 giugno 2004 I 299/03). L’art. 17 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 cons. 3.5). Basta pertanto ribadire che per ammettere l'esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita, rispettivamente, se del caso, dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108, 130 V 351 cons. 3.5.2, 125 V 369 cons. 2 con riferimento). Per giurisprudenza costante, la valutazione giudiziaria della (in)capacità lavorativa sulla base di conclusioni mediche è un accertamento di fatto (DTF 132 V 398 cons. 3.2 e 3.3). Fa parte di questo accertamento pure la questione di sapere in quale misura una persona assicurata, sulla base delle proprie potenzialità e delle proprie risorse, presenti una capacità lavorativa residua e in quale misura l'esercizio di attività confacenti possa essere ritenuto ragionevolmente esigibile. Analogo discorso può essere fatto con riferimento al quesito di sapere se una (in)capacità lavorativa si è modificata in modo rilevante ai fini di un'eventuale revisione durante un determinato periodo di tempo. Di natura giuridica sono per contro le questioni relative al momento determinante di raffronto nella procedura di revisione di una rendita (DTF 133 V 108) come pure quelle relative agli effetti temporali di una modifica del diritto alla rendita (cfr. per analogia la STF del 19 dicembre 2006 I 692/06 cons. 3.1). Occorre poi precisare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e 127 V 466 cons. 1). 2. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la capacità al guadagno dell’assicurato migliora occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole e che presumibilmente continuerà a durare. Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF del 29 maggio 1991 nella causa St. e RCC 1984 pag. 137). 3. Nell’evenienza, l’Ufficio AI ha preso in considerazione una modifica della situazione clinica dell’assicurato a seguito dell’intervento all’anca sinistra. Medicalmente, infatti, vi sono ottime probabilità che l’intervento di protesi totale all’anca sinistra permetta di incrementare l’abilità lucrativa dell’istante in attività adatta (vedi relazione del SAM del 10 febbraio 2009 e perizia della Clinica di … dell’8 aprile 2008 pag. 27 e complemento del 29 aprile 2008). La misura di tale miglioramento veniva dai medici del SAM quantificata in un incremento dell’abilità lucrativa dall’attuale 30% al 60/70% circa in attività adatta. In principio, è dato pertanto considerare che l’intervento all’anca sinistra sia proprio ad apportare un sensibile miglioramento dello stato clinico del paziente con ripercussioni tangibili sulla sua residua abilità lucrativa. Giustamente pertanto la parte convenuta ha, in un’unica decisione, attribuito all’istante una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, ritenuto necessario tenere in giusta considerazione il successivo probabile miglioramento. Questa conclusione non è sostanzialmente contestata dalle parti al procedimento, anche se il ricorrente dubita dell’entità di tale miglioramento e vorrebbe rimandare la nuova valutazione al termine della convalescenza e riabilitazione. Per i motivi esposti in precedenza però, l’agire dell’Ufficio convenuto è sostenuto da una sufficiente e convincente analisi medica e merita protezione. Contestato resta però ancora il momento a partire dal quale è dato tenere in considerazione il subentrare del pronosticato miglioramento. 4. Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30). Nell’evenienza in parola, il 14 aprile 2009 l’istante trasmetteva agli organi AI la convocazione del 30 marzo 2009 da parte dell’Ars Ortopedica di Gravesano, riguardante la data dell’intervento di protesi all’anca sinistra,
previsto per il 6 maggio successivo. Giusta gli accertamenti fatti eseguire su incarico dell’AI, l’intervento all’anca sinistra avrebbe richiesto un ulteriore periodo di riabilitazione di almeno un anno per i medici della Clinica di … (vedi relazione aggiuntiva del 29 aprile 2008 pag. 2) o comunque comportato una inabilità completa al lavoro di tre o quattro mesi per i medici del SAM (relazione peritale del 10 febbraio 2009 pag. 33 in fine). In termini temporali è pertanto evidente che al momento dell’emanazione della decisione impugnata nel giugno del 2009 gli organi AI sapevano con certezza che dall’aprile 2009 (data della riduzione della rendita della metà) non era ancora intervenuto alcun cambiamento sostanziale dell’abilità lucrativa del paziente da un profilo clinico rispetto alla situazione del 2006, giacché nell’aprile 2009 persisteva una inabilità di oltre il 70% e nel giugno 2009 l’inabilità era addirittura completa a seguito dell’intervento all’anca sinistra. Il fatto che nella decisione impugnata venga operato un paragone dei redditi riferito al 2008 per la determinazione del diritto alla rendita e per la revisione della stessa, anziché al 2006 quale anno di decorrenza del diritto alla rendita e in seguito al 2009 quale anno di revisione, è ai fini del presente giudizio oltre che incomprensibile comunque irrilevante. Ne consegue che in termini temporali, nessuna indicazione concreta avrebbe permesso di stabilire che a partire dal mese di aprile 2009 sarebbe intervenuto un cambiamento tale da giustificare una modifica del grado della rendita a partire da tale data. Tenendo in considerazione la data dell’intervento in parola (6 maggio 2009), il successivo periodo di convalescenza di tre o quattro mesi e che una modifica del grado d’invalidità deve essere anche durevole (almeno tre mesi) giusta quanto previsto all’art. 87 cpv. 3 OAI, questo Giudice considera che una riduzione anticipata del diritto alla rendita in seguito all’intervento all’anca sinistra in base ad un’invalidità tra il 50 e il 60% non poteva avvenire, alla luce degli atti all’incarto, in alcun caso prima della fine di novembre 2009. La valutazione fatta dal dott. med. … - che il 27 luglio 2009 attestava il persistere di un’inabilità completa fino al 24 novembre 2009 - non poteva necessariamente essere presa in considerazione nei pronostici dell’evoluzione della patologia effettuati nella primavera del 2009 dall’Ufficio AI, essa conferma comunque indirettamente la correttezza dell’esito materiale del presente ricorso. In questo senso poiché
la decorrenza della riduzione del diritto alla rendita è stata fissata in modo arbitrario dall’istanza precedente, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
5. Contrariamente a quanto preteso nell’ambito della presa di posizione sul ricorso, con il riconoscimento di una rendita d’invalidità della metà anche dopo il 1. aprile 2009 all’assicurato non vengono anticipate delle prestazioni di rendita come se si trattasse di una nuova patologia relativa ad una nuova richiesta di prestazioni, esonerata dall’anno di carenza già trascorso (art. 29bis OAI). Gli interventi all’anca destra nel 2007 ed a quella sinistra nel 2009 sono delle conseguenze dello stesso danno alla salute iniziato con il carcinoma alla lingua. Le indagini mediche hanno successivamente permesso di imputare con il necessario grado della probabilità preponderante - alla patologia iniziale legata all’assunzione di forti dosi di corticosteroidi la necrosi asettica alla testa del femore bilateralmente (vedi relazione del SAM del 10 febbraio 2009 pag. 29 e del dott. … del 15 marzo e 27 aprile 2007) e di ritenere un’inabilità lucrativa tale da giustificare il diritto ad una rendita intera d’invalidità. Per questo, la modifica dell’iniziale grado d’invalidità poteva essere prevista solo dal momento in cui un miglioramento era da ritenersi alquanto probabile, ovvero per quanto esposto in precedenza non prima della fine di novembre 2009. Come è poi stato esposto nella decisione impugnata, una definitiva valutazione del restante grado d’invalidità a partire dal 1. dicembre 2009 potrà essere fatta solo al termine della convalescenza e della necessaria riabilitazione. In questo senso la misura del grado d’invalidità accertato anticipatamente a partire dal 1. dicembre 2009 non è soggetta a verifica materiale nell’ambito del presente procedimento. 6.a) In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra fr. 200.00 e 1’000.00 in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Di conseguenza, i costi procedurali stabiliti a fr. 700.00 vengono accollati all’assicuratore convenuto che sostanzialmente soccombe nell’ambito del presente procedimento.
b) Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. Di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale che fa capo a personale qualificato in materia per la procedura di ricorso a livello federale (DTF 122 V 278, DAS 1997 AI no. 110, STF del 3 agosto 2001 U 179/01, dell'8 luglio 1997 I 73/96, del 3 febbraio 1998 I 7/97, del 30 settembre 1998 I 462/97 e del 13 gennaio 2000 U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia) e cantonale (STF del 3 agosto 2001 U 179/01, VSI 1997 p. 36 cons. 5), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139). In ossequio a detta prassi, anche il sottoscritto Tribunale ha riconosciuto il diritto alla rifusione delle ripetibili al sindacato che si avvaleva di un avvocato per difendere gli interessi di uno dei suoi membri (STA S 00 292). Nell’evenienza in oggetto, l’istante si è fatto rappresentare dal sindacato che non è però ricorso alla collaborazione di un giurista o di un avvocato interno all’organizzazione per cui anche se in parte vincente l’assicurato non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che … ha diritto alla rendita intera d’invalidità fino al 30 novembre 2009 e ad una rendita provvisoria della metà a far stato dal 1. dicembre 2009. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.00, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non vengono assegnate ripetibili.