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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.08.2007 S 2007 97

28 agosto 2007·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,530 parole·~18 min·9

Riassunto

rendita AI | Invalidenversicherung

Testo integrale

S 07 97 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 28 agosto 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1957, è sposato e padre di …, nato nel 1984, e …, nato nel 1990. L’assicurato di nazionalità bosniaca ed erzegovina è entrato in Svizzera nel 1977 e dal novembre 1996 è in possesso del permesso di domicilio C. Nel 1975 conseguiva il diploma quale fabbro in Bosnia. A partire dalla sua entrata in Svizzera è stato impiegato presso la ditta … SA di … quale fabbrosaldatore. Dal 3 marzo 2004, l’assicurato era completamente inabile al lavoro a causa di una discopatia e per problemi di asma. Il 13 settembre 2004 chiedeva formalmente di essere posto al beneficio di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI). 2. Con decisione del 21 marzo 2006, l’Ufficio AI dei Grigioni riconosceva al petente il diritto ad una rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità 100%) dal 1° marzo al 30 novembre 2005 rispettivamente un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) a decorrere dal 1° dicembre 2005. In data 21 marzo 2007, l’ufficio AI confermava i rispettivi gradi d’invalidità e respingeva l’interposta opposizione. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 maggio 2007, … chiedeva il riconoscimento di una rendita d’invalidità di tre quarti a far tempo dal 1. dicembre 2005 o in via eventuale il ritorno degli atti all’ufficio AI per nuova decisione. Il petente riteneva giustificato l’annullamento della decisione già per il fatto che nella stessa si fosse discusso in merito ad una mezza rendita AI per poi concludere all’esistenza di un diritto ad un solo quarto

di rendita. L’istante contesta inoltre la valutazione della capacità lavorativa residua, così come pure il derivante reddito ancora conseguibile da invalido. L’ufficio AI si riferirebbe per la propria valutazione unicamente al rapporto rilasciato dai medici del Servizio Accertamento medico dell’Assicurazione invalidità dell’Ospedale … (in seguito: SAM) del 22 novembre 2005, secondo il quale il ricorrente presenterebbe una capacità lavorativa del 60%. La perizia stilata dal Prof. dott. med. … in collaborazione con la sua équipe di specialisti della Clinica di … del 29 marzo 2004, seppur più specialistica e dettagliata, non sarebbe invece stata tenuta in considerazione. Giusta detta perizia l’abilità al lavoro del 50% potrebbe essere pretesa durante mezza giornata, per quattro ore al giorno, senza alcuna limitazione delle prestazioni. L’ufficio AI non avrebbe verificato le conclusioni citate pur essendo divergenti tra loro. Inoltre il certificato del dott. med. … del 4 aprile 2006, inviato il 12 giugno 2006 quale complemento dell’opposizione del 7 aprile 2006, non sarebbe stato preso in considerazione. Secondo tale certificato la capacità lavorativa del petente in data 4 aprile 2006, da un punto di vista psichiatrico, sarebbe ammontata al 50%. Infine il ricorrente contestava il calcolo del reddito da invalido. Il calcolo in base allo stipendio medio rilevante per un uomo in un’attività di livello 4 comprendente anche il settore della produzione sarebbe troppo elevato. Sarebbe infine giustificata la deduzione massima del 25%, viste le ampie limitazioni presenti, e non solamente quella del 10% effettuata. Tenuto conto di una capacità lavorativa del 50%, il reddito annuo che il ricorrente potrebbe conseguire ammonterebbe - tenendo conto della deduzione massima - a fr. 19'129.00. In tal caso il grado d’invalidità ammonterebbe al 66%. Pur tenendo conto di una capacità lavorativa del 60% il grado d’invalidità ammonterebbe al 61%. In entrambi i casi egli avrebbe diritto ad una rendita di tre quarti. 4. Nella propria presa di posizione del 29 maggio l’ufficio AI chiedeva la reiezione integrale del ricorso e la conferma del grado d’invalidità deciso per il periodo qui in discussione. Per quel che riguarda la rendita a partire dal 1° dicembre 2005, all’assicurato spetterebbe un quarto di rendita - dato che il grado d’invalidità ammonterebbe al 46% - e non una mezza rendita come sarebbe stato riportato per disattenzione o per un errore di battitura nella decisione

impugnata. Il referto medico del dott. med. … del 4 aprile 2006, medico curante dell’assicurato, riferirebbe anche le soggettive valutazioni del paziente e non sarebbe in ogni caso, dal punto di vista medico, in grado di cambiare la conclusione, secondo la quale il ricorrente presenterebbe ancora una capacità residua del 60% in un’attività leggera con delle limitazioni della capacità funzionale e del rendimento. Il certificato del medico curante del 12 aprile 2007 non potrebbe poi essere tenuto in considerazione per stabilire la capacità lavorativa restante a decorrere dal 1° dicembre 2005, dato che questo sarebbe stato redatto solo dopo il 21 marzo 2007, cioè dopo l’emanazione della decisione su opposizione. La perizia del SAM, sulla quale si baserebbe l’ufficio AI, sarebbe più dettagliata delle conclusioni tratte dal Prof. dott. med. … e dalla sua èquipe. La perizia citata differenzierebbe infatti tra una capacità lavorativa restante del 50% in un’attività professionale di tipo manuale mediamente pesante e una del 60% per un’attività di tipo leggera. Infine non sarebbe pertinente concedere la deduzione massima del 25% al petente. Quest’ultimo abiterebbe già da ben 30 anni nella Svizzera italiana e per svolgere le attività richieste non sarebbero necessarie elevate conoscenze linguistiche. 5. Con decisione del 30 maggio 2007, il Vicepresidente del Tribunale amministrativo dichiarava concluso lo scambio di scritti processuali. Il 4 giugno 2007, il ricorrente trasmetteva al Tribunale amministrativo il rapporto medico del 14 maggio 2007 redatto dal dott. med. …, capo-clinica dell’Ospedale regionale di …, il quale attesta lo stato complessivo di salute dell’assicurato durante il ricovero avvenuto tra il 17 aprile e il 17 maggio 2007. Veniva pure inoltrato il certificato medico del 29 maggio 2007 della dott.ssa med. … della Clinica … presso la quale il petente sarebbe stato ricoverato a partire dal 7 maggio 2007. Per il ricorrente, entrambi i documenti dimostrerebbero che i disturbi di cui è affetto non sarebbero stati considerati sufficientemente. Contrariamente a quanto richiesto dell’ufficio AI, i certificati citati dovrebbero quindi essere tenuti in considerazione. 6. Con scritto del 5 giugno 2007, il Tribunale Amministrativo dava a controparte la possibilità di duplicare. In data 12 giugno 2006, l’ufficio AI reputava che i

certificati del 14 e 29 maggio 2007 fossero in grado di comprovare unicamente un peggioramento dello stato di salute del petente dopo l’emanazione della decisione su opposizione del 21 marzo 2007. Tali documenti non sarebbero pertanto più rilevanti per la valutazione del grado d’invalidità per il periodo qui in discussione. In caso di peggioramento, dopo l’emanazione della decisione su opposizione, l’assicurato avrebbe infatti la possibilità di richiedere una revisione della rendita. 7. Il 27 luglio 2007 il petente trasmetteva un ulteriore certificato medico del Dott. med. …, specialista in pneumologia presso l’Ospedale …, del 26 luglio 2007, secondo il quale si sarebbe constatato un significativo peggioramento della situazione respiratoria dell’assicurato con un’incapacità lavorativa completa non solo per lavori pesanti, ma anche per lavori di grado moderato. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, per invalidità s’intende l’incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell’art. 16 LPGA il grado d’invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe, dopo l’insorgenza dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti d’integrazione, nell’esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d’invalidità dell’assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare benché invalido, sfruttando la residua capacità lucrativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi, DTF 128 V 30 e 104 V 136). 2. Nell’evenienza concreta è in primo luogo controversa la valutazione stessa del danno alla salute a decorrere dal 1° dicembre 2005, che per l’istante non sarebbe stata effettuata con il necessario approfondimento. Conseguentemente, nella determinazione della residua abilità lavorativa non sarebbero state considerate tutte le patologie invalidanti all’epoca presenti. In secondo luogo verrebbe poi criticato il calcolo del reddito da invalido. Le parti non contestano invece l’applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi per la determinazione del grado d’invalidità così come pure il reddito senza invalidità di fr. 58'758.00. 3. a) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l’assicurato è portatore e specificare quali impedimenti funzionali ne derivano. Le informazioni mediche sono pertanto un’importante base per valutare quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese dall’assicurato. È poi compito dell’amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l’assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). b) Per quanto riguarda il valore probatorio di un rapporto medico è determinante se il rapporto è esaustivo per le questioni in discussione, se si basa su esami completi, se tiene conto anche dei disturbi lamentati, se è stato stilato conoscendo gli atti preliminari (anamnesi), se è chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e se le

conclusioni dell’esperto sono motivate. Di conseguenza per il valore probatorio non sono in principio determinanti né la provenienza di un mezzo di prova né la denominazione di rapporto o perizia della presa di posizione inoltrata o commissionata (DTF 122 V 160 cons. 1c). Tuttavia la giurisprudenza, in applicazione al principio della libera valutazione delle prove, ritiene compatibile allestire, in riferimento a determinate forme di rapporti medici e perizie, delle direttive per la valutazione delle prove. c) Riguardo alle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di mettere in dubbio la sua oggettività e imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento (DTF 125 V 354 cons. 3b/bb). Per quel che concerne i rapporti redatti dal medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del proprio paziente (STFA U 329/01, U 330/01 e DTF 125 V 353 cons. 3a cc). 4. a) Nell’evenienza, l’ufficio convenuto per il periodo qui in discussione si è fondato in particolare sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 22 novembre 2005 redatta dalla dott.ssa med. … e dal dott. med. ... Il ricorrente era stato a disposizione del servizio summenzionato dal 10 al 12 ottobre 2005 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Nella perizia si diagnosticano quali disturbi del ricorrente con influsso sulla capacità lavorativa una sindrome lombovertebrale di tipo cronico su, da una parte, leggere alterazioni statiche e degenerative con interessamento in particolar modo dei dischi L4-L5 e L5-S1 e, dall’altra, importante protrusione

discale soprattutto all’ultimo segmento lombare e presenza di una discopatia anche a livello L3-L4, gonalgie bilaterali a sinistra più che a destra su ginocchia vara con iniziale alterazione degenerativa al ginocchio sinistro con riduzione della rima articolare mediana di minima entità, BPCO su progresso tabagismo grado 2 secondo GOLD, sindrome somatoforme da dolore persistente, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media. b) Detta perizia tiene conto inoltre di un consulto psichiatrico del dott. med. … del 14 ottobre 2005, il quale ritiene un’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 40%; del consulto reumatologico del dott. med. … del 24 ottobre 2005, il quale ritiene una capacità lavorativa per attività pesanti del 50% e per quelle di tipo medio-leggere almeno dell’80%; infine di quello pneumologico del dott. med. … del 14 novembre 2005, il quale ritiene l’incapacità lavorativa per attività pesanti del 100% e per attività moderatamente o mediamente pesanti al massimo del 50% ed una capacità completa per un’attività fisicamente sedentaria o leggera. c) Quale valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa dalla perizia si evince quanto segue: il grado di capacità lavorativa nella professione quale fabbro - saldatore sarebbe dello 0%. In attività professionali di tipo manuale mediamente pesanti, il grado di capacità medico-teorica sarebbe del 50%, mentre in attività leggere quest’ultimo sarebbe del 60%. Quale attività mediamente pesante viene ritenuta un’attività sull’arco di un’intera giornata lavorativa con sollevamento e trasporto di carichi talvolta tra i 10 e i 15 kg, spesso tra i 5 - 10 kg, molto spesso fino a 5 kg; nessuna manipolazione di oggetti pesanti, talvolta medi, molto spesso leggeri; di rado posizione di lavoro eretta o seduta e piegata in avanti o con ginocchia in flessione. Per un’attività manuale di tipo leggero i medici peritali intendono invece un lavoro con esigenze di sollevamento o trasporto di carichi mai al di sopra di 10 kg, spesso tra 10 e 5 kg, molto spesso fino a 5 kg; una manipolazione di oggetti o attrezzi, di rado medi, molto spesso di tipo leggero o di precisione; di rado una posizione eretta o seduta e piegata in avanti, di rado accovacciata, molto spesso seduta con tuttavia la possibilità di alternare la posizione ogni una due ore.

d) La citata perizia è stata redatta in conoscenza degli atti preliminari (rapporti del dott. med. … del 13.09.2004 e del 22.01.2005, rapporto della Clinica di riabilitazione di … del 10.11.2004, rapporto del dott. med. …, fmh medicina interna, dell’11.11.2004, rapporto del dott. med. …, fmh psichiatria, del 04.02.2005 e presa di posizione della dott.ssa med. … del servizio medico regionale del 31.05.2005). Inoltre sono stati richiesti tre ulteriori consulti specialistici per i disturbi reumatologici, pneumatologici e psichici del paziente. Anche se le problematiche in discussione sono state prese in considerazione, la perizia è comunque, come preteso dal ricorrente, da ritenere insufficiente, in quanto la conclusione riguardante la capacità lavorativa restante dal punto di vista medico-teorico, pur scostandosi dalla valutazione fatta in precedenti referti, è priva di motivazione. Dalla perizia non si evince in che modo si giunga al risultato finale riguardante l’incapacità lavorativa e per quali motivi la valutazione fatta in precedenza non sia del tutto attendibile. Una motivazione dettagliata è nel caso concreto di assoluta necessità per determinare come i medici peritali abbiano ponderato i menzionati consulti e come abbiano tenuto conto delle valutazioni mediche già agli atti. I risultati delle consultazioni specialistiche e anche i certificati medici già esistenti sono infatti ben divergenti tra loro. Il rapporto steso dal Prof. dott. med. … della clinica di … il 29 marzo 2004, riguardante la degenza del ricorrente dal 28 settembre al 21 ottobre 2004, vale a dire per più di tre settimane, attesta infatti che per un’attività leggera e per un’attività medio pesante il ricorrente sarebbe da ritenere incapace al lavoro nella misura del 50% in quanto egli non potrebbe sollevare pesi fino ad un massimo di 17,5 kg e non potrebbe rimanere in piedi oltre 4 ore al giorno. I medici di … sarebbero giunti alla citata conclusione diagnosticando gli stessi disturbi. Il risultato del rapporto menzionato diverge quindi in modo non trascurabile per determinare il grado d’invalidità dalle conclusioni tratte dai medici del SAM. Questi ultimi non si esprimono poi sulla problematica del periodo massimo in ore che il ricorrente in base ai suoi disturbi potrebbe trascorrere in piedi. La perizia in questione si limita ad elencare rispettivamente a riassumere i certificati medici presenti, ma un’esposizione delle correlazioni mediche è del tutto inesistente. Come i medici peritali siano giunti alla conclusione secondo la quale il ricorrente

avrebbe una capacità lavorativa del 50% in attività professionali di tipo manuale mediamente pesanti ed una capacità del 60% nello svolgimento di attività leggere, non è affatto chiaro. La tesi dell’ufficio AI, secondo la quale la perizia del SAM sia attendibile, perché più dettagliata in merito alla differenziazione tra capacità lavorativa restante nello svolgimento di attività leggere da una parte e attività mediamente pesanti dall’altra, non merita protezione. Per questo Giudice le rispettive conclusioni della perizia SAM senza dettagliate spiegazioni non convincono, per cui si rendono necessari ulteriori accertamenti. e) Infine per quel che riguarda i certificati medici del dott. med. …, psichiatria e psicoterapia fmh, del 4 aprile 2006 e 12 aprile 2007 così come pure quello della dott.ssa med. … della Clinica … del 29 maggio 2007 riguardanti i disturbi psichici del ricorrente ed il certificato del dott. med. … del 26 luglio 2007, i quali sono stati inoltrati solo dopo il rilascio della decisione su opposizione, può rimanere aperta la questione se questi debbano venir presi in considerazione o meno. In questo contesto bisogna però precisare che i disturbi psichici del paziente erano già stati diagnosticati con un’influenza sulla capacità lavorativa restante dai medici della clinica di … durante la degenza del ricorrente dal 28 settembre al 21 ottobre 2004 così come pure nella perizia medica pluridisciplinare del SAM del 22 novembre 2005, nella quale al ricorrente sarebbe stata diagnosticata un’incapacità lavorativa nella misura del 40% per qualsiasi attività solamente tenendo conto di questi disturbi. Il dott. med. … con certificato medico del 4 febbraio 2005 dichiarava infine che l’inabilità lavorativa del ricorrente dal punto di vista psichiatrico sarebbe stata del 50%. Egli riteneva la continuazione di una terapia antidepressiva ancora per un periodo di almeno 6 mesi necessaria; era però già del parere - vista la persistenza della patologia polmonare molto seria - che sarebbe subentrata anche una cronicizzazione dei disturbi psichici. In merito ai disturbi psichici presenti, le attestazioni dell’incapacità lavorativa non sono solo divergenti tra loro, ma queste non permettono neppure di tracciare un quadro sufficientemente chiaro del rispettivo danno alla salute. Il dott. med. … aveva infatti già nel febbraio 2005 pronosticato una cronicizzazione e quindi un aggravamento dei disturbi. L’Ufficio AI avrebbe quindi dovuto, per poter

rendere possibile una valutazione affidabile del diritto alle prestazioni, procedere ad ulteriori accertamenti medici anche in questo ambito. f) Da quanto esposto, le divergenze nella valutazione medico-teorica della capacità lavorativa residua non permettono un giudizio conclusivo sull’incidenza del danno alla salute sulla residua possibilità di guadagno del ricorrente, ciò che rende impossibile una precisa determinazione del grado d’invalidità. Per questo si giustifica il ritorno degli atti all’ufficio AI per l’esecuzione di tutti gli accertamenti medici necessari ed una valutazione motivata ed esaustiva della capacità lavorativa restante del ricorrente per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2005. 5. a) In conclusione, il ricorso deve essere accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata annullata a partire dal 1. dicembre 2005. Gli atti devono essere ritornati all’ufficio AI per una nuova decisione dopo aver esperito i necessari accertamenti nel senso esposto in precedenza. b) In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.00 e fr. 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). L’accollamento delle spese segue la soccombenza. Il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) per la procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo. Visto che la nota di onorario inoltrata comprende pure la procedura su opposizione, si ritiene il versamento di fr. 2'500.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili adeguato. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata a partire dal 1. dicembre 2005. Gli atti sono rinviati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei

Grigioni, Ufficio AI, per l’esecuzione di nuovi accertamenti nel senso dei considerandi e nuova decisione. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.00, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a … fr. 2'500.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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