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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 03.07.2008 S 2008 49

3 luglio 2008·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,205 parole·~6 min·5

Riassunto

contributi LPP | berufliche Vorsorge

Testo integrale

S 08 49 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 3 luglio 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente contributi LPP 1. L’ … SA si affiliava alla ... (in seguito semplicemente fondazione LPP) a partire dal 1. maggio 2005, impiegando per la propria attività dei dipendenti. In seguito alla disdetta pronunciata dall’attrice, il rapporto di filiazione è stato rescisso con effetto dal 31 maggio 2007. Per i suoi dipendenti, alla ditta affiliata venivano regolarmente inviate le fatture per i contributi alla previdenza per gli anni 2005-2007. Dopo aver ripetutamente diffidato la datrice di lavoro a voler versare i premi scoperti, il 2 agosto 2007 veniva staccato il precetto esecutivo 289/07 per un importo di fr. 5760.85, con interessi del 4.5% dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 per un importo di fr. 105.15. All’iniziale importo ancora scoperto di fr. 5760.85 (fr. 5260.85 di premi e fr. 500.00 di spese) andavano ad aggiungersi le spese di rogatoria di fr. 23.00 e del precetto esecutivo di fr. 70.00 nonché gli interessi del 4.5% a partire dal 31 luglio 2007. Contro questo precetto esecutivo, veniva interposta opposizione. 2. Mediante azione del 17 aprile 2008, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale amministrativo dei Grigioni di voler condannare … SA al pagamento dell’importo di fr. 5260.85, con interessi del 4.5% dal 1. gennaio al 31 agosto 2007 e del 5% dal 1. settembre 2007, di un’indennità di fr. 500.00 per le spese del ritardo, di fr. 70.00 per le spese del precetto esecutivo e di fr. 23.00 per quelle di rogatoria. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. 289/07. 3. Entro il termine assegnatole, … SA non introduceva alcuna risposta di causa. Fino a tuttora, l’importo non è ancora stato versato.

Considerando in diritto: 1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Conformemente all’art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), il Tribunale amministrativo giudica quale unica istanza le controversie ai sensi dell’ art. 73 LPP. Le sentenze emesse da questo Giudice sulla pretesa di diritto pubblico sono proprie ad eliminare l’opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 79 cpv. 1 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Poiché la sede della ditta è a Grono, la competenza di questo Giudice a statuire sull’azione è data. 2. Non è contestato che dal maggio 2005 la ditta convenuta era affiliata alla fondazione LPP, avendo impiegato dei dipendenti. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 e 2 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori. Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. La ditta affiliata è debitrice nei confronti della fondazione dell’intero ammontare dei contributi e trattiene il contributo del dipendente dal suo salario. Le stesse disposizioni, quanto agli obblighi del datore di lavoro, vengono poi ancora precisate nel piano delle prestazioni e di finanziamento al punto 8 cpv. 1 ultima frase. Il separato regolamento dei costi è dichiarato parte integrante del contratto di affiliazione concluso tra la fondazione e l’impresa. 3. a) Nella determinazione dell’ammontare dei premi concorrono fattori quali: il premio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia annuo, stabilito in funzione del salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP) con le aliquote di cui all’art.

16 LPP, il premio di rischio stabilito in funzione delle prestazioni di cui agli art. 18-26 LPP, il contributo per il fondo di garanzia, il contributo per misure speciali (art. 70 LPP) e infine il premio per il rincaro, tutti elementi che nell’evenienza non sono oggetto di contestazione. La legislazione federale in materia di LPP e le condizioni contrattuali prevedono espressamente la possibilità per l’istituto di previdenza di pretendere degli interessi sugli importi scoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e punto 5.4 del contratto di affiliazione). L’art. 2 cpv. 1 del regolamento sui costi prevede l’accollamento di fr. 300.00 per le spese della raccomandata in relazione a contributi arretrati e di fr. 500.00 per la domanda d’esecuzione. b) La società convenuta non ha preso posizione sull’azione e non contesta quindi il ben fondato delle pretese avanzate nei propri confronti. In queste condizioni non esistono motivi per dubitare dell’esattezza del calcolo effettuato comprendente il premio scoperto di fr. 5260.85, come risulta dalla distinta dettagliata del 16 aprile 2008, un’indennità di fr. 500.00 per la messa in esecuzione, fr. 70.00 per il precetto esecutivo e fr. 23.00 per le spese della rogatoria. Per quanto riguarda gli interessi, dal 1. gennaio al 30 luglio 2007 il calcolo degli stessi sulla base di un tasso del 4.5% ammonta a fr. 150.15. Giusta la documentazione di ricorso, fino al 1. settembre 2007 il tasso d’interesse a favore dell’assicuratore era del 4.5%, mentre dal 1. settembre 2007 vige un tasso del 5%. Nell’ambito della presente azione, il calcolo degli interessi si conforma alla pretesa fatta valere nel precetto esecutivo del 2 agosto 2007, in ragione di un tasso del 4.5% a partire dal 31 luglio 2007. 4. In conclusione, l’azione è accolta. Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 LPP, la procedura è di regola gratuita. Giusta la prassi di questo Giudice è dato scostarsi da questo principio, quando una parte si comporta con temerarietà o con leggerezza. In questo caso possono essere messe a carico una tassa di sentenza e le spese di procedura complete o parziali. Una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle parti in causa viola manifestamente i propri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati comportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti) o se è chiaro che la parte in causa non crede neppure essa ad una

possibilità di esito positivo del ricorso (DTF 111 Ia 150). Nell’evenienza, il fatto di aver provocato il presente procedimento, presentando opposizione al precetto esecutivo, senza poi neppure prendere posizione sull’azione denota una condotta alquanto leggera se non temeraria che giustifica l’accollamento delle spese di procedura alla parte soccombente (STA S 07 200, 06 10, 04 104, 03 45, 03 42 nonché 02 298). L’attrice non ha diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1. a) L’azione è accolta e l’ … SA, viene obbligata a versare alla … l’importo di fr. 5’260.85 con interessi del 4.5% dal 31 luglio 2007, come pure fr. 150.15 per interessi maturati dal 1. gennaio al 30 luglio 2007, fr. 500.00 per l’apertura di una procedura esecutiva, fr. 70.00 per le spese del precetto esecutivo e fr. 23.00 per quelle di rogatoria. b) E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 289/07 dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 162.-totale fr. 662.-il cui importo sarà versato dal … SA, …, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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