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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 21.01.2005 S 2004 104

21 gennaio 2005·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,274 parole·~6 min·3

Riassunto

contributi LPP | berufliche Vorsorge

Testo integrale

S 04 104 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 21 gennaio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente contributi LPP 1. La … SA di … si affiliava alla … (in seguito semplicemente fondazione LPP) a partire dal 1. novembre 2001. Per i suoi due dipendenti, le veniva inviata il 25 marzo 2002 la fattura per i contributi alla previdenza per l’anno in corso di fr. 10'881.10. Di questo importo, la debitrice corrispondeva unicamente fr. 272.65. Dopo che anche le due diffide del 15 agosto e del 30 ottobre 2002 restavano senza riscontro, la fondazione LPP ritirava alla ditta la copertura assicurativa. L’8 settembre 2003 veniva staccato il precetto esecutivo per un importo di fr. 11'379.05, con interessi del 5% a partire dal 4 settembre 2003. All’iniziale importo ancora scoperto di fr. 10'608.45 venivano infatti ad aggiungersi le spese di ritardo (fr. 280.--) per i richiami del 2002 e 2003, gli interessi del conto corrente per il 2002 di fr. 197.70 e quelli fino alla data del precetto esecutivo per il 2003 di fr. 292.90. Contro questo precetto esecutivo, veniva interposta opposizione. 2. Mediante azione del 16 agosto 2004, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale amministrativo dei Grigioni di voler condannare la … SA al pagamento dell’importo di fr. 11'379.05, con interessi del 5% a partire dal 4 settembre 2003 e di fr. 100.--, quali spese del precetto esecutivo. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. 1796/03. 3. Entro il termine assegnatole, la … SA non introduceva alcuna risposta di causa. A più riprese poi, il 1°, 6 e 28 ottobre 2004, la convenuta riconosceva la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti e si dichiarava

disposta a corrispondere l’importo preteso nei giorni seguenti. Fino a tuttora, l’importo non è però ancora stato corrisposto. Considerando in diritto: 1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Conformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS) del 26 novembre 1996, il Tribunale amministrativo giudica quale unica istanza le controversie ai sensi dell’ art. 73 LPP. Poiché la sede della ditta è a …, la competenza di questo Giudice a statuire sull’azione è data. 2. Non è contestato che dal 1. novembre 2001 la ditta convenuta era affiliata alla fondazione LPP, avendo impiegato dei dipendenti. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 e 2 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori. Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. La ditta affiliata è debitrice nei confronti della fondazione dell’intero ammontare dei contributi e trattiene il contributo del dipendente dal suo salario. Le stesse disposizioni, quanto agli obblighi del datore di lavoro, vengono poi ancora precisate nel regolamento della fondazione al punto V6. Tale disposto precisa ancora che i mezzi finanziari della cassa di previdenza vengono investiti nella fondazione quale credito fruttifero verso la … e che gli interessi attivi e passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione. Giusta poi quanto previsto al punto V7, la fondazione LPP addebita al datore di lavoro le spese per diffide ed eventuali altre attività relative all’incasso.

3. a) Nella determinazione dell’ammontare dei premi concorrono fattori quali: il premio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia annuo, stabilito in funzione del salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP) con le aliquote di cui all’art. 16 LPP, il premio di rischio stabilito in funzione delle prestazioni di cui agli art. 18-26 LPP, il contributo per il fondo di garanzia, il contributo per misure speciali (cfr. art. 70 LPP) e infine il premio per il rincaro, tutti elementi che nell’evenienza non sono oggetto di contestazione. La legislazione federale in materia di LPP e le condizioni contrattuali prevedono espressamente la possibilità per l’istituto di previdenza di pretendere degli interessi sugli importi scoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e punto V6 del regolamento), nonché di accollare le spese delle diffide e altre attività in relazione all’incasso (punto V7 del regolamento). b) Come è già stato esposto in precedenza, la società convenuta non contesta il ben fondato delle pretese avanzate nei propri confronti, bensì riconosce espressamente il debito oggetto della presente azione a favore dell’istituto di previdenza, debito che accanto ai premi è comprensivo degli interessi e delle spese di ritardo. In queste circostanze non resta che confermare il diritto dell’attrice all’importo preteso nell’ambito della presente azione in giustizia e corrispondente a una distinta premi ancora scoperta di fr. 10'608,45, alle spese delle diffide di fr. 280.-- e agli interessi di fr. 197.70 per il 2002 e di fr. 292.90 fino al 4 settembre 2003, per un totale di fr. 11'379.05. 4. In conclusione, l’azione è integralmente accolta. In principio, giusta l’art. 72 cpv. 2 LPP, la procedura è gratuita. Questo è pure quanto prevede l’art. 11 OPCS. Tuttavia, lo stesso disposto precisa che - ad una parte che si comporta con temerarietà o con leggerezza - possano essere messe a carico una tassa di sentenza e le spese di procedura complete o parziali. Si parla di leggerezza o di temerarietà quando una parte fonda, ad esempio, la propria presa di posizione su di uno stato di fatto manifestamente errato, mentre sa o avrebbe potuto sapere, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze, che era errato. Parimenti, una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle parti in causa viola manifestamente i propri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati

comportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti) o se è chiaro che la parte in causa non crede neppure essa ad una possibilità di esito positivo del ricorso (DTF 111 Ia 150). Nell’evenienza, alla convenuta era ben chiaro l’obbligo di versare i contributi alla previdenza obbligatoria per i propri dipendenti, obbligo del resto mai posto in discussione. Il fatto di non aver dato seguito al versamento neppure dopo reiterati richiami e di aver provocato il presente processo, presentando opposizione al precetto esecutivo, e malgrado ancora il 16 settembre 2003 l’attrice avesse sollecitato il pagamento rendendo attenta la debitrice dell’imminente introduzione della causa, denota secondo la prassi di questo Giudice (STA S 03 45 e 42 nonché S 02 298) una condotta alquanto leggera se non temeraria che giustifica l’accollamento delle spese di procedura alla parte soccombente. Alla parte attrice, viene assegnata un’indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 75 LTA applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 12 OPCS). Il Tribunale decide: 1. a) L’azione è accolta e la … SA, …, viene condannata a versare alla … collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, l’importo di fr. 11'379.05 con interessi del 5% a partire dal 4 settembre 2003 come pure fr. 100.-- per le spese del precetto esecutivo. b) E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 1796/03 dell’Ufficio d’esecuzione del Circolo di … 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 126.-totale fr. 626.-il cui importo sarà versato dalla … SA entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. La … SA versa alla … fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

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