U 08 26 2a Camera SENTENZA del 26 giugno 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente assistenza sociale 1. …, domiciliato a … dal 1. marzo 2004, beneficia dell’assistenza sociale pubblica. Il 21 gennaio 2008, il Servizio sociale … sottoponeva al Comune di … il foglio di calcolo dell’aiuto sociale. Alla posizione assegni integrativi al richiedente non veniva corrisposto alcun importo. La prestazione sociale mensile così calcolata ammontava a fr. 1937.95. Il 22 febbraio 2008, il Comune di … approvava il calcolo della quota assistenziale giusta il conteggio dell’8 febbraio e riconosceva a … un contributo mensile di fr. 1620.—, deduzione fatta dei premi della cassa malati (fr. 234.60) e delle partecipazioni a spese mediche (fr. 83.35) pagati direttamente dal comune. 2. Il 10 marzo 2008, … adiva tempestivamente il Tribunale amministrativo lamentandosi principalmente dell’atteggiamento assunto dall’incaricata del servizio sociale e poi dall’autorità comunale nei confronti di un cittadino da anni senza lavoro, in larga misura emarginato e al quale sarebbe già stato ripetutamente fatto capire di essere persona non grata sul territorio comunale. Per questo, al ricorrente sarebbe già stato in passato ridotto in modo arbitrario il contributo sociale e l’istante avrebbe da tempo richiesto senza alcun riscontro di venir assegnato ad una diversa operatrice sociale. Anche le pretese rivolte all’autorità comunale per la correzione del protocollo dell’8 giugno 2007 non sarebbero state ascoltate e la richiesta di una garanzia d’assunzione dei costi per una perizia medica puridisciplinare non sarebbe ancora stata evasa. L’entusiasmo con il quale avrebbe iniziato a lavorare presso il comune sarebbe poi subito svanito, vedendosi assegnare solamente lavori troppo pesanti per il suo stato fisico e oltremodo impegnativi dal profilo
psicologico. L’attività svolta presso il cimitero, oltre a ricordargli costantemente la recente perdita del padre, avrebbe richiesto un consistente sovraccarico della schiena. Come un’attività notevolmente degradante erano poi stati risentiti i lavori di pulizia sul suolo pubblico come quelli della raccolta di mozziconi di sigarette. I ripetuti dolori in sede lombare e poi il carico psicologico accumulati lo avrebbero in seguito reso del tutto inabile a svolgere le mansioni assegnategli. Dal 31 luglio 2007 soffrirebbe poi anche di emicranie in seguito ad un infortunio con il motorino. Davanti al Tribunale amministrativo, il ricorrente chiede l’erogazione retroattiva dell’assegno integrativo dal 1. marzo 2006, deduzione fatta dei mesi durante i quali avrebbe lavorato presso il comune, che venga aperto un procedimento disciplinare avverso alcuni municipali e impiegati comunali, nel senso che agli stessi venga intimato il rispetto della sfera privata del cittadino, l’evasione delle pratiche entro breve tempo e la presa a carico da parte della collettività pubblica dei costi di accertamento medici proposti dall’assicurazione invalidità (AI). Per finire l’istante chiedeva una sentenza nella sua lingua madre. 3. Il 27 marzo 2008, il ricorrente chiedeva formalmente di poter essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita. La richiesta veniva in parte accolta e l’istante veniva esonerato da tasse e spese di giustizia (decisione U 08 26a). Per contro il Giudice istruttore non riteneva necessaria e neppure indicata la collaborazione di un patrocinatore legale a spese dello Stato. Contro detto provvedimento, l’interessato interponeva ricorso procedurale. Il 26 giugno 2008, il Tribunale amministrativo, in una composizione escludente il Giudice che aveva fino ad allora istruito la pratica, non entrava nel merito dell’istanza presentata essendo questo sprovvista degli elementi formali minimi di un ricorso e non avendo l’interessato corretto detti vizi di forma dopo essere stato espressamente invitato a farlo (sentenza U 08 26b). Quale ulteriore prova a sostegno dell’atteggiamento lesivo degli organi comunali, l’istante descriveva nello scritto del 17 aprile 2008 l’inutile protrarsi della sua richiesta d’assistenza per il secondo trimestre del 2008. 4. Il 23 aprile 2008, il Comune di … concludeva alla reiezione del ricorso per quanto fosse possibile entrare nel merito dello stesso. La questione
dell’indagine medica, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, non sarebbe ancora pendente, ma il comune avrebbe già rifiutato a giusta ragione la richiesta. Nell’ambito del presente procedimento non potrebbe neppure venir postulato l’avvio di un procedimento disciplinare avverso la municipalità e l’assistente sociale. Anche la richiesta di rettifica del verbale sarebbe oltre che tardiva irricevibile. Infine, il rifiuto dell’assegno integrativo non darebbe adito a critiche dopo che l’istante si sarebbe rifiutato di svolgere lavori alla sua portata e non avrebbe pertanto comprovato alcuna disponibilità ad accettare un’occupazione. 5. Replicando e duplicando la parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte di cui si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni che seguono. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 8 cpv. 2 della legge cantonale sulle lingue, la lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta. In considerazione del fatto che sul territorio del comune convenuto la lingua ufficiale comunale è l’italiano e che la decisione impugnata è stata redatta in italiano, si giustifica la redazione della presente sentenza in questo idioma. Al ricorrente resta comunque impregiudicata la possibilità di proporre le proprie argomentazioni al Tribunale amministrativo nella lingua ufficiale tedesca. 2. a) Oggetto di ricorso può essere solamente la decisione del 22 febbraio 2008 concernente l’assistenza pubblica dal 1. gennaio al 31 marzo 2008. Relativamente a questa decisione il ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell’assegno integrativo. Giusta l’art. 6 cpv. 2 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull’assistenza, alle persone alle quali, malgrado la comprovata disponibilità, il comune competente non può presentare un'offerta integrativa corrispondente alle loro capacità fisiche o psichiche, deve essere versato un assegno integrativo di 100 franchi al mese.
Poiché l’istante non avrebbe dimostrato alcuna disponibilità ad eseguire i lavori che gli sarebbero stati assegnati, il comune non ritiene sussista un diritto all’assegno. Dal canto suo, il ricorrente contesta l’esigibilità degli impieghi che gli sarebbero stati offerti. b) Nel luglio 2006 al ricorrente veniva per la prima volta assegnato un lavoro di utilità pubblica per un periodo determinato presso il comune. L’occupazione dava ben presto adito a reciproche insoddisfazioni. L’istante avrebbe preferito avere a disposizione un anticipato dettagliato programma settimanale di lavoro, riteneva che i lavori fossero troppo faticosi dal punto di vista fisico tanto da minare la sua salute - e reputava l’occupazione poco dignitosa per la sua persona. Dal canto suo il comune giudicava le occupazioni del tutto esigibili. Per poter trovare una soluzione all’insoddisfacente situazione venutasi a creare in data 14 maggio 2007 aveva luogo un abboccamento tra tutte le parti, compreso il medico curante del ricorrente. In detta sede le parti decidevano di reintrodurre con effetto retroattivo il sussidio finanziario decurtato inizialmente del 15% e di “interrompere con effetto immediato il tentativo d’integrazione lavorativa (vedi certificato medico)”. I medico curante e il municipio intendevano poi adoperarsi per trovare una soluzione al problema, eventualmente con il collocamento dell’assistito presso un centro specializzato. Il 1. giugno successivo al ricorrente veniva ufficialmente comunicata l’interruzione della pratica relativa all’integrazione lavorativa. Da allora nessuno pretende o comprova che siano intervenuti dei sostanziali cambiamenti. c) In queste circostanze la questione di sapere se i lavori affidati al ricorrente fossero esigibili o meno non si pone neppure. Di comune accordo le parti avevano deciso di interrompere la pratica lavorativa su presentazione di un certificato medico. In queste condizioni forza è di constatare che il comune non ha potuto presentare un'offerta integrativa corrispondente alle capacità fisiche o psichiche dell’istante, propriamente perché questi era stato dichiarato inabile. Il fatto che il colloquio in questione si sia svolto circa sette mesi prima del periodo qui in discussione non è determinante poiché il comune convenuto non pretende neppure essere subentrato un sostanziale cambiamento della
situazione medica dell’istante da allora. Ne consegue che senza nuovi elementi di giudizio, mantiene validità l’accordo allora preso. d) E’ vero che anche dopo il colloquio del 14 maggio 2007 al ricorrente non veniva riconosciuto l’assegno integrativo, ma veniva semplicemente ristabilita l’intera prestazione calcolata in precedenza (senza la decurtazione del 15%). Questo fatto non modifica però le sorti del giudizio. Formalmente l’istante ha impugnato il provvedimento concernente il calcolo della prestazione sociale per il primo trimestre del 2008 e solo questo periodo può essere oggetto di giudizio. Per detto trimestre l’assegno integrativo è dovuto, mentre per il periodo antecedente le decisioni sono cresciute incontestate in giudicato ed è pertanto esclusa l’erogazione di tale prestazione con effetto retroattivo prima del 1. gennaio 2008. Del resto nello scritto dell’8 giugno 2007, il fratello del ricorrente dichiarava esplicitamente di rinunciare a tale assegno almeno fino al mese di luglio 2007. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere in parte accolto per il primo trimestre 2008. 3. Il ricorrente adduce poi tutta una serie di argomenti che non sono stati oggetto della decisione impugnata e sui quali al Tribunale amministrativo non è dato entrare nel merito del ricorso. Come giustamente addotto dal comune convenuto non può essere in questa sede richiesta l’apertura di un procedimento disciplinare verso gli impiegati comunali o l’operatrice sociale che si occupano dell’istante. Il Tribunale amministrativo non è autorità di vigilanza sui comuni o sugli organi del servizio sociale, ma tale competenza spetta al governo cantonale e al dipartimento della socialità. Anche la richiesta perizia medica pluridisciplinare proposta dal medico curante è stata oggetto della decisione 24 agosto 2007. In detta comunicazione al medico curante, il municipio esponeva i motivi per cui non considerava necessario far eseguire la perizia richiesta, tra questi motivi veniva fatto accenno alla scarsa possibilità di ottenere delle prestazioni da parte dell’AI e agli ingenti costi di una simile indagine. In effetti, già l’8 settembre 2004 l’AI rifiutava al ricorrente prestazioni d’invalidità considerandolo abile completamente a svolgere qualsiasi attività commerciale, bancaria, di agente di sicurezza o come pilota professionista. Il
13 settembre 2006 anche l’allora patrocinatrice dell’istante rinunciava poi al mandato conferitole, ritenendo che non sussistessero possibilità oggettive di contestare le conclusioni dell’AI o la perizia fatta eseguire su incarico degli organi di detta assicurazione sociale. Se pertanto l’istante non ha ancora avuto notizie di questa decisione, giustamente intimata al medico che aveva proposto l’indagine, l’omissione non va cercata nella lentezza dell’amministrazione comunale ad evadere la pratica, ma eventualmente in un disguido comunicativo tra medico curante e paziente. Anche la richiesta tendente alla correzione del protocollo 14 maggio 2007 sulla base delle considerazioni addotte dal fratello del ricorrente l’8 giugno successivo è infondata. A prescindere dal fatto che l’istante non vanta alcun interesse ad una modifica nel senso richiesta, non contenendo il protocollo elementi che potrebbero tornare a suo sfavore, questa questione esula manifestamente dal contesto della presente vertenza. Il preteso inutile ritardo nell’evasione della nuova domanda di prestazione per il secondo semestre non è oggetto di ricorso e la questione non è probabilmente già più attuale al momento della redazione della presente sentenza. Per quanto riguarda infine la presunta censurabile verifica trimestrale anziché biennale dei presupposti per il diritto al sussidio è bene ricordare al ricorrente che non spetta certo al beneficiario della prestazione stabilire a che scadenza vada verificato il persistere del diritto all’aiuto sociale. 4. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’esito della controversia giustifica pertanto un accollamento proporzionale delle spese occasionate dal presente procedimento tra la parte ricorrente e il comune convenuto. Ai sensi dell’art. 78 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni invece non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). Il Tribunale decide:
1. Nella misura in cui è dato entrare nel merito del ricorso questo è parzialmente accolto e la decisione del 22 febbraio 2008 viene modificata nel senso che … ha diritto all’assegno integrativo mensile di fr. 100.-- per il trimestre dal 1. gennaio al 31 marzo 2008, per il resto il ricorso è respinto. 2. a) Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 194.-totale fr. 694.-il cui importo sarà versato per 1/5 dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira, e per 4/5 da ... b) … è stata riconosciuta l’assistenza giudiziaria per cui viene liberato dal pagamento delle spese e tasse della procedura. c) La parte beneficiaria dell'assistenza giudiziaria gratuita deve rimborsare le spese che le sono state condonate, se le sue condizioni di reddito o di sostanza sono migliorate ed essa è in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).