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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 09.12.2014 U 2013 95

9 dicembre 2014·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,103 parole·~11 min·5

Riassunto

contributo comunale trasporto materiale di scavo (restituzione) | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Testo integrale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 13 95 1a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dai giudici Audétat e Stecher, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 9 dicembre 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA in liquidazione, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. Rocco Taminelli, ricorrente contro Comune X._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Mario Molo, convenuto concernente contributo comunale trasporto materiale di scavo (restituzione)

- 2 - 1. Per il periodo dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, il 26 ottobre 2009 il Municipio del Comune X._____ approvava un decreto riguardo il compenso di fr./m3 30.-- per il trasporto di materiale di scavo pulito fuori paese. Nella seduta del 4 maggio 2011 questo regolamento veniva dall'esecutivo in seguito abrogato, anche se per i materiali di scavo concernenti licenze edilizie accordate prima dell'abolizione del regolamento comunale veniva applicata la previgente normativa a condizione che le domande di indennizzo venissero introdotte entro il 31 marzo 2012. Con domanda 19 aprile 2011, la A._____ SA faceva valere per la B._____ SA, committente per la costruzione sul mappale no. 1902 (poi frazionato nei fondi ni. 1902 e 3031) della casa Y._____, una richiesta di compenso per il trasporto di materiale di scavo di fr. 29'340.-- (978 m3 x fr. 30.--). Queste due ditte fanno capo ad B._____ che dal 2 novembre 2011 era assunto dal Comune X._____ ….. Su richiesta dell'ufficio tecnico venivano nel luglio 2011 ancora fornite indicazioni particolareggiate riguardanti i materiali di scavo di cui al mappale no. 3031 di 647.57 m3 e del fondo no. 1902 di 324.93 m3. Dopo aver esaminato la pretesa, il Comune X._____ comunicava alla A._____ SA in data 5 ottobre 2011 di approvare la richiesta per il ristorno delle spese dovute per il trasporto dei materiali di scavo per l'insediamento abitativo Y._____ alle discariche C._____ SA e D._____ SA da parte della ditta E._____ SA. Il pagamento veniva poi effettuato sul conto della committente, ovvero la ditta B._____ SA. 2. Il 16 ottobre 2013, il Comune X._____ revocava la decisione 5 ottobre 2011 e intimava alla A._____ SA, nel frattempo in liquidazione, la restituzione dell'importo di fr. 29'340.--, poiché il sussidio sarebbe stato corrisposto sulla base di una documentazione almeno in parte falsa. Giusta il regolamento comunale, il compenso sarebbe stato subordinato all'inoltro dei bollettini di consegna e della fattura della discarica di

- 3 materiale pulito autorizzata. Invece la A._____ SA avrebbe introdotto dei bollettini allestiti dal titolare della ditta E._____ SA anziché da parte della ditta C._____ SA. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 18 novembre 2013, la A._____ SA in liquidazione chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. La quantità di materiale indicata sui bollettini sarebbe effettivamente stata trasportata dal cantiere. Il materiale terroso sarebbe stato caricato su camion della C._____ SA e trasportato presso le discariche di questa ditta, mentre il materiale alluvionale sarebbe stato trasportato sia da camion della E._____ SA alla discarica della D._____ SA sia dalla C._____ SA alla propria discarica. Per la ditta ricorrente, il fatto che fosse stato E._____ per la E._____ SA o chi per essa ad allestire i bollettini anziché la C._____ SA dovrebbe essere ai fini del giudizio irrilevante. 4. In attesa dell'esisto del procedimento penale avviato nei confronti di B._____ e E._____ la procedura di ricorso veniva nel frattempo sospesa. Il 21 luglio 2014 il procedimento penale terminava con un decreto d'abbandono in quanto non erano dati né i presupposti della truffa né quelli della falsità in documenti. 5. Nella risposta di causa del 31 luglio 2014 il Comune X._____ riconosceva in parte il ben fondato del ricorso e riduceva la pretesa di restituzione a fr. 15'360.-- con interessi del 5 % dal 5 ottobre 2011. La richiesta restituzione permarrebbe in parte giustificata in quanto detto importo corrisponderebbe a 512 m3 di materiali trasportati e smaltiti gratuitamente dalla C._____ SA e per i quali non sarebbero pertanto sorte spese all'istante.

- 4 - 6. Replicando, l'istante ribadiva di non essere stata interessata ai dettagli riguardanti il trasporto, lo smaltimento ed i costi effettivi dovuti ai materiali di scavo, in quanto la committenza sarebbe stata legata alla ditta E._____ SA da un contratto d'appalto comprendente tutte le opere da capomastro con la posizione scavi al prezzo forfettario di fr. 50'000.--. Pertanto, per la committenza anche i 512 m3 consegnati alla ditta C._____ SA non sarebbero stati gratuiti, ma semmai ne avrebbe approfittato solo la E._____ SA. Infine, in almeno due casi analoghi l'esecutivo non avrebbe richiesta la restituzione del sussidio, pur essendo il pagamento intervenuto sulla base degli stessi giustificativi allestiti dalla ditta E._____ SA ovvero senza alcuna fatturazione da parte della discarica. 7. Duplicando il comune contestava qualsivoglia precedente a lui noto e reputava che l'istante non potesse in ogni caso appellarsi all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità. Per il resto venivano confermati gli argomenti già addotti in precedenza. 8. Il 9 ottobre 2014, l'istante trasmetteva al Tribunale il protocollo dell'audizione di B._____ del 21 febbraio 2013 nell'ambito del quale veniva fatto accenno al parallelo caso di trasporto di materiale. Per la ricorrente sarebbe allora comprovato che almeno due membri dell'attuale esecutivo avrebbero preso parte alla seduta e sarebbero quindi stati a conoscenza dei trattamenti riservati ad altri cittadini. 9. Nella ulteriore presa di posizione, il comune convenuto precisava di non essere stato a conoscenza del fatto che, nel precedente invocato dal ricorrente, il bollettino fosse stato allestito dalla ditta E._____ SA. 10. Il 16 ottobre 2014 l'istante si rivolgeva nuovamente al Tribunale amministrativo essendosi accorta che la beneficiaria del sussidio sarebbe

- 5 la B._____ SA e non la A._____ SA in liquidazione. Pertanto la pretesa oltre che infondata sarebbe stata fatta valere verso la persona giuridica sbagliata. 11. Per il comune resistente, essendo B._____ anche unico membro della B._____ SA la richiesta restituzione fatta valere nei confronti della A._____ SA in liquidazione non darebbe adito a critiche. Considerando in diritto: 1. È controversa la legittimità della richiesta di restituzione di un sussidio alle spese di trasporto per il deposito di materiale di scavo pulito fuori paese. La ricorrente, dal punto di vista formale, considera la richiesta censurabile in quanto verrebbe pretesa la restituzione da una diversa persona giuridica della originaria beneficiaria del compenso. Materialmente invece, la ricorrente non reputa di aver commesso alcun atto illecito che potrebbe giustificare la pretesa restituzione. Giova ancora premettere che dal profilo penale, l'atteggiamento della persona che fa capo alla società ricorrente in quanto amministratore e unico azionista è stato considerato irrilevante. 2. a) La ricorrente contesta la richiesta di restituzione considerandola indirizzata alla persona giuridica sbagliata e già questo argomento è pertinente. Committente nell'ambito della procedura di licenza edilizia che ha prodotto materiali di scavo era la ditta B._____ SA ed è in nome di tale ditta che al comune convenuto veniva richiesto il sussidio. Non vi sono dubbi che la ricorrente aveva introdotta la domanda di sussidio a nome della committente che giusta la dicitura in epigrafe allo scritto del 19 aprile 2011 figurava essere la B._____ SA. Che il comune abbia poi corrisposto l'importo a detta ditta sul conto a questa intestato presso una Banca è

- 6 pure incontestato. Non vi è allora alcuna identità tra la persona giuridica alla quale è stata richiesta la restituzione e la precedente beneficiaria del sussidio. b) Per il comune convenuto il fatto che ambedue le ditte facciano capo allo stesso amministratore unico renderebbe il vizio sanabile, trattandosi in sostanza della stessa persona fisica. Evidentemente l'argomentazione non regge. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare (vedi procedimento U 13 49), anche se due società hanno lo stesso gerente e direttore amministrativo, in termini giuridici esse permangono due entità distinte che fanno semplicemente capo alla stessa persona fisica. Per questo motivo la richiesta restituzione dell'importo ad una persona giuridica diversa da quella che ha incassato il sussidio non è possibile. Deve anche all'autorità comunale apparire chiaro che le entrate e le uscite di una società anonima non possono essere mescolate con quelle di un'altra società anonima in funzione del fatto che facciano capo alle stesse persone naturali o agli stessi azionisti. Ne risulta che la restituzione è stata chiesta ad una persona giuridica che non è identica alla beneficiaria, mentre era nelle intenzioni dell'esecutivo comunale esigere la restituzione della prestazione da colei che aveva ottenuto il sussidio. Infatti, dopo aver lasciato cadere gli aspetti penali della questione, il compenso veniva preteso sulla base di un versamento avvenuto senza motivo o per errore e poteva concernere solo l'effettiva beneficiaria della prestazione. Già per questo motivo la richiesta di restituzione è infondata. 3. a) Giova comunque precisare che anche nel merito la pretesa, peraltro ridotta nel corso della presente procedura dagli iniziali fr. 29'340.-- a fr. 15'360.--, sarebbe priva di possibilità di successo. Non contestato è il quantitativo di materiali di scavo estratti e depositati fuori comune, che

- 7 corrisponde anche a quanto è stato fatto valere davanti all'autorità comunale in vista dell'ottenimento del compenso. Allorquando la ditta aveva introdotta la propria domanda di sussidio il 19 aprile 2011, venivano allegati alla richiesta la copia dei bollettini e la conferma della ditta esecutrice. La richiedente il sussidio, a nome della committente, invitava l'autorità a verificare i dati trasmessile ed a voler contattare la ricorrente per eventuali ulteriori ragguagli. In seguito da parte dell'ufficio tecnico veniva chiesto il calcolo particolareggiato dei volumi di scavo, benché il regolamento prevedesse espressamente l'invio di "bollettini di consegna" e "fattura della discarica". Contrariamente quindi a quanto preteso dal chiaro testo del regolamento comunale, la fattura della discarica di materiale pulito giusta la documentazione richiesta non veniva pretesa e pertanto tutte le posteriori illazioni su quanto sarebbe stato o non sarebbe stato pagato ed a beneficio di chi è ai fini del giudizio irrilevante. Se l'autorità comunale non applica alla lettera il regolamento che si à data, la stessa non può in seguito opporre al cittadino la sua omissione o addirittura addebitarla ad altri. b) Se poi la questione del compenso è vista come una controprestazione al fatto che il comune non è in grado di mettere a disposizione la dovuta infrastruttura sul proprio territorio, l'effettività dei costi sopportati dall'utente per il trasporto dei materiali ad una discarica autorizzata non dovrebbe essere determinante, essendo previsto un importo forfettario. Viceversa, se il compenso accordato dal comune dovesse essere inteso come un aiuto finanziario alle spese effettivamente sostenute dall'utente, la tesi sostenuta nel presente ricorso si rivelerebbe corretta. A questo riguardo però il decreto municipale non è chiaro, per cui la condizione che possano essere riconosciuti solo i costi anche effettivamente sopportati dall'utente non trova il debito riscontro nella normativa invocata.

- 8 c) Infatti, contrariamente a quanto sembra pretendere il comune convenuto, il regolamento comunale prevede sì la presentazione di una fattura da parte della discarica, ma poiché l'indennità è stabilita in modo forfettario, nulla lascia supporre che il materiale depositato debba necessariamente costare qualche cosa. La necessità di presentare una fattura della discarica nella documentazione da inoltrare, giusta quanto previsto dal regolamento, può infatti essere intesa anche solo quale prova della consegna dei materiali presso una discarica autorizzata. La pretesa che dei materiali puliti ancora utilizzabili e quindi ritirati dalla discarica a costo zero non possano essere oggetto di sussidio, come fatto valere dall'autorità comunale, è pertanto un'interpretazione che non trova riferimenti concreti nel regolamento in oggetto, dove si pretende di compensare "le spese di trasporto", ma non espressamente i costi fatturati dalla discarica. 4. In conclusione, il ricorso, per quanto non sia già stato riconosciuto, è accolto e la decisione 16 ottobre 2013 è annullata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]), per cui vanno messe a carico del comune convenuto. Quest’ultimo deve inoltre in virtù dell’art. 78 cpv. 1 LGA rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento. Dalla nota d'onorario inviata in data 16 ottobre 2014 vanno dedotte le spese di cancelleria di fr. 534.--, le quali sono comprese nella tariffa oraria del professionista. Per questo l'indennità dovuta a titolo di ripetibili ammonta a fr. 3'888.50 (IVA inclusa).

- 9 - Il Tribunale decide: 1. Nella misura in cui non è già stato riconosciuto, il ricorso è accolto e la decisione 16 ottobre 2013 annullata. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 194.-totale fr. 1'694.-il cui importo sarà versato dal Comune X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune X._____ versa alla A._____ SA in liquidazione fr. 3'888.50 a titolo di ripetibili (IVA inclusa). 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]