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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 04.06.2020 V 2020 4

4 giugno 2020·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,695 parole·~8 min·2

Riassunto

elezioni del municipio, riconteggio (decisione spese) | politische Rechte

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI V 20 4 1a Camera in qualità di Corte costituzionale Presidenza Racioppi Giudici Audétat, von Salis Attuario Paganini SENTENZA del 4 giugno 2020 nella vertenza di diritto costituzionale Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti, Martina Schenini, tutti rappresentati dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrenti contro Comune di Roveredo,

- 2 rappresentato dall'avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto e Ivano Boldini, rappresentato dall'avvocato Simone Gianini, Barchi Nicoli Trisconi Gianini SA, convocato concernente elezioni del municipio, riconteggio (decisione su rinvio del Tribunale federale)

- 3 - Fattispecie: 1. Il 28 ottobre 2018 si tennero le elezioni per il quadriennio 2019-2022 per il rinnovo del Municipio di Roveredo (5 mandati) in sistema di voto proporzionale. Contro i risultati consolidati pubblicati dall'Ufficio elettorale, Guido Schenini (candidato del Gruppo RORÉ VIVA) insorse al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Accertato che il risultato molto serrato dell'elezione (0.18 %) ammontava a meno dello 0.3 % imponente un secondo conteggio d'ufficio secondo la normativa cantonale, con sentenza del 27 novembre 2018 (V 18 8) il Tribunale amministrativo accolse il ricorso e invitò il Comune a indire un riconteggio, da eseguirsi ad opera di un nuovo Ufficio elettorale composto di membri imparziali. 2. Il secondo scrutinio ebbe luogo l'11 dicembre 2018. La congiunzione tra il Partito liberale democratico (PLD) e la lista RORÉ ETICA ottenne 1'404 suffragi, mentre il Gruppo RORÉ VIVA 1'401. Eletti furono quindi i due candidati del PLD (tra cui Ivano Boldini), la candidata della lista RORÉ ETICA e i primi due candidati del Gruppo RORÉ VIVA. 3. Avverso questi risultati Guido Schenini, candidato del Gruppo RORÉ VIVA e primo dei non eletti, nonché i firmatari di tale Gruppo, segnatamente Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini, presentarono ricorso al Tribunale amministrativo. Con giudizio del 2 luglio 2019 (V 18 10) il Tribunale amministrativo accolse il gravame e riformò i risultati del riconteggio, attribuendo tre invece di due seggi al gruppo RORÉ VIVA e due seggi anziché tre alla congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA. Ivano Boldini (PLD) non figurò più eletto, mentre lo fu Guido Schenini (Gruppo RORÉ VIVA). 4. Con sentenza dell'8 novembre 2019 (1C_396/2019) il Tribunale federale annullò, in parziale accoglimento del ricorso di Ivano Boldini e della Sezione

- 4 - Liberale Democratica di Roveredo la decisione del 2 luglio 2019 del Tribunale amministrativo e gli rinviò la causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e per nuova determinazione delle spese e ripetibili della sede cantonale. 5. Con sentenza del 4 febbraio 2020 (V 19 6) il Tribunale amministrativo si è pronunciato sui punti lasciati aperti per ragioni di economia processuale nella sentenza annullata dal Tribunale federale del 2 luglio 2019 (V 18 10) e, accogliendo il ricorso di Guido Schenini e litisconsorti, ha riconfermato il dispositivo della sua precedente decisione. 6. Contro questa decisione Ivano Boldini e la Sezione Liberale Democratica di Roveredo sono insorti dinanzi al Tribunale federale che, con sentenza 1C_148/2020 del 15 maggio 2020, in accoglimento del ricorso ha annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al Tribunale amministrativo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi e per determinazione sulle spese e ripetibili delle procedure relative alle sentenze del 2 luglio 2019 (V 18 10) e del 4 febbraio 2020 (V 19 6). Considerando in diritto: 1. Il Tribunale federale ha sottolineato che quando esso accoglie un ricorso in materia di diritto pubblico, rimedio di diritto ordinario e devolutivo, e rinvia la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio, quest'ultima, sulla base del diritto federale non scritto, può trattare unicamente i punti sui quali esso si è pronunciato, non potendo ricominciare la procedura sullo stesso oggetto, visto che le altre parti della sentenza rimangono valide. Il fatto che di regola il Tribunale federale nella sentenza di rinvio annulli formalmente tutta la decisione impugnata, è irrilevante. Ciò che è decisivo non è infatti solo il dispositivo, ma la portata sostanziale della decisione del Tribunale

- 5 federale. Il giudizio dell'istanza cantonale, a causa dell'effetto vincolante della sentenza di rinvio, è limitato quindi alla tematica che risulta dalle considerazioni del Tribunale federale. Il procedimento è pertanto ripristinato limitatamente a quanto necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale. Non è ammissibile rimettere in questione ciò che il Tribunale federale ha deciso, ciò che vale anche per i punti che non sono stati censurati, ma che, come in concreto, avrebbero potuto esserlo, o che sono stati dichiarati inammissibili (sentenza del Tribunale federale 1C_148/2020 del 15 maggio 2020 consid. 3.2 con riferimenti). 2. Giusta il consid. 4 della sentenza 1C_148/2020 del 15 maggio 2020 il Tribunale amministrativo deve pronunciarsi senza ulteriori indugi sulla causa e senza adottare ulteriori soluzioni che eccedano quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza dell'8 novembre 2019, accertando dunque che i cinque voti di partito da esso assegnati nel giudizio del 2 luglio 2019 a favore del Gruppo RORÉ VIVA sono annullati (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_396/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 8.1 con rinvio al consid. 5). 3. Accertato l'annullamento dei 5 voti a favore del Gruppo RORÉ VIVA, il risultato determinato nella sentenza V 18 10 del 2 luglio 2019 va modificato nel senso che, dopo detrazione di 5 voti dai 1'407 voti assegnati al Gruppo RORÉ VIVA, detto Gruppo riceve 1'402 voti. 4. Tra parentesi, va notato che nella sentenza V 18 10 il Tribunale amministrativo aveva accolto la censura di Ivano Boldini riguardo alla scheda con la crocetta vicino al nome del candidato Alessandro Manzoni, togliendo di conseguenza 4 voti al Gruppo RORÉ VIVA (cfr. consid. 4.7). Questa scheda non era un punto controverso nella procedura 1C_396/2019 dinanzi al Tribunale federale. Le considerazioni del Tribunale

- 6 amministrativo in merito sono dunque rimaste valide (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_148/2020 del 15 maggio 2020 consid. 3.2), sebbene apparentemente non conformi al primato del formalismo evidenziato dal Tribunale federale. Ne discende l'opinabile conclusione che i ricorrenti, vincenti dinanzi al Tribunale amministrativo, non solo avrebbero dovuto ricorrere al Tribunale federale per diniego di giustizia formale circa i punti lasciati aperti per motivi di economia processuale dal Tribunale amministrativo, ma avrebbero pure dovuto censurare un punto deciso a loro svantaggio, benché complessivamente vincenti in causa dinanzi alla Corte cantonale. 5. Procedendo all'annullamento dei 5 voti di partito assegnati da questo Tribunale nella sentenza V 18 10 del 2 luglio 2019 al Gruppo RORÉ VIVA e mantenendo invariate le ulteriori considerazioni rimaste valide in detta sentenza, ovvero conteggiando una scheda valida in più e dunque 5 voti in più in favore del Gruppo RORÉ VIVA (per via delle due schede identiche di cui al consid. 4.6 della sentenza V 18 10 confermato al consid. 6 della sentenza 1C_396/2019) e detraendone 4 allo stesso Gruppo (a causa della scheda con la crocetta a fianco di un candidato di cui al consid. 4.7 della sentenza V 18 10 rimasto valido), il risultato elettorale si presenta come segue:

- 7 - Si constata di conseguenza che il Gruppo RORÉ VIVA ha diritto a due seggi, mentre la congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA ha diritto a tre seggi. Si conferma dunque, con le modifiche di cui sopra, il risultato del secondo scrutinio dell'11 dicembre 2018. Pertanto il ricorso dei ricorrenti va respinto. 6. Visto l'esito della controversia, giusta l'art. 73 LGA i costi procedurali pari a complessivamente CHF 4'000.-- sono posti a carico dei soccombenti ricorrenti. Questi sono inoltre tenuti a rifondere le necessarie spese di patrocinio per le procedure V 18 10 e V 19 6 al convocato (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). Il comune convenuto non ha invece diritto a ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA). Per la procedura V 18 10 il primo patrocinatore del convocato ha presentato una nota d'onorario del 21 maggio 2019 per CHF 9'720.35 (35.05 h à CHF 250.-- oltre a 3 % di spese sull'onorario e su tutto l'importo 7.7 % di IVA). Questo importo appare adeguato. Per la seconda procedura V 19 6 si trova agli atti il conteggio onorari e spese del secondo patrocinatore del convocato datato 13 gennaio 2020 per l'importo complessivo di CHF 4'991.54. Le 12.83 ore conteggiate appaiono tuttavia eccessive, non solo perché i punti discussi in seguito al rinvio erano limitati, ma pure perché i costi supplementari dovuti allo studio del caso

- 8 causati dal cambio di patrocinio non devono essere sorretti dai ricorrenti, il cui legale, peraltro, in seguito al rinvio della causa ha fatturato soltanto 6 ore per le sue prestazioni (cfr. nota d'onorario del 22 gennaio 2020). Inoltre, il patrocinatore del convocato non ha prodotto una convenzione d'onorario, per cui la tariffa oraria di CHF 350.-- va ridotta secondo prassi di questo Tribunale a CHF 240.--. Il Tribunale ritiene dunque che le prestazioni di patrocinio indennizzabili al convocato per la seconda procedura V 19 6 vanno fissate a CHF 1'440.-- (6 h à CHF 240.--). A questo importo va aggiunto un forfait per le spese del 3 % oltre all'IVA del 7.7 %. Ne discende un diritto a ripetibili pari a CHF 1'597.40. Complessivamente, il diritto a ripetibili per il convocato per entrambe le procedure dinanzi a questo Tribunale ammonta quindi a CHF 11'317.75 (CHF 9'720.35 + CHF 1'597.40). Il Tribunale decide: 1. Si constata che nelle elezioni per il quadriennio 2019-2022 per il rinnovo del Municipio di Roveredo il Gruppo RORÉ VIVA ha diritto a due seggi, mentre la congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA ha diritto a tre seggi. Risultano quindi eletti Juri Ponzio e Ivano Boldini (PLD), Silva Ponzio (Gruppo RORÉ ETICA) nonché Alessandro Manzoni e Andrea Pellandini (Gruppo RORÉ VIVA). 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 4'000.-- - e le spese di cancelleria di CHF 219.-totale CHF 4'219.-il cui importo sarà versato in responsabilità solidale da Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini

- 9 entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini versano a Ivano Boldini CHF 11'317.75 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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