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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 16.06.2020 U 2020 40

16 giugno 2020·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,316 parole·~12 min·1

Riassunto

domicilio | Wohnsitz

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 40 1a Camera Presidenza Racioppi Giudici Audétat, von Salis Attuario Paganini SENTENZA del 16 giugno 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di O.1._____, convenuto concernente domicilio

- 2 - Fattispecie: 1. Stando alle proprie dichiarazioni, A._____, è un libero professionista attivo in diversi posti come pittore e operatore culturale. Dal 1983 egli riceve una rendita d'invalidità. Egli è domiciliato da anni nel Comune di O.1._____. 2. Con decisione 21 febbraio 2020 il Municipio del Comune di O.1._____ ha registrato la partenza dal Comune di A._____ con effetto dal 1° gennaio 2019. Questo dopo che l'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni nel 2018 aveva sollecitato il Comune a verificare la residenza di A._____ in vista della riduzione dei premi della cassa malati. A motivazione, il Comune adduceva in sintesi che le prove di un domicilio prevalente nel Comune non sarebbero soddisfatte, concludendo che, come minimo negli ultimi cinque anni, A._____ avrebbe soggiornato prevalentemente nel Canton Ticino. 3. Avverso questa decisone A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con istanza – corretta su richiesta del Giudice istruttore – del 2 maggio 2020 in lingua tedesca, chiedendone il rigetto per consentirgli di accedere alla riduzione dei premi, per lui esistenziale. In sostanza, egli sosteneva di avere dei problemi di salute dal 2018, per cui non gli sarebbe possibile vivere a O.1._____. Appena i suoi dottori gli daranno l'autorizzazione, prenderà nuovamente dimora a O.1._____, anche perché il suo contratto a tempo determinato a O.2._____ scadrebbe il 31 luglio 2020. 4. Nella presa di posizione dell'8 maggio 2020 il Comune di O.1._____ (qui di seguito: convenuto) ha ribadito il decretato trasferimento di domicilio nel Canton Ticino con effetto dal 1° gennaio 2019 (chiedendo così il rigetto del ricorso). In particolare, il convenuto evidenziava che il ricorrente non risiederebbe a O.1._____ da anni. Non corrisponderebbe al vero il fatto da lui asserito, secondo cui soggiornerebbe regolarmente con i genitori o nella

- 3 loro casa. I documenti inoltrati dal ricorrente su richiesta del convenuto non comproverebbero un centro di interessi di vita a O.1._____. Considerando in diritto: 1.1. I presupposti processuali non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso. Controverso è il luogo di domicilio del ricorrente. 1.2. Giusta l'art. 8 cpv. 2 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) la lingua della procedura dinanzi al Tribunale amministrativo si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta. Nel caso di specie, benché il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è redatta in lingua italiana da un Comune di lingua italiana, in cui il ricorrente pretende di avervi il domicilio. Non vi è quindi motivo per discostarsi da questa regola, per cui questa sentenza viene emanata in italiano. 2.1. L’art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost; RS 101), sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la libertà di prendere domicilio in qualsiasi luogo della Svizzera ai sensi delle disposizioni del Codice civile (CC; RS 220) o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. La libertà è quella di poter creare, conservare o lasciare un determinato domicilio o un luogo di soggiorno. In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richiesta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio

- 4 sul suolo comunale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 15 51 del 12 gennaio 2016 consid. 2 con riferimenti). Solitamente non si tratta pertanto di "revocare un domicilio" ma il comune che rivendica o che viceversa contesta essere quello di domicilio ha la facoltà di prendere una decisione impugnabile su detta questione di principio e quindi di rifiutare il trasferimento o l'edizione degli atti d'origine per la dislocazione di un domicilio che non reputa corrispondere alla reale situazione di fatto degli interessati oppure di accertare che la persona in oggetto non ha (o non ha più) domicilio sul suolo comunale (cfr. STA U 17 16 del 27 marzo 2017 consid. 3a). 2.2. Giusta l’art. 23 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto (DTF 132 I 29 consid. 4.1, 125 I 54 consid. 2a, 123 I 289 consid. 2b). Secondo il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC i cittadini hanno il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 consid. 1, 120 III 8 consid. 2b, 97 II 3 consid. 3, 85 II 322 consid. 3). Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali e dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata a una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non

- 5 esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (STA U 17 16 consid. 3b, U 16 26 consid. 3a con rinvii). Nella decisione 96 I 145 consid. 4c il Tribunale federale ha definito come va intesa la nozione di dimora, precisando che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora. Per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (cfr. STA U 17 16 del 27 marzo 2017 consid. 3c con riferimento a BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). 2.3. La semplice dichiarazione di volontà non basta per stabilire dove una persona abbia il proprio domicilio. Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC, considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente. Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi e non unicamente da quello che pretende la persona interessata o dalle sue preferenze (cfr. DTF 132 I 29 consid. 4, 127 V 237 consid. 1, 125 I 54 consid. 2a, 125 V 76 consid. 2a, 123 I 289 consid. 2a e b; cfr. anche STA U 13 85 del 17 dicembre 2013 consid. 2d). 2.4. Siccome il domicilio civile e quello fiscale, di regola, vanno di pari passo, per la determinazione del luogo dove si trova il centro delle relazioni personali è dato riprendere anche la prassi in merito al diritto fiscale. In tale

- 6 contesto, il rientro regolare presso il luogo di domicilio dei genitori non è ritenuto un criterio in grado di giustificare un domicilio in tal luogo, a meno che venga dimostrato chiaramente che i legami presso il luogo natio siano preponderanti (cfr. STA A 13 34 del 27 agosto 2013 consid. 2c con riferimenti in particolare alle decisioni del Tribunale federale 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.2 e 2C_178/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2). 3. Nel caso di specie, vi sono numerosi fatti che militano contro un domicilio a O.1._____. Anzitutto, va detto che attualmente non è soltanto dubbio se il ricorrente abbia il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni a O.1._____, bensì addirittura se effettivamente vi soggiorni, dal momento che egli stesso sostiene di non poterci vivere per motivi di salute, anche se solo per un periodo transitorio. Che il ricorrente non soggiorni a O.1._____ è confermato peraltro dal fatto che la sua corrispondenza in questa procedura proviene da O.3._____ (TI), mentre le lettere inviate per raccomandata a O.1._____ non sono state recapitate. A tal riguardo va aggiunto che per la notificazione del precetto esecutivo nell'esecuzione relativa alle imposte comunali scoperte, l'Ufficio esecuzioni Moesa ha dovuto rivolgersi tramite rogatoria alle autorità ticinesi (cfr. doc. 1 convenuto). Già dal 2004 il convenuto ha rilasciato al ricorrente dei permessi di soggiorno settimanali: fino al 2011 per il Comune di O.4._____ (TI) e dal 2011 per O.5._____ (TI). Attualmente il ricorrente dispone di un appartamento nel Comune di O.2._____ (frazione O.3._____ [TI]). Si tratta di un appartamento di tre locali al prezzo mensile di CHF 760.-- (cfr. doc. 6.2 convenuto). Che il ricorrente abiti in detto appartamento appare altamente verosimile. Durante il colloquio con il convenuto il ricorrente sosteneva invece che il suo appartamento a O.2._____ sarebbe solo a scopo di vacanza, come peraltro sarebbe annotato nel contratto. Nel presente ricorso il ricorrente fa poi valere che i locali in detto appartamento servirebbero all'esposizione di opere d'arte nonché per sedute ed eventi di

- 7 associazioni. Esso verrebbe pure utilizzato dalla sua famiglia e da amici, oltre che da lui, e per soggiorni durante i festival (Jazz, Film, ecc.). Tuttavia, contrariamente alla sua prima asserzione, nel contratto di locazione (doc. 6.2) non vi è menzionata una restrizione di solo utilizzo per vacanza. Inoltre, è stata crociata la casella "uso personale" e non quella per uso commerciale. Il contratto termina poi al più presto per fine luglio 2020 ed è stipulato a tempo indeterminato. Per contro, a O.1._____ il ricorrente possiede un appartamento che apparentemente prende in affitto da suo padre per CHF 250.-- al mese (cfr. contratto di locazione [doc. 6.1. convenuto]). Ma stando a quanto protocollato nella seduta del 6 novembre 2019 (cfr. doc. 6 convenuto), il ricorrente non è stato in grado di esibire alcuna prova di pagamento della pigione. Tantomeno il ricorrente ha inoltrato dette prove in questa procedura. Dinanzi a questo Tribunale, piuttosto, il ricorrente ha affermato che, mancando un impianto di riscaldamento, l'immobile a O.1._____ può essere utilizzato soltanto nei mesi più caldi e quindi solo per metà anno. In più, egli stesso afferma di essere stato a O.1._____ (come minimo) due volte la settimana, per prendersi cura della madre. Ne discende che, nei sei mesi in cui la casa a O.1._____ è abitabile, apparentemente egli vi ha soggiornato soltanto sporadicamente, ma certamente non per la maggior parte del tempo. Di conseguenza, non vi sono indizi oggettivi per poter ammettere una residenza durevole del ricorrente a O.1._____. La sola volontà del ricorrente di mantenervi il domicilio non basta. A queste conclusioni nulla cambiano i certificati medici agli atti del 12 ottobre 2018 e dell'11 dicembre 2019 della dottoressa curante (doc. 7 convenuto). Stando al più recente certificato medico dell'11 dicembre 2019 le condizioni di salute del ricorrente richiederebbero un posto di dimora vicino alle strutture medicoospedaliere onde permettergli un accesso facile e tempestivo. Il ricorrente sarebbe soprattutto noto ai medici negli ospedali dell'EOC a Lugano e Locarno. Secondo il certificato medico del 12 ottobre 2018 il ricorrente avrebbe presentato delle punture d'insetto che avrebbero provocato una

- 8 reazione allergica importante. La dottoressa curante affermava che gli insetti causanti l'allergia sarebbero stati presenti nel luogo in cui abitava il ricorrente. Ella consigliava pertanto un trasferimento di domicilio. A tal riguardo va innanzitutto notato che nel certificato medico più recente dell'11 dicembre 2019 non vi è (più) riferimento a un'allergia dovuta a punture d'insetto, ma si parla (in modo generico) di problematiche di salute. Supponendo che il medico curante intendesse un cambiamento di domicilio da O.1._____, consigliando un trasferimento a O.2._____ per via della vicinanza agli ospedali, non è comprovato che, se non fosse per i problemi di salute, il ricorrente dimorerebbe a O.1._____. Anzi, il ricorrente consolida piuttosto l'ipotesi di un domicilio a O.2._____. Se questa è la situazione dal 2018, inoltre, appare difficile ritenerla una situazione temporanea. Ciò contrasta peraltro con la sua affermazione secondo cui, essendo un artista, sarebbe continuamente in posti diversi. La situazione del ricorrente potrebbe essere valutata diversamente soltanto qualora, risolti i problemi di salute, andrebbe a vivere a O.1._____. 4. Riassumendo, il ricorrente non è in grado di comprovare di risiedere a O.1._____ e di avervi il centro dei suoi interessi e delle relazioni personali, mentre appare altamente verosimile che ciò sia il caso per O.2._____, in cui egli attualmente abita. Il ricorso va pertanto respinto.

5. In base all'esito della controversia le spese procedurali sono accollate al ricorrente quale parte soccombente in causa (cfr. la regola di cui all'art. 73 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]). Giusta la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA al convenuto non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto.

- 9 - 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 500.00 - e le spese di cancelleria di CHF 194.00 totale CHF 694.00 il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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