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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 15.01.2008 S 2007 167

15 gennaio 2008·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,795 parole·~9 min·5

Riassunto

prestazioni assicurative LAINF (IMI) | Unfallversicherung

Testo integrale

S 07 167 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 15 gennaio 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF (IMI) 1. In data 24 maggio 2006, durante i lavori di manutenzione di una cinghia di trasmissione, … subiva l’amputazione traumatica del V dito della mano sinistra a livello del terzo prossimale della falange intermedia. L’intervento operatorio eseguito lo sesso giorno permetteva di regolarizzare il moncone in corretta posizione articolare mantenendo circa un centimetro osseo della falange intermedia. Per l’infortunio professionale, l’assicurazione infortuni (SUVA) corrispondeva le legali prestazioni. 2. Il 10 gennaio 2007 all’assicurato veniva negato il diritto ad una indennità per menomazione dell’integrità (IMI), non raggiungendo il danno al mignolo sinistro il grado minimo indennizzabile del 5%. Il rifiuto veniva confermato anche in sede di opposizione nell’ambito della decisione 20 luglio 2007. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 12 settembre 2007, l’istante chiedeva il riconoscimento di una IMI del 5%. In sostanza, l’amputazione subita dovrebbe corrispondere alla perdita della falange distale e di quella mediale del V dito. Della falange mediale resterebbe, infatti, solo un piccolo moncone privo di qualsiasi funzione. Il ricorrente accuserebbe poi anche una diminuzione della forza e delle possibilità prensili della mano lesa e sul lavoro sarebbe in parte impedito sia psicologicamente che fisicamente nell’esecuzione delle sue precedenti mansioni.

4. Nella propria presa di posizione l’istituto assicuratore chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma del rifiuto deciso. L’amputazione subita dall’istante non sarebbe indennizzabile e non concorrerebbero altri fattori di entità tale da giustificare una valutazione medica diversa da quella eseguita. 5. Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali, l’assicuratore sottoponeva nuovamente la pratica con una nuova valutazione e nuove radiografie alla propria divisione medica, la quale confermava integralmente la precedente valutazione. Dal canto suo l’istante confermava l’assoluta inutilità dal profilo medico e pratico dei pochi millimetri di falange mediale rimasti e la conseguente loro presa in considerazione nella valutazione.

Considerando in diritto: 1. a) Secondo l'art. 24 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (RAMI 2000 U 362, pag. 42 e 1987 U 31, pag. 438; DTF 113 V 218 cons. 4). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli art. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto

parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi. b) Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'allegato 3 dell'OAINF. La relativa tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna di queste il tasso normale d’indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (RAMI 2000 U 362, pag. 43; DTF 124 V 32 e riferimenti), ma deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità è corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità è versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). La SUVA ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più dettagliata, che completano quella dell'ordinanza. In quanto semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (DTF 125 V 377 cons. 1c). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento tra tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l’allegato 3 all'OAINF (DTF 124 V 32, 116 V 157, cons. 3a e 113 V 219, cons. 2b). 2. a) Giusta l’allegato 3 OAINF, la perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice dà diritto ad una IMI del 5%. Questa valutazione è stata concretizzata nella tabella no. 3 concernente “La valutazione dell’IMI per infortuni con perdita a livello delle dita, della mano e del braccio”. Giusta la rappresentazione grafica figurante su questa tabella di dettaglio (vedi figura no. 15), una IMI è dovuta qualora del dito mignolo viene persa la falange distale, quella mediale e parte della falange prossimale, cioè quando vengono amputate propriamente almeno due delle falangi come esposto nell’allegato 3 OAINF, citato in precedenza. L’assicurato avrebbe pertanto avuto diritto ad una IMI del 5% qualora avesse perso - nel miglior caso - solo la falange mediale e quella distale e - nel peggior caso - anche parte della falange prossimale. E’ in questo contesto pertanto evidente che la perdita di quasi

ambedue le falangi non possa essere equiparata alla situazione descritta nell’allegato 3 OAINF o nella esposizione grafica di cui alla dettagliata tabella no. 3 figura no. 15 della SUVA. Non si tratta infatti solo di stabilire se vi sia la perdita di due falangi, ma propriamente quella di definire se l’amputazione si riferisca alla perdita di almeno due delle falangi del dito lungo. b) Poiché la perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso, il ricorrente reputa che anche la falange mediale, della quale non resta che una minima parte non profittevole, debba essere considerata persa completamente. La tesi, sostenuta anche dal dott. med. … che considera la subamputazione della seconda falange corrispondere funzionalmente ad un’amputazione completa (vedi valutazione del 4 settembre 2007), non merita protezione. Come si vede chiaramente sulle radiografie all’incarto, la falange mediale dell’anulare sinistro del ricorrente conta poco meno di tre centimetri di sostanza ossea. Tenuto conto del fatto che il mignolo è di dimensioni comunque ancora più ridotte, non è dato appellarsi allo scarso centimetro di residuo osseo della falange mediale infortunata per considerare che la stessa non possa più essere presa in considerazione. Il ricorrente dimentica che con la salvaguardia di quello scarso centimetro di sostanza ossea egli beneficia ancora di un’articolazione intatta tra la falange mediale e quella basale, ciò che non equivale alla perdita completa della falangina. Come emerge dalla tabella no. 3 della SUVA, l’ammontare dell’IMI varia di ben poco anche in caso di perdite ben più consistenti a livello di falangi, per cui occorre prestare la massima cura nella definizione della menomazione. Basti pensare che la perdita completa del mignolo con parte della falange del metacarpo dà diritto ad una IMI del 6% e che solo tutta la perdita del dito mignolo fino in prossimità del carpo dà diritto ad una IMI del 7.5%. Data la precisione con la quale il danno viene quantificato a favore di una unitaria valutazione dello stesso per tutti gli assicurati, è nelle concrete circostanze esclusa la possibilità di operare contro il chiaro testo di cui all’allegato 3 OAINF. 3. a) L’istante adduce una serie di motivi per cui il danno all’integrità subito dovrebbe comunque essere almeno del 5%. In principio, la quantificazione

dell’IMI è compito del medico e tutti i medici concordano nel considerare che il danno in esame non raggiunga il grado minimo del 5% (vedi valutazioni del 19 dicembre 2006, 18 luglio 2007 ed in seguito la conferma del 13 novembre 2007). In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, pag. 282; STFA dell'8 luglio 2003, U 259/02, cons. 2.1.1; BJM 1989, pag. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 la Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non sissistano indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. b) Occorre in primo luogo rilevare che le pretese ripercussioni sulla capacità lavorativa del danno subito al mignolo sinistro come pure l’elaborazione soggettiva, in particolare a livello psicologico, che il paziente si è fatto di tale amputazione esulano manifestamente dal concetto qui in discussione, come già esposto nel considerando 1a che precede. Per questo le difficoltà prensili, la diminuzione della forza della mano, la sensibilità al freddo ecc. sono tutti elementi che non sono nell’evenienza determinanti, a meno che assumano una dimensione che esuli dalle caratteristiche generali della menomazione. Infatti, la valutazione operata nelle tabelle tiene necessariamente conto delle comuni patologie legate all’amputazione di falangi come una normale maggior sensibilità agli sbalzi di temperatura, ai microtraumi o una certa diminuzione della forza prensile della mano. Da quanto accertato nell’evenienza in esame, nulla lascia supporre che il quadro clinico presentato dal ricorrente esuli da questi parametri. Già in data 19 dicembre 2006 il medico di circondario dell’assicuratore constatava che l’amputazione del mignolo godeva di

un’ottima imbottitura senza segni di neuroma cicatriziale, che la funzionalità dell’articolazione tra le due falangi e quella metacarpo falangea del V dito erano senza particolarità e che la formazione del pugno era praticamente completa. Restavano invece una minima diminuzione (pochi gradi) della mobilità dell’articolazione interfalangea distale del IV dito. La sola differenza di forza secondo il dinamometro tra la mano destra e quella sinistra (52 kg a destra e 40 kg a sinistra) non era dal medico considerata di particolare rilievo, giacché l’istante usava e usa l’arto destro come mano dominante. In tali circostanze non vi sono elementi che possano giustificare un danno all’integrità fisica superiore a quanto ritenuto dall’assicuratore convenuto. 4. In conclusione, la decisione impugnata viene in questa sede confermata ed il ricorso respinto. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Al ricorrente non spettano ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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