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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 15.06.2010 S 2010 55

15 giugno 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·2,649 parole·~13 min·7

Riassunto

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Testo integrale

S 10 55 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 15 giugno 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. …, 1981, lavorava dal 1. aprile 2007 in qualità di aiuto carpentiere presso la ditta … SA di … ed era pertanto obbligatoriamente assicurato presso l’Istituto Nazionale Svizzero di assicurazione contro gli infortuni (assicurazione infortuni) per le conseguenze d’infortuni e malattie professionali. In data 5 novembre 2007, l’assicurato scivolava sul lavoro e riportava la lesione del corno posteriore del menisco mediale - trattata mediante artroscopia - e quella parziale del legamento laterale. In seguito al persistere dei disturbi, veniva predisposta una cura riabilitativa a … dal 21 gennaio al 14 febbraio 2008. Alla dimissione, l’assicurato veniva ritenuto non più idoneo a svolgere la precedente attività di aiuto carpentiere, considerata la necessità di lavorare a lungo in posizione accovacciata, di portare ingenti pesi e di salire continuamente delle scale. In occasione della visita del 17 aprile 2008, il medico di circondario rilevava un chiaro miglioramento della situazione del ginocchio sinistro e riteneva possibile una graduale ripresa del lavoro prima al 50% dal 2 maggio e poi al 100% dal 26 maggio 2008. La relativa decisione - a conferma della capacità lavorativa accertata dal medico del 5 maggio 2008 - veniva impugnata mediante opposizione, che veniva però respinta con decisione 4 ottobre 2008. In seguito all’interposto ricorso (S 08 171), l’assicurazione infortuni si dichiarava disposta a riprendere l’istruzione medica del caso ed a versare le legali indennità di legge, per cui la pratica veniva dal Tribunale amministrativo stralciata dai ruoli mediante decisione 9 febbraio 2009.

2. Dal 14 al 16 luglio 2009, … era a … per una valutazione funzionale della sua capacità di prestazione. In base a tale indagine, l’assicurato risultava idoneo a svolgere lavori di grado medio-pesanti sull’arco di tutta la giornata, evitando però di mantenere a lungo la posizione accovacciata, inginocchiata o carponi. Per questi motivi, con decisione 13 novembre 2009, l’assicurazione infortuni riconosceva all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% e rifiutava prestazioni a titolo d’invalidità, poiché dal raffronto dei redditi risultava un grado d’invalidità inferiore al 10%. La tempestiva opposizione 12 dicembre 2009 veniva respinta con decisione 22 febbraio 2010. 3. Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 30 marzo 2010, … chiedeva il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 55% e la nomina di un legale d’ufficio a salvaguardia dei propri interessi. A seguito delle sequele infortunistiche di carattere duraturo e permanente, l’assicurato non sarebbe più in grado di svolgere la precedente professione di aiuto carpentiere. Infatti, le limitazioni riportate a livello del ginocchio sinistro non gli permetterebbero di svolgere lavori pesanti, di restare accovacciato o di salire scale sollevando pesi importanti. L’inesigibilità della precedente professione sarebbe del resto attestata anche dal suo medico e lo scapito finanziario consecutivo sarebbe d’importanza tale da giustificare il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 55%. 4. Nella risposta di causa del 3 maggio 2010, l’assicurazione infortuni concludeva alla reiezione del ricorso ed alla conferma del rifiuto di una rendita d’invalidità. Dal punto di vista medico, le allegazioni fornite dal ricorrente tramite il proprio medico curante spagnolo confermerebbero quanto accertato dei medici svizzeri sulla mancata esigibilità dell’attività finora svolta. Avendo poi l’istante lasciato da tempo la Svizzera, il grado d’invalidità andrebbe stabilito in base al reddito ipotetico conseguibile da invalido e quanto ancora realizzabile da sano. Parallelizzando questi redditi, risulterebbe un grado d’invalidità di entità tale da escludere il diritto ad una rendita d’invalidità, non raggiungendo lo scapito finanziario la soglia minima del 10%. L’indennità per menomazione all’integrità non sarebbe stata contestata e questa decisione sarebbe cresciuta in giudicato.

Considerando in diritto: 1. E’ controverso il rifiuto di una rendita d’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni. Per contro non è in questa sede contestato l’ammontare dell’indennità per menomazione dell’integrità che è conseguentemente cresciuto nel frattempo in giudicato. 2. A norma dell’art. 18 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l’assicurato invalido almeno al 10% a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità. Le nozioni d’invalidità e d’incapacità al guadagno sono contenute nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). 3. a) Dal punto di vista medico (vedi relazione dell’11 settembre 2009 relativa alla degenza presso la clinica riabilitativa di …), l’assicurato ha subito una lesione del corno posteriore con lussazione del menisco laterale e parziale lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro. Dall’ultima visita in agenzia nell’aprile del 2008 ad oggi, la situazione del ginocchio è dai medici considerata alquanto migliorata. L’articolazione non presenta particolarità. Attualmente persistono dolori al carico, e raramente una sintomatologia

Giving way, senza però un vero senso d’instabilità. La funzionalità delle ginocchia in flessione/estensione è leggermente ridotta a sinistra (5-0-135°) rispetto a destra (0-0-140°). Dal punto di vista dei legamenti, il ginocchio sinistro è stabile. Dalle circonferenze misurate, permane una leggera atrofia a livello della patella e lungo la coscia a 20 cm dal ginocchio, ma tale leggero scompenso muscolare è in contraddizione con il risparmio dell’arto dimostrato dal paziente durante i test, ma non nel tempo libero. In termini di abilità lucrativa residua, dall’assicurato era esigibile l’esplicazione di lavori mediopesanti, con saltuaria necessità di portare pesi tra i 15-25 kg, sull’arco di tutta la giornata, evitando di mantenere a lungo la posizione in ginocchio, accovacciata o carponi. In considerazione di tali impedimenti, i medici concordavano nel ritenere non più indicata la professione di aiuto carpentiere. Tale attività richiederebbe infatti di sollevare pesi importanti (oltre 45 kg), di salire con dei pesi le scale o mantenere a lungo posizioni non compatibili con lo stato del ginocchio sinistro. Come accertato in sede di valutazione funzionale della capacità di prestazione, l’assicurato aveva allora affermato di aver fatto la patente per condurre veicoli pesanti e nell’esercizio di tale lavoro non venivano riscontrati impedimenti. b) Clinicamente, in base alle due certificazioni del dott. med. …, del 28 maggio e del 17 dicembre 2008, il ginocchio appariva senza particolarità, ma veniva attestata inizialmente una forte diminuzione del volume del quadricipite e, in seguito, una diminuzione della circonferenza del quadricipite di un centimetro. Tale atrofia era considerata comportare uno scompenso biomeccanico sull’articolazione del ginocchio. Nel settembre del 2009, questa insufficienza era ritenuta essere migliorata e i medici di … reputavano di poter parlare di atrofia di lieve entità. Per il resto, accanto alla indiscussa leggera limitazione della flessione, il medico spagnolo riscontrava una forte diminuzione della forza dell’arto sinistro a lavorare contro resistenza. Contrariamente a quanto pretende l’istante, la valutazione in merito alla residua abilità lucrativa effettuata da detto medico non si scosta però dalla valutazione dei medici di ... Infatti, lo specialista considera inadatte tutte le attività che richiedono di stare inginocchiati e di salire o scendere le scale. L’esercizio prolungato causava infiammazione al ginocchio e per il medico sarebbe stata

consigliabile una cura volta al recupero muscolare. In queste condizioni è dato concludere che unanimemente i medici escludono la possibilità di riprendere la precedente attività. Contrariamente però a quanto è stato fatto dai medici di …, il dott. med. … non si pronunciava chiaramente sulle attività ancora esigibili, ritenendo soprattutto indicato combattere l’atrofia muscolare residua. Poiché la situazione da questo punto di vista era nel settembre 2009 del tutto soddisfacente, per l’esigibilità in altre attività restano determinanti le valutazioni fatte al riguardo dagli esperti di … l’11 settembre 2009. c) Per il resto, l’assicurazione infortuni è tenuta a rispondere solo delle conseguenze d’infortuni o malattie professionali. Le alterazioni degenerative di grado II/III riferite dal dott. med. … erano già state riscontrate in occasione dell’esame MRI del 12 novembre 2007, ovvero una settimana dopo l’infortunio ed il medico di circondario imputava tali patologie, come la condropatia patellare e le alterazioni degenerative, a fattori estranei all’infortunio (vedi reperti del 7 gennaio e 17 aprile 2008). 4. a) Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona assicurata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b), oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Al riguardo occorre ancora rilevare che la giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (DAS 2007 AINF no. 17). Nella sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). I fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (sentenza del Tribunale federale 8C_44/2009 del 3 giugno 2009). b) Giusta l’indagine condotta dall’assicurazione infortuni presso il precedente datore di lavoro l’assicurato avrebbe - sulla base di una paga oraria di fr. 23.50 - conseguito un reddito annuo nel 2009 di fr. 56'261.--. Questo reddito diverge sostanzialmente dai valori mediani (vedi salari mensili lordi secondo il settore economico, il livello di qualifica richiesto per il posto di lavoro e il sesso nel settore privato nella Svizzera orientale, TA1 nota 45 riguardante l’edilizia) per attività non qualificate analoghe che vengono retribuite con un reddito annuo medio di fr. 61'439.-- (fr. 4’923.-- x 12 : 40 x 41.6). Indicizzando il valore al 2% (Die Volkswirtschaft 6-2010 tabella B 10.2. lett. F) si ottiene un reddito di fr. 62'667.80. La differenza tra il reddito conseguibile presso il precedente datore di lavoro e quello usuale del settore supera nell’evenienza il 5% e ammonta al 10.2%. Quali siano i motivi di tale differenza non è del tutto chiaro. Trattandosi però di un impiego iniziato da poco (1. aprile 2007) e per un lavoratore di lingua straniera, si giustifica operare un parallelismo dei redditi in ragione del 5.2%. c) Dopo l’infortunio l’assicurato è rimpatriato e non ha ripreso alcuna attività. Il reddito da invalido va in tali circostanze stabilito in base alla TA1 dell’ISS. Giusta i dati relativi al 2008, un operaio non qualificato per attività semplici e ripetitive poteva conseguire un salario mensile di fr. 4'806.-- per un conseguente reddito annuo di fr. 59'978.90 (fr. 4'806.-- x 12 mesi : 40 ore settimanali x 41.6 ore corrispondenti all’usuale orario di lavoro). Indicizzando tale importo per il 2009 al 2.1% (Die Volkswirtschaft 6-2010, tabella B 10.2) si

ottiene un reddito di fr. 61'238.45, che ridotto in ragione del 5.2% a seguito della parallelizzazione dei redditi ammonta a fr. 58'054.05. d) Nella propria decisione l’assicurazione infortuni ha operato inizialmente una riduzione per circostanze personali e professionali del 5%. In sede di opposizione è stata ammessa anche la possibilità di operare una deduzione del 10%. Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d’occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili d’influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons. 5b/cc e 6). Nell’evenienza in esame, dall’assicurato è esigibile l’esercizio di un’attività a tempo pieno e il suo permesso di soggiorno scadrà il 29 gennaio 2012. In questo senso, nulla avrebbe impedito la ricerca di un lavoro e le limitazioni che l’istante accusa non sono proprie ad incidere gravemente sulle sue scelte professionali. Anche la giovane età dovrebbe riflettersi positivamente sulla ricerca di un lavoro. Per questi motivi la riduzione del 10% sul salario conseguibile da invalido (e così ammontante a fr. 52'248.60) non dà adito a critiche. e) Paragonando il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire senza invalidità nell’esercizio della precedente attività e pari a fr. 56'261.-- con quello realizzabile da invalido e pari a fr. 52'248.60 risulta un grado d’invalidità del 7.2%, per cui non vi è diritto a rendita. Nella propria motivazione l’assicurato parte dal presupposto che un cambiamento di occupazione giustifichi a priori il diritto ad una rendita. Se però, come dimostrato in questa sede, nell’esercizio di un’attività adatta alle conseguenze infortunistiche è per l’assicurato possibile conseguire un reddito pressoché equivalente o non inferiore al precedente di almeno il 10% non sussiste un diritto a rendita.

5. Nell’ambito del presente ricorso, l’istante chiede che gli venga nominato un avvocato d’ufficio. Giusta l’art. 61 lett. f LPGA, il diritto di farsi patrocinare è legalmente garantito e se le circostanze lo giustificano il ricorrente può avere diritto al patrocinio gratuito. Già il 7 novembre 2008, il Giudice dell’istruzione rendeva attento l’istante alla possibilità di scegliere un patrocinatore legale per farsi rappresentare e alle condizioni per l’assunzione di tali spese da parte dello Stato. Nel diritto delle assicurazioni sociali non vige per contro il diritto alla nomina di un patrocinatore d’ufficio come in diritto penale, per cui la richiesta - priva di qualsiasi motivazione sulla necessità di merito di ricorrere ad un legale o sulle ristrettezze finanziarie a motivo di una domanda di patrocinio gratuito - non può essere accolta. Nel caso concreto, il ricorrente che ha interposto personalmente ricorso – ha comunque potuto esprimersi nella propria lingua materna davanti al Tribunale e ha saputo esporre i motivi per cui riteneva giustificata la corresponsione di una redita d’invalidità. Considerando che il Tribunale è tenuto a stabilire i fatti determinanti per la soluzione della controversia e a raccogliere e valutare liberamente le prove senza essere legato alle conclusioni delle parti (vedi art. 61 lett. c e d LPGA), il ricorso ad un patrocinatore legale non appariva neppure indispensabile per l’impugnazione della decisione su opposizione. Come poi richiesto dal ricorrente, una copia della sentenza viene inviata pure all’Ambasciata della Spagna in Svizzera. In conclusione, il ricorso è respinto e viene in questa sede confermato il rifiuto del diritto ad una rendita d’invalidità. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

L’interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto in data 17 gennaio 2011 (8C_636/2010).