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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 18.06.2013 S 2013 10

18 giugno 2013·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,246 parole·~16 min·6

Riassunto

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Testo integrale

S 13 10 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 18 giugno 2013 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. In data 26 luglio 2012 mentre stava spostando da un ripiano alto circa 1.70 m un pacco di legno, …, 1968, di professione falegname, sottovalutava il peso della tavola e questa gli scivolava in mano. In quel momento il lavoratore risentiva un colpo a livello della spalla destra. Il medico curante consultato subito dopo lo inviava all’Ospedale regionale di …, dove veniva inizialmente sospettata una rottura della cuffia dei rotatori (relazione dell’8 agosto 2012) e in seguito una lussazione acromio-clavicolare Tossy I (relazione dell’11 settembre 2012). L’esame radiologico eseguito il 26 luglio 2012 non presentava segni di lussazione o di fratture mentre la susseguente artroscopia eseguita il 21 agosto 2012 presso lo stesso ospedale evidenziava una leggera artrosi acromioclavicolare e una leggera tendinopatia del sopraspinato. Nessun segno per contro di un’avvenuta lussazione. Nell’annuncio d’infortunio del 31 agosto 2012 il medico riferiva di una distorsione alla spalla destra. Dopo aver preso visione delle diagnosi mediche e aver nuovamente sentito l’interessato sul decorso del presunto infortunio, con decisione 5 ottobre 2012, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (qui di seguito semplicemente assicuratore infortuni), presso il quale il citato falegname era obbligatoriamente assicurato contro le conseguenze di malattie e infortuni professionali e non, rifiutava l’erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa non ritenendo che l’avvenimento del 26 luglio 2012 potesse essere classificato come infortunio e non presentando l’assicurato neppure una lesione corporale parificabile a infortunio. La tempestiva opposizione, mediante la quale l’assicurato insisteva

sul carattere infortunistico dell’avvenimento del 26 luglio 2012, veniva respinta con decisione 29 novembre 2012. 2. In data 20 dicembre 2012, l’assicurato insorgeva contro detto provvedimento davanti all’assicuratore infortuni, che faceva poi proseguire la pratica al Tribunale amministrativo dei Grigioni. In sostanza, nel proprio ricorso l’istante ribadisce il carattere infortunistico dell’avvenimento, come del resto confermerebbe la lesione riportata e il previsto intervento chirurgico del 15 gennaio 2013. In ogni caso, tutti i medici che sinora l’avrebbero visto concorderebbero nel ritenere di carattere infortunistico la lesione subita. 3. Nella risposta di causa del 1. marzo 2013, l’assicuratore infortuni confermava il ben fondato della decisione di rifiuto e postulava la completa reiezione del ricorso. Dalla descrizione dell’accaduto fatta inizialmente, non sarebbero ravvisabili gli estremi di un avvenimento infortunistico e la dinamica dell’accaduto non permetterebbe neppure di concludere alla presenza di una lesione corporale parificabile a infortunio. 4. Replicando, l’assicurato forniva una nuova versione dei fatti, poiché la prima esposizione sarebbe stata riportata da un collega che non avrebbe capito o che avrebbe capito poco la lingua portoghese. Giusta la nuova descrizione della fattispecie, il pannello che il lavoratore avrebbe inteso spostare avrebbe nascosto alla vista, essendo collocato in alto sul ripiano, un secondo pannello posto sopra il primo. Spostando quindi la tavola sottostante, l’assicurato si sarebbe veduto cadere addosso due pannelli, che avrebbe fermato, l’uno con la mano sinistra e l’altro con la destra, onde evitare che gli arrivassero in testa. Nell’operazione di arresto, la mano destra sarebbe stata tesa e quindi l’impatto sulla mano avrebbe provocato un contraccolpo alla spalla dove si sarebbe sentito un crac, seguito da immediato dolore e paresi al braccio.

5. Nella duplica, veniva dall’assicuratore ribadita l’irrilevanza della nuova versione, non essendo neppure da questa deducibile il verificarsi di un avvenimento infortunistico in senso legale. Considerando in diritto: 1. a) E’ controversa in primo luogo l’esistenza di un avvenimento infortunistico. Secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS: 832.20), per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali. L’art. 4 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS: 830.1) definisce infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Gli elementi costitutivi dell'infortunio - i quali sono l'involontarietà, la repentinità, il danno alla salute (fisica o psichica), un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore devono essere realizzati cumulativamente. Discende dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF 129 V 404 cons. 2.1, 122 V 233 cons. 1, 121 V 38 cons. 1a e riferimenti). Irrilevante risulta pertanto che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze (DTF 134 V 79 cons. 4.3.1, 129 V 404 cons. 2.1, 122 V 233 cons. 1, 121 V 38 cons. 1a, 118 V 61 cons. 2b e 283 cons. 2a). Dottrina e giurisprudenza ammettono l'esistenza di un fattore (esterno) straordinario anche se una lesione - tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini, professionali o extraprofessionali, dell'interessato - si verifica in seguito ad un movimento scoordinato oppure ad uno sforzo eccessivo, segnatamente ad uno spostamento o al sollevamento di un peso. La giurisprudenza esige, perché si

possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 cons. 1, 121 V 38 cons. 1a, 118 V 61 cons. 2b, 283 cons. 2, 116 V 138 cons. 3a e b nonché 147 cons. 2a). b) In termini di prova, va ricordato che tocca all'assicurato - rispettivamente a chi intende dedurre diritti da tale circostanza - rendere verosimile, in un caso di specie, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio (DTF 116 V 139 cons. 4a e b, 114 V 306 cons. 5d e 111 V 201 cons. 6b). Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell’esistenza di una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio (DTF 116 V 141 cons. 4b e 114 V 306 cons. 5b). 2. a) In base all’iniziale descrizione dell’evento, spostando da un ripiano alto circa 1.70 m un pacco di legno di circa 10 kg l’assicurato sottovalutava il peso della tavola e questa gli scivolava in mano. In seguito veniva fornita la versione stando alla quale sul primo pacco di legno ve ne fosse un secondo, pure scivolato con la prima tavola e che avrebbe parimenti richiesto di essere bruscamente fermato per non finire in testa all’assicurato. In ogni caso in nessuna versione viene preteso che la tavola o una della due tavole fosse finita direttamente a ferire la spalla destra, in tutte le versioni fornite si tratta sempre e solo dell’arresto di una tavola e del risentire un colpo alla spalla. Da quanto appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti. Entra pertanto in considerazione

solo una lesione corporale causata da movimenti scombinati o incongrui poiché va scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo. b) Infatti, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, per uomini esercitanti attività manuali sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg non viene considerato sforzo eccessivo (sentenze del Tribunale federale U 252/06 del 4 maggio 2007, U 144/06 del 23 maggio 2006, cons. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, cons. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, cons. 3). In DTF 116 V 136, l’Alta Corte federale negava l’esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un infermiere 36enne dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un’infermiera di 53 anni, la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala, accusava un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei nell’operazione, non aveva coordinato l’azione lasciando gravare su di lei tutto il peso della paziente (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93). In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 70 cons. 2b, veniva per contro ammessa l’esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un’altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurava un trauma da sollevamento nel tentativo - riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l’improvvisa caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. L’esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata per un’infermiera 39enne di 62 kg di peso che si era ritrovata a dover sostenere da sola un paziente di 66 kg onde evitarne la caduta. Per contro è stato ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un’infermiera 49enne che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata andicappata, aveva dovuto improvvisamente sostenere tutto il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il carattere infortunistico era stato ammesso poiché l’assicurata non aveva avuto altra scelta se non quella d’intervenire con uno

sforzo violento e repentino onde evitare una caduta della paziente (STF del 15 ottobre 2004 U 9/04). c) Questi esempi dimostrano chiaramente che nell’evenienza non è dato parlare di sforzo eccessivo. In base alle prime indicazioni in termini di peso contenute nella relazione ospedaliera dell’8 agosto 2012, il pacchetto in oggetto pesava ca. 10 kg e lo scaffale era alto 1.70 m. Giusta la versione fornita telefonicamente il data 18 settembre 2012, l’assicurato avrebbe risentito lo strappo a livello della spalla sollevando un peso di 30 kg da un’altezza di un metro. Questa versione veniva poi corretta allorquando all’interessato veniva richiesto di sottoscrivere la deposizione ed il peso indicato con 30 kg veniva aumentato a 30 – 50 kg. Infine, in sede di ricorso l’istante si sarebbe infortunato volendo evitare la caduta di due pannelli, per i quali non veniva data più alcuna indicazione in termini di peso. Nell'ambito assicurativo si considera che la prima versione dei fatti sia solitamente più imparziale e attendibile delle versioni fornite nel corso del procedimento e che possono essere consciamente o inconsciamente influenzate da considerazioni fatte in un secondo tempo, magari a giudizio conosciuto sulla valutazione alla quale le prime affermazioni hanno dato adito. Per questo, il valore probatorio della prima versione è solitamente più elevato di quelle successive (DTF 121 V 47, 115 V 143 cons. 8c; STA S 04 97 e 00 166). Anche partendo dal presupposto che la tavola di legno non pesasse i ca. 10 kg dichiarati inizialmente, ma che fosse più pesante, è indubbio che un falegname che toglie da un ripiano situato ad un’altezza superiore alla sua una tavola di legno e debba fermare repentinamente la stessa per non lasciarla cadere (il fatto che la tavola sia stata fermata con la mano tesa esclude che la stessa sia stata in caduta libera) non adempie le condizioni dello sforzo eccessivo neppure se l’oggetto dovesse pesare effettivamente i 30 o i 50 kg pretesi nelle successive versioni. d) Perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori

programma. In una sentenza U 277/99 del 30 agosto 2001, il Tribunale federale ha negato la presenza di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un sollevatore, ritenendo non vi fosse alcuna eccezionalità nell’accaduto e che la presenza di un fattore esterno straordinario non potesse essere ammessa già dopo il prodursi di un movimento di riflesso ad una determinata situazione. Nella sentenza U 1/02 del 12 luglio 2002, il Tribunale federale confermava l’assenza di un infortunio nel caso di una segretaria, la quale, nel tentativo di evitare la caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in alto ad uno scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla sinistra procurandosi una rottura trasmurale della porzione distale del tendine del sopraspinato (vedi anche la sentenza U 236/04 del 10 gennaio 2005). e) Anche in considerazione dei principi sanciti nella giurisprudenza appena illustrata, quanto accaduto all’istante il 26 luglio 2012 non può essere considerato un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. Il semplice fatto di bloccare un pacco di legno con la mano tesa perché non cada da uno scaffale, anche se il lavoratore ne dovesse aver effettivamente sottovalutato il peso non soddisfa i requisiti richiesti per ammettere l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge. Essendo il concetto di infortunio una nozione giuridica, quanto affermato dai medici che hanno visitato e curato il paziente è a questo riguardo ininfluente. 3. a) L’art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: a. fratture; b. lussazioni di articolazioni; c. lacerazioni del menisco; d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari f. lacerazioni dei tendini; g. lesioni dei legamenti; h. lesioni del timpano. La lista delle lesioni corporali parificate giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF non può essere estesa attraverso un’interpretazione per analogia (DTF 114 V 302 cons. 3e). A proposito delle rotture parziali dei tendini, il TF ha espresso le seguenti considerazioni: si parla di stiramento dei tendini quando vi è una distrazione o una tensione sproporzionata del tendine. Si parla di una lacerazione quando il tendine viene completamente reciso. Poiché la SUVA riconosceva come lesioni corporali parificabili ad infortuni anche le lacerazioni parziali del tendine per quanto comprovate chiaramente, questa prassi veniva ripresa anche dal Tribunale federale, a condizione però che tali lesioni potessero essere provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Nella sentenza del 28 agosto 2000 U 441/99, l’Alta Corte federale riteneva che una “lesione” parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato, che non presentava i segni di una “lacerazione” del tendine stesso, non potesse configurare una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio. Nello stesso senso si esprime anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998 U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione (vedi sentenza del 15 febbraio 2007 del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, rif. no. 35.2006.70 e DTF 123 V 43). b) Nell’evenienza in parola, l’esame radiografico eseguito il 26 luglio 2012, ovvero il giorno stesso del preteso infortunio, non mostrava segni di lussazione o di frattura, ma l’articolazione della spalla destra presentava un quadro normale. Il 21 agosto 2012 veniva eseguito un esame di risonanza magnetica mediante artroscopia alla spalla destra per sospetta lussazione e/o rottura della cuffia dei rotatori. L’esame evidenziava una leggera artrosi dell’articolazione acromioclavicolare e una leggera tendinopatia del sopraspinato. Per il resto l’articolazione della spalla presentava un quadro nella norma, senza alcun indizio di avvenuta lussazione. Nella certificazione fatta dal medico il 31 agosto 2012 veniva pertanto posta la diagnosi di distorsione della spalla destra. Infatti, sulla base delle due indagini mediche sopra descritte, una lussazione o una lacerazione dei tendini va esclusa. Ciò malgrado, l’11 settembre 2012, il dott. med. … poneva la diagnosi di lussazione acromio-clavicolare Tossy I. Per questo Giudice, in base alle risultanze delle indagini condotte, la prova della presenza di una lussazione non può in queste condizioni essere ammessa, tanto più che il medico non adduce motivi oggettivi a sostegno della diagnosi posta, in palese contraddizione con le indagini radiologiche eseguite in precedenza. In ogni caso, anche ammettendo l’esistenza di una simile lesione il risultato del caso concreto non cambierebbe. c) Le lesioni corporali di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF sono parificate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell’infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (DTF 116 V 148 cons. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo. In principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano è subordinato all’esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un’attività intrapresa nell’ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 cons. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, l’intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l’esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppati all’interno del corpo (come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470 cons. 4.2.3).

Richiesto è però il verificarsi di una situazione che implica un accresciuto potenziale in termini di pericolosità (sentenza del Tribunale amministrativo S 12 102). d) Nella fattispecie in oggetto, come del resto giustamente rilevato dall’istanza precedente, nella propria attività di falegname, l’assicurato è certamente abituato a maneggiare tavole di legno di un certo peso, a lavorare anche sopra l’orizzontale o ad eseguire comunque movimenti con le braccia alzate. In questo contesto, l’evento verificatosi il 26 luglio 2012 va considerato un’azione motoria consueta nell’ambito dell’attività normalmente svolta dall’assicurato e quindi essa configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto. Pertanto anche l’art. 9 cpv. 2 OAINF non trova applicazione. e) Il ricorrente considera comprovata l’esistenza di un infortunio anche perché nel corso del mese di gennaio 2013 si sarebbe resa necessaria la “resezione clavicola laterale spalla destra” presso l’Ospedale …. Nella relazione stesa dai medici di detto nosocomio in data 17 gennaio 2012 risulta che essi ritenevano la diagnosi di “strappo muscolare” e, relativamente alla fattispecie, che “il carpentiere riferisce di aver preso un colpo di un carico cadendo al suo lavoro un paio di mesi fa”. Contrariamente però a quanto pretende l’istante, la necessità dell’intervento eseguito non ha alcuna pertinenza con la questione qui controversa. Da quanto risulta dall’artroscopia eseguita il 21 agosto 2012, l’istante presenta un’artrosi medio-leggera in sede acromio-clavicolare e l’intervento di resezione eseguito è la risposta terapeutica ad una simile patologia. Non vi è pertanto alcuna conferma del carattere infortunistico della lesione in base al trattamento eseguito. 4. In conclusione, il rifiuto di prestazioni da parte dell’assicurazione infortuni per assenza d’infortunio o di lesione corporale parificabile ad infortunio è confermato e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 61 LPGA la procedura

è gratuita (lett. a) e l’assicurazione infortuni non ha diritto al rimborso delle ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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