VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 17 105 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 3 gennaio 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni, convenuto concernente riconoscimento come datore di lavoro,
- 2 visto e considerato: - che giusta l'art. 74 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) dalla parte richiedente o attrice può essere preteso un anticipo delle spese (cpv. 1) e che alla parte deve essere concesso un termine adeguato per versare anzidetto anticipo (cpv. 2), - che con decreto ordinatorio 8 dicembre 2017 il Giudice istruttore invitava la A._____ a versare un anticipo di fr. 3'000.-- entro il 21 dicembre 2017 con l'avvertimento, che in caso di mancato versamento entro il termine assegnato non si sarebbe entrato nel merito del petito, in conformità a quanto previsto dall'art. 74 cpv. 3 LGA, - che secondo l'art. 74 cpv. 3 LGA, se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito, - che la A._____ non versava l'anticipo richiesto entro l'adeguato termine assegnato nel summenzionato decreto ordinatorio, indicante la comminatoria dell'irricevibilità del petito in caso di inosservanza, - che oltretutto, il Giudice istruttore con precedente decreto ordinatorio 1° dicembre 2017 aveva chiesto alla A._____ di rinoltrare l'istanza di ricorso viziata del 28 novembre 2017, in special modo allegandole la decisione impugnata, - che con completamento al ricorso del 7 dicembre 2017 la A._____ non accludeva una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale, bensì dinanzi al rispettivo Dipartimento, - che per questi motivi il ricorso non è ricevibile, - che vista la palese inammissibilità del presente ricorso, la competenza di decidere su di esso spetta al giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b LGA), - che visto l'esito della procedura, i costi procedurali vanno accollati alla ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA),
- 3 il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 300.-- - e le spese di cancelleria di fr. 105.-totale fr. 405.-il cui importo sarà versato dalla A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]