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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 03.12.2004 R 2004 89

3 dicembre 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,723 parole·~9 min·3

Riassunto

nuova assegnazione RT (domanda d'interpretazione e/o d'esecuzione) | Landwirtschaft

Testo integrale

R 04 89 2a Camera SENTENZA del 3 dicembre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente nuova assegnazione RT (domanda d'interpretazione e/o d'esecuzione) 1. L’opera di bonifica fondiaria condotta dal CRT è quasi giunta a conclusione. A … e al fratello … veniva assegnata in zona … la nuova particella no. 605. La nuova assegnazione veniva confermata dal Tribunale amministrativo (DTA 79, 80 e 86/97) e in seguito anche dal Tribunale federale (procedimento no. 1P.369.1997). La terminazione del nuovo possesso veniva esposta dall’8 al 28 marzo 2002 e la misurazione ufficiale dal 18 giugno al 19 luglio 2003, senza che il consorziato … interponesse al riguardo opposizione. 2. Nel corso dell’estate del 2004, … inviava numerose richieste informali via email al Tribunale amministrativo per chiedere una rettifica dei dati della misurazione ufficiale. Secondo il consorziato, nell’ambito della misurazione ufficiale gli sarebbero stati sottratti parti di terreno e i confini della sua proprietà non corrisponderebbero a quanto stabilito a suo tempo dal Tribunale amministrativo. Poiché il consorziato aveva adito pure il Municipio di …, l’ufficio cantonale di pianificazione, lo studio d’ingegneria incaricato dei piani ed i presidenti della commissione di terminazione e di stima, veniva indetta una seduta di conciliazione con tutti gli interessati per stabilire non da ultimo quali fossero le pretese di ... Alla seduta, tenutasi il 6 settembre 2004, il diretto interessato non prendeva però parte. Il giorno successivo, il presidente dalla Commissione di Stima del CRT, introduceva al Tribunale amministrativo una presa di posizione con la quale intendeva illustrare la situazione. La contestazione del consorziato si riferirebbe probabilmente ad un leggero spostamento dei confini sul posto tra la particella no. 605 e l’adiacente no.

606, avendo i due stabili siti su dette particelle un muro tagliafuoco in comune, la cui linea di decorrenza non sarebbe stata esattamente eruibile in occasione del rilievo fotografico del vecchio possesso. Dalla correzione la particella no. 605 otterrebbe però ulteriori 12 m2 a titolo gratuito. 3. Poiché i chiarimenti non sembravano soddisfare il petente, il giudice istruttore rendeva attento l’interessato dell’inammissibilità di istanze inviate per posta elettronica. Con scritto 22 settembre 2004, il consorziato chiedeva allora formalmente al Tribunale di voler definire quale delle misurazioni in suo possesso fosse quella definitiva e di decretarne l’entrata in vigore. 4. Nella propria presa di posizione, la Commissione di stima del CRT concludeva all’inammissibilità dell’istanza, essendo le procedure di terminazione e misurazione ufficiale da tempo concluse. Dal canto suo, la comunione ereditaria fu …, proprietaria dell’adiacente particella no. 606, si opponeva a qualsiasi ulteriore modifica dei confini a sfavore del proprio fondo. 5. Il 21/26 agosto 2004, … sporgeva denuncia penale contro l’accertamento dei confini operato tra le proprietà ni. 605 e 606. Considerando in diritto: 1. Nei Grigioni, la procedura di bonifica fondiaria è ripartita in diverse fasi, ben distinte tra di loro. In una prima fase viene operata la stima dei fondi e nella seconda viene decisa la nuova assegnazione. A conclusione di ciascuna di queste fasi, e dopo l’eventuale evasione delle opposizioni, sia la stima che la nuova assegnazione diventano vincolanti per i singoli partecipanti (art. 24 e 39 cpv. 5 della Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni, LBF). Dopo che la nuova assegnazione ha acquistato effetto esecutivo, viene eseguita la terminazione del nuovo possesso. In seguito il comune deve avviare la misurazione catastale (art. 33 dell’Ordinanza d’esecuzione alla LBF, OELBF). La procedura di terminazione consiste esclusivamente nella demarcazione dei confini in base ai piani della nuova assegnazione. Gli organi

preposti all'opera di bonifica fondiaria e i tecnici incaricati dell'esecuzione della stessa, nell'ambito della procedura di terminazione, non godono di alcuna discrezionalità ma devono semplicemente procedere a demarcare i confini fissati tramite la nuova assegnazione. Nell'ottica delle peculiarità della terminazione, i proprietari interessati possono contestare quindi unicamente la mancanza o la posa errata dei contrassegni di confine come pure l'eventuale mancata conformità della terminazione ai piani della nuova assegnazione (PTA 1998 no. 69 e STA R 02 103 e 99 141). Giusta l’ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale (OMU) e quella sulla misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni (OMUC), dopo la fase riguardante la terminazione segue la misurazione delle particelle (art. 18 OMU e 16ss OMUC). Dopo l’esame della misurazione da parte dell’ufficio della bonifica e misurazione fondiaria, le parti integranti della misurazione vengono esposte per 30 giorni. Entro il termine d’esposizione è dato presentare opposizione. 2. Dopo la conclusione delle diverse fasi sopra indicate e al trascorrere infruttuoso dei termini d’impugnazione sia per la terminazione (8/28 marzo 2002) che per la misurazione ufficiale (18 giugno/19 luglio 2003), l’istante fa valere in questa sede un’errata apposizione dei termini di confine e conseguentemente un rilievo del fondo che non rispecchia la nuova assegnazione come decisa dall’istanza cantonale il 14 maggio 1997 (DTA 79, 80 e 86/97) e confermata anche in sede giudiziaria federale il 31 ottobre 1997 (procedimento 1P.369/1997). Deve pertanto essere in primo luogo stabilito se ed eventualmente a quale titolo è all’istante possibile adire questo Giudice, non essendo nell’evenienza stato emanato alcun provvedimento impugnabile e non entrando in considerazione alcun rimedio legale ordinario. 3. a) In primo luogo, il consorziato chiede a questo Giudice un aiuto nell’esecuzione della sentenza del 1997. Per l’istante infatti, pur essendo stato definitivamente statuito sui confini della sua proprietà, l’attuale configurazione del fondo non corrisponderebbe a quanto sarebbe stato materialmente deciso in via giudiziaria, per cui spetterebbe a questo Giudice ristabilire la situazione come deciso nel 1997. Giusta l’art. 81 della legge sul Tribunale amministrativo, le

sentenze concernenti un pagamento in denaro si eseguono a norma della legge federale sull’esecuzione e il fallimento (cpv. 1). In tutti gli altri casi, l’avente diritto può avvalersi della collaborazione del Tribunale amministrativo, che nella sentenza o in un’ordinanza esecutiva comminerà l’esecuzione dei lavori a spese di chi vi sarebbe obbligato, l’esecuzione in via di polizia o le conseguenze penali ai sensi dell’art. 292 del codice penale svizzero. b) Nell’evenienza in esame, all’istante non è dato appellarsi a questo disposto. Se i punti di terminazione (e la relativa misurazione ufficiale) non corrispondono ai confini della nuova assegnazione giusta i piani del nuovo possesso del 1997, queste censure andavano fatte valere nell’ambito dei due distinti procedimenti. La posa dei termini sul terreno e la successiva misurazione del fondo sono delle procedure a sé stanti che aprono delle vie di ricorso separate. Nell’ambito della procedura amministrativa, la mancanza di identità tra la nuova assegnazione e la terminazione va fatta valere mediante opposizione contro l’esposizione pubblica della terminazione e non chiedendo l’esecuzione di una sentenza, che si limitava a confermare l’entità della nuova assegnazione. Non si tratta infatti di definire quale sia il diritto che l’istante vanta in termini di nuova assegnazione, ma solamente in che misura con la terminazione e misurazione siano stati ripresi i piani della nuova assegnazione cresciuti in giudicato. Il diritto in termini di nuova assegnazione resta per l’istante quello che il Tribunale amministrativo aveva confermato nel 1997. Il fatto che la terminazione e/o la misurazione ufficiale non ossequiassero i piani del nuovo riparto è la tipica censura che andava invocata in queste separate sedi, giacché è propriamente per garantire tale identità che in queste procedure vengono aperte delle nuove vie di diritto. In questo senso il petente non può chiedere al Tribunale l’esecuzione di un procedimento che esula da quanto era stato oggetto del precedente giudizio o la messa in vigore dei piani del nuovo riparto del 1997, dopo la cresciuta in giudicato della procedura di terminazione e della misurazione ufficiale. 4. Ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 LTA, se una sentenza del Tribunale amministrativo contiene punti oscuri o contraddizioni nel dispositivo oppure nel rapporto di considerandi decisivi con il dispositivo, si può pretenderne l’interpretazione. In

casu, la richiesta formulata davanti a questo Giudice non può neppure essere considerata come una domanda d’interpretazione della sentenza emanata nel 1997. Il precedente giudizio non contiene alcuna contraddizione tra quanto esposto nei considerandi e quanto è stato oggetto del dispositivo della sentenza. La pretesa contraddizione è semmai tra i piani attuali che l’istante ha ottenuto dall’ufficio del registro fondiario e quelli del nuovo riparto. Tali incongruenze non possono però essere oggetto di una domanda d’interpretazione nel senso sancito dall’art. 77 LTA, poiché la contraddizione è insorta in seguito ai nuovi documenti ora in possesso dell’istante e non aveva la propria origine o era contenuta nella precedente sentenza del Tribunale amministrativo. 5. Giustamente l’istante non pretende che sussista un motivo di revisione. Unica disposizione a cui l’istante potrebbe appellarsi risulta essere l’art. 78 cpv. 1 lett. b LTA. A mente di questo disposto, il Tribunale amministrativo riconsidera una sua sentenza se una parte viene a conoscenza di fatti essenziali dei quali non aveva notizia prima della sentenza. Nella fattispecie concreta, i nuovi piani che il consorziato contesta sono stati eseguiti in seguito alla procedura di terminazione e di misurazione ufficiale. Questi mezzi di prova non esistevano neppure all’epoca della sentenza e non potevano comunque in alcun modo incidere sul precedente giudizio. Quanto contestato attualmente andava fatto valere in sede di opposizione contro la terminazione ed eventualmente contro la misurazione, ma non può essere oggetto di una domanda di revisione. L’istante non chiede neppure una correzione del precedente giudizio, con il cui esito concorda, per cui è anche in quest’ottica escluso che la richiesta possa rappresentare una domanda di revisione. 6. In sostanza, l’istante perora una correzione di confini della propria particella, reputando che questi non rispecchino i piani del nuovo riparto esposti e confermati in sede giudiziaria. Considerato che le procedure di misurazione e di terminazione sono concluse, una correzione dei confini sarebbe stata possibile solo con l’aiuto degli organi consortili e con l’accordo di tutti gli interessati. Proprio a questo scopo è stata indetta una seduta alla quale l’unico a non partecipare è stato l’istante.

7. In conclusione, al Tribunale non è dato entrare nel merito delle richieste del petente. Le spese occasionate dal presente procedimento seguono la soccombenza. Copia della presente vertenza viene trasmessa alla procura pubblica dei Grigioni che ne ha fatto regolare richiesta, in vista dell’evasione della pendente procedura penale. Il Tribunale decide: 1. Non si entra nel merito dell’istanza. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 160.-totale fr. 1'160.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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