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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 12.09.2018 U 2018 23

12 settembre 2018·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·5,136 parole·~26 min·2

Riassunto

Submissionen

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 18 23 1a Camera presidenza Racioppi giudici Audétat, von Salis attuario Paganini SENTENZA del 12 settembre 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrente contro Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni, convenuto e B._____ e C._____, rappresentati dall'avvocato lic. iur. Piercarlo Plozza, convenuta concernente appalto

- 2 - 1. L'8 febbraio 2018 l'Ufficio tecnico dei Grigioni pubblicava in lingua italiana e tedesca il bando di gara per l'appalto in pubblico concorso relativo ai lavori di capomastro e di pavimentazione per la Strada del Bernina (H29), lotto Campocologno 2018. A causa della vicinanza alla linea ferroviaria, per lo svolgimento dei lavori si richiedeva l'impiego di un capo della sicurezza privata ("Sicherheitschef Privat") e di un guardiano della sicurezza ("Sicherheitswärter") in possesso dei rispettivi certificati. 2. Entro il termine assegnato venivano inoltrate due offerte (B._____ e C._____ [fr. 776'650.50] e A._____ SA [fr. 788'871.75]). Visto che, nessuna delle concorrenti aveva presentato un certificato per il capo della sicurezza privata, come richiesto dal capitolato, l'Ufficio tecnico chiedeva ai concorrenti delle relative precisazioni. In seguito, l'8 marzo 2018 la A._____ SA inoltrava all'Ufficio tecnico i certificati di capo della sicurezza privata per D._____ e E._____. Il 12 marzo 2018 anche la ditta B._____ e C._____ inviava i certificati per il capo della sicurezza privata come pure per il guardiano della sicurezza nella persona di F._____. 3. Il 15 marzo 2018 il responsabile della Ferrovia Retica comunicava all'Ufficio tecnico che i certificati della ditta A._____ SA, da un punto di vista puramente formale, non sarebbero ammissibili, poiché i responsabili alla sicurezza privata designati non avrebbero svolto la formazione in lingua tedesca. Tuttavia, la Ferrovia Retica consentiva l'impiego di E._____, che stando ad essa avrebbe buone conoscenze di tedesco, quale capo della sicurezza privata e D._____ quale vice (risp. nel tratto a sud anche quale capo). Il responsabile della Ferrovia Retica segnalava poi che non sarebbero stati inoltrati i certificati per il guardiano della sicurezza e presupponeva che esso(i) sarebbe(ro) stato(i) preso(i) in prestito da una società terza. 4. Su richiesta dell'Ufficio tecnico, in data 28 marzo 2018 la ditta B._____ e C._____ comunicava a detto ufficio le sue referenze nonché quelle della

- 3 ditta subappaltante (G._____ AG) sui lavori svolti per la Ferrovia Retica o nelle sue vicinanze. 5. Con decisione d'appalto 26 aprile 2018 (in lingua tedesca) si aggiudicava l'opera in oggetto alla ditta presentante l'offerta economicamente più vantaggiosa, ditta B._____ e C._____, al prezzo di fr. 776'650.50 dopo che alle due offerte erano stati attribuiti pari punti in tutti i criteri di aggiudicazione (prezzo, svolgimento/termini e qualità). 6. Contro tale decisione la seconda classificata A._____ SA (ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni, postulando in via procedurale che la procedura sia condotta in lingua italiana e che al ricorso sia conferito l’effetto sospensivo. In via materiale essa chiedeva la cassazione della decisione impugnata e l'assegnazione dei lavori in oggetto ad essa. Essenzialmente, la ricorrente contestava l'idoneità della ditta aggiudicataria a causa delle qualifiche dei dipendenti e della mancata indicazione riguardo alla sicurezza della ferrovia. Nel caso non si dovesse ritenere dato un motivo di esclusione, la valutazione dell'Ufficio tecnico a mente della ricorrente sarebbe comunque arbitraria. Per tutti e cinque gli elementi contenuti nel criterio di aggiudicazione "qualità" (referenze, garanzie di qualità, sicurezza sul lavoro, quadri sul cantiere e metodo di lavoro) la ricorrente dimostrerebbe di avere elementi di migliore qualità, per cui le andrebbe attribuito un punteggio maggiore della ditta aggiudicataria. 7. Con presa di posizione del 31 maggio 2018 il Governo dei Grigioni (rappresentato dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste [convenuto]) chiedeva il rigetto del ricorso; che gli scritti giuridici siano redatti sia in tedesco sia in italiano nonché il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata accolta dal Giudice istruttore con decreto ordinatorio 4 giugno 2018).

- 4 - In sintesi, riguardo alla censura della mancante qualifica del personale, il convenuto sosteneva che, come di consueto negli appalti ordinari dell'Ufficio tecnico, i diplomi non devono essere inoltrati con l'offerta. I certificati per il capo della sicurezza privata avrebbero dovuto essere inoltrati al più tardi prima dell'inizio dei lavori, per cui la loro mancanza nell'offerta non sarebbe un motivo d'invalidità. L'Ufficio tecnico segnalava inoltre che conoscerebbe la capacità della ditta aggiudicataria per lavori simili a quello in oggetto, visti i lavori svolti l'anno scorso nel centro urbano di Campocologno. 8. Con presa di posizione del 1° giugno 2018 la società collettiva B._____ e C._____ (convenuta) postulava il rigetto del ricorso. Essa controbatteva alle censure sulle mancanti qualifiche del personale e sull'omissione della sicurezza ferroviaria ed evidenziava allegando delle (ulteriori) referenze come avrebbe una maggiore esperienza nella costruzione di strade di quella della ricorrente, che si occuperebbe prevalentemente di opere di sovrastruttura. Non sarebbe quindi ammissibile riconoscere alla convenuta una nota inferiore, anzi, vista la sua esperienza il suo punteggio avrebbe dovuto essere superiore a quello della ricorrente. 9. Con replica del 4 luglio 2018 la ricorrente confermava la richiesta di ricorso e approfondiva i propri argomenti. 10. Nella duplica del 10 agosto 2018 la convenuta manteneva invariato il petito presentato nella presa di posizione e ribatteva alle allegazioni esposte nella replica della ricorrente. 11. Nella duplica del 14 agosto 2018 il convenuto ribadiva il petito di ricorso e aggiungeva delle precisazioni alla propria argomentazione.

- 5 - Considerando in diritto: 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo è certa. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti formali per cui è dato entrarne nel merito. 1.2. La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (art. 8 cpv. 2 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni [LCLing; CSC 492.100]). La decisione impugnata è stata emanata in lingua tedesca. Così come è stata condotta finora la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo, la presente decisione è redatta in lingua italiana, siccome l'appalto in questione concerne dei lavori da svolgere a Campocologno, in una Regione di lingua italiana. 2. Controversa è la decisione d'appalto 26 aprile 2018 con cui si è aggiudicato alla convenuta l'appalto in pubblico concorso relativo ai lavori di capomastro e di pavimentazione per la Strada del Bernina (H29), lotto Campocologno 2018, al prezzo di fr. 776'650.50. 3. In via probatoria, va osservato che alle richieste di edizione della ricorrente non viene dato seguito, dato che il Tribunale ritiene di poter decidere in materia senza gli atti richiesti in edizione. L'affermazione in sede di replica secondo cui la ricorrente non avrebbe avuto accesso all'incarto da parte dell'Ufficio tecnico di Samedan, è stata confutata dal convenuto in maniera più che convincente, senza che la ricorrente controbattesse a questa smentita, e oltretutto, formalmente non è stata fatta valere alcuna lesione del diritto di essere sentiti, per cui non si entrerà nel merito di tale allegazione. Lo stesso dicasi per la censura relativa alla forma giuridica della convenuta.

- 6 - 4.1. In sede di replica la ricorrente ha accusato il Dipartimento di agire in malafede, sostenendo che esso avrebbe eliminato dall'incarto l'email del 12 marzo 2018 di C._____ all'Ufficio tecnico con allegati i tesserini di F._____. Stando alla ricorrente, l'invio da parte della convenuta dei tesserini di F._____ significherebbe che i capi della sicurezza della subappaltante G._____ AG non sarebbero stati disponibili. Il Dipartimento avrebbe quindi affermato in malafede che la convenuta avrebbe potuto provare l'impiego del capo della sicurezza privata attraverso la ditta subappaltante (G._____ AG). 4.2. Il Tribunale non ritiene di dover entrare più del necessario nel merito dell'accusa diretta contro l'autorità di soppressione dagli atti della corrispettiva email, che non solo appare priva di fondamento, ma rasenta quasi l'offesa grave all'autorità ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Sulla deduzione a questa accusa non occorre chinarsi oltre. 5.1. La ricorrente fa valere che nella rispettiva posizione dell'offerta della convenuta si indicherebbe falsamente C._____ quale capo muratore sebbene questi, come comprovato anche dalla convenuta, non sarebbe capo muratore bensì disegnatore di costruzione. L'indicazione di questa falsa informazione comporterebbe l'esclusione della convenuta dalla gara per falsa informazione giusta l'art. 22 lett. e della legge sugli appalti pubblici (Lap; CSC 803.300). A questa critica la convenuta ribatte che il bando d'appalto risp. il capitolato non prevederebbe l'obbligo di un capomastro ("Polier") con diploma federale. La dicitura "Polier" figurerebbe soltanto fra le indicazioni dell'imprenditore. La rispettiva voce del capitolato andrebbe intesa come l'ha fatto la convenuta, nel senso di persona responsabile del cantiere con mansioni di direzione e sorveglianza. La buona fede della convenuta è confermata dal fatto che nel rapporto tecnico allegato essa avrebbe

- 7 indicato C._____ come "Vorarbeiter", cioè come responsabile del gruppo di lavoro risp. di cantiere. Anche il convenuto sostiene la tesi della convenuta, adducendo che sarebbe prassi diffusa per le imprese indicare dipendenti con esperienza nella funzione di "Polier", sebbene non in possesso di un corrispettivo diploma. 5.2. I criteri d'idoneità del capitolato prevedono che il concorrente su richiesta dimostri, fra l'altro, la sua idoneità, o meglio le sue competenze professionali (cfr. p. 2 del capitolato). Secondo la posizione CPN 102, R 252.190.01, p. 5 del capitolato, inoltre, vanno indicati per nome i quadri previsti fino al grado di capomastro. Come affermato dai convenuti, la documentazione di gara non pretende un capomastro qualificato con attestato professionale federale di capo muratore (cfr. la posizione CPN 102, R 991.100.08 ["Polier"]). Questa interpretazione da parte del convenuto (risp. dell'Ufficio tecnico) non può essere contestata, se si tiene conto che l'autorità aggiudicatrice gode di un margine d'apprezzamento per quanto concerne la determinazione della capacità delle concorrenti in relazione all'opera appaltata (v. sotto). Nel caso di specie, l'Ufficio tecnico è indubbiamente a conoscenza delle capacità professionali della convenuta e, in particolare, del suo comproprietario (C._____, diplomato disegnatore di costruzione [doc. 8 convenuta]). Come poi segnalato dalla convenuta, i lavori in discussione consistono, in sintesi, nella rimozione del vecchio manto stradale e del materiale sottostante nonché nella fornitura e posa del nuovo materiale, di alcune condotte e nella realizzazione del nuovo manto stradale. Secondo l'offerta della convenuta, la posa del sottofondo e del manto stradale sarà eseguita dalla subappaltatrice G._____ AG, come pure i lavori in prossimità della ferrovia. Per quanto concerne i lavori che verranno eseguiti dalla convenuta (rimozione vecchio manto stradale, scavo, posa condotte e riempimento scavo), va concordato con la convenuta che non si tratta di opere caratterizzare da particolari difficoltà tecniche. È quindi ragionevolmente accettabile che l'autorità

- 8 appaltante non richieda un capomastro diplomato per l'esecuzione dell'opera in esame. 5.3. Contrariamente alle allegazioni della ricorrente, nella compilazione del capitolato da parte della convenuta non si intravede mala fede. Innanzitutto perché la convenuta è evidentemente partita dal (sostenibile) presupposto che la presenza di un capomastro diplomato non è necessaria. Quindi non è dato concludere che la convenuta abbia deliberatamente fornito una falsa indicazione alla posizione CPN 102, R 991.100.08 ("Polier", p. 12 del capitolato) dichiarando C._____ quale "Polier", sebbene egli non sia in possesso di un diploma di capomastro e il suo nome sia già stato inserito nella posizione soprastante (07 "Baustellenchef/Bauführer", in italiano: capocantiere). Inoltre, nel rapporto tecnico allegato all'offerta C._____ è indicato come "Vorarbeiter", traducibile in caposquadra o capocantiere, e non come "Polier". Infine, va segnalato che la ricorrente stessa non dimostra che H._____ (da lei indicato sotto la voce "Polier") sarebbe in possesso di un rispettivo diploma. La censura relativa all'esclusione della convenuta dalla gara per falsa informazione è quindi infondata. 6. Qui di seguito, si esamineranno le censure di carenza d'idoneità della convenuta.

6.1.1. Giusta l'art. 20 Lap il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da apportare per la valutazione dell'idoneità degli offerenti (cpv. 1). I criteri d'idoneità concernono in particolare la capacità specialistica, finanziaria, economica, tecnica ed organizzativa degli offerenti (cpv. 2). Nella determinazione dei criteri d'idoneità e delle prove richieste il committente tiene in considerazione la natura e l'entità della commessa (cpv. 3). 6.1.2. I criteri d'idoneità contenuti nella documentazione di gara vanno interpretati ed applicati come le concorrenti, in buona fede, avrebbero dovuto e potuto comprenderli nel rispetto del principio dell'affidamento, ovvero secondo il

- 9 senso oggettivo che può e deve essere loro attribuito. Non è pertanto l'accezione soggettiva del committente ad essere determinante, bensì il significato oggettivo dei criteri scelti. L'autorità appaltante gode di un ampio margine di apprezzamento nella formulazione e nell'applicazione dei criteri d'idoneità, margine discrezionale che le autorità di ricorso, tenute a censurare solo la violazione di diritto o l'accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, non possono restringere con il pretesto dell'interpretazione. Di più possibili interpretazioni, l'autorità giudiziaria non può scegliere quella che le sembra più opportuna, ma il giudizio deve limitarsi al controllo della conformità al diritto dell'interpretazione proposta. Nell'applicazione dei criteri d'idoneità, le autorità devono tuttavia rispettare il principio della buona fede e della trasparenza (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 15 102 del 15 dicembre 2015 cons. 2c con rinvio a sentenza del Tribunale federale 2C_1101/2012 del 14 gennaio 2013 cons. 2.4.1). 6.1.3. Nel caso di specie, oltre ai criteri di carattere generale (da comprovare soltanto su richiesta), sono state fissate delle condizioni particolari, in quanto il capitolato esige dei responsabili per la sicurezza ferroviaria (capo della sicurezza privata e guardiano della sicurezza; cfr. p. 8 del capitolato). 6.2. Preliminarmente, in merito all'eccezione secondo cui il rapporto tecnico del 25 febbraio 2018 prodotto dalla convenuta prevederebbe C._____ come "Vorarbeiter" e I._____ come "Maurer" e nessuno di questi sarebbe al beneficio di un diploma federale di capo muratore diplomato federale si rimanda a quanto detto sopra al considerando 5.2. La convenuta non può perciò essere ritenuta inidonea, perché non presenta un capo muratore diplomato. 6.3.1. Stando alla ricorrente, la convenuta avrebbe omesso di porsi la domanda relativa alla questione della sicurezza nell'area ferroviaria, richiesta dal capitolato d'appalto. Nella relazione tecnica non avrebbe menzionato nulla

- 10 a tal proposito (né riguardo al capo della sicurezza privata né per il guardiano della sicurezza). Nell'offerta la convenuta non avrebbe così comprovato chi sarebbero i responsabili della sicurezza (capo della sicurezza privata e guardiano della sicurezza). La ditta aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa dalla gara per inidoneità. Oltre a ciò, la K._____ AG, l'impresa del guardiano della sicurezza (F._____) indicato in seguito dalla convenuta, nell'offerta non sarebbe elencata nelle liste dei subappaltanti. Sembrerebbe perciò che la convenuta abbia indicato F._____ unicamente per simulare una conformità alle prescrizioni di gara. Le precisazioni sul responsabile della sicurezza fornite in seguito dalla ricorrente non potrebbero essere considerate, dacché altrimenti vi sarebbe una violazione del principio della parità di trattamento. A queste affermazioni il convenuto ribatte che le precisazioni della convenuta richieste in seguito all'inoltro delle offerte chiarirebbero come la subappaltante G._____ AG, già menzionata come subappaltante nell'offerta e nel rapporto tecnico, disporrebbe di due capi della sicurezza privata. Siccome tutti i lavori in cui è necessario un capo della sicurezza privata verrebbero svolti dalla G._____ AG, sarebbe chiaro che essa possa pure fornire il guardiano della sicurezza. Secondo la documentazione di gara, i certificati per il capo della sicurezza privata avrebbero dovuto essere inoltrati al più tardi prima dell'inizio dei lavori, per cui la loro mancanza nell'offerta non sarebbe un motivo d'invalidità. La convenuta aggiunge poi che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, essa non avrebbe omesso la questione della sicurezza, ma viste le precedenti esperienze nel contesto ferroviario, avrebbe dato per scontato tale premessa e non avrebbe così approfondito la problematica nella propria relazione tecnica allegata all'offerta. L'ipotesi della ricorrente apparirebbe già smentita dal fatto che nel capitolato, sotto la posizione relativa ai costi del guardiano della sicurezza, la convenuta avrebbe previsto un importo di fr. 9'500.-- (mentre che la ricorrente avrebbe previsto un importo di soli fr. 4'000.--). Nella relazione tecnica allegata all'offerta la ricorrente avrebbe inoltre indicato E._____ e D._____ quali capi della

- 11 sicurezza privata e la ditta L._____ SA quale guardiana della sicurezza, allegando tuttavia solo il certificato di E._____. Pure la ricorrente avrebbe quindi omesso di comprovare il guardiano della sicurezza. La convenuta disporrebbe di un capo della sicurezza privata e guardiano della sicurezza nella persona di F._____ nonché di due ulteriori Capi della sicurezza privata nelle persone di M._____ e N._____ messe a disposizione dalla subappaltante G._____ AG. Come confermato dal funzionario della Ferrovia Retica, capo della linea del Bernina, la stessa persona potrebbe esercitare contemporaneamente le funzioni di capo della sicurezza privata e di guardiano della sicurezza, come appunto nel caso di F._____. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli addetti alla sicurezza potrebbero essere messi a disposizione sia dalla ditta aggiudicataria sia da una ditta subappaltante. Ciò, nel caso concreto varrebbe a maggior ragione, siccome i lavori necessitanti dei dispositivi di sicurezza lungo la linea ferroviaria verrebbero eseguiti dalla ditta G._____ AG che disporrebbe di esperti addetti alla sicurezza. 6.3.2. A p. 8 il capitolato fa riferimento alla "Geschäftsbereichsweisung Nr. 2204, Sicherheitsvorschriften für Privatunternehmer (Firmen) bei Arbeiten im Gleisbereich oder in der Nähe von Bahnanlagen" del 1° febbraio 2017 (doc. 4 convenuto) e in special modo, all'obbligo di fornire un guardiano della sicurezza e un capo della sicurezza privata. A pag. 9 (cap. 9) della direttiva citata n. 2204 è prescritto che il capo della sicurezza privata con rispettivo certificato deve essere messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria al più tardi all'inizio dei lavori. In merito al guardiano della sicurezza di cui al cap. 10 p. 9 seg. della direttiva non figura una simile disposizione. Tuttavia, si può ritenere che anche quest'ultimo debba essere messo a disposizione al più tardi all'inizio dei lavori. Non si intravedono infatti motivi per pretendere che il guardiano della sicurezza, a differenza del capo della sicurezza privata, debba essere fornito già prima dell'inizio dei lavori. Da questi presupposti è dato partire, sebbene il capitolato richieda per il capo della sicurezza privata che il rispettivo certificato sia allegato alla relazione

- 12 tecnica (cfr. CPN 102, 524.200.02 , p. 8 capitolato). Ciò perché sia le concorrenti che il convenuto hanno evidentemente dato per scontato che l'allegazione del rispettivo certificato alla relazione tecnica non era strettamente necessaria. Riguardo al guardiano della sicurezza, è infine prevista un'apposita posizione nel capitolato (che entrambe le concorrenti hanno compilato con il rispettivo importo), mentre che i costi dovuti all'impiego del capo della sicurezza privata, sempre stando al capitolato, non vengono indennizzati (dal convenuto; cfr. p. 8 capitolato). 6.3.3. La convenuta ha dimostrato di poter impiegare due capi della sicurezza privata tramite la ditta subappaltante G._____ AG e di un ulteriore capo nella persona di F._____. I cartellini inoltrati dalla convenuta il 12 marzo 2018 all'Ufficio tecnico (doc. 2 convenuta) comprovano fra l'altro anche le competenze linguistiche in tedesco di F._____. Per i due capi della sicurezza privata messi a disposizione dalla G._____ AG mancano agli atti i certificati. Non ci sono tuttavia motivi per dubitare della disponibilità di essi da parte di questa impresa. E ad ogni modo, come indubitabilmente confermato telefonicamente dal funzionario delle Ferrovia Retica (con mansioni di capo della linea del Bernina) al rappresentante legale della convenuta, F._____ può verosimilmente esercitare entrambe le funzioni. Va poi aggiunto che la ricorrente, dal canto suo, ha nominato quali capi della sicurezza due persone (E._____ e D._____) che non sono in possesso di un certificato comprovante il requisito di padronanza della lingua tedesca, sebbene la Ferrovia Retica abbia poi precisato che E._____, viste le note conoscenze del tedesco, possa essere ammesso totalmente quale capo della sicurezza, mentre che D._____ soltanto per una parte del tratto. Quale guardiano della sicurezza privata, inoltre, la ricorrente ha designato la L._____ SA, senza quindi indicare una persona fisica identificabile e comprovare che essa sia in possesso del rispettivo certificato.

- 13 - 6.4. In accordo con il convenuto, va infine sottolineato che l'autorità aggiudicatrice può fondarsi sulle proprie esperienze sia per quanto riguardo l'idoneità sia per la valutazione dell'esperienza e capacità di una concorrente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 18 24 del 12 settembre 2018 cons. 3.5 seg.). Per quanto attiene alla capacità della convenuta, l'Ufficio tecnico era quindi autorizzato a considerare il fatto che, l'anno scorso, la convenuta aveva indiscutibilmente eseguito un lavoro simile a quello in oggetto (tappa nel centro urbano di Campocologno) conformemente al bando. Tale considerazione da parte dell'Ufficio tecnico è difendibile, benché – come eccepito dal convenuto – i lavori non siano avvenuti nei pressi della Ferrovia Retica e quindi non si sia posto la questione della sicurezza, siccome la convenuta, come si vedrà in seguito, comprova di aver già eseguito dei lavori nei pressi della linea ferroviaria. Per i motivi suesposti, le censure d'inidoneità della convenuta si rivelano infondate. 7. La ricorrente sostiene inoltre che la valutazione dell'Ufficio tecnico sarebbe arbitraria. 7.1.1. Giusta l'art. 21 Lap l'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione (cpv. 1). Possono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la qualità, il prezzo, l'esperienza, la funzionalità, i termini, il valore tecnico, l'estetica, i costi d'esercizio, la continuità, la creatività, il servizio clientela, l'infrastruttura e la formazione di apprendisti (cpv. 2). Il committente rende noti nell'avviso di gara o nella documentazione di gara i criteri di aggiudicazione che trovano applicazione, indicando il loro valore relativo o l'ordine della loro importanza (cpv. 3). 7.1.2. In conformità all’art. 27 Lap, il ricorso è proponibile contro le violazioni di diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento e

- 14 l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, mentre è esclusa la censura dell'inadeguatezza. Questo significa che il Tribunale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità deliberante, ma è tenuto ad accettare soluzioni difendibili, fondate su motivi oggettivi anche se dovesse preferire una soluzione diversa. Viste le componenti di carattere squisitamente tecnico che caratterizzano gran parte delle procedure d’appalto nonché tenuto conto del fatto che, di regola, gli enti committenti si avvalgono dell’assistenza di professionisti del ramo incaricati di stendere il capitolato e di verificare l’adempimento delle offerte ai requisiti dello stesso, in conformità alla sua costante prassi, il Tribunale amministrativo è tenuto a concedere all’ente appaltante un ampio margine discrezionale. In tale contesto, la cognizione di esame della Corte amministrativa si limita all’arbitrarietà o meno della decisione d’appalto (cfr. sentenza U 14 37 dell'8 luglio 2014 cons. 2b con rinvii). 7.2. Qui controversa è la valutazione del criterio d'aggiudicazione qualità (ponderazione: 25 %), che comprende i cinque sottocriteri referenze, garanzie di qualità, sicurezza sul lavoro, quadri sul cantiere e metodo di lavoro. Contestato è anche il criterio svolgimento dei lavori/scadenze (ponderazione: 25 %). La valutazione del criterio prezzo/veridicità del prezzo (ponderazione: 50 %), invece, non è contestata. 7.3.1. Stando alla ricorrente le qualifiche dei quadri e degli operai della ricorrente sarebbero nettamente superiori, la sicurezza interna ed esterna garantita, per cui, dal profilo della garanzia della qualità e del metodo di lavoro, le premesse della ricorrente sarebbero migliori. La ricorrente presenterebbe E._____ quale capo muratore con diploma federale e quale capo della sicurezza privata con riconoscimento da parte della Ferrovia Retica nonché come capo cantiere H._____, oltre a due ulteriori muratori su questo cantiere; mentre che la ditta aggiudicataria disporrebbe soltanto di un "Vorarbeiter" (C._____) e un muratore (I._____) non diplomati.

- 15 - La convenuta risponde per contro di possedere una maggiore esperienza nella costruzione di strade di quella della ricorrente, che si occuperebbe prevalentemente di opere di sovrastruttura. Il contitolare C._____ sarebbe disegnatore di costruzione, specializzato in sottostrutture, con diploma federale, si sarebbe formato presso l'Ufficio tecnico e avrebbe una grande esperienza in opere di sottostruttura. Gli altri operai elencati nell'allegato all'offerta sarebbero impiegati da anni presso la convenuta e avrebbero acquisito un bagaglio di esperienza nella specifica materia che i dipendenti della ricorrente non potrebbero avere. Inoltre, la convenuta si avvalerebbe della subappaltante G._____ AG, specializzata in lavori stradali. 7.3.2. Siccome, come constatato sopra, non è richiesto un capomastro diplomato, la ricorrente non può pretendere che la qualifica di capomastro diplomato di E._____ comporti un punteggio più alto per lei al criterio qualità. E nemmeno sarebbe giustificato un punteggio più basso per la convenuta. Ad essa infatti non mancano le capacità per l'esecuzione dei lavori in questione, per cui non sarebbe giusto penalizzarla con un punteggio inferiore a 2 (= conforme alle esigenze). 7.4.1. In merito alle referenze, la ricorrente sottolinea che si tratterebbe di un lavoro combinato che necessiterebbe conoscenze nel campo edile e in quello della sicurezza. La convenuta non avrebbe mai svolto dei lavori in cui avrebbe dovuto gestire la sicurezza ferroviaria e non avrebbe mai eseguito un lavoro per conto della Ferrovia Retica. L'affermazione nell'email del 28 marzo 2018 (doc. 3 convenuta) secondo cui la convenuta avrebbe eseguito un lavoro direttamente per la Ferrovia Retica sarebbe falsa: il lavoro in località "O._____" sarebbe stato assegnato alla P._____ SA. Non potrebbero poi essere presentate le referenze di subappaltanti come referenze proprie. Per contro, la ricorrente lavorerebbe regolarmente per la Ferrovia Retica e sarebbe direttamente responsabile degli aspetti di sicurezza e sorveglianza. Anche per le referenze, essa meriterebbe quindi un punteggio più alto. In quanto alle qualifiche professionali inerenti alla

- 16 sicurezza, la convenuta non avrebbe nessun dipendente con conoscenze riconosciute nel campo della sicurezza per lavori nei pressi della ferrovia, mentre che la ricorrente disporrebbe di due dipendenti con certificato "capo della sicurezza". Al criterio qualità e per gli stessi motivi suesposti anche al criterio svolgimento dei lavori, alla ricorrente andrebbe quindi assegnato un punteggio più alto. A questi argomenti la convenuta controbatte che essa godrebbe di una grande esperienza in materia di sottostruttura. Durante il periodo dal 2014 al 2017 essa avrebbe eseguito ben quattro opere simili a quella oggetto dell'appalto in giudizio. Delle 10 referenze indicate dalla ricorrente, invece, soltanto 2 non concernerebbero costruzioni di sovrastruttura. Come già precisato da B._____ il 28 marzo 2018 (doc. 3 convenuta), per i precedenti lavori a ridosso della linea ferroviaria sarebbe sempre stato impiegato un guardiano della sicurezza diplomato e non ci sarebbero stati reclami da parte della Ferrovia Retica. I lavori simili a quello in oggetto sarebbero stati svolti in piena soddisfazione dei committenti. Oltretutto, il parco macchine della convenuta sarebbe più efficiente di quello della ricorrente. La convenuta concludeva che non sarebbe ammissibile riconoscere ad essa una nota inferiore, anzi, vista la sua esperienza il suo punteggio avrebbe dovuto essere superiore a quello della ricorrente. La convenuta confutava poi l'asserzione della ricorrente secondo cui essa non avrebbe mai eseguito lavori su incarico della Ferrovia Retica, facendo riferimento all'opera di risanamento di muri a secco commissionata dalla Ferrovia Retica e eseguita nel 2016. Con la ditta P._____ SA essa avrebbe poi collaborato nella realizzazione di paramassi lungo la linea ferroviaria. 7.4.2. Occorre innanzitutto rinviare al fatto già menzionato sopra che il convenuto conosce le attività svolte dalla convenuta e che poteva tener conto di ciò nella valutazione. Posto ciò, il fatto che la convenuta abbia inoltrato le proprie referenze (e quelle della subappaltante) soltanto dopo l'inoltro dell'offerta, il 28 marzo 2018 (doc. 3 e 4 convenuta), non nuoce. Tanto più che il capitolato non ne richiedeva l'inoltro con l'offerta. Oltre alla lista di

- 17 referenze già inoltrata all'Ufficio tecnico il 28 marzo 2018 (doc. 3 e 4 convenuta), la convenuta ha allegato in questa procedura delle ulteriori referenze a comprova della sua esperienza (doc. 6 e 7 convenuta). Alle referenze elencate dalla convenuta non c'è nulla da eccepire, anzi, queste dimostrano la sua esperienza riguardo a opere – come quella in oggetto – di sottostruttura, che almeno in un caso (opera di risanamento di muri a secco commissionata dalla Ferrovia Retica nel 2016 [cfr. doc. 7 convenuta]) è stata realizzata presso la linea ferroviaria. In ogni caso, il Tribunale non è tenuto a procedere ad una diversa ponderazione del sottocriterio referenze, dal momento che l'apprezzamento dato dall'autorità appaltante non appare arbitrario, essendo in presenza di una ditta, quella convenuta, con esperienze edilizie di sottosuolo e di una altra, quella ricorrente, con esperienze edilizie in prevalenza di soprassuolo. Non si giustifica pertanto una diversa ripartizione del punteggio al criterio qualità. 7.5. Riguardo al sottocriterio della sicurezza sul lavoro, si rinvia a quanto esposto sopra. Entrambe le concorrenti hanno dimostrato di disporre degli addetti alla sicurezza. Va poi convenuto con le allegazioni della convenuta che E._____, quale titolare della ricorrente – che apparentemente è attiva su diversi cantieri – non sembra essere in grado di garantire la sua costante presenza sul cantiere in oggetto, mentre che il responsabile indicato dalla convenuta potrà essere impiegato costantemente. Ad ogni modo, non ci sono i presupposti per assegnare alla convenuta un punteggio minore al criterio qualità a causa della sicurezza. 7.6. Viste le considerazioni suesposte, non occorre soffermarsi oltre sui sottocriteri garanzie di qualità e metodo di lavoro nonché sul criterio svolgimento del lavoro. 8. In conclusione, non può essere contestato che alla convenuta e alla ricorrente siano stati assegnati gli stessi punti in quanto al criterio della qualità e dello svolgimento del lavoro. La decisione va quindi confermata e

- 18 l'appalto di conseguenza, data la parità di punti, aggiudicato alla convenuta, che ha offerto un prezzo di fr. 12'221.25 più basso di quello della ricorrente. Il ricorso va dunque respinto. 9.1. Visto l'esito del ricorso e l'importo dell'opera appaltata, i costi della procedura pari a fr. 6'000.-- sono posti a carico della ditta ricorrente giusta quanto stabilito all'art. 73 cpv. 1 LGA. 9.2. L'istante deve pure rifondere alla convenuta, patrocinata da un avvocato, un indennizzo a titolo di ripetibili conformemente all'art. 78 cpv. 1 LGA. Giusta la nota d'onorario del 21 agosto 2018 inoltrata dal legale della convenuta i costi di rappresentanza per la presente procedura ammontano a fr. 5'317.70 (IVA compresa). Il legale ha tuttavia omesso di allegare l'accordo di onorario, per cui la tariffa oraria viene ridotta secondo prassi a fr. 240.-- (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 21 agosto 2018 cons. 3.1). Oltretutto, la convenuta è legittimata alla deduzione dell'imposta precedente, per cui non ha diritto all'indennizzo dell'IVA da parte della ricorrente. Ne discende un diritto a ripetibili pari a fr. 4'740.-- (19.75 h à fr. 240.--). In applicazione dell'art. 78 cpv. 2 LGA alla Confederazione, al cantone e ai comuni nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Conformemente a questo disposto, il convenuto non ha quindi diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate

- 19 - - una tassa di Stato di fr. 6'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 428.-totale fr. 6'428.-il cui importo sarà versato dalla A._____ SA entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. La A._____ SA versa alla B._____ e C._____ fr. 4'740.-- a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

U 2018 23 — Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 12.09.2018 U 2018 23 — Swissrulings