VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 46 1a Camera presidenza Racioppi giudici Audétat, Stecher attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 24 settembre 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Cesare Lepori, ricorrenti contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente ricongiungimento familiare
- 2 - 1. La cittadina turca A._____, 1986, entrava in Svizzera il 16 febbraio 2008 e otteneva un permesso di dimora annuale a seguito di un grave caso di rigore personale. Il 1. aprile 2014, A._____ sposava il cittadino turco B._____ per il quale introduceva poi in data 30 giugno 2014 formale domanda di ricongiungimento familiare, avendo il marito richiesto il rilascio di un visto per la Svizzera. Dopo aver chiarito presso l'ufficio regionale del collocamento le possibilità di trovare un'occupazione per B._____, con decisione 2 ottobre 2014 l'Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC) respingeva la domanda, non essendo il reddito conseguibile sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario dei due coniugi. Giusta il calcolo operato, le uscite mensili della coppia verrebbero a superare le entrate di fr. 360.--. 2. Il tempestivo reclamo interposto al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) – mediante il quale i coniugi A._____ e B._____ chiedevano il rilascio dell'autorizzazione richiesta, essendo per il marito possibile conseguire un reddito mensile quale tassista di almeno fr. 1'500.-e garantendo il fratello della richiedente la propria disponibilità a coprire un eventuale disavanzo – veniva respinto in data 31 marzo/7 aprile 2015. Per il DGSS non sarebbe dato considerare nel calcolo del fabbisogno della famiglia anche il guadagno teorico realizzabile dal marito, non essendo stata dimostrata con la sufficiente probabilità l'effettiva possibilità di ottenere un reddito duraturo e non sussistendo per il resto alcun obbligo legale di assistenza del fratello della moglie nei confronti della coppia. 3. Nel ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 11 maggio 2015, A._____ (qui di seguito detta la ricorrente) e B._____ (qui di seguito detto il ricorrente) chiedevano l'annullamento del rifiuto deciso e che al marito della ricorrente venisse accordata un'autorizzazione di entrata in Svizzera e un permesso di dimora B a titolo di ricongiungimento familiare. Accanto ai motivi già fatti valere in sede dipartimentale, gli istanti adducono che le condizioni economiche della famiglia soddisferebbero le disposizioni
- 3 cantonali applicabili, essendo accertato che all'istante verrebbe sempre corrisposta una gratifica, anche se non prevista contrattualmente, e che le spese di affitto mensili non ammonterebbero più a fr. 650.-- bensì solo a fr. 250.--. 4. Nella risposta di causa, il DGSS postulava la reiezione del ricorso per i motivi già esposti nel provvedimento impugnato. Il nuovo contratto d'affitto presentato per la prima volta in sede di ricorso contemplerebbe una pigione indubbiamente di favore ai fini della presente controversia. Essendo però possibile un cambiamento delle condizioni contrattuali con soli tre mesi di preavviso, la nuova pigione pattuita tra le parti non dovrebbe poter essere presa in considerazione, data la sua precarietà. 5. Replicando in data 26 giugno 2015, gli istanti motivavano la riduzione della pigione con pretese prestazioni lavorative della ricorrente a favore del locatore e della sua famiglia e reputavano pretestuoso l'argomento riguardante il periodo di disdetta di tre mesi, valevole per qualsiasi contratto di affitto. 6. Dal canto suo, il DGSS si limitava a riconfermarsi nelle precedenti allegazioni e proposte, chiedendo in ogni caso l'accollamento dei costi procedurali a parte ricorrente. 7. Chiamati a determinarsi sul presunto rapporto di lavoro esistente tra la ricorrente e il locatore, gli istanti precisavano che non si tratterebbe di un vero e proprio lavoro, ma di una relazione improntata sul volontariato e quindi non soggetta al versamento di contributi sociali.
- 4 - Considerando in diritto: 1. La controversia verte sul rifiuto di accordare al ricorrente un permesso di dimora. Nell'evenienza non è applicabile l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), in quanto viene chiesto il ricongiungimento familiare di un cittadino turco e quindi di un originario di uno stato terzo all'Unione europea. 2. a) Lo straniero che ha un legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Lo stesso diritto è garantito dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101) all’ art. 13 cpv. 1 Cost., anche se questa garanzia non accorda maggiori diritti di quelli derivanti dalla CEDU (DTF 126 II 394 cons. 7). Anche coloro che sono solo in possesso di un diritto di dimora possono a determinate condizioni invocare la garanzia della vita privata e familiare, in particolare quando la persona straniera ha un diritto certo ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora di cui dispone. La ricorrente ha un permesso di dimora che scade il 15 febbraio 2016 e non vi sono elementi agli atti che lascino supporre che essa abbia un diritto certo al suo rinnovo. Ne consegue che la presente vertenza va definita unicamente in base alla relativa normativa federale. Giusta l'art. 44 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), al coniuge straniero di una straniera titolare di un permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se: coabita con lei (lett. a), vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (lett. b) e non dipendono dall'aiuto sociale (lett. c). In base alle istruzioni alla LStr rilasciate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), un'abitazione è conforme ai bisogni della famiglia se consente di accogliere l’intera famiglia senza risultare
- 5 sovrappopolata. Nell'evenienza il fatto che la coppia voglia coabitare e che con l'appartamento di due locali e mezzo affittato dalla ricorrente essi dispongano di una sufficiente possibilità di alloggio non sono messi in discussione. b) Controversa è invece la terza condizione di cui all'art. 44 lett. c LStr, ovvero la sufficienza di mezzi finanziari per non dover dipendere dall'aiuto sociale. In principio, il minimo indispensabile è stabilito giusta i concetti e le indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale emanate della Conferenza svizzera dell'azione sociale (direttive COSAS), benché i cantoni possano decidere liberamente se esigere mezzi finanziari più cospicui, tali da consentire allo straniero una migliore integrazione sociale in Svizzera (vedi le istruzioni riguardanti l'art. 44 LStr rilasciate dalla SEM). Per la determinazione dei mezzi finanziari sufficienti nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della LStr, il Cantone dei Grigioni ha emanato l'ordinanza sul fabbisogno finanziario nell'ambito dei ricongiungimenti familiari di persone di Stati terzi (qui di seguito semplicemente ordinanza sul fabbisogno finanziario [OFF]; CS 618.120). In base a tali disposizioni, il minimo vitale è composto da un forfait per il sostentamento, dal fabbisogno complementare per il sostentamento, dalle spese di affitto, dai costi dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni e altre assicurazioni, dagli impegni finanziari verso terzi, dalle spese per il conseguimento del reddito e da quelle derivanti dall'affidamento dei figli (art. 2 OFF). Concretamente, il forfait per due persone è di fr. 1'550.-- (art. 3 lett. b OFF) e il fabbisogno complementare è stabilito a fr. 452.-- (art. 4 lett. b OFF). c) Nell'evenienza, il calcolo operato dalle istanze precedenti contempla un fabbisogno vitale minimo per due persone composto dal forfait di fr. 1'550.-- , dal fabbisogno complementare di fr. 452.--, dai costi dell'affitto di fr. 650.--, dai costi della cassa malati di fr. 760.-- e delle spese per il conseguimento del reddito di fr. 250.--, per delle uscite complessive di fr. 3'662.--. A questi
- 6 esborsi si oppongono le entrate da attività lavorativa della ricorrente di fr. 2'923.-- e il sussidio alla riduzione dei premi della cassa malati per un contributo mensile di fr. 379.--. Giusta detto calcolo le uscite superano le entrate di fr. 360.--. Tenendo in considerazione il fatto che nel 2013 e 2014 la ricorrente era stata posta al beneficio di una gratifica di rispettivi fr. 1'500.-- e fr. 1'200.--, non prevista dal contratto di lavoro, il DGSS considera che anche tenendo debitamente conto di tale ulteriore entrata, risulterebbe comunque un ammanco di fr. 249.--. Di questo calcolo gli istanti contestano la mancata presa in considerazione del potenziale reddito del ricorrente, della disponibilità del fratello della ricorrente ad assumersi degli eventuali ammanchi e delle ridotte spese per l'affitto. 3. a) Gli istanti pretendono che nelle entrate della coppia venga considerato anche il guadagno conseguibile dal ricorrente. Giusta le istruzioni alla LStr rilasciate dalla SEM, in linea di massima nel calcolo del fabbisogno minimo non sono presi in considerazione eventuali introiti futuri. Questo in particolare perché gli stranieri ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di dimora annuale non hanno un diritto sancito per legge al rilascio di un permesso. Se tuttavia è rilasciato un permesso di dimora, queste persone hanno diritto a esercitare un’attività lucrativa. Un eventuale reddito futuro può pertanto essere considerato, in via eccezionale, se molto probabilmente potrà essere conseguito in maniera duratura (posto di lavoro reale, sicuro nonché possibilità effettiva di esercitare un’attività lucrativa alla luce della situazione familiare). b) Nel caso di specie, l'UMDC aveva tentato di analizzare le possibilità di un inserimento professionale del ricorrente sottoponendo la questione all'ufficio regionale del collocamento. Quest'ultimo rilevava l'indubbio svantaggio della mancata conoscenza della lingua italiana, del fatto che il candidato non avesse una formazione e dell'esiguità dei posti di lavoro reperibili sul mercato locale. La giovane età era invece considerata un
- 7 fattore positivo in vista di un eventuale collocamento. In sede dipartimentale, gli istanti concretizzavano le loro pretese allegando lo scritto 3 novembre 2014, giusta il quale una ditta attiva nell'ambito del servizio taxi e locazione di veicoli dichiarava la propria disponibilità "ad assumere o a collaborare in altro modo" con il ricorrente in caso di ottenimento di un permesso B. Quale reddito veniva indicativamente accennato a fr. 1'500.-- mensili netti. Per questo Giudice, tale certificazione non può però essere considerata come una garanzia in vista di un impiego futuro. L'istante non ha alcun contratto di lavoro tra le mani e la sola disponibilità per un'assunzione non permette ancora di considerare come reale la possibilità d'impiego e quindi anche il conseguimento di un reddito. Inoltre, in quanto cittadino turco senza alcuna conoscenza della lingua italiana, è difficilmente immaginabile che l'interessato possa superare gli esami in qualità di tassista. La mancata conoscenza della lingua locale parlata e scritta è poi per un tassista un ostacolo insormontabile, essendo di importanza primordiale capire la destinazione voluta dal cliente e poter poi leggere i cartelli stradali ed i nomi delle strade. Per quanto riguarda poi i requisiti professionali richiesti (vedi sito internet: http://www.orientamento.ch/dyn/1311.aspx?data=qualification&id=583 visitato in data 30 settembre 2015), i conducenti di taxi necessitano della licenza di condurre di categoria B da almeno un anno, condizione che il ricorrente non pretende neppure di soddisfare. Ne consegue che non essendo state comprovate né l'esistenza di un impiego reale e tantomeno la possibilità effettiva di esercitare un simile lavoro in considerazione della situazione personale del richiedente, la mancata presa in considerazione nelle entrate della coppia dell'incerto guadagno che potrebbe teoricamente realizzare il marito non dà adito a critiche e merita conferma. 4. A garanzia di qualsivoglia indipendenza dall'aiuto sociale, gli istanti allegano la certificazione del fratello della ricorrente, il quale si impegna a provvedere al mantenimento della coppia. C._____, 1991, vivrebbe ancora con i genitori e disporrebbe di un reddito mensile di fr. 4'568.--, importo che http://www.orientamento.ch/dyn/1311.aspx?data=qualification&id=583
- 8 gli permetterebbe di aiutare la ricorrente in caso di ristrettezze economiche. Come giustamente addotto dalle istanze precedenti, tale certificazione non è propria a garantire quanto pretende. Il fratello della ricorrente non ha alcun obbligo di mantenimento nei confronti della sorella e del cognato e qualora lo stesso volesse avere una propria famiglia, coprire un disavanzo mensile di circa fr. 300.-- potrebbe risultare problematico. Come poi giustamente richiamato dal DGSS, l'art. 44 LStr vuole garantire che lo straniero che chiede il ricongiungimento sia anche in grado di far fronte con i propri mezzi alle spese di mantenimento sue e della sua famiglia. Per questo le promesse di terze persone, come tali non coercibili, non possono essere a questo riguardo determinanti. 5. a) Conformemente all'art. 5 OFF, nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto effettivo di un appartamento adeguato alla grandezza dell'economia domestica della famiglia. Se il contratto d'affitto prevede un canone d'affitto chiaramente troppo basso, viene stabilito un canone d'affitto usuale per il luogo, in base alla grandezza dell'oggetto locato. Scopo di tale disposto è quello di assicurare un calcolo del minimo esistenziale sulla base di dati per quanto possibile duraturi e affidabili. La pretesa stando alla quale la pigione deve corrispondere a quelli che sono gli usi locali vuole propriamente garantire che con un semplice cambiamento di abitazione, il minimo esistenziale non venga già per questo fatto messo a repentaglio. Nella concreta fattispecie, fino al maggio 2015 la ricorrente corrispondeva per l'appartamento di due locali e mezzo ed una superficie di 70 m2 un affitto di fr. 650.--. Dal mese di maggio 2015 per lo stesso appartamento fa valere una spesa per l'affitto di soli fr. 250.--, che il DGSS ritiene manifestamente troppo bassa. Giusta le motivazioni di ricorso, la riduzione sarebbe imputabile a "prestazioni lavorative" che l'istante eseguirebbe per le parti comuni dell'immobile e a favore della famiglia del locatore. Chiamati a meglio determinarsi sulla questione, gli istanti adducono che la prestazione fornita non potrebbe essere intesa come una prestazione lavorativa soggetta a contributi sociali, ma sarebbe
- 9 del semplice volontariato. L'affitto pagato corrisponderebbe per il resto ai canoni corrisposti in una regione discosta come quella in oggetto. b) La tesi di ricorso riguardo all'adeguatezza del canone d'affitto, che si limita a considerazioni di carattere generale e astratto, è però palesemente indifendibile. Che il canone d'affitto di fr. 250.-- per un appartamento di due locali e mezzo a 0.1_____, spese comprese, possa essere considerato consono al mercato locale è pretestuoso. Già la deduzione per i costi accessori dell'affitto, di circa fr. 100.--/150.-- al mese lasciano apparire l'ammontare della pigione di un'entità del tutto estranea alla situazione del mercato locale. In base ad una semplice ricerca su internet, risulta che a 0.2_____ (ancora più discosto di 0.1_____ nell'accezione scelta dagli istanti) per 80 m2 il canone preteso è di fr. 780.--, spese escluse. A 0.3_____ un due locali e mezzo di 47 m2 è affittabile al prezzo di fr. 900.--, incluse le spese di fr. 50.--. A O.4._____ in Valle D._____, un appartamento di tre locali e mezzo per 70 m2 è locabile a fr. 700.--. Al Tribunale amministrativo è poi noto, in virtù della procedura di ricorso U 15 41, che i costi di un due locali e mezzo a O.5._____ può raggiungere i fr. 900.--, spese incluse. Questi esempi, riferiti a zone altrettanto discoste di quella in cui vive la ricorrente, dimostrano come l'affitto versato dall'istante dopo il mese di maggio 2015 sia una pigione di favore. È' allora chiaro che l'affitto corrisposto dal precedente locatario e dalla ricorrente fino al mese di aprile 2015 è pari a fr. 650.-- corrisponda anche al giusto valore di mercato dell'oggetto da locare. In applicazione all'art. 5 OFF non è allora in queste circostanze possibile considerare le spese di affitto per un valore diverso da quanto ritenuto dalle istanze inferiori e pari a fr. 650.--. 6. Giusta quanto preteso inizialmente in sede di ricorso, a motivo della riduzione della pigione vi sarebbero delle "prestazioni lavorative" fornite dalla ricorrente a favore del proprietario dell'immobile. Chiamati a produrre il relativo contratto di lavoro, gli stanti correggono le precedenti allegazioni nel senso che la ricorrente non lavorerebbe per il locatore, ma svolgerebbe
- 10 del semplice volontariato per il proprietario dell'immobile e la sua famiglia. Indipendentemente allora dalla qualifica delle prestazioni fornite al locatore o a chi per esso, la ricorrente non ha un contratto di lavoro addizionale e neppure un'entrata finanziaria aggiuntiva accanto al reddito conseguibile presso la casa di riposo che la occupa. Ne consegue che il provento da tale "prestazione volontaria" è, diversamente da quanto potrebbe riguardare il diritto fiscale, ai fini del presente giudizio irrilevante. 7. a) In conclusione, il rifiuto del ricongiungimento familiare merita in questa sede conferma e il ricorso deve essere respinto. In conformità all'art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento ai due ricorrenti. b) Non potendo gli istanti invocare l'art. 8 CEDU e non detenendo quindi un diritto al rilascio del permesso richiesto, il rimedio giuridico che può nell'evenienza entrare in considerazione contro decisioni prese sulla base dell'art. 44 LStr è solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (DTF 137 I 284 cons. 1.2). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 800.-- - e le spese di cancelleria di fr. 227.-totale fr. 1'027.--
- 11 il cui importo sarà versato da A._____ e B._____, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]