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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.04.2011 S 2011 23

12 aprile 2011·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,104 parole·~6 min·5

Riassunto

avere LPP | berufliche Vorsorge

Testo integrale

S 11 23 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 12 aprile 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente avere LPP 1. Con sentenza 8 febbraio 2010, il Presidente del Tribunale distrettuale … ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio contratto in data 25 giugno 1999 tra … (4 agosto 1971) e … nata … (17 agosto 1972) e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui è stato concordato il trasferimento alla moglie di metà della prestazione LPP acquisita durante il matrimonio dall’allora marito. 2. Malgrado diversi reclami, la moglie non forniva indicazioni sull’istituto di previdenza ove versare la prestazione d’uscita, per cui il 16 febbraio 2011, il Presidente del Tribunale distrettuale … trasmetteva la procedura al sottoscritto Tribunale per l’evasione giudiziaria della stessa. Già in data 9 giugno 2010, … aveva dichiarato di acconsentire alla divisione per metà dell’avere maturato durante il matrimonio e pari a fr. 45'040.60. Tale conferma veniva ribadita davanti al Tribunale amministrativo il 15 marzo 2011. … ometteva invece di trasmettere a questo Giudice i richiesti dati riguardo all’istituto di previdenza a cui avrebbe dovuto essere versata la prestazione. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituiti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. In caso di disaccordo fra i coniugi

sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia. In caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC (art. 22 cpv. 1 della legge sul libero passaggio, LFLP). Tenor l’art. 22 cpv. 2 LFLP, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistente al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. 2. Nell’ambito di una procedura di divorzio, i coniugi possono accordarsi sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. In questo caso, la convenzione diviene valida dopo l’approvazione da parte del giudice del divorzio e per quanto figuri nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 CC). La convenzione così omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale se i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle sue modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti di previdenza che confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC). Altrimenti, in base alle attuali disposizioni in vigore, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della LFLP (art. 122 cpv. 1 CC). 3. Nella convenzione di divorzio omologata dal Giudice, le parti hanno pattuito la ripartizione a favore della ex moglie della metà delle prestazioni d’uscita acquisite dall’allora marito durante il matrimonio. Dal canto suo, la moglie dava atto al marito di “non aver maturato cassa pensione durante il

matrimonio”. Come termine per il trasferimento, la convenzione indicava il giorno della data della sentenza di divorzio (vedi convenzione omologata dal giudice e considerata parte integrante del dispositivo a pag. 3 cifra 7), anziché quello della crescita in giudicato della sentenza. Per questo motivo da parte dell’istituto di previdenza dell’allora marito l’avere di previdenza maturato durante il matrimonio è stato giustamente calcolato per l’8 febbraio 2010, data della sentenza di divorzio. L’avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio ammonta a fr. 45'040.60. Di questo importo la metà spetta alla moglie ovvero fr. 22'520.30. L’ex marito concorda con questa ripartizione. 4. Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale amministrativo deve impartire all’istituto di previdenza l’ordine di versamento delle prestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti di previdenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente procedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 40 cpv. 3 LGA). Nell’evenienza, la beneficiaria dell’avere di previdenza non ha indicato presso quale istituto vada effettuato il versamento. Per questo, analogamente a quanto previsto all’art. 60 cpv. 5 LPP in concomitanza con l’art. 4 LFLP, la prestazione va effettuata presso il competente istituto collettore, che per la … è la Fondazione istituto collettore LPP di Manno (TI). 5. Giusta la prassi del Tribunale federale, l’avere di previdenza che spetta al coniuge a partire dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (DTF 135 V 425 cons. 6.3) matura interessi in virtù di quanto previsto all’art. 12 OPP 2. Il saggio minimo di tale interesse dal 1. gennaio 2009 è del 2% (DTF 129 V 251 cons. 3 e 4). Se il regolamento interno della Cassa pensione … dovesse prevedere un saggio maggiore, è questo che dovrà essere applicato (DTF 129 V 251 cons. 5) a partire dall’8 febbraio 2010. Gli interessi maturano fino alla scadenza del termine per il trasferimento dell’avere di previdenza, ovvero fino a 30 giorni dopo la crescita in giudicato di questa sentenza, rispettivamente, in caso d’impugnazione al Tribunale federale, fino a quando verrà prolata la decisione dell’Alta Corte federale (DTF 129 V 251 cons. 5). Da quel momento è dovuto un interesse del 3% giusta i combinati disposti di cui all’art. 7 OLP e 12 OPP 2.

6. La procedura è in applicazione agli art. 25 LLP, 73 cpv. 2 LPP e 72 cpv. 1 LGA gratuita. Giusta la prassi di questa sede, non vengono assegnate ripetibili, in considerazione della semplicità del procedimento (STA S 07 5). Il Tribunale decide: 1. a) Viene constatato che l’avere di previdenza che … ha maturato durante il matrimonio è di fr. 45'040.60. b) Alla Cassa pensione … viene fatto ordine di versare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza a favore di … (17 agosto 1972), nata …, Grono, la metà di questa prestazione, cioè fr. 22’520.30, con i relativi interessi giusta quanto esposto nei considerandi, presso la Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana, … (TI). 2. La procedura è gratuita. 3. Non vengono assegnate ripetibili.

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