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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 16.06.2015 U 2014 43

16 giugno 2015·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·5,243 parole·~26 min·5

Riassunto

sussidi per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario | Gesundheitswesen

Testo integrale

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 14 43 1a Camera presidenza Racioppi giudici Audétat, Stecher, Meisser, Moser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 16 giugno 2015 nella vertenza di diritto amministrativo Servizio Ambulanza X._____, ricorrente contro Governo del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente sussidi per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario

- 2 - 1. Il Servizio Ambulanza X._____ è un'associazione che si occupa dell'organizzazione e della gestione del soccorso pre-ospedaliero per O.1._____ e O.2._____. Esso dispone di una sede a O.3._____, che fa capo ad un'ambulanza ed a due soccorritori qualificati, alla quale competono gli interventi in bassa valle e in O.2._____, e di un punto d'appoggio a O.4._____, con ambulanza e soccorritore, per gli interventi in alta valle e presso il portale sud della galleria dell’A._____. Sia a O.3._____ che a O.4._____ il servizio può contare poi sull'aiuto di volontari della regione. Contrariamente al resto del Cantone dei Grigioni, dove tutti i servizi di ambulanze fanno capo al servizio 144 di Ilanz, il X._____ fa capo alla Centrale Ticino Soccorso (CTS) 144, ciò che presuppone l'affiliamento alla Federazione Cantonale dei Servizi Autoambulanze (FCTSA). Il servizio ospedaliero è assicurato dall'Ospedale regionale di O.7_____ col quale i Grigioni sono convenzionati.

2. Il 9 maggio 2014, il Governo del Cantone dei Grigioni decideva la ripartizione del credito globale fissato dal Parlamento per il 2014 a fr. 4'100'000.-- per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario. Al X._____ venivano riconosciuti i seguenti sussidi: base fr. 170'000.--, standby fr. 10'000.--, direzione intervento fr. 3'000.--, dipendente da intervento fr. 45'000.-- e medici di servizio fr. 35'280. Complessivamente andavano pertanto a carico della quota parte del 90 % sussidiata dal cantone fr. 263'000.--. Il restante 10 % a carico dei comuni ammontava a fr. 24'000.--. 3. Contro questo sistema di ripartizione dei sussidi, il X._____ interponeva tempestivo ricorso al Tribunale amministrativo in data 11 giugno 2014, chiedendo l'annullamento del decreto e il rinvio degli atti al Governo dei Grigioni per la presa di una nuova decisione di riparto. Sostanzialmente, il X._____ contesta la novità introdotta dal Governo che destinerebbe parte

- 3 del sussidio per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario a favore della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega). Tale scelta andrebbe a scapito delle associazioni come il X._____, sarebbe priva di una base legale e comporterebbe una disparità di trattamento tra fornitori di prestazioni. La maggior parte dei trasporti effettuati dalla Rega avverrebbe tra un ospedale e l'altro (trasporti secondari) e non per il soccorso tra luogo dell'infortunio e ospedale (trasporti primari). Il X._____ non sarebbe poi legato ad un ospedale come lo sarebbero invece tutti gli altri servizi cantonali e quindi non potrebbe beneficiare di un certo ristorno dal previsto sussidio alla Rega. Anche il mancato riconoscimento del sussidio base di fr. 50'000.-- per il punto di appoggio di O.4._____ sarebbe censurabile, in quanto il pronto intervento e la sicurezza in caso di incidenti nella galleria A._____ potrebbero essere garantiti solo anche grazie a tale seconda ubicazione dei mezzi di soccorso. Del resto le seconde sedi riconosciute ad altri servizi cantonali sarebbero ben più vicine alla sede centrale di quanto lo sia il punto di appoggio di O.4._____. Infine, poiché il servizio 144 di Ilanz - a cui farebbero capo tutti i servizi di soccorso grigionesi ad eccezione del X._____ - verrebbe interamente sovvenzionato dal cantone, anche le spese dirette (fr. 40'645.80) e indirette (affiliazione alla FCTSA fr. 25'000.--) ritoccanti al X._____ per la CTS 144 andrebbero coperte dal sussidio per l'ammontare complessivo di fr. 65'645.80. In questo senso, il decreto governativo impugnato non terrebbe adeguatamente conto della particolare situazione del X._____ rispetto ad altri servizi in condizioni oggettivamente diverse. 4. Nella propria presa di posizione del 14 agosto 2014, il Governo dei Grigioni postulava la reiezione integrale del ricorso. La ripartizione dei sussidi avverrebbe in conformità a ben determinati criteri, per cui non vi sarebbe stata alcuna disparità di trattamento a scapito del X._____. Il contributo alle spese dei trasporti Rega, la quale finora avrebbe fatturato le proprie prestazioni all'ospedale regionale, corrisponderebbe ad una

- 4 chiara volontà politica e sarebbe in perfetta assonanza con i dettami della legislazione cantonale. Per il sovvenzionamento dei costi dei trasporti secondari della Rega, al X._____ non verrebbe accreditato nulla, non essendo neppure tenuto a sopportare alcun costo a questo riguardo. Il finanziamento alle spese della Rega dell'ordine di fr. 601'000.-- avrebbe invece comportato una riduzione lineare di fr. 10'000.-- dei contribuiti di base e dell'indennità assegnata per intervento per tutti i servizi cantonali e non solo per il X._____. Il punto di appoggio di O.4._____ non sarebbe stato giustamente ripreso nel concetto di salvataggio allestito dal cantone, già per l'esiguità dei numeri di intervento, per cui non vi sarebbe alcun diritto alla forfettaria di base di fr. 50'000.--. Per quanto riguarderebbe infine i contributi al 144 della CTS, fr. 50'000.-- sarebbero già inclusi nel contributo di base, per cui al X._____ ne deriverebbero sussidi superiori ai costi sopportati. La necessaria adesione alla FCTSA non potrebbe essere considerata come una spesa del 144 in quanto anche i servizi grigionesi sarebbero tenuti ad aderire alla Federazione grigionese ospedali e case di cura ed a corrispondere i dovuti contributi. Non vi sarebbe pertanto alcuna disparità di trattamento tra servizi di ambulanze cantonali. 5. Replicando, il 9 settembre 2014, il X._____ considerava del tutto scorretta la nuova ripartizione dei sussidi anche a favore delle spese della Rega, senza che il rispettivo credito fosse stato approvato dal Parlamento cantonale a questo scopo e senza che i diretti interessati fossero stati previamente avvisati del taglio ai sussidi previsto. I costi per i trasporti secondari non sarebbero poi neppure equiparabili a costi di salvataggio e andrebbero a carico dell'ospedale, mentre alla Rega avrebbero potuto essere semmai rimborsati solo i costi per gli interventi primari. Non essendo poi legato ad un ospedale, il X._____ non trarrebbe alcun beneficio dal rimborso, mentre i servizi di soccorso con ambulanza legati ad un ospedale otterrebbero una certa contropartita dal rimborso a favore

- 5 delle fatture Rega. Per il resto, l'istante ribadiva l'importanza della sede di O.4._____, comprovabile se necessario a mano di perizia, e la necessità di ottenere il pieno sussidio per i costi direttamente e indirettamente connessi al 144 ticinese. 6. Il 30 ottobre 2015, il Governo duplicava ribadendo la perfetta liceità dei sussidi accordati. Avrebbero diritto al sussidio sia i trasporti primari che quelli secondari, per cui le critiche addotte dall'istante a questo proposito cadrebbero nel vuoto. La ripartizione dei contributi nell'ambito del credito accordato dal Parlamento rientrerebbe poi nelle competenze del Governo e il margine di apprezzamento di cui godrebbe l'esecutivo cantonale escluderebbe qualsivoglia consultazione dei servizi interessati. Il Parlamento cantonale sarebbe poi stato perfettamente cosciente dell'intensione del Governo di accordare sussidi alle spese della Rega e della corrispondente riduzione delle sovvenzioni per i servizi di ambulanza che tale decisione avrebbe comportato. Per il resto, il rimborso Rega avverrebbe solo per i costi non coperti del trasporto. Dall'eventuale sola affiliazione ad un ospedale, al servizio ambulanza non deriverebbe ancora alcun vantaggio, come dimostrerebbero altri tre servizi cantonali che non avrebbero ottenuto alcun sussidio per il 2014 alla stessa identica stregua del X._____. Anche per il servizio 144 infine, i contributi riconosciuti al X._____ non darebbero adito ad alcuna critica. Considerando in diritto: 1. In conformità alla riserva di cui all'art. 18 cpv. 4 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CS 173.000), riguardo agli ambiti in cui la legge può prevedere una composizione a cinque giudici, l'art. 43 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) stabilisce che il Tribunale amministrativo decida nella composizione di cinque

- 6 giudici su ricorsi contro decisioni del Governo. Ne consegue che anziché la normale composizione a tre giudici, nell'evenienza il Tribunale amministrativo è tenuto a giudicare nella composizione a cinque giudici, essendo impugnata una risoluzione del Governo cantonale. 2. La presente controversia verte sulla liceità dell'importo riconosciuto dal Governo all'istante per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario. Tale questione è concretamente legata alla liceità della destinazione di parte del credito globale approvato dal Parlamento a favore delle spese della Rega, del mancato riconoscimento del sussidio di base di fr. 50'000.-- per la seconda sede che l'istante ha a O.4._____ e dell'ammontare del sussidio per il servizio 144 della CTS. 3. a) Giusta l'art. 18c della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (LCuA; CS 506.000), il Governo ripartisce il credito globale per la quota del Cantone ai sussidi del Cantone e dei comuni per il servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario tra gli ospedali e la regione ospedaliera O.1._____-O.2._____ in considerazione del concetto di salvataggio, del grado di copertura dei costi in caso di gestione economica e in caso di configurazione e organizzazione adeguate del servizio di salvataggio. A non averne dubbi, entro i limiti imposti dalla normativa cantonale, la ripartizione del sussidio rientra nelle competenze del Governo, il quale ha un ampio potere di apprezzamento a questo riguardo. Senza validi motivi legati alle condizioni poste alla ripartizione dall'art. 18c LCuA, questo Giudice non avrà di conseguenza motivo di interferire in tale latitudine di giudizio. b) Dal 2014, il Governo cantonale ha incluso - nel credito globale per la quota del cantone approvato dal Parlamento e pari a fr. 4'100'000.-- anche una partecipazione ai costi dei trasporti della Rega per fr. 601'000.-

- 7 - -. Per il ricorrente questa novità sarebbe già priva di una sufficiente base legale. Infatti, mentre il servizio ambulanza si occuperebbe essenzialmente di trasporti primari, i costi che il cantone avrebbe rifuso agli ospedali per l'intervento della Rega si riferirebbero, nella maggior parte dei casi, a traporti secondari che non avrebbero alcuna pertinenza con i costi di salvataggio. Terminologicamente, si distinguono i trasporti primari e quelli secondari. I primi riguardano il trasferimento dal luogo dell'infortunio o del manifestarsi di una malattia all'ospedale, mentre i secondi riguardano il trasporto tra ospedali a seguito della necessità di curare la persona in un altro nosocomio, sia perché il primo non dispone delle infrastrutture necessarie alla cura sia per altri motivi. Per l'istante, questi costi, attualmente fatturati all'ospedale dal quale il paziente viene trasportato, andrebbero ripatiti tra ospedali, ma non potrebbero andare a carico del servizio ambulanza. c) Contrariamente a quanto preteso dall'istante, giusta il chiaro testo di cui all'art. 18c LCuA, possono essere oggetto di sussidio sia il "servizio preospedaliero" che quello di "trasporto sanitario". Quindi anche il trasporto di una persona degente da un ospedale all'altro cade sotto la nozione di "trasporto sanitario" e dunque rientra nella categoria avente diritto al sussidio. Questo concetto appare poi anche chiaramente dal testo dell'art. 31c dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati (OCuA; CS 506.060), che sotto il capitolo sussidi al servizio di salvataggio, descrive la funzione del posto centrale di coordinamento e regola gli importi che vanno fatturati a seconda del tipo di intervento richiesto al servizio di soccorso. Al suo primo capoverso, il disposto parifica gli interventi primari e secondari disposti dalla Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria 144 di tutti i livelli d'urgenza (urgenza 1–3) quanto alla fatturazione dell'importo forfetario, mentre il secondo capoverso riguarda parimenti la fatturazione forfetaria per chiamata ai pazienti sia in caso di interventi primari che di trasporti secondari senza indicazione

- 8 medica. Non è allora in queste condizioni ammesso operare una distinzione nel senso preteso nel ricorso, in quanto i sussidi al servizio di salvataggio includono ambedue i tipi di trasporto. In questo senso allora anche il sovvenzionamento di trasporti secondari tra ospedali cade sotto la normativa di cui all'art. 18c LCuA, per cui il sovvenzionamento Rega deciso dal Governo anche per quanto includa trasporti secondari dispone di una relativa base legale. 3. a) A detta di parte attrice, con il mantenimento del credito globale di fr. 4'100'00.-- come per l'anno precedente, malgrado il sovvenzionamento di parte dei costi occasionati dalla Rega, sarebbe stata dal Governo operata una decurtazione del sussidio ai servizi come quello offerto dall'istante, senza che questo corrispondesse ad una chiara volontà del legislatore cantonale. Anche questa censura non si rivela corretta. Come si evince dal messaggio del Governo al Gran Consiglio riguardante il budget 2014 a pagina 55, il Governo non solo informava il Parlamento dell'intenzione di sovvenzionare anche parte dei costi non coperti dei trasporti Rega, ma veniva redatta una tabella dei sussidi previsti per i diversi servizi ambulanze in base a questa nuova chiave di riparto. Rispetto all'anno precedente, degli undici servizi di soccorso cantonali, sei avrebbero ricevuto meno contribuzioni. Giusta detto messaggio, per l'istante la nuova ripartizione avrebbe comportato una variazione al ribasso del sussidio rispetto all'anno precedente di fr. 33'000.-- (budget 2013 fr. 303'000.-- e budget 2014 fr. 270'000.--). In realtà poi nel 2014 all'istante venivano riconosciuti contributi cantonali per un ammontare di fr. 263'000.--. Non è allora dato in tali condizioni ritenere che la novità nel sovvenzionamento di determinati trasporti Rega sia stata introdotta dal Governo all'insaputa del Parlamento o che non sarebbe mai stato nelle intenzioni del Gran Consiglio decurtare gli importi precedentemente riconosciuti ai diversi servizi.

- 9 b) Per il ricorrente, essendo il suo servizio il solo a non essere legato ad un ospedale, dal rimborso di una parte delle spese non coperte dei trasporti Rega egli sarebbe anche il solo a non poterne approfittare. In questo senso quindi, la ripartizione violerebbe il principio della parità di trattamento e sarebbe arbitraria. Il principio della parità di trattamento di cui all'art. 8 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e la protezione dall'arbitrio oggetto dell'art. 9 Cost. sono strettamente legati tra di loro. Una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso rispettivamente di scopo (DTF 134 II 124 cons. 4.1). Essa disattende invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, faccia delle distinzioni che nessun fatto importante giustifichi oppure sottoponga ad un regime identico situazioni che presentino tra loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 136 II 120 cons. 3.3.2; 133 I 249 cons. 3.3; 131 I 1 cons. 4.2). Positivamente, l'ossequio del principio della parità di trattamento impone che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse vengano giudicate in modo diverso (DTF 134 I 23 cons. 9, 131 I 103 cons. 3.4, 129 I 357 cons. 6 e 121 I 100 cons. 3a). c) Corrisponde al vero che - degli undici servizi di soccorso cantonali - solo il servizio dell'istante non fa capo ad un ospedale. Gli altri servizi di soccorso sono pertanto potenzialmente nella posizione di usufruire del sussidio alle spese non coperte dei trasporti sanitari fatti dalla Rega. A prescindere dalla convenzione che lo lega all'ospedale fuori cantone, l'istante si considera pertanto nell'impossibilità di poter usufruire di tale ristorno. Per quanto di rilievo nell'ambito della presente diatriba, il semplice fatto di essere legato ad un ospedale non dà al servizio di soccorso alcun diritto automatico al ristorno di parte delle spese per i trasporti Rega. In principio, questi costi di trasporto vengono fatturati all'ospedale dal quale la persona viene altrove trasportata. Solo a quei

- 10 nosocomi, ai quali sono insorti delle spese non altrimenti coperte per detti trasporti sanitari fatti dalla Rega, vengono versati i contributi in questione. Quindi beneficiari del contributo sono solo i nosocomi (e di riflesso il servizio di soccorso ad essi legato) che hanno anche effettivamente avuto dei costi a tale titolo e solo nella misura in cui tali spese non siano altrimenti coperte. Ne consegue che nessuno dei servizi di soccorso trae profitto da tale ristorno in misura maggiore delle eventuali spese effettivamente avute per l'intervento della Rega. Poiché il servizio di soccorso offerto dall'istante non ha avuto tali spese, esso non beneficia neppure di tali contributi esattamente come gli altri servizi cantonali che per l'anno 2014 non hanno avuto spese non coperte per i trasporti sanitari Rega. Concretamente, come addotto dal Governo, nel 2014 anche ad altri tre ospedali non sarebbero state rimborsate spese di trasporto Rega, in quanto non ne avrebbero neppure sopportate. d) Per il resto, il sussidio alle spese causate dal trasporto Rega comporta una riduzione lineare ugualitaria dei contributi di base, Standby e falso allarme nonché della forfetaria per intervento per tutti i servizi cantonali di soccorso. L'istante non è allora toccato dal provvedimento in modo diverso da quanto lo siano gli altri servizi di soccorso anche per quanto riguarda le ripercussioni dirette del provvedimento. In tali condizioni, le censure di disparità di trattamento e di arbitrio risultano infondate. 4. a) Nel decreto impugnato non è incluso il contributo base di fr. 50'000.-- per la seconda sede che il servizio ha in alta valle. Rifacendosi alla cronistoria di tale seconda sede, l'istante considera pienamente legittimato il mantenimento della stessa. Nel decreto governativo del 4 aprile 1995, mediante il quale il Governo cantonale approvava il nuovo sistema organizzativo dell'Ente Autolettiga O.1._____-O.2._____, erano previste le due sedi di O.3._____ e O.4._____. Nel concetto di salvataggio del maggio 1999, veniva semplicemente ricordato che le strutture esistenti

- 11 sarebbero sostanzialmente state mantenute e che il servizio di trasporto d'urgenza e di malati su strada per la regione qui in questione sarebbe stato assicurato dall'Ente Autolettiga O.1._____-O.2._____. Non veniva però evocato il posto di appoggio a O.4._____. Nella convenzione del 21 dicembre 2010 tra il Cantone dei Grigioni e i comuni della regione ospedaliera O.1._____-O.2._____ concernente l'indennizzo per il servizio di soccorso pre-ospedaliero veniva tra le parti stabilito semplicemente l'ammontare complessivo del sussidio, proprio in considerazione del fatto che non era possibile trovare un accordo in merito alle due sedi. Nella convenzione la questione delle sedi non era neppure evocata e l'accordo veniva a scadenza il 31 dicembre 2011. In seguito, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, all'istante non è più stata concessa una forfettaria di fr. 50'000.-- per la seconda sede, ma quest'ultima è stata finanziata grazie ad una determinata ripartizione interna del sussidio. Non è pertanto dato concludere che la forfettaria per la seconda sede sia stata soppressa mediante il decreto qui impugnato. b) Da quanto si deduce dalla presa di posizione, per il Governo un diritto al sussidio per tale punto di appoggio non esisterebbe né in base al concetto di salvataggio né in ossequio al principio che pretende una configurazione e organizzazione adeguate del servizio. Il punto di appoggio di O.4._____ conterebbe concretamente un troppo ridotto numero di interventi. Nel ricorso questa affermazione non viene messa in dubbio. L'istante ritiene però che un pronto intervento possa essere garantito solo grazie all'impiego di due vetture stazionate in bassa e in alta valle, giacché un intervento in O.2._____ renderebbe contemporaneamente impossibile qualsiasi intervento altrove. Questo argomento non può evidentemente essere udito, in quanto in qualsiasi regione del cantone, piccola che sia e con a disposizione una sola vettura, l'intervento in un determinato luogo rende impossibile il contemporaneo soccorso su strada in un altro posto. Ma anche i tempi

- 12 d'intervento non depongono a favore della tesi di ricorso. In termini di tempi d'intervento, da O.3._____ a A._____ vi sono ca. 36 km con un tempo di percorrenza di ca. 30 minuti. Da O.3._____ a O.6._____ vi sono ca. 19 km per un tempo di percorrenza di ca. 20 minuti. Ne consegue che questi due estremi punti di intervento, possono essere raggiunti da un ambulanza stazionata a O.3._____ entro dei tempi non fondamentalmente diversi. Quanto alla durata del tempo d'intervento, questa è direttamente legata alla morfologia del nostro cantone. Dei tempi d'intervento più brevi sarebbero non solo per la O.1._____ e O.2._____ ma anche per il resto del cantone legati a dei costi non sostenibili. c) Per l'istante, il concetto di salvataggio sarebbe obsoleto e non terrebbe nella debita considerazione l'evoluzione della situazione in O.1._____ ed in particolare l'incremento del traffico sulla strada nazionale e la necessità di un pronto intervento nella galleria dell’A._____ in caso di incidente. In effetti, il concetto di salvataggio risale al 1999 e da allora è dato ritenere che il traffico sulla strada nazionale abbia acquistato d'intensità. In generale però il numero di incidenti della circolazione è in continua diminuzione come confermato anche dall'ufficio federale di statistica (vedi le statistiche riportato sul sito ufficiale internet). A titolo di esempio, mentre nel 1999 il numero di decessi in seguito a incidenti della circolazione era ancora di 600 vittime, nel 2013 questa cifra si riduceva della metà. In ogni caso, anche durante il lungo periodo della chiusura del B._____ e della deviazione del traffico pesante dall’autostrada sulla strada nazionale dell’A._____, il cantone aveva istituito un punto di appoggio a O.5._____ per garantire il servizio pre-ospedaliero di soccorso. In questo senso, il pronto intervento in galleria era stato garantito tramite altre vie che quella del punto di appoggio di O.4._____. A seguito dell'adozione di altri provvedimenti a salvaguardia della sicurezza stradale, in particolare con il dosaggio del traffico pesante e la possibilità di percorrere la galleria con mezzi pesanti

- 13 contemporaneamente solo in una direzione, la sede di O.5._____ si era rivelata superflua ed era stata in seguito rimossa, con la riapertura della autostrada ai mezzi pesanti. Questa decisione era stata dettata dall'esiguità degli interventi richiesti rispetto ai mezzi messi a disposizione. Indipendentemente quindi dalla questione di sapere se il concetto di salvataggio sia ancora del tutto attuale, non è comunque nell'evenienza ammesso ritenere che la situazione del traffico degli ultimi anni si sia evoluta nel senso di rendere ancora più necessaria la sede di O.4._____, giacché la riduzione di incidenti della circolazione negli ultimi 16 anni non depone per tale tesi. Anche per quanto riguarda i contributi versati dall'USTRA ai Grigioni per garantire la sicurezza delle strade nazionali, l'istante non può evidentemente pretendere la corresponsione di una parte di tali importi per il mantenimento della sua seconda sede. Come giustamente ricordato, la competenza per designare i punti di appoggio necessari per garantire l'assistenza stradale spetta solo al Governo cantonale. d) Per l'istante poiché verrebbero nell'evenienza contestate sia la tempestività che la funzionalità del servizio, soprattutto in caso di incidente nella galleria dell’A._____, senza la sede di O.4._____, solo una perizia da parte dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) potrebbe debitamente chiarire la questione. Tenor costante giurisprudenza, la procedura di assunzione delle prove può essere chiusa, qualora l’autorità a cui spetta potere decisionale raggiunge il convincimento, sulla base della documentazione agli atti, o possa ammettere senza cadere in un’arbitraria valutazione delle prove, che le conclusioni alle quali è giunta non potrebbero comunque essere influenzate dall’ulteriore assunzione di prove (DTF 124 I 208 cons. 4a, 122 II 464 cons. 4a, 120 Ib 224 cons, 2b e 119 Ib 492 cons. 5b/bb). In particolare anche il rispetto del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di rinunciare all'assunzione di prove

- 14 ritenute superflue sulla base di un apprezzamento anticipato della loro rilevanza (DTF 134 V 231 cons. 5.1). e) Come è stato riferito in precedenza, il punto di appoggio di O.4._____ ha al suo attivo un numero di interventi troppo limitati per poter essere mantenuto ed è essenzialmente in funzione di tale dato di fatto che all'istante non può essere riconosciuta la necessità di due sedi. In base ad un'analoga chiave di giudizio, ovvero il ridotto numero di interventi nella galleria dell’A._____, era del resto stata rimossa la sede di O.5._____. In questo senso, anche se una eventuale perizia dovesse confermare che i tempi di intervento non siano conformi alle direttive dell'IAS, il risultato del caso concreto non cambierebbe. Come giustamente esposto dal Governo, tenuto conto della situazione dei Grigioni, molte altre vallate devono far conto su tempi di intervento altrettanto o più lunghi di quelli qui in discussione, anche se tale fatto può contrastare con le direttive IAS. Tenendo infine in considerazione la regressione degli incidenti stradali, non è dato ritenere che la richiesta perizia possa apportare determinati elementi di giudizio, suscettibili di incidere sull'esito della controversia. Procedendo allora ad un apprezzamento anticipato delle prove, la richiesta di perizia va in questa sede respinta. E' del resto evidente, che dalla postazione di O.4._____ un intervento in galleria del A._____ possa essere più tempestivo che partendo da O.3._____, distando il portale sud della galleria del A._____ ca. 16 km da O.4._____ per un tempo di percorrenza di ca. 16 minuti. Queste cifre mettono però parimenti in evidenza che per un intervento in galleria i tempi di percorrenza divergono tra O.3._____ e O.4._____ di ca. un quarto d'ora, differenza che tenuto conto della morfologia del cantone e delle zone attribuite ad altri servizi ambulanza non appare manifestamente improponibile. In queste condizioni, accordare all'istante il diritto al sussidio per una seconda sede equivarrebbe ad operare una ingiustificata disparità di trattamento tra fornitori di prestazioni dello stesso cantone.

- 15 f) Anche la pretesa disparità di trattamento con le altre seconde sedi non regge il confronto. L'istante argomenta essenzialmente con la distanza tra queste seconde sedi e il rispettivo ospedale e quindi la relativa base. Come è però stato detto in precedenza, il motivo principale per negare all'istante il sussidio per la seconda sede era il troppo ridotto numero di interventi e non la distanza dalla base di O.3._____. Tale distanza è stata poi esaminata in proseguo di causa relativamente all'esigibilità dei tempi di intervento. Che la sede di O.4._____ possa comportare dei vantaggi nell'ottica di un pronto intervento in termini temporali non viene in questa sede contestato. Al suo mantenimento si oppongono però motivi di necessità (esiguo numero di interventi) e di economicità. Laddove invece è dimostrata una necessità del servizio in relazione all'elevato numero di casi di pronto intervento, nulla si oppone al mantenimento di seconde sedi, anche se poco meno distanti dalla base di quanto lo sia O.4._____ da O.3._____. g) Evidentemente in questo contesto cade a lato anche la pretesa violazione del diritto di audizione, in quanto il mancato riconoscimento del doppio sussidio di base non equivale nell'evenienza al mancato riconoscimento della seconda sede, non essendo negli ultimi anni stata operata una chiara distinzione dei sussidi di base e non essendo allora neppure possibile stabilire che il mancato finanziamento della seconda sede sia intervenuto con il decreto qui impugnato. Il Governo ha più volte ripetuto all'istante di non ritenere mantenibile la seconda sede a O.4._____. L'istante aveva poi già avuto modo di manifestare il proprio disaccordo per la riduzione dei sussidi di fr. 33'000.-- preventivata in data 26 febbraio 2014. Ancora prima dell'emanazione del decreto impugnato, ovvero in data 16 aprile 2014, il dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità rendeva edotto l'istante sui motivi della riduzione dei sussidi e del mancato riconoscimento del punto di appoggio di O.4._____. In questo

- 16 senso quindi il taglio dei sussidi era noto al servizio ricorrente e su detta questione lo stesso aveva pure potuto previamente esprimersi, anche senza che avesse un diritto a questo riguardo. Anche a questo proposito, la censura di mancata audizione si palesa allora come infondata. 5. a) Nel contributo di fr. 170'000.-- che è stato riconosciuto all'istante è compreso, accanto alla prestazione di base di fr. 120'000.--, anche un importo di fr. 50'000.-- quale contributo alla CTS 144. In effetti, l'istante versava nel 2014 alla CTS 144 l'importo di fr. 40'645.80, per cui le spese derivanti da tale servizio sarebbero a prima vista ampiamente coperte dal sussidio. Per poter però ricorrere al servizio offerto dalla CTS 144, il ricorrente dovrebbe affiliarsi obbligatoriamente alla FCTSA per una quota annua di fr. 25'000.--. Complessivamente pertanto la CTS 144 gli occasionerebbe spese per fr. 65'645.--. Poiché per tutti gli altri servizi di soccorso cantonali il cantone finanzierebbe interamente il servizio offerto dal 144, in quanto facenti capo al numero 144 con sede a Ilanz, non sussidiando tutte le spese in relazione con la CTS 144 l'istante verrebbe discriminato. Vada in primo luogo precisato che la situazione dell'istante, che non fa capo al 144 con sede a Ilanz, è diversa da quella degli altri servizi cantonali i quali essendo tutti legati ad un ospedale sono per il tramite di questi nosocomi tenuti ad aderire alla Federazione grigionese ospedali e case di cura (FGOC) ed a corrispondere per detta affiliazione anche i rispettivi contributi. Non vi è pertanto alcuna associazione per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nei Grigioni che, indipendentemente da un ospedale e quindi dall'adesione alla FGOC, ricorra al 144 di Ilanz e che goda della gratuità del servizio offerto dal cantone, giacché solo in tale eventualità sarebbe dato parlare di disparità di trattamento. Tenuto conto della situazione in cui si trova l'istante, non vi sono allora neppure situazioni uguali che verrebbero trattate diversamente, come preteso nel ricorso. Per i costi strettamente legati al 144 tutti i servizi del cantone sono trattati in modo uguale nel senso che

- 17 viene loro fornita una prestazione gratuita. Concretamente, le spese di fr. 40'645.80 che l'istante ha per questo servizio fuori cantone sono interamente coperte dal sussidio cantonale di fr. 50'000.--. b) Come si è visto, tutti gli altri servizi cantonali di salvataggio fanno ricorso ad un ospedale e quindi pagano per questo tramite un contributo alla FGOC che, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, è stabilito in base al numero di letti e che varia da fr. 92'702.-- a fr. 9'624,--. Una parte di questi contributi di affiliazione va pertanto a carico anche del servizio di salvataggio e poiché tali tasse di affiliazione non sono sussidiate dal Governo, alla richiesta presa a carico del cantone dei costi dell'affiliazione alla FCTSA - come postulato in sede di ricorso - si oppone il principio della parità di trattamento. In ogni caso comunque, per coprire i costi derivanti dall'affiliazione alla FCTSA, l'istante ha a disposizione l'eccesso di contributo di ca. fr. 10'000.-- corrisposto per la CTS 144. Inoltre, in virtù poi di quanto disposto all'art. 34 LCuA, le persone trasportate dal servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario di un ospedale pubblico allertato dal posto centrale di coordinamento devono partecipare alle spese d'esercizio del posto di coordinamento. Giusta l'art. 31c cpv. 1 OCuA, per tutti gli interventi primari e secondari disposti dalla Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria 144 di tutti i livelli d'urgenza la forfetaria è di fr. 27.--. Nel 2014, il X._____ ha contabilizzato a questo titolo fr. 11'000.--, per cui includendo anche dette entrate, il disavanzo a seguito dell'affiliazione si riduce a fr. 4'645.--. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, una copertura integrale dei costi così come postulata nel ricorso non è supportata da alcuna base legale e non è neppure giustificata da motivi legati alla parità di trattamento. Il contributo versato dal Cantone vuole essere solo un sussidio ai costi per il servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario, senza che tale sostegno

- 18 abbia la pretesa di coprire la totalità dei costi derivati al servizio in un determinato settore. 6. In conclusione, il decreto impugnato merita conferma e il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]), per cui vanno messe a carico del ricorrente. Al Governo convenuto, che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

- 19 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 356.-totale fr. 1'356.-il cui importo sarà versato dal Servizio Ambulanza X._____, O.3._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] L’interposto ricorso è stato dal Tribunale federale stralciato dai ruoli a seguito del ritiro.

U 2014 43 — Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 16.06.2015 U 2014 43 — Swissrulings