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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 25.06.2020 U 2020 59

25 giugno 2020·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·400 parole·~2 min·2

Riassunto

strada cantonale di collegamento | Strassenrecht

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 59 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 25 giugno 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, istante contro Governo del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente strada cantonale di collegamento 728.35 (strada per X._____)

- 2 - Considerato: - che in data 15 giugno 2020 l'istante ha presentato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni una richiesta di rinvio dell'entrata in vigore della decisione 12 maggio 2020 del Governo del Cantone dei Grigioni di aumentare il peso massimo consentito sulla strada cantonale fiancheggiante la sua proprietà da 18 a 32 tonnellate fino a quando il Cantone dei Grigioni non torni a valutare la situazione e provveda a tutti gli interventi che si impongono per evitare ogni e qualsiasi danno futuro alle sue proprietà (ubicate sulla parcella 758 RF di Y._____ costeggiante la relativa strada cantonale) e che si assuma per intero gli eventuali danni che, ciononostante, dovessero verificarsi, - che giusta l'art. 38 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione, - che se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA), - che con decreto ordinatorio processuale 17 giugno 2020 il Giudice istruttore ha comunicato all'istante che il Tribunale non può assumersi il compito di aggiustare una decisione ufficiale al di fuori di un'ordinaria procedura di ricorso, - che il Giudice istruttore invitava perciò l'istante, se del caso, a voler inoltrare un formale ricorso entro il termine non prorogabile del 22 giugno 2020, con la comminatoria che in caso di infruttuosa decorrenza del termine il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello scritto del 15 giugno 2020, - che entro il termine assegnato (e fino ad oggi) al Tribunale amministrativo non è pervenuto alcun formale ricorso, - che, di conseguenza, in base all'art. 38 cpv. 3 LGA non si entra nel merito dell'istanza del 15 giugno 2020.

- 3 - Il Giudice unico decide: 1. L'istanza del 15 giugno 2020 è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]