S 06 29 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 9 maggio 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. … era impiegata in qualità di vice gerente del negozio “…” di … e come tale assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso la “…” quando era vittima, il 27 luglio 2001, di un incidente della circolazione stradale. Durante una manovra di sorpasso, la vettura sulla quale si trovava l’assicurata in qualità di passeggera usciva di strada e rotolava sulla sottostante scarpata capovolgendosi. Alla dimissione dal pronto soccorso ancora lo stesso giorno veniva posta la diagnosi di trauma distorsivo cervicale e contusivo alla coscia sinistra. Oltre a disturbi in sede cervicale veniva in seguito ad instaurarsi una presunta sindrome neurovegetativa. La ripresa del lavoro al 50% dal 15 ottobre 2001 era destinata all’insuccesso. L’assicurata veniva sottoposta quindi a consulti neurologici e psiconeurologici che mettevano in evidenza dei disturbi di carattere ansioso-depressivo. Nel corso dei mesi di marzo ed aprile 2002 l’infortunata era degente presso il Centro di riabilitazione di Sementina. Alla dimissione veniva confermata una abilità lavorativa del 50%. Già nel corso del successivo mese di giugno però veniva riferita una inabilità completa al lavoro a seguito dei disturbi neuropsicologici. Anche i soggiorni presso la Clinica Federale di Riabilitazione di … nel corso del mese di gennaio e febbraio 2003 e la Clinica … dal 9 maggio all’11 settembre 2003 non permettevano di migliorare l’abilità lavorativa. Persistevano disturbi in sede cervicale e di natura psichica. La situazione restava immutata anche dopo due nuovi ricoveri presso il nosocomio di … dal 18 marzo al 3 aprile 2004 e a Sementina il 22 e il 23 aprile 2004.
2. A tre anni dall’incidente stradale, l’assicurazione infortuni che aveva fino ad allora debitamente corrisposte le prestazioni d’obbligo disponeva una sorveglianza dell’assicurata da parte di un investigatore privato. Poiché da questa osservazione non risultava alcun significativo impedimento fisico e dopo aver consultato ancora il medico generico e lo specialista in psichiatria in merito alle risultanze delle indagini svolte, con decisione 4 ottobre 2004 l’assicuratore infortuni cessava il versamento di prestazioni assicurative a far stato dal 1. settembre 2004, adducendo che i disturbi ancora lamentati non potevano più essere posti in relazione con l’avvenimento assicurato del 2001. La tempestiva opposizione veniva respinta con decisione 6 gennaio 2006 e all’eventuale ricorso veniva tolto l’effetto sospensivo. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 febbraio 2006, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, il ritorno degli atti alla convenuta per il calcolo di una rendita e di una indennità per menomazione dell’integrità, l’eventuale allestimento di una perizia psichiatrica e l’allontanamento dagli atti della videoregistrazione e dei rapporti a questa allegati. Sostanzialmente, la ricorrente fonda le proprie pretese sui numerosi esami medici agli atti e su di una nuova perizia psichiatrica che confermerebbero l’esistenza di patologie imputabili all’avvenimento assicurato occorsole nel 2001. 4. Dal canto suo, l’assicurazione infortuni concludeva alla reiezione integrale del ricorso. L’assicurata non presenterebbe più alcuna conseguenza somatica riconducibile all’infortunio ed i disturbi psichici che ancora l’assillerebbero non sarebbero in una relazione causale naturale ed adeguata con l’evento assicurato. 5. Dopo l’emanazione della decisione in merito alla cessazione di prestazioni da parte dell’assicurazione infortuni la ricorrente era nuovamente degente presso la Clinica di … tra il 16 novembre 2004 e il 13 febbraio 2005. I costi della degenza presso detto nosocomio venivano in questo contesto assunti provvisoriamente dall’assicuratore, pur riservandosi quest’ultimo il diritto alla rifusione di tali esborsi a giudizio conosciuto sulla presente vertenza.
Considerando in diritto: 1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Dal profilo temporale il Giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467 cons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). La questione non riveste comunque nell’evenienza importanza pratica poiché le nuove disposizioni materiali della LPGA qui applicabili non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03). 2. a) Prima di esaminare concretamente se esistono ancora esiti dell’infortunio assicurato, giova in primo luogo stabilire se la sorveglianza ordinata dall’assicuratore fosse lecita e se conseguentemente le risultanze di questa potessero e possano essere prese in considerazione ai fini del giudizio. Giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Questa disposizione impone all’assicuratore l’obbligo di accertare la fattispecie determinante senza che vengano previste restrizioni nell’ambito dei mezzi di prova. Ai sensi dell’art. 96 lett. b LAINF poi, gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllare o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o fare trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per stabilire il diritto alle prestazioni. Come il Tribunale federale ha del resto
confermato di recente, queste disposizioni costituiscono una base legale sufficiente per giustificare una certa ingerenza nella sfera privata (cfr. art. 28 cpv. 2 CC) della singola persona tramite il ricorso ad un investigatore privato. Infatti, l’interesse pubblico dell’assicuratore e della collettività degli assicurati a non dover elargire prestazioni non dovute è reputato prevalere sull’interesse privato (DTF 129 V 324 cons. 3.3.3). Anche sulla proporzionalità della misura non possono esserci dubbi quando la sorveglianza è avvenuta su suolo pubblico, sotto gli occhi di tutti e durante delle attività svolte volontariamente (DTF 131 I 278 cons. 4.1.1. e 5.1 nonché il cons. 6.2 non pubblicato). Questo vale anche per la procedura cantonale davanti al giudice delle assicurazioni giusta l’art. 61 lett. c LPGA (STFA U 289/05 del 20 marzo 2006). b) Alla luce della giurisprudenza citata è pacifico che la sorveglianza ordinata dall’assicurazione infortuni a tre anni dall’evento vada esente da qualsiasi critica. La ricorrente è stata seguita in luoghi pubblici e per complessivamente otto giornate ripartite sull’arco di due settimane e in particolare da domenica 27 a mercoledì 30 giugno 2004 e da sabato 10 a martedì 13 luglio 2004. E’ allora evidente che le osservazioni effettuate, per quanto concerne le ripetute azioni quotidiane della vita che la ricorrente è in grado di compiere senza alcuna difficoltà, non possono essere considerate dipendere da una situazione del tutto eccezionale e quindi non fede facenti o comunque non determinanti ai fini del giudizio sul danno alla salute, come preteso nel ricorso. Per questo Giudice è vero propriamente il contrario. Se l’istante è stata ripetutamente vista girare la testa, camminare, alzarsi e sedersi, entrare e uscire dalla macchina, aprire e chiudere porte e portelloni, portare i sacchi della spesa ecc. senza alcuna apparente limitazione o difficoltà di carattere fisico è evidente che queste concrete osservazioni non possono essere poste in dubbio adducendo una non meglio precisata particolare situazione. Lo stesso vale per la guida dell’automobile. La ricorrente non ha alcuna difficoltà a spostarsi ripetutamente in automobile, anche a velocità sostenuta, a eseguire qualsiasi manovra di entrata e uscita da parcheggi, anche coperti, a transitare su tratte fortemente frequentate e nei pressi dei luoghi dove è avvenuto l’incidente. Pretendere in questa situazione il richiesto allontanamento dagli atti della videoregistrazione e dei protocolli della
sorveglianza allestiti, con necessariamente anche i connessi attestati medici, non trova alcuna giustificazione oggettiva. 3. a) E’controversa la questione di sapere se l'assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 1. settembre 2004. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurata ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (DTF 109 V 43 cons. 2a) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurata totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurata. Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale (art. 18 e 23 LAINF). Nella misura in cui l'assicurata è portatrice di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli art. 24s. LAINF. b) Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurata, vale a dire che l'evento appaia come una condizione “sine qua non” del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195, 121 V 6, 115 V 142 cons. 8b, 113 V 323 cons. 2a, 112 V 32 cons. 1c e 111 V 188 cons.
2b). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la loro disattenzione (DTF 119 V 31, 118 V 110 e 53, 115 V 134, 114 V 156 e 164 nonché 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno alla salute sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 cons. 3.1 e 406 cons. 4.3.1, 117 V 360 cons. 4a e riferimenti). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe non già all'assicurata ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 cons. 2 e riferimenti). c) Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 cons. 3.2 e 405 cons. 2.2, 125 V 461 cons. 5a, 117 V 361 cons. 5a e 382 cons. 4a). In assenza di un nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 cons. 5a e 382 cons. 4a). Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 cons. 3e, 115 V 138. cons. 6- 7, 405. cons. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della loro dinamica, in eventi insignificanti o leggeri, in quella di eventi gravi e in quella di eventi di grado medio. Nei casi di infortunio insignificante o leggero
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina infortunistica, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. d) Se l'assicurata è rimasta vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e la successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Per infortuni di grado medio si intendono incece tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato quali: le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio, la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, la durata eccezionalmente lunga della cura medica, i disturbi somatici persistenti, la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute e il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. Non è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva. Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo rivesta una particolare importanza o risulti essere decisivo, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (DTF 115 V 140 cons. 6c/aa e bb e 409 cons. 5c/aa e bb, 117 V 384, cons. 4c e RAMI 2002 U 449, p. 53 cons. 4a).
e) Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità. Fino all’emanazione della DTF 117 V 359, il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 cons. 5c). Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico è caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, stanchezza al minimo sforzo, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza è stata ulteriormente confermata (DTF 123 V 98, 122 V 415 e 119 V 334). Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non è stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non è determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico. Trattandosi di un simile infortunio, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o
che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno. Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non è possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata è stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, cons. 5d/bb). f) Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessata è rimasta vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (SVR 1995 UV 23, p. 67 cons. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (DTF 117 V 382 cons. 4). Nell’affermativa, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 cons. 6a e 382 cons. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 cons. c/aa (SVR 2001 UV 1, p. 1ss.). Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurata siano di natura organica e/o psichica (DTF 117 V 363 cons. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che una differenziazione sarebbe legata a notevoli difficoltà tenuto conto della complessità e varietà del quadro patologico (DTF 117 V 363 cons. 5d/aa). Per applicare questa prassi è
dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (SVR 2001 UV 13, p. 47ss.). Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98). In una sentenza del 18 giugno 2002, U 164/01 cons. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465 p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi. Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 cons. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano. 4. a) Quanto alla dinamica dell’accaduto, l’assicurata può essere considerata aver subito un trauma d’accelerazione della colonna cervicale, senza che vi sia stata perdita di conoscenza. L’assicurata sostiene di continuare a lamentare un danno fisico a causa dell’infortunio subito come torcicollo cronico, disturbi al tratto cervicale e a livello della spalla destra, senza la possibilità di poter alzare il braccio oltre l’orizzontale. I movimenti sarebbero sempre rallentati, non riuscirebbe a stare seduta per più di cinque minuti ecc. Oggettivamente, gli esami eseguiti per chiarire la sintomatica ancora risentita dall’assicurata non avevano rilevato alcuna anomalia degna di nota di carattere fisico. Le
radiografie eseguite il 27 luglio 2001 e il 9 gennaio 2002, gli esami di risonanza magnetica del 4 agosto 2001, 18 gennaio e del 28 marzo 2002 nonché l’elettroencefalogramma del 3 aprile e l’ecografia del 14 ottobre 2002 non permettevano di evidenziare alcuna lesione post-traumatica. Anche i pretesi disturbi alla spalla e mano destre non avevano comportato alcuna atrofia muscolare da risparmio rispetto al braccio sinistro, anzi le misurazioni effettuate dimostravano il contrario (cfr. misurazioni effettuate dal dott. med. … il 17 luglio 2002 e il 21 marzo 2003). Per questo i medici consultati erano tenuti a giudicare la sintomatologia essenzialmente sulla base delle lamentele soggettive della paziente. Che pertanto fino alla produzione della prova del contrario i pretesi sintomi accusati dall’assicurata fossero ritenuti credibili e considerati sempre ancora una conseguenza dell’infortunio subito è del tutto normale. Decisivo è invece il fatto, come dimostrano i risultati della sorveglianza ordinata, che tale sintomatologia non corrispondeva oggettivamente alle lamentele soggettive. b) Come è stato dettagliatamente esposto nella decisione impugnata, a cui può in questa sede essere fatto ampiamente riferimento, la ricorrente è in grado di muovere la testa in tutte le direzioni senza limitazioni visibili, di chiudere il portellone posteriore della macchina alzando completamente il braccio destro in posizione perpendicolare alla spalla, di rimanere seduta in macchina anche per lunghi tratti, di eseguire retromarce, di camminare normalmente, di abbassarsi ed alzarsi sollevando e portando dei pesi, di trasferire dei sacchi della spesa da una mano all’altra senza alcuna difficoltà ed in generale di muoversi senza limitazioni di sorta a livello delle cervicali e delle spalle, malgrado sostenga di non essere più in grado di uscire da sola di casa, di andare in macchina, di fare la spesa, di autogestirsi ecc.. Il dott. med. … che aveva a più riprese visitato la paziente e che quindi conosceva la sintomatologia da questa descritta si mostrava del tutto sorpreso - e non esitava a considerare la questione come un tentativo di truffa ai danni dell’assicurazione - alla vista della videoregistrazione dalla quale “A giudicare da come si muove, da come conduce l’automobile, da come trasporta le buste della spesa, da come solleva un bambino (recte: lo aiuta a sollevarsi), si può altresì affermare che la signora …. è in grado di riprendere il lavoro in misura
completa da subito. Richiamato il contenuto del materiale visionato rapportato alle dichiarazioni dell’assicurata, si nega esservi necessità di terapie ora e per il futuro. Parimenti non è dovuto alcun indennizzo nell’ambito della menomazione all’integrità fisica in assenza di lesioni morfologico strutturali di natura post-traumatica accertate e/o quantificabili. … Non ci si addentra neppure nella descrizione dei movimenti, della postura, della completa normalità di mobilità, della mimica facciale perfettamente corrispondente ad una persona sana e rilassata in quanto tutto ciò risulta molto bene documentato dalle video-cassette che ho esaminato: dalle stesse si rileva come questa persona non presenti alcuna limitazione funzionale del tratto cervicale, delle spalle, che risultano per altro simmetriche” (relazione del dott. med. … del 21 settembre 2004). c) Alcune incongruenze erano del resto già state osservate anche in occasione della valutazione della capacità funzionale il 14 maggio 2004 per quanto riguardava in particolare la misurazione della forza delle mani (reperto in contrasto con quanto accertato dal dott. med. …, nei consulti del 17 luglio 2002 e 21 marzo 2003, nell’ambito dei quali la forza di pressione, rozza e fine risultavano mantenute), senza però che i medici considerassero per questo inattendibile il risultato dell’esame. Da questo l’assicurata risultava inabile a riprendere un’attività anche a tempo parziale considerato il fatto che non riusciva a sollevare modesti pesi e a terminare le prove senza accusare un aumento di dolore o importanti reazioni neurovegetative che rendevano difficile e insicura qualsiasi attività. Erano ritenute difficoltose se non impossibili il trasporto con la mano destra, le attività con flessione del tronco in avanti, sia da seduti che in posizione eretta e i movimenti di rotazione del tronco in posizione seduta. Queste conclusioni, come giustamente sostenuto dall’assicuratore, vengono sconfessate dai risultati della sorveglianza eseguita poco più di un mese dopo. Come si è visto, non esistono limitazioni nell’impiego della mano destra per sollevare e portare più sacchetti della spesa anche molto voluminosi, l’assicurata è stata osservata chinarsi per raccogliere le chiavi che le erano cadute senza alcuna apparente difficoltà, restare piegata in avanti per un certo tempo per chiacchierare con un bambino, conversare tranquillamente rotando il tronco da seduta con dei vicini
di tavolo ad una festa ecc. Per questo Giudice, le risultanze dell’indagine condotta sono diametralmente opposte a quanto pretende l’assicurata e permettono di considerare come comprovata con il necessario grado della probabilità preponderante la scomparsa a partire dell’estate del 2004 di qualsiasi sintomo di natura fisica riconducibile all’infortunio assicurato suscettibile di incidere sulla residua capacità lavorativa dell’assicurata nella sua qualità di vice gerente di un negozio di alimentari. 5. a) Anche per le turbe di carattere psichico, si impongono le stesse considerazioni già espresse in precedenza per quanto riguarda la discrepanza tra le allegazioni soggettive dell’istante e la situazione documentata dalla sorveglianza effettuata. La ricorrente appare ben curata nell’aspetto, nel modo di vestire e di scegliersi gli accessori, da sola esce di casa e va a fare la spesa con la macchina e da sola si reca ad una sagra di paese, dove non siede passivamente al tavolo, ma si alza ripetutamente e va a incontrare le proprie conoscenze per fermarsi a fare quattro chiacchiere. In termini di socializzazione, è su iniziativa dell’istante che vengono allacciati dei contattai con diverse persone durante la festa di paese, ma anche sul posteggio pubblico è possibile vedere l’interessata scambiare qualche parola con la gente che incontra e che conosce. I ripetuti spostamenti in macchina anche per delle tratte complessive giornaliere decisamente molto lunghe (60 km), nelle zone dell’avvenuta uscita di strada ed a una velocità oltre il limite consentito non lasciano certo supporre difficoltà di concentrazione o paura di rimettersi alla guida. Durante tutta la sorveglianza, l’assicurata non ha mai data l’impressione di trovarsi in uno stato di isolamento o di confusione mentale qualunque, ma più propriamente trasmette la sensazione di una persona che si prende cura di se stessa (bagni di sole, letture, cura della propria persona) ed ha dei rapporti con gli altri in modo assolutamente normale. Queste constatazioni sono diametralmente opposte alla descrizione della propria situazione fornita dall’interessata sia agli specialisti che a questo Giudice, che sostiene di non poter uscire da sola a far la spesa, né di poter ancora guidare una macchina, di vivere nell’apatia, di non sopportare la presenza della gente, del rumore e della luce, di evitare qualsiasi festa e di non più potersi interessare agli altri.
b) Per costante giurisprudenza, per determinare le conseguenze dell’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” è decisivo l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di patologie (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza del 10 agosto 1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.). Nell’evenienza, dopo essere venuta a conoscenza dei risultati della sorveglianza, l’assicurazione infortuni ha ritenuto doveroso chiedere un parere al proprio consulente in psichiatria. Nella relazione del 25 agosto 2004, il dott. med. … riteneva solo possibile, ma non probabile l’esistenza di una sindrome psico-organica. Per questo veniva di comune accordo tra le parti ordinata una perizia specialistica presso lo psichiatra e psicoterapeuta dott. med. …, il quale, dopo aver visto l’assicurata durante tre colloqui, poneva la diagnosi di disturbo dell’adattamento (F 43.21) e di disturbo somatoforme persistente (F 45.4). Anche per questo specialista, la relazione causale fra i disturbi diagnosticati e l’infortunio assicurato era possibile ma non probabile (cfr. relazione medica del 1. luglio 2005). La sintomatologia era molto probabilmente legata ad un disturbo somatoforme da dolore persistente e a tratti di personalità misti con una forte componente narcisistica, ma anche a tratti passivi-aggressivi e di dipendenza. Accanto all’abuso di sonniferi ed analgesici, il medico trovava pure nella paziente dei sintomi deponenti per un aggravamento ed un’estensione della sintomatologia. Per lo psichiatra, non potevano poi passare inosservate le incongruenze tra i rapporti dello psichiatra curante dott. med. … e il risultato dell’osservazione effettuata, in particolare in merito all’idoneità alla guida della ricorrente. Il fatto che l’istante sia in grado di guidare a velocità sostenuta e per lunghe tratte sarebbe inconciliabile con il presunto stato confusionale nel quale vorrebbe trovarsi e il conseguente abuso di psicofarmaci che le verrebbe attribuito. c) In sede di opposizione, l’istante contestava tali conclusioni peritali sulla base di una perizia allestita dalla dott. med. …, mentre in sede di ricorso vengono
opposte alla perizia … le conclusioni del Prof. dott. med. …, psicanalista e psichiatra che vedeva la paziente in una sola occasione. Tale medico, concludeva all’esistenza di un disturbo dell’adattamento con umore misto ansioso-depressivo grave con deficit neurologici ed emisindrome sensitiva cronici, unitamente a sindrome da dolore somatoforme, in soggetto con sindrome soggettiva da trauma cranico (psicosindrome organica dopo trauma cranio-cerebrale) nel quadro di una sindrome post-traumatica da stress. Per l’esperto in psichiatria questi disturbi erano con probabilità preponderante da ascrivere all’infortunio assicurato del 2001 e propri a giustificare una completa inabilità lucrativa della peritanda. Anche se la diagnosi posta non trova senz’altro una classificazione riconosciuta (DTF 127 V 294), esistono per questo Giudice altri sufficienti motivi per disattendere tale valutazione. d) Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell’anamnesi della paziente, che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è la sua origine o la sua denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 cons. 3a, 122 V 160 cons. 1c), ma le risultanze che il medico ne trae per quanto queste si fondino su delle osservazioni proprie, con visita della paziente e dopo essere stato a conoscenza dell’intero incarto e per quanto tali valutazioni giungano a dei risultati conclusivi e non esistano indizi concreti per trarne conclusioni diverse. e) Per questo Giudice, la perizia proposta dall’assicurata non convince per più ragioni. Nella relazione del 30 gennaio 2006, lo specialista pone una descrizione dell’assicurata difficilmente conciliabile con l’immagine offerta dalla sorveglianza. Soggettivamente, l’istante accusava impossibilità di concentrarsi per più di qualche minuto, profonda trascuratezza nell’igiene e nell’abbigliamento, dolori particolarmente invalidanti irradianti dal capo che raggiungono il viso e gli occhi, le spalle e si irradiano alla schiena. Intolleranza
alla luce intensa, alle grida e al rumore. Oggettivamente, il medico riferiva di deambulazione rallentata e esitante, postura contratta asimmetria delle spalle, dolori irradianti alle spalle e alla mancanza di cura nell’aspetto fisico, nell’igiene personale e nell’abbigliamento. Senza volere in questa sede ripetere quanto già esposto in precedenza, tale immagine non corrisponde però in alcun modo a quanto oggettivante proposto dalla videoregistrazione e dai rapporti a questa allegati. La pretesa “positiva immagine” dell’assicurata proposta dal dott. med. … è addirittura criticata e considerata fuorviante dal dott. med. …, malgrado questa immagine “positiva” sia stata oggettivamente documentata e non può certo essere considerata frutto di una valutazione di carattere soggettivo. Nell’anamnesi personale poi, l’esperto non accorda alcuna rilevanza all’avvenimento infortunistico del 1992, ma critica addirittura la sua presa in considerazione da parte del dott. med. … Non può però essere oggettivamente ignorato nell’anamnesi della paziente un colpo di frusta avvenuto nel 1992 e di cui l’assicurata risentiva ancora disturbi quattro anni più tardi. L’esperto critica poi la constatazione che i disturbi psichici della paziente si siano accentuati a partire dalla perdita del posto di lavoro, avvenuta solo nel 2004. Questa constatazione non è pertinente, giacché per il dott. med. … era l’incidenza delle difficoltà riscontrate sul posto di lavoro nel 2002 a turbare l’assicurata e non il licenziamento due anni dopo. Tale situazione era debitamente documentata dal curante dott. med. … nella relazione del 7 giugno 2002, dove sembrava essere estremamente importante dichiarare l’assicurata inabile al lavoro in misura completa, sentendosi questa vittima di mobbing sul lavoro. Infine, il quadro che l’esperto propone dell’assicurata, in particolare la sua completa inabilità lavorativa non è assolutamente conciliabile con il risultato della sorveglianza. Non è infatti comprensibile come una persona che non accusa menomazioni fisiche visibili e che possa praticamente quotidianamente condurre una vettura anche per lunghe tratte, sbrigare i propri acquisti e partecipare attivamente alla vita sociale possa essere considerata completamente inabile a svolgere qualsiasi attività lucrativa, senza che per questa valutazione vengano addotti concreti motivi in termini di impedimenti o di limitazioni. Per il resto, nella perizia allegata dall’istante, l’esperto si limita a grandi linee a mettere in dubbio il parere e ad esprimere le proprie perplessità sulle conclusioni del collega,
senza però che vengano concretamente contrapposte a queste critiche delle motivazioni oggettive. In particolare non è ai fini del giudizio determinante la questione di sapere quali siano le origini dei disturbi di natura psichica, ma unicamente quella di determinare se tali patologie siano o meno imputabili all’infortunio del 2001. Come è poi stato giustamente addotto in sede di risposta al ricorso, le risultanze della perizia della dott. med. … sono state ampiamente discusse nella decisione impugnata, alle cui motivazioni viene in questa sede fatto espresso riferimento. Per tutti questi motivi, il Tribunale amministrativo non considera che la perizia prodotta dall’istante possa confutare le conclusioni dei dott. med. … e ... Per questo Giudice, la documentazione agli atti è a questo proposto sufficiente per decidere la controversia, senza che si renda necessaria una ulteriore perizia psichiatrica. 6. a) Per quanto esposto in precedenza, l’assicurata non presenta un quadro psichico proprio di una lesione del tipo colpo di frusta cervicale, ma accusa altre patologie psichiche che non possono comunque essere considerate neppure in una relazione causale adeguata con l’incidente della circolazione avvento nel 2001. In quest’ottica, la presente fattispecie va analizzata alla luce dei criteri posti dal TFA in DTA 115 V 133 e 403, giacché la problematica psichica ha relegato nettamente in secondo piano i disturbi di tipo somatico. L’anamnesi della paziente attesta, infatti, il successivo aggravamento della componente psichica rispetto alla situazione iniziale, caratterizzata non solo, ma essenzialmente da disturbi di natura somatica, che avevano permesso addirittura una ripresa dell’attività lavorativa in ragione del 50% a partire dal mese di ottobre 2001. Dall’estate del 2002 in poi invece la problematica psichica pendeva decisamente il sopravvento. b) L’incidente stradale del 27 luglio 2001 va annoverato tra gli infortuni di media gravità. Oggettivamente, infatti, l’uscita di strada e il capovolgimento della vettura non sono stati accompagnati da circostanze particolarmente drammatiche o impressionanti, ma le due occupanti hanno potuto lasciare la vettura in apparenza praticamente illese, anche se la ricorrente subiva certamente un forte spavento e contusioni alla gamba e alla testa. Subito, l’assicurata era poi stata soccorsa e lo stesso giorno ancora poteva essere
dimessa dall’ospedale. Le lesioni riportate non erano di una gravità tale da giustificare l’insorgenza di disturbi di natura psichica. I disturbi somatici venivano poi trattati conservativamente (collare iniziale e poi fisioterapia) e le cure prodigate alla paziente erano indicate e appropriate. La durata della cura, che si è protratta per anni, è invece da ricondurre in primo luogo al disturbo somatoforme (vedi in generale sul carattere non invalidante di tale patologia DTF 130 V 352) e non alle patologie fisiche, che come tali avrebbero già permesso una ripresa del lavoro al 50% dal mese di ottobre 2001 e completa dal 4 marzo 2002 (cfr. relazione del dott. med. ... dell’8 febbraio 2002). Del resto, la componente somatica dei disturbi si è rivelata poi praticamente inesistente durante la sorveglianza nell’estate del 2004. In queste condizioni forza è di constatare come l’assicuratore abbia a giusta ragione negata l’esistenza di una relazione causale adeguata tra i disturbi psichici ancora lamentati dall’assicurata e l’infortunio assicurato. 7. In conclusione, la decisione di sospendere l’erogazione di prestazioni assicurative a partire del 1. settembre 2004 merita piena conferma, non essendo le patologie ancora lamentate dalla ricorrente riconducibili all’infortunio assicurato. La decisone impugnata merita in questo contesto conferma e il ricorso deve essere respinto. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.