Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 29.01.2020 S 2018 114

29 gennaio 2020·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,012 parole·~15 min·2

Riassunto

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 114 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 29 gennaio 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'avv. Mattia Alessandro Ferrari, ricorrente contro B._____ SA, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF

- 2 - 1. A._____ è assicurato (facoltativamente) contro infortuni presso B._____ SA. 2. Con notifica di sinistro LAINF 21 agosto 2013 B._____ ha appreso che il 4 agosto 2013 alle ore 01.30 in zona O.1._____ A._____ ha subito un incidente stradale cadendo dallo scooter che stava guidando con un tasso alcolemico di almeno 1.24 per mille. Da questo infortunio egli ha riportato la perdita del braccio destro, la frattura del ginocchio sinistro e del femore destro, diverse abrasioni nonché la rottura di quattro denti. Il caso è stato assunto e riconosciuto da B._____. 3. Con decisione 3 dicembre 2013 l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha revocato ad A._____ la licenza di condurre per quattro mesi a causa della concentrazione alcolica constatata. 4. Il 15 gennaio 2014 l'allora Procuratore pubblico del Canton Ticino ha chiuso l'istruttoria con decreto di abbandono, atteso che A._____ sarebbe stato così duramente colpito dalle conseguenze dell'incidente da rendere inappropriata l'inflizione di una pena. 5. In seguito a delle visite mediche e un colloquio personale tenutosi il 18 febbraio 2014, con lettera del 20 febbraio 2014 B._____ ha comunicato ad A._____ che rinunciava ad applicare la riduzione sulle prestazioni in contanti del 10 %. 6. In seguito a ulteriori esami medici, dopo aver erogato indennità giornaliere LAINF pari a complessivamente fr. 205'911.15 per gli anni tra il 2013 e il 2017, il 25 gennaio 2018 B._____ ha deciso di ridurre le prestazioni in contanti del 30 % in base all'art. 37 cpv. 3 LAINF a causa del tasso alcolemico riscontrato al momento dell'incidente. La decisione di riduzione è stata presa ex nunc e pro futuro e quindi senza richiesta di restituzione

- 3 della riduzione sulle integrali indennità giornaliere già versate. In base al determinato grado di invalidità del 33 % e in applicazione della riduzione del 30 %, B._____ ha riconosciuto una rendita LAINF mensile a partire dal 1° gennaio 2018 pari a fr. 971.--. In applicazione di un tasso del 65 % e della riduzione del 30 % B._____ ha inoltre riconosciuto un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) pari a fr. 57'330.--. B._____ ha infine specificato che con la nascita del diritto a una rendita cessava il diritto al rimborso delle cure mediche (eccetto l'assunzione delle spese per un adeguato supporto psicologico al fine di mantenere la capacità lavorativa residua). 7. A questa decisione A._____ si è opposto in data 23 febbraio 2018, producendo a motivazione una perizia del Dr. med. C._____ del centro A.M.A. Con decisione su opposizione 4 luglio 2018 B._____ ha parzialmente accolto il gravame, nel senso che il tasso per l'IMI è stato alzato all'85 % e in più è stata riconosciuta la presa a carico di due cicli di fisioterapia all'anno. Per il resto, la decisione impugnata è stata confermata. 8. Avverso la decisione su opposizione 4 luglio 2018 A._____ ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 3 settembre 2018 chiedendo di non ridurre le prestazioni; protestate tasse, spese e ripetibili. Riassumendo, il ricorrente segnalava che nella lettera del 20 febbraio 2014 B._____ avrebbe rinunciato in modo vincolante a una riduzione, per cui la decisione impugnata sarebbe contradditoria e arbitraria nonché lesiva del principio della buona fede e dell'affidamento. Inoltre, il ricorrente sosteneva che, vista l'eccezionalità del caso (perdita del braccio destro), così come si è rinunciato a una pena si dovrebbe rinunciare a una riduzione sulle prestazioni assicurative in contanti. 9. Nella risposta del 24 settembre 2018 B._____ (qui di seguito: convenuta) chiedeva il rigetto del ricorso. Essa eccepiva la vincolatività della

- 4 comunicazione del 20 febbraio 2014 per le prestazioni future ed evidenziava la legittimità della riduzione applicata. 10. Nella replica dell'8 ottobre 2018 e nella duplica del 16 ottobre 2018 le parti confermavano i propri petiti di ricorso e approfondivano le loro argomentazioni. Considerando in diritto: 1. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso del ricorrente domiciliato a O.2._____ avverso la decisione su opposizione 4 luglio 2018 della convenuta (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20] in combinato disposto con l'art. 56 e 58 cpv. 1 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]); art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Quale destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento, per cui è legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA). Il presente ricorso presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 60 cpv. 1 e 61 lett. b LPGA) è dunque ricevibile. 2. La vertenza verte sulla questione se la convenuta abbia a ragione applicato ex nunc e pro futuro una riduzione sulle prestazioni pecuniarie (rendita e indennità per menomazione dell'integrità [IMI]). Eccetto che per la riduzione, per il resto il calcolo di dette prestazioni non viene eccepito dal ricorrente. 3. A mente del ricorrente, la lettera del 20 febbraio 2014 della convenuta sarebbe da considerare una decisione incidentale, benché sprovvista di rimedi giuridici. Detta decisione informale sarebbe cresciuta in giudicato in

- 5 difetto di una reazione tempestiva. La rinuncia alla riduzione sulle prestazioni in contanti in detta decisione sarebbe stata espressa anche per il futuro. Altre interpretazioni non sarebbero date. Non vi sarebbe alcun motivo per dire che la rinuncia avrebbe avuto valenza solo per i primi quattro anni, né che la stessa sarebbe stata dipendente dalla visita a O.3._____ del 12 marzo 2014. Il rapporto del 14 marzo 2014 della Clinica di riabilitazione O.3._____ non avrebbe apportato nulla di diverso o di nuovo rispetto a quanto noto, e la convenuta avrebbe continuato a versare le prestazioni al 100 % anche sulla base di questo rapporto. In mancanza di fatti nuovi o di errori nella valutazione, la convenuta non avrebbe la facoltà di rivedere detta decisione vincolante. In altre parole, la convenuta non potrebbe applicare il principio ex nunc et pro futuro, poiché le prestazioni sarebbero state versate in base a una documentazione completa ed esaustiva, in più, detto principio varrebbe esclusivamente per prestazioni erroneamente elargite, ciò che qui non sarebbe mai stato messo in discussione dalla convenuta e nemmeno sarebbe avvenuto. Pretendere ora una riduzione, dopo detta decisione e le promesse orali, lederebbe il principio della buona fede. Il procedere della convenuta sarebbe contra factum proprium e non alla luce del principio dell'affidamento non potrebbe essere tutelato. Da quattro anni a questa parte non si sarebbe messo in discussione quanto detto nel 2014, i fatti sarebbero e sarebbero stati sempre gli stessi per cui sarebbe oltretutto arbitrario da parte della convenuta rivedere la propria posizione aggrappandosi a una base legale diversa. La convenuta non potrebbe dapprima (nello scritto del 20 febbraio 2014) fondare la rinuncia sul cpv. 2 dell'art. 37 LAINF e in un secondo momento, a distanza di anni, applicare il cpv. 3. Sarebbe evidente che nel caso di specie il capoverso applicabile sarebbe sempre stato il terzo dell'art. 37 LAINF, quale lex specialis rispetto al cpv. 2. L'argomentazione della convenuta sarebbe infine contradditoria: essa avrebbe versato integralmente le indennità per quattro anni di seguito conformemente a quanto detto e scritto, dopodiché avrebbe però deciso di

- 6 punto in bianco di ridurre le prestazioni, rinunciando nota bene in via eccezionale a quanto già stato versato. La convenuta ribatte che la comunicazione del 20 febbraio 2014 non sarebbe una decisione formale ex art. 56 cpv. 1 LPGA in assenza dei minimi formali crismi. Né tantomeno essa potrebbe essere ritenuta una decisione incidentale, ma solo una comunicazione interlocutoria circa il trattamento economico che la convenuta avrebbe riservato al ricorrente in attesa di conoscere gli estremi per la definizione del caso, in particolare l'esito della visita a O.3._____ del 12 marzo 2014. Riportandosi alla giurisprudenza, essa sostiene poi di avere la possibilità di porre fine al proprio obbligo prestativo con effetto ex nunc e pro futuro senza doversi richiamare a un motivo di revoca. La sua posizione non sarebbe dunque contradditoria, poiché essa avrebbe il diritto di riesaminare una determinata fattispecie. 3.1. L'assicuratore infortuni ha la possibilità di interrompere l'erogazione di prestazioni con effetto ex nunc et pro futuro malgrado abbia riconosciuto l'obbligo prestativo mediante versamento d'indennità giornaliere e l'assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). In altre parole, l'assicuratore può chiudere il caso con l'argomentazione che, guardando attentamente, non sussiste un evento assicurato (DTF 130 V 380 consid. 2). 3.2. Come previamente discusso durante l'incontro del 18 febbraio 2014, nello scritto del 20 febbraio 2014 (doc. B ricorrente) la convenuta ha confermato di rinunciare ad applicare una riduzione sulle prestazioni in contanti. Ora, pur ammettendo che – come sostenuto dal ricorrente – tale rinuncia si estenda a tutte le prestazioni pecuniarie, e non solo alle indennità giornaliere, in base alla giurisprudenza summenzionata mutatis mutandis la convenuta ha la facoltà di applicare una riduzione sulle prestazioni in

- 7 contanti con effetto ex nunc et pro futuro, posto che le premesse legali siano date (per questo si veda più sotto). Richiamata questa giurisprudenza, appare dunque superfluo il chiarimento della questione se detto scritto rappresenti una decisione formale risp. incidentale o meno. Detta giurisprudenza permette all'assicuratore di rivalutare la sua decisione e decidere diversamente (lege artis) per le prestazioni future. In un primo momento, in detto scritto del 20 febbraio 2014, la convenuta ha richiamato l'art. 37 cpv. 2 LAINF, il quale prescrive la riduzione delle indennità giornaliere durante i primi due anni se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, invece dell'art. 37 cpv. 3 LAINF quale lex specialis che concede la possibilità di decurtamento (o il rifiuto in casi particolarmente gravi) delle prestazioni in contanti nel caso – come quello di specie – in cui l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Richiamando ora con effetto futuro l'art. 37 cpv. 3 LAINF (la cui applicabilità è tra l'altro ammessa dal ricorrente) la convenuta ha proceduto a una lecita correzione dell'argomentazione giuridica. Oltretutto, al momento della comunicazione di detto scritto, oggetto di riduzione erano semmai soltanto le indennità giornaliere e non ancora le rendite mensili e l'IMI. Per inciso, a differenza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF prescrivente la possibilità di rifiuto o riduzione delle prestazioni in contanti, l'art. 37 cpv. 2 LAINF si riferisce soltanto alle indennità giornaliere. Certo, il ricorrente censura a ragione delle contraddizioni nell'operare della convenuta. Nello scritto del 20 febbraio 2014 essa ha infatti confermato di aver rinunciato ad applicare la riduzione sulle prestazioni in contanti, Perseverando nell'errore di applicare l'art. 37 cpv. 2 LAINF sarebbe stato però più opportuno riferirsi soltanto alle indennità giornaliere, evitando così di evocare certezze anche per le prestazioni future (rendita e IMI) non ancora decise. Inoltre, il ricorrente sottolinea giustamente che la riserva di attendere i risultati della visita a O.3._____ espressa nello scritto del 20 febbraio 2014 è ininfluente per la decisione di riduzione, dacché anche in seguito al rapporto del 14 marzo 2014 della Clinica di riabilitazione di

- 8 - O.3._____ (doc. 42 convenuta) la convenuta a continuato a elargire integralmente le indennità. A prescindere da tutto questo tuttavia, va concluso che la convenuta è legittimamente ritornata con effetto ex nunc et pro futuro su una precedente argomentazione (sbagliata), riferendosi ora non più all'art. 37 cpv. 2 LAINF, bensì giustamente (come pure ammesso dal ricorrente) al suo cpv. 3, e su questa base legale ha potuto fondare la sua decisione (presa fra l'altro per la prima volta) in merito alle prestazioni di rendita e IMI. Infine, gli appelli del ricorrente al principio della buona fede risp. dell'affidamento nonché al divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) sono infondati. Non è infatti adempito il requisito di aver preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio avendo fatto affidamento sull'informazione ricevuta (cfr. STF 9C_5/2015 consid. 3, 2C_506/2013 consid. 4.1). Non è poi dato concludere che la decisione impugnata non si fondi su motivi seri e oggettivi o che appaia priva di senso o di scopo (cfr. STF 2D_33/2015 consid. 5.1), per cui non può essere invocata una violazione del divieto d'arbitrio. Le rispettive censure vanno dunque rigettate. 4. Il ricorrente rammenta che, come anche considerato dal Procuratore pubblico, egli sarebbe stato duramente colpito dall'incidente (perdita del braccio destro). Egli chiede di conseguenza che ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LAINF ugualmente si tenga conto della singolarità del caso di specie (e si faccia a meno di una riduzione, così come si è rinunciato all'inflizione di una sanzione penale). 4.1. In deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA, le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto (art. 37 cpv. 3 LAINF). L'applicabilità (ma non l'applicazione) di questa norma al caso di specie è indiscussa tra le parti.

- 9 - 4.2. Il procedimento penale nei confronti del ricorrente è stato abbandonato, siccome egli, come ritenuto dal procuratore, è stato così duramente colpito ai sensi dell'art. 54 del codice penale svizzero (CPS; RS 311.0) che l'inflizione di una pena è apparsa inappropriata (cfr. decreto di abbandono 15 gennaio 2014 [doc. 11 convenuta]). Benché non sia stato punito penalmente, il ricorrente ha commesso un delitto circolando con un tasso alcolemico del 1.24 per mille, che secondo prassi degli assicuratori infortuni comporta una riduzione del 30 % (minimo 20 % a partire da 0.8 per mille oltre 10 % per ulteriori 0.4 per mille; cfr. GEHRING in: HÜRZELER/KIESER [ed.], Kommentar UVG, 2018, n. 117 seg. ad art. 37; cfr. BRUNNER/VOLLENWEIDER in: FELLAY et al. [ed.], Basler Kommentar UVG, 2019, n. 75 e 86 ad art. 37 con riferimenti alla giurisprudenza). 4.3. L'art. 37 cpv. 3 LAINF è una disposizione discrezionale. Sebbene principalmente l'assicuratore sia tenuto ad accorciare le prestazioni, detta norma permette di tener conto di casi particolarmente eccezionali, segnatamente se l'attore non ha colpa o solo colpa lieve o se ha agito per legittima difesa o in stato di necessità (cfr. BRUNNER/VOLLENWEIDER, op. cit., n. 74 ad art. 37; GEHRING, op. cit., n. 110 ad art. 37; entrambi con riferimenti alla giurisprudenza v. DTF 120 V 224 consid. 4b). Il Tribunale deve esaminare la possibilità di una rinuncia a riduzione con piena cognizione, procedendo a una valutazione dell'adeguatezza. In rispetto del potere d'apprezzamento dell'assicuratore, il giudice non può tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'assicuratore. Deve piuttosto potersi appoggiare a delle circostanze che facciano apparire il suo diverso apprezzamento come il più appropriato (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.2). 4.4. A differenza dell'art. 54 CPS, che tiene conto di tutti gli scopi penali, cosicché una rinuncia penale è p.es. opportuna se una colpa lieve comporta gravi conseguenze per l'attore e le conseguenze dell'atto che già hanno "punito" l'attore sono maggiori o comparabili alla relativa sanzione

- 10 - [cfr. TRECHSEL/KELLER in: TRECHSEL/PIETH [ed.], Praxiskommentar StGB, 2018, n. 3 ad art. 54]), la clausola discrezionale di cui all'art. 37 cpv. 3 LAINF, ossia la possibilità dell'assicuratore in deroga al principio di applicare una riduzione di rinunciarvi in casi eccezionali, dipende quindi essenzialmente dal grado della negligenza imputabile all'assicurato. Qui determinante non sono dunque tanto le conseguenze subite dall'assicurato, quanto piuttosto la sua colpa. Altri fattori oltre alla colpa, quali le circostanze personali ed economiche dell'assicurato, la gravità del reato e il rischio d'infortunio che ne deriva e a cui si è esposto l'assicurato/attore, sono utilizzati per determinare l'entità della riduzione, sebbene – come visto sopra (cfr. consid. 4.2) – in caso di incidenti per guida in stato di ebrietà il Tribunale federale ha confermato la prassi della SUVA di determinare il tasso di riduzione in base al livello di ebbrezza (cfr. in merito alla decisione sull'entità della riduzione BRUNNER/VOLLENWEIDER, op. cit, n. 75 ad. art. 37). 4.5. Nel caso in esame è ammesso che il ricorrente ha commesso un'infrazione delle norme della circolazione dovuta a impadronanza del veicolo (art. 90 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 31 della legge federale sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01] risp. vecchia LCStr) e soprattutto il reato (delitto) di guida in stato di inattitudine con una concentrazione qualificata d'alcol (art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr risp. art. 91 cpv. 1 seconda frase vecchia LCStr). Dal decreto di abbandono del 15 gennaio 2014 (doc. 11 convenuta) si evince che il ricorrente si è messo in sella al suo scooter per rincasare a O.2._____ dopo aver trascorso la serata a una festa di quartiere a O.4._____ (TI). L'incidente è avvenuto sul rettilineo di O.1._____ (TI). Il Tribunale non ha motivo per discostarsi da questo (incontestato) accertamento dei fatti del giudice penale (cfr. DTF 111 V 172 consid. 5a). Siccome il ricorrente risiede a O.2._____ e si trovava a una festa a O.4._____ con il suo scooter, va ritenuto che egli doveva perlomeno mettere in conto l'eventualità di mettersi alla guida in seguito al consumo di

- 11 alcolici. La negligenza è dunque data e non può essere reputata lieve. Nonostante le severe conseguenze riportate, la scelta della convenuta di applicare una riduzione appare perciò sostenibile. Come visto sopra, l'ammontare della riduzione (30 %) corrisponde alla prassi nei casi come quello in oggetto. Il ricorrente non ha censurato questa riduzione come tale e in più non si intravedono motivi per non applicare questa prassi al caso di specie. La riduzione è quindi corretta. 5. Per questi motivi, in rigetto del ricorso la decisione impugnata 4 luglio 2018 va confermata. 6. La procedura giudiziaria è gratuita (art. 61 lett. a LPGA) e l'assicuratore infortuni (convenuta) non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto in data 12.05.2020 (STF 8C_180/2020).

S 2018 114 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 29.01.2020 S 2018 114 — Swissrulings