U 07 34 1a Camera SENTENZA del 19 ottobre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente naturalizzazione 1. Il 13 marzo 2006, …, cittadino di origine turca e domiciliato a …, interponeva formale domanda di naturalizzazione per tutta la sua famiglia, comprendente oltre al richiedente la moglie … e i quattro figli … (1990), … (1992), … (1993) e … (1997). Su invito del Comune patriziale di … (qui di seguito semplicemente comune patriziale), onde non pregiudicare la richiesta degli altri membri della famiglia, le domande di naturalizzazione della moglie e del figlio … venivano il 24 marzo 2007 ritirate. … non appariva infatti in alcun modo integrata nella comunità locale e … era nel frattempo invischiato in una procedura penale per sottrazione di un telefono cellulare. 2. Poiché i primi passi in vista della naturalizzazione della famiglia erano stati intrapresi dal figlio …, impiegato in qualità di apprendista di commercio presso il comune politico, era presso la cancelleria comunale che il presidente del comune patriziale consegnava la convocazione per il colloquio personale e l’esame di naturalizzazione per la famiglia, appuntamento fissato per il 23 marzo 2007. In seguito, al colloquio non si presentava nessuno e l’esame veniva posticipato al 21 aprile successivo. Nell’ambito del colloquio/esame … dimostrava di non aver letto l’opuscolo informativo consegnato a tutti gli interessati a volersi naturalizzare e di ignorare le caratteristiche fondamentali della Svizzera - come la sua forma geografica, le sue lingue ufficiali ed alcuni dei suoi cantoni e Stati limitrofi - e del suo comune di domicilio. 3. Nell’ambito dell’assemblea del comune patriziale del 27 aprile 2007, la sovrastanza proponeva di non naturalizzare … per insufficiente integrazione,
poca conoscenza della Svizzera e mancata partecipazione alla vita della comunità locale. Di conseguenza anche la richiesta presentata dai tre figli ancora minorenni andava respinta, pur essendo questi giudicati ben integrati a livello comunale. Gli interessati venivano informati dell’esito della loro richiesta mediante invio del 4 maggio 2007. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 giugno 2007, … non si dichiarava d’accordo con la motivazione invocata dal comune patriziale per negare a lui ed ai suoi figli la naturalizzazione. I suoi figli frequenterebbero la scuola pubblica e farebbero parte di numerose associazioni sportive e culturali che coinvolgerebbero necessariamente anche il genitore. Non sarebbe pertanto sostenibile la pretesa mancanza di partecipazione alla vita pubblica locale. 5. Nella propria risposta, il comune patriziale chiedeva la reiezione del ricorso per i motivi già invocati in sede di assemblea. 6. Replicando i ricorrenti specificavano in dettaglio i motivi che li avevano impossibilitati a presentarsi al colloquio/esame del 27 marzo 2007 e adducevano di essere stati trattati in modo diverso dalle altre famiglie naturalizzate nel corso dell’assemblea del 27 aprile 2007, molto probabilmente per motivi religiosi. 7. Duplicando, il comune patriziale contestava categoricamente qualsiasi allusione ad una discriminazione basata sulla religione, non essendo stata discussa tale questione né nell’ambito dell’esame preliminare né in sede assembleare. Per il resto, nei confronti della famiglia ricorrente sarebbe stato assunto lo stesso trattamento riservato agli altri richiedenti la naturalizzazione. Considerando in diritto: 1. a) Giusta l’art. 25 cpv. 2 della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit), le decisioni del comune patriziale possono essere impugnate
mediante ricorso al Tribunale amministrativo. In ossequio all’art. 51 della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA), davanti al Tribunale amministrativo possono essere fatti valere le violazioni di diritto, compreso l’uso eccessivo o l’abuso del potere discrezionale, e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Dal canto suo, la LCCit non accorda ai richiedenti un diritto al rilascio della cittadinanza comunale. Mentre dal profilo procedurale pertanto la cognizione di questo Giudice è piena, dal profilo materiale l’esame del Tribunale amministrativo si limita praticamente alla valutazione dell’arbitrarietà del provvedimento preso. Nell’ottica dell’esame materiale della decisione, ciò significa che l’autorità giudiziaria interviene annullando o modificando la stessa solo qualora questa si fondi su motivi insostenibili o violi principi generali del diritto o costituzionali. b) Nella naturalizzazione vengono di regola inclusi anche i minorenni che sottostanno all’autorità parentale del richiedente (art. 21 cpv. 1 LCCit). Con il rifiuto di naturalizzare il capo famiglia non è automaticamente neppure stata concessa la naturalizzazione ai tre figli dell’istante che quindi sono parte al presente procedimento in quanto toccati dalla misura. Se la decisione di non naturalizzazione dovesse trovare conferma in questa sede, ai figli del richiedente resterà impregiudicata la possibilità di presentare autonomamente una domanda di naturalizzazione a partire da quando saranno maggiorenni o dal compimento del 16o anno di età qualora la domanda venisse firmata anche dal rappresentante legale (art. 21 cpv. 3 LCCit). c) Per quanto riguarda la moglie del richiedente e il figlio secondogenito, questi non sono parte al presente procedimento in quanto la loro richiesta di naturalizzazione è stata a suo tempo ritirata. La decisione impugnata riguarda pertanto unicamente gli altri quattro membri della famiglia. Le circostanze del ritiro di queste due richieste non può pertanto essere oggetto del presente ricorso. 2. a) Ai sensi dell’art. 3 LCCit, il riconoscimento del diritto di cittadinanza presuppone che il richiedente risulti idoneo dopo esame della situazione personale (cpv. 1). Ciò richiede in particolare che sia integrato nella comunità
cantonale e comunale (cpv. 2 lett. a) e si sia familiarizzato con il modo di vita e le situazioni cantonali e comunali (cpv. 2 lett. b). Per i minorenni questi requisiti fanno stato per analogia (cpv. 3). I concetti contenuti nella LCCit relativamente all’idoneità della persona ad essere naturalizzata sono poi stati meglio specificati nella relativa ordinanza (OCCit). Si è integrato nella comunità cantonale e comunale in particolare chi cura le relazioni sociali sul posto di lavoro, con il vicinato, nel comune, nel quartiere, nella chiesa, in associazioni o altre istituzioni locali e prende parte alla vita pubblica e sociale del quartiere e del paese (art. 5 cpv. 1 OCCit). Si è familiarizzato con il modo di vita e le situazioni cantonali e comunali chi possiede conoscenze di base sull’ordinamento politico e sociale (art. 5 cpv. 2 lett. a OCCit). b) Durante il colloquio/esame tenutosi da due membri della sovrastanza patriziale, che erano gli stessi ad aver esaminato anche le altre candidature, il ricorrente è risultato ignorare le caratteristiche fondamentali della Svizzera. Tali informazioni avrebbe potuto ottenerle leggendo l’opuscolo consegnatogli in vista dell’esame. Anche la situazione politica comunale non era sufficientemente a conoscenza del richiedente, mentre i figli sapevano rispondere prontamente alle domande loro rivolte. Nel proprio ricorso l’istante non contesta di non aver saputo rispondere alle domande rivoltegli o che le conoscenze richiestegli fossero di una complessità fuori dalla sua portata. L’unico motivo che egli adduce a sua difesa è quello di essere stato agitato. Gli esaminatori non hanno avuto questa impressione, anzi hanno potuto constatare che per l’interessato il fatto di aver richiesta la naturalizzazione dimostrasse già a sufficienza il suo interessamento per la Confederazione Elvetica. Per il resto l’istante non pretende di non essere stato reso attento alla necessità di acquisire le nozioni di base giusta la documentazione trasmessagli tramite il figlio o di non aver avuto tempo sufficiente per prepararsi. Per questo giudice, che come è stato detto in precedenza esamina i motivi del rifiuto essenzialmente nell’ottica del divieto d’arbitrio, non sussistono motivi per considerare che la valutazione operata dalla sovrastanza patriziale e fatta poi sua dall’assemblea dei patrizi sia arbitraria. La decisione di rifiuto appare sostenuta da motivi del tutto plausibili e merita in questa sede protezione.
c) I ricorrenti non contestano essenzialmente che durante l’esame il capo famiglia non abbia saputo dare delle risposte valide a dei semplici quesiti riguardanti le nozioni fondamentali della Svizzera, ma si oppongono veementemente all’affermazione stando alla quale non sarebbero integrati nella collettività locale. In base alle allegazioni di ricorso, è comprensibile che l’istante, padre di quattro figli quasi tutti ancora in età scolastica, abbia l’impressione di fare pienamente parte della collettività pubblica già per le conseguenze sociali che la scolarità dei figli implica (amicizie, riunioni scolastiche, attività in associazioni ecc.) e anche per il fatto di recarsi in paese a fare le compere e per frequentare locali pubblici. L’integrazione richiede però propriamente un contatto con la popolazione locale che vada anche oltre quanto si impone per motivi inevitabili. Ma anche se la motivazione del rifiuto fosse su tale questione in parte criticabile, il risultato del caso concreto sarebbe comunque lo stesso. Le condizioni poste all’art. 3 LCCit sono cumulative, nel senso che devono essere soddisfati tutti i presupposti legali per essere idonei alla naturalizzazione e non solo alcuni. 3. I ricorrenti fanno poi valere una disparità di trattamento rispetto alle altre famiglie che sarebbero state naturalizzate sia per quanto riguarda la consegna della convocazione che per motivi di carattere religioso. Chiaramente non possono essere fatti valere dei motivi di carattere religioso, non essendo tale questione mai stata neppure accennata nel corso di tutto il procedimento. La supposizione degli istanti è in questo contesto priva di qualsiasi elemento oggettivabile. Per quanto concerne invece la consegna della prima convocazione presso la cancelleria comunale, anziché l’invio postale o la consegna a domicilio come sarebbe avvenuto per le altre famiglie, non sono evidentemente dati gli elementi per far valere una disparità di trattamento. Essendo stato il figlio impiegato presso la cancelleria comunale ad aver intrapreso i primi passi necessari in vista della naturalizzazione della famiglia, è del tutto naturale che fosse con questo membro della famiglia che il presidente del comune patriziale mantenesse i contatti. Del resto, essendo stato poi possibile organizzare il colloquio in seguito, dalla disattenzione della prima convocazione ai ricorrenti non sono derivati svantaggi. Anche dal profilo
materiale, da quanto è dato leggere sul protocollo dell’assemblea patriziale, la questione non era stata tematizzata. 4. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso le spese vengono accollate alla parte soccombente. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 200.-totale fr. 1'200.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.