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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.11.2006 S 2006 54

24 novembre 2006·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,698 parole·~18 min·5

Riassunto

premi LAMal | Krankenversicherung

Testo integrale

S 06 54 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 24 novembre 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente premi LAMal 1. …, sua moglie … e i figli … e … sono assicurati presso la … (in seguito: Cassa malati) per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure in base alla legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal). Nel corso del mese di ottobre 2005, all’assicurato e ai suoi familiari sono state notificate le nuove polizze assicurative con l’indicazione dei primi mensili applicabili a partire dal 2006. Tali premi, che erano stati precedentemente approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nonché fissati dall’assicuratore tenendo conto della regione e della fascia di età degli assicurati, ammontavano, per la categoria con franchigia di fr. 1’500.-- e la partecipazione al programma CPTwin.win, a fr. 175.50 per …, a fr. 184.70 ciascuna per la moglie … e la figlia … e a fr. 184.70 per il figlio …, pure soggetto alla franchigia di fr. 1’500.-- ma non iscritto al programma CPTwin.win. Preso atto dell’aumento dei premi nei confronti di quelli versati nel 2005, che ammontavano a fr. 143.80.-- per ogni membro della famiglia, in data 26 ottobre 2005 gli assicurati hanno chiesto alla Cassa malati l’emanazione di una decisione formale, munita di motivazione, dell’aumento. 2. Tramite decisione del 21 novembre 2005, la Cassa malati ha confermato l’ammontare dei premi dell’assicurazione obbligatoria ai sensi della LAMal nei confronti degli assicurati, motivandone l’aumento. Il 19 dicembre 2005, … ha sollevato opposizione contro la decisione in oggetto imputando alla stessa di non aver fornito dati sufficienti per la verifica della conformità dell’aumento dei premi.

Tramite decisione del 28 aprile 2006 la Cassa malati ha respinto l’opposizione della famiglia … confermando integralmente la conformità dei premi fissati per il 2006. In sostanza, l’ente assicuratore ha considerato come l’aumento in oggetto fosse conforme ai disposti della LAMal che prevedono l’esercizio dell’assicurazione sociale malattie senza scopo di lucro e nell’osservanza del principio della mutualità, fermo restando l’autofinanziamento degli assicuratori stessi. L’adeguamento dei premi, effettuato tenendo conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione di base nel rispetto dei parametri applicabili per l’accumulo di riserve, della compensazione dei rischi, delle spese amministrative, e della fluttuazione degli assicurati, sarebbe, fra l’altro, stato preventivamente approvato dall’UFSP, mentre la contabilità e i bilanci della Cassa malati sarebbero stati ritenuti corretti dall’organo esterno di revisione. In sostanza, quindi, i premi sarebbero stati adeguati nel pieno rispetto delle severe disposizioni della LAMal. D’altro canto, la Cassa malati, rinviando alla revisione effettuata da un organo esterno e indipendente, ha rifiutato agli interessati l’edizione dei documenti contabili relativi agli anni 2004 e 2005 appellandosi alla tutela dei propri interessi commerciali. 3. Tramite ricorso del 24 maggio 2006 … ha impugnato, a nome proprio e dei suoi familiari, la decisione della Cassa malati davanti al Tribunale amministrativo, nella sua funzione di Tribunale delle assicurazioni, chiedendo la verifica sulla conformità o meno dei premi in oggetto con conseguente annullamento o riduzione nel caso dell’accertamento della loro inadeguatezza. Contestualmente i ricorrenti hanno postulato la concessione dell’effetto sospensivo al gravame. I ricorrenti contestano la mancata edizione dei dati contabili che avrebbe loro permesso di valutare la correttezza dei premi notificati. Questa Corte viene quindi invitata a nominare un perito che esamini la contabilità della convenuta e la conseguente base legale per l’aumento dei premi. 4. Tramite decisione del 14 giugno 2006, la presidenza del Tribunale amministrativo, dopo aver concesso alla Cassa malati convenuta la possibilità di esprimersi nel merito, ha negato l’effetto sospensivo al ricorso.

5. Nella propria presa di posizione in materia del 15 giugno 2006 la Cassa malati postula di respingere integralmente il ricorso e, ribadendo la conformità dell’ammontare dei premi alle disposizioni della LAMal, invita il Giudice a desistere dalla richiesta in edizione della contabilità esaminata e approvata da un organo di revisione esterno e indipendente. La convenuta evidenzia, anzitutto, come i ricorrenti non invochino delle concrete lesioni dei propri diritti legalmente protetti bensì si limitino ad esprimere il loro disaccordo nei confronti dell’aumento dei premi senza però concretizzare lo stesso. Appellandosi ai vari disposti della LAMal, che reggono l’organizzazione e la gestione dell’assicurazione malattia obbligatoria, la Cassa malati evidenzia la conformità della procedura adottata per il calcolo dei premi relativi all’anno 2006, sia nell’ottica formale che in quella materiale. Rinviando all’approvazione dei conti da parte di un organo di revisione esterno e indipendente nonché alla recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di contenzioso sulle tariffe, la convenuta preferisce rinunciare alla presentazione della propria contabilità e invita il Tribunale amministrativo a basarsi sulla certificazione della correttezza dei conti e sulle ulteriori informazioni che potranno essere richieste all’organo di revisione, società … AG. 6. Il 26 giugno 2006, i ricorrenti hanno presentato la replica ribadendo come il gravame persegua lo scopo di fugare non meglio concretizzati dubbi sull’equità dei premi. Essi invitano il Tribunale amministrativo a sottoporre la contabilità della Cassa malati a un perito giudiziario in modo che il segreto commerciale opposto dalla convenuta possa essere salvaguardato. 7. In data 5 luglio 2006, la presidenza del Tribunale amministrativo si è rivolta alla società … AG, organo di revisione della Cassa malati, all’UFSP e al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, coinvolgendoli nel procedimento e quindi ponendo loro dei dettagliati quesiti. All’organo di revisione sono stati chiesti ragguagli in merito alla gestione da parte della convenuta di una contabilità separata per l’assicurazione obbligatoria di base e per l’assicurazione complementare, rispettivamente per

l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera. Sono pure state chieste delucidazioni sulla gestione di una contabilità separata per le forme particolari di assicurazione ai sensi dell’art. 62 LAMal. L’organo di revisione è stato interpellato sulla gestione dei conti da parte della Cassa malati, sulla documentazione messa a disposizione da quest’ultima ai fini di verifica dei conti, nonché sulle modalità e sul tipo di verifiche effettuate. All’organo di revisione è stato chiesto se fosse stato invitato dall’assicuratore ad esprimersi sulla correttezza dell’ammontare dell’aumento dei premi, rispettivamente a indicare gli accertamenti al riguardo. Infine, sono stati chiesti ragguagli sull'accettazione del rapporto di revisione da parte dell’UFSP. All’UFSP sono state chieste precisazioni sulla documentazione che la Cassa malati deve presentare per l’approvazione dell’ammontare dei premi, sull’onere di compilazione dei relativi formulari e sulle modalità dell’esame effettuato. Per quanto concerne il caso concreto, l’UFSP è stato interpellato sull’esito del controllo dei conti della Cassa malati convenuta, su eventuali osservazioni presentate dalla competente autorità cantonale grigione nonché sulle caratteristiche del rapporto di revisione e su eventuali anomalie riscontrate. Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni è stato chiamato ad esprimersi su eventuali interventi presso le autorità federali competenti volti a contestare l'aumento dei premi 2006 per gli assicurati domiciliati nel Cantone dei Grigioni, nonché su eventuali informazioni fornite in relazione all’aumento dei costi della salute nei Grigioni. 8. Tramite scritto del 24 agosto 2006, l’organo di revisione … AG ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale amministrativo confermando che la Cassa malati convenuta adotta una contabilità separata sia per l’assicurazione di base obbligatoria che per l’assicurazione complementare e per quella facoltativa d’indennità giornaliera. Per quanto concerne la contabilità separata per le forme particolari di assicurazione ai sensi dell’art. 62 LAMal, l’organo di revisione ha precisato come le attività legate alla LAMal, alla stregua di quelle relative alle assicurazioni complementari ai sensi della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), vengano gestite dalla Cassa malati usufruendo delle medesime strutture e dello stesso personale. Di

conseguenza, solo un’esigua parte dei costi amministrativi potrebbe essere imputata all’assicurazione di base, rispettivamente alle assicurazioni complementari. Considerando che la maggior parte dei costi amministrativi non è direttamente imputabile all’uno o all’altro ramo di attività, si sarebbe optato per una chiave di ripartizione di detti costi tra le assicurazioni complementari secondo la LCA e l’assicurazione di base secondo la LAMal. I costi amministrativi attribuibili all’esercizio della LAMal sarebbero ulteriormente precisati nel formulario di rilevamento EF1, all’attenzione dell’UFSP, e ripartiti tra le forme particolari di assicurazione proposte dalla Cassa malati (assicurazione di base, assicurazione d’indennità giornaliera, altre forme particolari di assicurazioni). L’organo di revisione ha quindi confermato la correttezza dei conti della Cassa malati convenuta che avrebbe presentato, ai fini della revisione, tutti i documenti necessari per una verifica corretta. L'attività di revisione, eseguita dalla società … AG, sarebbe stata espletata conformemente ai requisiti posti dalla prassi svizzera in materia. Per quanto concerne l’entità dell’aumento dei premi, l’organo di revisione precisa che una simile verifica non ricadrebbe sotto la sua competenza. In effetti, l’esame sull’equità dell’aumento dei premi spetterebbe all’UFSP. Viene infine precisato come il formulario di rilevamento EF123 dell’UFSP sarebbe caratterizzato da molteplici dati e fattori che obbligano le casse malati a fornire tutte le informazioni statistiche e quelle relative alla loro situazione finanziaria. Tale formulario sarebbe stato sottoposto a verifica e conferma da parte della società … AG e, in seguito, inoltrato all’UFSP. Da parte sua, l’UFSP ha risposto ai quesiti del Tribunale amministrativo tramite scritto del 3 agosto 2006, illustrando la propria attività di controllo dell’evoluzione finanziaria degli assicuratori in base ai conti di chiusura definitivi dell’anno precedente, alle proiezioni dell’anno corrente e al preventivo dell’anno seguente. Gli assicuratori sono tenuti a gestire tali dati separatamente per ogni cantone onde garantire che i premi ivi versati vengano impiegati a copertura delle spese generate nel cantone stesso. Secondo le sue stesse precisazioni, nel contesto dell’esame dei premi, l’UFSP attribuisce particolare importanza a fattori quali la sicurezza finanziaria degli assicuratori, la protezione degli interessi degli assicurati nonché l’osservanza delle basi legali per il finanziamento e per la determinazione dei premi

nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie. L’UFSP verifica che tutti i premi rispettino le disposizioni legali, in particolare quelle riguardanti le riduzioni, ed esamina dettagliatamente i preventivi prestando particolare attenzione ai costi amministrativi e alla situazione relativa alle riserve delle singole casse. Nell’ottica di tali premesse l’UFSP avrebbe accertato la conformità dei premi e del preventivo per il 2006 presentati dalla Cassa malati convenuta. In data 18 luglio 2006, il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni (DGPS; dal 1. gennaio 2007 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, DGSS) ha comunicato di avere - anche in mancanza di qualsiasi rispettiva lagnanza concreta - rinunciato ad esprimersi per iscritto nel merito dell’ammontare dei premi 2006 a causa della difficoltà da parte sua nel valutare i dati messi a disposizione dagli assicuratori e nel controllare il calcolo dei premi delle singole casse malati. In seguito, le parti in causa hanno goduto della possibilità di esprimersi al riguardo delle relazioni precedentemente riassunte. Per quanto pertinenti ai fini del giudizio le considerazioni espresse saranno riprese nell’ambito dei considerandi in diritto. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA; CS 370.100) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA) l’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS; CS 542.300). Giusta l’art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Siccome nel presente caso il termine di ricorso è scaduto nel 2006 per la procedura risultano applicabili le prescrizioni precedenti (LTA e OPCS). 2. a) Come risulta dalla fattispecie, i ricorrenti, senza addurre elementi concreti, si limitano alla contestazione di carattere appellatorio dei premi fissati dalla

Cassa malati per l’anno 2006, chiedendo, genericamente, la verifica giudiziaria degli stessi. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAMal, le casse malati sono persone giuridiche, di diritto privato o pubblico, senza scopo lucrativo, che esercitano in primo luogo l’assicurazione malattia sociale e sono riconosciute dal Dipartimento federale dell’interno. Gli assicuratori devono in particolare esercitare l’assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità garantendo la parità di trattamento degli assicurati e destinando ai soli scopi dell’assicurazione sociale malattie i proventi dei premi (art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal). In base all’art. 60 cpv. 1 LAMal, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è finanziata secondo il sistema della ripartizione delle spese. Gli assicuratori sono inoltre tenuti a costituire riserve sufficienti onde sopperire ai costi delle malattie già insorte e garantire la solvibilità a lungo termine. Il finanziamento della cassa malati deve essere autosufficiente e gli assicuratori sono obbligati ad esporre separatamente nel bilancio gli accantonamenti e le riserve per l’assicurazione obbligatoria (art. 60 cpv. 2 LAMal). Gli assicuratori tengono un conto d’esercizio distinto per l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie il cui anno contabile corrisponde all’anno civile, indicando separatamente i premi e le prestazioni concernenti i casi di malattia e di infortunio (art. 60 cpv. 3 LAMal). Per ogni esercizio, gli assicuratori allestiscono un rapporto di gestione composto dal rapporto annuale e dal conto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi deve essere allestito anche un conto di gruppo. Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le norme del codice delle obbligazioni concernenti la società anonima e secondo le disposizioni della LAMal. b) Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sulla tenuta della contabilità, l’esposizione e il controllo dei conti, il rapporto di gestione, la costituzione delle riserve e i collocamenti di capitale. Esso stabilisce come il rapporto di gestione debba essere pubblicato o reso accessibile al pubblico (art. 60 cpv. 3, 4 e 5 LAMal). Ai sensi dell’art. 81 dell’ordinanza federale sull’assicurazione malattie (OAMal), gli assicuratori tengono un contabilità distinta per l’assicurazione sociale malattie.

Gli oneri e i proventi devono essere contabilizzati separatamente per l’assicurazione obbligatoria ordinaria delle cure medico-sanitarie, per ogni forma particolare d’assicurazione ai sensi dell’art. 62 LAMal, per l’assicurazione d’indennità giornaliera. Per l’applicazione dell’assicurazione malattie sociale, gli assicuratori approntano in comune un piano contabile uniforme e regole uniformi per la tenuta della contabilità che sottopongono per l’approvazione all’UFSP. Se approvati, essi vincolano tutti gli assicuratori. Se gli assicuratori non possono accordarsi in merito, il dipartimento, sentito il Dipartimento federale di giustizia e polizia, emana le necessarie direttive (art. 82 OAMal). Ogni assicurazione deve costituire accantonamenti per i casi di assicurazione non liquidati concernenti l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione di indennità giornaliera. Nel conto d’esercizio corrente, gli assicuratori rettificano gli accantonamenti esposti a bilancio se non corrispondono ai bisogni effettivi calcolati secondo i costi dell’anno precedente (art. 81 OAMal). I costi di amministrazione dell’assicurazione malattie devono essere ripartiti fra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione di indennità giornaliera, le assicurazioni complementari e le altre forme di assicurazione. Detta ripartizione deve essere effettuata secondo gli oneri effettivi (art. 84 OAMal). Gli assicuratori devono presentare all’UFSP, entro il 30 aprile dell’anno seguente, il bilancio, i conti di esercizio e un commento relativo all’anno contabile precedente. La risoluzione di approvazione dei conti da parte dell’organo competente dell’assicuratore può essere trasmessa, al più tardi, ma non oltre il 30 giugno. Gli assicuratori devono presentare all’UFSP, entro il 31 luglio dell’anno contabile corrente, il preventivo per l’anno contabile seguente. Il bilancio, i conti d’esercizio e il preventivo devono essere presentati mediante i formulari stabiliti dall’UFSP (art. 85 OAMal). c) Ogni assicuratore designa un organo di revisione esterno e indipendente che disponga di approfondite conoscenze nel campo dell’assicurazione malattie (art. 86 OAMal). L’organo di revisione verifica ogni anno se la contabilità, i conti e le statistiche sono formalmente e materialmente conformi alle esigenze legali. Detto organo esamina inoltre se l’amministrazione offre tutte le garanzie di una gestione corretta e regolare, segnatamente se la sua

organizzazione è adeguata e se si attiene alle disposizioni legali e interne (art. 87 OAMal). L’organo di revisione stende un rapporto su ogni revisione annua e su ogni revisione intermedia. Un esemplare di detto rapporto deve essere trasmesso sia al competente organo dell’assicuratore sia all’UFSP. Il rapporto sulla revisione annua va trasmesso all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno seguente (art. 88 OAMal). L’assicuratore deve indicare separatamente per ogni assicurato i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, scindendo la parte di premio per il rischio infortuni ivi incluso, i premi dell’assicurazione di indennità giornaliera, i premi delle assicurazioni complementari e i premi degli altri rami d’assicurazione (art. 89 OAMal). d) Ai sensi dell’art. 92 OAMal, gli assicuratori devono sottomettere all’approvazione dell’UFSP le tariffe dei premi dell’assicurazione delle cure obbligatorie, così come le loro proposte di adeguamento, al più tardi cinque mesi prima della loro applicazione. Dette tariffe diventano vincolanti e possono essere applicate soltanto dopo aver ricevuto l’avvallo dell’UFSP. Il formulario indicante le tariffe, presentato dall’assicuratore all’UFSP nell'ambito della procedura esposta, deve essere corredato dal preventivo dell’anno contabile corrente e da quello dell’esercizio successivo. 3. a) Come risulta dalle norme della LAMal e della OAMal verificate, in sintesi, le casse malati sono persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, senza scopo di lucro, che devono esercitare l'assicurazione sociale malattie secondo i principi della mutualità e dell'autofinanziamento. La gestione dell'attività assicurativa in generale, nonché quella dei singoli rami, sono rette da severi parametri che impongono, fra l'altro, una contabilità distinta e una ripartizione dei costi assicurativi in base al principio della causalità. L'attività della cassa malati è sottoposta al controllo differenziato da parte di un proprio organo di revisione indipendente nonché da parte dell'UFSP e del competente dipartimento cantonale. b) L'adeguamento dei premi per l'anno successivo costituisce il risultato di un calcolo estremamente tecnico e complesso, basato sull'evoluzione concreta

dei costi causati dagli assicurati di una compagnia nell'assicurazione di base. Detto conteggio deve tenere conto di molteplici parametri, quali i costi dell'anno in corso e quelli dell'anno precedente, le riserve e le provvigioni, la compensazione dei rischi, le spese amministrative, la fluttuazione del numero degli assicurati, il risultato contabile come pure la proiezione dei costi futuri. 4. In base all'attuale prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, ripresa nella sentenza DTF 131 V 66, in particolare relazione alla vertenza sull'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria, la corretta applicazione dell'art. 6 cifra 1 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU), che quale trattato internazionale prevale sul diritto interno, impone al giudice di verificare il rispetto dei principi della ripartizione delle spese (art. 60 cpv. 1 LAMal) e dell'autofinanziamento da parte della cassa malati (art. 60 cpv. 2 e 3 LAMal). In particolare occorre accertare se la voce in esame, in relazione alle prestazioni e all'ammontare del premio, sia basata su un conteggio specifico e quindi tenga conto del principio della contabilità separata (art. 62 LAMal, art. 81 OAMal). La gestione della contabilità separata deve essere esaminata nell'ottica della corretta ripartizione delle spese di amministrazione (art. 84 OAMal). Nella decisione citata, la Corte federale ha quindi considerato come il giudice, nella propria attività di esame sulla conformità dei premi dell'assicurazione obbligatoria malattia, debba avvalersi della collaborazione degli specialisti degli organi preposti all'accertamento e all'approvazione delle tariffe dei premi. In particolare, nell'ambito dei contenziosi, quali quello in giudizio, aventi per oggetto l'ammontare dei premi della cassa malati, l'edizione dei conteggi, rispettivamente della contabilità dell'assicuratore, può implicare dei problemi di carattere procedurale estremamente delicati in relazione ai rispettivi diritti delle parti in causa, cioè al diritto dell'assicurato alla consultazione degli atti, da una parte, e al diritto dell'assicuratore alla tutela del segreto aziendale, dall'altra. Per tali motivi, la Corte federale ha concluso come il giudice sia legittimato a dare risposta alla maggior parte dei quesiti che caratterizzano l'accertamento della conformità dei premi avvalendosi della testimonianza, scritta o verbale, dell'organo di revisione esterno (art. 86 OAMal), la cui indipendenza è presunta per legge. Tale opportuna limitazione del potere

d'esame del Tribunale adito nel contesto del giudizio su una clausola tariffaria dell'assicurazione malattia obbligatoria, in una situazione concreta, non collide con la garanzia derivante dall'art. 6 cifra 1 CEDU che esige semplicemente a favore dell'amministrato la possibilità di perorare i propri diritti davanti ad un'istanza giudiziaria con pieno potere cognitivo di fatto e di diritto. Il giudice deve poter correggere eventuali errori perpetrati nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto e deve poter esaminare la causa nell'ottica del principio della proporzionalità. Invece, la giurisprudenza degli organi della CEDU non esige da parte del giudice il pieno potere d'esame sull'apprezzamento di cui gode l'istanza convenuta (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, 2. Ed., Zurigo 1999, pag. 271). In tal modo viene perseguita pragmaticamente l'effettiva fattibilità dell'esame da parte del Giudice. 5. Appoggiandosi alla prassi illustrata, questa Corte ha effettuato le necessarie verifiche ponendo alla … AG, organo di revisione esterno della Cassa malati convenuta, all'UFSP ed al DGPS dei dettagliati quesiti scritti volti, appunto, ad accertare il rispetto o meno delle disposizioni che reggono l'aggiornamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Nella propria relazione del 24 agosto 2006, l'organo di revisione … AG ha confermato che la Cassa malati convenuta gestisce una contabilità separata sia per l'assicurazione obbligatoria di base che per l'assicurazione complementare. I costi amministrativi vengono inoltre suddivisi fra le assicurazioni complementari e l'assicurazione di base in virtù di una chiave di ripartizione ritenuta conforme dall'organo di revisione. Le spese amministrative addebitate all'esercizio della LAMal vengono ulteriormente precisate nel formulario di rilevamento EF1, presentato all'UFSP. L'organo di revisione conferma pure che la Cassa malati gli ha fornito tutti i documenti necessari per una corretta verifica dei conti e che detta verifica è stata eseguita conformemente ai dettami in materia di revisione, riscontrando una gestione contabile corretta.

Da parte sua l'UFSP, tramite relazione del 3 agosto 2006, ha dettagliatamente illustrato i propri compiti di sorveglianza confermando come i premi e il preventivo per il 2006 presentati dalla Cassa malati convenuta siano stati approvati in quanto ritenuti conformi alle disposizioni legali concernenti il finanziamento e la determinazione del premio. Il DGPS con scritto del 18 luglio 2006 confermava di non essere a conoscenza di particolari problemi rispettivi agli aumenti dei premi di assicurazione malattia. Notoriamente nei Grigioni gli stessi in media sono inferiori alla media svizzera. Alla luce della dettagliata documentazione e delle informazioni fornite dall'organo di revisione, dall'UFSP e dal DGPS, questa Corte deve prendere atto di come la clausola tariffaria in giudizio tenga conto dei principi della ripartizione delle spese e dell'autofinanziamento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 6. Visto che, ai sensi delle considerazioni giudiziali, la decisione impugnata risulta conforme ai disposti della LAMal, dell'OAMal e della giurisprudenza in materia, il ricorso deve essere integralmente respinto. Non vengono addebitate spese in quanto la procedura di gravame a livello cantonale, in applicazione dell'art. 61 lett. a LPGA, è, per principio, gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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